LEGNO E ARREDAMENTO INDUSTRIA
LEGNO E ARREDAMENTO INDUSTRIA
Dicembre 2016
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
13 dicembre 2016 | 1° aprile 2016 | 31 marzo 2019 | |
Parti stipulanti | Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
11 settembre 2013 | 1° aprile 2013 | 31 marzo 2016 | |
Parti stipulanti | Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
CCNL | 12 maggio 2010 | 1° aprile 2010 | 31 marzo 2013 |
Parti stipulanti | Federlegno-Arredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali. Rientrano nel campo di applicazione del c.c.n.l. le seguenti attività e produzioni. Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando il materiale acquistato – segherie che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o trattamento chimico del legno per la conservazione - trattamento, deposito, stagionatura, immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai, ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio - fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, abs, pvc, poliestere rinforzato, polipropilene, ecc. Le disposizioni per gli addetti alle industrie boschive e forestali si applicano: - alle industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone); - alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al punto precedente. |
DATI RETRIBUTIVI | |
Minimi contrattuali | Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino al raggiungimento del massimo previsto. Apprendistato professionalizzante: il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti, che vengono corrisposti nelle misure previste per la categoria di appartenenza. L’EGR viene erogato ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto stabilito dal c.c.n.l.; l'importo è comprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali ed è escluso dal calcolo del tfr. In caso di cig per un periodo superiore a 20 settimane o di cigs l’elemento di garanzia non viene erogato. |
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della normale retribuzione, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le assenze dovute a malattia o infortunio nei limiti della conservazione del posto, nonché le assenze per permessi che non superino nel complesso un mese nell’arco dell’anno. Aziende boschive e forestali (lavoro stagionale): il trattamento economico spettante agli operai per tredicesima mensilità, festività, ferie e permessi rol-ex festività, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva pari al 31% da calcolare sull’ammontare della retribuzione e da liquidare per ogni lotto di lavorazione (salvo diverso accordo tra le parti). |
Premio di risultato | La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate a parametri e obiettivi di produttività, redditività e altri indicatori concordati tra le parti. L’importo del premio è comprensivo dei riflessi sugli istituti legali e contrattuali e non concorre al calcolo del tfr. |
Cat. | Minimo tabellare | Ind. conting. | Edr | Ind. funzione | ||
1.1.2017 | 1.1.2018 * | 1.1.2019 * | ||||
AD3 | 1.874,73 | 531,91 | 10,33 | 25,82 | ||
AD2 | 1.831,15 | 531,91 | 10,33 | |||
AD1 | 1.741,27 | 529,75 | 10,33 | |||
AC5 | 1.651,97 | 527,94 | 10,33 | |||
AC4 | 1.518,10 | 525,22 | 10,33 | |||
AC3 | 1.384,17 | 522,41 | 10,33 | |||
AC2 | 1.384,17 | 522,41 | 10,33 | |||
AC1 | 1.250,21 | 518,45 | 10,33 | |||
AS4 | 1.384,17 | 522,41 | 10,33 | |||
AS3 | 1.317,73 | 521,02 | 10,33 | |||
AS2 | 1.250,21 | 518,45 | 10,33 | |||
AS1 | 1.196,50 | 517,76 | 10,33 | |||
AE4 | 1.196,50 | 517,76 | 10,33 | |||
AE3 | 1.129,51 | 516,53 | 10,33 | |||
AE2 | 1.062,53 | 514,79 | 10,33 | |||
AE1 | 893,07 | 512,16 | 10,33 | |||
* Gli incrementi dei minimi saranno definiti dalle parti stipulanti |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
AD3 | 14,77 | AS4 | 10,79 |
AD2 | 14,77 | AS3 | 10,22 |
AD1 | 13,92 | AS2 | 9,66 |
AC5 | 13,07 | AS1 | 9,09 |
AC4 | 11,92 | AE4 | 9,09 |
AC3 | 10,79 | AE3 | 8,80 |
AC2 | 10,79 | AE2 | 8,53 |
AC1 | 9,66 | AE1 | 7,95 |
Elemento di garanzia retributiva | |
dal 1.9.2013 | dal 1.1.2017 |
13 euro/mese per 12 mensilità | 18 euro/mese per 12 mensilità |
DATI RETRIBUTIVI | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. L’azienda può ricorrere allo straordinario in casi urgenti, indifferibili od occasionali e in quelli previsti come deroga/eccezione dalla legge. In assenza di accordo aziendale, il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite di 250 ore/anno è ammesso previo esaurimento delle ore di flessibilità e sulla base di specifici programmi presentati dall’azienda. Ai soli effetti del trattamento economico per lavoro straordinario, le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti (fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario) sono considerate utili per il raggiungimento dell’orario contrattuale. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria di: minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo. |
