CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
TRA
SATURNO S.R.L., con sede legale in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxx, codice fiscale e P.I. 03233420169, in persona del legale rappresentante, Sig. Xxxxxxxx Monzio Compagnoni, nato a Bergamo il 14/09/1970 e domiciliato per la carica presso la sede legale all’indirizzo di cui sopra, (di seguito per brevità anche “Locatrice”)
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, con
sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx, in persona della Dott.ssa Xxxx Xxxx, nata a Viadana (MN) il 08/06/1959 e domiciliata per la carica in Bergamo, alla xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, (di seguito per brevità anche “Conduttrice”)
PREMESSO CHE
a) tra Saturno S.r.l. e Azienda Ospedaliera Locale della Provincia di Bergamo è stato stipulato in data 8.11.2012 un contratto di locazione ad uso transitorio, per i beni immobili, completi di arredi, siti in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 0, foglio 28, mappale 4822, costituiti da:
o Ufficio “1A” (sub 720) posto al piano primo;
o Ufficio “1B” (sub 719) posto al piano primo;
o Ufficio “2A” (sub 722) posto al piano secondo;
o N.2 posti auto al piano terra (sub 710A, 710B) con accesso da via Xxx Xxxxx;
o cantina al piano interrato;
per un’area commerciale pari a circa 700 mq.
b) Il conduttore ha espresso a Saturno s.r.l. l’intenzione di prendere in locazione ulteriori porzioni immobiliari sempre di proprietà della locatrice.
c) In data 19 marzo 2013 Saturno s.r.l. inviava ad Asl Bergamo un’offerta inerente le porzioni immobiliari libere e nello specifico:
- edificio denominato “Villetta Grigia”, foglio 28, mappale 4822, sub 715, mq 169, inclusa cantina e n. 6 posti auto;
Saturno - ASL contratto di locazione 290513
- edificio denominato “Villetta Azzurra”, foglio 47, mappale 4444, sub 707/708, mq 288, con passo carrabile esclusivo;
- Ufficio “2B”, foglio 28, mappale 4822, sub 721, mq 217,26, posto al piano secondo;
- Ufficio “3A”, foglio 28, mappale 4822, sub 724, mq 274,68, posto al terzo piano;
per un totale di 948,94 mq.
d) Asl Bergamo, durante apposito incontro presso la propria sede legale con la proprietà riferiva a Saturno il suo interesse a prendere in locazione tutti gli immobili di cui all’offerta inviata il 19 marzo 2013, in aggiunta a quelli già presi in locazione con il contratto ad uso transitorio dell’8.11.2012.
e) nel medesimo incontro Saturno s.r.l. comunicava ad Asl Bergamo la sua disponibilità a locare alla conduttrice le ulteriori porzioni immobiliari e si impegnava ad eseguire i lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali uffici, come identificati alla lettera c) del presente contratto, a propria cura e spese per un importo determinato in € 30.000, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Conduttrice, come da documento sub “B” allegato al presente contratto.
Le parti concordano che nell’ipotesi in cui l’importo stimato per i lavori di adeguamento superassero la somma di € 30.000 stabilita, il Conduttore si impegna sin da ora a riconoscere a Saturno s.r.l. il maggior importo dovuto, previa presentazione da parte della locatrice dei costi sopportati e/o da sopportare, che saranno saldati dal conduttore decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.
Al termine dei lavori verranno forniti alla conduttrice tutte le certificazioni inerenti ai fabbricati locati (dichiarazione di conformità degli impianti, agibilità, collaudo statico, attestato certificazione energetica ecc.).
f) La consegna dei locali è prevista entro il 20.12.2013, salvo diversi accordi tra le parti.
g) Le parti hanno deciso di risolvere consensualmente, a far data dal 31.12.2013 il contratto di locazione adi uso transitorio sottoscritto l’8.11.2012 e di addivenire alla sottoscrizione del presente nuovo contratto di locazione alle seguenti condizioni:
Le parti convengono e stipulano quanto segue Articolo 1. Premesse e allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2. Oggetto.
2.1 Saturno S.r.l. concede in locazione all’Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo, che accetta, i seguenti beni immobili, completi di arredi, siti in Treviglio (BG ); costituiti da:
o Ufficio “1A” (foglio 28, mappale 4822, sub 720) posto al piano primo, in xxx Xxxxxxx x. 0;
o Ufficio “1B” (foglio 28, mappale 4822,sub 719) posto al piano primo, in xxx Xxxxxxx x. 0
o Ufficio “2A” (foglio 28, mappale 4822,sub 722) posto al piano secondo, in xxx Xxxxxxx x. 0;
o Ufficio “2B”( foglio 28, mappale 4822,sub 721) posto al piano secondo, in xxx Xxxxxxx x. 0;
o Ufficio “3A”( foglio 28, mappale 4822,sub 724) posto al piano terzo, in xxx Xxxxxxx x. 0;
o edificio denominato “Villetta Grigia”, (foglio 28, mappale 4822, sub 715), sito in via S. Xxxxxxxx Xxxxx s.n.c..;
o edificio denominato “Villetta Azzurra”, (foglio 47, mappale 4444, sub 707/708), con passo carrabile esclusivo,sito in via Xxxxxxxxxx n.20
o n. 6 posti auto al piano terra con accesso da via Xxx Xxxxx;
o cantine al piano interrato come da allegato planimetrico, per un totale di 1.648,94 mq circa .
Parte conduttrice dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e le relative certificazioni inerenti gli immobili sopra identificati (dichiarazione di conformità degli impianti, agibilità, collaudo statico, attestato certificazione energetica ecc.).
Il Compendio immobiliare locato viene meglio identificato nelle “Planimetrie” allegate al presente contratto con le lettere “A” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il tutto come in fatto e in diritto attualmente in godimento della Saturno S.r.l..
E’ espressamente vietata qualsiasi variazione di destinazione od uso dell’immobile.
Ogni deroga al suddetto divieto dovrà risultare da atto scritto.
2.2 Le parti dichiarano che la validità ed efficacia del presente contratto è condizionata al fatto che la conduttrice mantenga in locazione tutte le porzioni immobiliari come identificate al punto 2.1) del presente contratto.
Nell’ipotesi in cui la conduttrice manifestasse la volontà di voler rinunciare a una o più parti delle porzioni immobiliari locate, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto. Art.3. Durata della locazione e possesso del Compendio immobiliare.
3.1 La locazione avrà la durata di anni sei + sei, con decorrenza dall’ 01/01/2014.
3.2. Il conduttore per i primi 6 (anni) anni non avrà facoltà di recesso anticipato, mentre, in caso di rinnovo del contratto di locazione, in applicazione a quanto previsto al riguardo dall’art. 27 della L. 392/1978, il conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
3.3. Al presente contratto di locazione non si applicano le disposizioni degli artt. 38,
39 e 40 Legge 392/1978 in materia di diritto di prelazione, riscatto e diritto di prelazione in caso di nuova locazione.
3.4 La Conduttrice dichiara che l’attività esercitata all’interno del Compendio immobiliare non è soggetto alle previsioni dell’art. 34 della Legge 392/1978 in materia di riconoscimento dell’indennità d’avviamento.
3.5 Qualora la Conduttrice, previa autorizzazione della Locatrice, dovesse sub-locare parte del Compendio immobiliare a terzi ai quali dovesse spettare l’indennità di avviamento, l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bergamo terrà indenne la Saturno
S.r.l. da ogni richiesta di pagamento per tale titolo.
Art. 4. Canone e modalità di pagamento.
4.1 Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro 130.000/00(centotrentamila/00) oltre IVA di Legge, da pagarsi in rate semestrali anticipate di Euro 65.000,00(sessantacinquemila/00)+ IVA ciascuna.
Pertanto:
- dall’1.1.2014 al 31.12.2019 il canone annuo dovuto dalla conduttrice è stabilito in € 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA di Legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) + IVA ciascuna, tramite bonifico con le modalità che verranno indicate.
Il canone annuo è da corrispondersi alla decorrenza (01/01/14) del presente contratto, o, comunque, senza penali di sorta, entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, e le successive il medesimo giorno/periodo del semestre successivo .
4.2 Le parti concordano che, nell’ipotesi di occupazione da parte del conduttore delle porzioni immobiliari come identificate nell’offerta del 19.3.2013, prima della data dell’1.1.2014, nessun importo sarà dovuto al locatore a titolo di locazione.
Asl Bergamo si impegna a corrispondere a Saturno solamente gli importi dovuti a titolo di spese, quali a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo i consumi per le diverse forniture di acqua, luce, spese condominiali e quant’altro necesario per l’utilizzo effettivo delle porzioni immobiliari.
