Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 11 del 10 marzo 2003
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 00 del 10 marzo 2003
REGIONE CAMPANIA - Assessorato alle Attività Produttive - Centro Direzionale Isola A/6 - 80143 - Napoli. Tel. 000-0000000 - Fax 000-0000000 - Bando di gara a procedura aperta - Servizio di gestione della sezione provinciale del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla Delibera di G.R. n. 721 del 20/2/2003.
1. Amministrazione Aggiudicatrice
1.1. Presidenza Regione Campania - Assessorato alle Attività Produttive - Centro Direzionale Isola A/6
- 80143 - Napoli. Tel. 000-0000000 - Fax 000-0000000.
2. Oggetto
2.1. Selezione dei soggetti attuatori della Misura 4.2., sottomisura G), del Complemento di Programmazione al P.O.R. Regione Campania 2000-2006 (Azione di ingegneria finanziaria per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI dell’industria, del commercio e del turismo della Regione Campania e per il superamento dei fenomeni di razionamento del credito), chiamati a gestire, a livello provinciale, una delle cinque sezioni del Fondo di Garanzia (“il Fondo”) per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese campane operanti nei settori di cui alla sezione II del Complemento di Programmazione al P.O.R. Regione Campania 2000-2006, Misura 4.2., come meglio precisato nello schema di convenzione allegato al presente bando (la “Convenzione”), che costituisce Capitolato Tecnico del presente Bando di Gara.
2.2. Categoria 6: servizi finanziari; CPC ex 81, 812, 814.
3. Durata della Convenzione
3.1. Sino al 31 dicembre 2006, salvo proroga in conformità a quanto stabilito nella Convenzione medesima.
4. Luogo di esecuzione
4.1. Regione Campania.
5. Riferimenti normativi
5.1. Regolamenti CE n. 1260/1999, n. 1685/2000 e n. 70/2001, Decisione CE n. 322/97, Comunicazione CE 2000/C71/07, D.Lgs. n. 385/1993 (TULB), Programma Operativo Regionale 2000-2006, articolo 3 Legge Regionale n. 10 del 11/10/2001, D. Lgs. n. 157/1995.
6. Soggetti ammessi a partecipare
6.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di garanzia collettiva fidi (i “confidi”), di primo o di secondo livello, anche costituiti sotto forma di società consortile o cooperativa, iscritti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, comma 4, del TULB.
6.2. Sono altresì ammessi a partecipare alla gara i consorzi in forma societaria (i “consorzi fidi”) le cui imprese consorziate siano rappresentate per almeno l’80 (ottanta)% da confidi iscritti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, comma 4, del TULB, e il cui oggetto sociale contempli la gestione di fondi pubblici di incentivazione imprenditoriale.
6.3. Sono infine ammessi a partecipare alla gara i confidi di cui al comma 6.1 appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 157/1995.
7. Domande di partecipazione alla gara
7.1. Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire in plico chiuso, controfirmato e sigillato, recante la dicitura “Offerta per il servizio di gestione della sezione provinciale di [•] del Fondo Regionale di Garanzia di cui alla Delibera di G.R. n. 721 del 20/02/2003, entro le ore 12,00 del 26 maggio 2003, pena l’esclusione, all’indirizzo di cui al punto 1. Tale plico dovrà contenere a sua volta 3 buste chiuse, così distinte:
a) un busta recante dicitura “Documentazione Amministrativa” contenete la documentazione di cui al successivo punto 7.2.1;
b) una busta recante dicitura “Offerta Tecnico – Organizzativa” contenete la documentazione di cui al punto 7.2.2;
c) una busta recante dicitura “Offerta Economica” contenente la documentazione di cui al punto 7.2.3.
7.2. I soggetti partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere capacità tecniche e organizzative, nonché capacità economico-finanziarie commisurate alla prestazione del servizio oggetto della presente gara. Le Offerte dovranno essere corredate della seguente documentazione:
7.2.1 Idoneità alla partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara, ai sensi della vigente normativa, da cui risulti quanto segue:
i) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995, ovvero che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali ipotesi, e che non ricorrono le altre cause di esclusione di cui al successivo punto 12;
ii) per i confidi, l’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale prevista dall’art. 155, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993;
iii) che l’impresa, ovvero almeno uno dei confidi facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, possieda un rating investment grade (valutazione grado di investimento) di lungo termine relativo al debito senior, ovvero almeno pari a “BBB-/BAA3” rilasciato da Standard & Poor’s, Fitchratings o Moody’s;
b) dichiarazione, sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o del confidi designato quale capofila del raggruppamento, di impegno a che, in ipotesi di aggiudicazione della Gara da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l’impresa capofila, entro sei mesi dall’aggiudicazione della Gara, debba ottenere e mantenere per tutta la durata della medesima, un rating investment grade (valutazione grado di investimento) di lungo termine relativo al debito senior, ovvero almeno pari a “BBB-/BAA3” rilasciato da Standard & Poor’s, Fitchratings o Moody’s; tale rating dovrà riferirsi direttamente alla capofila del raggruppamento e ad almeno 1/3 dei confidi partecipanti e, se del caso indirettamente, ai restanti confidi partecipanti al raggruppamento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara, ai sensi della vigente normativa, sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore, da cui risulti quanto segue:
i) che nessuno dei componenti gli organi decisionali dell’impresa partecipante alla gara ha riportato condanne penali o è stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
ii) che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di false dichiarazioni;
iii) che l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
iv) che l’impresa è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in oggetto;
v) che l’impresa ha preso integrale conoscenza del bando di gara e accetta tutte le condizioni in esso contenute in modo pieno ed incondizionato;
vi) per i consorzi fidi, che almeno l’80 (ottanta)% delle imprese partecipanti al consorzio fidi sia costituito da confidi;
d) dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o del confidi designato quale capofila del raggruppamento, da cui risulti:
i) che l’impresa si atterrà, nella concessione delle garanzie a valere sulla sezione del Fondo in relazione alla quale è presentata l’oOfferta, alle disposizioni previste dal Regolamento approvato con Delibera di G.R. n.° 721 del 20/2/03, dalla allegata Convenzione nonché dal Regolamento CE n. 70/2001;
ii) che l’impresa si impegna a sottoscrivere, in ipotesi di aggiudicazione, la Convenzione allegata al presente bando;
iii) che l’impresa si impegna a sottoscrivere, in ipotesi di aggiudicazione, le convenzioni con i soggetti finanziatori di cui al successivo punto 7.2.2, lettera o) alle medesime condizioni indicate negli schemi presentati ai fini della partecipazione alla gara o a condizioni migliorative, nonché con chiunque altro soggetto finanziatore, successivamente ne faccia richiesta;
iv) che l’impresa si impegna, in ipotesi di aggiudicazione, a conferire l’incarico di revisione del bilancio d’esercizio ad una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998;
e) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo, dello statuto vigente e del libro soci dell’impresa partecipante alla gara;
f) copia del certificato di iscrizione presso la competente camera di commercio con apposita dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98;
g) copia dei bilanci dell’ultimo triennio corredati dell’eventuale relazione della società di revisione contabile o, in caso di impresa di nuova costituzione, copia del bilancio previsionale;
h) relazione illustrativa circa le attività eventualmente svolte nell’ultimo esercizio e nei due precedenti, contenente: la descrizione delle modalità e dei criteri adottati ai fini della selezione delle operazioni ammesse a garanzia; informazioni e dati concernenti l’eventuale gestione di fondi svolta per conto di enti pubblici; indicazione del numero di garanzie concesse, nonché del relativo ammontare in termini assoluti e in percentuale rispetto al totale della disponibilità dei fondi gestiti; indicazione del numero di perdite definitive subite e relativo ammontare in termini assoluti e in termini percentuali rispetto all’importo delle garanzie e all’ammontare dei fondi disponibili;
i) copia conforme all’originale della/e convenzione/i eventualmente sottoscritta/e con i soggetti finanziatori, sia per le attività in essere sia ai sensi del presente bando di Xxxx;
j) eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendere da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o del confidi designato quale capofila del raggruppamento, ai sensi della vigente normativa, sottoscritta e corredata della fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore, da cui risulti il rilascio da parte del Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96, dell’autorizzazione del confidi partecipante, o di uno o più dei confidi consorziati o raggruppati di cui ai punti 6.2. e 6.3., a certificare il merito di credito ai sensi del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n.°248 del 31/5/99, articolo 3, comma 6, nonché del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 14 luglio 2000, e successive modificazioni e integrazioni;
k) dichiarazione attestante che il comitato che sarà preposto, in ipotesi di aggiudicazione, allo svolgimento delle istruttorie preliminari alla concessione delle garanzie, non sia composto da più di sei componenti, dei quali quattro devono presentare caratteristiche almeno equivalenti a quelle di seguito indicate:
i. 1 con almeno 10 anni di esperienza nello svolgimento di procedure di istruttoria per la concessione dei fidi, di cui almeno 5 con responsabilità di firma;
ii. 1 con almeno 10 anni di esperienza nella gestione di Xxxxxxx, con posizione di responsabilità nello svolgimento degli affari sociali;
iii. 1 con almeno 10 anni di esperienza in normativa e procedure in materia di aiuti alle imprese;
iv. 1 con almeno 10 anni di esperienza in procedure di recupero del credito, di cui almeno 5 con responsabilità di firma;
alla dichiarazione sono allegati i curriculum vitae di tutti i componenti il Comitato, debitamente sottoscritti, compilati secondo il formato europeo pubblicato sulla G.U.C.E. n. 79 del 22 marzo 2002.