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita ai lavoratori la cui mansione prevalente consiste nel maneggio di denaro con responsabilità per errori. L’indennità è commisurata al 6% del minimo tabellare e dell’indennità di contingenza. Indennità per lavori nocivi e pericolosi: Operai per le ore di effettiva prestazione nei lavori di seguito indicati, erogazione di un'indennità speciale, commisurata al 10% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza: - lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili; posa in opera degli infissi ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento; - lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche (sempreché sussista il rischio di lesioni, nonostante i mezzi di protezione adottati); - lavori in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi. Intermedi per le ore di effettiva prestazione in lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, erogazione di una maggiorazione della retribuzione, commisurata all'8% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 6,50% dei minimi di paga base tabellare. |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 174. Numero di mensilità: 13. Retribuzione mensile (impiegati). E’ costituita dai seguenti elementi: minimo tabellare, scatti di anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale, indennità di contingenza, eventuali indennità continuative di ammontare determinato. Assorbimenti: l’indennità di funzione può assorbire, fino a concorrenza del 50% del suo importo, il superminimo individuale. Interruzioni del lavoro: se causate da forza maggiore, al lavoratore trattenuto in azienda compete la normale retribuzione. Anzianità di servizio (impiegati e intermedi): le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio (nell’ambito del periodo di conservazione del posto) non interrompono l’anzianità di servizio agli effetti e nei limiti previsti dal c.c.n.l. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 4 aree (direzionale, gestione/coordinamento, specialistica, esecutiva), suddivise in categorie e livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 15). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni pertinenti a diverse categorie viene inquadrato nella categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 40 giorni lavorativi per gli operai; - 3 mesi per gli intermedi e gli impiegati; il limite di 3 mesi può essere raggiunto anche cumulando più periodi nell’arco di un anno per il passaggio alle cat. AD1-AD2-AC5 e nell’arco di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. Passaggio di categoria: nel caso di passaggio da operaio a intermedio/impiegato o da intermedio a impiegato, l’anzianità di servizio prestato nella categoria di provenienza è utile nella misura del 50% agli effetti del preavviso. |
Tipo di prestazione | Maggiorazioni % | ||
Operai | Intermedi | Impiegati | |
straordinario feriale | 28% | 28% | 28% |
straordinario festivo (oltre 8 ore) | 50% | 50% | 60% |
straordinario notturno | 50% | 50% | 50% |
straordinario festivo notturno | 60% | 70% | 70% |
notturno | 35% | 30% | 30% |
notturno (turni avvicendati) | 30% | 30% | 30% |
festivo (anche a turni avvicendati) | 40% | 40% | 50% |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Periodo di prova | Durata: periodi di effettiva prestazione. Riduzione (impiegati). Il periodo di prova è ridotto: - a 3 mesi per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - a 2 mesi per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Reiterazione della prova: non è ammessa nel caso di nuova assunzione entro 24 mesi con le medesime mansioni. Malattia e infortunio: il periodo di prova interrotto per malattia o infortunio può essere completato se il lavoratore è in grado di riprendere servizio entro 25 giorni per gli intermedi ed entro 15 giorni per gli operai. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo di norma al sabato. La durata dell’orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale calcolata su un periodo di 12 mesi. In caso di orario plurisettimanale: - l’orario di lavoro è articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori; - i recuperi delle maggiori o minori prestazioni vengono effettuati nell’arco massimo dei 12 mesi successivi; - le ore prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale non costituiscono lavoro straordinario e quelle dopo la 43esima ora settimanale sono compensate con una maggiorazione pari al 10%. Flessibilità: per esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda, le aziende possono disporre, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, orari settimanali in regime di flessibilità consistenti nel prolungamento/riduzione dell’orario normale con equivalenti riposi/recuperi nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva. Sono previsti 4 livelli di superamento dell’orario settimanale: - fino a 45 ore annuali con la maggiorazione del 14%; - da 46 a 80 ore annuali con la maggiorazione del 16%; - da 81 a 96 ore annuali con la maggiorazione del 18%; - da 97 a 112 ore annuali con la maggiorazione del 20%. Le ore non compensate entro 12 mesi dalla scadenza dell’anno solare di effettuazione della flessibilità sono retribuite con la maggiorazione per lavoro straordinario relativa al periodo di effettuazione (detraendo la maggiorazione già erogata). A richiesta del lavoratore le ore non compensate possono essere accantonate in banca ore. Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali. Turnisti. I lavoratori che effettuano l’orario continuo di 8 ore giornaliere beneficiano di un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto. In caso di impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai lavoratori viene corrisposto un compenso sostitutivo pari alla quota oraria della retribuzione base (minimo tabellare, indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento) maggiorata del 7%, fermo restando il diritto alla fruizione di 10 minuti di pausa ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003. |
Banca ore | Confluiscono in banca ore i permessi per ex festività, i permessi rol non fruiti entro l’anno di maturazione, le eventuali ore di lavoro straordinario (riposo compensativo) qualora il lavoratore lo richieda, le ore derivanti da mancati recuperi di flessibilità. Alla fine di ogni anno il lavoratore può richiedere il pagamento, totale o parziale, delle ore accantonate. Al termine del successivo anno solare le ore che risultassero ancora accantonate verranno liquidate con la retribuzione in atto. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota giornaliera (1/26) della normale retribuzione. Aziende boschive e forestali (lavoro stagionale): il trattamento economico spettante agli operai per festività, tredicesima mensilità, ferie e permessi rol-ex festività, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva pari al 31% da calcolare sull’ammontare della retribuzione e da liquidare per ogni lotto di lavorazione (salvo diverso accordo tra le parti). |
Ferie | Maturazione: 4 settimane per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia che comporti ricovero ospedaliero. Aziende boschive e forestali (lavoro stagionale): il trattamento economico spettante agli operai per ferie, tredicesima mensilità, festività e permessi rol-ex festività, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva pari al 31% da calcolare sull’ammontare della retribuzione e da liquidare per ogni lotto di lavorazione (salvo diverso accordo tra le parti). |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL: 64 ore che maturano per ogni anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per dodicesimi se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno. Per i turnisti su tre turni avvicendati la riduzione è di 72 ore annue; le ore aggiuntive confluiscono, se non fruite entro l’anno di maturazione, nella banca ore individuale. Permessi ex festività: 32 ore di permessi individuali retribuiti, che maturano per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). I permessi non fruiti nell’anno di maturazione confluiscono in banca ore. Ex festività del 4 novembre: il compenso pari a 1/26 della retribuzione mensile previsto per l’ex festività del 4 novembre è assorbito nella retribuzione relativa ai permessi per riduzione di orario. Aziende boschive e forestali (lavoro stagionale): il trattamento economico spettante agli operai per permessi rol-ex festività, tredicesima mensilità, festività e ferie, è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva pari al 31% da calcolare sull’ammontare della retribuzione e da liquidare per ogni lotto di lavorazione (salvo diverso accordo tra le parti). |
Categoria | Durata | |
Contratto a tempo indeterminato | Contratto a tempo determinato | |
Quadri e impiegati AD1-AD2- AD3 e AC5 | 6 mesi | 15 settimane |
Impiegati (altre categorie) | 3 mesi | 8 settimane |
Intermedi | 2 mesi | 5 settimane |
Operai AS e AE2-AE3 | 8 settimane | 5 settimane |
