Decreto Ministeriale 31 marzo 2011
Decreto Ministeriale 31 marzo 2011
Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all’a.a. 2010/2011.
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368
e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito
il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti
da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione della Facoltà di
medicina e chirurgia;
VISTO il citato Decreto
Legislativo 17 agosto 1999, n.368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34,
individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal
decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e
integrazioni, del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di
concerto con il Ministro della Salute;
VISTO
l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della
Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei
medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui
contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare
alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico
2008/2009 - 2010/2011 di cui all'art. 35, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 368/1999;
VISTO il decreto del
Ministero della Salute, in via di perfezionamento, adottato di
concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e
con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno
annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di
specializzazione per l'anno accademico 2010/2011, pari a 8848 unità
e la determinazione del numero complessivo dei contratti di
formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico,
pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per
ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO
che l'offerta formativa delle Università si rivolge all'intero
territorio nazionale;
VISTO il decreto 1 agosto
2005 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, relativo al
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
VISTO
il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, con il
quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle
scuole di specializzazione;
VISTO il decreto 17
febbraio 2006 del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca,
relativo alla modificazione del decreto 1 agosto 2005, nella parte
relativa all'approvazione della scuola di specializzazione in
Medicina d'emergenza-urgenza;
VISTO il decreto
22 gennaio 2008 del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, di integrazione del
decreto 29 marzo 2006, con il quale sono stati definiti gli standard
e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in
Medicina d'emergenza-urgenza;
VISTO il decreto
6 marzo 2007 del Ministro dell'Istruzione, Università e della
Ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell'Osservatorio
Nazionale della formazione medica specialistica, che ha il compito di
verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture
universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i
requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture
che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della
formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare
la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni
dell'Unione europea;
VISTI i Decreti del
Ministero della Salute di concerto con questo Ministero, relativi
all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete
formativa delle scuole di specializzazione, in data 6/11/2008 e
19/2/2009 e successive integrazioni;
VISTI i
Decreti Direttoriali, in data 12/12/2008 e 25/3/2009 e successive
integrazioni, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di
specializzazione dell'area sanitaria;
VISTO in
particolare l'art. 3, comma 4, del D.M. 1/8/2005, che stabilisce per
ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non
può essere inferiore a tre per anno di corso;
VISTA
la nota del 15 dicembre 2010, prot. n. 18887, con la quale il
Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare ha
rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del
citato X.Xxx. n. 368/99, art. 35, comma 3, per l'a.a.
2010/2011;
VISTA la nota prot. 558/A A.6/13 -
607, del 26 gennaio 2011, con la quale il Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità
ha comunicato di non poter consentire la formazione ai propri medici,
in assenza di accreditamento delle relative strutture;
VISTA
la nota prot. 22426 in data 26 gennaio 2011 del Ministero degli
Affari Esteri, con la quale è stato comunicato l'elenco dei posti da
riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per
l'a.a. 2010/2011, come previsto dal comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs.
n. 368/99;
VISTO l'art. 46, comma 2 del
predetto decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dal comma
300, della legge n. 266, del 23/12/2005;
VISTA
la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il
comma 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l'accesso
alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli
studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
VISTA
la sentenza del Consiglio di Stato n.1189 del 19 marzo 2008, secondo
la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti
riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il
rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un
professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura o il
singolo professionista, in possesso di specifici requisiti
preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio
pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione
sanitaria;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi
dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può
essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in
più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il
personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con
strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario
Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola;
VISTO il decreto del Ministero della
Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in corso di perfezionamento, concernente la rideterminazione
del numero di contratti di formazione specialistica per tipologia di
specializzazione, modificato, per esigenze del Ministero della
Salute, con l'aumento del numero dei contratti nelle tipologie di
scuole di specializzazione in cui si è rilevata una maggiore
insufficienza, a discapito di altre specializzazioni, e nel rispetto
del numero di contratti stabilito, pari a complessivi 5.000, con la
conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di
specializzazione;
RITENUTO necessario,
nell'assegnazione dei contratti, come previsto nell'accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 marzo 2009, di
tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei
fabbisogni regionali;
VISTO il D.M. n. 172, del
6/3/2006, e successive modificazioni, relativo al "Regolamento
concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina";
SENTITO il
Ministero della Salute,
D E C R E T A:
Art. 1 - Per l'anno accademico 2010/2011 il numero
di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione
specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del D. X.xx. n. 368/99,
alle scuole di specializzazione individuate nei Decreti direttoriali,
citati nelle premesse, è di n. 5.000 così come indicato nella
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, alla IV colonna .
Art. 2 -
Il numero dei posti riservati ai medici provenienti da Paesi in via
di sviluppo è di 2 unità, ai medici militari è di 28 unità, come
indicato nella medesima tabella allegata rispettivamente alle colonne
V e VI.
Art. 3 - Possono
essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici,
nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle
Università che si aggiungono ai contratti statali, così come
deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro del
25/3/2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra
fabbisogni e numero dei contratti statali.
I contratti
aggiuntivi finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da
finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno
assegnati con successivo provvedimento.
Art. 4
- Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della
Difesa, del Ministero dell'Interno e del Servizio Sanitario
Nazionale, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione,
nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della
capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati
ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali,
regionali e privati.
Art. 5 - La specifica
categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35
del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel
personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con
strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario
Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla
colonna VIII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso,
per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle
maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni e Province
autonome.
Art. 6 - Per
usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui
all'art. 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione citato nella premessa nel rispetto della ricettività
della Scuola.
Art. 7 - Con il provvedimento di
cui all'art.3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti
previa valutazione delle richieste delle Università.
Art.
8 - La data di inizio delle attività
didattiche delle scuole di specializzazione mediche, per l'a.a.
2010/2011, in conformità a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 5,
del D.M. n. 172, è il 30 giugno 2011.
Il presente decreto sarà
inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 marzo 2011
IL MINISTRO
firmato: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx