CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
lotto leasing n. 1 (10 Compattatori) | |
CIG: 27311128E9 | Valore lotto iva inclusa |
1.512.000,00 | |
lotto leasing n. 2 (2 camion con gru) | |
CIG: 273116657A | Valore lotto iva inclusa |
319.440,00 | |
lotto leasing n. 3 (17 macchine tipo Xxxxx Xxxxxx) | |
CIG: 2731214D14 | Valore lotto iva inclusa |
580.838,40 | |
lotto leasing n. 4 (2 spazzatrici). | |
CIG: 273125B9D | Valore lotto iva inclusa |
372.000,00 |
Articolo 1 Oggetto:
L’Amministrazione appaltante intende individuare un servizio di locazione finanziaria, con opzione di riscatto anche anticipato, riguardante l'acquisizione distinta per 6 lotti di n. 29 autoveicoli per lo svolgimento del servizio raccolta r.s.u., raccolta differenziata e spazzamento strade.
L’importo della locazione finanziaria è pari ad Euro 2.005.632,00 IVA esclusa (Euro 2.406.158,4 IVA compresa), con possibilità di variazione in aumento fino ad un massimo di Euro 2.320.632,00 IVA esclusa (Euro 2.784.278,4 IVA compresa).
L'impresa concorrente potrà partecipare per l'intero importo da finanziare o per 4 (quattro) singoli lotti. ASM, provvederà ad effettuare il pagamento dei canoni di locazione comprensivi dell’IVA - VAT, successivamente alla fornitura dei mezzi allestiti, secondo quando indicato negli articoli che seguono.
Il locatore finanziario deve formulare l’offerta in termini di spread - omnicomprensivo - espresso in punti percentuali annui, con tre cifre decimali - da aggiungersi o da sottrarsi rispetto al tasso di riferimento che per ASM è rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, con riferimento al giorno lavorativo utile antecedente la data di stipula di ciascun contratto.
Il locatore finanziario partecipante alla presente gara per l’appalto del servizio di leasing finanziario, si obbliga a procedere all’acquisto dei mezzi ed attrezzature dai fornitori individuati da ASM con procedimenti ad evidenza pubblica.
Articolo 2 Contratto del servizio di leasing
A seguito dell’aggiudicazione della locazione finanziaria, si provvederà alla stipula del relativo contratto tra il locatore finanziario ed Asm, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e dal presente capitolato speciale.
Articolo 3 Contratti di leasing
Per ciascun veicolo completo di attrezzatura oggetto della fornitura, il locatore finanziario, e Asm provvedono alla stipula di specifici contratti di locazione.
Tale contratto dovrà prevedere obblighi, diritti e doveri delle parti ed in particolare, a pena di invalidità, i seguenti elementi essenziali:
a) finanziamento del costo di ciascun veicolo completo di attrezzatura comprensivo dell’ lVA – VAT;
b) arco temporale di durata del leasing: 7 (sette) anni, a partire dalla data di firma del verbale di accettazione della fornitura, da parte di ASM;
c) anticipazione: zero;
d) periodicità delle rate: canoni mensili posticipati, pagamento a trenta giorni data fattura;
e) numero delle rate: 84 (ottantaquattro);
f) obbligo di riscatto del bene: in misura fissa al 1% (unopercento), del valore capitale iniziale;
g) previsione espressa di un obbligo di riscatto in capo ad ASM;
h) tasso fisso applicato espresso in termini percentuali;
I) previsione espressa da parte di ASM di esonero della responsabilità del locatore relativamente a qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, funzionamento, vizi, idoneità dei mezzi, tempi di consegna, altri inadempimenti del fornitore indicato, di terzi, in relazione a violazione di norme antinfortunistiche e/o antinquinamento, nonché a tutti i danni correlati alla fornitura, sicurezza dei mezzi, collaudo.
Articolo 4. Procedura per l’acquisto, consegna e pagamento dei veicoli completi di attrezzatura.
1) Il locatore, e ASM provvedono alla firma dei contratti di leasing di cui all’art. 3;
2) Asm provvede alla scelta del fornitore, accordandosi con lo stesso relativamente al costo di acquisto e ai termini di consegna nel rispetto delle procedure di scelta stabilite;
3) Asm comunica al locatore il numero dei veicoli completi di attrezzatura richiesti, la tipologia dei mezzi, il soggetto fornitore prescelto, il luogo e tempi di consegna e tutti i dati necessari per l’acquisto da parte del locatore;
4) il locatore provvede all’acquisto dei veicoli completi di attrezzatura dal soggetto fornitore indicato;
5) il fornitore consegna i veicoli completi di attrezzatura ad ASM, nel luogo da questa indicato;
6) Asm provvede al collaudo dei veicoli completi di attrezzatura e quindi, se positivo, lo comunica sia al fornitore che al locatore;
7) l’azienda fornitrice provvede a proprie spese a tutti gli adempimenti relativi all’autorizzazione alla circolazione, all’immatricolazione e a tutte le formalità necessarie per l’iscrizione ai pubblici registri, dietro incarico di ASM e previa comunicazione al locatore, al quale vanno consegnate le copie conformi del foglio di via, carta di circolazione e certificato di proprietà;
8) il locatore, e Asm provvedono, infine, alla firma del “verbale di accettazione” della fornitura”. Dalla data di firma del verbale di accettazione da parte dei soggetti indicati, incominciano a decorrere i giorni per l’emissione della prima fattura relativa al canone o ai canoni leasing;
9) Trenta giorni data fattura, Asm provvede al pagamento dei canoni di leasing relativi ai veicoli completi
di attrezzatura forniti, secondo quanto stabilito nello specifico contratto di locazione di cui all’art. 3;
10) il locatore finanziario rilascia ad Asm un’appendice contrattuale contenente gli estremi di identificazione del veicolo, il prezzo contrattuale di ciascun veicolo completo di attrezzatura, gli importi dei canoni di locazione e loro scadenza, nonché il valore finale di riscatto;
11) i rapporti di fornitura e pagamento tra il fornitore prescelto dei mezzi/ attrezzatura e il locatore finanziario sono definiti attraverso rapporti contrattuali tra le due parti e, comunque, esonerano da qualsiasi responsabilità la ASM.
Articolo 5 Pagamento dei canoni di locazione
Asm provvede al pagamento dei canoni di locazione con versamenti mensili posticipati a trenta giorni data fattura. La prima rata di pagamento del canone leasing è successiva all’avvenuta firma del “verbale di accettazione” della fornitura dei veicoli completi di attrezzatura, da parte del locatore e di Asm.
Nel caso di ritardo nel pagamento dei canoni, sono dovuti al locatore finanziario, da parte di Xxx, gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.
Articolo 6. Esonero per il locatore
Il locatore finanziario è esonerato da qualsiasi obbligo od onere inerente l’utilizzo dei beni trasferiti ad ASM, successivamente alla firma del verbale di accettazione (art. 4.8) e da qualsiasi responsabilità concernente l’impiego, detenzione e circolazione dei mezzi oggetto di locazione;
Sono esclusivamente a carico di ASM le eventuali conseguenze dannose che possano scaturire da difetti di qualità, funzionamento, vizi, idoneità dei mezzi/ attrezzature, o violazione di norme antinfortunistiche e/o di tutela ambientale;
Il locatore è, altresì, esonerato relativamente ai comportamenti e professionalità del fornitore prescelto da ASM che possano comportare ritardi o problemi di fornitura, così come per eventuali ritardi della fornitura che esulano dal contratto di leasing finanziario e/o dal contratto di fornitura pattuito tra locatore e fornitore.
Articolo 7. Documentazione dei Veicoli allestiti.
Tutti gli adempimenti relativi all’autorizzazione alla circolazione, alla immatricolazione, all’iscrizione nei pubblici registri sono a carico del fornitore dei veicoli allestiti; copia del foglio di via, della carta di circolazione nonché la copia originale del certificato di proprietà devono essere consegnati al locatore finanziario.
I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti dalla legge sull’assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile, così come le ricevute della tassa di possesso sono custoditi da ASM spa.
Articolo 8. Uso dei beni finanziati
Dalla data di consegna dei veicoli completi di attrezzatura nel luogo indicato, a quella di riscatto degli
stessi, Xxx si impegna a:
1) utilizzare e custodire i veicoli locati con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le istruzioni impartite al riguardo dal costruttore e/o fornitore dei mezzi e/o attrezzature, e dal soggetto locatore;
2) provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli locati, nonché a tutte le riparazioni e/o sostituzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie a suo carico;
3) non affidare i veicoli locati a terzi, fatta eccezione per: a) i propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all’utilizzazione; b) eventuali fornitori titolari di appositi contratti di manutenzione;
4) impedire che gli stessi veicoli vengano sottoposti a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo e dare comunicazione al locatore finanziario di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso;
5) utilizzare i mezzi locati secondo la normale destinazione e per i soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni dagli stessi possedute;
6) non alienare, non sub-locare, non concedere in pegno o comodato d’uso i veicoli locati, a terzi;
7) comunicare al locatore ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso.
