CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - DOCUMENTO DI SINTESI
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - DOCUMENTO DI SINTESI
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE | Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell’intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento. |
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE | A carico del Cliente una somma pari al , % sull’importo del Finanziamento stesso. La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle indicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario. |
PENALE | A titolo di penale una somma pari a 600,00 euro. Nel caso in cui la mediazione richiesta al cliente sia inferiore all’importo della penale, l’importo applicabile sarà quello del 100% della mediazione mediazione creditizia concordata tra le parti fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale sarà dovuta nei seguenti casi: (I) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (II) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile. |
SPESE | A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria fino ad un massimo di Euro 600,00 e comunque nella misura massima indicata nel foglio informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure etc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel foglio informativo. |
DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA’ | La durata del contratto è di 6 mesi. L’incarico è Revocabile con 30 giorni di preavviso Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “mandato di mediazione” da parte del cliente verso il mediatore stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia. |
DIRITTO DI ESCLUSIVA | L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente in esclusiva a favore del mediatore creditizio per tutta la durata del contratto |
DIRITTO DI RECESSO/ RIPENSAMENTO | Il Cliente Consumatore può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l’invio del recesso/ripensamento sono rinvenibili nell’art. 6 del Contratto di Mediazione. |
FORO COMPETENTE | Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2015. |
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Tra le “Parti”:
il “Cliente”:
Ragione sociale/ Cognome Nome _ Codice Fiscale e Partita Iva _ Indirizzo/ Sede legale CAP Località Prov. _ Telefono fisso Tel. Cellulare _
Nella persona del suo legale rappresentante Xxx.
e
il “Mediatore”
Mutuoconfronto Srl, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale €50000, iscrizione Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 11429040014, iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128- undiecies TUB al n. M440, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.
PREMESSO CHE
a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 e, a tal fine, intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta da Mutuoconfronto Srl;
b) La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l’attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione prevista per svolgere attività di mediazione creditizia;
d) Il Mediatore è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (“Mandato di Mediazione”).
Articolo 2 – Oggetto
Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (c.d. Finanziatori), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.
• Tipologia di Finanziamento richiesto:
• Capitale richiesto: euro
• Scopo del Finanziamento:
Il Cliente dichiara di appartenere alla categoria di:
Clientela al Dettaglio Clientela Corporate
Rientrano nella “Clientela al Dettaglio” le seguenti categorie: i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Nel caso in cui il Cliente dichiari di rientrare nella categoria della “Clientela al Dettaglio”, verranno applicate le condizioni indicate nel “Foglio Informativo relativo alla Mediazione Creditizia per la Clientela al Dettaglio” in vigore dal 20/12/2022 e consegnato al Cliente in data ……. / ……. / ………….
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
3.1 Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel presente contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
3.2 Le attività previste per lo svolgimento del presente incarico (contratto di mediazione) verranno svolte in co-mediazione con
iscritto negli elenchi OAM al nr. M , senza alcun aggravio di costi per il Cliente.
3.3 Le parti pattuiscono che l’incarico è conferito:
con diritto di esclusiva a favore del Mediatore
Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente, il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia, né ad agire in proprio per il reperimento del finanziamento.
3.4 Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
3.5 Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività “fuori convenzione”). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività “in convenzione” l’attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Il Mediatore Creditizio potrà ricevere commissioni o altre somme dal finanziatore per l’attività prestata in relazione al contratto di credito: qualora l’importo non fosse al momento noto, il Cliente riceverà comunicazione dell’importo effettivo entro la data di erogazione del finanziamento e, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato “Prospetto Informativo Europeo Standardizzato” che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall’intermediario finanziario.
3.6 Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del
finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
3.7 Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alle eventuali deliberazione ed erogazione del finanziamento.
Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente
4.1 Il Cliente si impegna:
- a consegnare al Mediatore, entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i
c.d. “dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i dati comunicati e/o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti, completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura degli stessi. Il Cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- a comunicare immediatamente al Mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere e/o precludere l’accesso al credito o a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
4.2 Il Cliente dichiara:
di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
Articolo 5 – Obblighi del Mediatore
5.1 Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente contratto con diligenza, correttezza, buona fede e nel rispetto della normativa in materia di Trasparenza.
5.2 Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell’art. 1759 del Codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione dello stesso; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
5.3 Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale e a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente mandato.
5.4 Il Cliente Xxxxxxxxxxx potrà richiedere al mediatore creditizio, solo in caso di credito immobiliare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, informazioni comparabili sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore;
Articolo 6 – Durata e recesso
Il presente Contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è revocabile
Nel caso di contratto revocabile, le Parti possono recedere in qualunque momento con un preavviso scritto di 30 giorni, tramite PEC o raccomandata A/R.
Alla scadenza del contratto il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta, fatto salvo quanto previsto nel foglio informativo.
La cessazione del contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione. Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento, oggetto del presente contratto, si protragga oltre il termine contrattuale per motivi non imputabili al mediatore creditizio o il soggetto erogante abbia provveduto a liquidare il finanziamento ottenuto attraverso l’intervento del mediatore creditizio successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, non cesserà l’obbligo di remunerazione e del rispetto degli obblighi derivanti dal “mandato di mediazione” da parte del cliente verso il mediatore stesso per l’attività prestata di mediazione creditizia.
6.1 Il Cliente Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, può avvalersi del “diritto di ripensamento” nella sola ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 9, ovvero tramite posta elettronica..
6.2 Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all’attività svolta dal Mediatore.
6.3 Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione via PEC o raccomandata A/R inoltrata al solo Cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per il Cliente diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all’atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (i) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi,
contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’art. 1382 del Codice civile.
Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese
8.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una “Provvigione” del _, % sull’importo deliberato/finanziato.
Il compenso per il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS, calcolato invece sul montante lordo finanziato, sarà trattenuto, al momento dell’erogazione del netto ricavo del finanziamento intermediato, direttamente dall’istituto di credito mutuante o intermediario finanziario prescelto, secondo le condizioni contrattuali in essere tra il mediatore creditizio e il cliente finanziato, che lo riconoscerà al mediatore creditizio. In questo caso, il cliente nulla altro dovrà al mediatore creditizio.
Nel caso in cui il prodotto CQS, CQP, DEL o Anticipo TFS sia regolato secondo il metodo del “tutto TAN”, non sarà previsto alcun compenso di mediazione tra il Mediatore Creditizio e il Cliente finanziato e la provvigione sarà riconosciuta al mediatore creditizio dal soggetto finanziatore.
Per i soli finanziamenti erogati da Istituti che aderiscono al Protocollo Assofin – reperibili sul sito ufficiale di Assofin - la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d’Intesa – stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo “Associazioni Consumatori Assofin” su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l’istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile dal Mediatore Creditizio verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. “delta montante”).
8.2 La medesima provvigione sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
8.3 Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell’affare, rimborserà al Mediatore creditizio le spese di istruttoria indicate nel documento di sintesi del presente mandato e comunque nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
8.4 Il Mediatore fatturerà il compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore, indicando quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.
8.5 In caso di finanza agevolata, qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a Mutuoconfronto Srl, verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico siglato a parte, fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.
Articolo 9 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, in caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra:
per il Cliente:
per il Mediatore: Mutuoconfronto Srl, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza
10.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
10.2 Il Cliente dichiara di aver avuto a disposizione tempo sufficiente per consultare la documentazione precontrattuale, i prodotti di interesse messi a disposizione dai Finanziatori e il presente mandato di mediazione, con eventuali allegati, e di avere compreso in ogni suo punto il contenuto prima della sottoscrizione di quest’ultimo.
10.3 Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Articolo 11 – Foro Competente e reclami
11.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come cliente la dettaglio, poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n 206.
11.2 Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto sarà effettuato per iscritto, tramite posta ordinaria all’indirizzo: Mutuoconfronto Srl - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) o tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:
nominativo/ denominazione e recapiti del Cliente
data del contratto di mediazione
riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto
motivazione del reclamo
richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio
Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito internet del Mediatore Creditizio, nella sezione “reclami”.
Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.
Articolo 12 – Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti. Luogo e data,
Il Cliente Il Mediatore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusività), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 6 (Durata e Recesso), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).
Luogo e data,
Il Cliente