ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’Azienda SocioSanitaria Ligure n. 4, con sede in Chiavari, Via G.B. Xxxx 9, C.F. 01038700991, di seguito più brevemente indicata come ASL 4, in persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Direttore della S.C. Affari Generali e Legali delegata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Direttore Generale n. 575 del 19.09.2017;
E
L’Associazione Sportiva Dilettantistica …, con sede in …. – C.F. …, di seguito più brevemente indicata come Associazione, in persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore …, C.F. …, domiciliata per la carica ove sopra;
PREMESSO CHE
- la dinamica della popolazione in Liguria conferma un trend di invecchiamento che richiede l’attenzione ed il coinvolgimento sinergico dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, dei soggetti associativi, perché, attraverso lo strumento della concertazione, realizzino forme di collaborazione integrata finalizzata alla salvaguardia della salute e della integrità psicofisica delle persone anziane;
- una delle sfide maggiori che coinvolge non solo il Sistema Sanitario ma le istituzioni nel loro complesso e ai diversi livelli di responsabilità è la prevenzione della disabilità in particolare in quella fascia di anziani che rischia di perdere la propria autonomia per situazioni legate a condizioni croniche e/o per progressiva perdita di funzioni. Per queste condizioni una risposta sanitaria (es. cicli di fisioterapia della durata di circa due settimane una o due volte l’anno), è ormai messa in dubbio dalla Medicina Basata sulle Evidenza;
- vi è in letteratura una sufficiente quantità di dati che porta a concludere che la disabilità secondaria a menomazioni croniche è aggravata dall’effetto additivo di uno stile di vita sedentario. La promozione di comportamenti e stili di vita per la salute viene motivata dalla consapevolezza che numerose condizioni di morbosità, disabilità e mortalità prematura possono essere prevenute adottando modelli comportamentali e stili di vita positivi, socialmente condivisi. In particolare nei soggetti con ridotta capacità motoria per età o condizioni cliniche stabilizzate negli esiti previene l’insorgenza di condizioni cliniche (psicofisiche) da ipomobilità;
- nel progetto regionale per la promozione della salute attraverso la modificazione degli stili di vita per la prevenzione delle disabilità, l’Attività Fisica Adattata (AFA):
• rappresenta un programma di attività fisica consistente in esercizi
motori non sanitari, appositamente pensati per la prevenzione primaria e terziaria di numerose patologie in soggetti adulti/anziani,
• è salute-orientata, non malattia-orientata,
• è svolta negli abituali contesti della comunità sociale sotto forma di attività di gruppo in luoghi deputati ad attività di socializzazione, fitness, in palestre e spazi istituzionali,
• è promossa e coordinata dalle ASL che ne regolano le modalità di
accesso, il coordinamento, l’organizzazione, la verifica di
sicurezza e di qualità;
PRESO ATTO
- dell’attenzione dedicata ai soggetti adulti/anziani da parte delle Associazioni Sportive che assicurano sul territorio una rete di servizi dedicati alla Attività Fisica Adattata (AFA), come sopra definita;
- della disponibilità delle Associazioni Sportive ad attivare sul territorio le iniziative di Attività Fisica Adattata (AFA) rivolta alla popolazione adulta/anziana come specificato ed articolato nei punti successivi;
RITENUTO
Importante condividere una strategia comune nel perseguimento dell’obiettivo di salute della popolazione adulta/anziana garantendo la piena collaborazione nell’ambito delle reciproche competenze;
ADOTTANO IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Art. 1 (premessa)
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.
Art. 2 (oggetto)
E’ oggetto del presente accordo l’Attività Fisica Adattata (AFA), rivolta alle persone adulte/anziane intesa sia come prevenzione primaria contro l’insorgenza di condizioni cliniche (psicofisiche) da ipomobilità e nei profili di rischio pre-patologici, sia come prevenzione terziaria nelle malattie croniche con riduzione stabilizzata delle capacità funzionali; Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post-acuta da trattare con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria.
Art. 3 (finalità)
I soggetti associativi si impegnano a promuovere, potenziare ed incentivare sul territorio l’Attività Fisica Adattata (AFA) rivolta alla popolazione adulta/anziana in collaborazione con l’Azienda sanitaria nelle modalità definite nei successivi punti.
Art. 4 (Associazione …)
L’Associazione si impegna a:
- garantire l’offerta dell’attività di cui al punto 2 sul territorio dell’ASL 4 in modo omogeneo, secondo i protocolli – programmi di intervento concordati con gli operatori sanitari aziendali in modo compatibile con lo stato psicofisico del soggetto;
- utilizzare istruttori qualificati (Diplomati ISEF, Laureati in Scienze Motorie, Fisioterapisti), in possesso di BLSD, e formati secondo quanto indicato nel successivo art.5 e individuati di comune accordo con la ASL 4;
- rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa. La ASL 4 resta del tutto estranea ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d’opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi;
- svolgere l’attività con una tariffa a carico dell’utente da concordare con la ASL 4 all’inizio dei corsi;
- assicurare ogni partecipante ai corsi, istruttori ed utenti, contro gli infortuni (copia del modello di contratto va trasmessa alla
S.S.D. R.S.A. e Attività Geriatrica Territoriale (Dott.ssa Xxxxxxxx);
- comunicare periodicamente alla ASL i dati di monitoraggio sull’attività svolta nella modalità e con la periodicità previste dalla ASL.
Il mancato rispetto delle norme sopra citate comporta l’annullamento del presente accordo di collaborazione.
Art. 5
(ASL 4)
la ASL 4 si impegna a:
- diffondere la conoscenza dei corsi e dei programmi AFA nelle professioni sanitarie, medici di medicina generale e specialisti e tra i cittadini;
- concordare con l’Associazione i protocolli-programmi di intervento compatibili con lo stato psicofisico dei soggetti;
- verificare l’attuazione secondo i criteri e le modalità stabilite e comunicate all’Associazione;
- verificare, assieme all’Associazione, che gli istruttori competenti disponibili ad assicurare l’attività di cui al punto 2 siano in possesso della formazione e dei requisiti adeguati, provvedendo anche alla formazione e all’aggiornamento continuo degli stessi, alle condizioni previste dalla regolamentazione aziendale;
- consentire la partecipazione del personale dell’Associazione a corsi per mansioni che non siano obbligatorie per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (es: BLSD, ecc.), ma che siano funzionali al progetto AFA, alle condizioni previste dalla regolamentazione aziendale;
- predisporre il controllo sanitario sull’attività svolta secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità che saranno tempestivamente comunicate all’Associazione.
Art. 6
(luoghi e modalità di svolgimento dell’AFA)
L’Attività Fisica Adattata (AFA) si svolge normalmente sotto forma di attività di gruppo in luoghi adeguati e confortevoli, deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre e, in particolare:
- l’attività fisica potrà essere praticata solo previo tesseramento comportante la copertura assicurativa da parte dell’Associazione;
- i luoghi devono essere approvati sia dalle Associazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva che dalla ASL 4,
Art. 7 (attività complementari)
Nell’ambito del progetto AFA, la ASL potrà chiedere all’Associazione di effettuare attività di monitoraggio, di valutazione strumentale e di educazione sanitaria utilizzando apparecchiature e personale messo a disposizione dall’Associazione e si riserva di utilizzare i dati eventualmente ottenuti per la pubblicazione di articoli scientifici, studi epidemiologici, ecc.
Per queste attività la ASL, previa definizione di protocolli su responsabilità e rischi ed a richiesta dell’Associazione, potrà
eventualmente mettere a disposizione dell’Associazione propri locali adeguati.
Tali iniziative saranno svolte senza alcun onere a carico della ASL.
Art. 8 (informazione)
I contraenti si impegnano ad assicurare la promozione e la diffusione dell’Attività Fisica Adattata (AFA) nelle modalità definite dai precedenti articoli con gli strumenti informativi e di comunicazione disponibili nonché con campagne di comunicazione specificatamente dedicate e precedentemente concordate con la ASL.
Art 9 (privacy)
Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
In particolare, le stesse avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.
All’uopo le parti provvederanno ad impartire istruzioni alle persone autorizzate al trattamento affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di legge.
Art 10 (prevenzione corruzione)
Nell’esecuzione della presente convenzione, l’ASL 4 e l’Associazione sono tenute ad ottemperare alla normativa italiana (Legge n. 190/12 e s.m.i.) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e di integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive ed omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. L’Associazione si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri collaboratori le disposizioni del piano triennale anticorruzione e del Codice di Comportamento predisposti dall’ASL 4 e resi pubblici attraverso il sito Internet aziendale.
Art. 11 (durata dell’accordo)
Il presente accordo ha la durata per il periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 e può essere rinnovato mediante adozione di formale provvedimento. L’eventuale anticipata disdetta da una delle parti dovrà esser comunicata a mezzo pec oppure, in subordine, lettera raccomandata
a.r. con preavviso minimo di 30 giorni.
L’ASL 4 si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente, anche senza preavviso, qualora intervengano direttive regionali che rendano incompatibile il prosieguo del presente rapporto.
Art. 12 (controversie)
Ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, che non si possa definire in xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 13 (norma finale)
L’onere dell’imposta di bollo relativa alla presente convenzione è posta a carico dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso e l’eventuale spesa farà carico alla parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto, Chiavari, lì
A.S.L. 4 Associazione Sportiva
Il Direttore S.C. Dilettantistica Affari Generali e Legali Il Presidente
(Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)