COMUNE DI GOLFO ARANCI
COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – AFFARI GENERALI – CONTRATTI
SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E STRAGIUDIZIALE
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
Articolo | OGGETTO |
1 | Introduzione |
2 | Oggetto dell’appalto |
3 | Durata del contratto |
4 | Importo dell’appalto |
5 | Modalità di esecuzione del servizio |
6 | Compenso |
7 | Compenso accessorio |
8 | Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari |
9 | Responsabilità e obblighi dell’aggiudicatario |
10 | Obblighi di riservatezza e segretezza |
11 | Tutela dei dati personali e accesso agli atti durante l’esecuzione del contratto |
12 | Verifica di compatibilità |
13 | Inadempienze e penalità |
14 | Risoluzione del contratto |
15 | Recesso unilaterale |
16 | Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto |
17 | Cauzione defnitiva |
18 | Copertura assicurativa |
19 | Controversie giudiziarie |
20 | Osservanza del Codice di comportamento e del patto di integrità |
21 | Spese contrattuali |
ART. 1 INTRODUZIONE
L’amministrazione comunale al fine di assicurare la difesa degli interessi e dei diritti dell’Ente nelle varie sedi giudiziarie, nonché per assicurare un adeguato supporto giuridico legale anche in via preventiva a favore degli organi e uffici comunali, contenendo al contempo la spesa complessiva, ha ritenuto opportuno procedere, sin dal 2013, al conferimento di un incarico legale comprendente tutte le ordinarie ipotesi di patrocinio e le correlate attività di assistenza in sede procedimentale e stragiudiziale contenziosa. La scelta del ricorso ad incarico esterno mediante convenzione ha indubbiamente consentito un contenimento della spesa pubblica con un notevole risparmio per l’Ente e, senza ulteriori oneri, anche una specifica attività di consulenza e assistenza nei confronti degli uffici ed organi comunali al fine di salvaguardare e legittimare l’azione amministrativa.
Per le finalità sopra descritte, la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 06.04.2016, ha autorizzato l’avvio di una nuova procedura per l’individuazione di un legale esterno al quale affidare, mediante convenzione, il servizio oggetto del presente appalto per la durata di anni tre.
ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento di servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc. Al presente appalto si applicano, oltre alle predette norme, anche le specifiche disposizioni espressamente contenute e richiamate nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare, nel bando e nella documentazione ad esso complementare.
Le prestazioni principali oggetto del presente appalto sono relative al patrocinio legale del Comune di Golfo Aranci, con rappresentanza in giudizio su mandato sindacale, relativamente al contenzioso civile, amministrativo e stragiudiziale e ad attività di supporto “consultiva” a tutti gli Organi e Servizi del Comune, nelle materie oggetto dell’appalto.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula.
Le attività professionali da assicurare si riferiscono a tutto il contenzioso che verrà instaurato durante il periodo di vigenza del contratto. L’Aggiudicatario deve proseguire l’attività di patrocinio fino alla conclusione dei giudizi anche oltre la naturale scadenza del contratto e senza ulteriori oneri.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un ulteriore anno, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.
ART. 4 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo totale stimato e posto a base di gara per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, in relazione alla durata di 3 anni stabilita all’art. 3 e tenuto conto dell’eventuale proroga di un anno, viene complessivamente quantificato come segue:
Importo a base di gara annuo € 35.000,00 oltre CPA ed IVA
Importo a base di gara per l’affidamento del contratto per 3 anni: € 105.000,00 oltre CPA ed IVA Eventuale proroga per un anno: € 35.000,00 oltre CPA ed IVA
L’importo del contratto, deve comunque intendersi al netto del ribasso unico che verrà presentato dall’aggiudicatario nel corso della presente procedura.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del
D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede del Comune
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.
ART. 5
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario assicurerà il patrocinio e la rappresentanza processuale mediante il mandato ad litem conferito dal Sindaco. Per ciascun procedimento in cui il Comune è parte il relativo incarico formale verrà affidato, previa deliberazione della Giunta Comunale, dal Sindaco cui spetta la rappresentanza legale dell’Ente il quale munirà l’aggiudicatario designato della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi del Comune, nonché di farsi sostituire da legali di fiducia, salva ed impregiudicata la possibilità del Comune di conferire l’incarico di patrocinio ad altro legale esterno che venisse individuato nelle ipotesi di costituzione o azione in giudizio innanzi alle Magistrature superiori (Consiglio di Stato, Cassazione) o per assicurare la continuità di altro patrocinio affidato in precedente grado di giudizio, o per altre ragioni di opportunità.
