CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Carbotech Gas Systems GmbH
A. - Condizioni per la fornitura di macchine -
Che trovano applicazione nei confronti di:
1. Una persona che, al momento della conclusione del contratto, agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale indipendente (imprenditore);
2. Persone giuridiche di diritto pubblico o di un fondo speciale di diritto pubblico.
I Generalità
1. Tutte le forniture e i servizi si basano sulle presenti condizioni, nonché su eventuali accordi contrattuali separati. Condizioni di contratto e di acquisto divergenti del Committente non entrano a costituire parte del contratto anche con l’accettazione dell’ordine.
In assenza di accordi speciali, un contratto è concluso con la conferma d’ordine scritta del Fornitore.
2. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e i diritti d'autore su campioni, preventivi di spesa, disegni e informazioni simili di natura fisica e non fisica, ovvero anche in forma elettronica. Quanto elencato non deve essere reso accessibile a terzi. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili a terzi le informazioni e i documenti classificati dal Committente come confidenziali solo con il consenso del Committente.
II Prezzi e pagamenti
1. In assenza di accordi speciali, i prezzi si intendono franco fabbrica, compreso il carico in fabbrica, ma esclusi imballaggio e scarico. Ai prezzi si deve aggiungere l'imposta sul valore aggiunto al rispettivo tasso legale.
2. In assenza di accordi speciali, il pagamento deve essere effettuato senza alcuna detrazione a favore del Fornitore, ovvero: 1/3 in acconto dopo il ricevimento della conferma d’ordine, 1/3 non appena al Committente si fornisce l’informazione che le parti principali sono pronte per la spedizione, l'importo restante entro un mese dal trasferimento del rischio.
3. Il Committente ha il diritto di trattenere dei pagamenti o di compensarli con delle contropretese solo nella misura in cui le sue contropretese siano incontestate o siano state stabilite con sentenza passata in giudicato.
III Tempi e ritardi di consegna
1. I tempi di consegna sono desumibili dagli accordi fra le parti contraenti. Il loro rispetto da parte del Fornitore presuppone che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti siano state chiarite e che il Committente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli incombono,
come, ad esempio, la fornitura dei necessari certificati o autorizzazioni ufficiali o il pagamento di un acconto. In caso contrario, i tempi di consegna si intenderanno prolungati di conseguenza. Ciò non si applica se il ritardo è da imputare al Fornitore.
2. Il rispetto dei tempi di consegna è subordinato alla corretta e puntuale autofornitura. Il Fornitore si impegna ad informare il Committente il più presto possibile di eventuali imminenti ritardi.
3. Il termine di consegna è considerato rispettato quando l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del Fornitore o quando è stata comunicata la disponibilità alla spedizione entro la scadenza del termine di consegna. Nella misura in cui debba avvenire una presa in consegna, la data di presa in consegna è vincolante, tranne in caso di rifiuto giustificato della presa in consegna, o in alternativa lo è la notifica di disponibilità alla presa in consegna.
4. Se la spedizione o la presa in consegna dell'oggetto della fornitura subisce ritardi per motivi imputabili al Committente, i costi sostenuti a causa del ritardo saranno addebitati al Committente a partire dal mese successivo alla notifica della disponibilità alla spedizione o alla presa in consegna.
5. Se l’inosservanza del termine di consegna è dovuto a cause di forza maggiore, vertenze sindacali o altri eventi al di fuori del controllo del Fornitore, il termine di consegna sarà prolungato di conseguenza. Il Fornitore si impegna a notificare al Committente il più presto possibile l'inizio e la fine di tali circostanze.
6. Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto senza fissare un limite di tempo se l'intera prestazione diventa definitivamente impossibile per il Fornitore prima del passaggio del rischio. Inoltre, il Committente ha facoltà di recedere dal contratto se l'esecuzione di una parte della consegna diventa impossibile nel caso di un ordine e il Committente ha un interesse giustificato a rifiutare la consegna parziale. Se questo non è il caso, il Committente è tenuto a pagare il prezzo contrattuale corrispondente alla consegna parziale. Ciò di cui sopra vale anche in caso di impossibilità di adempiere da parte del Fornitore. Per tutti gli altri aspetti, trova applicazione il paragrafo VII 2. Se l’inabilità o l’impossibilità di esecuzione si verifica durante il ritardo della presa in consegna o se il Committente è l'unico o il principale responsabile di tali circostanze, egli rimane obbligato alla controprestazione.
7. Se il Fornitore è in ritardo e il Committente subisce un danno in conseguenza di ciò, il Committente ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per il suddetto ritardo. Essa ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale ad un massimo del 5% del valore di quella parte della fornitura totale che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata in tempo utile o non in conformità al contratto.
Se il Committente impone al Fornitore - tenendo conto delle eccezioni di legge - un termine ragionevole per l'adempimento successivo la data di scadenza, allora nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Su richiesta del Fornitore, egli si impegna a dichiarare entro un termine ragionevole se intende esercitare il suo diritto di recesso dal contratto.
Ulteriori rivendicazioni derivanti da un ritardo nella consegna saranno stabilite esclusivamente in conformità al paragrafo VII 2 delle presenti condizioni.
IV Trasferimento del rischio e presa in consegna
1. Il rischio si trasmette al Committente quando l'oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento, anche se si effettuano consegne parziali o se il Fornitore si è assunto altre prestazioni, ad esempio le spese di spedizione o di consegna e installazione. Nella misura in cui debba avvenire una presa in consegna, questa è determinante per il trasferimento del rischio. La presa in consegna deve essere effettuata immediatamente alla data stabilita o, in alternativa, dopo la notifica da parte del Fornitore che la merce è pronta per la presa in consegna. Il Committente non può rifiutare l’accettazione in caso di un difetto non sostanziale.
2. In caso di ritardo della spedizione o della presa in consegna o se queste non hanno luogo a causa di circostanze non imputabili al Fornitore, il rischio passa al Committente nella data della notifica di disponibilità alla spedizione o per la presa in consegna. Il Fornitore si impegna a stipulare, a spese del Committente, le assicurazioni che il Committente richiederà.
3. Le consegne parziali sono ammissibili nella misura in cui siano ragionevoli per il Committente.
V Riserva di proprietà
1. Il Fornitore mantiene la proprietà dell’oggetto della fornitura fino al ricevimento di tutti i pagamenti – anche per eventuali prestazioni accessorie dovute – previsti dal contratto di fornitura.
2. Il Fornitore è autorizzato ad assicurare l’oggetto della fornitura contro furto, rottura, incendio, acqua e altri danni a spese del Committente, a meno che il Committente non dimostri di aver stipulato egli stesso l’assicurazione.
3. Il Committente non è autorizzato a vendere, dare in pegno o cedere a titolo di garanzia l’oggetto della fornitura. In caso di sequestro o confisca o altre provvedimenti da parte di terzi, egli dovrà notificarlo immediatamente al Fornitore.
4. In caso di violazione dei termini del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore è autorizzato a ritirare l'oggetto della fornitura dopo aver inviato un sollecito e il Committente è tenuto a restituire l'oggetto della fornitura.
5. Sulla base della riserva di proprietà, il Fornitore può esigere la restituzione dell'oggetto della fornitura solo se è recesso dal contratto.
6. La richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza autorizza il Fornitore a recedere dal contratto e ad esigere la restituzione immediata dell’oggetto della fornitura.
VI Reclami per difetti
Il Fornitore risponde dei vizi materiali e giuridici della fornitura con l’esclusione di altri diritti – fatto salvo quanto al paragrafo VII – come segue:
Vizi materiali
1. Tutte le parti che si rivelano difettose a causa di circostanze precedenti al trasferimento del rischio saranno riparate o sostituite gratuitamente, a discrezione del Fornitore. La constatazione di tali difetti deve essere notificata immediatamente per iscritto al Fornitore. Le parti sostituite sono di proprietà del Fornitore. Se, su richiesta del Committente, si installa un nuovo pezzo prima che si possa verificare se una riparazione sia possibile, il Committente sarà tenuto al pagamento dei costi aggiuntivi sostenuti.
