CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO
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CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO
CONVENZIONE N° M01F01750007 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19.2.2007 E DELLA DELIBERA DELLA AUTORITÁ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 90/07
Con la presente Convenzione
tra
il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Marescia lo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, ne la persona de l'Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ne la qualità di Direttore de la Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità "GSE"
e
S.P.E.S. GIOIA S.P.A. con sede in XXX X.X’XXXXXXXX, 00 00 Xxxxxx XXXXX XXX XXXXX (XX), codice fiscale 06245760720 e partita iva 06245760720, rappresentata da XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX nato a GIOIA DEL COLLE (BA) il 24/01/1952 ne la qualità di Rappresentante Legale, in qualità di soggetto responsabile de l'impianto fotovoltaico oggetto de la presente Convenzione, in seguito denominato per brevità "Produttore";
nel loro insieme denominate anche "le Parti",
premesso
- che con richiesta, come da protoco lo GSE del 13/06/2008, è stata inoltrata domanda di concessione de la "tariffa incentivante" di cui al D.M. 19.2.2007 per l'impianto fotovoltaico denominato SPES , di potenza nominale pari a 46,64 kW, ubicato nel sito di Xxx X.X'Xxxxxxxx x. 00/00, Xxxxxx xx XXXXX XXX XXXXX (XX);
- che tale domanda di concessione è stata dal GSE identificata con il n. 59156;
- che il GSE, con propria lettera ha comunicato al Produttore il valore de la tariffa incentivante, riconosciuta a l'impianto fotovoltaico di cui sopra, pari a 0,40 €/kWh;
- che il Produttore (Produttore o Soggetto Responsabile) risulta essere il soggetto responsabile de l'impianto, indicato al precedente alinea, ai sensi de l'art. 2, comma 1, lett. h) del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 18/04/2008 individuata come prima data utile a decorrere da la quale sono verificate tutte le condizioni, elencate nel seguito, come previsto da l'art. 2, comma 1, lett.g) del DM 19.2.2007:
i. l'impianto è co legato in para lelo con il sistema elettrico;
i. risultano insta lati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione de l'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
i. risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione de l'energia elettrica;
iv. risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi a la regolazione de l'accesso a le reti;
- che trattasi di impianto fotovoltaico realizzato con un intervento di nuova costruzione di cui a l'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che trattasi di impianto fotovoltaico parzialmente integrato di cui a l'art. 2 del D.M. 19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non rientra nei casi (tra di loro non cumulabili) di incremento de la tariffa indicati ne l'art. 6, comma 4, del D.M.
19.2.2007;
- che l'impianto fotovoltaico non opera in regime di scambio sul posto e la produzione di energia elettrica coincide con l'energia elettrica immessa in rete ;
- che il soggetto responsabile ha dichiarato di non incorrere, per l'impianto fotovoltaico oggetto de la presente convenzione, ne le condizioni che, ai sensi de l'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del D.M. 19.2.2007, comportano la non applicabilità o la non cumulabilità con le tariffe di cui a l'art. 6 e con il premio di cui a l'art. 7 del D.M. 19.2.2007, in particolare:
i. la realizzazione de l'impianto fotovoltaico non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento
i. l'energia elettrica prodotta de l'impianto fotovoltaico non beneficia e non beneficerà:
dei certificati verdi di cui a l'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 387/2003;
dei titoli derivanti da la applicazione de le disposizioni attuative de l'art. 9 , comma 1, del D.Lgs. 79/99 e de l'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 164/2000;
i. per la realizzazione de l'impianto fotovoltaico non è stata e non sarà richiesta la detrazione fiscale richiamata a l'art. 2, comma 5, de la legge 289/2002, ivi incluse le proroghe e modificazioni de la medesima detrazione;
si stipula quanto segue:
le premesse formano parte integrante e sostanziale de la presente Convenzione.
Articolo 1
Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GSE al Produttore, del contributo spettante a l'energia elettrica prodotta da la fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi de l'art. 7 del D.lgs 387/03, del D.M. del 19.2.2007 e de la delibera n. 90/07.
Articolo 2
Decorrenza e valore dell'incentivazione
Per un periodo di venti anni a decorrere dal 18/04/2008 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere a l'impianto fotovoltaico oggetto de la presente Convenzione è pari a 0,40 €/kWh
Articolo 3
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
Il pagamento de le tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sula base de le misure previste de la delibera de l'A.E.E.G. n. 88/07 e in conformità a le modalità di erogazione disciplinate da la delibera n. 90/07.
Con riferimento agli art. 3 e 4 de la delibera n. 88/07 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto che ha la responsabilità de la rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE de le misure de l'energia fotovoltaica incentivata.
Il GSE dispone il pagamento de le tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a que lo di ricevimento de le misure ("Data di Pagamento"). Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il GSE provvederà al pagamento de le tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore ne la "scheda dati anagrafici ai fini de l'erogazione de le tariffe incentivanti" di cui a le premesse.
