CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1. Disposizioni generali
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita (di seguito anche i “Contratti”) tra XXX X.x.x. (X.X. x X. XXX 00000000000), con sede in 00000 Xxxx (Xxxx – Italia), Xxxxx Xxxxxxxx x. 0 (xx seguito anche il “Venditore”) ed il cliente di ATI S.r.l. (di seguito “l’Acquirente”).
2. Non possono, invece, in alcun modo trovare applicazione ai contratti eventuali condizioni generali predisposte dall’Acquirente, anche se non espressamente respinte dal Venditore al momento della loro ricezione.
3. Le condizioni del Venditore si intendono come accettate al momento della conclusione del Contratto e/o della conferma dell’ordine.
4. Laddove l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore avvenga prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, le stesse troveranno immediata applicazione in quanto pubblicate sul sito internet del Venditore o se comunque comunicate per iscritto all’Acquirente.
Art. 2. Conclusione del Contratto
1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui ATI s.r.l. conferma per iscritto l’accettazione dell’ordine (conferma d’ordine) oppure emette proforma o fattura.
2. Qualsiasi modifica o revoca dell’ordine richiesta dall’Acquirente potrà essere presa in considerazione solo se pervenuta per iscritto a ATI s.r.l. entro 7 (sette) giorni dalla conferma d’ordine. Decorso tale termine, l’Acquirente sarà tenuto ad onorare qualsiasi ordine presentato.
Art. 3. Specifica Tecnica – Norme di riferimento
1. La merce venduta dal Venditore è descritta nella specifica tecnica (“Norme di riferimento”). Eventuali variazioni o modifiche rispetto a quanto indicato nelle Norme di riferimento dovranno essere concordate preventivamente per iscritto tra le Parti.
2. Hanno solo carattere di indicazioni approssimative i pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi ed ogni altro dato presente in cataloghi, prospetti, circolari, illustrazioni e listini prezzi del Venditore. Questi dati possono avere valore impegnativo solo se espressamente previsti nel Contratto.
Art. 4. Prezzi e condizioni di pagamento
1. Se non diversamente pattuito, i prezzi si intendono netti, nella valuta in EURO, senza alcuno sconto.
2. Maggiorazioni per piccoli quantitativi d’ordine o forniture espresse, spese di trasporto ed imballaggio, nonché costi per la realizzazione di richieste particolari, sono a carico dell’Acquirente e vengono esposti separatamente in fattura. Anche l’IVA, se dovuta, è a carico dell’Acquirente.
3. Qualora nel periodo tra la stipula del Contratto e la consegna, i prezzi dovessero subire delle variazioni per circostanze imprevedibili (es. oscillazioni valutarie e prezzi dei fornitori), ATI s.r.l. ha facoltà di adeguare conformemente i prezzi.
4. Se non diversamente pattuito, il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro il termine indicato in proforma/fattura o nella conferma d’ordine. Ogni commissione relativa al pagamento con bonifico deve intendersi a carico dell’Acquirente.
5. L’Acquirente deve corrispondere esattamente il prezzo pattuito e non è autorizzato in nessun caso ad effettuare alcuna deduzione o detrazione dal prezzo stesso, nemmeno per compensazione, salvo previo accordo scritto con il Venditore.
6. Nel caso di pagamento in Dollari Statunitensi, se il cambio è sfavorevole rispetto alla moneta nazionale, l’Acquirente deve corrispondere il prezzo applicando il cambio in corso alla data di conclusione del contratto.
Art. 5. Termini di consegna della merce
1. Nel rispetto di quanto qui previsto, i termini di consegna sono indicati nella conferma d’ordine.
2. Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato qualora:
a) a ATI s.r.l. non siano per tempo pervenuti i dati necessari all’adempimento del contratto/ordine oppure qualora l’Acquirente modifichi i propri dati in un momento successivo, causando un ritardo nella consegna;
b) si siano verificati degli impedimenti ai quali ATI s.r.l. non riesca ad ovviare nonostante la cura prestata, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino presso il Venditore, l’Acquirente o terzi.
