ACCORDO DI INTERCONNESSIONE
ACCORDO DI INTERCONNESSIONE
TRA
VODAFONE ITALIA S.p.A, società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc., avente sede legale in Italia, Xxx X. Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxx (XX), Codice Fiscale 93026890017, Partita IVA 08539010010, rappresentata da……in qualità di ……, di seguito “Vodafone” o “VO” o VF-IT .,
E
Operatore, con sede in ……….., C.F……., P.I………..e iscrizione nel registro delle imprese di………., n………., rappresentata da…………., in virtù dei poteri a lui conferiti da…………con atto……….(qui di seguito denominata, per brevità,” ”),
di seguito per brevità le “Parti”;
Premesso che
1) VF-IT è titolare di licenze e autorizzazioni nazionali per l’esercizio di servizi di telefonia fissa e/o mobile
2) VF-IT in data 30 aprile 2014 ha pubblicato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Delibera 667/08/CONS (di seguito, “la Delibera”) la propria offerta di riferimento dei servizi forniti ai sensi dell’art. 2 della suddetta delibera nonché dei servizi ad essi accessori.
3) Operatore è titolare di licenza individuale / autorizzazione per ………….., in virtù della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. del
…….;
4) è interesse delle Parti disciplinare i rapporti reciproci inerenti le modalità di interconnessione per la realizzazione e la gestione delle rispettive reti di telecomunicazioni, in conformità con la normativa vigente in materia, ed in particolare con:
• Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
• Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dati personali”.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
ARTICOLO 1
Premesse ed Allegati
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
1.2. Ai fini dell’interpretazione del presente Accordo, in caso d’incoerenza tra il testo del contratto e gli allegati, salvo ove diversamente indicato, vale il seguente ordine di priorità:
- articolato del contratto;
- allegati.
ARTICOLO 2
Definizioni
2.1 Ai fini del presente Accordo, i termini o le espressioni tecniche qui di seguito elencati hanno il seguente significato:
- “interconnessione”: il servizio di trasporto e terminazione sulle numerazioni mobili gestite da Vodafone del traffico consegnato dall’operatore interconnesso sui punti di interconnessione Vodafone;
- “punto di interconnessione” (di seguito P.d.I.): punto di terminazione della rete VF-IT attraverso il quale si realizza il collegamento fisico e logico con la rete di Operatore e sul quale transita il traffico terminato su numerazioni mobili gestite da Vodafone;
- “punto di presenza” (di seguito P.d.P.) punto di terminazione della rete di Operatore;
- “terminazione del traffico di interconnessione”: il servizio di trasporto e terminazione sulla rete VF-IT del traffico consegnato nei punti di interconnessione dell’Operatore e destinato a numerazioni mobili gestite da VF-IT
- “interoperabilità tra le reti”: insieme delle funzionalità rese disponibili sugli autocommutatori delle due reti tali da supportare l’insieme dei servizi individuati nel presente Accordo;
- “comunicazione andata a buon fine”: un tentativo di chiamata che abbia raggiunto un utente e che permetta la comunicazione vocale fax/dati, oppure un tentativo di chiamata che raggiunga apparati automatici di risposta, ad eccezione: di quelli impiegati per avvisi di congestione di rete; dei casi di indisponibilità del terminale
perché spento o fuori copertura; di numerazione inesistente, non corretta o non più attiva; di trasferimento di chiamata o di avviso di chiamata, purché privi di informazioni diverse o di comunicazioni commerciali;
- “personale”: i lavoratori dipendenti, consulenti, appaltatori e sub-appaltatori delle Parti e loro incaricati, nonché qualunque terzo con il quale una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto;
- “esigenze fondamentali”: la sicurezza di funzionamento della rete; il mantenimento della sua integrità e dell’interoperabilità dei servizi; la protezione dei dati; la tutela dell’ambiente.
- Trasformazione di Traffico: indica qualsiasi attività idonea a produrre l’effetto di trasformare chiamate provenienti da reti diverse dalla rete Vodafone e destinate alla rete Vodafone in chiamate provenienti dalla rete Vodafone e destinate alla rete Vodafone, anche attraverso l’utilizzo di apparati di comunicazione e/o di call center diversi da apparecchi mobili portatili o veicolari per uso personale, e in generale qualsiasi attività che non consente all’operatore mobile destinatario della chiamata di risalire al numero di telefono originante proveniente da altra rete fissa o mobile sia nazionale che internazionale.
Operatore
ARTICOLO 3
Oggetto
3.1. Il presente Accordo disciplina le condizioni tecniche ed economiche per l’interconnessione tra la reti di VF-IT e quella dell’Operatore, con elencazione e descrizione dei P.d.I. (per VF-IT) e dei P.d.P. (per Operatore) nonché delle principali caratteristiche tecniche della connessione tra le reti e di dimensionamento dei P.d.I., e l’interoperabilità dei servizi offerti da VF-IT all’Operatore.
3.2. Ai fini del presente Accordo, VF-IT offre a Operatore i servizi descritti nell’Allegato 4 al presente Accordo.
3.3 Operatore si impegna altresì a non svolgere e a fare quanto ragionevolmente possibile, anche attraverso l’adozione nelle condizioni generali di contratto di adeguate clausole di divieto e rimedi appropriati, affinché i propri Clienti e terzi in genere, incluse società controllanti, controllate da o comunque collegate ad
Operatore, sia direttamente sia indirettamente, non svolgano attività di Trasformazione di Traffico
3.4 Nell’Allegato 1 al presente Accordo sono indicate le modalità d’interconnessione, i P.d.I. resi disponibili da VF-IT ed i P.d.P. di Operatore, i criteri per il dimensionamento dei collegamenti tra gli autocommutatori di VF-IT e quelli di Operatore, nonché i criteri in base ai quali si potranno modificare il numero e il posizionamento dei PdI.
3.5. VF-IT potrà sviluppare nuovi servizi e modificare quelli indicati nei commi precedenti.
ARTICOLO 4
Qualità
4.1. Operatore si impegna ad assicurare che il tasso di perdita della propria rete rispetti i parametri di qualità globale del servizio sulla base delle norme vigenti. VF- IT si impegna a garantire i parametri di qualità assicurati agli altri operatori.
4.2. I livelli di qualità trasmissiva e le prestazioni saranno conformi agli standard di qualità del servizio indicati nell’Allegato 1.
4.3 Nell’Allegato 5 sono indicate le procedure di omologazione che le Parti devono esperire preventivamente alla fornitura dei servizi.
4.4 Per la gestione dei guasti alla rete si segue la procedura prevista dall’Allegato 6.
4.5 Per i primi sei mesi dall’inizio delle prove tecniche, le Parti si impegnano a realizzare la sperimentazione necessaria per la concreta attivazione dei servizi di cui all’articolo 3. Durante questo periodo iniziale le Parti non sono tenute al rispetto degli obblighi di continuità e qualità del servizio di cui al presente Accordo.
ARTICOLO 5
Pianificazione e Programmazione dell’interconnessione
5.1. Deve essere garantita un’adeguata pianificazione/programmazione delle attività di approvvigionamento dei circuiti e di configurazione degli impianti secondo i termini e le modalità indicati nell’Allegato 1.
5.2. Allo scopo VF-IT e Operatore concorderanno incontri periodici (con cadenza temporale da definire), aventi come obiettivo la determinazione della variazione di
capacità di interconnessione, la relativa data di entrata in servizio/cessazione e l’apertura di nuovi punti e/o relazioni di interconnessione se richiesto.
ARTICOLO 6
Condizioni economiche
6.1. VF-IT offre a Operatore i servizi per l’interconnessione alla rete VF-IT da parte di Operatore di cui al precedente Articolo 3.2 alle condizioni economiche di cui all’Allegato 4.
6.2. Le condizioni economiche saranno aggiornate da VF-IT a seguito della modifica della propria Offerta di Riferimento per il servizio di terminazione e dei servizi accessori, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 9, comma 1 o dell’art. 10, comma
3 della Delibera. Le predette condizioni potranno inoltre essere modificate su proposta di VF-IT anche in considerazione dell’evoluzione tecnologica e delle condizioni di mercato, o in esecuzione di obblighi derivanti dalla legge, previa comunicazione scritta all’altra Parte delle nuove condizioni e della data della loro efficacia con preavviso di 30 giorni.
ARTICOLO 7
Procedura per la gestione dei compensi
7.1 L’Allegato 2 del presente Accordo regola le condizioni di rilevazione/valorizzazione, fatturazione e pagamento del traffico oggetto del presente Accordo.
ARTICOLO 8
Responsabilità
8.1. Ciascuna Parte sarà responsabile dell’utilizzo dei propri servizi o di quelli dell’altra, da parte dei propri clienti.
8.2. In caso di danni cagionati ad un operatore a causa del comportamento negligente dell’altro, quest’ultimo sarà pienamente responsabile per tutti gli eventi determinati dalla suddetta condotta.
ARTICOLO 9
Inadempimento
9.1 Salvo quanto espressamente previsto dal presente Accordo, ciascuna Parte è responsabile del completo adempimento delle obbligazioni dell’Accordo secondo le norme del Codice Civile.
ARTICOLO 10
Forza maggiore
10.1. Le Parti sono sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo dovuti a cause di forza maggiore. A titolo esemplificativo, sono considerate cause di forza maggiore: atti dell’Autorità; serrate; scioperi; mancanza assoluta di mezzi di trasporto; guerra, rivolta o altre azioni militari; incendio; inondazioni; catastrofi naturali o qualsiasi altro evento imprevedibile che esuli dalla ragionevole sfera di disponibilità delle Parti e che impedisca il pieno e completo adempimento del presente Accordo.
10.2. La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore dovrà informare l’altra Parte entro 24 ore dal momento in cui ha avuto conoscenza della causa di forza maggiore.
ARTICOLO 11
Sospensione del servizio
11.1. Ciascuna delle Parti potrà sospendere l’erogazione di tutti o di alcuni dei servizi di cui al precedente articolo 3 agli utenti dell’altra Parte per la tutela delle “esigenze fondamentali”, nonché per il cagionamento di problemi tecnici sulla rete dell’altra Parte.
11.2. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma precedente, ciascuna delle Parti si impegna a ripristinare il servizio sospeso non appena tecnicamente possibile.
ARTICOLO 12
Prevenzione delle frodi
12.1 Le Parti concordano di adottare la migliore cura, perizia e diligenza reciproca nel coordinare le proprie attività al fine di reprimere le truffe e/o altre attività fraudolente, e/o casi di traffico anomalo che sia presumibilmente fraudolento che
interessino le rispettive Società e si impegnano nel contempo a comunicarsi reciprocamente eventuali denunce e/o querele da ciascuna di esse presentate. Le parti, pertanto, conformemente a quanto indicato nell’allegato 8 “procedura gestione frodi” si impegnano a cooperare in buona fede nelle suddette attività di contrasto di fenomeni anomali che siano presuntivamente fraudolenti e a mettere a disposizione, tempestivamente, su richiesta dell’altra Parte la propria attività nella collaborazione con l’Autorità di polizia giudiziaria incaricata delle indagini su sospetti fatti illeciti.
12.2 Resta inteso che ciascuna parte si farà carico nei rapporti con l’altra delle insolvenze o morosità del proprio cliente, anche nell’ipotesi in cui si configuri una frode o comunque una fattispecie penalmente rilevante e sopporterà gli oneri economici delle frodi perpetrate a proprio danno dai clienti della propria rete senza avere nulla a che pretendere dall’altra.
ARTICOLO 13
Intercettazioni
13.1. Ciascuna Parte si impegna a trattare direttamente con l’Autorità giudiziaria le richieste di cui all’articolo 96 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
13.2 Nel caso di intercettazioni telefoniche le Parti si assumono la responsabilità del corretto svolgimento delle attività stesse nonché delle informazioni riguardanti esclusivamente i propri clienti.
13.3 Le prestazioni di cui al presente articolo sono remunerate secondo quanto previsto dall’art. 96, quarto comma, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259.
ARTICOLO 14
Accesso agli impianti
14.1 Ai fini dello svolgimento delle attività inerenti il presente Accordo, l’accesso ai
P.d.I. di VF-IT attivati per l’interconnessione con la rete di Operatore viene consentito al personale di Operatore e alle imprese installatrici da questa espressamente incaricate, previo gradimento da parte di VF-IT, alle seguenti condizioni:
a) l’accesso è consentito al personale di Operatore e a quello delle ditte installatrici incaricate da quest’ultima durante le fasi d’installazione, previa comunicazione di
avviso, contenente anche l’elenco dei nominativi delle persone incaricate, fatto pervenire di norma almeno 24 ore prima dell’accesso, e per il tempo strettamente necessario in relazione all’operazione per la quale l’accesso stesso è consentito;
b) l’accesso sarà permesso previo riconoscimento a mezzo documento comprovante identità e società di appartenenza e, in ogni caso, con l’accompagnamento di personale VF-IT o di personale di vigilanza incaricato;
c) il personale che accede al P.d.I. di VF-IT dovrà verbalizzare su apposito registro dati anagrafici, data, ora e motivo dell’intervento.
14.2 I danni eventualmente derivanti a ciascuna Parte dallo svolgimento dell’attività di accesso agli impianti di cui al presente articolo saranno integralmente sopportati dall’altra Parte.
ARTICOLO 15
Sicurezza del personale
15.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, si impegnano l’una verso l’altra, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:
a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell’altra Parte sarà destinato ad operare;
b) a cooperare con l’altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell’altra Parte;
c) a promuovere con l’altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
15.2 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell’altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.
Le Parti si impegnano infine a coordinarsi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.
In osservanza a quanto disposto dalla vigente normativa in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente Accordo, le Parti si impegnano a fornire contestualmente al perfezionamento del presente Accordo quanto segue:
informazioni dettagliate su eventuali rischi specifici esistenti presso gli ambienti in cui sono destinati ad operare il proprio personale sociale ed i lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici impiegate e sulle correlate misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 comma 1 lett. b del D.Lgs 81/08);
nominativi dei Referenti di sede di Vodafone e/o dell’altra Parte per i siti interessati.
15.3 In caso di assenza di rischi specifici, nei siti in questione, ciascuna parte fornisce all’altra una dichiarazione che attesti tale situazione.
15.4 Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, nel caso possano verificarsi rischi da interferenze negli ambienti oggetto delle prestazioni, per attività del personale di Vodafone o di quello di altre imprese o lavoratori autonomi operanti per conto di Vodafone, è onere di Vodafone allegare al presente Accordo (ad eccezione dei casi di esenzione di cui all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi. Analogamente a quanto sopra, ove, secondo valutazioni di Vodafone, non siano presenti rischi da interferenze, è comunque fornita una dichiarazione in tal senso da parte da VO.
15.5. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, nel caso possano verificarsi rischi da interferenze negli ambienti oggetto delle prestazioni, per attività del personale di Operatore o di quello di altre imprese o lavoratori autonomi operanti per conto di Operatore, è onere di Operatore allegare al presente Accordo (ad eccezione dei casi di esenzione di cui all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi. Analogamente a quanto sopra, ove, secondo valutazioni di Operatore, non siano presenti rischi da interferenze, è comunque fornita una dichiarazione in tal senso da parte da Operatore.
15.6 Tutta la documentazione di cui sopra, inerente la sicurezza, dovrà necessariamente essere inviata secondo le modalità di cui all’articolo 19.
ARTICOLO 16
Durata del contratto, sospensione, risoluzione e divieto di cessione
16.1 Il presente Accordo è efficace per un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione e verrà tacitamente rinnovato ad ogni scadenza per un ugual periodo, comunque non superiore alla durata delle licenze di cui alle premesse, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno sei mesi prima del termine di scadenza dell’Accordo.
16.2 Ferma la risoluzione di diritto prevista dal successivo art. 16.3, ove una Parte non adempia nel termine di pagamento previsto dall`Art. 2.2.6 dell’Allegato 2 del presente contratto, l’altra Parte avrà facoltà di sospendere le proprie prestazioni mediante preavviso scritto di 15 giorni inviato alla Parte inadempiente. Il termine di 15 giorni decorre dal ricevimento della comunicazione. Fa prova l’avviso di ricevimento della raccomandata o il rapporto di trasmissione telefax.
16.3 Il presente Accordo è risolto ipso jure ex art. 1456 c.c., tramite comunicazione scritta di una delle Parti inviata a mezzo raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- liquidazione, insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali;
- revoca della licenza di cui alla premessa 2); in questo caso la Parte titolare della licenza revocata sarà tenuta a risarcire il danno subito dall’altra Parte fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000;
- omesso pagamento, anche parziale, di una o più fatture decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento previsto dall’articolo 2.2.6 dell’Allegato 2;
- Mancato rispetto da parte di Operatore delle prescrizioni del successivo art. 23.1
16.4 I diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non possono essere ceduti.
ARTICOLO 17
Riservatezza e tutela dei dati personali
Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i propri dipendenti siano, per qualsivoglia ragione legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Accordo, entrati in possesso. A tal fine, ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria.
La Parte che riceve le informazioni riservate dovrà renderle note solo ai dipendenti che hanno necessità di conoscerle in ragione del proprio compito, ed esclusivamente ai fini della negoziazione ed esecuzione del presente Accordo ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla Parte tenuta ad osservare l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente responsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni violazione da parte dei propri dipendenti degli obblighi di cui al presente articolo. Ciascuna Parte avrà comunque il diritto di comunicare informazioni riservate di cui al presente comma all’interno del proprio gruppo (controllanti, controllate e controllate da controllanti), assicurando che la società del gruppo che acquisisce informazioni riservate rispetti i vincoli e gli obblighi previsti dal presente articolo.
Qualsiasi informazione riservata riguardante una Parte non potrà essere resa pubblica se non dopo il consenso scritto della Parte interessata.
Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano venute o vengano a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o l'esecuzione del presente Accordo, che non siano di dominio pubblico.
Il contenuto del presente Accordo e dei suoi Allegati si reputa riservato.
Le informazioni riservate ricevute da una delle Parti non possono essere utilizzate al di fuori degli scopi previsti dal presente Accordo, né rivelate a soggetti non previsti dallo stesso, tranne dopo approvazione scritta dell’altra Parte.
La Parte che ha ricevuto informazioni riservate non sarà ritenuta responsabile per averle svelate se le stesse:
a) siano già o divengano di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte destinataria;
b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o vengano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dalla Parte che ha il pieno diritto di disporne;
c) siano elaborate dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente da quanto comunicato dalla Parte che le ha rivelate;
d) debbono essere comunicate o divulgate, in ottemperanza ad un ordine dell’Autorità o di qualsiasi Ente competente o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tutelare i propri interessi in sede giudiziale o amministrativa, in una procedura arbitrale o dinanzi all’Autorità. In tal caso la Parte che ha ricevuto l’informazione riservata darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge.
Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza.
Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. A seguito di richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, tali informazioni devono essere distrutte dalla Parte che le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse.
Ai fini del presente articolo con i termini "dipendenti" è personale” si intendono i dipendenti, consulenti, appaltatori, subappaltatori, amministratori, mandatari e rappresentanti delle Parti e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
Alla scadenza del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna per un ulteriore periodo di cinque anni, a non rivelare a terzi le informazioni riservate di proprietà dell’altra Parte.
Le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all’espletamento delle prestazioni ed attività regolate dal presente Accordo.
Le Parti si impegnano ad effettuare i trattamenti dei dati personali di propria competenza nel pieno rispetto della normativa vigente ratiione temporis, ivi incluso il D.Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice privacy), i provvedimenti dell’Autorita’ Garante in materia di protezione dei dati personali ed il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento EU 2016/679); si impegnano, altresì, a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice
ARTICOLO 18
Comitato tecnico
18.1 Le Parti istituiscono un Comitato Tecnico paritetico per facilitare l’esecuzione del presente Accordo, composto da un numero massimo di tre membri per Parte nominati da VF-IT e Operatore in ragione delle questioni da trattare di volta in volta.
18.2 Rientrano nelle competenze del Comitato, tra gli altri: la proposta di emendamenti e modifiche all’Accordo in considerazione dell’evoluzione delle reti e servizi di VF-IT e di Operatore; la definizione di modalità operative di ordine tecnico; la composizione, in qualità di organo di conciliazione non obbligatorio, di controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo, con particolare riferimento alle controversie concernenti problematiche tecniche, pianificazione e progettazione dell’interconnessione e la gestione dei compensi tra gli operatori, salvo quanto previsto nel successivo Articolo 20.
18.3. Il Comitato tecnico si riunirà previa convocazione ad iniziativa di una delle Parti spedita a mezzo fax o raccomandata A/R ai rispettivi “punti di contatto” di cui al successivo Articolo 19, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento della convocazione e dovrà dirimere la controversia entro i successivi 15 gg. lavorativi. Le determinazioni del Comitato tecnico saranno formalizzate tramite apposito verbale sottoscritto dai membri del Comitato.
ARTICOLO 19
Comunicazioni
19.1 L’Allegato 3 indica le funzioni aziendali delle Parti preposte alla gestione delle comunicazioni tecniche ed operative (punti di contatto) per l’applicazione del presente Accordo.
ARTICOLO 20
Legge applicabile risoluzione delle controversie e foro competente
20.1 Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applica la legge italiana.
20.2 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 253 del 1^ agosto 2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), tutte le controversie inerenti l’interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma”.
ARTICOLO 21
Diritti di proprietà intellettuale
21.1 Qualsiasi marchio commerciale, progetto, modello ornamentale, disegno registrato, invenzione, diritto di proprietà intellettuale commerciale od industriale rimarrà di proprietà della parte che lo deteneva. Il presente Accordo non può essere interpretato come concessione di una licenza o trasferimento della proprietà di alcuno dei diritti, marchi, invenzioni o disegni sopra menzionati.
21.2 Nessuna delle Parti è autorizzata ad usare il marchio commerciale o la denominazione sociale dell’altra (registrato o meno), senza un previo consenso scritto.
ARTICOLO 22
Clausola fiscale
22.2 Il presente Accordo, in quanto avente ad oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.72, è
soggetto a registrazione solo in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.
ARTICOLO 23
Garanzia Fideiussoria
23.1 A garanzia dei crediti pecuniari che verranno fatturati da VF-IT a titolo di corrispettivo dei servizi oggetto del presente accordo, l’Operatore si impegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo, a presentare a VF-IT idonea garanzia fideiussoria omnibus a prima richiesta (vedi allegato 7).
Tale garanzia dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito, nazionale o estero avente Rating A Standard&Poor's oppure rating A2 Moody's.
La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione (art. 1944 cc ) e la rinuncia a far valere qualsiasi termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cc, essa dispenserà il creditore dall’onere di proporre istanza verso l’altra Parte.
La fideiussione avrà validità per tutta la durata del contratto e per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza dello stesso. Nel caso di rinnovo tacito, Operatore si obbliga a rinnovare la fidejussione per gli ulteriori periodi di durata del presente contratto di terminazione.
L’importo iniziale viene fissato in euro 200.000 (duecentomila)
Qualora in qualunque istante, l’importo massimo garantito dalla fidejussione fosse inferiore all’importo determinato sulla base della seguente formula:
Imp*3,5
Dove:
Imp – rappresenta l’importo medio mensile delle partite economiche a credito di VF-IT ai sensi del presente contratto e relative al bimestre precedente la Data di rilevazione
l’importo originariamente garantito dovrà essere integrato, su richiesta VF-IT entro 15 giorni dalla stessa, sulla base della seguente formula
Imp*3,5-A
Dove:
Imp – rappresenta l’importo medio mensile delle partite economiche a credito di Vo ai sensi del presente contratto e relative al bimestre precedente la data di rilevazione
A – rappresenta l’importo della fidejussione inizialmente costituito
In caso di inadempimento di Operatore alle obbligazioni nascenti dal presente accordo, VF-IT procederà all’escussione della fideiussione presso la banca garante solo previa diffida ad adempiere trasmessa, almeno 15 giorni prima, a Operatore a mezzo raccomandata a.r.
In caso di escussione parziale o totale della somma posta a garanzia, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dall’intervenuta escussione.
In caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria e/o mancata integrazione su richiesta VF-IT e/o mancato reintegro della fidejussione a seguito di intervenuta escussione, VF-IT avrà la facoltà di sospendere il servizio di interconnessione offerti sulla base del presente accordo previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore; decorsi ulteriori 15 gg, VF-IT avrà la facoltà di risolvere il presente contratto e di richiedere le somme in via giudiziaria eventualmente dovute da Operatore.
ARTICOLO 24
Modello Organizzativo e Codice di Condotta
Le Parti sono tenute a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel codice di Condotta, entrambi adottati da Vodafone in osservanza del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nonché a quanto previsto in materia di anticorruzione dallo UK Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, ove applicabile, pena la facoltà di Vodafone di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Le Parti sono tenute a conoscere e rispettare i principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico entrambi adottati da Operatore in osservanza del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, pena la facoltà di Operatore di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 x.x.
XXXXXXXX 00
Xxxxxxxx ed Esportazioni internazionali
Nell’abito del presente Contratto, ciascuna parte si impegna a:
(i) rispettare tutte le leggi, i regolamenti, gli embarghi o le misure restrittive di natura economica, commerciale e finanziaria amministrate ("Sanzioni"), nonché tutte le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni ("Trade Controls") emanati o
applicati dal Regno Unito, l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America e qualsiasi altro Paese rilevante;
(ii) non porre in essere consapevolmente atti che possano causare all'altra Parte o ai membri gruppo di appartenenza della medesima Parte di violare le Sanzioni o i Trade Controls;
(iii) fornire all’altra Parte l’assistenza, la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su eventuali clienti finali, la destinazione, le modalità di eventuale rivendita e l’uso previsto dei beni o servizi oggetto del Contratto;
(iv) informare prontamente l’altra Parte di qualsivoglia indagine / violazione effettiva o potenziale della normativa applicabile in tema di Sanzioni e/o Trade Controls o qualsiasi mutamento rilevante nello status di una delle Parti del presente Contratto in relazione a;
• status ai fini delle Sanzioni, ad es. l'inclusione in un elenco di Sanzioni in qualsiasi giurisdizione applicabile (come indicato al punto (i) sopra;
• status ai fini dei Trade Controls, ad es. essere ricompresi in una lista di soggetti sottoposti a restrizioni;
(v) ha il diritto di risolvere il presente Contratto in caso di violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo;
(vi) avrà diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto precede.
Per Vodafone Italia Per Operatore
Roma
ALLEGATO 1
Architettura tecnica di Interconnessione
1.1 INTERFACCE DI INTERCONNESSIONE
L’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete Vodafone e la rete dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il sistema di segnalazione su canale comune ISUP conforme alla Specifica Tecnica 763 del Ministero delle Comunicazioni e suoi successivi aggiornamenti.
1.2 Livelli di interconnessione alla rete vodafone
Livelli di interconnessione alla rete VF-IT
Sono previsti i seguenti livelli di interconnessione alla rete Vodafone:
• Interconnessione per il traffico originato su territorio nazionale:
Vodafone offre l’interconnessione alle centrali MSS/MGW dislocate nelle 16 città indicate nel paragrafo 1.6 “Punti di Interconnessione”.
• Interconnessione per il traffico originato all’estero:
Vodafone offre l’interconnessione alle centrali MSS/MGW espressamente dedicate alla terminazione del traffico internazionale e ubicate nelle città di Roma e Milano.
1.3 Elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per l’interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione
L’interconnessione potrà essere realizzata su due tipologie di sistemi di commutazione:
1. sistema di commutazione conforme agli standard 3GPP release 4 che prevede due nodi distinti per la gestione dell’instaurazione della chiamata (MSC server, di seguito indicato con l’acronimo MSS) e per la gestione dei circuiti fisici (Media GateWay, di seguito indicato con l’acronimo MGW).
L’interfaccia tra le due reti prevedrà l’uso di due point code distinti:
1. il Point Code del MGW è l’indirizzo utilizzato, come origine e destinazione, dalle funzioni di MTP di network management e manteinance (procedure di test, ri-allineamanto, ecc.);
2. il Point Code del MSS è l’indirizzo utilizzato, come origine e destinazione, dal protocollo di segnalazione ISUP utilizzato per l’instaurazione e per il rilascio delle chiamate e da altri MTP-user (es. SCCP); in questo caso il MGW agisce da STP (Signaling Transfer Point).
l’interconnessione con la rete Vodafone è realizzata interconnettendo le reti nelle modalità di interconnessione di seguito indicate.
1.4 MODALITÀ DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE VODAFONE E RISORSE TRASMISSIVE PER L’INTERCONNESIONE
L’interconnessione tra la rete di Vodafone e la rete dell’operatore richiedente l’interconnessione si realizza attraverso l’utilizzo di porte a 2 Mbit/s e circuiti diretti numerici. Le condizioni economiche e di accesso alle porte a 2 Mbit/s sono indicate al paragrafo 9.2 della presente offerta di riferimento. Per ragioni di affidabilità e qualità dell’interconnessione il numero minimo di circuiti diretti numerici a 2 Mbit/s richiesto per avviare una relazione di interconnessione è pari a 2 per ciascun PdI.
Per la componente trasmissiva, l’interconnessione tra la rete di Vodafone e la rete dell’operatore richiedente l’interconnessione, sempre che il numero complessivo di circuiti diretti numerici ne giustifichi l’implementazione e comunque che detto numero complessivo non sia inferiore ad un terzo della capacità 2 Mbit/s equivalente di un modulo STM-1 (63 x 2 Mbit/s equivalenti), può essere richiesta ed eventualmente realizzata attraverso l’utilizzo di interfacce STM-1 ottiche.
La suddetta modalità di interconnessione è applicabile previo esito positivo di fattibilità tecnica ed economica da parte di VF-IT.
Per le modalità tecniche di gestione dell’interconnessione via STM-1 si rimanda all’Annesso 1 della presente Offerta di Riferimento.
Le condizioni economiche relative alle interfacce di centrale ed ai collegamenti a 2 Mbit/s equivalenti per interconnessione realizzata via STM-1, sono speculari alle condizioni previste alla tabella di cui al par. 9.2 ed a quelle del collegamento trasmissivo di interconnessione a 2 Mbit/s riportate ai par. 6.1, 6.2 e 6.3 della presente Offerta di Riferimento.
Non è consentito l’utilizzo di ponti radio trasmissivi.
I protocolli di segnalazione all’interfaccia tra le reti Vodafone e l’operatore sono conformi alla N.T. 763 “Caratteristiche Tecniche dell’Interconnessione tra Reti di Telecomunicazioni” del Ministero delle Comunicazioni e sue successive edizioni
1.5 Programmazione dell’interconnessione
L’apertura dell’interconnessione diretta tra una centrale Vodafone ed un nodo dell’operatore richiedente l’interconnessione dovrà essere valutata congiuntamente in base agli interessi di traffico (intensità e distribuzione geografica) che si svilupperanno tra le rispettive reti.
L’apertura dell’interconnessione per la terminazione delle chiamate voce su rete Vodafone potrà avvenire solo al completamento delle attività tecniche necessarie. I tempi di predisposizione previsti sono di almeno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di interconnessione.
Per ogni richiesta di modifica delle modalità di interconnessione, Vodafone richiede un preavviso di 120 giorni rispetto alla data di attivazione prevista; tale termine decorre dalla data in cui viene concordata con l’operatore la specifica tecnica di realizzazione.
In ogni caso le attività di predisposizione dell’interconnessione saranno avviate solo a seguito della sottoscrizione del contratto di interconnessione.
L’avvio dell’interconnessione tra la rete Vodafone e la rete dell’operatore dovrà essere preceduto da un insieme di prove atte a verificare il corretto funzionamento dell’interconnessione stessa.
Un sottoinsieme di dette prove dovrà di norma essere ripetuto ogni volta che verrà attivato un nuovo punto di interconnessione. In tal caso sarà cura delle parti tecniche definire l’insieme di prove ritenuto necessario.
1.6 Qualità trasmissiva
Il dimensionamento dei P.d.I. verrà effettuato congiuntamente da Vodafone e dall’operatore tenendo in considerazione i risultati delle rispettive misurazioni del traffico nonché i dati previsionali di sviluppo dello stesso.
Le modalità di misurazione verranno preventivamente concordate in modo da agevolare il confronto dei rispettivi risultati.
Il dimensionamento sarà tale da garantire, con riferimento all’ora di massimo traffico, un grado di perdita sui fasci di interconnessione non superiore allo 0,5% a regime ed al 1% per un periodo transitorio di un anno dalla operatività dell’interconnessione.
Gli ampliamenti di capacità sui singoli fasci di interconnessione saranno concordati. L’operatore dovrà fornire un piano trimestrale con gli incrementi previsti e relative stime di traffico offerto alla rete Vodafone.
Gli ampliamenti saranno effettuati con le modalità e le tempistiche concordate ma non oltre 60 giorni dalla richiesta. A tal fine, Vodafone e l’operatore si impegnano a supportare la richiesta esibendo le relative misurazioni.
Al fine di garantire un adeguato grado qualitativo del servizio di interconnessione offerto ed assicurare una equilibrata ripartizione del traffico instradato tra le reti, potrà essere valutata l’opportunità di operare attestazioni multiple tra gli autocommutatori.
1.7 PUNTI DI INTERCONNESSIONE
1.7.1 INDICAZIONE DEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE DISPONIBILI PER GLI OPERATORI TERZI
Sono disponibili all’interconnessione tutte le aree geografiche in cui Vodafone ha una sede MSS/MGW, in particolare è disponibile, a meno di impedimenti tecnici da
valutare volta per volta, almeno un punto di interconnessioni nelle 16 città in cui Vodafone ha una sede MSS/MGW. L’interconnessione sarà aperta nella centrale individuata da Vodafone come centrale GTW verso la rete dell’operatore. L’elenco delle città in cui sono disponibili P.d.I. è indicato nella tabella sottostante:
Torino | Bari |
Milano | Parma |
Genova | Roma |
Verona | Firenze |
Napoli | Padova |
Catania | Pisa |
Venezia | Ancona |
Bologna | Palermo |
Vodafone offre accesso ai carrier internazionali per la terminazione su rete Vodafone del traffico con origine internazionale solo nei P.d.I di Milano e Roma.
L’elenco è soggetto a modifica e verrà aggiornato di volta in volta. La dismissione di uno dei punti di interconnessione di cui alla sopra citata tabella da parte di Vodafone, sarà comunicata con un preavviso di 6 mesi rispetto alla data prevista di dismissione.
Gli indirizzi relativi alle centrali GTW saranno forniti in fase di negoziazione del contratto.
L’operatore richiedente l’interconnessione comunicherà a Vodafone i punti della propria rete che intende aprire all’interconnessione. Vodafone avvierà un’analisi di fattibilità dell’interconnessione i cui esiti saranno comunicati all’operatore nel termine di 30 giorni.
Nel caso di richiesta scritta da parte dell’Operatore di attivazione di un nuovo punto di interconnessione tra quelli indicati nella tabella, sarà cura di Vodafone esaminare la richiesta e fornire all’operatore i risultati dell’analisi di fattibilità entro 30 giorni dalla comunicazione.
La richiesta dovrà contenere:
• la città in cui l’operatore intende aprire la nuova interconnessione;
• l’indirizzo della sede di attestazione della centrale dell’operatore;
• la tecnologia e il SPC (Signaling Point Code) della centrale dell’operatore;
• il numero di interfacce a 2 Mb, il nome dell’eventuale operatore terzo fornitore di infrastruttura trasmissiva. Il numero dei collegamenti trasmissivi a 2Mb non potrà essere per ragioni di affidabilità inferiore a due per ciascun PdI;
• la stima del traffico offerto alla rete Vodafone;
• ogni indicazione utile alla corretta predisposizione degli impianti.
1.8 SERVIZI DI INTERCONNESSIONE DI TERMINAZIONE
1.8.1 Servizi offerti all’interconnessione
All'operatore che richiede l’interconnessione per il traffico commutato sono offerti i seguenti servizi di interconnessione:
• Servizio di terminazione;
• Servizi avanzati all’interfaccia.
1.8.2 SERVIZIO di terminazione delle chiamate vocali su numerazioni mobili gestite da Vodafone
Il servizio consente all’operatore interconnesso di raggiungere i clienti di Vodafone identificati da numerazione nativa Vodafone o acquisita da altri operatori mobili mediante la portabilità del numero. Vodafone mette a disposizione dell’operatore interconnesso un servizio di interconnessione che include le funzionalità necessarie.
Gli indicativi assegnati a Vodafone sono i seguenti:
• 340, 341 (instradamento segnalazione in ambiente MNP), 343 (accesso al sistema di segreteria telefonica in ambiente MNP), 345, 346, 347, 348, 349 e 342, 377 (NDC Vodafone utilizzato per i MVNO gestiti da Vodafone).
L’operatore interconnesso dovrà gestire l’accesso al Voice Mail System
alternativamente attraverso:
− interposizione del 20 tra l’identificativo mobile (NDC) e il numero utente composto da 7 cifre;
− codice 343 per gli utenti che hanno usufruito della MNP da altro operatore mobile verso la rete VO.
1.8.3 Mobile Number Portabiliy (MNP)
Traffico originato al di fuori del territorio nazionale – Onward Routing
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della delibera 147/11/CIR alle chiamate originate al di fuori del territorio nazionale e dirette a numerazioni mobili assegnate a Vodafone e portate su altri operatori mobili la soluzione adottata per l’instradamento di tali chiamate è l’Onward Routing.
Traffico originato dal territorio nazionale – Direct Routing
La gestione della MNP per le chiamate originate da reti nazionali avviene attraverso la soluzione Direct Routing. Tale soluzione consente agli operatori nazionali (fissi e mobili) di instradare la chiamata direttamente verso la Rete Recipient, senza coinvolgere la Rete mobile Donor (cfr Specifica tecnica 763-23).
Il servizio di Mobile Number Portability richiede l’utilizzo di due tipi di numerazione:
a) il numero MSISDN che identifica univocamente l’utente (anche se portato) e tramite il quale qualsiasi altro utente chiamante può raggiungerlo;
b) il numero 341, detto Routing Number (RgN), inserito dalle Reti Initiating ed utilizzato per l’instradamento delle chiamate verso la Rete Home/Recipient.
All’interconnessione tra rete Initiating e rete Recipient, ai fini dell’instradamento e del trattamento della chiamata è utilizzata la concatenazione delle suddette numerazioni.
La temporizzazione ISUP di risposta T9 è fissata a 90-100 secondi.
Per la modalita’ di direct routing nell’Initial Address Message, i campi del parametro Called Party Number sono caratterizzati come qui di seguito specificato:
• Il campo “Nature of address indicator” dovrà essere valorizzato a “national significant number” (0000011).
• Il campo “Address signal” dovrà contenere il numero dell’utente mobile chiamato (a1a2 ... an) nel formato National (Significant) Number. con anteposto il campo “RgN” valorizzato mediante il codice “341”, appositamente assegnatoi alle reti mobili Vodafone in ambiente MNP (Delibera 22/01/CIR).
• Nel caso di chiamate fisso-mobile, l’operatore deve impedire la selezione diretta da parte della propria clientela del 341, anche per chiamate in carrier selection e carrier preselection.
1.8.4 Numerazioni da instradare senza RgN 341
• Il caso di numerazioni associate all’accesso a servizi, quali ad esempio i servizi di messaggistica VMS (sia per messaggi vocali e/o fax/dati)1, aventi tipicamente lunghezza pari al massimo a 12 cifre ed utilizzabili solo nel caso di utenti mobili non portati, deve essere considerato non compatibile con la MNP. Esistono anche altre numerazioni mobili definite non portabili. Di seguito è riportato l’elenco di numerazioni che non devono essere instradate con RgN 341.
RgN | CODICE VMS | NDC | Rif. Specifica Tecnica 763-2 - Annesso 4 e Specifica Tecnica ST 763-23 Par. 4 | |||||||||||
Blocchi di numerazione operatori mobili nazionali classificati come "non portabili" | ||||||||||||||
341 | 343 | 340 | 340 01 | 340 02 | 340 03 | 340 04 | 340 20 | |||||||
341 | 343 | 342 | 342 20 | 342 4 | ||||||||||
341 | 343 | 345 | 345 20 | |||||||||||
341 | 343 | 346 | 346 20 | |||||||||||
341 | 343 | 347 | 347 20 | |||||||||||
341 | 343 | 348 | 348 20 | |||||||||||
000 | 000 | 000 | 349 01 | 349 02 | 349 03 | 349 04 | 349 20 | |||||||
341 | 343 | 377 | 377 00 |
1.8.5 Trattamento delle chiamate in direct routing nel caso di condizioni di errore
1 Si tratta, ad esempio, delle numerazioni selezionate da clientela fissa per l’accesso da remoto al servizio di segreteria telefonica di un operatore mobile (per leggere i messaggi, ecc.): tali numerazioni appartengono ai normali indicativi assegnanti agli operatori mobili per la propria utenza, ma, essendo assegnate ad un servizio, non sono evidentemente portabili e quindi non devono essere presenti nel
Possono presentarsi due tipologie di errore: Condizione RgN errato e condizione di DB mismatch.
Condizione di RgN errato
La valorizzazione del parametro ISUP CdPN deve essere considerato errato se si verifica almeno uno dei seguenti casi:
1. il valore del NoA (Nature of Address) associato al RgN non è coerente rispetto a quanto definito nel precedente paragrafo;
2. il 3XY ricevuto è uno dei valori assegnati come RgN, ma il valore 3XY non è atteso dalla rete mobile (ad esempio è un 3XY di altra rete mobile);
3. l’indicativo 3XYVMS ricevuto è coerente a quanto definito nel precedente paragrafo, ma il valore 3XYVMS non è atteso dalla rete mobile (ad esempio è un 3XYVMS di altra rete mobile).
In questi casi in conformità con la ST 763-4 Allegato 3 Vodafone rilascia la chiamata inviando un messaggio ISUP Release con causa #28 èlocation” valorizzata a “RLN”.
Condizione di errore di tipo “DB mismatch”
E’ riconosciuta una condizione di “DB Mismatch” se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) il RgN è corretto;
2) il MSISDN:
• appartiene agli archi di numerazione assegnati all’operatore mobile, che riceve il parametro ISUP CdPN, e risulta associato ad un utente portato in altra rete mobile;
DB dei numeri mobili portati.
oppure
• appartiene agli archi di numerazione assegnati ad altro operatore mobile e non risulta associato ad utente acquisito per portabilità nella rete che riceve il parametro ISUP CdPN.
Tali errori sono dovuti ad un disallineamento tra le informazioni relative alla portabilità presenti nei DB dei diversi operatori coinvolti nell’instaurazione della chiamata, in particolare tra le informazioni presenti nei DB disponibili agli operatori di rete fissa e quelli possedute dagli operatori mobili.
In questi casi in conformità con la ST 763-4 Allegato 3, Vodafone rilascia la chiamata inviando un messaggio ISUP Release con causa #63 e “location” valorizzata a “RLN”.
1.8.6 Servizi avanzati offerti all’interconnessione
L’interoperabilità dei servizi avanzati richiede la predisposizione a livello di interfaccia di interconnessione di un insieme minimo di funzionalità che devono essere garantite dagli operatori interconnessi. Vodafone garantisce l’interoperabilità dei servizi avanzati descritti nel seguito se l’operatore interconnesso assicura la coerenza con gli standard ETSI.
Le modalità di fornitura dei servizi verranno meglio specificate in sede contrattuale.
I servizi offerti all’interfaccia di interconnessione, laddove tecnicamente possibile, sono:
• Presentazione dell’identità del chiamante (CLIP);
• Restrizione della presentazione dell’identità del chiamante (CLIR);
• Trasferimento di chiamata;
• Chiamata in attesa;
• Chiamata sospesa (Call Hold);
• Conferenza.
Presentazione dell’identità del chiamante (CLIP)
Il servizio Calling Line Identification Presentation (CLIP) è un servizio avanzato che consente di visualizzare sul display del terminale chiamato l’identità della linea chiamante (CLI – Calling Line Identity) nella fase di instaurazione della chiamata.
Restrizione alla presentazione dell’identità del chiamante (CLIR)
Il servizio Calling Line Identification Restriction (CLIR) è un servizio avanzato che consente al chiamante rendere il proprio CLI come identità riservata e quindi non presentabile sul display del chiamato.
Trasferimento di chiamata
Il servizio consente al cliente di trasferire tutte le chiamate a lui dirette verso un altro numero telefonico a sua scelta.
Chiamata in attesa
Il servizio di chiamata in attesa consente al cliente impegnato in una conversazione di essere informato di una chiamata entrante.
Chiamata sospesa
Il servizio di chiamata sospesa consente al cliente di sospendere una chiamata in atto, chiamare un altro numero e quindi dialogare alternativamente con l’uno e con l’altro.
Conferenza
Il servizio di conferenza consente al cliente di stabilire una conferenza a tre.
Annesso 1 Interconnessione STM-1 (SDH)
1. Introduzione
Questo documento include:
• Una descrizione dell’architettura
• La naming convention e il mapping dei link
• I parametri di trail trace identifiers
2. Descrizione dell’architettura
Nel seguente schema è descritta l’architettura di interconnessione STM-1:
A B
C D
ODF Vodafone
OLO
Network Element/switch
VODAFONE
Network Element
Figura 1: sito Vodafone Italia
Vodafone è responsabile della posa e della manutenzione del raccordo e/o permute ottiche dal punto A sino al punto C, che corrisponde all’ODF (ripartitore ottico) fornito all’Operatore interconnesso.
L’Operatore è responsabile della posa e della manutenzione del raccordo e/o permute ottiche dal punto C sino al punto D e verso la propria rete.
Gli apparati trasmissivi di Vodafone e dell’Operatore sono interconnessi mediante 2 schede STM-1 ottiche (Standard ITU-T G.957 Optical interfaces), aventi protezione MSP 1+1.
NOTA: la protezione MSP 1+1 dovrà essere configurata come “bidirectional and revertive” con WTR = 5 min.
L’accettazione di quanto riportato nel presente documento, naming e configurazione dei parametri J1 e J2, è mandatorio per la realizzazione dell’interconnessione via SDH (STM-1).
3. Naming convention
Nella seguente tabella è riportata la naming convention proposta per i circuiti:
VC4
zzSDaaNTPb_xxDXCxy_VC4S_0001 dove:
zz = Identificativo dell’Operatore interconnesso SD = Network Element dell’Operatore
aa = provincia sito di interconnessione (MI, RM, NA,..)
NTP = Network Termination Point b = Numero del NTP (1, 2,..)
xxDXCyy = VF N.E. su cui è attestato il raccordo ottico (es: NADXC17) VC4S = Link Layer
0001 = progressivo del link VC4
Esempio:
1° VC4 = OpSDNANTP1_NADXC17_VC4S_0001
2° VC4 = OpSDNANTP1_NADXC17_VC4S_0002
VC12
zzSDaaNTPb-xxMGWyy VC12S 0001
dove:
zz = Identificativo dell’Operatore interconnesso
SD = Network Element dell’Operatore
aa = provincia sito di interconnessione (MI, RM,NA,..)
NTP = Network Termination Point b = numero del NTP
xxMGWyy = VF N.E. che effettua la demultiplazione (es: NAMGW01) VC12S = Link layer
0001 = progressivo del link
Esempio: | ||
1° VC4 | klm 1.1.1: | VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0001 |
1° VC4 | klm 3.1.1: | VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0043 |
2° VC4 | klm 1.1.1: | VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0064 |
2° VC4 | klm 3.7.3: | VC12 = OpSDNANTP1_NAMGW01_VC12S_0126 |
È prevista una associazione tra klm del VC4 e progressivo del VC12.
Esempio:
per il 1° VC4 i VC12 andranno da 001 (klm 1.1.1) a 063 (klm 3.7.3).
per il 2° VC4 i VC12 andranno da 064 (klm 1.1.1) a 126 (klm 3.7.3).
4. Trail Trace Identifiers
I byte J1 dovranno essere configurati secondo norma ITU-T G.707 con 15 byte descrittivi e un byte CRC7, secondo le regole di seguito riportate:
VONAxxOLOyy001A (trasmesso da Vodafone)
OLONAxxVOyy001Z (trasmesso dall’Operatore)
dove:
VO/OLO = Operatore
NAxx = VODAFONE Network Element (MI, RM, per esempio)
OLOyy = Network Element dell’Operatore
001 = progressivo del link
A/Z = direzione del Path trace
Esempio:
1° VC4 = VONA01olo01001A (Trasmesso da Vodafone)
oloNA01VO01001Z (Trasmesso dall’Operatore) 2° VC4 = VONA01olo01002A (Trasmesso da Vodafone)
oloNA01VO01002Z (Trasmesso dall’Operatore)
I byte J2 dovranno essere configurati secondo norma ITU-T G.707 con 15 byte descrittivi e un byte CRC7, secondo le regole di seguito riportate:
VONAxxOLOyy001A (trasmesso da Vodafone)
OLONAxxVOyy001Z (trasmesso dall’Operatore)
dove:
VO/OLO = Operatore
RMxx = VODAFONE Network Element (MI, RM, per esempio)
OLOyy = Network Element dell’Operatore
001 = progressivo del link
A/Z = direzione del Path trace
Esempio:
1° VC4 klm 1.1.1: J2 = VONA01olo01001A (trasmesso da Vodafone) J2 = oloNA01VO01001Z (trasmesso dall’Operatore)
1° VC4 klm 3.1.1: J2 = VONA01olo01043A (trasmesso da Vodafone) J2 = oloNA01VO01043Z (trasmesso dall’Operatore)
2° VC4 klm 1.1.1: J2 = VONA01olo01064A (trasmesso da Vodafone) J2 = oloNA01VO01064Z (trasmesso dall’Operatore)
2° VC4 klm 3.7.3: J2 = VONA01olo01126A (trasmesso da Vodafone) J2 = oloNA01VO01126Z (trasmesso dall’Operatore)
Così come per la creazione dei VC12, anche per l’inserimento dei J2 ci sarà una associazione tra klm e progressivo del J2, detta regola rispecchierà quella già adottata per la naming dei VC12.
Esempio:
per il 1° VC4 i J2 andranno da 001 (klm 1.1.1) a 063 (klm 3.7.3).
per il 2° VC4 i J2 andranno da 064 (klm 1.1.1) a 126 (klm 3.7.3).
ALLEGATO 2
Procedura per la gestione dei compensi relativi al traffico di interconnessione
Il presente allegato disciplina gli aspetti relativi alla gestione dei corrispettivi relativi al traffico di interconnessione tra la rete OPERATORE e la rete Vodafone (di seguito, le “Parti”).
1. Scenari di interconnessione tra la rete OPERATORE e la rete Vodafone
Con riferimento ai servizi offerti da OPERATORE a Vodafone e viceversa i possibili scenari di interconnessione risultano essere:
• Traffico uscente dalla rete Vodafone verso la rete OPERATORE
• Traffico uscente dalla rete OPERATORE verso la rete Vodafone
2. Procedura per la gestione dei compensi
La procedura si compone dei seguenti aspetti:
1. Rilevazione dei dati di traffico
2. Durata delle chiamate
3. Interscambio documentazione relativa ai dati di traffico
4. Regole di attribuzione della durata delle conversazioni nelle fasce orarie
5. Regole di attribuzione della conversazione al periodo contabile di riferimento
6. Valorizzazione dei dati di traffico
7. Modalità di fatturazione
8. Gestione delle differenze e dei conguagli
9. Modalità di liquidazione
2.1 Rilevazione del traffico
Con riferimento agli scenari di interconnessione le Parti effettueranno la rilevazione del traffico sulla base delle chiamate andate a buon fine che transitano sui fasci di interconnessione tra le rispettive centrali della rete OPERATORE e le centrali della rete Vodafone. A fronte di ciascuna comunicazione, la Parti provvederanno alla generazione di uno specifico “record di documentazione” (CDR, Call Detailed Records).
Le definizioni di “chiamata a buon fine” (di seguito indicata come “chiamata” e, nel suo insieme, come “traffico”) e di “durata conversazione” sono riportate nell’Allegato Definizioni.
2.2 Durata delle chiamate
Ai fini della tariffazione la durata delle chiamate rilevate dovrà essere arrotondata:
· al secondo inferiore nel caso in cui la somma dei decimi di secondo sia inferiore a 0,5 secondi (arrotondamento per difetto);
· al secondo superiore nel caso in cui la somma dei decimi di secondo sia superiore o uguale a 0,5 secondi (arrotondamento per eccesso).
Eventuali chiamate di durata zero documentate dalle Parti non concorreranno ad incrementare il conteggio del numero delle chiamate che verrà scambiato nella reportistica di Interconnessione descritta nel paragrafo successivo.
2.3 Interscambio documentazione relativa ai dati di traffico
Per ciascun periodo di riferimento (un mese solare), le Parti si scambieranno la documentazione relativa ai dati di traffico entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al periodo di riferimento. Tale documentazione dovrà evidenziare il periodo di osservazione, il numero di chiamate e la durata delle stesse (con riferimento alle chiamate iniziate tra le ore 00:00:00 del primo giorno e le ore 23:59:59
dell’ultimo giorno del periodo di osservazione), a meno di eventuali chiamate rimaste in sospeso alla chiusura degli acquisitori, che verranno comunicate nel report del periodo di osservazione successivo.
La durata delle chiamate verrà espressa in minuti.
Detta documentazione, definita di primo livello, dovrà contenere almeno i dati di seguito descritti:
• periodo di riferimento con specifico dettaglio di sospesi recuperati nei mesi precedenti;
• numero di chiamate a buon fine aggregate per fascia tariffaria di inizio della chiamata stessa (dove previsto);
• durata delle chiamate a buon fine aggregate per fascia tariffaria (dove previsto);
• tariffa applicata;
• compensi dovuti.
I dettagli sopra descritti dovranno essere raggruppati e suddivisi sulla base dei servizi offerti dalle Parti.
Lo scambio della documentazione relativa al traffico avverrà tramite e-mail contenente i dati aggregati.
In caso di disallineamenti sui dati confrontati dalle Parti, si procederà ad una verifica di dettaglio di secondo livello analizzando il traffico scambiato con dettaglio relativo al punto di interconnessione e fascio.
Punti di contatto per tale scambio saranno i rispettivi CONTACT POINT.
2.4 Regole di attribuzione della durata delle conversazioni alle fasce orarie
Le regole applicate da Vodafone sono le seguenti:
• nel caso in cui una conversazione origini e termini in fasce orarie di tariffazione distinte, viene suddivisa in tante porzioni elementari quante sono le fasce su cui si estende la conversazione;
• ogni porzione elementare viene caratterizzata con una durata, espressa in secondi, pari alla quota parte di conversazione che ricade nella fascia oraria in esame.
Le regole applicate da Operatore sono le seguenti:
…….
2.5 Regole di attribuzione della conversazione al periodo contabile di riferimento
Le regole applicate da Vodafone sono le seguenti:
• nel caso in cui una conversazione origini e termini in periodi contabili distinti, viene attribuita come conteggio e durata in secondi al periodo in cui ha avuto inizio la conversazione.
Le regole applicate da operatore sono le seguenti:
…………………
2.6 Valorizzazione dei dati di traffico
Ai fini del calcolo dei compensi per l’accesso e l’utilizzo delle reti (Interconnection Charge) i dati di traffico devono essere sottoposti a valorizzazione. Le parti concordano che la fatturazione dei compensi ritenuti validi per il periodo di riferimento in esame sarà a carico della parte che registra il traffico entrante:, VF-IT relativamente al Traffico Operatore vs VF-IT.
2.7 Modalità di fatturazione
A) Traffico
Il periodo di osservazione sarà il mese di calendario.
VF-IT fatturerà a Operatore gli importi relativi all’Interconnection Charge del Traffico Operatore vs VF-IT con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. VO provvederà all’emissione della fattura con scadenza a 60 gg data fattura fine mese e sarà liquidate nelle modalità previste nel successivo articolo .2.9. Le fatture saranno inviate secondo il meccanismo di fatturazione
elettronica di cui alla la Legge n. 205 del 27.12.2017. Operatore nei confronti della scrivente (in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa), invierà anche le seguenti informazioni:
• Il Codice …….. che rappresenta l’indirizzo telematico dove devono essere recapitate le fatture intestate alla scrivente società (tale codice deve essere inserito nel campo “<CodiceDestinatario>”);
• Il Codice “ ” che rappresenta il codice identificativo a voi attribuito sui sistemi informatici di Vodafone (tale codice deve essere inserito nel campo “<RiferimentoAmministrazione>”);
B) Interfacce di centrale
Mensilmente, VF-IT emetterà, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, una fattura riepilogativa, relativa ai canoni mensili dovuti per le interfacce di centrali attive alla fine del mese di riferimento, i ratei a scadere dovuti per le interfacce cessate nel mese di riferimento e i contributi di attivazione per le interfacce attivate nel mese di riferimento.
VF-IT potrà, inoltre, fatturare i corrispettivi di cui al presente paragrafo anche relativamente ad Interfacce di centrale attive e non precedentemente fatturate.
Le fatture saranno liquidate secondo le modalità stabilite dal paragrafo 2.2.6 del presente allegato.
Le fatture saranno inviate secondo il meccanismo di fatturazione elettronica di cui alla la Legge n. 205 del 27.12.2017. Operatore nei confronti della scrivente (in aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa), invierà anche le seguenti informazioni:
• Il Codice …….. che rappresenta l’indirizzo telematico dove devono essere recapitate le fatture intestate alla scrivente società (tale codice deve essere inserito nel campo “<CodiceDestinatario>”);
• Il Codice “ ” che rappresenta il codice identificativo a voi attribuito sui sistemi informatici di Vodafone (tale codice deve essere inserito nel campo “<RiferimentoAmministrazione>”);
Entrambe le Parti si impegnano ad inviare fatture corrette relative alla fornitura dei servizi oggetto del presente Accordo. Eventuali cambiamenti/errori rilevati e concordati per fatture già emesse verranno compensate con emissione di note di credito nel primo ciclo di fatturazione utile.
2.8 Gestione delle differenze e dei conguagli – Commissione Tecnica
Gli importi fatturati e non riconciliati dall’altra Parte, dovranno essere contestati entro 60 giorni dalla data di scadenza della fattura con lettera formale corredata da opportuno dettaglio.
Ai fini della gestione delle eventuali differenze riscontrate nell’ambito del confronto della documentazione scambiata tra le Parti e relativa al calcolo dei compensi relativi al traffico di interconnessione del periodo di riferimento, le Parti concordano nel definire una banda percentuale di tolleranza riferita ai valori economici rilevati per servizio voce. In particolare, le Parti concordano di fissare il valore di tale percentuale in misura pari all’1% o comunque non superiore a 2.000 euro (cinquemila euro) su base mensile, riservandosi di rinegoziarlo successivamente alla luce dei risultati dei primi confronti di traffico. Le Parti inoltre concorderanno, se necessario, un valore più basso di percentuale, misurata su singolo servizio, da verificare semestralmente.
La soglia stabilita tra le Parti è determinata come segue:
(Dati Creditore – Dati Debitore) / [(Dati Creditore + Dati Debitore) / 2]
Nel caso in cui la differenza tra gli importi dei compensi relativi al periodo di riferimento rilevati da OPERATORE e da Vodafone rientrino nella soglia di tolleranza suddetta, saranno applicati i compensi rilevati dalla Parte creditrice. Le Parti terranno comunque traccia delle differenze al fine di effettuare semestralmente, se necessario, le verifiche che definiscano la riconciliazione e gli eventuali conguagli spettanti a ciascuna di esse in relazione alle differenze accumulate.
Qualora lo scostamento relativo al periodo di riferimento, calcolato da Operatore e da Vodafone in base alle rispettive rilevazioni, differisca in misura superiore rispetto alla soglia di tolleranza stabilita, i dati di traffico saranno oggetto dell’analisi di secondo livello così come definito al paragrafo 2.3 da parte dei responsabili della fatturazione.
Nel caso in cui le Parti, attraverso l’analisi dei dati di dettaglio di secondo livello, non riescano a ricondurre la percentuale di scostamento all’interno della banda di oscillazione, detti valori saranno oggetto di ulteriori analisi da parte di una Commissione Tecnica.
La Commissione Tecnica sarà costituita da 3 rappresentanti di ciascuna delle Parti e, laddove necessario, verrà convocata con richiesta scritta di una delle Parti da inviarsi tramite raccomandata A/R e/o PEC ai rispettivi punti di contatto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Tale Commissione dovrà essere costituita, mediante comunicazione reciproca dei propri rappresentanti, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di convocazione di una delle Parti e si dovrà riunire nei successivi 5 giorni lavorativi, salvo diverso accordo tra le Parti.
La Commissione avrà come mandato l’individuazione del problema e la riconduzione delle percentuali di scostamento dei valori ai limiti di tolleranza definiti, identificando le correzioni da apportare alla documentazione del traffico. Se tali correzioni verranno individuate, verranno ritenuti validi ai fini della fatturazione i valori concordemente definiti dalla Commissione stessa
La Commissione deciderà in merito alla contestazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di prima convocazione riunione della Commissione. Qualora la soluzione della Commissione Tecnica non intervenga entro la data di scadenza della fattura oggetto di analisi, la Parte debitrice provvederà al pagamento della parte dell’importo che non è oggetto di contestazione. Eventuali conguagli, a seguito di pronunciamento da parte della Commissione Tecnica, saranno effettuati nell’ambito
della predisposizione della prima fatturazione successiva all’avvenuta riconciliazione con apposita nota di credito o fattura integrativa. All’interno di tale fattura verrà data evidenza separata di tali differenze e del periodo di riferimento ad esse associate.
Nell’impossibilità di una delle Parti di produrre i dati riepilogativi in tempo utile all’emissione delle fatture, le Parti concorderanno l’emissione della fattura sulla base dei dati rilevati dalla controparte.
Nell’impossibilità per entrambe le Parti di produrre i dati riepilogativi in tempo utile all’emissione delle fatture, si concorda di procedere alla emissione delle fatture ed al conseguente pagamento sulla base delle ultime fatture emesse e sempre che si tratti di un periodo di traffico “equivalente”. Per periodo equivalente si intende un mese che abbia lo stesso numero di giorni lavorativi, ad eccezione dei mesi di dicembre, gennaio e agosto.
In entrambi i casi suddetti alla Parte che non ha emesso il report vengono concessi tree mesi di tempo per risolvere il problema e procedere alla emissione dei dati di riepilogo mancanti nonché dei conseguenti conguagli, a meno di specifiche decisioni da parte della Commissione Tecnica.
Nel caso in cui la Commissione Tecnica non sia in grado di risolvere il problema entro tre mesi dal periodo di riferimento, la transazione verrà considerata definitiva, a meno di specifiche decisioni da parte della Commissione Tecnica stessa.
Quanto previsto dal presente paragrafo non esclude la possibilità per VF-IT di richiedere integrazioni delle proprie fatture per ragioni non conosciute anteriormente al decorso del termine di contestazione di cui sopra o dell’emissione della fattura.
La fatturazione integrative di eventuale traffico pregresso dovrà essere corredata dai relativi dettagli tecnici e/o amministrativi a supporto di tale documenti.
2.9 Modalità di liquidazione
Le fatture inviate dalle Parti, per gli importi non formalmente contestati, saranno liquidate con valuta 60 gg data fattura fine mese (o se festivo il giorno immediatamente precedente) compensando le partite di credito e di debito di ciascuna delle Parti e la somma netta sarà pagata dalla Parte che risulta debitrice.
In compensazione verranno portate tutte le fatture scadute fino alla data di valuta della compensazione.
L’ammontare netto in pagamento dovrà essere comunicato dalla Parte debitrice alla Parte creditrice almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario del creditore.
A Favore di VF-IT IBAN : Banca:
A favore di OPERATORE
Qualora la controparte non pagasse il compenso netto dovuto entro i termini stabiliti, fermo restando quanto previsti dall’art. 16 dell’articolato del presente Accordo, le Parti concordano di applicare un tasso di interesse pari al tasso BCE + spread del 4,5%. Qualora il debitore abbia maturato i suddetti interessi moratori, si conviene che gli stessi vengano recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori campo IVA ex DPR n. 633/72 s.m.i.).
Le Parti stabiliscono che eventuali modifiche dei termini di pagamento o delle date stabilite per l’invio delle fatture dovranno essere concordate tra le Parti.
Qualora la Parte che deve ricevere la fattura la ricevesse in data successiva al 15° giorno antecedente la scadenza ultima del pagamento, tale Parte avrà facoltà di effettuare il pagamento entro il 20° giorno successivo all’effettiva ricezione della xxxxxxx.Xx presente allegato é volto a tracciare le linee guida inerenti gli aspetti di gestione dell’interconnessione tra la rete di VF-IT e la rete di Operatore,
comunemente indicate di seguito come “le Parti”, per quanto concerne le modalità di ripartizione dei compensi relativi al traffico di interconnessione tra dette reti.
2.2.7 Interfacce di centrale
Mensilmente, VF-IT emetterà, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, una fattura riepilogativa, relativa ai canoni mensili dovuti per le interfacce di centrali attive alla fine del mese di riferimento, i ratei a scadere dovuti per le interfacce cessate nel mese di riferimento e i contributi di attivazione per le interfacce attivate nel mese di riferimento.
VF-IT potrà, inoltre, fatturare i corrispettivi di cui al presente paragrafo anche relativamente ad Interfacce di centrale attive e non precedentemente fatturate.
Le fatture saranno liquidate secondo le modalità stabilite dal paragrafo 2.2.6 del presente allegato.
2.2.8 Modifiche alla procedura
Ciascuna parte può chiedere modifiche alla procedura citata, previo accordo con la controparte.
ALLEGATO 3
Punti di contatto
Ai sensi dell’articolo 19 del Contratto si individuano i seguenti “punti di contatto” con riferimento alle diverse tematiche di interesse:
Vodafone Omnitel N.V. | |||||
Argomento | Contact point | Telefono fisso | Fax | Cellulare | |
Gestione procedura dei compensi e scambio dati di traffico | |||||
Problematiche tecniche, pianificazione e progettazione dell’interconnessi one | |||||
Problematiche tecniche risorse trasmissive | |||||
Problematiche amministrative - escalation | |||||
Gestione contrattuale |
Operatore | |||||
Argomento | Contact point | Telefono fisso | Fax | Cellulare | |
Gestione procedura dei compensi e scambio dati di traffico | |||||
Problematiche tecniche, pianificazione e progettazione dell’interconnessi one | |||||
Problematiche tecniche risorse trasmissive | |||||
Problematiche amministrative |
Gestione contrattuale |
Ulteriori punti di contatto per la gestione dei guasti e la segnalazione di interventi sulla rete sono indicati nell’Allegato 6.
ALLEGATO 4
Descrizione dei servizi di interconnessione e condizioni economiche
Premessa
Di seguito vengono indicati i servizi offerti da VF-IT a Operatore con le relative condizioni economiche.
X. Xxxxxxx offerti da VF-IT a Operatore
A.1 Servizio di terminazione del traffico su numerazioni mobili gestite da VF-IT
Il servizio di terminazione del traffico consiste nella terminazione sulla rete VF-IT delle comunicazioni dirette alle numerazioni mobili gestite da VF-IT. In tale servizio l’Operatore provvede a rilasciare le comunicazioni dirette alle numerazioni mobili gestite da VF-IT nel punto di interconnessione più vicino all’origine della chiamata. VF-IT provvede all’instradamento, al trasporto e alla terminazione della comunicazione sulla numerazione mobile gestita da VF-IT.
Il prezzo per il servizio di terminazione su numerazioni mobili gestite da VF- IT è determinato, per ciascun minuto di durata delle comunicazioni andate a buon fine, secondo quanto di seguito riportato:
Prezzo di terminazione verso numerazioni mobili gestite da VF-IT
Ai sensi della Delibera 599/18/CONS Il prezzo per il servizio di terminazione su numerazione mobile gestita da Vodafone di chiamate originate con CLI appartenenti alla UE o allo Spazio Economico Europeo è pari ad (valori IVA esclusa):
dall'1/1/2018 | dall'1/1/2019 | dall'1/1/2020 | dall'1/1/2021 | |
Tariffa €cent/minuto | 0,98 | 0,90 | 0,76 | 0,67 |
per comunicazione andata a buon fine senza distinzione per fasce orarie o giornaliere. Il criterio di tariffazione è al secondo di conversazione.
Vodafone si riserva di modificare anche retroattivamente tali condizioni nel caso in cui le disposizioni di cui alla Delibera 599/18/CONS siano modificate e/o annullata da provvedimenti vincolanti delle Autorità.
La terminazione su numerazione mobile gestita da Vodafone delle chiamate originate con CLI non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo e/o sprovviste di CLI, con CLI non corretto o modificato è tariffata a condizioni
commerciali oggetto di specifica comunicazione nei confronti degli Operatori interconnessi.
Mobile Number Portability (in verifica da parte di Rete sul comportamente tecnico)
Nel caso di chiamate dirette a numerazioni mobili assegnate a Vodafone e portate su altro operatore mobile instradate da Vodafone in modalità Onward Routing verso la rete recipient, Vodafone potrà fornire all’operatore un servizio di riconoscimento dell’operatore mobile di destinazione e transito basato su studio di fattibilità ed apposita offerta commerciale.
Interfacce di centrale
Il prezzo del kit di interconnessione mobile TDM per gli anni 2019, 2020 e 2021 è pari al valore, per analoghi servizi e tecnologie, del kit di interconnessione su rete fissa Telecom Italia approvato per il corrispondente anno. Per il 2020 si applicano i valori approvati per il 2018 e di seguito riportati (valori IVA esclusa):
Servizio | Categoria | OIR 2017 fisso Approvata (€) |
Kit d’interconnessione TDM a 2 Mbit/s (2 porte) | Installazione | 958,61 |
Canone annuo | 3,154.49 | |
Ampliamenti di fasci esistenti (1 porta) | Installazione | 479.3 |
Canone annuo | 1,577.25 |
La durata minima della fornitura delle interfacce di centrale necessarie per l’accesso alla rete Vodafone è fissata in dodici (12) mesi decorrenti dall’effettiva attivazione da verificare congiuntamente con opportuno verbale di consegna, fatto salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti. Al termine della durata minima, la durata è prorogato automaticamente di mese in mese (solare). È facoltà della parte che utilizza tale servizio di chiedere la dismissione di ogni singola interfaccia esistente con preavviso scritto di trenta (30) giorni, da inviarsi tramite Raccomandata A.R., rispetto alla data di scadenza della fornitura richiesta. Qualora la dismissione avvenga entro il periodo previsto per la durata minima, saranno comunque dovuti gli oneri relativi al periodo di durata minima.
Dismissioni richieste, conformemente al termine di preavviso sopra citato, per date successive al periodo minimo di fornitura comporteranno il riconoscimento degli oneri per la sola quota parte del mese di utilizzo dell’infrastruttura. Nel caso in cui invece non sia rispettato il preavviso scritto di trenta (30) giorni, a partire dalla data di invio dell’ordine di dismissione saranno comunque dovuti gli oneri fino al 30° giorno successivo rispetto a tale data.
Attivazione della relazione di interconnessione
Per l’attività di Project Management, Testing e configurazioni finalizza l’attivazione della relazione di interconnessione l’operatore corrisponderà a Vodafone un corrispettivo una tantum di attivazione par ad Euro 70.000 (IVA esclusa).
Apertura di un nuovo punto di interconnessione
Nel caso di richiesta da parte dell’operatore di attivazione di un nuovo punto di interconnessione tra quelli indicati nella tabella di cui al paragrafo 1.6 e fermo restando quanto nello stesso indicato, la fattibilità e il relativo costo da corrispondere da parte dell’operatore a Vodafone saranno da questa definite mediante apposito studio di fattibilità.
Attività di configurazione e attività tecniche
Nel caso di richieste da parte dell’operatore, relative a nuovi servizi connessi all’interconnessione e/o modifiche di quanto previsto contrattualmente tra le parti, che comportino specifiche configurazioni e/o attività tecniche (a titolo esemplificativo e non esaustivo spostamenti di fasci di interconnessione, diverse modalità di instradamento, particolari attività di testing etc.), la fattibilità e il relativo corrispettivo da corrispondere dall’operatore a Vodafone saranno da questa definite mediante apposito studio di fattibilità.
Interventi a vuoto
Per i disservizi segnalati dall’operatore interconnesso che si concludono con l’accertamento che la rete Vodafone è funzionante secondo quanto previsto dalle
Specifiche Tecniche e dagli accordi di interconnessione, Vodafone addebiterà all’operatore che ha effettuato la segnalazione del disservizio un importo pari ad euro 450 (IVA esclusa) per ogni intervento a vuoto.
ALLEGATO 5
Prove di omologazione
5.1 Scopo
Lo scopo del presente documento è quello di descrivere i test di Interconnessione tra la Rete VF-IT e la Rete Operatore.
Il documento descrive anche quelli che sono i Charging Tests per la validazione dei Call Detailed Record (CDR).
5.2 Protocolli di Interconnessione
Il protocollo di segnalazione usato e’ basato sulla ISUP Q.767 con le eccezioni e le integrazioni della ETS 300 303 e le integrazioni proprietarie correntemente usate da Telecom Italia.
5.3 Scenari di chiamata
Salvo diverso accordo delle parti le prove saranno limitate al traffico entrante sulla rete VF-IT.
5.4 Procedura di Test
Durante la fase di test i signalling link andranno costantemente monitorati. Copia dei tracciati di segnalazione di ogni prova effettuata di livello 3 e 4 andrà registrata solo nel caso dei test del primo punto di interconnessione.
5.5 Elenco delle prove
5.5.1 Prove di Validazione e Compatibilita’
Le seguenti prove hanno lo scopo di verificare l’interconnessione in termini di compatibilità di procedure MTP e ISUP.
5.5.1.1Livello 2 (Q.781)
Prove di procedure MTP.
Recommendation Q.781 | ||
Test No. | Tipologia | Note |
1.1 | Initialization (Power-up) | |
1.2 | Timer T2 | |
1.5 | Normal Alignment-Correct Procedure (FISU) | |
1.19 | Set Emergency While In "Not Aligned State" | |
1.25 | Deactivation During Alignment | |
1.29 | Deactivation During Link In Service | |
1.32 | Deactivation During the Proving Period | |
3.5 | Break Transmit Path During Link In Service | |
8.1 | MSU Transmission And Reception (BASIC) |
5.5.1.2Livello 3 (Q.782)
Prove di livello MTP
Recommendation Q.782 | ||
Test No. | Tipologia | Note |
1.1 | First Signalling Link Activation | |
1.2 | Signalling Linkset Deactivation | |
1.3 | Signalling Linkset Activation | |
2.4.1 | Load Sharing Within A Linkset: All Links Available | |
3.1 | Changeover Initiated At One Side Of A Linkset | |
4.1 | Changeback Within A Linkset |
5.5.1.3 Livello 4 (Q.784)
Prove ISUP
Recommendation Q.784 | ||
Test No. | Tipologia | Note |
1 | Circuit Supervision | |
1.3.1.1 | CGB and CGU Received | |
1.3.1.2 | CGB and CGU Sent | |
1.3.2.1 | BLO received | |
1.3.2.2 | BLO sent | |
1.3.2.3 | Blocking from both ends; removal of blocking from one end | |
1.3.2.4 | IAM received on a remotely blocked circuit | |
2 | Normal Call Set-Up: | |
2.2.1 | En bloc operation | |
2.3.6 | Blocking and unblocking during a call (initiated) | |
2.3.7 | Blocking and unblocking during a call (received) | |
3 | Normal Call Release: | |
3.1 | Calling party clears before any backward messages | |
3.2 | Calling party clears before answer | |
3.3 | Calling party clears after answer | |
3.4 | Called party clears after answer | |
3.6 | Suspend and resume initiated by a calling party | |
5 | Timers: | |
5.2.1 | T7: waiting for ACM or CON | |
5.2.2 | T9: waiting for an answer message |
5.6 End-to-End test e Charging test
Le seguenti prove hanno lo scopo di verificare il comportamento della chiamata e validare la produzione dei CDR.
Test List | |||||
Test No. | Tipologia | Note | |||
Chiamate senza risposta | |||||
A.1 | Utente Operatore chiama utente VF-IT usando una numerazione non esistente | ||||
A.2 | Utente Operatore chiama utente VF-IT occupato (no CW, no CF) | ||||
A.3 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che ha il terminale spento (no CF) | ||||
A.4 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che non risponde (no CF) | ||||
A.5 | Utente Operatore chiama utente VF-IT fuori copertura (no CF) | ||||
Chiamate con risposta | |||||
A.6 | Utente Operatore chiama utente VF-IT “Personal” (347), restando in conversazione per 20 secondi, poi l’utente VF-IT rilascia la chiamata | Verificare chiamante, | il | CLI | del |
A.7 | Utente Operatore chiama utente VF-IT “Personal” (349), restando in conversazione per 20 secondi, poi l’utente VF-IT rilascia la chiamata | Verificare chiamante | il | CLI | del |
A.8 | Utente Operatore chiama utente VF-IT “Personal” (340), restando in conversazione per 20 secondi, poi l’utente VF-IT rilascia la chiamata (Da Giugno 2000). | Verificare chiamante | il | CLI | del |
A.9 | Utente Operatore chiama utente VF-IT “Business” (348), restando in conversazione per 20 secondi , poi l’utente Operatore riaggancia | Verificare chiamante | il | CLI | del |
A.10 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che spegne il terminale prima di rispondere | ||||
A.11 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che esce di copertura prima di rispondere | ||||
A.12 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che risponde e spegne il terminale dopo 25 secondi di conversazione | ||||
A.13 | Utente Operatore chiama utente VF-IT che risponde ed esce di copertura dopo 25 secondi di conversazione |
Chiamate con rieinstradamento (CF) | ||
A.14 | Utente Operatore1 chiama utente Operatore2 che reinstrada (CFU o CFB) la chiamata verso utente VF-IT, l’utente VF-IT risponde, e rilascia dopo 25 secondi di conversazione | |
A.15 | Utente Operatore chiama utente VF-IT fuori copertura con reistradamento della chiamata in segreteria, dopo 10 secondi di conversazione l’utente Operatore riaggancia | |
A.16 | Utente Operatore-1 chiama utente Operatore-2 che reinstrada la chiamata su un utente VF-IT1 il quale a sua volta reinstrada la chiamata su un utente VF-IT2 . | Verificare il blocco della doppia deviazione |
Chiamate con Call Wating/Call Hold (CW e CH) | ||
A.18 | Utente Operatore1 chiama utente VF-IT (VF-IT ha CW). La chiamata va in risposta, dopo 10 secondi l’utente Operatore2 chiama lo stesso utente VF-IT che scambia, ponendo in HOLD la prima chiamata. Dopo ulteriori 20 secondi l’utente VF-IT rilascia entrambe le chiamate | |
A.19 | Utente Operatore1 chiama utente VF-IT (VF-IT ha CW) La chiamata va in risposta, dopo 10 secondi l’utente Operatore2 chiama lo stesso utente VF-IT che scambia, ponendo in HOLD la prima chiamata. Dopo ulteriori 10 secondi l’utente Operatore1 e Operatore2 riagganciano | |
Chiamate Dati/Fax | ||
A.20 | Utente Operatore chiama utente VF-IT (trasmissione Dati 9600bps). Dopo la connesione utente Operatore rilascia. | |
A.21 | Utente Operatore chiama utente VF-IT (trasmissione Fax G3). Dopo la connesione utente Operatore rilascia. |
E’ importante verificare lo Switching Wall Clock: l’ora dei Network Element deve essere sincronizzata in entrambi gli Switch coinvolti nelle prove.
Ogni Rete dovrà produrre un report delle prove che contenga le seguenti informazioni:
- Destination Country
- Test Number
- Calling Party Number
- Called Party Number
- Charging Start Date and Time
- Chargeable Duration
I report saranno scambiati bilateralmente e confrontati allo scopo di certificare il risultato delle prove.
Le informazioni sulle prove andranno riportate le seguente formato allegato.
MODULO TEST
Destination Country: | |||||||
TEST IDENTIFIER | DATE | CALLING NUMBER | CALLED NUMBER | CHARGING START TIME | CHARGING END TIME | CHARGEABLE DURATION | CHARGING FILE |
ALLEGATO 6
Gestione guasti
6. Assurance dei servizi di accesso per l’interconnessione VoIP/IP
6.1. Guasti sui Link d’interconnessione
Con questa tipologia si individuano i guasti sui link di collegamento tra due centrali, e possono essere identificati come instradamenti specifici o guasti su sistemi di interconnessione, causati da un guasto di centrale, da un guasto su un’apparecchiatura di trasmissione o comunicazione tra le due centrali.
Il tempo massimo di ripristino del collegamento trasmissivo di interconnessione Gigabit Ethernet viene differenziato in funzione del tipo di guasto verificatosi sul collegamento:
- 14 ore solari dalla comunicazione del guasto, se riferito agli apparati sui quali il circuito transita o termina;
- 20 ore solari dalla comunicazione del guasto, se riferito al cavo.
6.2. Guasti di rete
Con questa tipologia si individuano i guasti che impattano sull’esito delle chiamate tra la parte originante e la parte terminante, ma non sono causate da un guasto sui link. Questi possono essere identificati come guasti causati da congestione sull‘interconnessione, guasti o problemi di configurazione dati sulle centrali di uno degli operatori di rete, es. chiamate ad una destinazione dove la centrale chiamata ha un guasto, o c’è un loop in un’infrastruttura locale. A fronte di specifica richiesta da parte dell’operatore che ha segnalato il guasto l’operatore che ha ricevuto la segnalazione `e tenuto a confermare o meno l’esistenza del disservizio segnalato.
Tutte le segnalazioni di guasto devono essere gestite prontamente.
Per una migliore gestione della segnalazione deve essere classificato il tipo di guasto di rete e quindi implicitamente l’urgenza.
Di seguito le due possibili classificazioni:
Service Effecting: u Un guasto rilevato da ciascun operatore che puo’può impattare in modo consistente sul servizio offerto alla clientela.
Non Service Effecting: oOgni altro guasto non compreso nella categoria “Service Effecting” o comunque concordato direttamente tra i due Operatorile Parti (qualora non siase non verra’ raggiunto un accordo il guasto verra’verrà automaticamente classificato come Service Effecting).
Nota: Durante una situazione di particolare gravità, ciascun operatore potrà in qualsiasi momento modificare la qualificazione di un guasto da Service Effecting a Not Service Effecting, previo accordo con l’altro operatore.
Tabella 1 - Tempo massimo di risoluzione Guasti di rete Tipo di guasto Tempi di risoluzione
Service Affecting 4 ore solari
Non Service Affecting 3 giorni lavorativi
Su specifica richiesta dell’operatore che ha segnalato il guasto, l’operatore che ha ricevuto la segnalazione comunicherà gli aggiornamenti a sua disposizione sull’evoluzione del guasto.
Il tempo di ripristino è definito come il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del disservizio e la sua risoluzione da parte di Vodafone.
Al fine del calcolo dello SLA di assurance vanno considerati i tempi necessari per l’effettivo ripristino del servizio.
Il tempo di ripristino indicato non si applica in caso di:
1) cause di forza maggiore;
2) guasti causati da terzi
3) manutenzione programmata nel periodo concordato;
4) tempi di fermata imputabili alla parte che usufruisce del servizio;
5) ritardi per impedimento all’accesso al sito.
6.3. Gestione dei guasti Modalità di Segnalazione del Guasto
Per la notifica e gestione dei guasti VO mette a disposizione un portale web utilizzabile da entrambe le parti. L’utilizzo del portale web viene descritto nel annesso 1 “Segnalazioni OLO tramite GENTT v1.0”.
Di seguito èe’ riportata una scheda anomalia dove verranno riportati tutti i dati necessari ad una pronta individuazione del problema e il risultato delle verifiche e o test eseguiti (Appendice C).
La scheda anomalia deve essere allegata all’interno del portale web. Nel caso del mancato funzionamento del portale web i guasti verranno notificati via email.
Alla presunta soluzione del problema l’operatore responsabile provvederà a porre il trouble ticket nello stato “answered” e l’operatore originate avrà 24 ore solari per confermare la risoluzione del guasto. Trascorse le 24h il trouble ticket verrà posto in stato “Closed” in modo automatico. Se il problema risulterà effettivamente risolto ne darà conferma all’altro Operatore il quale a sua volta inviera`invierà la comunicazione di chiusura dello stesso tramite fax, e-mail sistema di ticketing primario e condiviso. Nel caso in cui il problema non risulti risolto, si proseguirà nella gestione del guasto secondo la procedura di cui ai paragrafi successivi e l’operatore originante dovrà porre il TT nello stato “Assigned”.
Calcolo della durata di un Guasto
La durata di un guasto èe’ calcolata facendo la differenza tra l’orario di notifica e l’orario di chiusura segnalato dall’operatore.
Nella chiusura del trouble ticket verra’verrà inserito se il guasto èe’ dovuto a un problema di rete o della tratta trasmissiva.
In caso di emergenza (mancato funzionamento del portale e utilizzo delle email)
A seguito di un malfunzionamento del Servizio segnalato da Vodafone, la durata del guasto è calcolata dal tempo che intercorre fra la data e ora del reclamo di Vodafone e la data e ora di ripristino del servizio, concordata con Vodafone, come riportati nella Scheda Anomalia in Appendice A.
Alla risoluzione del guasto, il Centro di Segnalazione Guasti di Vodafone sarà contattato e gli sarà comunicato l’avvenuto ripristino della funzionalità. A fronte della conferma a Vodafone dell’effettivo ripristino del servizio, il guasto si intenderà chiuso e verrà completata la Scheda Anomalia.
Al termine di ciascun intervento, la sua durata dovrà essere concordata fra il Cliente e il fornitore per evitare successive contestazioni.
Contatto diretto tra reparti tecnici
Nel caso gli Operatori necessitino della cooperazione tecnica diretta dell’altra parte, èe’ possibile organizzare l’operazione tramite i Contact Point riportati nell’Appendice B. Una volta che i reparti tecnici sono stati messi in contatto, questi proseguiranno il lavoro autonomamente, senza ricorrere ulteriormente ai Contact Point. Comunque i Contact Point manterranno la responsabilita’responsabilità della gestione del guasto.
Incontri periodici di revisione stato del servizio
Si terranno incontri regolari tra VF-IT e Operatore per rivedere lo stato interconnessione, e consentire l’opportuno scambio di informazioni e le procedure O&M. Questi incontri saranno effettuati di norma ogni due mesi. La frequenza di questi incontri potrà essere variata con il consenso di entrambe le parti. Entrambe le parti saranno provviste di documentazione e reports sulla funzionalità del servizio e segnalazioni di eventuali guasti che verranno confrontati in tali incontri
1. Appendice A: Contact Point
1.4
1.5 1.1 Centro di Segnalazione Guasti, e supporto in assenza di anomalie
Tali Contact Point sono operativi 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
VF-IT
Punto di contatto | |
Guasti e supporto: | |
Lavori e Manutenzione: |
Operatore
Indirizzo: | Mail: |
Telefono: Fax: |
2. Appendice B: Contatti per escalation
Vodafone
Livello | Nome | Funzione | Mobile |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Nota: Per guasti Non Service Affecting non verrà effettuata escalation al di fuori dell’orario lavorativo.
Operatore
3. Appendice C: SCHEDA ANOMALIA
OPERATORE ORIGINANTE | OPERATORE DESTINATARIO | ||
Societa`: | Societa`: | ||
Telefono: | Telefono: | ||
FAX : | FAX : | ||
Descrizione Guasto | |||
Data | Ora | Data | Ora |
Numero Guasto | Numero Guasto | ||
Tecnico di Rif. | Tecnico di Rif. | ||
Identificativo Link | |||
Gravita` | Service Affecting | Non Service Affecting | |
TIPO di Guasto FONIA | DATA LINK | CENTRALI SEGNALAZIONE | |
Numero Chiamato | Numero Chiamante | ||
Descrizione attivita` per la risoluzione del guasto: | |||
Data: | Ora: | ||
Note sull’intervento risolutivo: | |||
Nominativo |
Annesso 1
1. Scopo della procedura
La presente procedura ha lo scopo di definire le linee guida per la corretta apertura dei TT tra OLO tramite il portale GENTT fornito da Vodafone.