Articolo 4 Cessione dei crediti
Il GSE provvederà ad adempiere la propria obbligazione di pagamento dei crediti verso il cessionario dei medesimi subordinatamente al rispetto de le seguenti condizioni:
(a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
(b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
(c) che l'atto di cessione dei crediti:
(i.) sia stipulato in data successiva a la sottoscrizione de la presente convenzione;
( i.) sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del mode lo standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
( i.) abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi de l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
(iv.) riporti in a legato la presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale de l'accordo di cessione;
(v.) in occasione de la notifica al GSE, sia accompagnato da l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente - come previsto da l'art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - affinchè il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere a le finalità indicate da l'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento de la notifica de la cessione;
(d) che la verifica di cui al precedente punto c (v) dia esito positivo (ovvero che non vi siano inadempienze a l'obbligo di versamento derivante da la notifica di una o più carte le esattoriali);
(e) che la cessione dei crediti sia espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed al cessionario.
L'accettazione de la cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
L'eventuale retrocessione de l'intero credito residuo a l'originario cedente dovrà:
(a.1) avvenire ne la stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti, vale a dire (i.) con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; e
( i.) utilizzando esclusivamente il mode lo standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto non potrà essere
modificato in alcuna sua parte; (b.1) essere sottoscritta da entrambe le parti;
(c.1) essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l'indicazione de le coordinate del nuovo
conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
(d.1) espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.
Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre a l'originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo a la accettazione de la retrocessione dei crediti. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti de l'originario cedente e del cessionario nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica de l'atto di retrocessione dei crediti.
Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi con l'esclusione del xxxxx x ( x) x x.0 ( x).
Le condizioni di cui al primo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto c ( i), e al terzo capoverso, ad eccezione di quanto previsto al punto
a.1 ( i), del presente articolo trovano applicazione anche in ipotesi di:
(a.2) conferimento a terzi del mandato a l'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti; (b.2) conferimento dazione in pegno dei crediti.
Articolo 5 Responsabilità
Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti da la mancata, errata e/o ritardata comunicazione de le misure di cui al precedente articolo 3, da parte di Enel Distribuzione S.p.A. , soggetto responsabile de la rilevazione, registrazione e comunicazione de le misure al GSE.
Articolo 6 Documentazione
Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e nel rispetto de le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa a l'impianto fotovoltaico di cui a la presente Convenzione, a le sue caratteristiche di funzionamento e a le operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi de l'art. 3, comma 5, de la delibera n. 90/07, il Produttore, nel caso in cui uno o più panne li e/o convertitori de la corrente continua in corrente alternata che compongono l'impianto, vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di que li precedenti .
Oltre a le specifiche modalità previste da l'articolo 4 il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati ne la "scheda anagrafica ai fini de l'erogazione de le tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione de le coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti de le tariffe incentivanti, tale variazione sarà resa operativa dal GSE nel secondo mese successivo al mese di ricevimento de la comunicazione medesima da parte del GSE.
Il soggetto responsabile si impegna a trasmettere al GSE, ai fini del monitoraggio tecnologico di cui a l'art. 15, comma 1 del DM 19.2.2007, i dati e le informazioni previsti da l'art. 11 de la delibera 90/07, secondo la cadenza temporale ivi prevista e le modalità indicate dal GSE.
Articolo 7 Verifiche e controlli
Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopra luoghi sul'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi da lo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto a le tariffe incentivanti da parte del Produttore, o la permanenza del diritto medesimo, anche tramite verifiche e contro li sule caratteristiche dei componenti di impianto e sule apparecchiature di misura al fine di accertare la veridicità de le informazioni e dei dati trasmessi, nonchè la loro conformità a quanto previsto da la normativa di riferimento.
Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopra luogo sul'impianto fotovoltaico. Nel corso de le attività di verifica, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.
L'esito dei contro li viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà le conseguenze di cui a l'articolo 10, comma 3, de la delibera n. 90/07.
Articolo 8
Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha decorrenza dal 18/04/2008 e scadenza il 17/04/2028.
La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una de le ipotesi di decadenza previste da l'art. 10 de la legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè si verifichi la fattispecie individuata da l'art. 10, comma 3 de la delibera n. 90/07 .
Articolo 9 Giurisdizione
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa a l'interpretazione e a la esecuzione de la presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 10 Perfezionamento della Convenzione
Ai fini del perfezionamento de la Convenzione il Produttore è tenuto a stampare tramite il portale informatico l'apposita Dichiarazione di Accettazione e a inviarla al GSE debitamente sottoscritta a legando fotocopia del proprio documento in corso di validità.
La presente Convenzione è perfezionata nel momento in cui il GSE procede a la accettazione de la suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico la copia per il Produttore sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.
Successivamente a la attivazione de la Convenzione, eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto de la presente Convenzione dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nulità.
Le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione derivante da la presente Convenzione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
11/12/2008
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 2 "Decorrenza e valore dell'incentivazione", 3 "Modalità di xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx " 0 "Cessione dei crediti", 5 "Responsabilità" ,9 "Giurisdizione" e 10 "Perfezionamento de la convenzione" de la presente Convenzione.
11/12/2008
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente)