Contract
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’ ISTITUTO BIOMEDICAL SAS PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI
SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICO-STRUMENTALI (cardiologia e radiodiagnostica).
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 27-04-2018;
E
L’Istituto “Biomedical s.a.s” di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 00217750470 con sede legale in Xxx Xxxxxxx x. 000 xx Xxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxx), nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx per la carica presso la sede della struttura;
PREMESSO
- che a seguito delle deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana n°1475/2016, n° 1984/2016, n°586/2017, n° 1447/2017 e nota n°P-13313/2018 in essere tra le parti un accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche e diagnostico-strumentali in regime di proroga fino al 30.06.2018;
-che nelle more di una puntuale programmazione sanitaria che tenga conto dell’evoluzione della domanda e della complessiva offerta pubblico/privato presente sull’intero territorio - anche alla luce delle recenti indicazioni regionali, si rende necessario proseguire nel rapporto convenzionale con l’Istituto “Biomedical sas” al fine di evitare disservizi, e comunque disagi per l’utenza che deriverebbero dall’interruzione delle prestazioni fino ad oggi assicurate dal soggetto contraente;
- che il soggetto contraente mantiene i requisiti previsti dalla normativa che consentono di stipulare il presente accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO, TARIFFE E TETTI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
1.1. Richiamo validità premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
1.2. Oggetto dell’accordo contrattuale.
Con il presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che sono integralmente confermati i contenuti degli atti in premessa richiamati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale, fatte salve eventuali modifiche normative e regolamentari nazionali e regionali o derivanti da atti nel frattempo emanati dall’Azienda.
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, PROSECUZIONE/RINNOVO, BUDGET,
2.1. Durata e Decorrenza.
La presente convenzione produce effetti da 1.7.2018 e avrà scadenza il 31.12.2018.
2.2.Budget.
Le Parti convengono che il Budget economico per il periodo di cui al punto 2.1 per le prestazioni erogate ai pazienti residenti in Regione Toscana è pari a € 58.896,50.
2.3 Budget Fuori Regione
Il budget per le prestazioni erogate a pazienti residenti fuori Regione Toscana è stabilito in € 0,00 per il periodo di cui al punto precedente.
2.4 Possibilità di rinnovo.
E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, prima della scadenza dell’accordo contrattuale, con un preavviso di almeno 30 giorni e conferma espressa per accettazione da parte del soggetto contraente, un rinnovo di mesi dodici alle medesime condizioni applicate nel periodo temporale indicato al punto 2.1. del presente accordo.
2.5. Possibilità di proroga
E’ consentita all’ Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare, prima della scadenza del rinnovo di cui al punto 2.4. del presente accordo, un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.
ART. 3. RECESSO - RISOLUZIONE.
3.1 -Recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
3.2 - Risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
ART. 4. - CODICE DI COMPORTAMENTO - PRIVACY.
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale
operante a qualsiasi titolo nella struttura stessa:
- i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda Asl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”;
-le disposizioni contenute nel “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE.
Il soggetto contraente assicura la validità della polizza assicurativa, già in suo possesso, anche per l’intera durata del presente accordo.
ART. 6 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
6.1. Registrazione in caso d’uso.
Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d’uso.
6.2. Imposta di bollo.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge e dai precedenti accordi.
ART. 7 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.
ART. 8 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali Responsabili dell’accordo contrattuale:
a)per l’Azienda:
-per il livello di programmazione delle attività il Direttore della S.O.S. Gestione del Privato Accreditato e Liste di Attesa, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona ed i Dipartimenti sanitari interessati per competenza, o loro delegati;
- per gli aspetti tecnico-professionali il Direttore del Dipartimento per le attività di propria competenza, o delegato;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS, o loro delegati;
b) per il soggetto contraente:
- Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, confermato e sottoscritto.
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.S. Accordi contrattuali e convenzioni sanitarie
per l’Istituto
il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxx
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx