POLIZZA “DANNI ACCIDENTALI”
POLIZZA “DANNI ACCIDENTALI”
AI VEICOLI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN OCCASIONE DI TRASFERTE O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO (KASKO)
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Comune di Vezzano Ligure |
Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX) |
C.F / P. IVA: 00109960112 |
N. CIG |
e Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… | ||
Via/Piazza | ||
C.F / P. IVA | ||
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.03.2020 |
alle ore 24.00 del | 30.06.2024 |
Prima scadenza
30.06.2020
alle ore 24.00 del
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Scadenza annua ore 24.00 del | 30.06 |
Scadenza semestrale ore 24.00 del | 31.12 |
Rateazione semestrale
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
DEFINIZIONI
Assicurato: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione; |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’Assicurazione; |
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Società: | La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che ha assunto il presente rischio; |
Xxxxxx: | L’intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto; |
Polizza: | Il documento che prova l’Assicurazione; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Proporzionale: | Il rapporto considerato tra Capitale Assicurato e valore effettivo del Bene Assicurato; |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne; |
Garanzia: | Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione; |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione; |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Franchigia: | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato; |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico; |
Degrado: | Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante; |
Optional: | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; |
Accessorio: | L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 8 - Recesso in caso di Xxxxxxxx.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni quattro, previa adozione di apposito atto. La Società s’impegna a ripetere il servizio, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del nuovo servizio.
Art. 2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti. Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 90 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4. FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 6. ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dal comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza (Art. 1910 del Codice Civile).
In caso di sinistro però l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 7. VARIAZIONI DEL RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art. 9. FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010.
Art. 10. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
Art. 12. OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, fino alla definizione di tutte le pratiche, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art. 13. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto alla Società, entro 30 giorni da quando l’Ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di particolare gravità l’Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile. Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-Politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.
Art. 14. COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART.
1911 C.C.)
L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di all’uopo designata
quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni Modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L’impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi “Estratti di Polizza” da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall’Estratto unico”, firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato, il quale tratterà con la sola Delegataria, è fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
Art. 15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii., la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara – CIG.
Qualora i suddetti obblighi non vengano assolti, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii.; in tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art. 16. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18. ESTENSIONE TERRITORIALE
L' assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 19. GESTIONE DEL CONTRATTO
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal Contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza dell’assicurazione, il Contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Art. 20. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli non di proprietà del Contraente, utilizzati:
• da dipendenti dell'Ente in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto dell'Ente stesso;
• dai componenti (non dipendenti) degli Organi del Contraente che hanno diritto a rimborso chilometrico;
• dagli Amministratori, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio;
in conseguenza di:
• Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
• furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal Veicolo dopo il furto o la rapina per effetto della Circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei Cristalli;
• collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e/o fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione;
• eventi Atmosferici e Naturali, intendendosi per tali i danni e/o la perdita del mezzo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, valanghe, slavine, caduta di neve o ghiaccio;
• atti vandalici
• eventi Sociopolitici, intendendosi per tali i danni e/o la perdita del mezzo assicurato avvenuti a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo o sabotaggio;
• subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
• caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
• rottura di Cristalli
Art. 21. DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto con il limite di indennizzo di Euro 15.000,00= per mezzo di trasporto assicurato.
L'Assicurazione opera soltanto per l’Assicurato‚ munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per missione di servizio.
Resta peraltro inteso che la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro.
Non sono comunque risarcibili i danni:
• causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
• verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
• originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoto e sviluppo - comunque insorto - di energia derivante da trasmutazione dell’atomo, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
• alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché‚ agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere, ad esclusione di quelli stabilmente fissati al veicolo;
• alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatasi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione non è inoltre operante se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.
Art. 22. VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie della presente polizza sono operanti alle seguenti condizioni:
a) che le trasferte siano regolarmente autorizzate;
b) che le trasferte stesse siano registrate dal Contraente e tenute costantemente aggiornate;
c) che nelle registrazioni siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
1) generalità del Dipendente o Amministratore;
2) targa del mezzo di trasporto;
3) luogo, data ed ora di inizio e termine della trasferta;
4) percorrenza chilometrica dell'intera trasferta.