2. Il Committente dovrà concedere al Fornitore, dopo aver preso accordi con questi, il tempo e le possibilità necessari per effettuare tutte le riparazioni e le consegne sostitutive ritenute necessarie dal Fornitore; in caso contrario, il Fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per le conseguenze che ne dovessero derivare. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per prevenire danni sproporzionatamente grandi, nel qual caso il Fornitore dovrà essere avvisato immediatamente, il Committente ha il diritto di rimediare direttamente al difetto o di dare a terzi l’incarico di rimediare al difetto e di chiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute.
3. Dei costi diretti derivanti dalla rettifica o dalla fornitura sostitutiva, il Fornitore si assume i costi della parte sostitutiva, compresa la spedizione, nella misura in cui il reclamo si dimostri giustificato. Egli sosterrà anche le spese di smontaggio e di montaggio, nonché le spese per l’eventuale messa a disposizione dei montatori e degli aiutanti necessari, comprese le spese di viaggio, nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato per il Fornitore.
4. Nel quadro delle disposizioni di legge, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto se il Fornitore – tenendo conto delle eccezioni di legge – lascia scadere infruttuosamente un periodo di tempo ragionevole stabilito per la riparazione o la fornitura sostitutiva a causa di un vizio materiale. Se è presente solo un difetto trascurabile, il Committente ha diritto solo a una riduzione del prezzo contrattuale. Il diritto alla riduzione del prezzo contrattuale rimane altrimenti escluso. Ulteriori rivendicazioni saranno stabilite esclusivamente in conformità al paragrafo VII 2 delle presenti condizioni.
5. Si declina ogni responsabilità in particolare nei seguenti casi: Uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in esercizio errati da parte del Committente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, manutenzione impropria, materiali di esercizio inadeguati, lavori di costruzione imperfetti, fondamenta inadeguate, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, nella misura in cui non siano imputabili al Fornitore.
6. Eventuali riparazioni improprie eseguite dal Committente o da terzi rendono nulla la responsabilità del Fornitore per le conseguenze che ne derivano. Ciò di cui sopra vale anche per le modifiche apportate all'oggetto della fornitura senza il previo consenso del Fornitore.
Vizi giuridici
7. Se l’utilizzo dell’oggetto di fornitura comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore sul territorio nazionale, il Fornitore dovrà procurare a proprie spese al Committente il diritto di continuare ad utilizzare l’oggetto di fornitura o di modificare il suddetto oggetto di fornitura in modo ragionevole per il Committente, affinché la violazione del diritto di proprietà industriale non sussista ulteriormente.
Se ciò non fosse possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un periodo di tempo ragionevole, il Committente avrà facoltà di recedere dal contratto. Nelle condizioni di cui sopra, anche il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto. Inoltre, il Fornitore indennizzerà il Committente contro le pretese incontestate o legalmente accertate dei proprietari dei diritti di proprietà interessati.
8. Gli obblighi del Fornitore stabiliti nel paragrafo VI 7 sono conclusivi, salvo quanto stabilito nel paragrafo VII 2, in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d’autore.
Essi sussistono solo se:
• il Committente notifica immediatamente al Fornitore qualsiasi presunta violazione dei diritti di proprietà industriale o d’autore,
• il Committente sostiene il Fornitore in misura ragionevole nella difesa delle pretese
fatte valere o consente al Fornitore di eseguire le misure di modifica in conformità al paragrafo VI 7,
• tutte le misure difensive, compresi gli accordi extragiudiziali, sono riservati al Fornitore,
• il vizio giuridico non si basa su un’istruzione del Committente e
• la violazione dei diritti non è stata causata dal fatto che il Committente abbia modificato l’oggetto della fornitura senza autorizzazione o lo abbia utilizzato in modo non conforme al contratto.
VII Responsabilità del Fornitore ed esclusione di responsabilità
1. Se l’oggetto della fornitura non può essere utilizzato dal Committente conformemente al contratto per motivi imputabili al Fornitore a causa della mancata o errata esecuzione di suggerimenti e consigli forniti prima o dopo la stipula del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali collaterali – in particolare le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell’oggetto della fornitura – si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi VI e VII 2 con esclusione di ulteriori diritti da parte del Committente.
2. Il Fornitore risponde solo dei danni che non si sono presentati sull’oggetto di fornitura stesso – per qualsiasi motivo legale – solo
a. in caso di dolo,
b. in caso di negligenza grave da parte del proprietario/degli organi esecutivi o dei dirigenti dipendenti,
c. in caso di lesioni colpose pericolose per la vita, l’incolumità fisica o la salute,
d. in caso di difetti che egli abbia nascosto in modo fraudolento,
e. nel quadro di un impegno di garanzia,
f. in caso di difetti dell’oggetto della fornitura, nella misura in cui la responsabilità sia stata assunta in conformità alla legge sulla responsabilità del prodotto per danni a persone o a cose su oggetti usati privatamente.
In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali, il Fornitore risponde anche in caso di negligenza grave da parte di dipendenti non dirigenti e in caso di negligenza lieve; in quest'ultimo caso, limitata al danno ragionevolmente prevedibile tipico del contratto.
Sono escluse ulteriori rivendicazioni.
VIII Prescrizione
Tutte le pretese del Committente – per qualsiasi motivo legale – cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Alle richieste di risarcimento danni ai sensi dei paragrafi VII 2 a-d ed f si applicano i termini di legge. Si applicano anche ai difetti di un’opera edilizia o agli oggetti di fornitura che sono stati utilizzati per un’opera edilizia conformemente al loro scopo d’uso abituale e che hanno causato la sua imperfezione.
IX Uso del software
Nella misura in cui il software sia incluso nel volume di fornitura, al Committente è concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software fornito, compresa la sua documentazione. Il software è fornito per l’uso sull'oggetto di fornitura destinato a questo scopo. Non è permesso l’uso del software su più di un sistema. Al Committente è consentito riprodurre, rielaborare, tradurre o convertire il software solo nella misura consentita dalla legge (§§ 69a e segg. UrhG [Urheberrechtsgesetz - Legge tedesca sul diritto d'autore]). Il Committente si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare gli avvisi sul copyright – o a modificarli senza il previo consenso esplicito del Fornitore.
Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, incluso il diritto di copia, rimangono del Fornitore o del Fornitore del software. La concessione di sub-licenze non è consentita.
X Diritto applicabile e foro competente
1. Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente sono soggetti esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania applicabile ai rapporti giuridici tra parti nazionali.
2. Il foro competente è il tribunale competente per la sede del Fornitore. Il Fornitore ha tuttavia la facoltà di agire in giudizio anche presso la sede del Committente.
Avviso ai sensi del § 33 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz - Legge federale tedesca sulla protezione dei dati] I dati dei clienti sono trattati elettronicamente.
B. - Condizioni per i montaggi -
Che trovano applicazione nei confronti di:
1. Una persona che, al momento della conclusione del contratto, agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale indipendente (imprenditore);
2. Persone giuridiche di diritto pubblico o di un fondo speciale di diritto pubblico.
I Ambito di applicazione
Salvo diversamente concordato nei singoli casi, le presenti condizioni di montaggio si applicano per i lavori di montaggio eseguiti da un esecutore del montaggio all’interno del territorio nazionale.
II Prezzo del montaggio
1. La fatturazione del montaggio avviene, come indicato in appendice, sulla base del tempo impiegato, a meno che non sia stato espressamente concordato un prezzo forfettario.
2. Gli importi concordati si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto, che dovrà essere pagata aggiuntivamente all’esecutore del montaggio, ovvero al tasso legale.
III Cooperazione da parte del Committente
1. Il Committente è tenuto a sostenere a proprie spese il personale addetto al montaggio durante l’esecuzione dei lavori di montaggio.
2. Egli è tenuto ad adottare le misure speciali necessarie per la protezione delle persone e delle cose sul luogo di montaggio. Egli è tenuto anche ad informare il responsabile del montaggio sulle norme di sicurezza speciali esistenti, nella misura in cui queste sono rilevanti per il personale addetto al montaggio. Egli è tenuto a notificare all’esecutore del montaggio qualsiasi violazione di tali norme di sicurezza da parte del personale addetto al montaggio. In caso di violazioni gravi, egli può, in consultazione con il responsabile del montaggio, rifiutare al trasgressore l’accesso al luogo di montaggio.
IV Assistenza tecnica parte del Committente
1. Il Committente è tenuto a fornire a proprie spese assistenza tecnica, in particolare è tenuto a fornire quanto segue:
a. Messa a disposizione dei lavoratori ausiliari idonei necessari (muratori, carpentieri, montatori e altri operai specializzati, manovali) nel numero e per il tempo necessario al montaggio; i lavoratori ausiliari devono seguire le istruzioni del responsabile del montaggio. L’esecutore del montaggio non si assume alcuna responsabilità per i lavoratori ausiliari. Nel caso che un difetto o un danno sia causato dai lavoratori ausiliari sulla base delle istruzioni del responsabile del montaggio, trovano applicazione il paragrafo VII e il paragrafo VIII.
b. Esecuzione di tutti i lavori di sterro, costruzione, allettamento e impalcatura, compreso l’approvvigionamento dei materiali da costruzione necessari.
c. Messa a disposizione delle attrezzature necessarie e delle attrezzature pesanti (ad esempio attrezzature di sollevamento, compressori), nonché dei prodotti e dei materiali necessari (ad esempio legname per impalcature, cunei, supporti, cemento, gesso e materiale sigillante, lubrificanti, carburanti, corde e cinghie di trasmissione).
d. Messa a disposizione di riscaldamento, illuminazione, forza motrice, acqua e dei raccordi necessari.
e. Messa a disposizione dei locali necessari, asciutti e chiudibili a chiave per la conservazione delle attrezzature del personale di montaggio.
f. Trasporto delle parti di montaggio sul luogo di montaggio, protezione del luogo di montaggio e dei materiali da effetti dannosi di qualsiasi tipo, pulizia del luogo di montaggio.
g. Messa a disposizione di sale di ricreazione e di lavoro adeguate e a prova di furto (con riscaldamento, illuminazione, impianti di lavaggio, servizi igienici) e di pronto soccorso per il personale di montaggio.
h. Fornitura dei materiali ed esecuzione di tutte le altre attività necessarie per la regolazione dell’oggetto da montare e per l’esecuzione di una prova di funzionamento concordata contrattualmente.
2. L’assistenza tecnica da parte del Committente deve garantire che il montaggio possa essere iniziato immediatamente dopo l’arrivo del personale di montaggio e possa essere eseguito senza ritardi fino alla presa in consegna da parte del Committente. Nella misura in cui si rendessero necessari piani speciali o istruzioni da parte dell’esecutore del montaggio, questi saranno resi disponibili dal Committente
in tempo utile.
3. Se il Committente non adempie ai suoi obblighi, l’esecutore del montaggio ha il diritto, ma non l’obbligo, dopo aver fissato un termine, di eseguire le attività spettanti al Committente al posto e a spese di quest’ultimo. Peraltro, i diritti legali e le rivendicazioni dell’esecutore del montaggio rimangono inalterati.
V Termine di esecuzione del montaggio e ritardo di montaggio
1. Il termine di esecuzione del montaggio si considera rispettato quando il montaggio è pronto per l’accettazione da parte del Committente entro la scadenza del periodo di montaggio o, nel caso di una prova di funzionamento stabilita contrattualmente, per l’esecuzione di tale prova.
