INDICE
Alleeato CAPITOLATO SPECIALE
STAZIONE APPALTANTE ASLRMl4
U.O.c. PROVVEDITORATO Capitolato Speciale d'Appalto
INDICE
ART. 1 Oggetto, periodo e importo presunto della fornitura ART. 2 Condizioni di fornitura e modalità di consegna dei beni ART. 3 Verifiche di conformità e collaudi
ART. 4 Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ART. 5 Raggruppamento d'imprese
ART. 6 Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali ART. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto
ART. 8 Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) ART. 9 Risoluzione del contratto, Recesso del contratto ART. lO Responsabilità civile
ART. Il OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 13REVISIONE PREZZI
ART. 14 Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti ART. 15 Presentazione fatture e modalità pagamenti
ART. 16 Clausola d'aggiornamento tecnologico
ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
ART. 18VARIAZIONI ASSETTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA ART. 19ARBITRATO E FORO COMPETENTE
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI
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ASLRMl4
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx, 000X 00000 - Xxxxxxxxxxxxx (XX)
CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO DI UTENTI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL L' ASL ROMA4 DAL DOMICILIO AI CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 PER PROGETTI RIABILITATIVI PER LA DURATA DI 12 MESI DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD
€ 350.000,00 + IVA NELLA MISURA DOVUTA EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI € 350.000,00 + IVA NELLA MISURA DOVUTA
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (12+12) DI € 700.000,00 + IVA NELLA MISURA DOVUTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI, COME SOTTO INDICATO
ART. n. 1: Oggetto, periodo e importo a base d'asta del servizio.
Lotto n.1 Trasporti collettivi per pazienti residenti nel territorio Aziendale Distretto FII e
F/2 dal domicilio al centro Unisan - Boggi Civitavecchia codice CIG . Periodo contrattuale: DODICI MESI + eventuale rinnovo di DODICI MESI
Importo a base d'asta annuale:
Importo a base d'asta eventuale rinnovo:
€ 140.000,00 + I.~A.
€ 140.000,00 + I.V.A.
Importo a base d'asta contratto + eventuale rinnovo: € 280.000,00 + I.~A.
Lotto n.2 Trasporti individuali/collettivi per pazienti residenti nel territorio Aziendale Distretto F/3 e F/4 dal domicilio verso vari centri ex art.26 Codice CIG .
Periodo contrattuale: DODICI MESI + eventuale rinnovo di DODICI MESI
Importo a base d'asta annuale:
Importo a base d'asta eventuale rinnovo:
€ 210.000,00 + I.V.A.
€ 210.000,00 + I.V.A.
Importo a base d'asta contratto + eventuale rinnovo: € 420.000,00 + I.V.A. Sarà facoltà di quest'Amministrazione:
• al termine dell' appalto richiedere la proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi o per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto da parte dell' ASL RM/4 o dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio o dalla Consip o da qualsiasi altro Soggetto Aggregatore indicato dalla Regione Lazio, alle condizioni tutte degli atti di gara ed al prezzo stabilito nel verbale d'aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di
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rinnovare, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto per altri 12 MESI, sulla base di una proposta economica e/o gestionale da parte della Ditta aggiudicataria. vantaggiosa per l'Azienda Sanitaria.
Il servizio in questione è suddivisa in n. DUE lotti con aggiudicazione a lotti separati indivisibili al 100%. Le prestazioni da fornirsi sono tutti quelli riportati nel Capitolato Tecnico (Allegato Capitolato Tecnico) .
ART. n. 2) Condizioni di fornitura e modalità di consegna delle prestazioni del servizio
Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere eseguite le prestazioni, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.
Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e rimunerativa, le Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.
Quanto sopra premesso:
a) L'Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le prestazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate,
b) L'aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto.
c) Per l'esecuzione delle prestazioni, il fornitore non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente.
I tempi di esecuzione delle prestazioni devono essere quelli espressamente previsti nel Progetto Tecnico presentato in gara.
d) Le singole prestazioni saranno considerate regolarmente eseguite solo quando saranno state attestate dal Responsabile Tecnico che si occupa della gestione del contratto.