2. Portale GENTT
Per accedere al portale GENTT di Vodafone Italia utilizzare il seguente link: xxxx://xxxxxx.xxxx0.xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx.xxx
Le credenziali di accesso verranno inviate da un sistema automatico una volta richieste tramite mail al proprio referente Vodafone fornendo per ogni utenza da configurare i seguenti dati:
• Nome Company
• Cognome
• Nome
• Numero di Telefono (facoltativo)
• Mail Address
Se siamo nel caso di una nuova Company non ancora censita sui sistemi Vodafone fornire anche i seguenti dati:
• Nome della Company
• Numero di Telefono della coda
• Mail di Gruppo
3. Apertura Ticket
Selezionare il menu a tendina a lato di New Ticket e selezionare Incident OLO come mostrato in figura:
A questo punto si aprirà la schermata per la compilazione del TT:
Selezionare la tripletta più consona a descrivere la tipologia di servizio su cui si ha bisogno del supporto:
• Selezionato il tipo di scenario su cui si ha bisogno del supporto tipo: INTERCONNESSIONE, si hanno a disposizione poi altre scelte per dettagliare meglio la problematica, 2MB DOWN CARRIER SELECTION INTERCONNESSIONE DOWN PERFORMANCE, SIGNALING LINK DOWN ECC ECC
• Selezionato lo Scenario COLLOCAZIONE VIRTUALE (nel caso in cui l’OLO usufruisce a questa tipologia di servizio) si hanno a disposizione 4 scelte per questo servizio ACCOMPAGNAMENTO, ALIMENTAZIONE, CONDIZIONAMENTO, MANUTENZIONE EDILE
Successivamente compilare tutti i campi obbligatori (evidenziati in rosso) come mostra l’esempio, su problemi di INTERCONNESSIONE rappresentato in figura sotto:
Esempio su problemi di COLLOCAZIONE VIRTUALE:
infine nel campo Event Description riportare tutte le informazioni aggiuntive per la corretta gestione della segnalazione, se necessario nella sezione Attachment è possibile allegare eventuali allegati tipo trace:
Completata la compilazione del GENTT se tutti i dati obbligatori sono inseriti eseguire la Submit tramite il pulsante in alto a Sx e il sistema rilascerà tramite finestra di POP UP il numero di TT assegnato:
In concomitanza con la generazione del TT viene inviata la notifica via mail verso l’OLO a cui è stato assegnato il GENTT, sotto un esempio:
4. Consultazione Ticket
Tramite la schermata principale è disponibile la lista dei TT aperti e relativo stato:
Doppio Click sul TT da analizzare e si ottengono tutti i dettagli:
ALLEGATO 7
Schema di fidejussione
Fidejussione n. ********
Spettabile
Vodafone Omnitel N.V. Xxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxx (XX)
PREMESSO
− che la Societa’ ******* (nel seguito “Ordinante”) con sede legale in *****, Via ******, Codice Fiscale
n. ***, P. IVA n. ***, ha stipulato in data **** con la Vodafone Omnitel N.V., societa’ soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, (nel seguito “Beneficiario”), con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) alla Via Xxxxxx n.13, Codice Fiscale n. 93026890017 e P.IVA n. 08539010010, un Accordo d’Interconnessione avente ad oggetto le condizioni tecniche ed economiche per l’interconnessione reciproca tra le reti come previsto dalla scrittura privata stessa (nel seguito “Contratto”);
− che il citato Contratto prevede a garanzia del puntuale e pieno adempimento di tutte le obbligazioni dell’Ordinante nell’ambito del citato Contratto, il rilascio in favore del Beneficiario di fidejussione bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo “a prima richiesta” da parte di primario Istituto di Credito;
− che tale fidejussione e’ a garanzia delle somme che venissero reclamate dal Beneficiario fino alla concorrenza di Euro. …….. (diconsi ) contro presentazione di semplice richiesta scritta.
TUTTO CIO’ PREMESSO
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con la presente la sottoscritta Banca ***** (nel seguito “Fidejussore”) con sede legale in ***, Via ***, Capitale Sociale e Riserve di Euro ****, iscritta nel Fascicolo delle Societa’ presso la Cancelleria della Sezione Commerciale del Tribunale di ***, al n. **** del Registro Societa’, Codice Fiscale e Partitia IVA
n. ***, in persona del ******* , ***** ****, nato a ****, il *****, dichiara di costituirsi, come con la presente si costituisce, Fideiussore solidale nell’interesse dell’Ordinante ed a favore del Beneficiario sino alla concorrenza massima di Euro In forza pertanto della fidejussione come sopra prestata, il
Fidejussore si impegna, incondizionatamente ed irrevocabilmente, a corrispondere al Beneficiario, a semplice richiesta ed indipendentemente da eventuali contestazioni di ogni genere comunque connesse al Contratto di cui sopra, contestazioni alle quali il Fidejussore resta completamente estraneo, le somme che venissero richieste dal Beneficiario fino alla concorrenza massima di Euro ……………….
3. Il pagamento delle somme dovute dall’Ordinante avverra’, dietro semplice richiesta scritta del Beneficiario, da inviarsi al Fidejussore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fidejussore di detta richiesta. Il Fidejussore rinuncia sin d’ora a sollevare eccezioni o contestazioni di sorta, anche in caso di eventuale opposizione da parte dell’Ordinante o di pendenza di eventuale controversia o giudizio sulla sussistenza e/o esigibilita’ del credito, ovvero di procedimenti per qualsiasi titolo o causale intentati ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, tutto cio’ in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del Codice Civile.
4. In deroga a quanto stabilito dall’art 1939 del Codice Civile, la presente fidejussione rimarra’ valida ed efficace anche in caso di nullita’ od invalidita’ dell’obbligazione principale garantita.
5. Fino alla concorrenza della somma garantita da questa fidejussione, il Fidejussore paghera’ anche piu’ importi relativi ad obbligazioni differenti nell’ambito del Contratto.
6. Nessun preventivo consenso al pagamento sara’ richiesto dal Fidejussore all’Ordinante, il quale, anche per gli accordi intercorsi con il Fidejussore stesso, nulla potra’ eccepire al Fidejussore medesimo in merito al pagamento da questi effettuato a semplice richiesta del Beneficiario.
7. L’Istituto di Credito Fidejussore rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente all’eventuale
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l’Ordinante.
8. Alla presente garanzia fidejussoria non si applica il disposto dell’art 1957 del Codice Civile, restando convenuto tra il Fidejussore e il Beneficiario che, in deroga a quanto previsto da tale norma, il Beneficiario e’ espressamente dispensato dall’iniziare o proseguire, entro i termini previsti dal citato articolo, le sue
istanze nei confronti dell’Ordinante, nel caso lo stesso risultasse inadempiente alla data di scadenza delle obbligazioni ad essa derivanti dal precitato Contratto; la garanzia fidejussoria si estinguerà, dunque, solo con l’avvenuta estinzione dell’obbligazione principale garantita.
9. La presente fidejussione ha efficacia di 3 anni a partire dalla data odierna ed alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno e cesserà di avere effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di cessazione del Contratto stesso, salvo rinuncia di una delle due parti, da comunicarsi all’altra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno due mesi di anticipo rispetto al termine originario o tacitamente rinnovato.
10. In caso di scissione o di scorporo aziendale del Beneficiario, interessante il settore radiomobile, la presente garanzia fidejussoria sara’ automaticamente trasferita a favore della societa’ che, a seguito delle predette operazioni, svolgera’ il servizio radiomobile cellulare con sistema digitale in tecnica numerica denominato GSM, GPRS e/o UMTS.
11. L’eventuale invalita’ di una o piu’ clausole della presente fideiussione, non comportera’ l’invalidita’ delle altre clausole o dell’intera fideiussione.
12. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1943 del Codice Civile, l’Istituto di Credito Fidejussore elegge formalmente domicilio in ***, Via ***, ferma restando anche per esso la competenza esclusiva del Foro di
** per le eventuali controversie sorgenti dal Contratto di cui in premessa. Distinti saluti
Banca ****
ALLEGATO 8
Procedura interoperatore per il contrasto delle frodi
1. Scopo della procedura
Lo scopo di questa procedura è quello di definire un protocollo operativo per la segnalazione di casi di sospetta frode tra Operatori, nel tentativo di:
1. consentire la rapida adozione di opportune misure di contrasto (es. blocco delle numerazioni interessate);
2. bloccare tempestivamente l’ingiusto profitto derivante dai comportamenti illeciti.
Il presente documento descrive il protocollo di comunicazione e le operazioni da eseguire per la gestione congiunta dei fenomeni fraudolenti. Nel seguito del documento si definiscono:
• i tipi di fenomeni fraudolenti che rientrano nel campo di applicazione della presente procedura;
• le regole e modalità operative da rispettare per la loro gestione congiunta.
2. Tipi di fenomeni fraudolenti
I principali tipi di fenomeni fraudolenti, che rientrano nel campo di applicazione della presente procedura sono i seguenti (la lista è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva):
1. I fenomeni fraudolenti dovuti ad intromissione di terzi su utenze di clienti ignari: sono quelli, generalmente perpetrate su utenze di rete fissa di clienti aventi contratti in abbonamento, attuate con diverse tecniche e schemi, finalizzate a generare chiamate verso direttrici a rischio (es. NNG, internazionali, numerazioni mobili con opzioni di autoricarica, ecc.), con addebito a carico dei singoli ignari clienti e conseguente generazione di contestazioni nei confronti dell’Operatore di accesso, il quale, spesso, è
reputato dal cliente responsabile del danno o dell’addebito del traffico. Per questa categoria, lo schema di frode è caratterizzato dalle seguenti modalità di perpetrazione:
I. manipolazione di cavi telefonici all’esterno della proprietà del cliente (ad es. parallelismo su doppino nell’armadio ripartilinea, in chiostrina od altri elementi dell’infrastruttura di Rete);
II. intromissione di terzi su centralini aziendali (ad es. dial in/dial out);
III. intromissione logica su infrastrutture o apparati di telecomunicazione o informatici allo scopo di produrre attività fraudolente (ad es. SMS Spoofing, dialer autoattivanti, trojan horse, ecc.).
L’accertamento delle suddette modalità di perpetrazione a volte può essere dedotto, con ragionevole fondatezza, anche dalla semplice analisi delle caratteristiche del traffico originato dall’utenza e/o dalle verifiche fatte direttamente col cliente titolare della stessa.
2. I fenomeni fraudolenti da sottoscrizione: ovvero casi di traffico generato da utenze, attivate con dati falsi oppure reali, ma appartenenti ad ignare persone (furto d’identità), al solo scopo di perpetrare frodi o di generare traffico per uso personale con la preordinata intenzione di non pagarne il controvalore.
L’accertamento di tali tipi di frode in genere può essere dedotto "con ragionevole consequenzialità" dalla compresenza di uno o più dei seguenti elementi (la lista è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva):
I. non rintracciabilità o irreperibilità dell’intestatario dell’utenza telefonica;
II. dati dell’intestatario incoerenti con l’identità dell’utilizzatore (furto di identità, dati/documenti contraffati/rubati, dati inesistenti, ecc.);
III. dati di sedi o domicili “fantasma” di persone giuridiche o privati (anche mediante informazioni commerciali effettuate da ditte di fiducia ed autorizzate alle investigazioni);
IV. mancata corrispondenza delle caratteristiche dell’ubicazione dell’impianto rispetto all’attività dichiarata;
V. corrispondenza inesitata (welcome letters, telegrammi di contatto, fatture);
VI. utilizzo di coordinate bancarie/carte di credito false, incongruenti o rubate.
3. Fenomeni fraudolenti con utilizzo di prodotti ricaricabili con credito ottenuto attraverso attività fraudolente.
4. Fenomeni fraudolenti da servizi ingannevoli (ad es. SMS ingannevoli con inviti a chiamare NNG o altre numerazioni associate a servizi fittizi, wangiri, servizi premium con profili di scarsa trasparenza, ecc.).
5. Frodi deducibili dalla presenza di caratteristiche anomale nel traffico. Si tratta di casi di traffico, generalmente diretti verso specifiche direttrici (ad es. NNG, numerazioni mobili con profilo di autoricarica, numerazioni internazionali ad alto costo, ecc.) ovvero originate da specifiche numerazioni (ad es. decade 4) ed aventi profili d’uso del servizio che risultano anomali per le caratteristiche delle chiamate e/o di utilizzo dei servizi (quantità, durata, orario, frequenza, località d’origine, servizi supplementari di rete utilizzati, numeri chiamati, ecc.) .
L’accertamento di tali ipotesi di frode può essere dedotto dal rilevamento, nelle caratteristiche del traffico, di uno o più dei seguenti elementi (l’elenco è da intendere esemplificativo e non esaustivo):
I. raggiungimento di volumi di traffico telefonico insolitamente elevati rispetto ai consumi storici del cliente (anche solo in relazione a specifiche numerazioni o direttrici geografiche e non geografiche, comprese quelle in decade 4);
II. raggiungimento di volumi di traffico terminati su una singola NNG, o su un insieme di NNG afferenti allo stesso CS ovvero originati da una numerazione in decade 4 assimilabile, insolitamente elevati rispetto al profilo storico del traffico oppure anomali per le caratteristiche del traffico;
III. traffico proveniente da singola numerazione in decade 4 insolitamente elevato rispetto ai volumi storici della numerazione;
IV. anomala ripetitività del traffico da cui si può dedurre la carenza di volontà del cliente di usufruire del servizio fornito dal CS oppure l’incoerenza con un normale utilizzo del servizio (es. collegamenti per diverse ore senza soluzione di continuità, ecc.);
V. utilizzo abnorme della linea telefonica attivata (è il caso delle frodi finalizzate a rivendita di traffico);
VI. utilizzo di servizi di call conference per terminare traffico su NNG, SIM con autoricarica, numerazioni internazionali, ecc.;
VII. generazione di alti volumi di traffico per finalità di frode con SIM prepagate usate con modalità che eludono i processi di billing;
VIII. singole chiamate (anche di durata anomala) distribuite su interi archi di numerazione chiamanti;
IX. traffico da/verso direttrici di traffico a valore aggiunto (es. 4X, 709, 89x), numerazioni mobili con profilo di autoricarica o internazionali mediante l’ausilio di strumenti automatici;
X. utilizzo massiccio di schede SIM al fine di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del funzionamento di apparati di rete o sistemi di controllo.
3. Regole e modalità operative di gestione
Gli Operatori si impegnano a predisporre, ove applicabile, quanto necessario per rilevare gli scenari di frode descritti nel capitolo precedente ed a gestirli secondo le modalità operative descritte nel seguito.
La tempestività e l’adeguatezza dell’informativa con cui si segnala il caso di sospetta frode costituiscono fattori determinanti per l’efficacia della presente procedura.
Di seguito si descrive il protocollo di comunicazione da osservare per la gestione end to end dei casi di presunta frode, il contenuto ed il formato delle informative previste nelle diverse fasi operative ed i criteri di gestione da rispettare per quanto concerne la responsabilità del monitoraggio e delle azioni cautelative da eseguire per i diversi tipi di frode.
3.1 Protocollo di Comunicazione
Qualora le analisi sul traffico e gli accertamenti tecnici e/o gestionali rilevino la presenza di elementi che inducano a ritenere che sia in atto un possibile fenomeno fraudolento riconducibile ad uno dei tipi descritti nel paragrafo
precedente, l’Operatore che rileva l’evento ne dà tempestiva comunicazione ai punti di contatto degli altri Operatori interessati/coinvolti (ivi inclusi laddove esistenti gli Operatori di transito e gli Operatori ospitanti) mediante l’invio di un‘informativa (di seguito “Segnalazione”). Per i dettagli di tale informativa si rimanda al paragrafo 3.2; per la lista dei punti di contatto si rimanda al paragrafo 5.
Per la gestione della Segnalazione le Parti coinvolte dovranno osservare le seguenti regole generali:
1. La segnalazione da parte dell’Operatore che rileva l’evento dovrà essere sempre tempestiva rispetto alla data di rilevazione della sospetta frode ed in ogni caso dovrà avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni solari dall’evento, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.
2. Gli Operatori che ricevono la Segnalazione dovranno, in base a quanto comunicato, eseguire le relative verifiche del caso, determinare se trattasi di possibile frode o solo di improvvisa concentrazione di traffico lecito e volontario e ove necessario, compiere tutte le azioni di propria competenza allo scopo di impedire il protrarsi della frode e/o il conseguimento dell’illecito profitto, comunicando quindi all’Operatore segnalante l’esito delle verifiche nonché le azioni eseguite (per la descrizione delle azioni in funzione dei diversi scenari si rimanda al successivo paragrafo 3.4).
3. La risposta (di seguito “Riscontro”) dell’Operatore destinatario della Segnalazione, per comunicare l’esito delle verifiche e delle eventuali azioni eseguite, dovrà essere sempre tempestiva rispetto alla Segnalazione ed in ogni caso dovrà essere fornita al massimo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della Segnalazione.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti avverranno, ove non sia espressamente stabilita una diversa modalità, mediante scambio di e-mail tra i punti di contatto operativi di cui al paragrafo 5 della presente procedura. Le Parti potranno concordare l’impiego di metodi di protezione dei dati scambiati.
3.2 Informativa a supporto della SEGNALAZIONE
In questo paragrafo vengono elencate le informazioni minime da inviare a supporto della Segnalazione. Tali informazioni potranno essere anche maggiormente dettagliate in funzione della tipologia di evento fraudolento segnalato.
Oggetto della Segnalazione: da indicare nell’oggetto della mail tramite il codice “Operatore_X_AAMMGG_progressivo”, dove:
• “Operatore” assume la ragione sociale dell’Operatore segnalante;
• “X” può assumere i valori:
o I (in caso di intromissione);
o S (in caso di sottoscrizione);
o SI (in caso di servizi ingannevoli);
o FSR (frodi da utilizzo di servizi ricaricabili), con credito ottenuto attraverso attività fraudolenta;
o TA (traffico anomalo);
• AAMMGG indica la data della segnalazione;
• il progressivo è il codice univoco su base Operatore segnalante assegnato all’evento e che servirà per il prosieguo delle comunicazioni.
Breve descrizione del fenomeno: è necessario indicare tutte le informazioni utili alla comprensione del fenomeno segnalato e alle successive analisi del fenomeno segnalato.
Dati di traffico: da inserire in apposito file excel in allegato alla mail:
• numerazioni (CLI) di destinazione del traffico sospetto (in chiaro), ovvero anche di origine per le numerazioni in decade 4 e per ognuna di queste:
▪ numerazioni di origine del traffico sospetto (CLI), con le ultime tre cifre oscurate (nel caso di frodi originate da rete fissa che interessano un’elevata numerosità di clienti chiamanti, il CLI sarà sostituito dal distretto geografico di origine del traffico);
▪ numero di chiamanti diversi (da indicare obbligatoriamente quando l’origine del traffico è espressa mediante distretto telefonico);
▪ per ogni numerazione di origine (numero o distretto):
• tipologia di eventi (chiamate, SMS, MMS, ecc.);
• numero di eventi per singola numerazione di destinazione;
• durata complessiva delle conversazioni (in minuti) e, ove applicabile possibile, anche dettagliata per singola numerazione;
• importo complessivo del traffico (iva esclusa) sospetto e, ove disponibile possibile, anche suddivisa per singola numerazione.
• periodo di generazione del traffico sospetto.
Eventuali azioni intraprese come ad es. lo sbarramento temporaneo dell’accesso alla numerazione interessata dal fenomeno fraudolento o la sospensione delle utenze da cui ha origine il traffico fraudolento. Ove tali azioni non vengano esplicitate sarà sottinteso che nessuna azione è stata intrapresa dall’operatore segnalante.
Richieste particolari: eventuali richieste di azioni/informazioni che il segnalante ritiene necessarie al fine di reprimere il fenomeno, come:
• informazione sul Centro Servizi assegnatario (in caso di NNG);
• sbarramento del traffico dei propri clienti verso una specifica numerazione;
3.3 Informativa a supporto del RISCONTRO
L’operatore destinatario di una Segnalazione, effettuate le verifiche del caso, risponderà all’Operatore segnalante fornendo le informazioni relative all’esito delle verifiche ed alle eventuali azioni eseguite, nei termini indicati nel seguito.
Oggetto della risposta: facendo un mero reply alla prima segnalazione.
Breve descrizione dell’esito delle analisi del fenomeno: sarà fornita una descrizione complessiva della situazione riscontrata con l’indicazione di tutti i dettagli utili al congiunto accertamenti dei fatti, ivi inclusa l’indicazione di elementi oggettivi volti a qualificare il fenomeno come lecito.
Azioni effettuate: dovranno essere sempre fornite le informazioni di sintesi sulle azioni intraprese.
3.4 Criteri di monitoraggio ed esecuzione delle azioni di contrasto
Il monitoraggio e la segnalazione degli eventi di sospetta frode saranno assicurati da tutti gli attori responsabili del servizio di trasporto delle chiamate: l’Operatore di accesso, l’Operatore di transito e l’Operatore di terminazione.
Ciascuna Parte agirà come soggetto segnalante per quelle manifestazioni di sospette frodi per cui risulta più efficiente un suo impegno in “prima battuta” (tipicamente, perché ha maggiore visibilità dei fenomeni rivelatori della specifica tipologia di frode).
Più precisamente, con riferimento a tutti gli scenari di frode definiti nel capitolo 2, la ripartizione dei compiti tra gli operatori per la gestione end to end dei casi di sospetta frode seguirà le regole seguenti.
3.4.1 Eventi per i quali l’Operatore di accesso si attiva come soggetto segnalante
L’Operatore di accesso è tenuto a segnalare eventi potenzialmente fraudolenti per quanto previsto dalle casistiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 (escluso il punto 5.II) del cap. 2 della presente procedura, entro un termine di 30 (trenta) giorni dall’evento (mediante la prima Segnalazione di cui al paragrafo 3.1).
I criteri di rilevamento dei suddetti scenari fraudolenti saranno definiti autonomamente da ciascun Operatore.
Naturalmente l’Operatore di accesso, a fronte della Segnalazione, avrà facoltà sulla propria rete di porre in essere tutte le azioni cautelative ritenute idonee a tutelare i propri interessi e quelli dei propri clienti finali.
In particolare, nel caso in cui il traffico presumibilmente fraudolento sia diretto verso NNG,ovvero nel caso in cui sia originato da numerazioni in decade 4 o altre con servizi analoghi, tali azioni potranno essere, ad es.:
• inibizione parziale o totale dell’accesso alla/e NNG interessata/e dalla propria rete (anche nel caso trattasi di numerazione in decade 4 ed assimilabile);
• sospensione cautelativa dei pagamenti, ove previsto;
• deposizione di esposto/denuncia;
• ecc.
Gli Operatori destinatari di tali Segnalazioni, saranno tenuti nel più breve tempo possibile, ove applicabile e tecnicamente fattibile, a cooperare nel seguente modo:
• eseguire le verifiche del caso sulle numerazioni di transito/terminazione o segnalate e gli eventuali servizi associati;
• eseguire, in caso di riscontri che confermano ragionevolmente la fondatezza dell’evento segnalato, le azioni cautelative applicabili sulla propria rete e/o nei confronti dell’eventuale CS interessato, per impedire il perpetrarsi/ripetersi della frode e/o dell’abuso rilevato;
• fornire il Riscontro all’Operatore d’accesso segnalante, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.1;
• inviare, all’occorrenza, una Segnalazione di avviso ad eventuali altri Operatori di accesso interessati al fenomeno anomalo rilevato, per permettere loro di effettuare le verifiche del caso.
Le azioni cautelative a carico degli Operatori destinatari delle Segnalazioni sono definite in funzione del tipo di frode.
In particolare si distinguono i seguenti due casi:
a) Segnalazioni caratterizzate da traffico terminante su NNG oppure originato da numerazioni in decade 4 o con servizi assimilabili;
b) Segnalazioni caratterizzate da traffico terminante su SIM prepagate, finalizzato all’autoricarica fraudolenta.
Nel primo caso le azioni minime, ove tecnicamente applicabili, dovranno essere:
• sospensione del pagamento della reverse a favore del CS per il traffico presumibilmente fraudolento o abusivo o eventuale richiesta di ripetizione delle somme nel caso in cui il pagamento fosse già avvenuto (ove applicabile);
• richiesta al CS di rimuovere, entro un lasso di tempo ristretto, le eventuali irregolarità rilevate sul servizio, pena la risoluzione del relativo contratto o la chiusura della NNG o del gruppo di NNG interessate;
• chiusura della/e NNG e, nei casi più gravi, disdetta del contratto col CS, ove applicabile (es. in caso di servizi fittizi o con evidenti profili ingannevoli/finalità ingannevoli).
Nel secondo caso le azioni minime, ove applicabile, dovranno essere:
• sospensione cautelativa della SIM destinataria del traffico presumibilmente fraudolento o, almeno, blocco dell’eventuale credito residuo derivante da frode, se tecnicamente fattibile;
• eventuale inibizione del traffico verso NNG se tecnicamente fattibile (limitatamente ai casi in cui la SIM destinataria del traffico fraudolento “scarichi” il credito ottenuto fraudolentemente verso NNG oppure funga da collettore di traffico fraudolento originato da numerazioni in decade 4 o assimilabili)
• invio, seguendo le modalità di cui al par. 3.4, di una Segnalazione all’Operatore titolare della NNG nei casi in cui si rilevasse un fenomeno di “scarico” del credito illecito verso NNG e, se tecnicamente fattibile, blocco
cautelativo del pagamento della reverse per gli importi di traffico derivanti dallo scarico;
• invio, seguendo le modalità di cui al par. 3.4, di una Segnalazione all’Operatore mobile interessato nei casi in cui si rilevasse un fenomeno di autoricarica a catena, ossia di “scarico” del credito illecito verso SIM di altri operatori per presumibili finalità di autoricarica, seguendo le modalità di cui al par. 3.4.
Infine si precisa che, per gli eventi presumibilmente fraudolenti di cui l’Operatore di accesso può avere notizia direttamente dal cliente finale, tipicamente afferenti alle casistiche di frode indicate al punto 4 dell’elenco riportato nel cap. 2 (casi di Spamming effettuati con metodi vari) oppure a casi di scarsa trasparenza o potenziale ingannevolezza del messaggio introduttivo del servizio offerto su una NNG, qualora il cliente finale ne dia notizia all’Operatore di accesso, quest’ultimo, una volta riscontrata la fondatezza della segnalazione del cliente, provvederà a darne Segnalazione all’Operatore di terminazione/titolare della NNG nel più breve tempo possibile dal ricevimento della notizia, riservandosi la facoltà di sbarrare cautelativamente l’accesso alla NNG interessata in attesa di ricevere il Riscontro da parte di quest’ultimo.
L’Operatore di terminazione/titolare della NNG, in questi casi specifici, sarà tenuto, nel più breve tempo possibile, ad inviare apposita comunicazione al CS con richiesta di rimuovere, entro un ristretto lasso di tempo, le eventuali irregolarità rilevate sul servizio, pena la risoluzione del relativo contratto o la chiusura della NNG o del gruppo di NNG interessate.
3.4.2 Eventi per i quali l’Operatore titolare della NNG di terminazione si attiva come soggetto segnalante
L’Operatori titolari di NNG di terminazione si impegnano a:
• monitorare il corretto utilizzo delle NNG a loro assegnate al fine di verificare che essi rispettino la normativa vigente;
• monitorare il traffico terminato su una singola NNG, o su un insieme di NNG afferenti allo stesso CS, oppure originato da numerazioni in decade 4 o assimilabili al fine di verificare la presenza di variazioni anomale presumibilmente fraudolente, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quelle di cui al punto 5.II delle casistiche di frode riportate nel cap. 2.
I criteri di rilevamento dei possibili eventi di natura fraudolenta saranno definiti autonomamente da ciascun Operatore.
Le eventuali anomalie rilevate con riferimento ai due punti suddetti dovranno essere segnalate agli Operatori interessati in accordo al protocollo di comunicazione precedentemente descritto.
Nel caso in cui l’anomalia segnalata dall’Operatore titolare della NNG evidenziasse il non corretto utilizzo della numerazione assegnata e/o sancito dalla normativa vigente, esso è tenuto a:
• richiedere al Centro Servizi, entro un lasso di tempo ristretto, l’adeguamento ed il ripristino del corretto utilizzo, pena la risoluzione del relativo contratto;
• sbarrare temporaneamente la NNG interessata sulla propria rete, in funzione della gravità del caso.
Gli Operatori di accesso destinatari della Segnalazione si impegnano ad effettuare le verifiche nei tempi tecnici oggettivamente necessari (non superiori a
30 giorni dalla Segnalazione ricevuta) e dando riscontro all’Operatore titolare della NNG, riservandosi, all’occorrenza, la facoltà di inibire l’accesso alla NNG interessata dalla propria rete, qualora le condizioni che hanno determinato l’esistenza del rischio di frode non siano state rimosse e le eventuali azioni risolutive a carico dell’Operatore di terminazione/titolare della NNG non siano state espletate
5. Punti di contatto
Per l’avvio della fase operativa è necessario che le Parti comunichino i rispettivi punti di contatto secondo lo schema seguente:
Operatore XXXX |
1° Livello (operativo) Numero telefono (possibilmente della sala operativa frodi) Orari operativi Mailbox condivisa: xxxxxxxxxxxx_xxxxx_xxxxx_Xx@xxxxxxx.xx 2° Livello (manageriale) Fraud Manager (o delegato) Numero telefono (mobile) Indirizzo e-mail |
Ogni Parte assicurerà che, durante le ore di ufficio, sia disponibile un referente al quale, all’occorrenza si potrà chiedere eventuali chiarimenti sulle segnalazioni scambiate.