TRA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AP- PARECCHIATURE ELETTROMEDICALI LOTTO OGGETTO
CIG N.
TRA
Azienda Sanitaria Locale Salerno, con sede in Salerno, alla via Nizza n. 146, C.F. e P.I. n. 04701800650, in persona del Direttore Generale Dr. Anto- nio Xxxxxxxx, nato a Salerno (SA) il 04.01.1955, giusto poteri allo stesso con- feriti con D.G.R.C. n. 394 del 20.07.2016, (nel seguito per brevità anche Azienda”), domiciliato per la carica in via Nizza, 146 in Salerno;
e
il , nato a il , nella sua qualità di della ditta
con sede in ( ), come risulta dal
in data , docu- mento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
(di seguito “Impresa”) OPPURE
il , in rappresentanza dell’Impresa
, con sede in , capi- tale sociale Euro , iscritta al Registro delle im- prese di , codice fiscale e partita IVA
, nella sua qualità di mandataria del Raggrup- pamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
‐ , con sede in , via
capitale sociale di Euro
, iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
;
‐ , con sede in , via
capitale sociale di Euro
, iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
; OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio
, con sede in , via
, iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA ,per conto delle seguenti imprese consorziate:
‐ , con sede in , via
capitale sociale di Euro
, iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale
e partita IVA , in persona del legale rappresen- tante ;
‐ , con sede in , via
capitale sociale di Euro
, iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresen- tante (di seguito “Impresa”)
Il comparente Sig. dichiara di inter- venire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa , a ciò debitamente autorizzato, in quanto della stessa, come risulta dal certificato della
che si allega al presente contratto per farne parte integrante.
PREMESSO
I. che con Atto Deliberativo del Direttore generale del n. è stato disposto di avviare, un Appalto Specifico ai sensi dell’art.55 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente di cui all’art. 95 comma 2 del nuovo Codice appalti. CODICE GARA 7001922;
II. che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma SDAPA messa a disposizione da CONSIP, l’Autorità di gara
in data ha proposto come aggiudicatario l’impresa/RTI
avendo presentato l’offerta migliore sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo come si evince dai relativi verbali;
III. che l’Azienda ha quindi ritenuto di aggiudicare l’appalto all’Im- presa/RTI con sede legale in ( ), giusta deli- bera di aggiudicazione del n. avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;
IV. che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all’impresa aggiudicataria l’emissione della pre- detta delibera di conferma dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi;
V. che l’Azienda con nota prot. n. del nel comunicare all’impresa aggiudicataria l’efficacia dell’aggiudicazione, ha ri- chiesto alla stessa di presentare i documenti necessari per procedere alla sti- pula del contratto;
VI. L’impresa è risultata aggiudicataria del/i Lotto/i , e, per l’ef- fetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di im- pegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto ed eseguire le relative prestazioni alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nel Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico integrativo e nell’offerta tecnica ed economica dal medesimo presentata; presentando la documenta- zione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non material- mente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VII. l’Azienda contraente dà atto di aver avanzato la richiesta
n. del per il rilascio dell’“informazione antimafia” di cui all’art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del mede- simo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’ar- ticolo 92 del citato decreto, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;
VIII. ovvero, essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall’in- formazione antimafia liberatoria prot. n. emessa utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica, (art. 92, comma 1);
IX. che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, l’impresa di- chiara il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
X. Impresa con sede legale in ( ) – codice
fiscale
– Via
– CAP
– PEC:
, in appresso denominata più brevemente “Impresa” ov- vero “Fornitore”;
XI. che il presente documento sarà restituito firmato digitalmente dal le- gale rappresentante della “Ditta Aggiudicataria” come innanzi individuata e, successivamente, parimenti firmato digitalmente dal Direttore Generale della
A.S.L. Salerno, sarà reso a mezzo p.e.c. alla “Ditta Aggiudicataria”;
Tutto ciò premesso
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la pre-
cedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, con- vengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto: Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Il/La dott. nell’accennata qualità di rappresentate Legale dell’Azienda, conferisce al
, che accetta in nome e per conto dell’im- presa da Lui/Lei rappresentata, l’appalto per la fornitura di n. , aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico, che consta di n. pagine, e nell’offerta tecnica e relativi allegati che constano di n. pagine, che formano parte integrante e inscindibile del presente contratto.