3. In caso di ritardo nella consegna, ATI s.r.l. non potrà essere ritenuta inadempiente all’obbligazione di consegna della merce qualora il ritardo non sia a lei imputabile. In ogni caso, ATI S.r.l. risponderà solo per dolo o colpa grave. Al tempo stesso, l’Acquirente non potrà in alcun modo ridurre o dilazionare il prezzo per mancata consegna per cause non imputabili a ATI S.r.l., risolvere il Contratto, sollevare eccezioni d’inadempimento o chiedere risarcimento dei danni.
Art. 6. Consegna e passaggio del rischio
1. La consegna ha luogo presso lo stabilimento del Venditore (Incoterm 2020 EXW Ex-works), se non diversamente concordato.
2. I rischi (di perimento, avaria o altro) si trasferiscono all’Acquirente al momento della consegna della merce al primo vettore o spedizioniere presso il magazzino del Venditore.
3. In nessun caso l’Acquirente è liberato dall’obbligo di pagare il Prezzo quando il perimento od il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio del rischio.
Art. 7. Imballaggio, trasporto e rischi
1. La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente (si veda precedente art. 6.1). Se è stato specificatamente concordat o un Incoterm diverso, varranno le relative regole in merito al passaggio del rischio.
2. Salvo patto contrario, imballi vari e trasporto vengono addebitati all’Acquirente.
3. Ogni eventuale assicurazione per rischi di trasporto e di ogni altra natura viene effettuata solo su esplicita richiesta dell’Acquirente ed a spese di quest’ultimo.
4. In mancanza di apposite istruzioni, ATI s.r.l. provvede all’inoltro della merce con il mezzo che ritiene più idoneo.
Art. 8. Verifica ed accettazione della merce
1. L’Acquirente è tenuto a verificare la merce entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, segnalando per iscritto a ATI
s.r.l. eventuali vizi o difetti. Decorso suddetto termine, la merce si intende accettata anche in presenza di vizi.
2. Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo dell’Acquirente al momento del ricevimento, i relativi reclami (denunce di vizi occulti) devono essere comunicati a ATI s.r.l., a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata a.r. entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 1 (un) anno dalla consegna. In caso contrario la merce è da considerarsi accettata anche se difettosa.
3. In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la merce cui esso si riferisce.
4. Al fine di verificare se la merce risponde ai requisiti stabiliti nel Contratto, occorre far riferimento alla condizione della merce nel momento in cui esce dal magazzino del Venditore.
5. Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita da ATI s.r.l. e questi siano ad essa imputabili, quest’ultima provvederà alla sostituzione di quella parte di merce che risulti difettosa oppure, a sua discrezione, all’eliminazione dei difetti, entro 90 (novanta) giorni dal reclamo fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
6. In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza dei vizi entro e non oltre 15 giorni dalla denuncia.
7. ATI s.r.l. non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi originali, né nel caso in cui l’Acquirente non metta a sua disposizione la merce di cui lamenta i vizi, o quantomeno dei campioni di tale merce, entro il predetto termine.
8. L’Acquirente non può far valere altri diritti, per difetti di qualsivoglia natura, ad eccezione di quelli espressamente menzionati nel presente articolo.
Art. 9. Riserva di proprietà
1. La fornitura di tutta la merce venduta è assoggettata alla riserva di proprietà a favore di ATI s.r.l. fino al completo e definitivo pagamento da parte dell’Acquirente di tutti i crediti sorti al momento della conclusione del Contratto e altresì di tutti gli altri eventuali debiti dell’Acquirente nei confronti del Venditore, ivi compresi quelli non menzionati nel Contratto, ma oggetto di una regolare fatturazione.
2. Per la merce venduta in paese straniero, l’Acquirente si impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita o porre in essere una analoga forma di garanzia (es. Security interest) a favore del Venditore. Il Venditore è autorizzato fin d’ora a compiere ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile a terzi la riserva di proprietà.
3. Nel caso di pignoramento o altro vincolo apposto da terzi su detta merce, l’Acquirente deve comunicare quanto accaduto al Venditore per iscritto, senza ritardo, fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tutelare i propri diritti. L’Acquirente è tenuto, comunque, ad evidenziare all’ufficiale giudiziario ed ai terzi l’esistenza della riserva di proprietà a favore di ATI
s.r.l. nonché a sostenere tutti i costi necessari per evitare o rimuovere l’apposizione di vincoli sulla merce ed a recuperare la disponibilità della stessa.
Art. 10. Mancato pagamento
1. Il mancato pagamento anche di una sola fattura costituisce grave inadempimento e autorizza ATI s.r.l. a sospendere ulteriori consegne.
2. Analogamente, qualora il Contratto preveda una forma di pagamento posticipato e l’Acquirente non paghi entro i termini o non presenti reclamo su una partita di merce già consegnata, ATI s.r.l. ha la facoltà di revocare tale condizione e richiedere il pagamento anticipato per le successive consegne.
3. Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, ATI s.r.l. è del tutto libera di esigere gli interessi per il ritardo (di mora), senza formale preavviso e senza pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento del danno, dal giorno successivo alla scadenza della fattura, al saggio previsto dall’art. 5 del d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. ATI s.r.l. si riserva il diritto di ulteriori addebiti all’Acquirente, anche a titolo di spese di protesto o legali.
4. Se il ritardo dell’Acquirente nel pagamento rispetto alla data pattuita è superiore a 15 giorni, il Contratto si intende risolto di diritto mediante la sola dichiarazione di ATI s.r.l. di volersi avvalere della presente clausola. Conseguentemente, ATI s.r.l. ha diritto di chiedere l’immediata restituzione della merce a cura e spese dell’Acquirente, oltre al risarcimento del danno.
5. L’Acquirente consente sin d’ora a ATI s.r.l., per il caso di ritardo nel pagamento superiore al termine appena sopra citato, la facoltà di accedere alle proprie sedi e di rimuovere la merce fornita; in tale evenienza, la rimozione della merce lascia comunque salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
6. Qualora l’Acquirente non sia in grado o non intenda pagare la merce alla data pattuita, ATI s.r.l. potrà subordinare la consegna della merce stessa alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (come, ad esempio una fideiussione o una garanzia autonoma bancaria) o riservarsi il diritto di effettuare le forniture ancora in sospeso solo a fronte di pagamento anticipato.
7. In nessun caso l’Acquirente potrà ritardare, sospendere o interrompere il pagamento della merce venduta senza una preventiva autorizzazione scritta del Venditore. L’Acquirente non potrà, per evitare o ritardare il pagamento pattuito, proporre azioni e sollevare eccezioni in merito al Contratto e/o alla sua esecuzione, ma sarà tenuto al pagamento integrale di quanto pattuito. L’eventuale diritto, anche di ripetizione, dell’Acquirente potrà essere fatto valere nei confronti del Xxxxxxxxx solo dopo tale pagamento.
8. Qualora la situazione finanziaria dell’Acquirente desti preoccupazioni giustificate, ATI s.r.l. si riserva il diritto di esigere il pagamento in anticipo per gli ordini in corso.
Art. 11. Garanzia
1. Il Venditore garantisce che la merce è conforme alle Norme di riferimento ed alle eventuali Certificazioni rilasciate (con le tolleranze indicate nelle Norme di riferimento o contrattualmente concordate o previste secondo gli standard internazionali) per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna della merce o il diverso minor periodo previsto dagli standard internazionali.
2. Il Venditore non garantisce la rispondenza della merce a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari (da parte dell’Acquirente o eventuali utilizzatori finali) se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente richiamate nel Contratto.
3. La garanzia del Venditore non copre difetti derivanti da una difettosa lavorazione, manutenzione o riparazione fatta da soggetti diversi dal Venditore o suoi mandatari, né da normale deterioramento. In nessun caso il Venditore è responsabile per i difetti di conformità e per i vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio del rischio.
4. La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dalla merce.
5. La presente garanzia è riconosciuta dal Xxxxxxxxx esclusivamente nei confronti dell’Acquirente e non opererà a favore di terzi, tra cui a mero titolo esemplificativo i clienti finali dell’Acquirente.
Art. 12. Responsabilità
1. ATI s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità che non dipenda da dolo o colpa grave. Colpa grave non comprende ogni e qualsiasi mancanza di adeguata cura o perizia, ma significa un atto od omissione del Venditore che implichi o una mancata presa in considerazione di quelle serie conseguenze che un fornitore coscienzioso avrebbe normalmente previsto come probabilmente verificantisi, oppure una deliberata non curanza di qualsiasi conseguente derivante da tale atto od omissione.
2. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto o consequenziale originato dalla merce, inclusi, a mero titolo di esempio, mancato guadagno, mancato fatturato, campagne di ritiro.
