CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDENNITA’ PER RICOVERO, FURTI
Generali Italia S.p.A.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDENNITA’ PER RICOVERO, FURTI
Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero, Xxxxx e Rapina abitazione e Furto, Xxxxxx e Scippo valori Titolari di C/C Bancari
della
Banca di Imola S.p.A.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
- DIP (Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni
deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INDENNITA’ PER RICOVERO, FURTI
ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO, FURTO E RAPINA ABITAZIONE E FURTO-RAPINA E SCIPPO VALORI TITOLARI DI X/X XXXXXXX XXXXX
XXXXX XX XXXXX S.P.A.
POLIZZA N. 320728084 / 320728088
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Aderente
Il soggetto che sottoscrive l’adesione alla polizza collettiva.
Agenzia
L’Agenzia di Ravenna di Generali Italia S.p.A., xxx X. Xxxxxx,0 – 00000 Xxxxxxx (XX); xxxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx
Assicurato
La persona per la quale è prestata l’assicurazione.
Beneficiario
La persona fisica o giuridica alla quale Generali Italia deve liquidare l’indennizzo in caso di infortunio mortale dell’Assicurato.
Casseforti
Mobili aventi le seguenti caratteristiche: pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3mm fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate; movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente o anche su un lato per le casseforti murate; serratura di sicu- rezza a chiave o a combinazione numerica o letterale; peso minimo 100Kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Conto
Per Conto si intendono i conti/correnti bancari e i libretti di deposito nominativi accesi dai Clienti della Con- traente presso uno Stabilimento della Contraente medesima.
Contraente
Banca di Imola S.p.A., con sede legale in Via Xxxxxx, 196 – 00000 Xxxxx P.IVA: 00499741205.
Dimora abituale
Unico luogo ove, di fatto, abitualmente dimorano l'Assicurato e la sua famiglia.
Disabitazione
Assenza continuativa dall'abitazione dell'assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di per- sone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.
Indennizzo
La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente con- statabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
Istituto di Cura
Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Parti
Il Contraente e Generali Italia.
Premio
La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.
Ricovero
La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
Sinistro
L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Stabilimento
Qualsiasi sede, filiale, succursale, agenzia, sportello o dipendenza della Contraente entro i confini della Re- pubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Termini di aspettativa e carenze
Periodo di tempo che intercorre tra l’adesione dell’Assicurato alla presente copertura assicurativa e l’inizio delle prestazioni.
Valori
Il denaro, le carte valori ed i titoli di credito in genere, gioielli, pietre preziose, perle naturali o coltivate, oggetti d'argento, d'oro e platino.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in- dennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione2.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato3 e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Esonero dall’obbligo di denuncia di altre assicurazioni
Il Contraente è esonerata dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio; permane invece l'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che il Contraente avesse in corso o stipulasse in proprio per un rischio analogo a quello assicurato con il presente contratto.
Art. 6 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.
Art. 7 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la residenza dell’Assicurato.
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 9 – Assicurazione per conto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto degli Assicurati così come qualificati nelle Definizioni di polizza.
Art. 10 – Sanction Clause
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura ne sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarci- mento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da riso- luzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell’Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d’America, o di ogni giurisdizione alla quale l’Assicuratore è soggetto.
Art. 11 - Contrattazione specifica delle singole clausole
Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto4.
1 Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 Ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 3 Ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. 4 Ex art. 1341 del Codice Civile.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA
Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l’Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione alla pre- sente polizza collettiva presso il Contraente ed ha durata di un anno, se il premio è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio annuo dovuto dall’Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l’eventuale frazionamento in rate concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi sono tutti quelli consentiti dal Contraente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Art. 13 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta comunicata al Contraente, dall’Assicurato o da Generali Italia, mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Adesione all’assicurazione è pro- rogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive.
Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco degli Assicurati per i quali la garanzia cessa alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
In caso di cessazione della Polizza Collettiva non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo; è comunque facoltà del Contraente e di Generali Italia richiedere anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto
Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente con- siderato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicu- ratore insolvente – superi l’ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comun- que ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 15 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia
Tutte le comunicazioni del Contraente a Generali Italia devono essere fatte mediante lettera raccoman- data/PEC. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate da Generali Italia e dal Contraente.
Art. 16 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva o dalla singola Adesione, con preavviso 90 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata/PEC.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condi- zioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 17 - Recesso da parte dell’Assicurato per diritto di ripensamento
L’Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sotto- scritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.
Art. 18 - Premio di polizza, premio per adesione e calcolo del premio di regolazione
Per l’intera Polizza Collettiva viene fissato un premio di Euro 1,00 comprensivi di imposte per le garanzie di cui alla Sezione I, e di Euro 1,00 comprensivi di imposte per le garanzie di cui alla Sezione II.
Per ogni atto di Adesione viene fissato un premio imponibile annuo di Euro 21,24 (di cui Euro 17,56 relativi alle garanzie di cui alla Sezione I ed Euro 3,68 relativi alle garanzie di cui alla Sezione II), cioè Euro 22,50 comprensivi di imposte.
Al termine di ogni annualità assicurativa, si procederà alla regolazione del premio per l’annualità appena tra- scorsa con le seguenti modalità:
1. entro i 90 giorni successivi al termine di ogni annualità il Contraente si impegna a comunicare a Ge- nerali Italia il numero di adesioni in essere alla scadenza annuale delle presente convenzione;
2. si determina il premio di polizza per l’annualità trascorsa applicando al numero delle adesioni comu- nicato il premio annuo sopra indicato.
3. Generali Italia provvederà ad emettere una appendice per incassare il premio così calcolato.
Art. 19 - Soggetti assicurabili
Possono essere assicurati tutti i Titolari di rapporti di Conto Corrente Bancario (creditore e debitore) intestato a persone fisiche; sono esclusi i rapporti intestati a società di qualsiasi tipo.
L’Aderente dovrà essere in possesso delle caratteristiche di assicurabilità previste in polizza.
Gli Aderenti che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione sono in seguito denominati "Assicurati". Entro 30 giorni dal temine di ogni annualità il Contraente comunica a Generali Italia, per ogni Adesione:
1. la data di sottoscrizione della Adesione;
2. il numero identificativo del rapporto assicurato;
3. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
4. il premio annuo – comprensivo di imposte governative - relativo ad ogni Assicurato.
Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunica inoltre, relativamente alle Adesioni per le quali abbia ricevuto regolare disdetta da parte del/degli Assicurato/i:
1. il numero identificativo del rapporto assicurato;
2. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
3. data di effetto della disdetta.
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Collettiva, fintanto che vi siano Ade- sioni in essere.
Art. 20 - Limiti nel caso di altre assicurazioni
I limiti di indennizzo di cui alla presente Polizza Collettiva rappresentano il massimo esborso di Gene- rali Italia in aggregato con altri indennizzi dovuti ai sensi di eventuali altre polizze collettive stipulate per lo stesso rischio dal Contraente con Generali Italia.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
SEZIONE I
ASSICURAZIONE INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO DA MALATTIA O INFORTUNIO E GESSATURA TITOLARI DI CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 21 - Oggetto dell'assicurazione/prestazioni
La garanzia viene prestata per:
a) la corresponsione dell’indennità giornaliera di Euro 25 (venticinque) per ogni giorno di ricovero in istituto di cura pubblico o privato conseguentemente ad infortunio e/o malattia; per tale prestazione viene fornita per la durata massima di 100 (cento) giorni per uno o più ricoveri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.
Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, l’indennità giornaliera è ridotta del 50%;
b) si conviene altresì di riconoscere all’Assicurato una indennità giornaliera di Euro 15 (quindici) qualora lo stesso sia portatore a domicilio, in conseguenza di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, di apparecchio gessato a seguito di distorsioni, slogature e riduzioni di fratture oppure di un qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante – comunque esterno all’arto e sempreché applicato da personale medico – limitatamente però al trattamento o riduzione di frattura. La predetta indennità viene corrisposta per ciascun giorno dell’applicazione dell’apparecchiatura di immobilizzazione sino alla rimozione dello stesso. Tale prestazione viene fornita per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta) per anno assicurativo.
Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, l’indennità giornaliera è ridotta del 50%.
Per entrambe le prestazioni viene applicata la franchigia di 7 (sette) giorni per ciascun evento. Art. 22 - Termini di aspettative e carenze
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:
- del giorno di decorrenza della garanzia per ricoveri dovuti ad infortunio;
- del trentesimo giorno successivo a quello dell’Adesione nel caso di ricovero dovute a malattia non conosciute;
- del novantesimo giorno successivo a quello dell’Adesione per i ricoveri che siano conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente all’Adesione.
Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione – senza soluzione di continuità – di altra riguardante gli stessi assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto l’assicurazione prevista dal contratto sostituito, per le prestazioni ed i massimali in quest’ultimo risultanti;
- dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione prevista dal presente contratto, limitatamente alle maggiori somme e le diverse “Prestazioni” in esso contemplate.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate.
Art. 23 - Esclusioni
La garanzia di cui alla presente polizza non è operante per i ricoveri conseguenti a:
a) cura delle malattia mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi comportamenti nevrotici;
b) aborto terapeutico e/o volontario;
c) cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od usa di allucinogeni, nonché uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
d) cure od interventi per la eliminazione e correzione di difetti fisici o malformazioni, o conseguenti ad infortuni preesistenti alla stipulazione del contratto;
e) applicazioni di carattere estetico ed interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, non resi necessari da infortunio, cure dentarie o parodontopatie non rese necessarie da infortunio, protesi dentarie;
f) malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
g) affezioni dirette od indirette per trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
h) conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte, i quali abbiano movente politico o sociale; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
i) da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, suicidio tentato suicidio;
j) dalla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della Scala U.I.A.A., deltaplano, sport aerei in genere;
k) alla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
l) dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci;
m) infortuni sofferti alla guida di veicoli e natanti, qualora dall’accertamento da parte degli organi di Polizia stradale o da parte delle Strutture Sanitarie deputate a rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, risulti un valore del tasso alcolemico superiore a quello stabilito dalle norme di legge.
Art. 24 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che al momento dell’adesione abbiano già compiuto i 75 anni di età e coloro che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età.
Non sono assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania, allucinogenomia, sindrome da Immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di queste malattie.
Art. 25 - Limiti di età
Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, l’indennità giornaliera è ridotta del 50%.
Art. 26 - Denuncia del sinistro
La denuncia di Infortunio - con indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo determinarono - deve essere fatta dal Contraente, dall’Assicurato o dagli aventi diritto mediante lettera raccomandata/PEC all’Agenzia di Generali Italia S.p.a. alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia, entro 5 giorni dal ricovero.
La denuncia di sinistro deve essere corredata da:
- certificato medico;
- altra documentazione medica rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo del ricovero.
Art. 27 - Obblighi successivi alla denuncia L'Assicurato si obbliga a:
- ricorrere alla cure di un medico e seguirne le prescrizioni;
- essere disponibile alla visita di medici designati da Generali Italia e ad eventuali altri accertamenti;
- fornire a Generali Italia ed ai suoi incaricati ogni informazione ed esibire copia della cartella clinica.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico a Generali Italia. Anche i familiari dell’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire qualsiasi indagine che Generali Italia ritenga necessaria.
Art. 28 - Pagamento dell’indennità
Il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione – in originale – della seguente documentazione:
- dichiarazione di versamento del premio da parte dell’Assicurato alla Contraente;
- regolare attestato di degenza in istituto di cura (pubblico o privato), debitamente sottoscritto;
- diagnosi di dimissione o copia della cartella clinica per la sola garanzia “ricoveri”;
- certificato rilasciato dal Pronto Soccorso con prognosi per la sola garanzia “gessatura”.