7.2.2 Offerta tecnica e organizzativa:
l) descrizione analitica delle modalità operative, dei tempi e dei criteri che saranno seguiti, in ipotesi di aggiudicazione, nella gestione della sezione del Fondo in relazione alla quale l’Offerta è presentata, con particolare riferimento a: i) le azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità e al funzionamento del Fondo; ii) la modalità di selezione delle operazioni ammesse alla garanzia, coerentemente con quanto stabilito nella Convenzione; iii) la tempista prevista nell’impiego delle disponibilità della sezione del Fondo;
m) descrizione della struttura interna per la valutazione del merito del credito e la gestione delle operazioni connesse alla sezione del Fondo, in termini di: (i) sistema informativo aziendale; (ii) numero dei componenti il comitato preposto all’istruttoria; (iii) procedure di controllo e di valutazione; (iv) unitarietà ed omogeneità delle procedure e delle funzioni coinvolte, con particolare riferimento all’assetto giuridico del soggetto ammesso a partecipare; (v) unitarietà e omogeneità delle strutture organizzative deputate alla gestione;
n) descrizione delle modalità operative e della struttura interna che si intende adottare ai fini del recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse da parte dei soggetti finanziatori;
o) schema delle convenzioni che verranno sottoscritte con i soggetti finanziatori in vista dell’attivazione delle garanzie a valere sulla sezione del Fondo, corredati da una relazione che illustri l’efficienza economica conseguibile nella gestione, in termini di:
- rapporto percentuale tra le garanzie accessorie eventualmente richieste dai soggetti finanziatori e finanziamento concesso, entro il limite del complemento ad uno della garanzia prestata dal Fondo in coerenza con quanto previsto nella Convenzione allegata al presente bando;
- durata dei finanziamenti entro il limite di dieci anni, al netto dell’eventuale periodo di per ammortamento;
- tasso di interesse praticato, pari ad un tasso di interesse, variabile o fisso, annuo nominale, composto dall’Euribor, corrispondente al periodo di interesse praticato, o dall’Interest Rate Swap corrispondente alla durata media del finanziamento, più un eventuale spread fisso per l’intera durata del finanziamento e comunque non superiore, all’atto della stipula del contratto di finanziamento, al tasso indicato da Banca d’Italia quale media dei tassi attivi a medio e lungo termine sui finanziamenti per cassa su operazioni accese nell’ultimo trimestre in Campania, ridotto di 50 punti base.
7.2.3 Offerta economico-finanziaria:
p) le commissioni fisse di gestione che l’impresa si impegna ad applicare in ipotesi di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e comunque non oltre il limite dello 0,2% annuo delle disponibilità del Fondo;
7.3. In caso di domande di partecipazione alla gara presentate da raggruppamenti di imprese o da consorzi fidi, le stesse dovranno essere corredate, per ciascuno dei confidi facenti parte del raggruppamento o partecipanti al consorzio fidi, dalla documentazione di cui ai punti 7.2.1 lett. a), c), d) n. iv4), e), f), g) e h).
7.4. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara o, nel caso di raggruppamento di imprese, da ciascuno dei legali rappresentanti dei confidi facenti parte del raggruppamento.
7.5. E’ ammessa la presentazione da parte della medesima impresa di Offerte distinte in relazione a più di una sezione del Fondo.
8. Inammissibilità di Offerte in variante
8.1. Non sono ammesse Offerte in variante.
9. Inammissibilità di suddivisione del servizio e di Offerte parziali
9.1. Non è ammessa la possibilità di suddivisione del servizio. Non sono ammesse Offerte parziali.
10. Validita’ dell’Offerta
10.1 L’Offerta vincola l’offerente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’Offerta.
11. Criteri di aggiudicazione
11.1. L’aggiudicazione avverrà, per ciascuna sezione del Fondo, in favore dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 157/1995, valutabile in base ai seguenti criteri e punteggi:
Offerta tecnico - organizzativa
A1) modalità operative, tempi e criteri proposti in relazione alla gestione della sezione del Fondo, valutate con riferimento agli elementi di cui al punto 7.2.2, lett. l fino a 15
A2) unitarietà delle procedure e della struttura organizzativa, nonché del sistema informativo aziendale per la valutazione del merito del credito e la gestione delle operazioni, valutata sulla base della documentazione di cui al punto 7.2.2, lett. m) ed n) fino a 20
A3) numero, tipologia, ubicazione ed ambito di operatività delle imprese consorziate, valutabile in base ai seguenti elementi:
a) percentuale delle imprese consorziate ubicata in Campania e/o nella Provincia in relazione alla quale l’Offerta è presentata;
b) operatività delle imprese consorziate in tutti i settori indicati al punto 2.1.;
c) operatività dei confidi estesa all’intero territorio campano e/o alla Provincia in relazione alla quale l’Offerta è presentata fino a 10
A4) possesso dell’autorizzazione a certificare il merito di credito di cui al punto 7.2.1., lett. j) fino a
15
A5) capacità reddituale e solidità patrimoniale e finanziaria fino a 10
A6) condizioni economiche degli schemi di convenzioni proposte ai fini dell’attivazione delle garanzie,
valutate ai sensi della documentazione di cui al punto 7.2.2, lett. o) fino a 20
Offerta economica
A7) importo delle commissioni di gestione fino a 10
totale fino a 100
11.2. Ai fini dell’aggiudicazione della presente Xxxx ed ai fini del successivo punto 12.3, entreranno a far parte della graduatoria finale esclusivamente le offerte che avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 70 punti.
11.3. La valutazione delle Offerte presentate da raggruppamenti di imprese avverrà in considerazione dell’unitarietà e dell’omogeneità delle procedure e delle strutture deputate alla gestione della sezione del Fondo. A tal fine, le suddette Offerte dovranno specificare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs.
n. 157/1995, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli confidi partecipanti al raggruppamento.
11.4. All’esito della valutazione, la Commissione di gara di cui al successivo punto 13 procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara al miglior classificato, il quale dovrà presentare ai fini dell’aggiudicazione definitiva e a pena di esclusione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, copia conforme all’originale delle convenzioni di cui al precedente punto 7.2.2, lettera o), appositamente sottoscritte dai soggetti finanziatori.
12. Cause di esclusione e revoca
12.1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara le imprese che, per qualsiasi ragione, versino in una delle situazioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 o il cui oggetto sociale non risulti compatibile con lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2.1..
12.2. I confidi che partecipano alla gara in forma associata non possono far parte di altri raggruppamenti/associazioni o consorzi concorrenti, né possono partecipare a titolo individuale, pena l’esclusione dalla gara.
12.3. Nel caso in cui intervenga un provvedimento di cancellazione dei confidi aggiudicatari nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, comma 4, del TULB, non si proceda a sottoscrizione delle convenzioni per l’attivazione delle garanzie ai sensi del precedente punto 11.43, non si ottenga nei termini previsti il rating richiesto o ricorra una delle altre ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione allegata, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, con riferimento a ciascuna sezione del Fondo, il diritto di al primo concorrente interessato in ordine di graduatoria l’esecuzione del servizio oggetto del presente bando. I maggiori oneri derivanti sono a carico del consorzio aggiudicatario anche laddove si renda necessario procedere ad una nuova selezione.
13. Commissione di gara
13.1 La commissione verrà nominata con xxxxxxxx Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
14. PRESCRIZIONI
14.1. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 16 del D.Lgs. n. 157/1995.
14.2. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la gara in oggetto anche in presenza di una sola Offerta, purché valida .
14.3. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara in oggetto.
15. AVVISO DI PREINFORMAZIONE
15.1 Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
16. Data invio e ricezione estratto bando di gara all’U.P.U.C.E.
16.1 25 febbraio 2003.
17. Trattamento dei dati
17.1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 675 del 31.12.1996, il conferimento di dati all’Amministrazione Aggiudicatrice è necessario per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l’esecuzione della presente gara. I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale della medesima Amministrazione. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla scelta dell’aggiudicatario, all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. Nella presentazione della richiesta di partecipazione deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali.
18. Informazioni
18.1. Il presente bando integrale di gara, l’allegata Convenzione o le ulteriori informazioni al riguardo potranno essere richiesti, anche mediante fax, al recapito indicato al punto 1.1..
19. Avvio delle attivita’
19.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’avvio delle attività oggetto del presente bando in pendenza della stipula della Convenzione.
ALLEGATO A)
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
[omissis]
SCHEMA DI CONVENZIONE DI GESTIONE del Fondo Di Garanzia PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAMPANE nell’ambito della
misura 4.2, lettera “g”, del complemento di programmazione al p.o.r. 2000/2006
tra
la Regione Campania (di seguito la “Regione”), rappresentata dal dott. , in
ragione della carica di e giusta delibera della Giunta regionale n.
del , allegata alla presente Convenzione sub 1),
e
(di seguito il “Soggetto Gestore”), con sede in , via
, iscritto al Registro delle imprese di al n. , rappresentato dal Sig. , in qualità di legale rappresentante;
Premesso che:
a) la Misura 4.2, lett. g), del Complemento di Programmazione al P.O.R. della Regione Campania 2000-2006 (di seguito, rispettivamente, la “Misura” e il “P.O.R.”) prevede la costituzione da parte della Regione, con disponibilità finanziarie interamente a valere sul P.O.R. (Capitoli [•] del bilancio regionale), di un fondo regionale di garanzia, suddiviso in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale, con la finalità di garantire fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine delle piccole e medie imprese campane operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 (di seguito le “PMI”);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale della Regione Campania n. 10 dell’11 ottobre 2001 ed in conformità alla suddetta Misura 4.2 e a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, dalla Decisione CE n. 322/97 del 23 aprile 1997 e dalla Comunicazione CE 2000/C 17/07 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 71/14 del 11/03/2000, la Regione ha approvato con delibera di Giunta n. [•] del [•] il Regolamento (di seguito il “Regolamento”) che istituisce e norma il Fondo Regionale di Garanzia per il finanziamento a medio e lungo termini degli investimenti delle piccole e medie imprese campane(di seguito il “Fondo Regionale di Garanzia”); in tale ambito, la Regione ha destinato la somma di [•] alla sezione del Fondo Regionale di Garanzia relativo alla provincia di [•](di seguito il “Fondo”), mediante versamento di tale somma in un deposito vincolato; è riconosciuta alle Camere di Commercio e alle Associazioni di categoria operanti sul territorio della Regione Campania la facoltà di incrementare, in qualità di co-finanziatori, la dotazione della sezione del Fondo Regionale di Garanzia relativo alla provincia di [•], dovendosi ritenere tali eventuali ulteriori somme vincolate al raggiungimento delle medesime finalità di rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale nei settori di cui al citato Allegato 2;
c) i rapporti tra la Regione e la banca depositaria del Fondo Regionale di Garanzia sono disciplinati da una Cconvenzione di attuazione che definisce, altresì, il vincolo di destinazione del patrimonio complessivamente depositato alle finalità di garanzia di cui alla precedente lettera a) e la ripartizione del medesimo nei cinque Fondi di Garanzia gestiti a livello provinciale, prevedendo un regime di contabilità separata con riferimento a ciascuno di essi;
d) per l’individuazione del soggetto gestore di ciascuno dei suddetti Fondi di Garanzia la Regione ha indetto, con delibera n. [•] del [•], una procedura ad evidenza pubblica (di seguito la “Gara”) tra i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel relativo bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. del [•];
e) con delibera n. [•] del [•], la Regione ha approvato l’aggiudicazione al Soggetto Gestore della Gara per la gestione del Fondo di Garanzia della provincia di ;
f) lo schema della convenzione tra la Regione e i soggetti selezionati per la gestione dei Fondi di Garanzia è stato approvato dalla Giunta regionale campana con delibera n. [•] del [•];
tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione e il Soggetto Gestore in relazione alla gestione del Fondo e all’erogazione delle garanzie a valere sul Fondo medesimo.
2. Le Premesse, gli Allegati e le Appendici, nonché l’offerta presentata dal Soggetto Gestore in occasione della partecipazione alla Gara, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Gestione del Fondo
1. Il Soggetto Gestore è tenuto a gestire il Fondo allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e società finanziarie di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (di seguito “TULB”) con le quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni (di seguito, rispettivamente, i “Soggetti finanziatori” e le “Convenzioni per l’attivazione delle garanzie”), a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, di durata compresa tra i 18 (diciotto) mesi e i 120 (centoventi) mesi, concessi dai Soggetti finanziatori medesimi alle PMI finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori specificati nell’Allegato 2) alla presente Convenzione.
2. A tal fine, il Soggetto Gestore si impegna a sottoscrivere le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con tutti i Soggetti finanziatori che ne facciano richiesta secondo il medesimo schema presentato alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara o, eventualmente, a condizioni migliorative. Nelle suddette Convenzioni dovranno indicarsi, coerentemente con quanto disposto dal comma che precede e dal successivo art. 5, la durata dei finanziamenti garantibili, il rapporto percentuale tra la garanzia richiesta a valere sul Fondo e il finanziamento concesso e, infine, il tasso di interesse, variabile o fisso, annuo nominale praticato, che il Soggetto Gestore si impegna sin d’ora a far mantenere per l’intera durata del finanziamento concesso entro il limite massimo onnicomprensivo, pari all’Euribor, corrispondente al periodo di interesse praticato, o all’Interest Rate Swap, corrispondente alla durata media del finanziamento, più un eventuale spread fisso per l’intera durata del finanziamento e comunque non superiore, all’atto della stipula del contratto di finanziamento, al tasso indicato da Banca Italia quale media dei tassi attivi a medio e lungo termine sui finanziamenti per cassa su operazioni accese nell’ultimo trimestre, ridotto di 50 punti base.
3. Il Soggetto Gestore si impegna a gestire il Fondo, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione alla Gara nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, fatta salva in ogni caso la facoltà di delega di cui al successivo art. 7, comma 1.
4. Per la gestione del Fondo è conferita al Soggetto Gestore procura speciale ad operare sulle disponibilità del Fondo, limitatamente all’ammontare di pertinenza del Fondo medesimo. Il Soggetto Gestore ha, comunque, la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che passiva – ivi incluso il potere di farsi a sua volta rappresentare – per la tutela di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione del Fondo oggetto della presente Convenzione.
5. La Regione potrà, nel limite della propria percentuale di partecipazione al Fondo e delle disponibilità del medesimo, al netto delle somme accantonate ai sensi dell’art. 4, comma 4 e degli oneri maturati ai sensi dell’art. 9, comma 1, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo art. 3, comma 6, destinare ad uno o più degli altri Fondi Provinciali di Garanzia le risorse originariamente conferite nel Fondo.
6. Il Soggetto Gestore è tenuto a mantenere per tutta la durata della medesima, un rating investment grade (valutazione grado di investimento) di lungo termine relativo al debito senior, ovvero almeno pari a “BBB-/BAA3” rilasciato da Standard & Poor’s, Moody’s o Fitchratings [nel caso in cui sia risultato aggiudicatario della Gara un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il rating dovrà essere ottenuto entro i termini di cui al Bando di Gara e dovrà riferirsi direttamente alla capofila del raggruppamento e ad almeno 1/3 dei confidi partecipanti e, se del caso indirettamente, ai restanti confidi partecipanti al raggruppamento].
Art. 3
Selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia
1. Previa verifica della coerenza degli interventi richiesti con gli obiettivi ed i contenuti della normativa di riferimento richiamata in Premessa sub a e sub b, nonchè di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché dalla disciplina dei fondi strutturali della UE in quanto applicabile e previo svolgimento di apposita istruttoria ai sensi del successivo art. 4, il Soggetto Gestore ammetterà a garanzia le operazioni di finanziamento delle PMI selezionate sulla base dei criteri di ammissibilità e di priorità di seguito elencati, con esclusione delle operazioni di mero rifinanziamento delle passività:
A) Criteri di ammissibilità
- fattibilità economico-finanziaria dell’intervento;
- validità del business plan aziendale.
B) Criteri di priorità
- operazioni a sostegno degli investimenti finanziati nell’ambito del P.O.R.;
- qualità del piano finanziario;
- investimenti in settori innovativi e/o a rilevante contenuto di innovazione;
- caratteristiche esterne di integrazione del progetto di investimento (integrazione e/o completamento di filiere/ sistemi locali);
- impresa giovanile e/o femminile, con particolare riferimento alle imprese che abbiano già avuto accesso a fondi regionali di incentivazione;
- imprese sane operanti in settori in crisi ammessi dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese.
2. Il Soggetto Gestore ammetterà a garanzia del Fondo esclusivamente le operazioni di finanziamento aventi le caratteristiche definite nelle Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, a fronte di investimenti a medio-lungo termine, materiali ed immateriali, effettuati nel territorio campano da PMI aventi sede legale e/o unità operativa nella Provincia di , iscritte nel Registro delle imprese, economicamente e finanziariamente sane ai sensi della vigente disciplina comunitaria, costituite anche in forma cooperativa ed in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese. I suddetti investimenti dovranno essere, altresì, insuscettibili di alienazione, cessione o distrazione per 5 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo e non potranno costituire una mera sostituzione di quelli già esistenti. Per i finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00, le PMI beneficiarie potranno essere esclusivamente quelle che abbiano conferito incarico di revisione contabile dei bilanci ad una delle società iscritte all’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998; in tal caso, la revisione contabile del bilancio dovrà intendersi riferita all’intero periodo di durata del finanziamento.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili all’intervento del Fondo le operazioni relative a PMI appartenenti ai settori diversi da quelli indicati nell’Allegato 2) alla presente Convenzione.
4. Nella selezione delle operazioni beneficiarie della garanzia, il Soggetto Gestore è tenuto a rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento.
5. La valutazione economico-finanziaria dell’impresa è effettuata dal Soggetto Gestore nel rispetto di quanto previsto nelle Procedure Operative di cui all’Allegato 3).
6. La Regione, con i Decreti di cui all’articolo 4, comma 2 del Regolamento, potrà impartire specifiche direttive al Soggetto Gestore, prevedere l’emanazione e la eventuale successiva modificazione dei parametri per la valutazione delle piccole e medie imprese beneficiarie riportati in Appendice, nonché delle procedure operative di cui all’Allegato 3 e relativa modulistica, o procedere all’individuazione, nell’ambito dei criteri di ammissibilità o di priorità di cui al precedente comma 1, di finalità specifiche cui deve essere orientata la gestione del Fondo, al fine di coordinare l’attuazione degli interventi regionali in favore delle PMI nell’ottica di una più efficiente ed efficace attuazione della Misura e del Regolamento stesso.
Art. 4 Erogazione delle garanzie
1. Il Soggetto Gestore dovrà prestare le garanzie previste dalla presente Convenzione unicamente a valere sul Fondo ad esso affidato in gestione, in conformità alle Procedure Operative di cui all’Allegato 3) alla presente Convenzione.
2. La gestione delle procedure di istruttoria, la deliberazione in merito all’erogazione delle garanzie e la relativa contabilizzazione sono rimesse, all’interno del Soggetto Gestore, ad un apposito comitato (il “Comitato di Gestione”) che dovrà essere composto dai soggetti indicati in sede di partecipazione alla Gara o, in caso di sostituzione dei componenti in conformità al successivo art. 10, da soggetti in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza almeno equivalenti.
3. Ai fini dell’erogazione delle garanzie, il Comitato di Gestione è tenuto a rispettare le Procedure Operative di cui all’Allegato 3) alla presente Convenzione, tenuto conto di quanto previsto nell’art. 3.
