ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIVERSITÀ DI PISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
l’Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze xxxxxx Xxx Xxxxx 0, rappresentata dal Rettore, Prof. Xxxxx Xxx, nato a Firenze (FI) il 10 giugno 1956;
e
l’Università di Pisa, con sede legale in Pisa lungarno Pacinotti 43, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Gallarate (VA) l’8 novembre 1959;
e
l’Università degli Studi di Siena, con sede legale in Siena via Banchi di Sotto 55, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Siena (SI) il 19 gennaio 1965; di seguito indicati congiuntamente quali “Parti” o “Atenei Partner”
PRESO ATTO:
- che la scelta di un progetto congiunto tra più sedi corrisponde alla ricerca di una dimensione ampia e pluralistica delle discipline coinvolte;
- che i predetti Atenei Partner si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo
- ATS,
- in data 15 maggio 2019, con la quale hanno dato inizio al partenariato per la gestione del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 5342 del 2 aprile 2019, pubblicato sul BURT n. 16 parte III del 17 aprile
2019 e integrato con Decreto Dirigenziale n.6550 del 23 aprile 2019 relativo allo scorrimento della graduatoria per i dottorati posizionati alla 15° e 16° posizione pubblicato sul BURT n.19 parte III del 8 maggio 2019 a valere sul POR FSE 2014/20, consistente nel riconoscimento di n. 63 borse di studio “Pegaso”, per un totale di € 3.910.500,00 a favore dei Corsi di dottorato in:
1. Civil and Environmental Engineering tra l’Università degli studi di Firenze (capofila) e l’Università di Pisa;
2. Economia Aziendale e Management tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
3. Economics tra l’Università degli Studi di Siena (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università di Pisa;
4. Informatica tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
5. Medicina Molecolare tra l’Università egli Studi di Siena (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università di Pisa;
6. Neuroscienze tra l’Università degli Studi di Firenze (capofila), Università di Pisa e Università degli Studi di Siena;
7. Scienze della Terra tra l’Università degli studi di Firenze (capofila), Università di Pisa e Università degli Studi di Siena;
8. Scienze dell’Antichità e Archeologia tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
9. Smart Computing tra l’Università degli studi di Firenze (capofila), Università di Pisa e Università degli Studi di Siena;
00.Xxxxx Industry tra l’Università di Pisa (capofila), Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena;
11.Storia delle Arti e dello Spettacolo tra l’Università degli Studi di Firenze (capofila), Università di Pisa e Università degli Studi di Siena;
- che con i predetti atti ogni Ateneo capofila è stato nominato quale Ente Mandante con rappresentanza degli Atenei Partner, e in forza di tale qualifica è chiamato a stipulare con la Regione Toscana, in nome e per conto delle altre Parti, un’apposita convenzione con la quale la Regione concede all’Ateneo capofila, quale Xxxxxxxx attuatore del Progetto, il finanziamento per l’erogazione delle predette borse di dottorato triennali;
- che, in base all’articolo 15 dell’avviso regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 18980 del 23 novembre 2018, è previsto, come adempimento obbligatorio, che venga trasmesso alla Regione Toscana, l’accordo fra le Parti relativo alle modalità con cui sarà garantito ai dottorandi l’accesso e la fruizione delle strutture e strumentazioni delle Parti;
VISTI:
- il decreto ministeriale n.45 del 8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- legge regionale n.32/2002 “TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
- PRS 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”
- regolamento di esecuzione della legge regionale n.32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta n.47/R 2003 e xx.xx.
- piano di Indirizzo Generale integrato 2011/15, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.32, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, la cui permanenza in via transitoria è disposta dall’articolo 29 della legge regionale n.1/2015
- Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento (CE) n.1081/2006
- Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio
- decisione della Commissione europea. C (2014) n. 9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione Toscana
- DGR 17 del 2015 che recepisce la decisione di cui sopra
- DGR n.534/2006 relativa all’inclusione dei parametri di genere negli avvisi finanziati con risorse regionali
- DGR n.197/2015 che approva il Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 come modificato dalla DGR 760/2016
- DGR 635/2015 e ssmm “Regolamento (UE) 1304/2013 - POR FSE 2014 - 2020.
Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”
- DGR n.1403 del 27 dicembre 2016 che approva gli elementi essenziali dell’avviso a i sensi della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse;
- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/20 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017
- Nota di aggiornamento programmatico DEFR (Documento di economia e finanza
regionale) 2018 adottata dal consiglio regionale con delibera n. 97 del 20 dicembre 2017;
- DGR n.1298/2017 che approva il vigente Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20
- la DGR n.90 del 5 febbraio 2018 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse
- DGR 1343/2017 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell’avviso e condizioni relative alla concessione della borsa;
- la DGR n. 1088/2018 che approva il vigente Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE 2014/20;
- la DGR n. 1255 del 19 novembre 2018 che approva gli elementi essenziali dell’avviso ai sensi della decisione 4/14 della giunta e prenota le relative risorse;
- i “Progetti formativi” degli undici corsi di dottorato suddetti dettagliati nelle domande di finanziamento regionale presentate in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 18980/2018 “Corsi di dottorato realizzati in rete - Borse di studio Pegaso – AA 2019/20” per la presentazione di progetti a valere sul POR FSE 2014/20
– asse C”;
- gli Statuti e le fonti interne degli Atenei Partner, in particolare i regolamenti in materia di dottorato di ricerca;
CONSIDERATA:
- la necessità di addivenire alla stipula del presente Accordo, vista la costituzione del predetto Partenariato con gli altri Atenei Toscani, volto alla realizzazione della medesima attività formativa
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Dottorandi dei corsi “Pegaso”
I dottorandi iscritti ai corsi “Pegaso”, poiché partecipanti a un progetto didattico- scientifico unico, congiunto e condiviso, sono equiparati da tutte le sedi convenzionate agli studenti dei dottorati attivati presso i singoli atenei, secondo quando specificato nei successivi articoli.
Al termine del corso, gli Atenei Partner conferiscono congiuntamente il titolo di dottore di ricerca. Il diploma è rilasciato dall’università capofila; nel diploma deve essere precisato che si tratta di un dottorato congiunto e dovranno essere riportati i loghi delle università partner dell’ATS.
Articolo 2 -Pubblicità
A tutti i corsi di dottorato e a tutti i dottorandi è garantita anche un’adeguata visibilità sui siti web degli atenei convenzionati.
Articolo 3 - Accessibilità ai servizi
I dottorandi iscritti a ciascun Ateneo partner possono liberamente circolare nelle diverse sedi degli Atenei interessati per condurre le proprie ricerche e per le attività didattiche connesse. A loro è garantita un’effettiva condivisione delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca comprese le biblioteche universitarie, finalizzate alla realizzazione dei progetti dottorali. A questo scopo l’ateneo sede amministrativa si impegna a comunicare agli altri Atenei tutte le informazioni relative ai corsi di dottorato e ai dottorandi.
I dottorandi sono coperti dall’assicurazione a carico della sede amministrativa anche per le attività svolte presso gli altri Atenei convenzionati, a essi sono garantite risorse logistiche e sono attribuite le credenziali per l’accesso alle risorse di rete di tutti gli Atenei convenzionati. A tutti i dottorandi è garantito l’accesso alle mense locali per
tutto il periodo di frequenza e su tutte le sedi toscane, secondo le modalità che l’Azienda Regionale per il diritto allo studio mette in atto.
Articolo 4 - Dottorati regionali Pegaso di area medica e scuole di specializzazione mediche
Per i dottorati regionali Pegaso di area medica, che prevedono la stipula di Associazioni temporanee di scopo tra le Università consorziate di Firenze, Pisa e Siena, il criterio fissato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n.45/2013, ferme restando le altre condizioni previste dallo stesso articolo e in deroga a quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo in materia di dottorato, si interpreta nel senso che lo specializzando può essere ammesso alla frequenza congiunta di un corso di dottorato Pegaso di area medica solo se iscritto a una scuola di specializzazione medica di una delle Università convenzionate e vincitore di un concorso per l’ammissione a un corso di dottorato attivato presso una di quelle Università.
Articolo 5 - Borse di studio e gestione budget per i dottorandi
Il pagamento della borsa, l’eventuale maggiorazione per i periodi di soggiorno all’estero (previsti dal bando regionale) e il budget aggiuntivo per attività di ricerca (calcolato nel limite minimo del 10% dell’importo annuale della borsa) da garantire a tutti i dottorandi a decorrere dal secondo anno del corso sono a carico della sede amministrativa.
Ogni ateneo, anche se non è sede amministrativa, può finanziare sul proprio bilancio, a propria discrezione e secondo i regolamenti del proprio Ateneo, spese per i dottorandi iscritti al corso, con o senza borsa, comprese le spese di missione. A questo scopo, per semplificare l’iter amministrativo, il collegio può individuare, per gli atenei convenzionati diversi dalla sede amministrativa, un docente di riferimento, membro del
collegio, al quale delegare la firma delle autorizzazioni relativamente ai finanziamenti erogati dalla propria sede. Le procedure relative sono determinate dai dipartimenti e collegi coinvolti.
Articolo 6 - Attività docenti
Al fine del computo del carico didattico istituzionale, i docenti, membri del collegio, che partecipano a un dottorato Xxxxxx possono liberamente svolgere la propria attività didattica in uno degli atenei interessati previa comunicazione al Dipartimento di propria afferenza del relativo carico didattico.
Articolo 7 - Sicurezza
Gli Atenei Partner considerano la tutela della salute e della sicurezza dei dottorandi come condizioni prioritarie e si impegnano pertanto a garantire, ciascuno per le strutture di cui è titolare o che detiene in uso, a qualsiasi titolo, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni.
Ciascun Ateneo si farà carico di informare i dottorandi e il personale degli altri Atenei, che accedano alle proprie strutture, in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate a cui gli stessi debbono uniformarsi.
Articolo 8 - Durata e rinnovo
Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e si intende vigente sino alla conclusione del 35° ciclo per il quale sono state costituite le ATS dei progetti Pegaso 2019.
Articolo 9 - Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere prioritariamente in via transattiva le eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione, di cui sarà altrimenti competente il Foro della sede dell’attore.
Articolo 10 - Oneri fiscali
Il presente Accordo, redatto in un unico originale informatico, é stipulato con firma digitale dagli Atenei aderenti ai sensi dell’articolo 15, comma 2bis della legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo di cui all’articolo 2 del d.p.r. n.642/1972 e all’articolo 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” sono a carico dell’Università di Pisa in quanto ateneo incaricato a redigere il presente accordo. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del
d.p.r. n.131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede.
per l’Università degli Studi di Firenze: Il Rettore Prof. Xxxxx Xxx
per l’Università degli Studi di Siena: Il Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Per l’Università di Pisa: Il Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx