CAPITOLATO TECNICO
CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
“DANNI VEICOLO PROPRIO”
N.
STIPULATA TRA
Xxx xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx
E
La Compagnia Assicuratrice Agenzia di
Durata del contratto
Dalle ore 24:00 del | |
Alle ore 24:00 del | |
Rate successive annuali |
SOMMARIO
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SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 3
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale 3
Art. 1.2 - Definizioni relative all’assicurazione “Danni veicolo proprio” 3
Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione 4
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 5
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori 5
Art. 2.4 – Durata dell’assicurazione 5
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro 6
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto 6
Art. 2.7 – Regolazione del premio (xxx xxxxxxxxx) 6
Art. 2.9 - Partecipazione in coassicurazione 7
Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI 7
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni 7
Art. 2.11 – Gestione del contratto 7
Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd’s di Londra 7
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 8
Art. 2.13 – Trattamento dati 8
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto 8
Art. 2.15 – Tracciabilità flussi finanziari 8
Art. 2.16 – Disciplina dell’appalto 8
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI “VEICOLO PROPRIO” 9
Art. 3.1 - Validità dell’assicurazione 9
Art. 3.2 - Estensione territoriale 9
Art. 3.3 - Delimitazione della garanzia - Esclusioni 9
Art. 3.5 - Diritto di surrogazione 9
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI 10
Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno 10
Art. 4.2 - Determinazione dell’ammontare del danno 10
Art. 4.3 - Liquidazione del danno 10
Art. 4.4 - Pagamento dell’indennizzo 11
Art. 4.5 - Liquidazione franchigie 11
Art. 4.6 – Informazioni sui sinistri 11
SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO 12
Art. 5.1 - Somme assicurate 12
Art. 5.2 – Scoperti e Franchigie 12
Art. 5.3 - Calcolo del premio 12
Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione 12
Art. 5.5 - Disposizione finale 12
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale
Contraente - Ente Agenzia - LAB
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia.
Società La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l’assicurazione.
Broker La Consulbrokers SpA, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.
Capitolato Speciale / Capitolato Tecnico / (denominato anche CT)
Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo, Indennità Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Xxxxxxxxx Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di
scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro L’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro
Art. 1.2 - Definizioni relative all’assicurazione “Danni veicolo proprio”
Degrado Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo
Furto e rapina furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni di scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati; sono assicurati altresì i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Eventi socio- politici
Tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio,, compreso i danni derivanti da atti vandalici, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento ed in nesso causale con lo stesso
Eventi naturali Inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d’aria, uragani, caduta di grandine e neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, ed esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizzi detti eventi sia oggettivamente riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non
Kasko collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata
Veicolo proprio Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati
Eventi diversi Rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere
Art. 1.3 - Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli non di proprietà del Contraente e posti in circolazione dal personale dipendente (DPR di riferimento, CCNL diversi e s.m.ei.) e/o non dipendente del Contraente, purché specificamente e preventivamente autorizzato all’uso del “veicolo proprio” per l’espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti di ufficio, specificamente e preventivamente autorizzati all’uso del “proprio veicolo” per lo svolgimento dell’attività professionale svolta per conto del Contraente, a condizione che sia intervenuta preventiva autorizzazione (*) per:
• adempimenti di servizio
• espletamento del mandato o incarico amministrativo
• compiti di ufficio
in occasione di missioni, attività lavorativa o professionale prestata in nome e per conto del Contraente fuori
dall’ufficio o sede di lavoro.
Sono coperti da garanzia tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati, purché non iscritti al PRA a nome del Contraente.
(*). vedi successivo art. 3.1.
Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1.3), in occasione di:
• collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata (Kasko)
• incendio, esplosione, implosione scoppio ed azione del fulmine
• furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso:
- i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza al furto o alla rapina stessi
- gli audio-fono visivi stabilmente fissati sul veicolo
• eventi socio-politici
• eventi naturali
• eventi diversi (come definiti al precedente art. 1.2)
Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
In ogni caso, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:
• per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
• per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
• per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società e venga comunicato alla Società stessa;
• per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker, se
indicato all’art. 2.11, o alla Società.
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell’ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.
Effettuato il pagamento, l’Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di scopertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l’ effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’ Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti.
Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.
L’eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli Assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, non pregiudica le presenti garanzie e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso interamente nella misura dovuta.
Art. 2.4 – Durata dell’assicurazione
Il presente contratto ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.
Alla scadenza, su richiesta del Contraente, previa verifica di congruità, il contratto potrà rinnovarsi per un periodo di tempo non superiore a mesi 6.
In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga
verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza
della polizza e dell’eventuale proroga (se previste).
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro
La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Resta convenuto tra le Parti che l’eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.
Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all’Art. 2.6 – “Cessazione anticipata del contratto”, la
facoltà concessa dal presente articolo non è operante.
Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.6, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto
La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Il Contraente può inoltre recedere anticipatamente dal presente contratto in caso di disposizioni legislative cogenti in materia (cessazione dell’attività), mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte, fermo restando un periodo assicurativo non inferiore a mesi sei; in tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso dil recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Resta convenuto tra le Parti che l’eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.
Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3, aggiornato almeno a 7 giorni prima la data di formalizzazione del diritto di recesso stesso. Contestualmente, la Società si impegna a trasmettere lo stesso Rapporto Sinistri relativo agli eventuali ulteriori contratti oggetto del medesimo Lotto, aggiornato come sopra.
Art. 2.7 – Regolazione del premio (xxx xxxxxxxxx)
Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.
Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.
In deroga a quanto sopra indicato, si conviene che nessuna regolazione è dovuta dal Contraente nella eventualità che gli elementi presi come base per il conteggio del premio non superino il 5% dell’importo presunto iniziale dichiarato. La regolazione è dovuta solo per l’importo che eccede tale soglia di esenzione. Il premio esposto in polizza deve intendersi quale premio minimo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e
le documentazioni necessari. Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l’eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.
Art. 2.8 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.9 - Partecipazione in coassicurazione
In caso di coassicurazione l’Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
Art. 2.9 bis – Partecipazione in RTI
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.
Art. 2.11 – Gestione del contratto
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers SpA, Potenza, Xxxxx Xxxxxxx
x. 00, xxx. 0000.00000, telefax 0971.472686 ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), sino alla eventuale individuazione di nuovo broker.
Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d’incarico e la relativa comunicazione agli OE aggiudicatari. Si precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente. Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.
La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici,
fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.
Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd’s di Londra
Fermo restando quanto espresso nell’articolo precedente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Xxxxx’x di Londra quest’ultimi dovranno indicare, per ogni singola polizza/lotto, il loro corrispondente (coverholder) gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd’s stessi.
Pertanto:
1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai
Lloyd’s;
2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata
dalla Società.
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Contraente.
Art. 2.13 – Trattamento dati
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 2.15 – Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Art. 2.16 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi
all’aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.
Art. 2.17 – Legittimazione
La presente polizza viene stipulata dall’Ente a favore degli assicurati. La Pubblica Amministrazione assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati stessi anche se qui non formalmente dichiarato.
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SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI “VEICOLO PROPRIO”
Art. 3.1 - Validità dell’assicurazione
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti sui quali il Contraente si impegna registrare:
▪ data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
▪ generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
▪ numero chilometri percorsi;
▪ dati identificativi del veicolo (ove possibile).
Tali registri od altri documenti, tenuti dal Contraente, dovranno essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. In caso di particolari categorie, quali ad es. amministratori, dirigenti, etc., per i quali si adottassero particolari procedure amministrative, la Contraente metterà a disposizione della Società, se richiesto, la relativa documentazione disponibile.
Art. 3.2 – Garanzia “cristalli”
La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite indicato al successivo sezione 5
Art. 3.3 - Estensione territoriale
L’assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa per la temporanea circolazione del veicolo all’Estero. Per i sinistri verificatisi all’Estero, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia.
Art. 3.4 - Delimitazione della garanzia - Esclusioni
L’assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:
o avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
o avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
o avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
o quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
o occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
o avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche;
o dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall’assicurato alla guida, riparazioni o custodia del
veicolo;
o causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
o determinati da vizi di costruzione;
o cagionati da operazione di carico e/o scarico;
o subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
o derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.
Art. 3.5 - Riparazioni
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società. La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 3.6 - Diritto di surrogazione
La società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 CC, rinunciando ad esercitare lo stesso nei confronti del conducente regolarmente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno
L’ufficio competente del Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 15 giorni, da
quando ne ha avuto notizia, fornendo non appena possibile, la seguente documentazione:
Per i sinistri accaduti ai veicoli condotti da personale dipendente e non dipendente:
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’assicurato, anche avanti il proprio dirigente responsabile, nei termini di legge, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro ;
• idonea attestazione del dirigente responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, dalla quale si evinca con chiarezza che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio preventivamente autorizzati, fuori dall’ufficio, dalla quale risulti, altresì che la relativa percorrenza chilometrica è stata rilevata in apposito registro.
Per i sinistri accaduti ai veicoli condotti da amministratori e dirigenti:
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’assicurato, sotto forma di autocertificazione, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro ;
• idonea attestazione del Contraente dalla quale si evinca che il sinistro è avvenuto in occasione di attività svolta per conto del Contraente e che la relativa percorrenza chilometrica è stata rilevata in apposito registro.
In caso di furto, inoltre, l’Assicurato dovrà esibire alla Società od al Broker, non appena possibile:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente;
- e, in caso di perdita totale del veicolo, scheda di perdita di possesso, l’estratto cronologico e la procura a
vendere alla Società stessa.
A dimostrazione del danno, relativamente alla parte di competenza del Contraente, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o gli altri atti o scritture che lo stesso Contraente sarà ragionevolmente in grado di esibire per quanto concerne le autorizzazioni preventive alle missioni con il proprio veicolo e la rilevazione delle relative percorrenze chilometriche.
Art. 4.2 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno sarà pari :
1. in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d’uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ;
2. in caso di danno totale (ovvero il cui costo sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro), al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro.