3. In caso di responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente, il risarcimento del danno non potrà comunque superare il valore della merce oggetto del Contratto nell’esecuzione del quale si è realizzata la condotta del Venditore che è risultata pregiudizievole.
4. L’Acquirente deve verificare che i prodotti che si vogliono acquistare dal Venditore siano conformi alla normativa di specie. ATI s.r.l., pertanto, è esonerata da ogni responsabilità ove, per le mancate verifiche e cautele anzidette, la scelta nell’ordine di acquisto dei prodotti del Venditore si riveli non corretta o non adeguata o comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose.
5. Le esclusioni o le limitazioni della responsabilità del Venditore sono ugualmente applicabili alla responsabilità personal e dei suoi impiegati, operai, assistenti, agenti e persone ausiliarie.
6. L’Acquirente è tenuto a manlevare il Venditore ed a tenerlo indenne, anche a titolo di risarcimento danni, per lesione di diritti che siano addebitabili, anche solo in parte, all’Acquirente stesso.
Art. 13. Impossibilità della prestazione e non imputabilità dell’inadempimento – forza maggiore
1. ATI s.r.l. può sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale, a solo titolo di esempio non esaustivo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, terremoto, inondazione, guerra (dichiarata o non), guerre civili, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, pandemia e tutte quelle cause che vengono normalmente ricomprese nel concetto di forza maggiore o caso fortuito.
2. Qualora le circostanze di forza maggiore o caso fortuito costituiscano un impedimento permanente, definitivo ed irreparabile all’esecuzione della prestazione da parte del Venditore, egli avrà diritto a risolvere il contratto.
3. Similmente ATI s.r.l. non sarà tenuta ad eseguire la propria prestazione qualora la relativa esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di tutti quegli eventi e circostanze esterni al Venditore, e dipendenti da terzi con cui esso collabori o con cui intrattiene rapporti commerciali e/o professionali (come gli incaricati di lavorazioni della merce), quale l’assoggettamento a procedure concorsuali di questi ultimi.
Art. 14. Marchi e Informazioni Riservate
1. L’esecuzione del Contratto non attribuisce all’Acquirente alcun diritto sui marchi ed i segni distintivi di ATI s.r.l. che rimane titolare esclusiva degli stessi.
2. Tutta la documentazione tecnica ed il Know-How (c.d. Informazioni Riservate), sia esso oggetto di brevetto o meno, trasmessi da ATI s.r.l. all’Acquirente nell’ambito del Contratto sono di proprietà esclusiva di ATI s.r.l. e pertanto non potranno essere copiati, trasmessi a terzi od utilizzati dall’Acquirente e/o da ogni terzo.
3. L’Acquirente si obbliga a custodire con il massimo scrupolo le Informazioni Riservate che saranno utilizzate dall’Acquirente solo per l’esecuzione del Contratto e non anche per altre finalità.
Art. 15. Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003). Il Venditore informa l’Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi dell’articolo 7 del
D. Lgs. n. 196/2003, l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
Art. 16. Giurisdizione e legge applicabile
1. Il Contrato, l’ordine, la conferma d’ordine e le negoziazioni intervenute tra le parti sono governate dalla legge italiana.
2. Per tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o collegate alle stesse, così come quelle derivanti o collegate al Contratto e le relazioni commerciali tra il Venditore e l’Acquirente, e quelle anche relative ad obblighi extracontrattuali di questi ultimi, la giurisdizione sarà quella italiana e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Como.
3. Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al precedente paragrafo, per agire in giudizio nei confronti dell’Acquirente alla sua sede e presso il Tribunale ivi competente.
Art. 17. Varie
1. Qualora una o più clausole di queste Condizioni Generali dovessero risultare o divenire nulle o inefficaci, del tutto o in parte, rimarrà comunque ferma la validità e l’efficacia delle restanti clausole. In tal caso Xxxxxxxxx e Acquirente saranno tenuti a concordare nuove clausole, in sostituzione di quelle invalide o inefficaci, con altrettante che abbiano significato giuridico ed economico quanto più possibile simile a quello delle clausole sostituite.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto in queste Condizioni Generali si applica la disciplina del Codice Civile Italiano.
3. In caso di conflitto tra testo italiano e testo inglese di queste Condizioni Generali, prevarrà sempre il testo italiano.