REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Accordo per l’anno 2021
TRA
L’Assessorato Regionale della Salute con sede in Palermo, Piazza Xxxxxxx Xxxxx, n.24 Partita Iva: 02711070827 Codice Fiscale 80012000826 rappresentata dal Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore Ing. Xxxxx Xx Xxxxx, nato a Palermo il 06/03/1963 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell’Assessorato medesimo
e
la Provincia Religiosa di San Xxxxxx dell’Ordine Ospedaliero di San Xxxxxxxx xx Xxx – Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla FBF con sede in Palermo, codice fiscale 00443370580 / partita IVA: 00894591007 in persona del legale rappresentante pro tempore Fra Xxxxxx Dr. Xxxxxxxxx, al secolo Xxxxxxx, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della struttura, il quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale dell’Ente contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
- Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell’Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
- Fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
a) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni;
b) che non è pendente nei suoi confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e che non sussistono le cause ostative previste all’art. 67 del medesimo D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 88, comma 4-bis e dall’articolo 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e all’informazioni antimafia;
c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Per
Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria per l’anno 2021.
Premesso
• che la disciplina recata nel presente accordo, assorbe in sé e sostituisce, per gli aspetti finanziari, quella relativa al periodo dall’1.1.2021, fino alla data di sottoscrizione del presente atto.
LE PARTI, COME SOPRA INDIVIDUATE, VISTO
• Lo Statuto della Regione Siciliana;
• la L. 132/68 all’art. 1, co. 5 e 6 che stabilisce che salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante al Ministero della Sanità, nulla è innovato in merito alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico- amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera; e che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove posseggano i requisiti prescritti dalla legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di ospedali identificati dalla stessa legge;
• l’art. 41 della L. 833/78 che stabilisce, accanto alla conferma dell’autonomia giurdico-amministrativa degli Enti Ecclesiastici, che i rapporti delle ASL con gli ospedali religiosi classificati dovevano essere regolati da apposite convenzioni in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri e che nella dotazione finanziaria delle ASL si dovesse tener conto di dette convenzioni, sancendo l’obbligatorietà del convenzionamento;
• il D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 che all’art. 25 (Servizi e titoli equipollenti), ha disposto che i servizi ed i titoli maturati negli ospedali già in possesso della equiparazione ex art. 129 del D.P.R. 130/69 sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli maturati nelle ASL anche ai fini (…), dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti;
• il D.A. n. 95334 del 23.10.1991 con il quale l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli è stato classificato ai sensi del citato art. 1 della L. 132/68 quale Ospedale Generale di Zona ed equiparato, ai fini dell’erogazione dell’assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici;
• il D.A. n.95335 del 23.10.1991 con il quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Siciliana e la Provincia Religiosa;
• l’art. 4, co. 12 del D.Lgvo 502/92 e s.m.i. contenente la disciplina relativa alle Aziende Ospedaliere e ai Presidi ospedalieri pubblici delle ASL che prevede l’apporto delle attività degli Enti di che trattasi al S.S.R. è regolamentato con modalità di cui allo stesso art. 4, atteso che la medesima norma prevede, altresì, che i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione degli Enti stessi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del D.Lgvo 502/92 e s.m.i.;
• l’art. 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. che al co. 2 stabilisce che “in attuazione di quanto previsto dal co. 1, la Regione e le ASL, anche
attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
- gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
- il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima ASP, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui all’art. 8 quinquies, co. 1, lettera d) del medesimo D.L.;
- il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell’assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 8- xxxxxx.xx L.R. del 30.11.93 n. 30;
• il D.Lgvo n. 229/99 che in particolare agli artt. 1, 18 e 8 quinquies, conferma l’equiparazione degli XX.XX. alle analoghe strutture ospedaliere pubbliche e la necessità che vengano stipulati appositi accordi tra la Regione e l’Ospedale classificato per la erogazione del servizio sanitario;
• la L.R. 08.02.2007 n. 2 art. 24 co. 1 – 3 che prevede la determinazione e l’attribuzione agli Enti del S.S.R. delle risorse per l’anno, previa negoziazione, nell’ambito delle risorse destinate al FSR nonché delle eventuali integrazioni regionali;
• l’accordo attuativo del 31.07.2007 relativo al piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del SSR, previsto dall’art. 1 co. 180 L. 30.12.04 n. 311 con le relative misure ed azioni.
• il D.A. 6 giugno 2003 recante “Linee guida per l’erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital” in forza del quale il rimborso dei farmaci antiblastici nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni chemioterapiche in regime di day hospital non è da considerarsi all’interno del budget;
• la legge regionale 14 aprile 2009, n.5;
• la nota prot. n.1116 del 8/03/2010 con la quale l’Assessorato Regionale della Salute ha chiesto al Ministero della Salute Direzione della Programmazione Sanitaria un parere sulla possibilità che i finanziamenti del fondo sanitario nazionale, riconosciuti a questa Regione, possano essere impiegati per coprire gli oneri contrattuali del personale degli ospedali classificati, nel cui novero rientra il Buccheri La Ferla di Palermo;
• la nota di riscontro dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze prot. Sicilia-DGPROG-16/04/2010-0000185-P del 16/04/2010 che, in merito alla richiesta prot.n.1116 del 08/03/2010, si esprime negativamente in quanto, in base alla vigente normativa, i finanziamenti del fondo sanitario nazionale, non possono essere impiegati per coprire gli
oneri contrattuali del personale degli ospedali classificati operanti in qualsiasi regione;
• il D.A. n.955/10 del 2 aprile 2010 che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C), classificando l’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo in fascia “B”;
• il contenuto del comma 13 lett. g) ed il comma 14 dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modifiche nella Legge 7 Agosto 2012 n.135;
• il DA n.496 del 13 marzo 2013 e s.m.i concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);
• il DA n.923 del 14 maggio 2013 con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;
• il DA n.924 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
• il DA n.954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe per l’erogazione in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza;
• la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA
n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018” approvato con DA n.2135 del 31/10/2017 e del successivo Programma Operativo 2019-2021, approvato con DA n.438 del 18/05/2021;
• il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep.n.209/CSR del 18 dicembre 2019 che ha confermato i principi a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario dell’intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
• il DA n.629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 2 aprile 2015, n.70”;
• il successivo D.A. n.22 dell’11 gennaio 2019 recante “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n.70” e ss.mm.ii.;
• il D.A. n.587 dell’8 aprile 2019 di approvazione dell’allegato “Piano Annuale dei Controlli Analitici 2019 (PACA 2019)”, il cui articolo 3 prevede che lo stesso sia vigente fino all’approvazione del successivo PACA;
• il D.A. n.631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale è stato recepito il "Piano Nazionale di governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021" ed è stato approvato e adottato il “Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021";
• l'art.45, comma 1-ter, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che
recita: “A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale”;
• l’articolo 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 che stabilisce quanto segue:
«In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2021»;
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_29691130 con scadenza il 16/02/2022 nel quale risulta la regolarità contributiva previdenziale, assistenziale ed assicurativa della “Provincia Religiosa di S. Xxxxxx – Ord. Xxx. X. Xxxxxxxx Xx Xxx - Xxxxxxxxxxxxxxxx”- Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxx xx Xxxxxxx;
• la dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia del 10 dicembre 2021 resa, ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n.445/2000, da Fra Xxxxxx Dr. Xxxxxxxxx o.h., al secolo Xxxxxxx, nella qualità di Legale Rappresentante della Provincia Religiosa di San Xxxxxx dell'Ordine Ospedaliero di San Xxxxxxxx xx Xxx – Fatebenefratelli, Ente Ecclesiastico senza fini di lucro civilmente riconosciuto con X.X. 00 novembre 1936, n.2318, – Titolare dell'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo il quale dichiara che “nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.lgs. n. 159/2011 (antimafia)”;
• l’informazione antimafia liberatoria provvisoria rilasciata il 13 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n.76, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno, in cui a carico della Provincia Religiosa di S. Xxxxxx dell’Ordine Ospedaliero di S. Xxxxxxxx xx Xxx - Fatebenefratelli, comprendente l’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. 159/2011 “alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia”;
• la dichiarazione, trasmessa a mezzo posta certificata il 7 dicembre 2021, resa dal legale Rappresentante della Provincia Religiosa di San Xxxxxx dell’Ordine Ospedaliero di San Xxxxxxxx Xx Xxx – Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla FBF di Palermo, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i.;
Considerato e condiviso
• che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa;
• la giurisprudenza amministrativa intervenuta nella materia che regola i rapporti tra SSR ed Ospedali Classificati;
• l’art. 79 Legge 133/2008;
• l’esigenza di definire un accordo sulla determinazione del budget della struttura de quo, anche alla luce del quadro di riferimento normativo che è stato modificato dalle disposizioni contenute nel Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13 - lett. g) che in merito alle funzioni recita: “Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato” e nel Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, art. 45, 1-ter che recita “A decorrere dall’anno 2020, il limite di spesa indicato all’articolo 15, comma 14, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è determinato nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario regionale”.
STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante della presente Accordo.
Art. 2 Finalità
Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Siciliana e l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo per lo svolgimento dell’attività di assistenza, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività e comunque nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente e nell’ambito e per la realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
Art. 3
Attività assistenziale di ricovero
Le attività di assistenza sono svolte dall’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali in conformità alla normativa vigente, comprendenti le singole UU.OO. di ricovero e cura e i Servizi annessi.
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo si impegna ad erogare le prestazioni assistenziali in regime di ricovero nel rispetto dei criteri di appropriatezza e delle direttive fissate o che saranno fissate in materia dalla normativa nazionale e regionale.
Per l’ammissione e la dimissione dei malati si applica la scheda ospedaliera prevista dalla Regione per gli ospedali pubblici.
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo avrà cura di ricondurre i ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza negli appropriati setting assistenziali.
Art. 4
Attività di assistenza ambulatoriale
L’attività di assistenza specialistica ambulatoriale comprende prestazioni specialistiche mediche e chirurgiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
L’accesso e l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali sono effettuate in conformità alle modalità previste per le aziende ospedaliere pubbliche.
Art. 5
Attività di Pronto Soccorso
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo è da sempre inserito nella rete di emergenza, svolge attività di pronto soccorso, secondo le modalità stabilite per tale livello nella Rete Ospedaliera Regionale.
Art. 6 Modello Organizzativo
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale, secondo le norme vigenti. Il funzionamento dei dipartimenti è definito con apposito regolamento e secondo l’atto aziendale adattato ai contenuti del presente accordo.
Art. 7
Norme in materia di personale
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo ha aggiornato il proprio regolamento del personale alle disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgvo 502/92 e s.m.i.. Il Regolamento è stato approvato dal Ministero della Salute ex Sanità con D.D. del 01.12.2004.
Art. 8
Adempimenti relativi alle attività economiche-finanziarie e alla qualità delle prestazioni
L’Ente titolare dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, nella sua autonomia giuridico, contabile e amministrativa, adotta annualmente il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio.
I predetti documenti saranno rimessi, ove richiesto, nelle disponibilità della Regione Siciliana – Assessorato della Salute.
L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo adotta la metodica del budget, quale strumento di allocazione dei fattori della produzione secondo le proprie scelte strategiche ed in coerenza con la programmazione regionale, nonché la contabilità analitica per i centri di costo quale strumento per l’attuazione del controllo direzionale mediante l’analisi comparativa dei costi sostenuti, dei rendimenti e dei risultati ottenuti con quelli previsti nel budget generale.
Art. 9 Budget
Il budget dell’anno 2021, a valere sul FSR, assegnato dalla Regione all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” è determinato in euro 64.328.000,00 (comprensivo dei fuori regione) di cui euro 59.728.000,00 quale quota destinata all’attività sanitaria comprensiva delle
funzioni non tariffabili, ed euro 4.600.000,00 quale tetto cumulato di spesa meramente indicativo per File F e File T (con esclusione dell’ammontare dei farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici il cui acquisto è demandato all’ASP territorialmente competente), che saranno rimborsati, previa validazione da parte dell’Assessorato Salute, al netto delle Note Credito. L’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” si impegna a erogare prestazioni di alta complessità (DRG), previsti nell’Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, in favore dei cittadini residenti e non in Sicilia, per una valorizzazione almeno pari a euro 8.000.000,00, conseguendo una produzione incrementale rispetto al 2015 pari a euro 2.300.000,00.
In particolare il budget di euro 64.328.000,00 risulta composto da:
Buccheri La Ferla | Budget 2021 |
File "A" | 35.250.000,00 |
di cui File A per prestazioni incrementali di alta complessità | 2.300.000,00 |
File "C" e Day Service | 8.300.000,00 |
Funzioni | 16.178.000,00 |
BUDGET (File A+File C e Day Service+ Funzioni) | 59.728.000,00 |
File "F" e File "T" | 4.600.000,00 |
TOTALE | 64.328.000,00 |
Art. 10
Modalità di fatturazione e pagamento
L’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo si impegna a ridurre i ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza afferenti ai DRG indicati nell’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella GURI n.33 dell’8 febbraio 2002) così come integrato dai DRG individuati in allegato al vigente Patto per la Salute.
La remunerazione delle prestazioni all’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo avverrà sulla base delle tariffe regionali vigenti, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa del presente contratto.
Le fatture per le prestazioni sanitarie riferite al presente Contratto dovranno essere emesse per ciascun mese di riferimento e contenere il necessario dettaglio informativo che le stesse dovranno prevedere in allegato per ciascuna delle prestazioni rese. In particolare:
1. Per le prestazioni di ricovero: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio dei ricoveri per residenti nella Regione Siciliana e per quelli residenti fuori dalla Regione Siciliana e distinti in regime Ordinario e/o Day Hospital;
2. Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e Day Service: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di Day Service rese a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
3. Per i rimborsi da erogazione di farmaci a distribuzione diretta “FILE F”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
4. Per i rimborsi del costo dei farmaci antiblastici erogati a pazienti ricoverati in regime di DH “FILE T”: è richiesta n°1 fattura mensile con il dettaglio del rimborso dei farmaci distribuiti a favore di pazienti residenti nella Regione Siciliana e dei pazienti residenti fuori dalla Regione Siciliana;
5. Le “Funzioni non tariffabili” riconosciute ed assegnate con il presente contratto, dovranno essere oggetto di separata fatturazione mensile, fino alla concorrenza di euro 16.178.000,00 di cui all’articolo 9 del presente contratto.
Il pagamento delle prestazioni di cui ai punti precedenti, sarà effettuato a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione in ragione della disponibilità liquida presso il tesoriere regionale. La liquidazione delle fatture avverrà al netto di eventuali Note Credito, salvo conguaglio da corrispondersi al termine delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura dovrà inviare sia alla Regione che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nelle more delle citate verifiche, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento di una quota non superiore al 2%, calcolata sul budget complessivo, per ogni linea di attività di cui all’art. 9. Tale sospensione sarà operata sulla fattura riferita alla mensilità di dicembre 2021.
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente accordo, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente notificate all’Amministrazione Regionale per la necessaria accettazione.
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in Day Service, dovranno essere indicati in allegato alla fattura (mensilmente):
- il valore lordo delle prestazioni;
- l’ammontare del ticket riscosso;
- il valore dell’importo fatturato al netto delle componenti precedenti.
Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e validata si intende il valore che sarà riconosciuto nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, previo controlli debitamente certificati dall’ASP competente, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
Art. 11 Flussi informativi
L’Ospedale è tenuto a trasmettere alla Regione e all’ASP competente per i controlli, i dati relativi ai flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalità ed i tempi fissati per le strutture pubbliche e
ogni altra informazione a carattere gestionale richiesta dalla regione e funzionale alla valutazione dei livelli di attività resi.
Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.
Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
L’Ospedale è tenuto, altresì, a trasmettere mensilmente al Sistema TS il flusso xml ex comma 5 dell’art 50 della legge 326/2003 (flusso “ex comma 5”), completo di tutte le prestazioni rendicontate con il flusso regionale C, avendo cura di verificare le eventuali segnalazioni di anomalie o scarti da parte del SistemaTS al fine di integrare i dati trasmessi con la finalità di allineare il valore del flusso xml al valore del flusso C; nel caso di disallineamenti o di reiterati ritardi nella trasmissione dei flussi o di errori o mancato allineamento tra flusso C ed XML del citato comma 5, saranno sospese le liquidazioni.
Art. 12
Attività di monitoraggio e controllo
Ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 8 octies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i., le attività di vigilanza igienico-sanitaria, di controllo sulla qualità dell’assistenza, nonché quelle sull’appropriatezza delle prestazioni erogate dall’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo, come previsto anche dalle disposizioni regionali vigenti, sono eseguite tramite l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a cui dovranno essere inviati i flussi, ad eccezione dei flussi “F” e “T” i cui controlli restano in capo all’Assessorato.
In particolare sarà oggetto di verifica da parte dell’ASP di Palermo:
a) l’appropriatezza del setting assistenziale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, day hospital, day service e ambulatoriale in coerenza al DA n.496 del 13 marzo 0000 x x.x.x (XXXX) e alla normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service e ambulatoriale;
b) la congruenza tra documentazione sanitaria e corretta compilazione e codifica delle SDO, SDAO, in coerenza al DA n.496 del 13 marzo 0000 x
x.x.x (XXXX) e alla normativa regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service;
c) la congruenza tra prestazioni ambulatoriali erogate e la documentazione sanitaria, sia per prestazioni prescritte con ricetta dematerializzata/rossa che per le prestazioni erogate con accesso diretto in pronto soccorso non seguite da ricovero;
d) il rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di gestione dei tempi di attesa (Piano della Regione Sicilia per la gestione dei tempi di attesa per il triennio 2019-2021 di cui al D.A. n.631 del 12 aprile 2019).
I valori della produzione che risulteranno a seguito degli esiti dell’attività di controllo, di cui al presente articolo, saranno assunti dalla Regione per il riconoscimento del saldo attività per l’anno 2021.
Con la sottoscrizione del presente Accordo l’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla” di Palermo assume l’impegno di conferire al sistema FSE-INI i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissione ospedaliera ed i referti di specialistica per esterni nel formato pdf, firmato digitalmente ed i referti di
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ospedale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010.
L’Ospedale si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Assessorato Salute ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competenti territorialmente della notizia dell’impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 14 Clausola di salvaguardia
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Ospedale Buccheri La Ferla FBF con sede in Palermo accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dello stesso e ogni altro atto al medesimo collegato o presupposto, e rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti atti, ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.
Art. 15 Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n.642 e s.m.i. ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e carico dell’Ospedale.
Art. 16 Incompatibilità del personale
1. L’Ospedale Classificato Buccheri La Ferla di Palermo è consapevole che ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L. 412/91, dell’art. 8 comma 9 del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 1, comma 5, della L. 662/96:
a. l’attività libero professionale dei medici dipendenti dal SSN non è consentita nell’ambito delle proprie strutture, anche per prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
b. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il SSN è incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
c. i vigenti AA.CC.NN. che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le AA.SS.PP. degli appartenenti alle categorie mediche della Medicina Generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna prevedono l’incompatibilità con l’attività nelle strutture accreditate.
2. L’Ospedale, inoltre, prende atto che, ai sensi del comma 16 ter dell’ art. 53 D.Lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, comma 42 della Legge 16/11/2012 n. 190:
a. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
b. i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli,
c. è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
d. la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L’Ospedale di Palermo documenta ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L. 662/96 lo stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente e si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.
Art. 17
Norme finali, transitorie e di rinvio
Nel caso di interruzione dell’erogazione delle attività assistenziali, l’Ospedale è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Siciliana e all’ASP di riferimento.
La Regione, acquisito l’esito degli accertamenti compiuti dall’organo competente può autorizzare l’utilizzo in via sostitutiva di altre strutture pubbliche o convenzionate fissando un congruo termine entro il quale i servizi devono essere ripristinati.
La questione relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali ivi inclusa l’indennità di esclusività medica e della dirigenza sanitaria del personale, oggetto di specifici giudizi, non rientra nel presente Accordo.
1. L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n.1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
c) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett a), della Legge 19 marzo 1990, n.55.
A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b) e c), costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.
2. L’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo, si impegna inoltre a:
a) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
b) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al “Regolamento UE” (GDPR) n. 2016/679.
1. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto dell’Ospedale Classificato “Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli” di Palermo con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l’Assessorato con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Il presente Accordo ha valore nell’anno 2021 ed è rinnovabile previo consenso scritto tra le parti.
Nelle more della fase di rinnovo trova comunque applicazione il presente Accordo.
Per la Provincia religiosa Per la Regione Siciliana Ospedale Buccheri La Ferla FBF Il Dirigente Generale
FirFmraato PdiigeittarlmoeDnter.dCa:MicICinHEeLlEliCICINELLI
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
Ing. Xxxxx Xx Xxxxx
rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:27/12/2021 11:31:47
XXXXX XX XXXXX
Firmato
digitalmente da 13
XXXXX XX XXXXX Data: 2021.12.23
15:45:59 +01'00'
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 sono specificamente approvati dalle parti.
Per la Provincia religiosa Per la Regione Siciliana
Ospedale Buccheri La Ferla FBF Il Dirigente Generale
Fra Xxxxxx Dr. Xxxxxxxxx Ing. Xxxxx Xx Xxxxx
Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXXXXX Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:27/12/2021 10:38:15
Firmato digitalmente da XXXXX LA XXXXX
XXXXX
ROCCA
LA
Data:
2021.12.23
15:46:45 +01'00'
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