Articolo 3 Importo del contratto
Il prezzo complessivo delle apparecchiature complete in ogni loro parte è pari a euro ( _), per un totale di euro
( ) più euro
per IVA al per complessivi euro
( ). Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della
consegna delle apparecchiature medesime.
Articolo 4 Integrazioni del Contratto
La fornitura viene affidata con riferimento alla seguente documentazione, che di seguito si elenca, che deve intendersi facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, anche se non materialmente alla stessa alle- gata:
1. Capitolato d’oneri.
2. Capitolato Tecnico.
3. Offerta tecnica.
4. Offerta economica
5. ………………….
Articolo 5 Obblighi
Con la presente la “Ditta Aggiudicataria” si obbliga a rispettare tutti gli adem- pimenti prescritti dal Capitolato d’oneri, conformemente alle proprie offerte, tecnica ed economica innanzi dettagliate, richiamando specificatamente tutti gli atti di gara.
Articolo 6
Modalità di Fatturazione
Dalla data del collaudo favorevole decorrerà il termine legale per il paga- mento delle fatture, da emettere nel rispetto delle prescrizioni di seguito det- tagliate.
Per le finalità di cui sopra, la “Ditta Aggiudicataria” emetterà distinte fatture, per ogni Presidio Ospedalieri cui è destinata la fornitura delle apparecchiature La liquidazione delle fatture avverrà a cura dei Responsabili dei Macrocentri interessati, previa verifica della corretta emissione e recapito della fattura- zione elettronica, ed il relativo pagamento avverrà entro i termini di legge.
Articolo 7 Direttore dell’Esecuzione
Responsabile dell’Esecuzione viene nominata la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Di- rettore della Funzione Tecnologie Biomediche, deputata alla effettuazione del collaudo delle apparecchiature, secondo le modalità dettagliate nell’allegato al Capitolato Tecnico.
Articolo 8 Regime IVA
che il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di appro- vare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
che il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previ- sti dal presente Contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
Articolo 9 Penali
In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l’Impresa sarà assoggettata, in via generale, al pagamento di una penale come dettagliatamente descritta nell’allegato al capitolato tecnico e comunque com- plessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto al comma 2 dell’art. 113‐bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora il DEC preveda, in rapporto al ritardo già accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso cognizione mediante gli accertamenti effet- tuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 108 del codice. In tale ipotesi l’Azienda si riserva, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di procedere con la risoluzione del contratto, di incame- rare l’intera cauzione e segnalare il fatto all’ANAC,
nonché far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.
Articolo 10
Garanzie
Le apparecchiature dovranno essere garantiti per la durata di
mesi, come dichiarato in sede di offerta da parte del Forni- tore. Durante tale periodo il Fornitore è tenuto, oltre a quanto previsto dall’al- legato al capitolato tecnico, ad assicurare
.
Qualora il periodo di garanzia sopra indicato ecceda i 24 mesi, il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia, con validità pari al tempo di garanzia offerto.
Articolo 11 Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindaca- bile giudizio dell’Azienda.
Articolo 12 (se del caso) Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d’oneri o dalle norme vigenti per il trasporto delle merci, rimarranno di proprietà dell’Azienda senza che all’Impresa competa alcun compenso o rimborso.
Articolo 13 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’Azienda con mandato, su pre- sentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione del certificato di collaudo di cui all’allegato al capitolato tec-
nico. Unitamente alla predetta fattura il Fornitore dovrà presentare la fideius- sione a garanzia della rata di saldo, prevista dall’art. 103, comma 6 del Co- dice, per una somma pari al 5% dell’importo contrattuale e per un tempo pari a quello indicato all’art. 11.
Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17‐ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente de- dicato.
Resta inteso che l’Azienda non potrà procedere al predetto pagamento, ancor- ché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui l’U.O.C. Gestione dei flussi finaziari ed economico gestionali dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. L’Impresa esenta l’Azienda da ogni responsa- bilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Azienda appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Azienda si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n.123/2011.
Articolo 14
Notifiche all’Impresa
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero
dall’Azienda/stazione appaltante secondo le rispettive competenze. L’Im- presa s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettro- nica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indi- xxxxx di posta elettronica certificata.
