CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Tra
la Provincia di Venezia, con sede in Venezia - San Marco n. 2662 - codice fiscale
n. 80008840276, di seguito anche “Provincia” o “Comodante”, qui rappresentata dal dott. …, nato a … il …, codice fiscale …, domiciliato per la carica presso la Provincia di Venezia, nella sua qualità di Dirigente del …, in esecuzione dei Decreti Presidenziali nn. … del …
e
la società partecipata ATVO spa, con sede a San Donà di Piave (VE) in Xxxxxx XX Xxxxxxxx x. 0, xxxxxxxx sociale deliberato, sottoscritto e versato di euro 7.628.400,00, partita IVA 00764110276, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle imprese di Venezia 84002020273, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 240259, di seguito anche “Società” o “Comodataria”, qui rappresentata dal dott. …, nato a … il …, residente a … in via … n. …, codice fiscale …, nella sua qualità di …
premesso che
- con contratto di servizio in data … l’“Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia”, cui partecipa anche la Provincia di Venezia, ha affidato ad “ATVO spa” la gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano;
- con deliberazione consiliare n. …, del …, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito da stipulare con la “Società”;
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante del presente Atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 - Oggetto
1. La Provincia di Venezia, come sopra rappresentata, con il presente Atto, concede in comodato d’uso gratuito alla società “ATVO spa”, come rappresentata, che a tale titolo riceve e accetta, il terreno adiacente all’immobile denominato “Kursaal di Jesolo”, con i beni e le istallazioni ivi presenti, come individuato dalla piantina allegata al presente contratto.
ART. 3 - Durata
1. Il presente contratto ha durata di 9 anni, decorrenti dal momento della sua sottoscrizione.
2. Le parti possono rinnovare il contratto, alla sua scadenza, previo accordo scritto.
3. Nessuna indennità è dovuta alla “Società”, in caso di mancato rinnovo del contratto.
4. In caso di scioglimento della “Società” oppure qualora la stessa non sia più affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per conto della Provincia, il presente contratto cesserà di avere efficacia tra le parti e il “Comodante” avrà diritto alla immediata restituzione dell’immobile oggetto del presente Atto.
ART. 4 – Clausola risolutiva espressa
1. In caso di mancato utilizzo da parte di “ATVO spa” per 6 mesi continuativi dei beni concessi in comodato, ovvero di utilizzo per scopi diversi da quelli statutari, la Provincia di Venezia notificherà alla “Società” formale contestazione. La “Società”
avrà a disposizione 20 giorni per presentare le proprie controdeduzioni all’Amministrazione provinciale. Decorso tale termine la Provincia, se lo riterrà opportuno, potrà comunicare ad “ATVO spa” di volersi avvalere della clausola risolutiva, comportante la risoluzione del presente comodato e il risarcimento dell’eventuale danno.
ART. 5 – Uso di beni
1. I beni, oggetto del presente contratto, devono essere mantenuti ad uso parcheggio ed impiegati per potenziare le infrastrutture di “ATVO spa”, nonché per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale che svolge per conto della Provincia.
2. I beni devono, altresì, essere utilizzati con cura e massima diligenza; al termine del contratto, dovranno essere restituiti alla Provincia, nel medesimo stato d’uso, salvo il normale deterioramento.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il “Comodatario” assume a proprio completo carico ogni e più ampia responsabilità, civile e penale, derivante dalle attività svolte sul terreno ricevuto in comodato.
4. “ATVO spa” è tenuta ad adottare ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalle attività svolte sul terreno, con decorrenza dall’inizio del contratto. Inoltre, terrà sollevata e indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi in conseguenza o in dipendenza delle attività svolte dal “Comodatario” o da terzi sul terreno concesso in comodato.
ART. 6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Spettano al “Comodatario” gli oneri e le spese conseguenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ricevuti in comodato.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati in anticipo alla Provincia di Venezia, che li autorizza.
3. Al termine del contratto, nessun corrispettivo o indennità è dovuta al “Comodatario” per gli interventi di manutenzione di cui al precedente comma 1.
ART. 7 – Rinvio al codice civile
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso rinvio agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
ART. 8 – Spese del contratto
1. Tutte le spese del contratto sono a carico del “Comodatario”.
ART. 9 – Consegna
1. Con la firma del presente contratto le parti danno atto dell’intervenuta consegna dell’immobile con i relativi beni e impianti ivi esistenti.
2. Al momento della riconsegna dell’immobile le parti redigeranno, di comune accordo, un apposito verbale.
ART. 10 - Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti aventi per oggetto il presente contratto, il foro competente è quello di Venezia.
Venezia, …
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti
…