Operai AE1 | 4 settimane | 3 settimane |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Lavoratori assenti per non più di tre eventi/anno: il periodo di carenza viene integrato al 100%. Operai dopo il 180° giorno di malattia: in caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa. In caso di patologie gravi (tumorali, leucemiche e da deficienza immunitaria conclamata e trapiantati di organi primari) che comportino terapie salvavita, il lavoratore ha diritto ad un'aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 365 giorni, da richiedere per iscritto con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza del periodo di comporto. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto e il trattamento economico a carico azienda sono complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni. Aziende boschive e forestali – Operai stagionali |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva; tre mesi dopo il parto; ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione normale per un massimo di 12 mesi. Aziende boschive e forestali (operai stagionali): la conservazione del posto ed il trattamento economico si applicano fino al termine della campagna lavorativa. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 16 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni. |
Servizio militare | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di miglioramento culturale e professionale, intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 10 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Nel caso di frequenza di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo i permessi retribuiti sono elevati a 250 ore pro-capite, comprensive delle prove di esame. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi è elevato a 2/3. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 3% della forza occupata; in ogni reparto deve comunque essere garantito il regolare svolgimento dell’attività produttiva. Nelle aziende che occupano fino a 25 dipendenti può fruire dei permessi un solo lavoratore. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l’1% della forza occupata (con arrotondamento all’unità superiore della frazione decimale pari o superiore a 0,5). Nelle unità produttive fino a 149 dipendenti può comunque assentarsi un lavoratore. Il periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le assenze per ferie, malattia e altri congedi. |
Altri permessi e aspettative | Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un componente la sua famiglia anagrafica. Il permesso deve essere utilizzato entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità. I permessi sono cumulabili con quanto previsto per l’assistenza ai disabili dall’art. 33, L. n. 104/1992. Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e in mancanza loro discendenti prossimi, genitori e in mancanza loro ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti per lutto (vedi). Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Quando l’assenza supera le 24 ore ha inoltre diritto ad una indennità pari al 30% della normale retribuzione giornaliera. Nel caso di trasferta con pernottamento fuori sede per periodi superiori ad un mese, la misura dell’indennità è ridotta al 20% dopo il primo mese. |
Trasferimento | In caso di trasferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per il lavoratore trasferito e la famiglia) e di |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Per singola malattia: 13 mesi Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco di 30 mesi consecutivi. | Eventi di durata fino a 9 giorni | |
dal 1° al 3° giorno | 50% | |
dal 4° al 180° giorno | 100% | |
Eventi di durata superiore a 9 giorni | ||
dal 1° al 180° giorno | 100% |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
4 mesi nei limiti di durata del rapporto | dal 1° al 3° giorno | 50% |
dal 4° al 9° giorno | 80% | |
dal 10° al 120° giorno | 100% | |
L’integrazione è riferita a: minimo tabellare, indennità di contingenza e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
trasloco, è dovuta un’indennità determinata come segue: - operai senza familiari a carico, 17/30 del minimo di retribuzione e dell’indennità di contingenza; - operai con carico di famiglia, 34/30 della stessa base di computo; - impiegati e intermedi senza familiari a carico, 1/2 mensilità della retribuzione normale; - impiegati e intermedi con carico di famiglia, 1 mensilità della retribuzione normale. Per impiegati e intermedi le indennità sono ridotte del 50% qualora l’azienda fornisca un alloggio nella nuova residenza. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione (fino ad un massimo di 3 mesi per gli operai). |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Riduzioni della durata massima: - per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica professionale o di scuola media superiore, inerenti alla professionalità da conseguire, la durata è ridotta di 10 mesi, così ripartiti: primo periodo, 3 mesi; secondo periodo, 3 mesi; terzo periodo, 4 mesi; - per gli apprendisti in possesso di laurea inerente, la durata è di 24 mesi per tutte le categorie. Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale pari a 120 ore medie all’anno, ridotte a 80 ore nel caso di apprendista con titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere. Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso durante lo svolgimento del rapporto: il preavviso è quello ordinario previsto per la categoria di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (il limite percentuale è ridotto al 30% nelle aziende che occupano meno di 10 dipendenti). A tal fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la percentuale è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Particolarità: anzianità ai fini degli scatti (vedi). |
Altri tipi di apprendistato | Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: |
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
AD3 | 1-12 | AD1 | AS4 | 1-12 | AS2 |
13-24 | AD2 | 13-24 | AS3 | ||
25-36 | AD2-AD3* | 25-36 | AS3-AS4* | ||
AD2 | 1-12 | AC5 | AS3 | 1-12 | AS1 |
13-24 | AD1 | 13-24 | AS2 | ||
25-36 | AD1-AD2* | 25-36 | AS2-AS3* | ||
AD1 | 1-12 | AC4 | AS2 | 1-12 | AE3 |
13-24 | AC5 | 13-24 | AS1 | ||
25-36 | AC5-AD1* | 25-36 | AS1-AS2* | ||
AC5 | 1-12 | AC3 | AS1 | 1-12 | AE2 |
13-24 | AC4 | 13-24 | AE3 | ||
25-36 | AC4-AC5* | 25-36 | XX0-XX0* | ||
XX0 | 0-00 | XX0 | XX0 | 1-12 | AE2 |
13-24 | AC3 | 13-24 | AE3 | ||
25-36 | AC3-AC4* | 25-36 | AE3-AE4* | ||
AC3 | 1-12 | AC1 | AE3 | 1-12 | AE1 |
13-24 | XX0 | 00-00 | XX0 | ||
25-36 | AS3-AC3* | 25-36 | AE2-AE3* | ||
AC2 | 1-12 | AC1 | AE2 | 1-10 | AE1 |
13-24 | XX0 | 00-00 | XX0 | ||
25-36 | AS3-AC2* | ||||
AC1 | 1-12 | AE3 | |||
13-24 | AE4 | ||||
25-36 | AE4-AC1* | ||||
* Nel terzo periodo la retribuzione è pari alla media tra i minimi delle due categorie (1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista (2) Durata dell’apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e ricerca. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue: - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. | |
Lavoro a tempo determinato | Limiti. Il numero massimo di lavoratori che può essere occupato con contratto a tempo determinato non può superare il 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’unità produttiva (le frazioni sono arrotondabili all’unità superiore). La percentuale può essere elevata dalla contrattazione di secondo livello. Le aziende fino a 5 dipendenti possono comunque utilizzare fino a 2 contratti a tempo determinato, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Esclusioni: - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; - allestimento di stands fieristici, show-rom; - attività connesse a corners ed esposizioni; - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili sul mercato in tempi stretti (previo accordo con le RSU); - avvio di nuove attività per una durata di 12 mesi (18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno); - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo a carattere sperimentale per una durata di 12 mesi. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l’assunzione riguarda: - avvio di nuove attività per una durata di 12 mesi (18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno); - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo a carattere sperimentale per una durata di 12 mesi; - altri casi definiti dalla contrattazione di secondo livello. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una successione di contratti conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl e con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di: - attività stagionali; - attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; - allestimento di stands fieristici, show-rom; - attività connesse a corners ed esposizioni; - attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili sul mercato in tempi stretti (previo accordo con le RSU). Sostituzione anticipata di lavoratori assenti. L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell’inizio del congedo e posticipata di un mese rispetto al rientro in servizio del sostituito per consentire un congruo periodo di affiancamento. Particolarità: periodo di prova (vedi), malattia (vedi). |