Per quanto concerne l’utilizzo dei veicoli da parte degli Assicurati per missioni di servizio, verranno conservati presso il Contraente appositi atti da cui risulteranno: i nominativi dei Dipendenti e degli Amministratori autorizzati a servirsi del proprio mezzo, il numero di targa del mezzo ed i kilometri percorsi. Inoltre, in caso di sinistro, il Contraente fornirà alla Società apposita dichiarazione attestante l’utilizzo del mezzo da parte dell’Assicurato per ragioni di servizio al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
Art. 23. DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI
Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del Sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del Sinistro.
Premesso che la polizza è stipulata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, l’indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell’intero veicolo al momento del sinistro, con il massimo, in ogni caso, del capitale assicurato per ogni sinistro.
Danno Parziale
In caso di danno parziale l’Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro. L’Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
Danno Totale
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
Ferma la Somma assicurata in precedenza richiamata, in caso di perdita totale del Veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:
• il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
• il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga a suo carico, ed a tal fine si conviene che l'assicurato dovrà trasmettere regolare fattura o copia conforme all'originale, alla Compagnia.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente fissati sui veicoli.
Art. 24. RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 25. SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza previa la deduzione dello scoperto e/o delle franchigie più avanti indicati.
Art. 26. LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero - quando una di queste lo richieda
- mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente.
I periti, tenendo presente le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico deducendola dall'indennizzo spettantegli.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.
Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Xxxxxxxxxxxx con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
Art. 27. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo; per le spese relative si applica l'Art. 1914 del C.C.. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 28. ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI
La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di Copertura Assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (Franchigia, Scoperti e simili).
Art. 29. DOLO E COLPA GRAVE
L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo Assicurato, mentre restano coperti i danni cagionati con colpa grave degli stessi soggetti.
Art. 30. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art. 31. CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Poiché‚ il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 90 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo dei chilometri percorsi per servizio nel corso del periodo di osservazione.
Le differenze attive e passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni , trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio e ciò sino all’adempimento di tali obblighi.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 32. DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Condizioni sempre operanti
Art. 33. DEGRADO
Nella liquidazione del danno non si terrà conto di riduzioni di valore per effetto di degrado, nelle seguenti modalità:
• 2 anni per le parti meccaniche
• 3 anni per la carrozzeria
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Condizioni sempre operanti
Art. 34. CRISTALLI
La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di Xxxxx. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.
Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura. Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari quello riportato all’Art. “Limite di Indennizzo- Franchigie e Scoperti”.
Art. 35. TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO DEL VEICOLO
Qualora il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare autonomamente, a seguito di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il recupero dello stesso per:
a) traino ad una locale officina di riparazioni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato all’Art. “Limite di Indennizzo – Xxxxxxxxxx e Scoperti”.
b) trasporto dal luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza dell'Assicurato, per i danni non riparabili in loco sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato all’Art. “Limite di Indennizzo – Xxxxxxxxxx e Scoperti”
c) Le spese sostenute per il traino e/o trasporto devono essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'Assicurato. La garanzia non è operante qualora il trasporto sia avvenuto a seguito di semplici guasti riparabili in loco. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.
Art. 36. VEICOLO SOSTITUTIVO
In caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il Veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate dall’officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati all’art. 38 - “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti” ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni preventivati per la riparazione del Veicolo con il massimo di 5 giorni.
Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Art. 37. RECUPERO MEZZO DI TRASPORTO RUBATO E/O RAPINATO
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.
Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.
Art. 38. SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI
La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui all’art. 39 - “Limiti di indennizzo- Franchigie e scoperti” , a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.
Art. 39. LIMITE DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI
Il limite di indennizzo per singolo mezzo assicurato è di Euro 15.000,00, nella forma a Primo Rischio Assoluto e che sono applicate i seguenti limiti di indennizzo:
- GARANZIA FURTO – scoperto 10% col minimo di € 150,00
- XXXXXXXX XXXXX – scoperto 10% col minimo di € 150,00
- GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI E SOCIOPOLITICI – scoperto 10% col minimo di € 150,00
- GARANZIA CRISTALLI - Limite di indennizzo Euro 750,00
- TRAINO, RECUPERO E TRASPORTO - Limite di indennizzo Euro 250,00
- VEICOLO SOSTITUTIVO - Limite di indennizzo Euro 250,00
- SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI - Limite di indennizzo Euro 250,00
- DANNO PARZIALE - Limite di indennizzo 75% del valore
Art. 40. CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Ciò premesso, il premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di chilometri 6.000 viene provvisoriamente stabilito in Euro ..............=, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio effettivamente percorso sulla base di:
Euro per chilometro (premio lordo per chilometro).
Data la Società
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