Gli originali presentati dall’Assicurato sono acquisiti da Generali Italia. Le indennità verranno in ogni caso liquidate in Italia, in valuta Euro
Il pagamento dell'indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno.
Art. 29 - Controversie
Fatta salva la facoltà delle Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, in caso di divergenza sulla natura dell’evento o sulla durata dei ricoveri, le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, di decidere se sia dovuto l'indennizzo ed in quale misura ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio Medico risiede nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiutasse di firmare il relativo verbale.
Art. 30 - Rinuncia all'azione di rivalsa
Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, Generali Italia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione5.
Art. 31 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per il mondo intero.
5 Come previsto dall'art. 1916 C.C.
SEZIONE II
ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA NELL’ABITAZIONE / FURTO, XXXXXX E SCIPPO TITOLARI DI CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 32 - Oggetto dell'assicurazione
GARANZIA A) FURTO E RAPINA NELL’ABITAZIONE
Generali Italia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; compreso il furto commesso con l’uso di chiave autentica purché sottratta a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni del furto e della rapina i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Preziosi in cassaforte
Nel caso di “furto con scasso” e solo quando gioielli, preziosi (oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito, sono custoditi interamente in cassaforte il relativo sottolimite di indennizzo si intende elevato ad Euro 1.500,00.
GARANZIA B) XXXXX, XXXXXX E XXXXXX
Generali Italia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dai seguenti eventi,
purché avvenuti entro 2 (due) ore dal prelievo (documentato) presso uno sportello bancario:
a) Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minacce);
b) Xxxxxx (furto operato strappando di mano o di dosso alla persona);
c) Furto con destrezza (limitatamente a casi in cui l’Assicurato ha indosso o a portata di mano i beni garantiti); di denaro, titoli, assegni.
La garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, e cioè senza applicazione della regola della proporzionale6, ed è valida a condizione che la persona in possesso delle cose assicurate sia di età non inferiore ad anni 18 (diciotto), e che l’evento avvenga nell’ambito del territorio italiano.
Prelievo tramite ATM (Bancomat)
La garanzia opera in modo analogo se il prelievo è effettuato presso un distributore ATM (Bancomat).
Art. 33 - Beni e somme assicurate
GARANZIA A) FURTO E RAPINA NELL’ABITAZIONE
Somma assicurata di € 1.750,00 sopra gli oggetti che costituiscono il mobilio, l'arredamento, impianti di prevenzione ed allarme e tutto quanto serve per uso di casa e personale dell'Assicurato, dei componenti la sua famiglia, degli ospiti, dei suoi addetti ai servizi domestici e di ogni persona con lui coabitante.
Nel valore assicurato sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricati costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.
Limiti di indennizzo
X. Xxxxxxxx, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi) nonché oggetti e servizi d'argenteria per un massimo per singolo oggetto del 50% della somma assicurata.
B. Non sono assicurati: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni posti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali d'abitazione comprese le dipendenze anche in corpo separato.
C. Danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati per un limite del 5% della somma assicurata.
Sono altresì compresi:
6 Prevista dall’Art. 1907 del C.C.
D. Gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere fino al 20% della somma assicurata;
X. Xxxxxx, col massimo complessivo di € 100,00.
Se per le stesse cose esistono altre assicurazioni, la garanzia prestata si intende operante in secondo rischio in aumento alle coperture esistenti le quali saranno comunque tenute ad operare in primo rischio.
GARANZIA B) XXXXX, XXXXXX E XXXXXX
Somma assicurata € 500,00 per annualità assicurativa anche nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di più conti.
Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, il limite di indennizzo di cui sopra è ridotto del 50%.
Art. 34 - Forma della garanzia
La garanzia è prestata a Primo Rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale7.