Lavoro a tempo parziale | Clausole elastiche. Le parti possono stabilire, nei limiti dell’orario massimo di 36 ore settimanali, clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le variazioni sono richieste con un preavviso di 10 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%; in alternativa il lavoratore può richiedere l’accredito in banca ore delle ore lavorate in più con corresponsione nel periodo della prestazione della sola maggiorazione. Lavoro supplementare. Le casistiche che possono giustificare la richiesta di prestazioni supplementari (che non comportino il superamento delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali) sono le seguenti: realizzazione di campionari per fiere o altre manifestazioni promozionali, realizzazione di commesse alle quali sono legate prospettive occupazionali e di sviluppo dell’impresa, adempimenti amministrativi e di legge legati a scadenze. Trattamento economico: spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%; in alternativa il lavoratore può richiedere l’accredito in banca ore delle ore lavorate in più con corresponsione nel periodo della prestazione della sola maggiorazione. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. contiene regole specifiche per il lavoro stagionale nelle aziende boschive e forestali. |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Somministrazione di lavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a domicilio | Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. |
Periodo (mesi) | Percentuale della retribuzione |
1-12 | 55% |
13-24 | 60% |
25-36 | 65% |
37-48 | 70% |
Maggiorazioni | % |
Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività | 22,00 |
Indennità sostitutiva del tfr | 7,40 |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Il diritto di assemblea durante l’orario di lavoro è esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti, per un massimo di 8 ore annue retribuite. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: - 3 componenti nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti; - 4 nelle unità da 101 a 150 dipendenti; - 5 nelle unità da 151 a 200 dipendenti; - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 7 nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 8 nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 9 nelle unità di maggiori dimensioni. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti o designati dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante è eletto di norma direttamente dai lavoratori al loro interno. |
Permessi retribuiti | RSU: dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 2 ore per ciascun dipendente in forza presso l’unità produttiva; nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore viene aumentato di 15 minuti per ogni dipendente con un incremento massimo di 120 ore. I permessi attribuiti alle RSU assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23, L. n. 300/1970, nonché quelli concessi per consuetudine sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. 23.6.1973. Rappresentanti per la sicurezza: ai rappresentanti sono concessi permessi retribuiti nelle seguenti misure annue: 12 ore nelle unità produttive fino a 5 dipendenti; 30 ore nelle unità produttive da 6 a 15 dipendenti; 40 ore nelle unità produttive oltre 15 dipendenti. Per la formazione è prevista la concessione di ulteriori 32 ore di permessi retribuiti. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 8 ore mensili (cumulabili per quadrimestre), per un massimo di: - 2 esponenti per ciascuna organizzazione, per le aziende fino a 300 dipendenti; - 3 esponenti per ciascuna organizzazione, per le aziende oltre 300 dipendenti. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Arco: - a carico azienda: 1,80% dal 1.1.2016; 1,90% dal 1.1.2017; 2,00% dal 1.1.2018; 2,10% dal 1.1.2019; le aliquote percentuali sono calcolate sugli elementi della retribuzione utili per il computo del tfr; - a carico lavoratore: 1,30% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (30% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Altea: - quote mensili (per 12 mensilità) a carico azienda: 10 euro dal 1.1.2014; 13 euro dal 1.1.2017; 15 euro dal 1.1.2018. |
Polizze assicurative | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Operai Intermedi Impiegati |
Trattamento di fine rapporto | Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito ed analoghe eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione, premi e provvigioni, maggiorazioni per turni avvicendati, tredicesima mensilità ed ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, cottimi, indennità maneggio denaro, indennità di mensa. |
Categoria | Durata * |
AS3-AS2-AS1 | 21 giorni |
AE3-AE2 | 14 giorni |
AE1 | 7 giorni |
* Giorni di calendario |
Livello | Anzianità di servizio | |||
fino a 2 anni | da 3 a 5 anni | da 6 a 15 anni | oltre 15 anni | |
AC2 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
AC1 | 1 mese | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
AD3-AD2-AD1-AC5 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
AC4-AC3-AS4-AS2 | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
AE4-AE3-AE2 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. |