Preliminarmente all’occupazione degli immobili, le parti redigeranno apposito verbale di consegna, nel quale la conduttrice si impegnerà a manlevare Saturno s.r.l. da ogni eventuale responsabilità per danni all’immobile, a cose o persone che si dovesse verificare per fatti imputabili al conduttore nel perido di occupazione antecedente all’1.1.2014.
4.3 Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente a decorrere dall’annualità 2015, tenuto conto di quanto previsto al riguardo per le Pubbliche Amministrazioni dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.
4.4 Qualora il pagamento del canone dovesse avvenire con valuta successiva a quella concordata, ciò comporterà l’obbligo della Conduttrice di corrispondere un interesse di mora di cui al D. Lgs 231/2002; tali interessi per il ritardo dovranno essere corrisposti cumulativamente ed unitamente al versamento del canone relativo al semestre successivo.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, anche di una sola rata del canone di locazione, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, la Locatrice, con lettera raccomandata A.R., potrà intimare alla Conduttrice l’adempimento assegnando il termine perentorio di venti giorni; decorso infruttuosamente tale termine la Locatrice potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Art. 5 Spese condominiali
Sono a carico del conduttore le spese condominiali, le quali saranno pagate al
locatore previa presentazione al conduttore di apposito prospetto analitico da cui, in base a millesimi (allegato C), risultino le spese addebitate al conduttore e le relative modalità di calcolo. Decorsi 20 giorni dal ricevimento di tale prospetto senza che l’Asl abbia formulato contestazioni, il locatore potrà emettere la relativa fattura.
Art. 6. Garanzie e cauzioni.
La conduttrice è esentata dal rilascio di garanzie e cauzioni in forza della sua natura giuridica di ente.
Art. 7. Rilascio del Compendio Immobiliare.
7.1. Alla cessazione della locazione, la Conduttrice rilascerà e consegnerà il Compendio Immobiliare alla Locatrice in buon ordine e buone condizioni, in conformità allo stato in cui gli è stato consegnato, alla data di sottoscrizione del presente contratto. Prima del rilascio le parti procederanno in contraddittorio fra loro all’ispezione del Compendio Immobiliare ed a redigere il relativo verbale che verrà sottoscritto dalle parti stesse.
La conduttrice dovrà entro trenta giorni dalla cessazione della locazione rimuovere i suoi mobili, arredamenti, macchinari, equipaggiamenti, fermo restando l’obbligo della Conduttrice di riparare tutti gli eventuali danni causati da tale rimozione. Alla scadenza di ulteriori trenta giorni qualsiasi bene lasciato dalla Conduttrice potrà essere rimosso dalla Locatrice potendo la stessa farsi rimborsare le spese sopportate per gli eventuali interventi di rimozioni non effettuati dalla Conduttrice stessa.
7.2. Nel caso in cui la Conduttrice dovesse mantenere illegittimamente la detenzione in tutto o in parte del Compendio Immobiliare locato, oltre il termine di sessanta giorni concessi per il rilascio, dovrà corrispondere alla Locatrice, a titolo di penale, oltre all’indennità di occupazione pari al canone di locazione in atto, un’ulteriore indennità di uguale importo; e ciò per il solo fatto della materiale illegittima detenzione del Compendio Immobiliare, senza bisogno di specifica prova del danno risentito dalla Locatrice, impregiudicato il diritto della Locatrice di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno che dimostri di avere subito.
Art. 8. Accesso al Compendio Immobiliare da parte della Locatrice.
E’ riservata alla Locatrice la facoltà di visitare o di fare visitare il Compendio Immobiliare durante il corso della locazione e di eseguirvi sia all’interno che all’esterno, con congruo preavviso e nel rispetto dell’uso a cui verrà destinato il
Compendio Immobiliare, a sue proprie spese riparazione e lavori di sua competenza ai sensi del presente contratto, con l’impegno di minimizzare i disagi per la Conduttrice. Articolo 9. Insegne.
9.1. La Conduttrice potrà installare, mantenere e sostituire, per tutto il periodo di durata della locazione, insegne coerenti con l’attività svolta, il decoro e lo standing del Compendio Immobiliare e del contesto in cui lo stesso si trova inserito, ma solo previa autorizzazione scritta della Locatrice, che non potrà essere irragionevolmente negata.
9.2. Tutte le insegne saranno installate e mantenute a proprie spese dalla Conduttrice che dovrà ottenere a propria cura e spese tutti i necessari permessi, licenze ed approvazioni dalle autorità competenti. Sarà inoltre onere della Conduttrice corrispondere alle amministrazioni competenti ogni imposta, tassa o contributo derivante dall’installazione e dal mantenimento delle insegne suddette.
La Conduttrice, pertanto, solleva sin da ora la Locatrice da ogni responsabilità in merito all’installazione ed al mantenimento di tali insegne, anche se da quest’ultima autorizzate.
9.3. Alla cessazione della locazione, la Conduttrice si impegna a rimuovere a propria cura e spese le insegne eventualmente installate ed a farsi carico di saldare alle amministrazioni competenti ogni imposta, tassa o contributo ancora inevasi derivanti dall’installazione e dal mantenimento delle insegne medesime.
Articolo 10. Efficacia delle clausole contrattuali.
10.1. Tutte le pattuizioni della presente scrittura privata, sono state negoziate e redatte congiuntamente dalle parti e costituiscono un unico e inscindibile contesto.
10.2. L’invalidità o l’inefficacia di una o più clausole o paragrafi contenuti nel presente contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni contrattuali; nell’eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi siano dichiarati invalidi o inefficaci da una decisione, decreto o sentenza definitiva, il presente contratto sarà interpretato come se tale clausola o paragrafo invalidi o inefficaci non vi siano stati inseriti e le parti sostituiranno tali clausole o paragrafi, concordandone il testo in buona fede, con altri che abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine e siano conformi alle normative applicabili.
10.3. I titoli degli articoli contenuti nella presente scrittura sono inseriti a mero scopo di riferimento e di essi non si dovrà tenere conto in alcun modo ai fini dell’interpretazione della scrittura stessa.
Articolo 11. Comunicazioni.
Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante trasmissione della sigla di risposta, se effettuata via fax o e-mail sempre che sia indirizzata come segue:
a) se a Saturno S.r.l.
Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 00 00000 Xxxxxxxx (XX)
fax. N. 0363/0000000
b) se a Azienda Sanitaria Locale Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0
00000 Xxxxxxx fax. N. 035/385348
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data di questo contratto in conformità alle disposizioni di cui sopra, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi, che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
Articolo 12. Sublocazione e cessione del contratto
12.1 La Conduttrice potrà sub-locare parte o tutto il Compendio Immobiliare, previa autorizzazione scritta da parte della Locatrice.
In caso di sub-locazione la Conduttrice manleverà la Locatrice da ogni richiesta, a qualsiasi titolo avanzata, da parte dei sub-conduttori, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni, indennità di avviamento ecc.
12.2 E’ vietata al conduttore la cessione del presente contratto se non con il consenso del locatore.
Articolo 13. Impegni e oneri di natura urbanistico-edilizia - manutenzioni
13.1. La Conduttrice assume altresì a proprio carico ogni responsabilità circa la sussistenza e la permanenza nel Compendio Immobiliare dei requisiti in base ai quali la stessa potrà esercitare la propria attività, circa l’ottenimento di certificati, licenze e
nullaosta che dovessero risultare eventualmente necessari dichiarando irrevocabilmente di assumere ogni onere; conseguentemente per l’ipotesi in cui dovesse risultare preclusa o limitata l’utilizzazione del Compendio Immobiliare o di parte di esso, a seguito del mancato rilascio o dichiarata intervenuta illegittimità dei suddetti certificati, licenze e nullaosta da parte delle competenti autorità, la Conduttrice esonera la Locatrice da ogni onere e responsabilità che potessero derivare al riguardo. Pertanto tutti i lavori per opere e/o impianti che dovessero risultare eventualmente necessari per rendere e/o mantenere il Compendio Immobiliare idoneo allo svolgimento dell’attività della Conduttrice o della Sub-Conduttrice, anche in conseguenza di vigenti e/o sopravvenute disposizioni di Legge o di regolamenti, dovranno essere eseguiti direttamente a cura e spese della Conduttrice stessa.
13.2. Saranno a carico della Conduttrice tutte le manutenzioni ordinarie del Compendio Immobiliare, mentre le spese di straordinaria amministrazione rimarrano in capo alla locatrice.
Qualora la Conduttrice non provvedesse all’esecuzione delle opere di manutenzione ordinarie a suo carico le stesse potranno essere eseguite dalla Locatrice che ne chiederà il pagamento alla Conduttrice; qualora la Conduttrice sia inadempiente, e non corrisponda entro il termine concessogli dalla Locatrice i costi delle opere realizzate, quest’ultima potrà dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 del Cod. Civ. per inadempimento della Conduttrice
Art. 14. Allacciamenti e spese.
14.1. Sono a carico della Conduttrice gli oneri accessori di cui all’art. 9 della Legge n. 392 del 1978 nonché le spese e gli oneri in genere inerenti l’uso del Compendio Immobiliare e i servizi dello stesso (ivi comprese le spese concernenti la fornitura dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica, il servizio di portineria o guardiania, la fornitura di riscaldamento e del condizionamento, la manutenzione degli impianti, il funzionamento e la manutenzione degli ascensori, il servizio di pulizia dello stabile e delle sue pertinenze e simili).
14.2 Il Locatore si impegna a far allacciare i contatori elettrici ferma restando la rifatturazione dei costi sopportati per l’allacciamento e la successiva volturazione a carico di parte conduttrice.
14.3. La Conduttrice, qualora necessario, provvederà a proprie cure e spese a richiedere agli Enti eroganti gli allacciamenti e/o i subentri nelle utenze generali,
idrica, telefonica ed elettrica.
Articolo 15. Assicurazioni.
15.1. La Conduttrice entro la data di sottoscrizione del presente contratto, dovrà essersi assicurata presso primaria compagnia di assicurazione, con adeguati massimali, contro il rischio locativo e contro i rischi inerenti all’attività esercitata nel Compendio Immobiliare; la Locatrice, a sua volta, dovrà assicurare il Compendio Immobiliare con una polizza assicurativa per i rischi di incendio e responsabilità civile connessa alla proprietà dello stesso.
15.2. Tutte le assicurazioni dovranno essere mantenute per tutto il periodo di durata della locazione.
15.3. Ciascuna Parte dovrà ottenere le coperture assicurative per le quali essa è responsabile. Polizze che prevedano una ragionevole franchigia, rientrante nella norma a carico dell’assicurato, saranno considerate conformi a quanto previsto nel presente articolo. L’importo delle coperture assicurative sarà stabilito in contraddittorio tra le parti cosicché non vi sia alcun rischio non coperto.
15.4. La Conduttrice e la Locatrice forniranno ciascuno all’altra Parte i documenti relativi all’assicurazione che debba essere stipulata da ciascuna di esse quale prova della sussistenza di tale copertura assicurativa. Inoltre, ciascuna Parte dovrà fornire all’altra prova dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. Alla scadenza o alla modifica di polizze assicurative ciascuna Parte invierà all’altra la nuova polizza almeno trenta giorni prima della scadenza o della modifica.
15.5. Nel caso in cui una delle parti non adempia all’obbligo di pagamento dei premi della quale essa è responsabile, l’altra parte avrà il diritto, dopo l’invio senza esito di una lettera di sollecito concedente il periodo di 10 giorni per il pagamento, di pagare il premio per conto dell’altra parte e chiederne la restituzione o eventualmente compensare il relativo importo.
Articolo 16. Legge applicabile.
Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
Articolo 17. Aspetti fiscali
17.1 Ai sensi dell’art. 10 comma1 n. 8 del DPR 633/72 il conduttore dichiara di essere soggetto passivo d’imposta che ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%, pertanto i canoni di locazione saranno assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria.
17.2 Le spese, imposte e tasse inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle per la sua registrazione, saranno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
17.3 Anche le spese inerenti la risoluzione del precedente contratto di locazione datato 8.11.2012 saranno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Articolo 18. Foro Competente.
Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere fra le parti contraenti in ordine all’esecuzione, interpretazione, adempimento e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo.
Teviglio,Bergamo, lì ……………….
Saturno S.r.l. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Xxxxxxx
Xxxxxxxx Monzio Compagnoni Dott.ssa Xxxx Xxxx
Ai sensi degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile le parti approvano specificamente i seguenti articoli: 3 (Durata delle locazione e possesso del Compendio Immobiliare); 4 (Canone di locazione e modalità di pagamento); 7 (Rilascio del Compendio Immobiliare); 12 (Sublocazione); 13 (Impegni e oneri di natura urbanistico-edilizia – manutenzioni); 14 (Allacciamenti e spese); 18 (Foro competente).
Treviglio,Bergamo, lì ……………….
Saturno S.r.l. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Xxxxxxx
Xxxxxxxx Monzio Compagnoni Dott.ssa Xxxx Xxxx
Allegati:
A) Planimetrie del Compendio Immobiliare;
B) Documento delle opere di adeguamento;
C) Tabella Millesimi di Proprietà.