CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A VALORE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
• Art. 1 Oggetto del servizio
• Art. 2 Durata dell’appalto
• Art. 3 Erogazione del servizio
• Art. 4 Condizioni di espletamento del servizio
• Art. 5 Obblighi a carico della Ditta appaltatrice
• Art. 6 Assicurazione
• Art. 7 Modalità di fatturazione e pagamenti
• Art. 8 Cessione del contratto e divieto di subappalto
• Art. 9 Pagamenti
• Art. 10 Cauzione
• Art. 11 Stipula del contratto
• Art. 12 Recesso e risoluzione del contratto
• Art. 13 Controversie
• Art. 14 Spese contrattuali
• Art. 15 Rinvio
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l'erogazione di buoni pasto da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all’art.285 comma 3
D.P.R. 207/2010, i quali abbiano come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto.
Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa 400 (quattrocento). L'Importo annuo presunto del servizio in argomento è previsto in € 192.000,00 oltre IVA nella misura del 4%, calcolato sul valore facciale del buono pasto di Euro 5,29.
L’appaltatore, sarà tenuto all’emissione di buoni pasto sino alla concorrenza dell’importo complessivo, al netto del ribasso proposto sul valore del singolo buono. Tale importo potrebbe subire variazioni nel corso della durata del contratto sia in relazione al diverso fabbisogno dell’Ente, sia in relazione ad eventuali modificazioni del valore facciale del buono pasto.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO.
L’appalto avrà durata sino all’esaurimento della fornitura dei buoni pasto corrispondenti all’ammontare dell’importo suddetto;
ART. 3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere assicurato nel territorio del Comune di Avellino e Provincia. ART. 4 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 5,29 compreso IVA al 4%, qualora il valore del buono venisse modificato, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.
I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione progressiva.
I predetti buoni dovranno altresì riportare:
• Il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
• La ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
• Il valore facciale espresso in valuta corrente;
• il periodo di validità (data di scadenza) e uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
• la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, nè cedibile, nè commerciabile, nè convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore;
Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti dell'Amministrazione esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa:
a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché, dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Le società sono tenute ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
Le Ditte dovranno prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un’offerta equa e remunerativa per la Ditta stessa.
La Ditta, pertanto, dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata l’Amministrazione da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.
L’Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere l’Amministrazione esonerata ed indenne da ogni pretesa.
L’affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.
La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti, attraverso apposita polizza assicurativa, all’Amministrazione ed ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria.
ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice dovrà:
♦ predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dell’Ente e la stessa Amministrazione;
♦ consegnare presso la sede centrale dell’Amministrazione i plichi confezionati per unità operativa entro 7 giorni lavorativi dall’ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
♦ rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell’Amministrazione o dei suoi dipendenti purchè resi entro i 30 giorni dalla scadenza.
♦ Le spese di imballo, trasporto e consegna sono a totale carico della Ditta.
♦ La Ditta dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta.
♦ La Ditta dovrà comunicare immediatamente all’Ente la eventuale, motivata risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo alla loro sostituzione con altri esercizi; in questa ipotesi, l’Ente, entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione, potrà esprimere il proprio motivato dissenso.
ART. 6 - ASSICURAZIONE
La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:
• responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
• a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale non inferiore a € 100.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all’utilizzo dei buoni pasto.
ART. 7 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ogni consegna dei buoni alla sede centrale dell’Amministrazione sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante:
♦ il numero totale dei buoni con l’indicazione della relativa numerazione;
♦ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
♦ l’assoggettamento dell’aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.
♦ Il pagamento dei buoni avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni in considerazione della particolare natura del servizio.
ART. 9 PAGAMENTI.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione fattura.
In caso di raggruppamento i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del capogruppo, restando del tutto estranea l'Amministrazione ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.
ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipulazione del contratto la ditta appaltatrice è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del decreto leg.vo n° 163/2006 e s.m.i.- La garanzia predetta deve permanere per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dopo aver accertato il perfetto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Essa garantirà oltre all’eventuale risarcimento dei danni anche il rimborso delle spese che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il periodo contrattuale a causa dell’inadempimento o di errata esecuzione dello stesso.
Resta salva per l’amministrazione la facoltà di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia suddetta risultasse insufficiente, rimanendo, inoltre, in capo alla Ditta appaltatrice l’obbligo di reintegrarla in tutto o in parte, nel caso in cui l’amministrazione se ne sia avvalsa.
ART.11 STIPULA DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria verrà invitata a stipulare il contratto e a presentare tutta la documentazione di cui all’art.2 del disciplinare della procedura di cottimo fiduciario.
ART.12 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della società, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all’atto della stipula del contratto e siano di ostacolo alla conduzione a termine , nonchè, nei seguenti casi:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
b) in caso di unilaterale sospensione e/o interruzione del servizio senza valide giustificazioni per un periodo superiore a 10 giorni;
c) in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
L’Amministrazione, quindi, avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione in danno mediante rivalsa su eventuali crediti dell’aggiudicatario, nonchè, sulla garanzia prestata. Qualora l’offerta Consip, nel momento in cui sarà operativa la convenzione, sia più vantaggiosa ai sensi del decreto legge del 6 luglio 2012 n° 95 art.1 co. 13, potrà a sua discrezione migliorare lo sconto per uniformarsi ai nuovi parametri prezzo-qualità offerti dalla Consip, in caso contrario entro 7 giorni dal diniego l’Ente potrà recedere dal contratto senza penale alcuna. La risoluzione del contratto nei casi di cui al presente articolo comporterà l’incameramento del deposito cauzionale oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno.
ART.13 CONTROVERSIE
Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Amministrazione aggiudicatrice, saranno demandate al giudice ordinario.
Il foro competente è quello di Avellino.
ART. 14 SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, registrazioni, copie e quant’altro.
ART.15 – RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria ed al disciplinare della procedura di cottimo fiduciario.
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX