Contract
Accordo tra l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e la Struttura Diagnostica 53 ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, per l’acquisto e l’erogazione
di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il 2021
L’anno 2022, il giorno 27 del mese di gennaio in PORDENONE
TRA
L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx,
e
La Struttura sanitaria a media complessità denominata “Diagnostica 53 srl” (di seguito Struttura), con sede in Azzano Decimo (PN), viale 1° Maggio n°65/d-e, C.F./P.I. 01565890934 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Xxx Xxxxxxx Xxxx, nato in Canada l’11/06/1962, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
Premesso:
1. Che la Struttura “Diagnostica 53 srl” è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n.66903/DP del 24/10/2006 e n.9366/DP del 06/02/2008 e n.64673/DP del 11/09/2009 e n. 7423/DP del 01/02/2010 e n. 53447/DP del 17/10/2012, rilasciato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”;
2. Che la predetta struttura è accreditata in virtù del decreto n.621/DC del 19/07/2012, n. 524/SPS del 16/07/2015 e n. 51/SPS dell’11/1/2019 per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore di assistiti della Regione Friuli Venezia Giulia e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche:
− Diagnostica per immagini di 1° livello per prestazioni di ecografia, radiologia tradizionale, radiologia multifunzionale, RMN total body, ecotomografia, mammografia e ecografia complementare.
3. Che la predetta Struttura è accreditata (DGR 1037/2021 e DGR n. 1763/2019) nelle seguenti branche specialistiche:
− Endocrinologia/diabetologia,
− Medicina fisica e riabilitazione,
− Oculistica (visite e chirurgia).
4. Che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati.
5. Che l’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del SSN è sospeso.
6. Che l’art. 65 della L.R. n. 22 del 12.12.2019 statuisce che gli accordi contrattuali di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base dei requisiti e valutazioni di comparazione della qualità dei costi.
7. Che la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, con la quale è stato approvato l’Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, prevede l’individuazione di un budget complessivo regionale destinato all’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate.
8. Che la D.G.R. 10/11/2017, n. 2181, ha modificato l’art. 10 degli allegati 1 e 2 alla D.G.R. n. 42/2017, stabilendo, in particolare per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale, che “le AAS/ASUI utilizzano, in aggiunta ai budget individuati nell’articolo 6, i finanziamenti assegnati annualmente in applicazione alla legge 7/2009 per attuare ulteriori
progetti di abbattimento delle liste d’attesa, coinvolgendo gli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale per almeno il 20% della quota assegnata, elevato al 40% per le AAS che non hanno Case di Cura private accreditate nel proprio territorio. Tali progetti hanno valore esclusivamente per l’anno di riferimento, non possono costituire storicizzazione del budget e possono essere rimodulati di anno in anno”.
9. Che con DGR n. 1036 del 02.07.2021 in attuazione dell’articolo 26 del d.l. n. 73/2021, è stato approvato il documento “Allegato C – Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa - ex art. 29 del d.l. n. 104/2020 e ss.mm.e ii.-“ che sostituisce il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa approvato con deliberazione n. 1565 del 23 ottobre 2020 e modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 novembre 2020.
10. Che l’efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di sei mesi fino al 30 giugno 2020 con DGR n. 2196 del 20.12.2019.
11. Che l’efficacia degli Accordi Triennali 2017-2019 di cui alla DGR 42/2017 è stata prorogata di ulteriori sei mesi fino al 31 dicembre 2020 con DGR n. 1370 del 11.09.2020.
12. Che la DGR n. 1037 del 02.07.2021 ha approvato gli Accordi contrattuali stipulati dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni per conto del S.S.R. da parte delle strutture private accreditate per il triennio 2021-2023 con la specificazione delle risorse destinate ai singoli operatori.
13. Che con D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n.2078 del 29/12/2018, è stato approvato il Nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della regione Friuli Venezia Giulia in vigore.
14. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, sono quelle definite dal citato Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché dal D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.