Il Comune metterà a disposizione dell’aggiudicatario la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L’aggiudicatario riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual caso dovrà rendere dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile.
L’aggiudicatario dovrà notiziare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio, compresi i verbali di causa; dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura ed in merito alla utilità per il Comune nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione nella causa. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza e l’attività di recupero spese di soccombenza a carico della controparte.
L’aggiudicatario incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l’aggiudicatario prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione. Nello spirito della maggiore economicità dei giudizi, qualora l’aggiudicatario incaricato ritenga che l’atto impugnato sia illegittimo lo farà presente all’Amministrazione per la eventuale revoca, riforma, modifica o
annullamento; qualora, invece, il predetto aggiudicatario ritenga che il ricorso sia palesemente infondato valuterà con il Comune l’opportunità e convenienza della costituzione.
Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l’aggiudicatario assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziaria da tenere da parte del Comune.
Il parere legale dovrà essere erogato in forma scritta entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione del quesito da parte del Comune. In casi di urgenza il termine di cui sopra sarà ridotto a 3 (tre) giorni. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
L’amministrazione si riserva la opportunità di consultare altri avvocati qualora ritenga opportuno ottenere pareri addizionali.
Per l’attività di supporto “consultiva” a tutti gli Organi e Servizi del Comune, comunque collegata all’attività difensiva, dovrà essere assicurata la reperibilità telefonica, in orario d’ufficio, e dovrà essere garantita la presenza presso gli uffici del Comune per un minimo di n. 10 ore mensili. Il Comune definirà, di comune accordo con l’aggiudicatario, un calendario delle presenze presso la sede comunale.
Tutte le attività di cui al presente articolo non daranno luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto all’art. 6.
Eventuali condizioni migliorative offerte in sede di gara rispetto alle principali caratteristiche dei Servizi oggetto di affidamento e agli standard prestazionali minimi previsti nel presente capitolato ed in particolare nel presente articolo saranno valutati in sede di esame dell’offerta tecnica.
ART. 6 COMPENSO
L’importo complessivo risultante dall’applicazione (sull’importo a base di gara di cui all’art. 4) del ribasso unico offerto dall’aggiudicatario che ha presentato l’offerta risultata migliore in esito alla presente procedura ha carattere forfettario, costituisce corrispettivo per l’intera attività professionale resa dall’aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni descritte nel presente capitolato, salve le eventuali spese vive della procedura di patrocinio (a titolo esemplificativo: contributi unificati, marche da bollo e diritti di cancelleria, costi di domiciliazioni, spese vive per trasferte, che l’aggiudicatario provvederà ad anticipare per conto del Comune e che verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa) e salvo quanto previsto all’art. 7.
Il corrispettivo sarà erogato mensilmente a presentazione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio. La fattura dovrà indicare il mese di riferimento e il CIG della procedura.
Al termine di ogni trimestre l’aggiudicatario dovrà presentare una relazione delle attività svolte nel trimestre di riferimento.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant’altro dovuto dall’appaltatore.
Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata di svolgimento del servizio.
E’ in ogni caso esclusa l’applicazione dell’art. 1664 C.C. (onerosità e difficoltà dell’esecuzione) che darebbe facoltà di chiedere una revisione dei prezzi, oppure diritto ad un equo compenso.
La liquidazione delle fatturazioni è sospesa qualora l’aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi.
ART. 7 COMPENSO ACCESSORIO
A seguito dell’avvenuto recupero delle spese di giudizio a carico della controparte soccombente, all’aggiudicatario sarà riconosciuto, a titolo di compenso accessorio da erogarsi a presentazione di apposita fattura, un importo pari al 50% delle spese giudiziali effettivamente introitate dal Comune.
In alternativa, l’aggiudicatario potrà ricevere il pagamento del 50% a lui dovuto direttamente dalla parte soccombente, purché questa effettui contestualmente anche il pagamento del residuo 50% a favore del Comune.
In caso di soccombenza da parte del Comune le spese legali sono comprese nel compenso fissato nel contratto (calcolato come da presente capitolato) senza che null’altro a pretendere.
In caso di contenziosi nanti le magistrature superiori potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo che verrà determinato di volta in volta, con riferimento al valore della causa, prima del conferimento della relativa procura da parte del Sindaco.
