CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
COMUNE DI VITTORIA PROVINCIA DI RAGUSA
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
DELL’EDIFICIO DELL’EX Plesso “A.Cappellini”P.T. UBICATO IN VIA A. Cappellini N.1
Tra il Comune di Vittoria, rappresentato dal Sig. Sindaco
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il
, il quale agisce in nome e per conto del Comune nella qualità di ,
domiciliato per ragioni d'ufficio, in Vittoria nella Via Bixio 34-C.F.:82000830883 (di seguito comodante e/o Comune)
e
il Dottor , nato a il
e residente in C.F. , nella qualità di Dirigente della sede provinciale ESA e della SOPAT n. 36 di Vittoria (di seguito comodatario e/o SOPAT 36);
Premesso:
• che con deliberazione della Giunta Municipale n.162 dell'8 aprile 2016 e successiva di integrazione n. del è stato stabilito di concedere in comodato
d'uso gratuito all'ESA-SOPAT n. 36 di Vittoria i locali dell'immobile “ex Plesso Cappellini P.T.”, ubicato in Vittoria nella Via A. Cappellini n. 1
e , nelle more della ultimazione dei lavori di manutenzione del detto immobile, l'allocazione temporanea in uno dei locali della Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive e Turismo,
• che con le sopracitate deliberazioni è stato
approvato lo schema del presente contratto di comodato gratuito;
Quanto sopra si conviene e stipula quanto segue:
1. Il Comune di Vittoria concede in comodato d'uso gratuito alla ESA_SOPAT n.36 di Vittoria che accetta, nella persona del_
l'immobile dell'Ex Plesso Cappellini, sito in Vittoria nella Via A. Cappellini n. 1, al piano terra, che verrà utilizzato dalla SOPAT n. 36 di Vittoria per le finalità previste dal proprio Statuto nell'ambito delle attività dalla stessa espletate, alla ultimazione dei lavori di manutenzione da eseguire sullo stesso. Nelle more del completamento dei lavori di manutenzione nel predetto Plesso A. Cappellini, l'Ufficio della SOPAT n.36 di Vittoria è temporaneamente allocato in uno dei locali della Direzione Sviluppo Economico Attività produttive Turismo, con decorrenza dal 1° Luglio p.v., facendo, altresì, presente che per la tenuta dei
corsi, da parte del personale ESA, per il conseguimento del patentino per l'impiego dei prodotti fitosanitari sarà, di volta in volta, individuata una sala comunale idonea anche fuori dalla sede direzionale.
2. Il Comune consegnerà l'immobile nelle condizioni che saranno verificate alla ultimazione dei succitati lavori, per come analiticamente riportate nel verbale di consegna. Tutti i successivi eventuali interventi che verranno eseguiti sull'immobile, da parte della SOPAT n. 36 di Vittoria, dovranno essere concordati con il Comune comodante ed autorizzati dal medesimo e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni urbanistico-edilizie.
3. La durata del presente contratto è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo. L'Ufficio di SOPAT
n.36 di Vittoria, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile al Comune, al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di urgente necessità è concesso di richiederne l'immediato rilascio. Il Comune, su richiesta del comodatario, potrà rinnovare alla
scadenza il presente contratto con espresso provvedimento della Giunta Municipale;
4. Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, oneri ed accessori compresi, sono a carico esclusivo dell'Ufficio SOPAT n. 36 di Vittoria.
5. E' fatto espresso divieto alla SOPAT di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' , inoltre, vietato al predetto Ufficio di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti. La violazione dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
6. Il comodatario potrà eseguire tutte le migliorie necessarie all'utilizzo dell'immobile del Plesso Cappellini per le finalità per cui è concesso l'uso nonché gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento in buono stato e la conservazione dell'immobile. Eventuali interventi edilizi sull'immobile non dovranno comportare aumenti di volumetria e dovranno essere autorizzati dall'ufficio tecnico comunale, previo
assenso dell'Amministrazione.
7. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la remissione in pristino dell'immobile. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
8. E' diritto del comodante ispezionare o far
ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il comodante intenda alienare l'immobile oggetto del presente contratto, il comodatario dovrà lasciare visitare lo stesso.
9. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa degli associati o di terzi in
genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto.
10. All'atto del trasferimento nell'immobile dell'ex Plesso Cappellini, il comodatario è costituito custode ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.
11. I contratti con le Aziende Fornitrici di servizi quali luce, gasolio e telefono saranno a carico dell'Ufficio comodatario, che provvederà ai pagamenti delle relative fatturazioni per consumi ed utenze.
12. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse e accettate anteriormente alla sottoscrizione del presente contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.
13. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
14. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente
approvata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
15. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ragusa.
Vittoria, lì
IL COMODANTE , nella qualità di Sindaco.
IL COMODATARIO