2. Se il montaggio subisce ritardi a causa di misure in connessione con controversie sindacali, in particolare scioperi e serrate, nonché con il verificarsi di circostanze di cui l’esecutore del montaggio non sia responsabile, il termine di esecuzione del montaggio sarà ragionevolmente prolungato nella misura in cui sia possibile dimostrare che tali impedimenti abbiano un’influenza significativa sul completamento del montaggio.
3. Se il Committente subisce un danno in conseguenza del ritardo da parte dell’esecutore del montaggio, il Committente ha il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per il suddetto ritardo. Il suddetto importo ammonta allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, ma in totale ad un massimo del 5% del prezzo di montaggio di quella parte dell’impianto da montare ad opera dell’esecutore del montaggio che, a causa del ritardo, non può essere utilizzata in tempo utile.
Se il Committente impone all’esecutore del montaggio - tenendo conto delle eccezioni di legge - un termine ragionevole per l'adempimento dopo la data di scadenza e se tale termine non dovesse essere rispettato, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge. Su richiesta dell'esecutore del montaggio, egli si impegna a dichiarare entro un termine ragionevole se intende esercitare il suo diritto di recesso dal contratto.
Ulteriori rivendicazioni dovute al ritardo saranno stabilite esclusivamente in conformità al paragrafo VII 3 delle presenti condizioni.
VI Presa in consegna
1. Il Committente ha l'obbligo di presa in consegna del montaggio non appena gli sarà notificato il completamento dello stesso e una prova di funzionamento dell'oggetto installato, eventualmente concordata per contratto, avrà avuto luogo. Se il montaggio risultasse non conforme al contratto, l'esecutore del montaggio sarà obbligato a rimediare al difetto. Ciò di cui sopra non si applica se il difetto dovesse essere insignificante per gli interessi del Committente o è dovuto a una qualche circostanza attribuibile al Committente. Nel caso che sia presente un difetto non essenziale, il Committente non potrà rifiutare la presa in consegna.
2. Se la presa in consegna dovesse subire ritardi no imputabili all'esecutore del montaggio, la presa in consegna si considera avvenuta due settimane dopo la notifica del completamento del montaggio.
3. Con la presa in consegna, la responsabilità dell’esecutore del montaggio per i difetti identificabili cessa, a meno che il Committente non si sia riservato il diritto di far valere un difetto specifico.
VII Reclami per difetti
1. In seguito alla presa in consegna del montaggio, l’esecutore del montaggio è responsabile dei difetti di montaggio con l’esclusione di tutte le altre rivendicazioni del Committente, fatti salvi il punto n. 5 e il paragrafo VIII, nel senso che egli è tenuto a porre rimedio ai difetti. Il Committente è tenuto a notificare immediatamente per iscritto all’esecutore del montaggio qualsiasi difetto scoperto.
2. La responsabilità dell'esecutore del montaggio non sussiste se il difetto è insignificante per gli interessi del Committente o è dovuto a una qualche circostanza attribuibile al Committente.
3. In caso di modifiche o riparazioni improprie effettuate dal Committente o da terzi senza la previa approvazione dell’esecutore del montaggio, quest’ultimo non sarà responsabile delle eventuali conseguenze derivanti. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per prevenire danni sproporzionatamente grandi, nel qual caso l’esecutore del montaggio deve essere avvisata immediatamente, o se l’esecutore del montaggio - tenendo conto delle eccezioni di legge - ha lasciato scadere infruttuosamente un termine ragionevole fissato per l’eliminazione del difetto, il Committente ha il diritto, nel quadro delle disposizioni di legge, di rimediare direttamente al difetto o di dare a terzi l’incarico di rimediare al difetto e di richiedere all'esecutore del montaggio il rimborso delle spese sostenute.