I valori eventualmente recuperati spetteranno all'Assicurato fino a concorrenza dell'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà a Generali Italia.
Art. 35 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
- da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato;
- da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice Penale (n.1, 2, 3), anche se non coabitanti;
c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
Art. 36 - Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinari dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, si rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Qualora in caso di furto dovesse risultare che sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura presenta caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, Generali Italia corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza.
Inoltre è ammesso che quando nei locali contenenti le cose assicurate, vi è presenza di persone, non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. Anche in tale evenienza in caso di sinistro Generali Italia corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza. Sia nel primo che nel secondo caso il restante 20% rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
7 Di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 14 delle condizioni generali di assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 37 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone che al momento dell’adesione abbiano già compiuto i 75 anni di età o non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età.
Art. 38 - Sospensione dell’assicurazione per i locali disabitati od incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Per i gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni – numismatiche e filateliche, di oggetti in pietre pregiate, avorio o metalli preziosi – la sospensione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.
Art. 39 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso Generali Xxxxxx decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 40 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) Generali Italia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire a Generali Italia l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 41 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dall’Assicurato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da Generali Italia e dall’Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall’Assicurato.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 42 - Beni portati in villeggiatura
L’assicurazione comprende, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi restando i limiti di indennizzo indicati alle sottopartite a) usque e), capi di vestiario, denaro, oggetti personali, preziosi e valori, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo.
In caso di sinistro, Generali Italia corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta di Euro 50,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 14 delle condizioni generali di assicurazione.
Art. 43 – Denuncia del sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
- denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 3 giorni da quando esso si è verificato, specificando la quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell'evento;
- entro i successivi 5 giorni lavorativi, trasmettere una copia della denuncia all’Agenzia di Generali Italia S.p.a. alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia, mediante lettera raccomandata/PEC, precisando l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le spese sostenute dall'Assicurato tale scopo sono a carico di Generali Italia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i valori avevano al momento del sinistro.
L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto od in parte gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennità.
L'Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati od opera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennità.
Il Contraente deve inoltre mettere a disposizione di Generali Italia la documentazione richiesta per l'accertamento del danno, dietro autorizzazione dell'Assicurato, fermo restando che la presentazione di tale documentazione è essenziale ai fini dell'operatività della garanzia.
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l'Assicurato e Generali Italia.
Il pagamento dell'indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno.
Art. 44 - Esclusione di qualsiasi responsabilità per il Contraente
Il Contraente rimane in ogni caso estraneo a qualsiasi controversia fra Generali Italia, Assicurati e Xxxxx danneggiati e non assume alcuna responsabilità al riguardo.
Assicurazione per la copertura Indennità giornaliera per ricovero, Furti
DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: “Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero,
Furto e Rapina Abitazione e Xxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx valori Titolari di C/C
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza Facoltativa assicura un’indennità in caso di ricovero e/o gesso e il rischio furto e rapina nell’abitazione e furto-rapina e scippo dei valori dopo un prelievo di denaro.
Che cosa è assicurato?
INDENNITA’ GIORNALIERA
A seguito di un ricovero in Istituto di cura pubblico o privato in conseguenza di un infortunio e/o malattia, o all’applicazione di apparecchio gessato a seguito di distorsioni, slogature ed anche qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante se trattasi di frattura, è riconosciuta una diaria giornaliera.
FURTO
Sono assicurati:
I danni da furto e rapina avvenuti nell’abitazione dell’Assicurato;
la rapina, lo scippo e il furto con destrezza di denaro titoli e assegni, subiti dall’Assicurato entro due ore dal prelievo presso la Banca o presso qualsiasi sportello Bancomat.
Che cosa non è assicurato?
INDENNITA’ GIORNALIERA
L’Assicurazione non opera per:
la cura delle malattia mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi comportamenti nevrotici;
l’aborto terapeutico e/o volontario;
la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od usa di allucinogeni, nonché uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
le cure od interventi per la eliminazione e correzione di difetti fisici o malformazioni, o conseguenti ad infortuni preesistenti alla stipulazione del contratto;
le applicazioni di carattere estetico ed interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, non resi necessari da infortunio, cure dentarie o parodontopatie non rese necessarie da infortunio, protesi dentarie;
le malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
le affezioni dirette od indirette per trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte, i quali abbiano movente politico o sociale; di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
gli atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato, suicidio tentato suicidio;
la pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della Scala U.I.A.A., deltaplano, sport aerei in genere;
la partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
l’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci;
DIP Infortuni Correntisti Edizione 31/08/2021 Pag. 1 di 3
Assicurazione Indennità per ricovero, Furti
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero, Xxxxx e Rapina Abitazione e Furto, Xxxxxx e Scippo valori Titolari di C/C Bancari”
Edizione: 31.08.2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima dell’Adesione al contratto.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione |
Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e €. 7.550.853.867 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx; Requisito patrimoniale di solvibilità: €. 8.217.950.961,75 Requisito patrimoniale minimo: €. 3.180.739.318,67 Fondi propri ammissibili: €. 00.000.000.000,45 Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
FURTO |
GARANZIA A) FURTO E RAPINA NELL’ABITAZIONE Generali Italia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto dei beni assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; compreso il furto commesso con l’uso di chiave autentica purché sottratta a chi la detiene mediante violenza alla persona o minaccia; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono parificati ai danni del furto e della rapina i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. Preziosi in cassaforte Nel caso di “furto con scasso” e solo quando gioielli, preziosi (oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito, sono custoditi interamente in cassaforte il relativo sotto limite di indennizzo si intende elevato ad Euro 1.500,00. |
GARANZIA B) FURTO, RAPINA E SCIPPO Generali Italia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dai seguenti eventi, purchè avvenuti entro 2 (due) ore dal prelievo (documentato) presso uno sportello bancario: a) Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minacce); b) Scippo (furto operato strappando di mano o di dosso alla persona); c) Furto con destrezza (limitatamente a casi in cui l’Assicurato ha indosso o a portata di mano i beni garantiti); di denaro, titoli, assegni. La garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, e cioè senza applicazione della regola della proporzionale1, ed è valida a condizione che la persona in possesso delle cose assicurate sia di età non inferiore ad anni 18 (diciotto), e che l’evento avvenga nell’ambito del territorio italiano. Prelievo tramite ATM (Bancomat) La garanzia opera in modo analogo se il prelievo è effettuato presso un distributore ATM (Bancomat). |
Che cosa NON è assicurato? | |
INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni. |
FURTO | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Talune estensioni di garanzia possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO |
La garanzia prevede: a) la corresponsione dell’indennità giornaliera di Euro 25 (venticinque) per ogni giorno di ricovero in istituto di cura pubblico o privato conseguentemente ad infortunio e/o malattia; per tale prestazione viene fornita per la durata massima di 100 (cento) giorni per uno o più ricoveri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo; b) si conviene altresì di riconoscere all’Assicurato una indennità giornaliera di Euro 15 (quindici) qualora lo stesso sia portatore a domicilio, in conseguenza di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, di apparecchio gessato a seguito di distorsioni, slogature e riduzioni di fratture oppure di un qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante – comunque esterno all’arto e sempreché applicato da personale medico – limitatamente però al trattamento o riduzione di frattura. La predetta indennità viene corrisposta per ciascun giorno dell’applicazione dell’apparecchiatura di immobilizzazione sino alla rimozione dello stesso. Tale prestazione viene fornita per un periodo massimo di giorni 40 (quaranta) per anno assicurativo. Per entrambe le prestazioni viene applicata la franchigia di 7 (sette) giorni per ciascun evento. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24: - del giorno di decorrenza della garanzia per ricoveri dovuti ad infortunio; - del trentesimo giorno successivo a quello dell’Adesione nel caso di ricovero dovute a malattia non conosciute; - del novantesimo giorno successivo a quello dell’Adesione per i ricoveri che siano conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente all’Adesione. Non sono assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania, allucinogenomia, sindrome da Immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) e l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di queste malattie. Non sono assicurabili le persone che al momento dell’adesione abbiano già compiuto i 75 anni di età e coloro che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età. Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, l’indennità giornaliera è ridotta del 50%. |
FURTO |
Non sono assicurabili le persone che al momento dell’adesione abbiano già compiuto i 75 anni di età e coloro che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età. |
1 Prevista dall’Art. 1907 del C.C.
GARANZIA A) FURTO E RAPINA NELL’ABITAZIONE Somma assicurata di € 1.750,00 per gli oggetti che costituiscono il mobilio, l'arredamento, impianti di prevenzione ed allarme e tutto quanto serve per uso di casa e personale dell'Assicurato, dei componenti la sua famiglia, degli ospiti, dei suoi addetti ai servizi domestici e di ogni persona con lui coabitante. Nel valore assicurato sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricati costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi. Limiti di indennizzo X. Xxxxxxxx, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi) nonché oggetti e servizi d'argenteria per un massimo per singolo oggetto del 50% della somma assicurata. B. Non sono assicurati: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni posti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali d'abitazione comprese le dipendenze anche in corpo separato. C. Danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati per un limite del 5% della somma assicurata. Sono altresì compresi: X. Xxxxxxxx e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere fino al 20% della somma assicurata; X. Xxxxxx, col massimo complessivo di € 100,00. Se per le stesse cose esistono altre assicurazioni, la garanzia prestata si intende operante in secondo rischio in aumento alle coperture esistenti le quali saranno comunque tenute ad operare in primo rischio. L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinari dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, si rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Qualora in caso di furto dovesse risultare che sia pure uno solo dei mezzi di protezione e chiusura presenta caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza. Inoltre è ammesso che quando nei locali contenenti le cose assicurate, vi è presenza di persone, non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. Anche in tale evenienza in caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza. Sia nel primo che nel secondo caso il restante 20% rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 3 delle condizioni generali di assicurazione senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. L’assicurazione comprende, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi restando i limiti di indennizzo suindicati, capi di vestiario, denaro, oggetti personali, preziosi e valori, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta di Euro 50,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 3 “Assicurazioni presso diversi assicuratori”, delle condizioni generali di assicurazione. GARANZIA B) FURTO, RAPINA E SCIPPO Somma assicurata € 500,00 per annualità assicurativa anche nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di più conti. Per le persone che al momento del sinistro abbiano già compiuto 75 anni, il limite di indennizzo di cui sopra è ridotto del 50%. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Denuncia di sinistro: | |
Cosa fare in caso di sinistro? | INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO La denuncia di Infortunio - con indicazione del luogo, giorno e ora del sinistro e delle cause che lo determinarono - deve essere fatta dalla Banca Contraente, dall’Assicurato o dagli aventi diritto mediante lettera raccomandata/PEC all’Agenzia di Generali Italia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia, entro 5 giorni dal ricovero. La denuncia di sinistro deve essere corredata da: - certificato medico; - altra documentazione medica rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo del ricovero. |
L'Assicurato si obbliga a: - ricorrere alla cure di un medico e seguirne le prescrizioni; - essere disponibile alla visita di medici designati da Generali Italia e ad eventuali altri accertamenti; |
- fornire a Generali Italia ed ai suoi incaricati ogni informazione ed esibire copia della cartella clinica. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico a Generali Italia. Anche i familiari dell’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire qualsiasi indagine che Generali Italia ritenga necessaria. FURTO In caso di sinistro l'Assicurato deve: - denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 3 giorni da quando esso si è verificato, specificando la quantità ed entità dei valori sottratti e le circostanze dell'evento; - entro i successivi 5 giorni lavorativi, trasmettere una copia della denuncia all’Agenzia di Generali Italia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, mediante lettera raccomandata/PEC, precisando l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio e per i medesimi valori; - denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le spese sostenute dall'Assicurato tale scopo sono a carico di Generali Italia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i valori avevano al momento del sinistro. L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto od in parte gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennità. L'Assicurato che dichiara essere stati sottratti valori che non esistevano al momento del sinistro od occulta o sottrae valori non rubati od opera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, perde il diritto all'indennità. La Banca Contraente deve inoltre mettere a disposizione di Generali Italia la documentazione richiesta per l'accertamento del danno, dietro autorizzazione dell'Assicurato, fermo restando che la presentazione di tale documentazione è essenziale ai fini dell'operatività della garanzia. | |
Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: in generale non è prevista gestione da parte di altre imprese. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenze | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO Il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione – in originale – della seguente documentazione: - dichiarazione di versamento del premio da parte dell’Assicurato alla Banca Contraente; - regolare attestato di degenza in istituto di cura (pubblico o privato), debitamente sottoscritto; - diagnosi di dimissione o copia della cartella clinica per la sola garanzia “ricoveri”; - certificato rilasciato dal Pronto Soccorso con prognosi per la sola garanzia “gessatura”. Gli originali presentati dall’Assicurato sono acquisiti da Generali Italia. Le indennità verranno in ogni caso liquidate entro 30 giorni in Italia, in valuta Euro. FURTO La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto tra l'Assicurato e Generali Italia. Il pagamento dell'indennità verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva o dalla singola Adesione, con preavviso 90 giorni, da comunicarsi alla Banca Contraente per lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo l’adesione | L’Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR o PEC. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero, Xxxxx e Rapina Abitazione e Xxxxx, Xxxxxx e Xxxxxx valori Titolari di C/C Bancari è rivolta ai titolari di rapporto di conto corrente bancario intestato a persone fisiche. Sono esclusi i rapporti intestati a società di qualsiasi tipo. |
Quali costi devo sostenere? |
Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 40% del premio imponibile pagato dall’Assicurato - corrispondente ad € € 7,024 annui per l’Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero, ed € 1,472 annui per l’Assicurazione Furto, Rapina e Scippo - per remunerazioni di tipo provvigionale. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • Con lettera inviata all’indirizzo “Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx” • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxxx/Xxxxxxx/ • Via e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali: | |
Mediazione | Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di |
procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx d’Amico, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx tenuto dal Ministero della Giustizia | |
Negoziazione assistita | In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell’ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Xxxxxx X.x.X. - Xxx Xxxxxxxxxx 00 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
gli infortuni sofferti alla guida di veicoli e natanti, qualora dall’accertamento da parte degli organi di Polizia stradale o da parte delle Strutture Sanitarie deputate a rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, risulti un valore del tasso alcolemico superiore a quello stabilito dalle norme di legge.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
FURTO
L’assicurazione non opera per i danni:
verificatisi in occasione d’incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o diritto, meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con xxxx e colpa grave da:
- da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
- da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato;
- da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice Penale (n.1, 2, 3) anche se non coabitanti;
causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
causati da furto alle cose assicurate avvenuti nei locali lasciati disabitati:
- trascorse le ore 24 del 15° giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;
- trascorse le ore 24 del 45° giorno consecutivo di disabitazione, per le altre cose assicurate.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato).
Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia, anche per il tramite dell’Agenzia, entro cinque giorni dal ricovero (per l’Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero).
- In caso di sinistro, è necessario presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro. Entro i successivi 5 giorni lavorativi andrà presentata denuncia a Generali Italia, anche per il tramite dell’Agenzia (per l’Assicurazione Furto, Rapina e Xxxxxx).
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. È ammesso il frazionamento del premio senza alcun aggravio. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire l’adesione alla polizza mediante lettera raccomandata/PEC spedita alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.