ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PLASTICO DA LABORATORIO
Sommario
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, BASI D’ASTA 2
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 3
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E OFFERTA TECNICA 4
ART. 4 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 5
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 6
ART. 6 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 7 CONSEGNA E VERIFICHE DI CONFORMITA’ 7
ART. 8 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO 8
ART. 9 PREZZI /FATTURAZIONE/PAGAMENTI- 9
ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 9
ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’ 10
ART. 13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY 11
ART. 14 RISOLUZIONE – RECESSO 12
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO, BASI D’ASTA
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura biennale di materiale plastico da laboratorio, come meglio dettagliato nell’allegato “Elenco lotti”.
L’appalto è costituito da 4 lotti in ragione della necessità di operare un accorpamento razionale di prodotti afferenti differenti tipologie di materiale, in particolare:
- Lotto 1: fornitura di materiale plastico vario
- Lotto 2: fornitura di flask, pipette e piastre
- Lotto 3: fornitura di provette, microprovette, pellicola, vial e altri prodotti similari
- Lotto 4: fornitura di bottiglie e flaconi
Lotti | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | BASI D’ASTA PER IL BIENNIO |
1 | fornitura di materiale plastico vario | 19520000-7 | P | € 310.000,00 |
2 | fornitura di flask, pipette e piastre | 19520000-7 | P | € 171.970,00 |
3 | fornitura di provette, microprovette, pellicola, vial e altri prodotti similari | 19520000-7 | P | € 94.000,00 |
4 | fornitura di bottiglie e flaconi | 19520000-7 | P | € 16.000,00 |
Importo totale dei Lotti (per il biennio) | € 591.970,00 |
Il valore stimato del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, è quantificato in € 1.331.932,50, comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori due anni e della proroga tecnica per sei mesi.
Le ditte potranno presentare offerta per uno o tutti i Lotti.
Non sono ammesse offerte alternative o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’importo a base di gara per Lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 -I.V.A.
I costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’impresa dovranno essere indicati nella formulazione dell’offerta economica a pena di esclusione.
L’appalto è finanziato con Fondi propri di bilancio IZSLER.
Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari (€/pezzo-lt/kg), risultanti dall’offerta aggiudicata, che costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell’effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari. L’importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive indicate, come ribassato rispetto alla base d’asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo, soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità di IZSLER. Le quantità di articoli riportate negli allegati DOE/LISTA DI FORNITURA “Modello Offerta Economica”, sono presunte e comunque non impegnative per IZSLER in quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni dell’organizzazione nell’ambito dei servizi.
IZSLER non assume alcun obbligo in relazione alle quantità presuntive indicate e non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione, verranno effettivamente richieste le quantità presuntive indicate; tali quantità presuntive di articoli potranno quindi variare in aumento o in diminuzione anche oltre la misura del 20 %, senza che l’appaltatore possa opporre alcunché, né che possa chiedere la risoluzione o l’adeguamento del contratto e/o alcun risarcimento del danno, assumendosi l’alea di tale variabilità; il contratto si intende quindi a misura su prezzi unitari e la fornitura dovrà comunque essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base agli effettivi fabbisogni di IZSLER ed impegna l’aggiudicatario alle stesse condizioni qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma.
I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico e quant’altro gravante sulla fornitura di cui al presente capitolato. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall’aggiudicatario.
L’appalto in oggetto comprende:
• imballo, trasporto, spese doganali, scarico x/x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x/x x xxxxxxxxx xxxxx xxxx territoriali di destinazione.
Il Fornitore si impegna ad effettuare la fornitura sopra indicata, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Il concorrente, per ciascuna delle caratteristiche tecniche richieste dovrà presentare documentazione tecnica esaustiva.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
L’istituto si riserva per tutti i Lotti la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi 24 (ventiquattro), al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge. L’Istituto esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per sei mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sarà stata approvata da IZSLER e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E OFFERTA TECNICA
Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Il Fornitore si
impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Istituto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e ai servizi connessi.
Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti in sede di gara per messa “fuori produzione e/o casi di difficile reperibilità” degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formalmente tale circostanza mediante dichiarazione della casa produttrice. Il Fornitore dovrà inoltre indicare quali materiali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche, previa fornitura di idonea campionatura per le opportune verifiche.
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.
I prodotti per i quali è stata allegata la scheda tecnica dovranno rispondere alle caratteristiche specifiche ivi riportate, pena l’esclusione per non conformità alle specifiche esigenze.
Il concorrente dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per ciascuna delle caratteristiche elencate presentare documentazione tecnica esaustiva.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Saranno escluse dalla gara le ditte che produrranno documentazione incompleta o incoerente.
ART. 4 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Le revisioni prezzi, nei termini di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria condotta da IZSLER sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo in fase di eventuale rinnovo o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.
IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta comparabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifica tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.
Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla menzionata convenzione fossero inferiori, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.
In caso di diniego l’Istituto si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Xxxxxx mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, c. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.
In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione dell’Istituto.
Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di ribassi superiori al 10 percento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’istituto con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad
avvenuta verifica positiva dell’esecuzione contrattuale.
In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.
ART. 6 STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicatario verrà stipulato il contratto, trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale.
Il contratto firmato digitalmente verrà stipulato tramite scrittura privata, a mezzo posta elettronica certificata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.lgs 50/2016.
ART. 7 CONSEGNA E VERIFICHE DI CONFORMITA’
Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta dall’U.O. Provveditorato Economato e Vendite.
Le consegne potranno avvenire in modo frazionato (max 4 consegne frazionate per anno), sulla base di una pianificazione dei termini di consegna indicati nell’ordine, ovvero su richiesta a mezzo fax da parte del Reparto/Laboratorio della Sede provinciale dell’Istituto della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx (ordine aperto).
Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino Centrale di Brescia e/o presso alcune Sedi territoriali dell’IZSLER, entro max 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.
Occorrendo somministrazioni in via d’urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle non oltre il termine di tre giorni lavorativi.
Nell’eventualità di consegne da effettuarsi “su richiesta dell’utilizzatore”, la ditta è tenuta alla verifica degli ordini aperti scalando i quantitativi ancora da evadere, provvedendo a rigettare eventuali richieste in eccedenza erroneamente effettuate dai nostri richiedenti.
Dove prevista/richiesta, la scheda di sicurezza conforme al DM 5.9.2002, Reg. 1272/2008 e al Reg. 1907/2006 dovrà essere inviata in forma cartacea in occasione della prima fornitura e in formato .pdf via e- mail all’indirizzo: xxx@xxxxxx.xx.
I prodot t i sogget t i a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell’intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.
Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce deve pervenire nel luogo di destinazione dell’Istituto in perfetto stato di conservazione, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.
Ciascuna bolla di accompagnamento dei materiali consegnati dovrà riportare l’indicazione del numero d’ordine di riferimento, l’esatto indirizzo del destinatario e l'esatta indicazione (tipologia e quantità) della merce consegnata; la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.
La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative e di quelle eventualmente dettate dall’Istituto, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare e dalle leggi vigenti.
In fase di esecuzione del contratto, in caso di modifica di uno o più codici articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto al seguente n. di fax 030/2290.272 prima della consegna.
La consegna si intende porto franco presso la sede indicata: tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico del soggetto aggiudicatario.
La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall’Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.
ART. 8 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell’Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d’azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Istituto.
Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell’Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti
giudiziali ed effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso richiamo.
La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti dell’Istituto.
La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
ART. 9 PREZZI /FATTURAZIONE/PAGAMENTI-
Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data della fattura riscontrato con esito favorevole l’accertamento della conformità dei prodotti.
Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.
Le fatture dovranno riportare l’indicazione del contratto e/o del numero d’ordine di riferimento, l’indirizzo del destinatario e l’esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG indicato nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 10 PENALI
Fermo quanto stabilito dal presente disciplinare, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l’Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con
ricadute sull’utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.
Tutti i termini previsti per l’adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell’adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.
L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall’Istituto.
ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.
La ditta deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).
Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.
La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA
n. 13 del 30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l’altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente “
– “Disposizioni generali” – sotto-sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello “Codice Disciplinare e codice di condotta”.
ART. 13 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY
Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Con X.Xxx n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l’altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.
L’IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
L’Istituto dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Base giuridica del trattamento: Consenso dell’interessato ex art 6 GDPR
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali ai fini della liceità dello stesso ex art. 6 del GDPR. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di XXXXXX per le finalità sopra descritte.
La ditta aggiudicataria dovrà essere nominata, con provvedimento separato, responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 del regolamento UE 2016/679, per le attività collegate con l’esecuzione del contratto.
ART. 14 RISOLUZIONE – RECESSO
In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- grave inadempimento;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.
L’Amministrazione ha diritto di recedere qualora la fornitura di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
ART. 15 SPESE E IMPOSTE
Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l’imposta di bollo il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.