Le prestazioni diverse o in quantità superiori da quelle indicate nell'ordine non autorizzate formalmente dall'Azienda Sanitaria saranno a totale rischio del fornitore.
e) L'Azienda Sanitaria potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all' Aggiudicatario la ripetizione del servizio in sostituzione del servizio non reso in modo conforme a quanto previsto nel Progetto Tecnico presentato in gara, oppure provvedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'Amministrazione d'ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita prestazione. Nel secondo caso, l'Aggiudicatario dovrà reintegrare l'Amministrazione tanto
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dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno.
t) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento del servIZIO, la non rispondenza delle prestazioni alle caratteristiche degli atti di gara tutti , ovvero in caso di continuato ritardo o nell'esecuzione della prestazione ovvero l'Aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, l'Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta il servizio utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, alla fine dell' esecuzione della prestazione, provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. n. 3) Verifiche di conformità.
Le verifiche di conformità per il servizio avrà lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
Salva l'applicazione della penalità di cui al successivo art. 6, ove in fase di verifiche di conformità, vengano rilevate imperfezioni o vizi, la non conformità dei beni, ovvero dei mezzi che saranno messi a disposizione, anomalie nelle prestazioni dell'apparato che costituisce oggetto dell'appalto, l'appaltatrice dovrà provvedere alla completa eliminazione delle irregolarità.
Ove permangano le cause di irregolarità l'amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per tutto o parte del servizio.
ART. 4) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
L'esecuzione del servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente
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SIcurezza e IgIene.
L'appaltatore non può iniziare o continuare la fornitura del servizio qualora sia in difetto nell' applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura del servizio, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo.
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ART. n. 5) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE.
Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016, sono ammesse a partecipare alla gara di cui trattasi, raggruppamenti temporanei di Imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere bl e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In caso di raggruppamenti di Imprese la documentazione richiesta nel bando di gara deve essere presentata da ogni Impresa, laddove specificato.
ART. n. 6) Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del Contratto, recesso del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
1. In caso di ritardo di esecuzione della prestazione, ovvero nel caso l'esecuzione della prestazione fosse eseguita solo parzialmente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,05% del valore annuo di aggiudicazione;
2. l'Azienda Sanitaria si riserva anche la facoltà di applicare una penale forfettaria di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato non eliminati a seguito di nota scritta dall'Azienda.
In caso d'inadempimento delle disposizioni contrattuali l'Azienda Sanitaria potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
ART. n. 7) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nel successivo art. 12, è persona nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell' art. 101, comma l, del D .Lgs. n. 50/2016 per assumere la responsabilità tecnica ed economica dell' esecuzione delle prestazioni indicate nell' offerta di gara, a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx.
Il Direttore dell' esecuzione del contratto assicura l'esecuzione delle forniture e delle prestazioni oggetto della gara d'appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al Responsabile Unico del procedimento, di cui al successivo art. 8, le eventuali inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria al fine dell'applicazione delle penali di cui all'art. 6.
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Il Direttore dell'esecuzione del contratto, inoltre, tramite un suo delegato vigila sul regolare svolgimento delle prestazioni ed eventualmente in cas9 di inadempimenti da parte del fornitore agisce cosi' come previsto dal Regolamento Aziendale dell' ASL RM/4 di cui alla deliberazione
n. 211 del 02/03/2015 (scaricabile dal sito aziendale xxx.xxxxxx0.xx sezione "dentro l'asl- atti deliberativi - primo semestre 2015").
ART. n. 8) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Il Responsabile Unico del procedimento Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Direttore U.O.c. Provveditorato f.f., è persona nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx.
Il Responsabile amministrativo del procedimento opera in stretta correlazione con il Direttore
dell'esecuzione del contratto, che viene individuato nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxx Collaboratore Amministrativo UO.c. Provveditorato, il quale d'ufficio dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara.
ART. n. 9) Risoluzione del contratto, Recesso del contratto.
CLAUSOLA DI RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL d.Lgs. n. 50/2016
L'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
b) con riferimento alle modificazioni supplementari di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono state superate le soglie del 50% del valore iniziale del contratto; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L'Azienda Sanitaria dovrà obbligatoriamente risolvere il contratto qualora:
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a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Quando il direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. La stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento, se ritiene la relazione del Direttore dei Lavori o del D.E.C. fondata dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto in caso di grave inadempimento, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Qualora le penali applicate superassero complessivamente il 30% dell'importo complessivo del contratto, quest'ultimo sarà dichiarato risolto, ex art. 1456 C.C., e la Stazione appaltante potrà ottenere il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di risoluzione, l'Azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta il servizio , utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione
In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.
Qualora l'Azienda Sanitaria intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Sanitaria stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Azienda Sanitaria potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte
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Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Sanitaria verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.
In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
CLAUSOLA DI RECESSO AI SENSI DELL' ART. 109 DEL d.Lgs. n. 50/2016
L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 20 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell' ambito delle attività di diagnosi e cura e nel caso in cui nel corso del servizio aggiudicato dall' ASL RM/4, la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia di prestazioni , così come previsto nella disciplinare di gara. Decorsi i 20 gg. la stazione appaltante prende in consegna i' lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In tale evenienza ilfornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. n. lO) Responsabilità civile.
L'Aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte l.
Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La Ditta aggiudicataria e/o le imprese a diverso titolo coinvolte per l'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti
l A puro titolo esemplificativo, si citano i casi dei corrieri incaricati della consegna.
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L'Azienda Sanitaria sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta nell' esecuzione del contratto stesso.
L'aggiudicatario è obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento. Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni del servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.
ART. n.11) OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
a) Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
d) nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le organizzazioni sindacali, tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari;
e) in caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle precedenti Lettere, accertata dall' Amministrazione Appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata, e procederà all'incameramento del deposito cauzionale;
t) il pagamento del servizio non sarà effettuato all'Impresa sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni o altri interessi.
ART. n.12) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
A norma dell'art. 105, D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.n. 56/2016, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30%, IVA esclusa, della fornitura del servizio oggetto del presente appalto ed è necessario indicare eventualmente i servizi da subappaltare all'interno del DGUE; nonché è obblif:atorio indicare anche la denominazione dei subappaltatori e la compilazione da parte di ciascuno del relativo DGUE.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
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Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come
attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
E' obbligatoria l'indicazione della tema di subappaltatori, nel caso in cui non sia necessaria una
particolare specializzazione.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo lO settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è
liberato dalla responsabilità solidale con il subappaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
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Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 5012016.
Nel caso di formale contestazione da parte del fornitore delle richieste della Stazione Appaltante di pagamento del personale, il responsabile unico del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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1. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
A. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
B. L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente la fornitura.
Dal primo mese successivo alla scadenza del lO anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo, su richiesta della ditta aggiudicataria, i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell'ISTAT.
C. Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni CONSIP, l'Azienda Sanitaria chiederà alle ditte aggiudicatrici l'adeguamento al ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità. Medesima attivita' verra' svolta dalla Stazione Appaltante nel caso venissero fissati costi standard per i beni o le prestazioni oggetto del contratto o quest'ultimi rientrassero in gare regionali centralizzate o di diversi Soggetti Aggregatori aggiudicate successivamente alla stipula del contratto.
ART. n. 14) Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva secondo quanto stabilito dall'Art. 103 del D.Lgs 50/2016 (Garanzie definitive) nella misura del 10% del complessivo importo contrattuale.
La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla fine dell' appalto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
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responsabilità solidale tra le imprese".
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Saranno a carico dell' affidatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.
Tutti gli oneri a carico dell'affidatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro lO giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
L'I.V.A. resterà a carico dell'Azienda Sanitaria e la Ditta fornitrice dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente
ART. n. 15) Presentazione fatture e modalità pagamenti.
Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante il Sistema Pagamenti della Regione Lazio nel rispetto delle modalità previste nel prospetto "Disciplina Uniforme" allegato al presente Capitolato Speciale di gara e che dovrà essere firmato per accettazione da parte delle ditte offerenti.
l. La ditta aggiudicataria, solo dopo aver eseguito la fornitura, emetterà fatture elettroniche, con l'annotazione "split payment", degli ordini ricevuti correlate agli importi fissati in gara. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine emesso dall'Azienda Appaltante, il tipo e la quantità del prodotto consegnato, il periodo di competenza, laddove necessario (es: canoni di noleggio), il numero della deliberazione di aggiudicazione indicata nell'ordine e il numero e la data del documento di trasporto.