15. Che si rende necessario disciplinare i rapporti fra le parti relativamente al 2021.
16. Che il Direttore della S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie è responsabile dell’esecuzione del presente accordo per l’ASFO.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del
S.S.R. a favore di assistiti della Regione F.V.G. e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell’Azienda.
Articolo 1 Oggetto del contratto.
1. La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:
- Endocrinologia/diabetologia,
- Medicina fisica e riabilitazione,
- Oculistica (visite e chirurgia),
- Diagnostica per immagini di primo livello.
2. Il budget annuale complessivo 2021 per residenti e non residenti in regione assegnato alla Struttura ammonta a 978.564,71 euro (di cui 539.917,19 euro per residenti e 438.647,52 euro per non residenti in regione FVG) pari a 478.689,00 euro di cui alla DGR 42/2017, citata dalla DGR 1037/2021, aumentati di 4.439,53 euro a titolo di quota parte del recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter (determinati in modo da rispettare il tetto consuntivato 2011 complessivo di cui alla spending review) e sommati al sottoutilizzo 2020, che ammonta a 1.788,66 euro, e a 55.000,00 euro a titolo di nuovo accreditamento, per utenti regionali, e 438.647,52 euro per utenti extraregione.
3. Le parti concordano che, qualora intervenga un provvedimento normativo che autorizzi il superamento del tetto di cui all’art. 15, comma 14, D.L. 95/2012, il budget di cui al presente contratto venga incrementato di un importo pari alla quota parte del recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto n. 124/2019 art. 45, comma 1 ter, non concessa al comma 2 dell’art. 1, pari a 10.365,29 euro.
Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa per residenti in Friuli Venezia Giulia.
1. Ricordato che il budget annuale storico assegnato dalla D.G.R. n. 1037/2021 alla Struttura è di 478.689,00 euro oltre all’eventuale recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto
n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter.
2. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la Struttura e l’Azienda convengono che il budget relativo alle prestazioni a favore di utenti residenti in Regione erogabili nel corso del 2021 dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo complessivo di 539.917,19 euro calcolato in base a 478.689,00 euro di cui alla DGR 42/2017, citata dalla DGR 1037/2021, aumentati di 4.439,53 euro a titolo di quota parte del recupero della riduzione del 3% venuta meno con il Decreto n. 124/2019 art. 45 comma 1 ter (determinati in modo da rispettare il tetto consuntivato 2011 complessivo di cui alla spending review) e sommati al sottoutilizzo 2020, che ammonta a 1.788,66 euro, e a 55.000,00 euro a titolo di nuovo accreditamento,
3. Il budget sarà così suddiviso:
− Endocrinologia/diabetologia, Medicina fisica e riabilitazione,
Oculistica (visite e chirurgia) € 55.000,00,
− Diagnostica per immagini di primo livello € 484.917,19.
4. Le parti demandano a specifico accordo contrattuale la definizione e l’utilizzo del finanziamento assegnato dalla D.G.R. n. 1037/2021 per la quota relativa alla progettualità “Recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” (581.000,00 euro) in relazione alla definizione delle necessarie coperture di bilancio e del rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.
5. L’Azienda si riserva di disciplinare con apposito accordo i rapporti con la Struttura conseguenti alla stipula di accordi contrattuali fra la Regione Aut. Friuli Venezia Giulia e le associazioni ed enti rappresentanti delle strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale aventi carattere integrativo per l’emergenza COVID-19.
6. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 2, la Struttura si impegna a realizzare i volumi stimati di attività differenziati per branca specialistica come indicato in tabella 1 relativamente a tutto il 2021, nel rispetto del 70% del budget assegnato, salvo diverse successive pattuizioni che dovessero intervenire anche a seguito di provvedimenti della Regione F.V.G. o a seguito di valutazioni di specifici fabbisogni verificati da parte dell’Azienda.
Tabella 1. Numero minimo di prestazioni su base annua
CODICE | DESCRIZIONE | N. prestazioni |
88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 450 |
88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 400 |
88.7722 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 350 |
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 1000 |
88.76.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | |
88.75.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | |
88.72.2 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. | 200 |
88.73.1 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 300 |
87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 50 |
88.93 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 800 |
88.94.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA | 1000 |
7. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con
D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018 come integrata dal Decreto della Direzione Centrale Salute n. 2078 del 29/12/2018, al netto dei ticket.
8. L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente contratto, il numero minimo di prestazioni da garantire, sulla base dell’andamento dei tempi di attesa e dei volumi di fuga, con uno scostamento pari al ± 20% dei volumi sopra indicati, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui al precedente comma 2.
9. La Struttura si impegna a non effettuare compensazioni unilaterali tra le diverse tipologie di branche specialistiche, fatto salvo un eventuale accordo con l’Azienda o autorizzazione formale dell’ASFO che deve essere comunicato alla Direzione centrale. L’AsFO nel caso specifico e in considerazione delle concrete necessità autorizza per il 2021 una compensazione di 30.460,61 euro tra le diverse tipologie.
10. La Struttura si impegna a programmare la propria attività armonicamente distribuendola mese per mese, in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni sull’intero arco di durata del presente accordo e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale. Eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente.
11. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per altra causa, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
12. La Struttura assicura alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità di refertazione. Ne consegue che le prestazioni che devono essere ripetute per problemi connessi alla qualità non vengono riconosciute.
Articolo 3 Prestazioni erogate a residenti extra Regione.
1. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore al netto del ticket sia per i residenti regionali che extra regionali, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del presente accordo.
2. L’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia deve rispettare il tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore che stabilisce di fare riferimento alla spesa consuntivata 2011 per l’attività di specialistica ambulatoriale. Conseguentemente il tetto per il 2021 viene fissato in 438.647,52 euro.
3. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
Articolo 4 Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie.
1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La scadenza naturale del termine, la revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
3. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza.
4. La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione.
5. La Struttura si impegna a mantenere l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto. Eventuali costi aggiuntivi collegati al rinnovo del CCNL di categoria non possono comportare un aumento dei budget assegnati con il presente accordo.
Articolo 5 Percorsi di accesso e semplificazione.
1. La Struttura si impegna a rispettare, per quanto di pertinenza, le disposizioni contenute nelle
D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015, n. 951 del 27.05.2016 e n. 1037/2021 e le eventuali disposizioni attuative regionali e Aziendali.
Articolo 6 Visibilità e prenotazione tramite il CUP regionale F.V.G.
1. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
2. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l’adesione per tutta l’offerta al sistema di prenotazione CUP regionale F.V.G. con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità). Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa.
3. La Struttura si avvale dell’accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall’Azienda tramite il Sistema Informativo.
4. La strutturazione delle agende dovrà essere concordata con la Struttura Gestione Prestazioni Sanitarie dell’Azienda.
Articolo 7 L.E.A.
1. La Struttura s’impegna ad attenersi a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 12/01/2017, recepito dalla D.G.R n. 1738 del 22.09.2017 e dal D.P. Reg. n. 252 del 9.12.2013.
Art. 8 Accesso utenza.
2. L’accesso dell’utenza alle prestazioni erogate dalla Struttura avviene tramite presentazione dell’impegnativa redatta sul ricettario del S.S.R., effettuata dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o da un medico del S.S.R. (dipendente o convenzionato) o da un medico della stessa Xxxxxxxxx privata accreditata per i casi in cui è previsto.
3. La Struttura garantisce la parità di trattamento tra utenti, senza alcuna discriminazione tra gli esenti e i non esenti ticket, prevedendo, opportunamente, una distribuzione dell’offerta nell’arco di tutti i mesi di durata del presente accordo. Al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura si impegna a mantenere aggiornata la propria offerta al
C.U.P. ed al servizio regionale di Call Center delineati nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015.
4. L’Azienda si impegna a rendere visibile costantemente l’offerta della Struttura al Call Center regionale, ON LINE e presso tutti i punti di prenotazione dell’ASFO.