Per valore commerciale si intende, in caso di autoveicolo, il valore desunto dalla media delle quotazioni “Eurotax” blu e giallo dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni similari. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico. Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili. La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
Art. 4.3 - Liquidazione del danno
La Società, effettuate le ispezioni di rito ed in possesso della relativa documentazione dovrà inviare, senza indugio, all’Assicurato una proposta di indennizzo corredata dei relativi elementi di calcolo, o un motivato rifiuto. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita ad un collegio di due arbitri, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dell’indennizzo spettantegli.
Gli arbitri, tenendo presente le condizioni contrattuali e tutti gli elementi disponibili, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Il pagamento dell’indennizzo, viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del beneficiario, se diverso.
Sia della proposta/rifiuto di indennizzo (corredati dei relativi elementi di calcolo e giustificazione), che dell’avvenuto pagamento, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Contraente per il tramite del Broker. Per i danni verificatisi all’Estero, la liquidazione viene effettuata il Italia ed in Euro.
Art. 4.4 - Pagamento dell’indennizzo
La Società ricevuta la documentazione necessaria, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal
ricevimento di tali documenti.
L’indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all’arbitrato, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei “numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati”, pubblicati dall’ISTAT relativamente al periodo trascorso dal momento del sinistro al pagamento dell’indennizzo, e sarà maggiorato delle spese legali.
In ogni caso la Società può rimettere l’indennizzo liquidabile all’Amministrazione Contraente perché ne disponga
a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.
In questo caso, contestualmente all’accettazione dell’atto di quietanza, il Contraente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito, valida a tutti gli effetti ed erga omnes.
Art. 4.5 - Liquidazione franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto.
Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente e per il tramite del Broker al recupero delle stesse franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante: data sinistro, nominativo controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo da recuperare.
La Società dovrà, inoltre, allegare al documento copia delle quietanze firmate o idonea prova dei pagamenti effettuati (copia bonifici, assegni inviati o altro).
Art. 4.6 – Informazioni sui sinistri
La Società, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato Excel tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Il n. attribuito al sinistro
▪ Data e luogo di accadimento
▪ Data dell’apertura di sinistro
▪ Estremi identificativi del soggetto
▪ Tipo di evento
▪ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli pertinenti di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito e relative motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data _ per l’importo di € _ (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € _;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _ (se del caso precisare: al
netto/lordo della franchigia di € _;
d) se è radicato il contenzioso legale o meno.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche e comunque con scadenza almeno semestrale. La Società dovrà, con detta cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. La Società terrà conto, nella formulazione degli importi da appostare a riserva o da stimare, delle deduzioni ottenute dal Contraente, motivando opportunamente in caso di adozione di diverso importo ed informando contestualmente il Contraente stesso. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato o per sinistro (artt. 2.5 e 2.6) la Società si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo, completo per ogni contratto stipulato nell’ambito del Lotto Unico di gara.
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SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 5.1 - Somme assicurate
La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00 per veicolo, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga completa del disposto dell’art. 1907 C.C.
Qualora al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore alla somma assicurata, la Società, come danno massimo, risponderà sino alla concorrenza del valore commerciale, calcolato ai sensi del precedente articolo 4.2.
Art. 5.2 – Scoperti e Franchigie
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4.5, sono previsti i seguenti scoperti e franchigie:
Incendio e Furto | Nessuna franchigia o scoperto |
Furto di accessori fono-audio visivi | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
Garanzie Kasko | Franchigia fissa di € 250,00 |
Eventi socio-politici; Eventi naturali; Eventi diversi | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
Garanzia “cristalli” | Limite € 800,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati - Franchigia per sinistro € 100,00 |
Art. 5.3 - Calcolo del premio
Il premio anticipato dalla Contraente viene esposto nella allegata scheda di offerta. Rimane convenuto tra le parti che:
- si intende compreso in garanzia anche il tragitto da e per la propria abitazione “rischio in itinere” per il quale
verrà utilizzato il metodo di calcolo del relativo premio come indicato nella suddetta scheda di offerta;
- la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’art. 2.7, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base dei tassi imponibili offerti in sede di offerta.
L’eventuale revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza viene regolata ai sensi dell’art.
106 del D. Lgsvo 50/2016, laddove ricorrano elementi idonei a giustificarne una loro variazione.
Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione
La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe,
recesso, atti giudiziari
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 5.5 - Disposizione finale
Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.
La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa
d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.
La Società Il Contraente
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
⮚ 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
⮚ 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
⮚ 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
⮚ 2.6 Cessazione anticipata del contratto
⮚ 2.9 Partecipazione in coassicurazione
⮚ 2.9.bis Partecipazione in RTI
⮚ 2.11 Gestione del contratto
⮚ 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
⮚ 2.13 Interpretazione del contratto
⮚ 2.15 Disciplina dell’appalto
⮚ 2.16 Legittimazione
⮚ 3.1 Validità dell’assicurazione
⮚ 3.6 Diritto di surrogazione
⮚ 4.1 Adempimenti conseguenti al danno
⮚ 4.3 Liquidazione del danno
⮚ 4.6 Informazione sui sinistri
⮚ 5.4 Riparto di coassicurazione
⮚ 5.5 Disposizione finale
La Società Il Contraente
Allegata scheda di offerta
(solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)