Articolo 15 Osservanza di leggi e norme
La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato dalle specifiche tecniche e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’Impresa aggiudicata- ria:
- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e inte- grazioni (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- unificazioni UNI;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Azienda del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del ser- vizio e normativa di settore.
Articolo 16
Lavoratori dipendenti e loro tutela ‐ Documento unico di regolarità contributiva ‐ DURC
L’Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà se- condo quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen- dente dell’Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.
Articolo 17
Interferenze illecite – Patti di integrità INTERFERENZE ILLECITE – L’Impresa si impegna a dare immediata no- tizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizio- namento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L’Impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Or- gani di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione for- mulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Articolo 18
Sicurezza e salute nel posto di lavoro
L’Impresa s’impegna:
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e pre- venzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’in- tegrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 19
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempi- mento del contratto, l’Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza fidejussoria
n. emessa in data _ _ da
, con sede in ( ) – CAP
– Via
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevo- cabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Azienda contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.
La cauzione rilasciata a favore dell’Azienda contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti articoli), l’Azienda contraente ha diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei li- miti dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Azienda contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 20
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’Impresa presso la Banca – agenzia di ‐ IBAN .
La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. , nato a
( ) il – Codice Fiscale:
.
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità con- tributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’xxxx- xxxx 00‐xxx xxx x.x.x. 00 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
Il fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo
conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 ago- sto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 21
Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, l’Impresa si ob- bliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta nor- mativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente con- tratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transa- zioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore ter- mine per l’adempimento.
L’Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub‐contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appalta- tori, subappaltatori e/o sub‐contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Azienda e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub‐contratti l’Impresa si obbliga a trasmet- tere all’Azienda oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (ar- ticolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche
copia conforme del subappalto e/o sub‐contratto per le verifiche di cui al pre- sente articolo.
Articolo 22 Subappalto e sub‐contratti
Si dà atto che l’Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti.
L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Azienda contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Azienda contraente.
Nell’ipotesi in cui l’Azienda contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo a lui spettante, il Fornitore produrrà all’Azienda co- pia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, ac- compagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (For- nitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito. (ovvero nel caso non sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):
Si dà atto che l’Impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Articolo 23 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’ac- cordo bonario previsto dall’articolo 206 del codice, l'Azienda esclude la com- petenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordi- naria. Il foro competente è esclusivamente quello di Salerno.
Articolo 24 Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per l’Impresa fin dalla sua sottoscrizione, im- pegnerà l'Azienda solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25 Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Azienda può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub‐contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo;
- perdita, da parte dell’Impresa dei requisiti di partecipazione quali il falli- mento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la ca- pacità di contrattare con la pubblica Azienda;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- penalità superiori al 10% dell’importo netto del presente contratto;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della po- lizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- accertamenti antimafia positivi;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nel capitolato ed i sui allegati;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Azienda avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ul- teriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 26 Recesso
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Azienda contraente si riserva la fa- coltà, ai sensi dell’art.109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all’Impresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In tale ipotesi l’Azienda contraente sarà tenuta a corrispondere all’Impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto pre- visto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l’importo netto contrat- tuale.
Articolo 27
Cessione del contratto – cessione dei crediti
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi ti- tolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Impresa nei confronti dell’Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessio- nario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’ap- plicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’econo- mia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda con- traente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al ce- dente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale com- pensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto do- vuto dall’Impresa stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Azienda contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 28
Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti dell’Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Azienda, comporta l’immediata risoluzione di di- ritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via riso- lutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 29 Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto legi- slativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Impresa dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano eserci- tato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 30
Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventual- mente richieste dall’Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certifi- cati, ecc.
Articolo 31 Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifi- che tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
il presente contratto, redatto su n. pagine e n. righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
L’estensore
Il Direttore della U.O.C. Gestione dell'acquisizione dei beni e servizi ed economato
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Il rappresentante dell’Azienda Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
La Ditta
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- art. 9, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 10, con particolare riferimento al prolungamento della durata della co- pertura della garanzia in ragione del relativo tempo offerto in gara;
- art. 13, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al paga- mento nel periodo di chiusura dell’esercizio;
- art. 19, con particolare riferimento al periodo di validità della cauzione a saldo;
- art. 27, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell’Impresa;
- art. 28, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.
La Ditta