TRA
Allegato “B” al disciplinare di gara
REPERTORIO N.
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TORRI ANEMOMETRICHE A TERRA PER IL PROGETTO P.O.W.E.R.E.D.
CUP C21H11000010007 N. di gara 4823353 CIG 490792864E
L'anno duemila , il giorno del mese di .
Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere ad ogni effetto di legge
TRA
- L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del
proprio direttore generale dott.ssa Luisiana Sebastianelli, nata in Ancona il 30 marzo 1951, domiciliata per la carica in Ancona, xxxxxx Xxxx 00, in esecuzione di quanto stabilito con ordinanza del Direttore generale
n.144 dell'1 febbraio 2013, legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dell'art.68, comma 4, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche approvato con decreto rettorale n.1870 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni (cfn.00382520427);;
E
- …………………….., con sede in ……………….., via , cap.soc.
€ ………………………………., i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di
…………………….. al n. ……………………… (cfn. ………………………), in persona
del………………….., nato a ………………………….. il ………….. e residente a
…………………. in xxx x ….,
xx conviene e stipula quanto segue: ART. 1 — OGGETTO DEL CONTRATTO
L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata “Università”, concede a …………………., in seguito chiamata “Impresa”, che accetta, l'appalto della fornitura in epigrafe, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;; nonchè agli elaborati di gara approvati con ordinanza del Direttore generale n.144 dell'1 febbraio 2013 che, con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare senza alcuna riserva.
ART. 2 — IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo complessivo del presente contratto resta convenuto in €
XXXXX così dettagliato:
LOTTO 1 POW01 importo € XXXXXX
LOTTO 2 POW02 importo € XXXXXX
LOTTO 3 POW03 importo € XXXXXX
LOTTO 4 POW04 importo € XXXXXX
LOTTO 5 POW05 importo € XXXXXX
LOTTO 6 POW06 importo € XXXXXX
LOTTO 7 POW07 importo € XXXXXX
LOTTO 8 POW08 importo € XXXXXX
LOTTO 9 POW09 importo € XXXXXX
detti importi si intendono al netto dell'IVA.
Tale importo complessivo deve intendersi a puro titolo indicativo come presunto e non costituisce un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere la fornitura per le quantità effettivamente necessarie. Pertanto, l'Impresa si impegna ad espletare la fornitura alle medesime condizioni economiche, per quelle quantità che
dovessero essere richieste, in dipendenza delle quantità ritenute
necessarie dall'Università. L'importo contrattuale, quindi, sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli ordinativi effettuati, e sarà calcolato applicando i prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara alle quantità effettivamente richieste. Rimane inteso che nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto alla Impresa nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano il sopra citato importo, ovvero nel caso in cui per talune tipologie di lotti non venga richiesto alcuna fornitura. Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi. L'Impresa, come sopra rappresentata, indica quale soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare il Sig. .........................................
ART. 3 — LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere eseguita presso i siti individuati negli allegati 3
e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, già allegato sub “A”.
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
L'esecuzione della fornitura sarà effettuata con le modalità e le tempistiche indicate nel precitato capitolato speciale d'appalto.
La fornitura dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, prestando la
massima diligenza. Sono a carico dell'Impresa tutti i materiali e le prestazioni occorrenti per l'effettuazione della fornitura come sopra indicati, comprese quelle non espressamente previste ma indispensabili per garantirne la completa realizzazione.
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere eseguita entro un anno dalla data di stipula del presente atto, salva la facoltà dell'Università di estenderne la durata di un ulteriore anno.
La manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto fornito resta ad esclusivo carico dell'Impresa nell'ambito dell'importo contrattuale come definito al precedente articolo 2 e dovrà essere garantita per l'intero periodo indicato nel successivo articolo 12.
L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'Impresa, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 6 - PENALE
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, la fornitura non venisse effettuata/completata entro i termini stabiliti dal presente contratto, l'Università applicherà una penale pari ad € 200 per ogni giorno di ritardo, riferita a ciascuna singola installazione.
Qualora la mancata esecuzione entro i termini pattuiti o le carenze nell'esecuzione delle prestazioni si verifichino più di una volta è facoltà dell'Università di risolvere il contratto.
ART. 7 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBAPPALTO
— CESSIONE DI CREDITI
E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta
nell'art. 118 del D. Lgs. 163/06.
La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 117
del D. Lgs. 163/06.
ART. 8 — PAGAMENTI
I pagamenti saranno disposti entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'Impresa saranno dovuti gli interessi previsti dalla vigente normativa in materia.
L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art.
7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.
ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Impresa ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 113 D.Lgs. 163/06, la polizza fideiussoria n…………. rilasciata in data ……….. da , per
€ ……………….. pari al 00,00% (……………. virgola ………….. per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.113 del D, Lgs. 163/06.
In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera
di comunicazione dell'Università.
L'Università darà I'assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra I'Università stessa e I'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. Pertanto la cauzione prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.
ART. 10 — DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ
Ai sensi deI combinato disposto deII'art.119 deI D. Lgs. 163/2006 e deII'art. 299 deI d.P.R. 207/2010, iI Direttore deII'esecuzione per iI contratto in questione è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx, responsabile scientifico del progetto, tel 000 0000000, il quale collaborerà con il responsabile del servizio individuato daII'Impresa.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipuIato daII'Università. InoItre, assicura Ia regoIare esecuzione deIIo stesso contratto da parte delI'Impresa, verificando che Ie attività e Ie prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. L'Università si riserva di procedere a verifiche in quaIsiasi momento deII'esecuzione deI contratto. II Direttore deII'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare I'Impresa deIIe date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante deII'Università, diverso daI Direttore deII'esecuzione deI contratto. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente
articolo 6. I'Impresa dovrà provvedere, neI termine fissato daI Direttore deII'esecuzione deI contratto, ad adempiere aIIe prescrizioni impartite daI Direttore deII'esecuzione deI contratto o comunque ad effettuare tutti gIi adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.
ART. 11 — RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L’IMPRESA
L'impresa designa quaIe responsabile della fornitura iI sig. …………………..
Tutte le comunicazioni, comprese gli ordinativi di fornitura, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.
ART. 12 — ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
L'Impresa è tenuta ad osservare tutte Ie disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce la fornitura di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.
In particoIare, I'Impresa garantisce Ie attività di manutenzione ordinaria e straordinaria fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dei contratti di comodato relativi alle torri anemometriche oggetto del presente contratto.
InoItre, sono a carico deII'Impresa tutti gIi obbIighi e gIi oneri assicurativi infortunistici, assistenziaIi o previdenziaIi, di cui I'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.
ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL’IMPRESA
L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università. A tal fine, l'Impresa ha depositato presso l'Università la polizza assicurativa n. …………, emessa dalla …………... in data ……………….., con massimale unico pari a € 3.000.000,00, relativa alla responsabilità civile verso terzi (RCT).
ART. 14 — TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
L'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Eventuali inadempienze contributive accertate saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.
Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il
pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti;; in tal caso, I'Impresa non può opporre eccezioni, né ha titoIo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articoIo I'Impresa si obbIiga a dimostrare, a sempIice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
NeI perdurare deII'inadempimento, I'Università potrà esercitare Ia facoItà
di risolvere il contratto.
L'Università potrà svoIgere i controIIi e Ie verifiche che riterrà necessari per I'accertamento deI rispetto deIIe disposizioni di cui ai precedenti commi e I'Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati neII'esecuzione deI presente contratto.
A mente deII'art. 4 deI d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, I'Università opererà sull'importo netto progressivo deIIe prestazioni, una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincoIate soIo in sede di Iiquidazione finaIe, dopo I'approvazione, da parte deII'Università medesima, deI certificato di coIIaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
ART. 15 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.
Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 16 — VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE.
Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
ART. 17 — DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi è già allegato al presente atto,
in quanto parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'appalto, già allegato sub “A”. Detto documento prevede oneri complessivi per la sicurezza pari ad € 660,00.
ART. 18 — ELEZIONE DI DOMICILIO
Ai fini del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio presso
la sede del Comune di Ancona.
ART. 19 — SEDE OPERATIVA
La sede operativa dell'Impresa è sita in ………….. via……… (recapito telefonico ……….; recapito telefax… ).
ART. 20 — FORO COMPETENTE
Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto.
ART. 21 — SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.
ART. 22 — RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.163/06.
IL DIRETTORE GENERALE L'IMPRESA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano espressamente gli artt. 2 (importo del contratto);; 3 (luogo di esecuzione
della fornitura);; 4 (modalità di svolgimento delle prestazioni);; 5 (durata del contratto);; 6 (penale);; 7 (divieto di cessione del contratto – subappalto – cessione di crediti);; 8 (pagamenti);; 11 (responsabile della fornitura per I'impresa);; 12 (oneri a carico deII'impresa);; 13 (responsabiIità deII'impresa); 14 (tutela dei lavoratori e regolarità contributiva);; 15 (clausola risolutiva espressa);; 16 (variazione o modifica della ragione o denominazione sociale);; 18 (elezione di domicilio);; 19 (sede operativa);; 20 (foro competente);; 21 (spese contrattuali);; 22 (rinvio normativo).
IL DIRETTORE GENERALE L'IMPRESA