5. La Struttura è tenuta ad effettuare i controlli sulla regolarità delle prescrizioni mediche, in conformità alle norme in materia di ticket ed esenzioni, ed a verificare e documentare la residenza dell’Assistito, rilevandola opportunamente nei sistemi informativi.
6. Non possono essere accettate in esenzione prescrizioni senza l’evidente identificazione del codice di esenzione riportato sulla ricetta dal medico prescrittore.
7. Eventuali errori nelle prescrizioni saranno segnalati all’Azienda per gli adempimenti di pertinenza. In allegato a ciascuna prescrizione errata dovrà essere chiaramente indicato il tipo di errore rilevato, nonché il ticket effettivamente riscosso.
8. La Struttura è tenuta ad applicare tutte le disposizioni regionali relative al ticket.
9. L’addebito delle prestazioni sarà effettuato all’Azienda, a prescindere dalla residenza del paziente, avendo cura di registrare il codice fiscale e le informazioni relative alla residenza.
10. Le agende di prenotazione dovranno essere organizzate e mantenute secondo le indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 2034 del 16.10.2015, nella D.G.R. n. 1680 del 14.09.2018, come precisata dal Decreto DCS n. 2078 del 29.12.2018 che prevedono le prenotazioni ordinate per 1° visita e controlli e per classi di priorità per le prestazioni individuate da provvedimenti regionali e Aziendali.
11. Le agende di prenotazione di tutte le prestazioni devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata), assicurando adeguati livelli di collaborazione per il
conseguimento degli obiettivi Aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per prestazioni con priorità B >95%, prestazioni con priorità D >90%, prestazioni con priorità P
>85%.
Articolo 9 Controlli e debito informativo.
1. La Struttura si impegna a trasmettere all’Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. L’Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore. In particolare ci si riserva di effettuare controlli anche mediante accertamenti diretti.
I controlli potranno vertere in:
a. controlli in applicazione alla D.G.R. n. 182 del 02.02.2018;
b. controlli amministrativi–contabili basati sulla verifica dell’osservanza delle regole amministrative concernenti l’utilizzo delle ricette, nonché sulla verifica della corretta attribuzione delle prestazioni secondo le indicazioni del tariffario regionale;
c. controlli sui volumi dell’attività erogata.
Qualora si riscontrassero delle irregolarità nell’effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse o irregolarità di altra natura, l’Azienda provvederà alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate fornendo un termine di 10 gg. per la formulazione delle controdeduzioni, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie di risoluzione senza preavviso del presente accordo.
Nel caso si verifichi una irregolarità si procederà al mancato riconoscimento della prestazione verificata, secondo le modalità previste dalla normativa.
3. L’Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della Struttura per verificare il rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi (D.G.R. n. 182 del 2/2/2018).
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. L’Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell’ambito del controllo delle prestazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di controlli sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni e sulla revisione tariffaria (art. 6 “Penalizzazioni” DGR n. 182/2018).
Articolo 10 Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi.
1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall’art. 10 dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 1037/2021, fatta salva l’applicazione di eventuali modifiche e integrazioni che intervengano per il 2021 a tale Accordo.
Articolo 11 Decorrenza e durata.
1. Il presente contratto ha durata per il 2021, con decorrenza a partire dall’1 gennaio 2021 e scadenza al 31 dicembre 2021. Nelle more del rinnovo del presente contratto quest’ultimo deve intendersi vigente in regime di prorogatio per i primi tre mesi del 2022 e comunque non oltre un mese dalla trasmissione da parte dell’ASFO della proposta di convenzione per il 2022.
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l’Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.
Articolo 12 Tutela privacy.
1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed al D.lgs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e particolari di natura sanitaria, correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati, in particolare quelli previsti dagli artt. 6 (Visibilità e prenotazione tramite il C.U.P. regionale F.V.G.) e 9 (Controlli e debito informativo), la struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento voglia ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento per gestire attività specifiche sui dati di titolarità dell’ASFO, con l’atto di nomina del responsabile del trattamento, l’ASFO conferisce autorizzazione scritta generale a poter ricorrere a eventuali “sub-responsabili” per gestire attività di trattamento specifiche e relative alla fornitura indicata. Il Responsabile deve comunque comunicare preventivamente l’elenco dei Sub- responsabili e ogni cambiamento riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Sub- responsabili. Il Sub responsabile dovrà rispettare a sua volta, oltre a tutti gli obblighi previsti dalle leggi nazionali e UE vigenti in materia, tutti gli obblighi previsti nel presente contratto e le eventuali particolari istruzioni di ASFO. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurarsi che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche, di sicurezza ed organizzative adeguate affinché d il trattamento risponda alle esigenze del RGPD. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento è interamente responsabile davanti ad ASFO dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.
4. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze e degli obblighi di tutela dei dati particolari concernenti la salute, si impegna ad adottare misure di sicurezza idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt. 6 e 9 del presente atto:
a. a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b. a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o siano soggette ad un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c. ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 per il Responsabile;
d. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
e. ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
f. su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellare le copie esistenti e a darne comunicazione ad ASFO, salvo diverso accordo o che ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
g. a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate previo accordo tra le parti dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 24 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora si verifichi un data breach o, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad XXXX relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all’indirizzo di PEC xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx.
h. a comunicare ad ASFO il nominativo e i dati di contatto del RPD della Struttura,
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
5. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento, anche all'estero o mediante Internet, senza preventivo consenso del titolare.
6. La struttura assume la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dall’art. 8 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 e ne comunica i dati di contatto ad ASFO.
7. Il dato di contatto del RPD di ASFO è l’indirizzo di PEC xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 13 Incompatibilità.
1. La Struttura, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991 n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia e d in particolare l’art.1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
2. La Struttura si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
3. L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione del presente accordo, qualora non rimosse nel termine previsto, nonché di segnalazione alla Direzione centrale al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Articolo 14 Risoluzione anticipata del contratto.
4. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale.
5. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
− mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 4, dell’art. 4, del presente contratto;
− inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
− impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
− interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
− mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
6. L’inadempimento della Struttura determina il diritto dell’Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 15 Incedibilità del contratto e cessione dei crediti.
1. La Struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la D.G.R. n. 1037/2021.
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto dovrà essere notificata all’Azienda che si riserva di rifiutare la cessione.
Articolo 16 Registrazione. Foro competente. Norma di rinvio
1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico della
Struttura.
2. Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
3. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Il Direttore Generale
(xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
………………………………….
Firmato digitalmente da
MICHPEerLlEa SJtOruHttuNraBOZ
Il legale rappresentante
(Sig. Xxx Xxxxxxx Xxxx)
O = Camera di Commercio OU = CCIAA Pordenone
SerialNumber = IT:BZOMHL62H11Z401P C = IT
Data e ora della firma: 27/01/2022 19:33:41
…………………………………
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si intendono qui confermate le seguenti disposizioni della presente convenzione:
- dall’art. 9 su debito informativo della Struttura, controlli su accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, volumi di attività erogata, caratteristiche amministrativo contabili delle prescrizioni mediche,
- dall’art. 11 relativamente alla durata,
- dall’art. 14 in materia di risoluzione anticipata del contratto per inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate, impedimento ai controlli esercitati dall’Azienda, mancato o incompleto adempimento del debito informativo e ogni altro inadempimento previsto dagli obblighi contrattuali,
- dall’art. 15 su incedibilità del contratto e facoltà da parte dell’Azienda di rifiutare la cessione del credito.
Per l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Il Direttore generale
(xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
……………………………………
Per la Struttura
Il legale rappresentante (Sig. Xxx Xxxxxxx Xxxx) Firmato digitalmente da
M…I…CH…E…L…E…J…OH…N……BO…Z……….
O = Camera di Commercio OU = CCIAA Pordenone
SerialNumber = IT:BZOMHL62H11Z401P C = IT
Data e ora della firma: 27/01/2022 19:34:13