4. Dei costi diretti derivanti dall’eliminazione dei difetti, l'esecutore del montaggio si assume i costi della parte sostitutiva, compresa la spedizione, nella misura in cui il reclamo si dimostri giustificato. Egli sosterrà anche le spese di smontaggio e di montaggio, nonché le spese per l’eventuale messa a disposizione dei montatori e degli aiutanti necessari, comprese le spese di viaggio, nella misura in cui ciò non comporti un onere sproporzionato per l’esecutore del montaggio.
5. Se l’esecutore del montaggio - tenendo conto delle eccezioni legali - lascia trascorrere infruttuosamente un periodo di tempo ragionevole stabilito per rimediare al difetto, il Committente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto secondo le disposizioni di legge. Solo nel caso in cui il montaggio, nonostante la riduzione, si sia dimostrato privo di interesse per il Committente, egli potrà recedere dal contratto. Ulteriori rivendicazioni saranno stabilite esclusivamente in conformità al paragrafo VII 3 delle presenti condizioni.
VIII Responsabilità dell’esecutore del montaggio ed esclusione di responsabilità
1. Se un pezzo di montaggio fornito dall’esecutore del montaggio dovesse essere danneggiato durante il montaggio per responsabilità dell'esecutore del montaggio, quest’ultimo deve, a sua discrezione, ripararlo o fornirne uno nuovo a proprie spese.
2. Se, per responsabilità dell’esecutore del montaggio, l’oggetto montato non potrà essere utilizzato dal Committente conformemente al contratto a causa della mancata o errata esecuzione di indicazioni e raccomandazioni date prima o dopo la stipula del contratto nonché di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare le istruzioni per la gestione e la manutenzione dell'oggetto montato – si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi VII e VIII 1 e 3 con esclusione di ulteriori diritti da parte del Committente.
3. L’esecutore del montaggio risponde dei danni non presentatisi sull’oggetto di fornitura stesso – per qualsiasi motivo legale – solo
a. in caso di dolo,
b. in caso di negligenza grave da parte del proprietario/degli organi esecutivi o dei dirigenti dipendenti,
c. in caso di lesioni colpose pericolose per la vita, l’incolumità fisica o la salute,
d. in caso di difetti che egli abbia nascosto in modo fraudolento,
e. nel quadro di un impegno di garanzia,
f. nella misura in cui la responsabilità sia stata assunta in conformità alla legge sulla responsabilità del prodotto per lesioni personali o danni materiali per oggetti usati privatamente. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, l’esecutore del montaggio risponde anche in caso di negligenza grave da parte di dipendenti non dirigenti e in caso di negligenza lieve; in quest'ultimo caso, limitatamente al danno ragionevolmente prevedibile tipico del contratto.
Sono escluse ulteriori rivendicazioni.
IX Prescrizione
Tutte le pretese del Committente – per qualsiasi motivo legale – cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Alle richieste di risarcimento danni ai sensi dei paragrafi VIII 3 a-d ed f si applicano i termini di legge. Se l’esecutore del montaggio esegue i lavori di montaggio su un’opera edilizia e ne causa la difettosità, si applicano anche in questo caso i termini di legge.
X Prestazione sostitutiva da parte del Committente
Nel caso che le attrezzature o gli strumenti dell'esecutore del montaggio subiscano danni sul luogo di montaggio o che vadano perse senza sua colpa, il Committente è tenuto a risarcire tali danni. I danni dovuti alla normale usura non dovranno essere presi in considerazione.
XI Diritto applicabile e foro competente
1. Tutti i rapporti giuridici tra l'esecutore del montaggio e il Committente sono soggetti esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania applicabile ai rapporti giuridici tra parti nazionali.
2. Il foro competente è il tribunale competente per la sede dell'esecutore del montaggio. L’esecutore del montaggio ha tuttavia la facoltà di agire in giudizio anche presso la sede del Committente.
Avviso ai sensi del § 33 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz - Legge federale tedesca sulla protezione dei dati] I dati dei clienti sono trattati elettronicamente.
C. - Condizioni speciali per prestazioni di assistenza su impianti e parti di impianti -
I Oggetto delle condizioni
L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria avviene sulla base della descrizione del malfunzionamento presentata dal Committente o, in alternativa, sulla base dei difetti individuati da noi stessi. Ci riserviamo il diritto di sostituire tutte le parti necessarie per la manutenzione straordinaria o di sostituire con parti nuove (gruppi costruttivi sostitutivi). Le parti sostituite diventano proprietà della Carbotech Gas Systems GmbH. Il Cliente deve garantire un accesso libero e senza ostacoli al luogo di montaggio e deve assicurare che le parti che devono essere fornite da lui siano consegnate presso il luogo di montaggio in tempo utile. Il luogo di montaggio deve essere conforme ai requisiti delle norme di sicurezza sul lavoro in vigore.
II Prezzi
Il materiale sarà fatturato sulla base del nostro listino prezzi valido al momento della fornitura della prestazione. Le prestazioni fornite presso l’impianto del Cliente e i tempi di attesa causati dal Cliente saranno fatturati per ora trascorsa, dietro presentazione di documenti giustificativi.
III Base del calcolo
Le seguenti disposizioni costituiscono la base per il calcolo secondo le tariffe di cui sopra:
1. I tempi di attesa non causati da noi sono considerati ore lavorative e saranno indicate separatamente sulla fattura.
2. Il calcolo del tempo di lavoro si basa senza restrizioni sul nostro modulo d’ordine, controfirmato dal cliente o, a scelta, dall’organismo di vigilanza del lavoro e responsabile sul luogo di lavoro presso il Cliente. Nel caso che il Cliente non firmi la registrazione delle ore, la commessa sarà considerata debitamente eseguita.
3. I lavori non inclusi nel volume delle prestazioni del Contraente sulla base dell’ordine devono essere commissionati per iscritto dal Cliente prima dell'esecuzione e saranno contabilizzati secondo le tariffe applicabili.
4. Le tariffe indicate nell’offerta valgono solo per gli interventi dei nostri tecnici di assistenza e di terzi da noi incaricati. Nel caso che sia richiesto l'uso di personale meglio qualificato e/o di attrezzature di misurazione speciali, presenteremo un'offerta separata.
5. Le commesse per l’esecuzione di lavori di domenica e nei giorni festivi potranno essere accettati solo a condizione di ottenere un permesso da parte delle autorità di vigilanza locali.
IV Parti coperte da garanzia
Le parti coperte da garanzia sono di nostra proprietà.
V Pezzi di ricambio in deposito cauzionale
I pezzi di ricambio in deposito cauzionale sono di nostra proprietà e devono essere restituiti alla sede centrale di Essen entro due settimane dalla sostituzione - le spese di trasporto sono a carico del mittente. L’importo per il deposito precedentemente addebitato vi sarà riaccreditato immediatamente dopo il ricevimento della merce.
VI Valore minimo d’ordine
Il valore minimo d’ordine per i pezzi di ricambio è di 50,00 EURO. Se il valore dell'ordine è inferiore a questo importo, ci riserviamo il diritto di fatturare la differenza tra il prezzo del pezzo di ricambio e il valore minimo dell'ordine come supplemento del valore minimo dell'ordine.
VII Spese di storno
Nel caso che ci sia richiesto di annullare una fattura dopo la sua emissione a causa di un rendiconto errato, laddove ciò sia attribuibile a informazioni errate fornite dal Cliente, ci permetteremo di addebitare spese di gestione per un importo di 50,00 EURO per il suddetto storno.
VIII Reimmagazzinamento
Fondamentalmente, possono essere restituiti solo gli articoli originali, rivendibili e in perfette condizioni.
Gli ordini speciali sono esclusi dalla sostituzione.
Una restituzione o una sostituzione è possibile solo per un massimo di 12 settimane dopo la consegna.
Per il reimmagazzinamento degli articoli restituiti, ci riserviamo il diritto di addebitare una tariffa di reimmagazzinamento pari al 12% del valore della merce, tuttavia pari ad almeno 85,00 EURO netti.
La merce da restituire deve essere consegnata in porto franco.