CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI - AZIENDE SOGGETTE ALLA CIGS
▪ aziende soggette alla CIGS : in genere industriali con più di 15 dipendenti e commerciali con più di 50 dipendenti
▪ beneficiari : tutti i dipendenti delle imprese di cui al punto precedente che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni, con esclusione di dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio
▪ durata : almeno 12 mesi e per un massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi.
▪ riduzione di orario settimanale : il numero delle ore non lavorate dai lavoratori interessati al contratto di solidarietà deve risultare compreso tra più o meno del 30% del totale delle ore che avrebbe lavorato il personale considerato eccedente. Se sono coinvolti più del 50% dei lavoratori, le ore medie settimanali non possono essere inferiori al 50%. Può essere prevista una flessibilizzazione .
▪ accordo sindacale : procedura di mobilità, cause con indicatori economici del biennio, numero dei CdS superiore a quelli eccedenti, nominativi degli eccedenti per qualifiche e raparti, riduzione settimanale con previsione di flessibilizzazione.
▪ procedura : domanda su modello CIGS-SOLID1 al Ministero del Lavoro, pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di approvazione entro 30 giorni, domanda di autorizzazione all’INPS, autorizzazione INPS, ogni tre mesi invio all’INPS dell’elenco delle integrazioni erogate
▪ misura integrazione : 60% della retribuzione persa senza limiti di massimale, compresi gli istituti contrattuali e il TFR
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI – AZIENDE NON SOGGETTE ALLA CIGS
▪ aziende non soggette alla CGIS : in genere aziende artigiane e industriali con meno di 15 dipendenti e aziende con più di 15 dipendenti non soggette alla CIGO con procedura di mobilità
▪ beneficiari : tutti i dipendenti, compresi apprendisti e contratti a termine con esclusione dei dirigenti
▪ durata : massimo 24 mesi
▪ riduzione orario settimanale : senza limiti
▪ accordo sindacale : come sopra
▪ procedura : domanda in bollo alla Direzione Provinciale del lavoro, autorizzazione con decreto direttoriale del Ministero trasmesso alla DPL e all’INPS, trasmissione della ditta di elenco trimestrale all’INPS e verifica trimestrale della DPL
▪ misura : a favore del lavoratore 25% della retribuzione persa compresi istituti contrattuali e TFR più 12,5% a carico dei Fondi bilaterali ; a favore della ditta : 25% della retribuzione persa dal lavoratore
marzo 2009