ART. 8
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. L’aggiudicatario comunica al Comune gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri dati previsti dall’art. 3 della medesima Legge n. 136/2010 secondo le modalità dallo stesso stabilite. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
ART. 9
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. L’aggiudicatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’aggiudicatario assume inoltre ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’aggiudicatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l’aggiudicatario dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l’incolumità del proprio personale nonché di quello di terzi – incluso il personale del Comune eventualmente presenti sul luogo di lavoro nel corso nell’esecuzione di ogni attività inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto, osservando le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.,
restandone l’unico responsabile. L’aggiudicatario solleva pertanto da ogni responsabilità il Comune ed il relativo personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni.
ART. 10
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l’aggiudicatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet di Comune. L’aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti nel presente capitolato vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta.
L’aggiudicatario è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03.
ART. 11
TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I dati personali conferiti dall’aggiudicatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. I predetti dati potranno essere comunicati: a) al personale del Comune interessato al presente procedimento; b) ai concorrenti che partecipano alla presente procedura e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; c) ad altro soggetto della pubblica Amministrazione.
ART. 12
VERIFICA DI COMPATIBILITA’
L’aggiudicatario incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di terzi, di comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale e/o relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti dei giudizi cui assume la difesa per conto del Comune, e qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi espressamente, all’atto della stipula del contratto a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro il Comune.
Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi
dell’articolo 1456 del C.C.
ART. 13
INADEMPIENZE E PENALITA’
Il Comune, ove si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione degli obblighi prescritti nel presente capitolato e nel contratto, formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione dei servizi forniti, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto aggiudicatario riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,50% e il 2% dell’ammontare contrattuale annuo (al netto dell’IVA e del C.P.A.) tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente periodo verranno contestati al soggetto aggiudicatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’aggiudicatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato d’oneri per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso aggiudicatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Comune entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’aggiudicatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente capitolato o dalla documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.
Il Comune ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio dei servizi, a spese dell’aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertato il venir meno, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
b) qualora sia accertato che l’aggiudicatario abbia assunto, dopo la stipula del contratto, un incarico, direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro il Comune di Golfo Aranci;
c) quando all’aggiudicatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
d) in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Comune;
e) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
f) nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo;
g) in caso di frode;
h) in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
i) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
j) in caso di violazione del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune;
k) in caso di violazione di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità approvato del Comune.
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario, per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente capitolato, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti da parte dell’aggiudicatario possa dar luogo.
L’aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo contraente.
In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà quindi all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
ART. 15 RECESSO UNILATERALE
È facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicare all’aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. oppure con posta elettronica certificata. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento:
1. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
2. delle spese sostenute dall’aggiudicatario;
3. di un decimo dell’importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale e l’ammontare dell’importo maturato per le prestazioni eseguite.
ART. 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell’aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto.
Al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino gli esiti della presente procedura – indetta allo scopo di individuare l’aggiudicatario più idoneo, tenendo conto della peculiarità e della specificità dell’appalto di che trattasi – il Comune stabilisce che nessuna delle prestazioni del presente capitolato potrà formare oggetto di subappalto.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la decadenza dall’aggiudicazione da parte del Comune, che si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari ad almeno il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale.
ART. 18 COPERTURA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario è obbligato a dimostrare, prima della stipula del contratto, il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, con beneficiario il Comune di Golfo Aranci, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente capitolato, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall’esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Golfo Aranci, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato e per ogni danno anche se qui non menzionato. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 500.000,00. L’aggiudicatario è tenuto a produrre copia della relativa polizza all’atto della stipula del contratto. L’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre
un’appendice alla predetta polizza, in cui si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato.
ART. 19 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
Le eventuali controversie tra il Comune e l’aggiudicatario che non sia stato possibile definire in via amministrativa, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite, in via esclusiva, all’Autorità Giudiziaria del Foro di Tempio Pausania. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 20
OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E DEL PATTO DI INTEGRITA’
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune (con deliberazione G.C. n. 5 del 23.01.2014) pena la risoluzione del contratto.
L’aggiudicatario accetta e si impegna a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 46 del 28.04.2016 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).
ART. 21
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al contratto d’appalto, inerenti e conseguenti lo stesso, compresi i diritti di rogito e di segreteria e tutte le spese accessorie.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx (Xxx. Xxxxx XXXXXX)