2. I pagamenti saranno eseguiti, secondo normativa vigente, dalla data di ricevimento fattura secondo la normativa vigente. Il saggio d'eventuali interessi moratori sarà riconosciuto secondo la normativa vigente.
3. Le note di credito elettroniche emesse a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. n. 16) Clausola d'aggiornamento tecnologico.
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte dell' Aggiudicatario la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche e/o prestazioni con caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati, con lo stesso Aggiudicatario si concorderà, su proposta del R.U.P., l'esecuzione della nuova prestazione, in sostituzione di quello aggiudicato, alle medesime o più favorevoli condizioni economiche.
In ogni caso non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi d'aggiudicazione.
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ART. 17) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell' Azienda USL azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa esonererà e terrà indenne l'Azienda USL , assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell' Azienda USL.
ART. n. 18) VARIAZIONI ASSETTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA.
Le parti danno atto che l'ASL RM/4 attualmente comprende i Presidi Ospedalieri di Civitavecchia e Bracciano e di n. 4 distretti Sanitari e altre strutture territoriali.
Qualora, in relazione ad eventuali nuovi provvedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale dell'Azienda Sanitaria dovesse subire modificazioni, l'Aggiudicatario si obbliga sin d'ora:
1. nell'ipotesi d'afferimento all'ASL RM/4 di altre strutture: a eseguire le prestazioni, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prestazioni necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo del servizio;
2. nell'ipotesi d'afferimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti all'ASL RM/4: a proseguire il servizio, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'Ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del provvedimento che ha disposto la variazione strutturale.
L'esercizio di recesso (Art. 1373 c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retro attivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.
ART. n. 19) ARBITRATO E FORO COMPETENTE.
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del Contratto saranno decise da un Collegio di tre arbitri, i cui componenti saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia. Le parti sono obbligate a nominare il componente di propria competenza entro 20 giorni solari dal momento in cui la controparte comunica all'altra l'intenzione di ricorrere all'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte di una delle parti entro il termine di cui sopra (20gg.), quella diligente potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Civitavecchia di nominare l'arbitro dell'altra parte. Il giudizio espresso dal Collegio Xxxxxxxxx sarà accettato dalle parti come inappellabile.
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3. Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od
interrompere il servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
ART. 20) : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla scelta del contraente, all'instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione, nonché ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
Il trattamento dei dati verrà effettuato solo da personale appositamente incaricato del trattamento nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente, di instaurazione del rapporto contrattuale e di gestione del medesimo. La ASL RM/4 garantisce il pieno rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso X.Xxx. 196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva comunque la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che ne abbiano diritto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. i.; i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge in materia di appalti di beni e servizi e per lo svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali dell'appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative.
La diffusione dei dati verrà effettuata integralmente ove richiesto in base alla normativa vigente (per finalità di trasparenza degli atti) e, negli altri casi, in forma anonima ai sensi del D. Lgs.
196/03. Il responsabile del trattamento è il Direttore V.O.c. Sistemi Informativi Dr.ssa Xxxx Xxxxxx In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 0.21)- DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è costituito da n. 21 articoli e da n. 16 pagine, oltre a n. due Allegati, appresso elencati, che formano parte integrante dello stesso e che l'Impresa concorrente approva e accetta integralmente con la sottoscrizione del presente documento.
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Elenco allegati:
Allegato "Capitolato tecnico" ; Allegato "Schema di contratto"
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, la ditta esplicitamente dichiara di accettare specificamente ed integralmente il presente Capitolato Speciale e del Disciplinare per la presentazione dell'offerta, ferma restando l'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali.
LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITTA
(timbro della ditta e firma leggibile del sottoscrittore)
(Luogo) (Data)
DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA'
Il sottoscritto, Direttore della U.O.C. Provveditorato f.f., Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato agli atti del procedimento e consta di n. fogli compresi gli allegati.
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