4. A fronte delle garanzie concesse, il Soggetto Gestore provvede ad accantonare disponibilità del Fondo in misura compresa tra un minimo del 5% ed un massimo del 10% dell’importo massimo garantito. La Regione si riserva di autorizzare adeguamenti nella suddetta misura qualora ritenuti necessari, sulla base dei dati ad essa trasmessi ai sensi del successivo art. 8, comma 1, in vista del miglior perseguimento delle finalità del Regolamento e della Misura.
A tal fine i Soggetti Finanziatori devono comunicare alla Regione ogni fatto ritenuto rilevante sull’andamento delle imprese, di cui sono venuti a conoscenza, ai fini della capacità dell’impresa di far fronte al servizio del debito; alla ricezione di tali segnalazioni il Soggetto Gestore è tenuto ad accantonare l’intero importo massimo garantito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i).
5. Al ricorrere delle condizioni per l’intervento del Fondo di Garanzia a favore delle PMI di cui alla legge n. 662/1996, definite dal D.M. 31 maggio 1999, n. 248 e dalle relative Disposizioni Operative, il Soggetto Gestore si impegna a richiedere al Comitato di Gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/1996 l’intervento del medesimo fondo nella forma della controgaranzia. Al riguardo, il Soggetto Gestore si impegna altresì a presentare apposita istanza al suddetto Comitato di Gestione, d’intesa con la Regione, al fine di poter certificare autonomamente che le imprese beneficiarie risultano economicamente e finanziariamente sane.
Art. 5 Condizioni delle garanzie
1. Il Soggetto Gestore rilascerà garanzie a valere sul Fondo con le modalità stabilite nelle Procedure Operative di cui all’Allegato 3) fermo restando in ogni caso che:
i. la percentuale dell’importo di ogni finanziamento assistita dalla garanzia del Fondo è pari all’80 (ottanta)%, tale ammontare costituisce l’importo massimo garantito;
ii. l’accesso alle garanzie del fondo da parte delle piccole e medie imprese beneficiarie è gratuito;
iii. deve essere in ogni caso rispettata l’agevolazione massima prevista dal Regolamento, in termini di equivalente sovvenzione lordo, calcolato in conformità alla metodologia di cui all’Allegato 5) alla presente Convenzione;
iv. la garanzia è inefficace:
- qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti;
- in caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di erogazione del primo 25% dell’importo del finanziamento, ovvero alla data di consegna nel caso di locazione finanziaria. Per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 (sei) mesi;
- nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai Soggetti finanziatori all’atto della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo;
- nelle altre ipotesi stabilite all’interno delle Procedure Operative di cui all’Allegato 3).
2. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare i limiti di cui al comma precedente e a verificare la conformità degli interventi del Fondo alle disposizioni di cui al Regolamento ed alla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché alla disciplina dei Fondi Strutturali della UE in quanto applicabile.
Art. 6 Escussione e insolvenze
1. Al verificarsi delle condizioni di insolvenza delle PMI finanziate definite nell’Allegato 3), il Soggetto Gestore liquiderà ai Soggetti finanziatori un importo pari all’80 (ottanta)% della somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla medesima data di insolvenza, nei limiti dell’importo massimo garantito di cui all’articolo 5, comma 1.
2. Il Soggetto Gestore si impegna a liquidare le richieste pervenute dai Soggetti finanziatori con periodicità massima trimestrale, nella misura e secondo le modalità stabilite nelle Procedure Operative di cui all’Allegato 3).
3. Qualora, alla data di liquidazione di cui al comma precedente, nonché in ipotesi di liquidazione finale del Fondo, le disponibilità dello stesso, al netto delle somme accantonate ai sensi dell’art. 4, comma 4, non consentano l’integrale soddisfacimento delle passività del Fondo connesse alle domande di escussione delle garanzie in essere alla medesima data, il Soggetto Gestore procederà alla liquidazione
delle stesse nel rispetto del criterio di proporzionalità e con priorità rispetto alla liquidazione delle commissioni ad esso spettanti ai sensi del successivo art. 9, nonché nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.
4. Il Soggetto Gestore è tenuto ad avviare le procedure di recupero del credito senza indugio e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della domanda di escussione della garanzia, fatte salve le ipotesi di inefficacia della garanzia ai sensi dell’articolo 5).
5. Ai fini di cui al precedente comma, si intende per avvio delle procedure di recupero, alternativamente:
- la diffida di pagamento,
- il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo, o atto equivalente.
6.L’imputazione al Fondo della perdita definitiva sulle garanzie escusse potrà avvenire solo all’esito delle procedure di recupero e, in ogni caso, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al comma 4. L’ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall’importo della garanzia escussa le somme a ogni titolo recuperate all’esito delle predette procedure, al netto delle spese di recupero, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate congrue dalla Regione in base ad apposita relazione ad essa trasmessa.
7. In ogni caso, il Comitato di Xxxxxxxx può deliberare l’imputazione della perdita al Fondo per irrecuperabilità del credito a condizione che sia trasmessa alla Regione Campania una relazione dettagliata sulle attività di recupero svolte, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito, e che la medesima Regione esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione. La Regione si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l’attività legale svolta dal Soggetto Gestore.
8. Resta inteso che, qualora sia accertato dalla Regione che alla determinazione della perdita abbia in qualsiasi modo concorso l’inosservanza, la negligenza o il mancato adempimento, da parte del Soggetto Gestore, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito, il Soggetto Gestore sarà obbligato a riversare al Fondo una penale pari al 20% della perdita definitivamente accertata..
Art. 7
Attività accessorie e strumentali
1. In via accessoria e strumentale alla gestione del Fondo ed alla concessione delle garanzie, il Soggetto Gestore si impegna a svolgere le attività di seguito elencate, salvo la facoltà di delegare lo svolgimento delle attività previste dalle lettere a) ed e), sotto la propria esclusiva responsabilità, ad un soggetto terzo:
a) realizzare, d’intesa con la Regione, azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità del Fondo e alle relative modalità di intervento, fornendo alle PMI indicazioni complete in merito alle condizioni e alle modalità di accesso alle garanzie, predisponendo la relativa documentazione e facendo in ogni caso menzione dell’impiego dei fondi comunitari;
b) predisporre l’elenco dei Soggetti finanziatori con i quali siano state stipulate le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, con specifica indicazione delle filiali presso le quali è disponibile l’informativa di cui alla lettera a), trasmettendone copia alla Regione al pari di ogni successivo aggiornamento dello stesso elenco;
c) informare periodicamente la Regione e gli Soggetti finanziatori in merito alle disponibilità del Fondo, alle somme accantonate ai sensi dell’art. 4, comma 4 e agli oneri maturati a carico del Fondo;
d) negoziare periodicamente con i Soggetti finanziatori le risorse disponibili per i finanziamenti, nel rispetto delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al precedente art. 5, anche al fine di limitare o escludere eventuali richieste di garanzie reali alle imprese da parte degli Soggetti finanziatori medesimi;
e) effettuare il monitoraggio dei tassi d’interesse e delle altre condizioni praticate dai Soggetti finanziatori alle PMI beneficiarie;
f) effettuare controlli e verifiche, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla Regione specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione del Fondo alle finalità previste dal Regolamento e dalla Misura;
g) provvedere alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel precedente art. 6, fornendo tempestivamente alla Regione le informazioni dalla stessa eventualmente richieste in merito allo svolgimento di tali procedure.
Art. 8 Rendicontazione
1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad elaborare e trasmettere su supporto informatico alla Regione, con periodicità trimestrale e mediante apposito schema dalla medesima fornito, relazioni relative all’andamento e alla gestione del Fondo, fornendo inoltre, distintamente per ciascuno dei settori richiamati nell’Allegato 2), dati e notizie in merito a:
i) numero e ammontare delle richieste di ammissione alla garanzia pervenute;
ii) numero di garanzie concesse e relativo importo (sia in termini assoluti che in termini di percentuale dei relativi accantonamenti ai sensi dell’art. 4, comma 4, sul totale delle disponibilità del Fondo), con indicazione delle motivazioni dell’ammissione a garanzia e delle operazioni ammesse alla controgaranzia del fondo di cui all’art. 4, comma 5;
iii) numero ed entità delle richieste escluse dalla garanzia, con indicazione delle motivazioni dell’esclusione;
iv) eventuale sub-settore di appartenenza delle imprese beneficiarie richiedenti l’intervento del Fondo, di quelle ammesse alla garanzia e di quelle escluse;
v) entità delle garanzie escusse, delle somme recuperate e delle perdite definitive subite dal Fondo o previste a carico dello stesso, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto alle risorse del Fondo complessivamente impegnate alla data di riferimento;
vi) ogni altra informazione necessaria a valutare l’efficienza e l’efficacia della gestione del Fondo nel periodo di riferimento.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, con cadenza trimestrale, sulle attività di recupero svolte in relazione alle garanzie escusse a valere sul Fondo, sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non ritenga utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito. La Regione si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante l’attività legale svolta dal Soggetto Gestore.
3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a trasmettere alla Regione annualmente, entro il 30 aprile, la rendicontazione e la situazione contabile al 31 dicembre dell’anno precedente delle disponibilità, degli accantonamenti, degli impegni, delle escussioni, delle somme recuperate, delle perdite definitive e degli oneri a carico del Fondo gestito, unitamente all’ultimo bilancio approvato dello stesso Xxxxxxxx Gestore corredato dalla relazione della società di revisione.
4. Il Soggetto Gestore è inoltre tenuto ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute in qualità di beneficiario finale della Misura. A tal fine il Soggetto Gestore, alle scadenze previste dal successivo comma, verifica ed attesta le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento conformemente a quanto richiesto dall’art. 9, comma 2 par. b del Regolamento CE n. 438 del 2001 ai fini della certificazione dell’Autorità di Pagamento FESR del P.O.R..
5. Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere alla Regione ed al Responsabile della Misura 4.2 su supporto cartaceo ed informatico, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, le dichiarazioni di cui al precedente comma unitamente ai dati e alle informazioni di cui al primo comma del presente articolo, sulla base delle schede di rilevazione dati elaborate in conformità al sistema di monitoraggio adottato dalla Regione per l’attuazione del P.O.R..; il soggetto gestore si impegna altresì a fornire alla Regione Campania, Assessorato alle Attività Produttive ed al responsabile della Misura 4.2, tutte le ulteriori informazioni che dovessero essere ritenute necessarie ai fini della certificazione di spesa e delle domande di pagamento ai sensi del comma precedente ed in base al Reg. (CE) 1260/99 e Reg. (CE) 438/01.
6. Il Soggetto Gestore si impegna a fornire alla Regione ed al Responsabile della Misura 4.2, con la medesima modalità di cui al comma 54, tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta delle documentazioni di natura contabile e progettuale delle operazioni co-finanziate dalla Misura, al fine di consentire alla Regione il corretto adempimento di quanto stabilito all’art. 7 del Regolamento CE n. 438/01.
7. Il Soggetto Gestore è obbligato a inviare alla Regione, mediante apposito schema dalla stessa fornito, ogni altra informazione o documentazione richiesta ai fini delle attività di sorveglianza, verifica e
controllo sullo stato di avanzamento della Misura, e della preparazione e realizzazione di interventi correttivi e di riprogrammazione dell’azione, nonché a consentire alla medesima Regione di effettuare visite e controlli presso la propria sede e i relativi uffici.
Art. 9 Commissioni e spese
1. Sono a carico del Fondo esclusivamente:
- la commissione di gestione spettante al Soggetto Gestore in misura pari a [x]% della giacenza media annua del deposito vincolato di cui in Premessa sub b) determinata sulla base della proposta presentata in sede di partecipazione al Bando di Gara;
- la commissione di overperformance di cui all’Allegato 4);
- la commissione di recupero di cui all’Allegato 4).
2. Le commissioni di cui al precedente punto saranno prelevate dal Soggetto Gestore dalle disponibilità del Fondo, al netto degli accantonamenti di cui all’art. 4, comma 4, con periodicità semestrale, previa approvazione scritta da parte della Regione dell’importo delle medesime. La Regione si riserva di sospendere cautelativamente la liquidazione delle commissioni di cui al precedente punto al ricorrere di una delle ipotesi elencate al successivo articolo 11.
3. Le spese a carico del Fondo non potranno, in ogni caso, complessivamente eccedere un importo pari al 2% della giacenza media annua del deposito vincolato di cui alle Premesse sub b).
4. E’ a carico del Soggetto Gestore ogni onere o spesa non specificatamente richiamato al comma 1 e, in ogni caso, eccedente il limite indicato nel comma 3.
Art. 10 Modificazioni e integrazioni
1. Il Soggetto Gestore si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione o integrazione si rendesse necessario apportare alle condizioni indicate negli schemi di Convenzione per l’attivazione delle garanzie, nonché delle procedure operative per la valutazione delle imprese da ammettere al beneficio delle garanzie trasmessi alla Regione in occasione della partecipazione alla Gara, e/o alla composizione del Comitato di Gestione di cui all’art. 4, comma 2.
Ai fini di cui al comma 1, deve essere trasmesso in tempo utile alla Regione ogni documento o informazione utile a valutare la capacità del Soggetto Gestore quale risultante a seguito delle modificazioni, integrazioni o formalizzazioni proposte, nonché l’equivalenza della medesima rispetto a quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla Gara.
3. Ove non ritenga soddisfatto il requisito di equivalenza, la Regione nega il proprio consenso, comunicandone la motivazione al Soggetto Gestore nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle informazioni e documentazioni di cui al comma 2.
4. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere previamente concordate per iscritto tra le Parti, fatto salvo quanto previsto nel precedente Articolo 3, comma 6.
Art. 11 Risoluzione
1. La presente Convenzione potrà essere risolta dalla Regione, fatti salvi i diritti facenti capo alla Regione medesima, qualora il Soggetto Gestore:
- ricada in una delle ipotesi di esclusione e/o revoca previste dal bando di gara;
- non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ed in particolare a quanto previsto nei precedenti Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, comma 1, lett. g) e art. 10;
- ritardi di oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la presentazione della documentazione di cui all’Art. 8;
- non abbia istruito alcuna domanda di ammissione alla garanzia del Fondo decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione o, successivamente, per un periodo continuativo di 4 mesi, compatibilmente con le disponibilità del Fondo impegnabili per la concessione delle garanzie.
Art. 12 Durata
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11, la presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della medesima, sino al 31 dicembre 2006 e sarà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga data disdetta da una delle parti, mediante lettera raccomandata a./r, almeno tre mesi prima di ogni scadenza fissata. Ai fini della decorrenza di tale termine farà stato e prova l’avviso di ricezione della lettera raccomandata.
2. In ipotesi di disdetta da parte del Soggetto Gestore successivamente al 31 dicembre 2006, sono fatti salvi gli effetti della presente Convenzione limitatamente alle garanzie concesse in essere alla data in cui la Regione riceve comunicazione della disdetta, sino all’estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie.
3. Non possono essere ammesse operazioni a garanzia dopo la comunicazione di disdetta da parte del Soggetto Gestore o il ricevimento, da parte dello stesso, della comunicazione di disdetta dalla Regione.
Art. 13 Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti della presente Convenzione in merito all’interpretazione e/o esecuzione della stessa sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.
Art. 14 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti della presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:
Regione Campania:
Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Secondario Soggetto Gestore:
Napoli, Per la Regione Campania
Per il Soggetto Gestore
ALLEGATO 2)
SETTORI DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
Secondo quanto previsto dalla Misura 4.2, lett. g) del Complemento di Programmazione risultano destinatarie dell’agevolazione le piccole e medie imprese dei settori produttivi di cui alle sezioni “C”, “D”, “F” della classificazione ISTAT delle attività economiche (secondo la definizione attualmente in vigore per la Legge 488/92 – Decreto MICA 3 luglio 2000 “Testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 488/92 -) nonché i settori dei servizi e del commercio secondo quanto indicato nel medesimo decreto. Saranno rispettate le limitazioni o le esclusioni attualmente in vigore o in corso di adozione nell’ambito della regolamentazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda le imprese del settore agroalimentare. In proposito si farà sempre riferimento alla citata circolare del Ministero dell’Industria, ed a quanto previsto nel regime regionale di aiuti attualmente in fase di autorizzazione da parte della U.E. Sono inoltre comprese PMI a prevalente partecipazione giovanile o femminile dei settori sopra indicati.
Per quanto concerne il settore industria le imprese ammesse ad usufruire dei benefici derivanti dai Fondi di Garanzia sono quelle estrattive e manifatturiere operanti in una delle attività ricomprese nella classificazione delle attività economiche ISTAT e, nei limiti fissati con Decreto del Ministero dell’Industria dell’8/5/2000, quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore ed acqua calda e quelle di costruzioni di cui alla suddetta classificazione ISTAT. Sono, inoltre, ammissibili le imprese fornitrici di servizi reali, individuate anch’esse con il suddetto Decreto del Ministero dell’Industria. Sono altresì previste limitazioni o esclusioni dai benefici per alcuni settori regolamentati dalla normativa comunitaria quali siderurgia, cantieristica navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, settore alimentare, delle bevande e del tabacco.
Per quanto riguarda il settore commercio i soggetti beneficiari, individuati attraverso i criteri stabiliti dalla circolare n.900047 del 25 gennaio 2001 sono:
- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato inseriti in centri commerciali, o aderenti a forme associative di via o di strada, o a strutture operative dell’associazionismo economico;
- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati di media o grande struttura;
- gli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione con superficie dell’unità locale pari ad almeno 1.000 mq., gestiti da singole imprese o da strutture operative dell’associazionismo economico;
- l’attività commerciale di vendita per corrispondenza e di commercio elettronico;
- l’attività di fornitura dei servizi complementari alla distribuzione quali centri di assistenza tecnica, società di gestione dei centri commerciali, intermediari del commercio e, solo se effettuate da strutture dell’associazionismo economico, le attività di informatica ed attività connesse.
ALLEGATO 3)
PROCEDURE OPERATIVE
AMMISSIONE ALL’INTERVENTO DEL FONDO
1. Richieste di ammissione
1.1. Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo deve pervenire al Soggetto Gestore entro 6 mesi dalla data della delibera delle operazioni da parte degli Soggetti finanziatori richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto Gestore oltre il suddetto termine.
1.2. Richieste preventive - E’ consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte degli Soggetti finanziatori richiedenti; in tal caso, detta delibera dovrà essere assunta, e comunicata al Soggetto Gestore, nel termine di 3 mesi dalla data della delibera di ammissione a garanzia da parte del Comitato di Gestione del medesimo Soggetto Gestore.
1.3. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax) al Soggetto Gestore. Alla richiesta di ammissione sono allegati gli ultimi due bilanci d’esercizio approvati, corredati dall’eventuale relazione della società di revisione. Per le imprese in fase di costituzione o costituite da meno di 12 mesi, in luogo dei bilanci è prodotto il bilancio previsionale triennale. Nell’ipotesi di finanziamenti di importo superiore a Euro 500.000,00, è allegata al modulo di richiesta una dichiarazione attestante l’avvenuto conferimento dell’incarico di revisione contabile dei bilanci ad una delle società iscritte all’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, relativamente all’intero periodo di durata del finanziamento. Sono improcedibili le richieste che pervengano al Soggetto Gestore su moduli non conformi, o non sottoscritte con timbro e firma autografa, o prive del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa beneficiaria.
1.4. Documentazione relativa agli intermediari di cui all’art. 107 del TULB (gli “Intermediari richiedenti”) - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla garanzia gli Intermediari richiedenti devono inviare al Soggetto Gestore:
• copia dell’ultimo bilancio approvato;
• copia della documentazione comprovante l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TULB.
1.5 Inefficacia - La garanzia è inefficace qualora:
• sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che gli Soggetti finanziatori richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
• non sia rispettato il termine previsto al punto 1.2.
1.6. Limite di concentrazione - Non possono essere concesse garanzie in favore di società che controllino una PMI già beneficiaria delle garanzie del Fondo, siano controllate da tale PMI o dalla medesima società che controlla quest’ultima, ove l’esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette società ecceda 10% dell’ammontare complessivo delle garanzie concesse.
2. Istruttoria delle richieste di ammissione
2.1. Comunicazione del numero di posizione – Il Soggetto Gestore assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e alle imprese beneficiarie, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall’arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’istruttoria all’interno del Comitato di Gestione, ovvero ne comunica l’improcedibilità.
2.2. Data di arrivo - Ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sarà presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto Gestore. La documentazione ricevuta dal Soggetto Gestore dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
2.3. Termine per la delibera del Soggetto Gestore - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato di Gestione, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile affinché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. E’ riconosciuta priorità, nell’istruttoria e nella delibera del Comitato di Gestione, alle richieste relative ad operazioni
rispondenti ai criteri di priorità definiti dalla Regione Campania, coerentemente con il Complemento di Programmazione al P.O.R. 2000-2006.
2.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il Soggetto Gestore, nel corso dell’istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato di Gestione decorrerà dalla data in cui giungono i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
2.5. Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono respinte qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non giungano al Soggetto Gestore entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta dello stesso Xxxxxxxx Gestore.
2.6. Comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione – Il Soggetto Gestore comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai Soggetti finanziatori richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l’ammissione all’intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato di Gestione.
2.7. Antimafia – L’acquisizione delle informazioni previste dalla vigente normativa antimafia avverrà attraverso la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
2.8. Disponibilità – L’ammissione alla garanzia del Fondo è deliberata dal Comitato di Gestione subordinatamente all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo, intendendo come tali il saldo del relativo conto di deposito vincolato, al netto degli accantonamenti effettuati dal Soggetto Gestore. Il Soggetto Gestore comunica tempestivamente alla Regione Campania l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano ammesse in conseguenza del predetto esaurimento, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Soggetto Gestore comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
2.9. Comunicazioni al Soggetto Gestore – Gli Soggetti finanziatori richiedenti devono comunicare al Soggetto Gestore eventuali variazioni della titolarità delle imprese beneficiarie, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull’andamento dell’attività di queste ultime di cui siano venuti a conoscenza.
3. Variazioni
3.1. Richiesta di variazione – Ai fini della conferma della garanzia, gli Soggetti finanziatori richiedenti devono presentare, per ogni operazione ammessa, preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato di Gestione in caso di variazioni:
a) delle garanzie accessorie richieste dai soggetti finanziatori, che non possono in ogni caso eccedere il limite del complemento ad uno della garanzia prestata dal Fondo;
b) delle finalità dell’investimento come dichiarate nella richiesta di ammissione, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all’intervento del Fondo.
3.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.
4. Controlli
4.1. La Regione stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte dei Soggetto Gestore, specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalla Misura. A tal fine dovranno essere svolti controlli a campione almeno per il 20% delle operazioni garantite.
4.2. La Commissione e la Corte dei Conti Europea esercitano un potere di controllo sulle attività del Fondo in conformità alla vigente normativa. In tale ambito, hanno facoltà di effettuare o fare effettuare verifiche nelle imprese beneficiarie della garanzia del Fondo.
5. Erogazione dei finanziamenti
5.1. Termine per l’erogazione - Almeno il 25% dell’importo ammesso all’intervento del Fondo deve essere erogato dagli Soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 12 mesi dalla data della delibera del Comitato di Gestione di ammissione alla garanzia. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
5.2. Proroga dei termini per l’erogazione - I termini per l’erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato di Gestione, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata
con riguardo a cause oggettive che hanno impedito l’erogazione, non imputabili, a giudizio del Comitato di Xxxxxxxx, a responsabilità dell’impresa beneficiaria.
5.3. Contratto di finanziamento e piano di ammortamento - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all’erogazione a saldo, i Soggetti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore:
a) una dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione e l’importo erogato;
b) una copia del piano di ammortamento.
In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della garanzia da parte del Comitato di Gestione, gli Soggetti finanziatori richiedenti devono far pervenire al Soggetto Gestore la documentazione di cui alle lettere a) e b) entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del Comitato di Gestione.
5.4. Contratto di locazione finanziaria - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far pervenire al Soggetto Gestore:
• una dichiarazione attestante la data di consegna e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;
• il piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.
5.5. Decorrenza della garanzia - La garanzia ha effetto dalla data della data della delibera di concessione da parte del Comitato di Gestione, o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della garanzia.
5.6. Informazioni sul soggetto beneficiario finale – Nei 5 anni successivi alla data di erogazione del finanziamento il Soggetto Gestore potrà richiedere annualmente all’Istituto finanziario richiedente informazioni sul soggetto beneficiario finale.
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
6. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA
6.1. Caratteristiche della garanzia – La garanzia si intende diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell’insolvenza della PMI beneficiaria del finanziamento.
6.2. Definizione di insolvenza della PMI - Per insolvenza si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
• è accertato che l’obbligato non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni);
• perdite su crediti associate a qualsiasi obbligazione da parte del debitore – ad esempio passaggi a perdita di attività, la creazione di accantonamenti specifici, o una ristrutturazione per crisi - che implichi una remissione o un differimento nel rimborso del capitale, nel pagamento degli interessi o delle commissioni;
• l’obbligato è in ritardo di oltre 180 giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal credito; oppure
• l’obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori.
6.3. Domanda di escussione - La domanda di escussione della garanzia deve pervenire al Comitato di Gestione entro 6 mesi dal verificarsi dell’insolvenza, come definita nel precedente punto 6.2.. Alla domanda di escussione della garanzia sono allegati:
• una copia della delibera di concessione del finanziamento o dell’operazione di locazione finanziaria;
• una dichiarazione degli Soggetti finanziatori richiedenti che attesti:
a) la data e le ragioni dell’insolvenza, come sopra definita;
b) l’importo delle rate o dei canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla data della insolvenza;
• una copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali, corredata dell’eventuale relazione di revisione contabile e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali gli Soggetti finanziatori hanno compilato il modulo di richiesta;
• una copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di leasing;
• una copia dell’atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna.
6.4. Inefficacia - La garanzia è inefficace qualora la domanda di escussione non sia pervenuta al Soggetto Gestore nel termine di cui al punto 6.3. o nel caso in cui non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta. La garanzia non è efficace nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 12 mesi successivi alla data di erogazione del primo 25%, ovvero alla data di consegna nel caso di locazione finanziaria, o alla data di delibera del Comitato di Gestione se successiva a quella di erogazione del primo 25%, o a quella di consegna e nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 5.1 e 5.3. Per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il termine è ridotto a 6 mesi.
6.5. Importo escutibile – Il Comitato di Gestione liquiderà agli Soggetti finanziatori, previa presentazione della domanda di escussione, un importo pari all’80 (ottanta)% della somma delle rate o canoni scaduti e non pagati e del capitale residuo alla data dell’insolvenza. Tale importo sarà incrementato degli interessi legali maturati tra la data dell’insolvenza e la data di presentazione della domanda di escussione, nei limiti dell’importo massimo garantito di cui in Convenzione.
6.6. Istruttoria delle domande di escussione - Alle domande di escussione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 2 per le richieste di ammissione.
LEGENDA ATTIVO
1. Rimanenze: per rimanenze si intende la somma dei valori relativi alla voce Rimanenze (art. 2424,
ATTIVO, lettera C), punto I del codice civile);
2. Altro attivo circolante: per altro attivo circolante si intende la somma dell’Attivo circolante (art. 2424, ATTIVO, lettera C) del codice civile) e dei Ratei e risconti attivi (art. 2424, ATTIVO, lettera D) del codice civile) ridotta delle Rimanenze (art. 2424, ATTIVO, lettera C), punto I del codice civile);
3. Immobilizzazioni: per immobilizzazioni si intende la somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424, ATTIVO, lettera B) del codice civile);
PASSIVO
4. Passivo circolante: per passivo circolante si intende la somma dei Debiti entro l’esercizio successivo (art. 2424, PASSIVO, lettera D) del codice civile) e dei Ratei e risconti passivi (art. 2424, PASSIVO, lettera E) del codice civile);
5. Passivo a m/l termine: per passivo a medio e lungo termine si intende la somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424, PASSIVO, lettera B) del codice civile), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424, PASSIVO, lettera C) del codice civile) e dei Debiti oltre l’esercizio successivo (art. 2424, PASSIVO, lettera D) del codice civile);
6. Mezzi propri: per mezzi propri si intende il Patrimonio netto (art. 2424, PASSIVO, lettera A) del codice civile) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424, ATTIVO, lettera A) del codice civile);
CONTO ECONOMICO
7. Valore della produzione: per valore della produzione si intende la somma dei valori relativi alla voce Valore della produzione (art. 2425, lettera A) del codice civile);
8. Fatturato: per fatturato si intende la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile);
9. Ammortamenti: per ammortamenti si intende la somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2425, lettera B), punto 10), lettera a) del codice civile) e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (art. 2425, lettera B), punto 10), lettera b) del codice civile);
10. Oneri finanziari: per oneri finanziari si intende la somma dei valori relativi alla voce Proventi e oneri finanziari (art. 2425, lettera C) del codice civile);
11. Utile: per utile si intende il Risultato prima delle imposte al netto delle imposte sul reddito d’esercizio (art. 2425 del codice civile);
12. Cash flow: per cash flow si intende la somma dei valori relativi alle voci ai punti 9. Ammortamenti e 11. Utile.
ACCORDO
tra
la Regione Campania (di seguito nominata la “Regione”), C.F. [•], nella persona del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Secondario, dr. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 28.1.62, a tale incarico nominato giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del 23.3.01, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola A/6
- da una parte -
e
la Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Provincia di [•] (di seguito la “Camera di Commercio”), nella persona di [•], in qualità di [•]
- dall’altra - (di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
Premesso che:
a. con Delibera della Giunta Regionale n. [•] del [•] ed in attuazione di quanto previsto all’articolo 3 della Legge Regionale n. 10 dell’11 ottobre 2001, nonché alla Misura 4.2, lett. g), del Complemento di Programmazione al Programma Operativo Regionale 2000-2006 (di seguito P.O.R.), è stato istituito un fondo di garanzia (di seguito il “Fondo Regionale di Garanzia” o “Fondo Regionale”), dell’ammontare di [•], suddiviso in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale (di seguito i “Fondi Provinciali di Garanzia” o “Fondi Provinciali”);
b. i Fondi Provinciali di Garanzia assolvono la finalità di garantire fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine in favore delle piccole e medie imprese (di seguito le “PMI”) aventi sede nelle rispettive province campane, purché finanziariamente ed economicamente sane ed operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni “C”, “D”, “F” della classificazione ISTAT delle attività economiche, con esclusione delle operazioni di mero rifinanziamento delle passività;
c. in data [•] la Regione ha sottoscritto con [•] apposita convenzione di attuazione relativa al Fondo Regionale di Garanzia, nella quale sono disciplinati: (i) il vincolo di destinazione delle somme depositate al raggiungimento delle finalità di garanzia di cui alla precedente lettera “b.”, (ii) la ripartizione del patrimonio in cinque (5) distinte sezioni gestite a livello provinciale, (iii) il regime di contabilità separata del Fondo Regionale di Garanzia, con riferimento sia al patrimonio complessivo che a ciascuna sezione di esso;
d. nell’ambito di quanto previsto alle lettere che precedono, in data [•] la Regione ha provveduto a depositare presso [•] la somma di [•] Euro relativa al Fondo Provinciale della Provincia di [•];
e. in data [•] la Regione ha stipulato con [•], aggiudicatario dell’apposita procedura ad evidenza pubblica, la convenzione per la gestione del Fondo Provinciale della Provincia di [•], conferendo al medesimo procura ad operare sul deposito di cui alla precedente lettera “d.”;
f. il Regolamento Quadro del Fondo Regionale di Garanzia, allegato alla Delibera di cui alla lettera “a.”, prevede la facoltà delle camere di commercio e delle associazioni di categoria operanti sul territorio della Regione Campania di incrementare la dotazione iniziale dei cinque Fondi Provinciali;
g. il medesimo Regolamento Quadro del Fondo Regionale di Garanzia prevede la possibilità, per la Regione, di modificare periodicamente la ripartizione, tra i cinque Fondi Provinciali, delle somme destinate dalla medesima Regione al Fondo Regionale, al ricorrere di circostanze, definite all’interno della convenzione di attuazione di cui alla lettera “c.”, che facciano ritenere opportuno il trasferimento delle somme medesime da un Fondo Provinciale ad un altro allo scopo di una più efficiente allocazione tra le diverse province;
h. è intenzione della Camera di Commercio contribuire in qualità di co-finanziatore al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Fondo Provinciale di Garanzia relativo alla Provincia di [•], attraverso l’incremento delle disponibilità di cui alla lettera “d”;
i. la Camera di Commercio ha preso integralmente conoscenza della disciplina comunitaria applicabile al Fondo Regionale di Garanzia e di tutte le disposizioni del Regolamento Quadro, della convenzione di attuazione e della convenzione di gestione di cui alle lettere “c.” ed “e.”, che accetta incondizionatamente;
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto del presente Accordo è la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e la Camera di Commercio nella reciproca posizione di co-finanziatori del Fondo Provinciale di Garanzia relativo alla Provincia di [•].
Art. 3
Con la sottoscrizione del presente Accordo la Camera di Commercio si impegna ad incrementare le disponibilità del Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] mediante deposito di Euro [•] sul conto di cui alla Premessa sub “d”, nel termine di [•].
Con le medesime modalità e alla stesse condizioni di cui al presente Accordo, la Camera di Commercio potrà effettuare versamenti successivi ad incremento della disponibilità del Fondo Provinciale della Provincia di [•].
Art. 4
La Camera di Commercio riconosce ed accetta che le somme da essa conferite al Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] ai sensi del precedente articolo 3 sono sottoposte al vincolo di destinazione indicato in Premessa sub “b.”.
La Camera di Commercio prende atto che la possibilità di svincolare le somme conferite deve intendersi limitata alle disponibilità del Fondo Provinciale di Garanzia della Provincia di [•] eccedenti l’importo delle garanzie in essere e, in ogni caso, subordinata alla preventiva scadenza del periodo di durata del P.O.R..
Art. 5
La Regione non potrà in alcun caso esercitare la facoltà di modificare la ripartizione del patrimonio del Fondo Regionale, di cui alla Premessa sub “g.”, attraverso il trasferimento ad altro Fondo Provinciale delle somme conferite dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 3.
Ai fini di cui sopra, potrà essere utilizzata dalla Regione esclusivamente una quota delle disponibilità in essere del Fondo Provinciale della Provincia di [•] proporzionale alle somme dalla medesima conferite a detto Fondo.
Art. 6
Il Presidente della Camera di Commercio partecipa al Comitato Regionale di coordinamento costituito presso l’Assessorato alle Attività Produttive, al quale compete un ruolo di indirizzo e coordinamento dell’operatività di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia.
Art. 7
La Regione si impegna a trasmettere alla Camera di Commercio, con periodicità semestrale, le relazioni ricevute dal gestore del Fondo Provinciale della Provincia di [•], relative all’andamento e alla gestione del Fondo medesimo e contenenti dati e notizie in merito al numero, alla distribuzione geografica ed al settore (ed eventuale sub-settore) di appartenenza delle operazioni ammesse a garanzia.
La Regione informa la Camera di Commercio, con periodicità semestrale, in merito alle disponibilità del Fondo Provinciale di [•] e comunica alla medesima l’elenco degli istituti finanziari con cui il relativo soggetto gestore abbia stipulato convenzioni per l’attivazione delle garanzie. Su richiesta della Camera di Commercio, la Regione trasmette alla prima le informazioni ricevute dal soggetto gestore in merito allo svolgimento delle procedure di recupero dei crediti derivanti dalle garanzie escusse dagli istituti finanziari.
La Regione informa la Camera di Commercio delle eventuali modificazioni della documentazione contrattuale indicata in Premessa sub “i.”.
Napoli
Per la Regione Campania Per la Camera di Commercio
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CAMPANE”
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- “P.M.I.”, le piccole e medie imprese di cui all’art. 2;
- “Convenzione di attuazione”, la convenzione sottoscritta tra la Regione Campania e la banca presso cui avviene il deposito vincolato di cui all’art. 3, comma 1;
- “P.O.R.”, Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania;
- “Soggetto Gestore”, il soggetto incaricato della gestione di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia ai sensi dell’art. 4;
- “Convenzione di gestione”, la Convenzione sottoscritta tra la Regione Campania ed il Soggetto Gestore;
- “Convenzione per l’attivazione delle garanzie”, la Convenzione stipulata tra il Soggetto Gestore e gli enti finanziatori di cui all’art. 5;
- “Comitato Regionale di coordinamento”, il Comitato di cui all’art. 6;
- “Fondo Regionale”, il fondo di garanzia istituito dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n. 721 del 20/2/03 ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale della Regione Campania n. 10 dell’11 ottobre 2001;
- “Fondo Provinciale di Garanzia”, ciascuna delle 5 sezioni, gestite a livello provinciale, in cui è suddiviso il Fondo Regionale.
Art. 2 Finalità
1. Il Fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle piccole e medie imprese campane, suddiviso in cinque Fondi Provinciali di Garanzia, assolve la finalità di agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese garantendo, entro limiti definiti in apposite convenzioni, fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento a medio-lungo termine (di durata da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 10 anni) in favore delle piccole e medie imprese aventi sede nelle rispettive province campane, purché finanziariamente ed economicamente sane ed operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni “C”,”D”, “F” della classificazione Istat delle attività economiche (secondo la definizione in vigore per la legge n. 488/92 – Decreto MAP 3 luglio 2000 “Testo Unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/92”), nonché nei settori dei servizi e del commercio secondo quanto indicato nel medesimo decreto.
2. Gli interventi del Fondo regionale di garanzia avverranno nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese e di utilizzo dei Fondi Strutturali in quanto applicabili.
3. Restano escluse dalla garanzia le operazioni di mero rifinanziamento delle passività.
Art. 3
Costituzione e ripartizione del Fondo Regionale
1. La Regione Campania costituisce il Fondo Regionale mediante un deposito vincolato presso primaria banca, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione di attuazione.
2. La Convenzione di attuazione disciplina il vincolo di destinazione gravante sul Fondo Regionale in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui all’art. 2 e la ripartizione del patrimonio complessivamente depositato in cinque (5) distinte sezioni che saranno gestite a livello provinciale, definendo la dotazione iniziale di ciascuna di esse. La Convenzione individua, altresì, le modalità di gestione del Fondo Regionale, prevedendo un regime di contabilità separata sia con riferimento al patrimonio complessivo che a ciascuna sezione.
3. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle istituzioni e dei soggetti interessati al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria
operanti sul territorio della Regione Campania potranno incrementare la dotazione dei cinque Fondi Provinciali, in ragione della relativa provincia di appartenenza.
4. L’originaria ripartizione tra i Fondi Provinciali della dotazione iniziale del Fondo Regionale conferita dalla Regione Campania è definita secondo lo schema che segue:
- una percentuale pari al 30% è ripartita in misura paritetica tra i cinque Fondi Provinciali;
- il restante 70% è ripartito sulla base del rapporto tra il numero totale di piccole e medie imprese operanti nei settori di cui all’art. 2, comma 1 per singola provincia ed il numero totale di piccole e medie imprese operanti nei medesimi settori a livello regionale, sulla base dei dati disponibili presso le Camere di Commercio.
5. La ripartizione di cui al comma precedente potrà essere periodicamente modificata dalla Regione Campania, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo art. 6, al ricorrere di circostanze che possano far ragionevolmente ritenere opportuno il trasferimento delle somme medesime da un Fondo Provinciale ad un altro, allo scopo di una più efficiente allocazione delle risorse del Fondo Regionale tra le diverse province.
6. La possibilità, per la Regione o gli altri co-finanziatori, di svincolare le somme conferite al Fondo Regionale deve intendersi limitata alle disponibilità eccedenti l’importo delle garanzie in essere e, in ogni caso, subordinata alla preventiva scadenza del periodo di durata del P.O.R..
Art. 4
Gestione dei Fondi Provinciali
1. Ciascuno dei Fondi Provinciali di Garanzia è gestito da un soggetto gestore selezionato dalla Regione Campania attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.
2. Con la Convenzione di gestione e con successivi decreti dell’Assessorato alle Attività Produttive, emanati in attuazione del presente Regolamento, sono definite e disciplinate le modalità di utilizzo e liberazione delle somme, le procedure e i termini per l’istruttoria, la concessione delle garanzie e l’imputazione al Fondo Provinciale di Garanzia di eventuali insolvenze, i criteri cui attenersi nell’assegnazione delle agevolazioni ai settori beneficiari, il limite massimo percentuale dei costi di gestione, la percentuale massima dell’importo di ogni finanziamento ammesso a garanzia, il rapporto tra l’importo massimo delle garanzie che il Fondo può concedere e il capitale in esso versato, i criteri di ammissibilità e di priorità nella selezione delle operazioni e delle imprese beneficiarie della garanzia, la percentuale massima di agevolazione in termini di equivalente sovvenzione lordo nei limiti di cui alla vigente normativa in tema di aiuti pubblici alle imprese, nonché la modulistica da utilizzare ai fini dell’applicazione delle procedure.
3. I costi di gestione di cui al comma 2 non possono eccedere il 2% su media annuale della giacenza media annua del deposito vincolato di cui all’articolo 3, comma 1, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria in tema di fondi di garanzia.
4. La liquidazione delle perdite, nonché la liquidazione finale del Fondo, potrà avvenire nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.
Art. 5
Operatività dei Fondi Provinciali
1. Ciascun Soggetto Gestore, previo svolgimento delle relative istruttorie, rilascerà garanzie a valere sui relativi 5 Fondi Provinciali di Garanzia alle banche ed alle società finanziarie di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, con le quali il Soggetto Gestore abbia stipulato le Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese nonché dalla disciplina dei fondi strutturali della UE in quanto applicabile.
2. All’interno di ciascuna Convenzione per l’attivazione delle garanzie saranno definiti il livello massimo del tasso di interesse praticato, la durata e l’importo massimo dei finanziamenti garantibili, nonché la tipologia e l’ammontare massimo delle garanzie aggiuntive richieste, in conformità a quanto al riguardo previsto dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4.
3. Ciascun Soggetto Gestore presta le garanzie previste dal presente Regolamento unicamente a valere sulla sezione del Fondo Regionale ad esso affidata in gestione.
4. La garanzia dei Fondi Provinciali sarà concessa a fronte delle richieste inoltrate al relativo Soggetto Gestore dagli enti finanziatori convenzionati con il medesimo, unitamente alla documentazione relativa
alle domande di finanziamento agli stessi pervenute dalle PMI, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dalle Convenzioni per l’attivazione delle garanzie, nonché di quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2 dell’art. 4. L’escussione della garanzia concessa a valere sui Fondi Provinciali avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità previste all’interno delle procedure operative allegate alle Convenzioni per l’attivazione delle garanzie.
Art. 6
Coordinamento e monitoraggio
1. È istituito presso l’Assessorato alle attività produttive della Regione Campania un Comitato regionale di coordinamento, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operatività di ciascun Fondo Provinciale di Garanzia.
2. Il Comitato regionale di coordinamento è composto dall’Assessore alle Attività Produttive, dal Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Attività Settore Secondario della Regione Campania e dai Presidenti delle Camere di Commercio che abbiano co-finanziato i Fondi Provinciali ai sensi dell’art. 3, comma 3. L’operatività del suddetto Comitato sarà disciplinata con apposito regolamento interno emanato dall’Assessorato alle Attività Produttive.
3. Allo scopo di verificare il miglioramento del livello di accesso al credito da parte delle PMI, ciascun Soggetto Gestore sarà tenuto ad elaborare e trasmettere all’Assessorato alle attività produttive, in conformità alle procedure da quest’ultimo stabilite, relazioni periodiche relative all’andamento e alla gestione del Fondo Provinciale gestito.
4. I Soggetti Xxxxxxx provvederanno ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute anche in qualità di beneficiari finali della Misura 4.2., sottomisura G), del Complemento di Programmazione al P.O.R..
ALLEGATO 4)
COMMISSIONE DI OVERPERFORMANCE
Comissioni di overperformance (in percentuale su base annua del totale del totale del Fondo in essere alla data di riferimento del calcolo):
% di somme escusse nel semestre sulla media degli impegni del Fondo (1) | |||||
minore o uguale a 5% | maggiore del 5%; minore o uguale al 10% | maggiore del 10%; minore o uguale del 20% | maggiore del 20% | ||
% della media degli impegni del Fondo (1) sulle disponibilità (2) | minore o uguale al 40% | 0,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
maggiore del 40%; minore o uguale al 60% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 0,0% | |
maggiore del 60%; minore o uguale all'80% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | |
maggiore dell'80% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,4% |
(1) media degli impegni del fondo calcolata come valore medio del totale debito residuo dei finanziamenti garantiti in essere negli ultimi giorni dei singoli mesi del semestre
(2) disponibilità intesa come giacenza media del semestre del deposito vincolato relativo al Fondo
COMMISSIONI DI RECUPERO
Le commissioni di recupero spettano al momento in cui la perdita sul credito diventa definitiva e vanno
determinate in percentuale dell'importo complessivo delle somme recuperate relativamente alla singola posizione
% delle somme recuperate sull'importo originario della garanzia escussa | ||||
maggiore del 5%; maggiore del 30%; minore o uguale a 5% minore o uguale al minore o uguale Maggiore del 60% 30% del 60% | ||||
commissioni in % delle somme recuperate | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% |
ALLEGATO 5)
METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’EQUIVALENTE SOVVENZIONE
[N.B. La metodologia di calcolo di cui al presente allegato riproduce il contenuto della Parte VII delle Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), alla legge 266 /97 art. 15 e al d.m. 248/99 e, pertanto, deve ritenersi qui richiamata a mero titolo esemplificativo]
A) EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO
L’ESL é calcolato equiparando a un contributo in conto interessi la differenza tra il costo medio di mercato delle garanzie con caratteristiche simili concesse su finanziamenti a PMI economicamente e finanziariamente sane e il costo della garanzia del Fondo per i soggetti richiedenti.
E’ stimato un costo medio di mercato della garanzia pari al 2% annuo.
L’importo dell’ESL è calcolato secondo la formula: ESL = z F - G quale differenza tra il costo medio di mercato della garanzia “F”, moltiplicato per la percentuale garantita dal Fondo “z”, e il costo della garanzia del Fondo “G”.
Il costo di mercato della garanzia “F” é dato dalla sommatoria dei valori attuali della commissione annuale sul residuo capitale in essere al 31 dicembre di ogni anno.
Il costo della garanzia del Fondo “G” é dato dalla commissione “una tantum” sull’importo garantito.
n
− t
F = ∑ y f Dt (1+ i)
t = 0
; G = x(zK )
garanzia a costo di mercato garanzia del Fondo
dove :
K = ammontare del finanziamento erogato
n = numero anni di durata del finanziamento t = variabile tempo
Dt = debito residuo al tempo t i = tasso di attualizzazione
y f = tasso di commissione annua per la garanzia a costo di mercato x = tasso di commissione “una tantum” per la garanzia del Fondo
z = percentuale garantita dal Fondo.
In termini percentuali l’ESL è rapportato all’investimento “I” :
ESL I
100
A titolo esemplificativo, il calcolo dell’ESL, per il Fondo, é effettuato su finanziamenti, rimborsati secondo un piano di ammortamento “italiano” per quote di capitale costanti, secondo le seguenti formule (si ipotizza una copertura finanziaria dell’investimento pari al 100% per cui si ha K = I):
n
− t
F = ∑ y f K(1 − t / n)(1 + i)
t = 0
; G = x(zK )
ESL =
z⎢∑ y f K(1− t / n)(1+ i)
⎡ n
⎣ t =0
ESL
−t ⎤ − x(zK )
⎥
⎦
in percentuale:
100
I
B) EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO
L’ESN é calcolato sulla base dell’ESL, tenuto conto del regime fiscale in vigore al momento dell’ammissione a garanzia.