Articolo 9. Assicurazione dei beni finanziati
Per tutta la durata della locazione finanziaria, ASM provvede, a proprie spese, ad assicurare ciascun mezzo, con vincolo a favore del locatore finanziario, per i rischi di R.C.A. secondo i massimali previsti per legge.
ASM si obbliga a stipulare, inoltre, le polizze assicurative (incendio, furto, rischio terzi, ecc.), che il locatore chiederà loro a propria tutela, in accordo con le parti, ad integrazione degli elementi essenziali previsti nel contratto di leasing di cui all’art. 3, riferito ai veicoli allestiti oggetto di contratto di locazione.
I contratti assicurativi debbono tener conto, in relazione al tempo, del deprezzamento commerciale del mezzo, pertanto, il valore assicurato riferito al singolo mezzo è decrescente e, solo per il primo anno è pari al valore di prezzo di acquisto.
L’azienda utilizzatrice è responsabile di tutti i danni derivanti a persone o cose dall’uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall’impiego degli stessi.
In caso di perdita totale del veicolo locato per furto, perdita di possesso, distruzione, incendio o sinistro o, comunque, di impossibilità all’uso dello stesso a qualsiasi causa dovuta, Asm è libera dall’obbligo di proseguire fino al termine della locazione finanziaria a condizione che effettui – a favore del locatore finanziario – il pagamento dei canoni già scaduti, nonché il valore attualizzato, al tasso ufficiale di sconto alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere, alla data di scadenza della locazione finanziaria, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi di spettanza del locatore finanziario, fatto salvo l’eventuale conguaglio a favore di XXX.
Resta inteso che Asm procede al pagamento di cui al precedente comma solo successivamente alla definizione e liquidazione dell’eventuale indennizzo assicurativo a favore del locatore finanziario e, nelle
more, XXX non deve procedere al pagamento dei canoni a scadere dalla data del verificarsi dell’evento
di cui al presente articolo.
Articolo 10. Pagamenti al fornitore.
Il locatore si obbliga a provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi all'acquisto dei veicoli locati entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna risultante dal Verbale di consegna.
In caso di ritardato pagamento, da parte del locatore vengono corrisposti al fornitore gli interessi di mora prevista dalla legge.
Articolo. 11 - Penalità
Il locatore, nell’eseguire il servizio in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presente capitolato, dell’offerta presentata, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
La stazione appaltante, secondo la gravità delle eventuali mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale compresa da un minimo di 100,00= ad un massimo di 2.500,00=, da notificarsi alla società di leasing previa contestazione degli addebiti alla medesima, la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni consecutivi alla notifica, salvi gli eventuali adempimenti di risoluzione contrattuale.
L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante emissione della relativa fattura da parte di ASM S.p.A., senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
Il pagamento delle fatture emesse dalla società di leasing sarà subordinato al pagamento delle fatture relative alle penalità emesse da ASM S.p.A.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la società di leasing dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima.
La società di leasing prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ASM S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo. 12 - Risoluzione del contratto
La stazione appaltante avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1. grave ovvero ripetuta negligenza o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. nel caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario della presente gara;
3. cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi.
Nel caso di cui al punto 1, dopo la diffida delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax a sanare le medesime, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società di leasing, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i
danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Asm andrà incontro per
l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
Articolo. 13 - Fatturazione e modalità di pagamento
Il canone di leasing è omnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dei beni nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, tasse (iva esclusa) ecc.) sostenuto dalla società di leasing che non sia riconducibile agli oneri a carico Asm sopra indicati.
In ciascuna fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla gara.
I pagamenti saranno effettuati mediante R.I.D. bancario – previo adeguamento dello stesso strumento di pagamento agli obblighi inerenti la tracciabilità degli istituti bancari - e mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell’art. 48- bis del DPR 29/09/73, introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.
La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.
In caso di inadempienze risultanti dalle verifiche effettuate da Asm in ordine a quanto sopra, la stessa bloccherà i pagamenti verso la società aggiudicataria, che non potrà in alcun modo opporre contestazioni ed addebiti di penali di qualunque natura.
Articolo 14. Riscatto dei veicoli completi allestiti.
L’obbligo di riscatto relativo a ciascun veicolo è fissato: in misura fissa al 1% (unopercento), del valore capitale iniziale;.
I costi amministrativi, le spese generali ed ogni altro eventuale costo relativo al riscatto è di spettanza di Asm.
Articolo. 15. Riscatto anticipato dei beni oggetto del contratto
E’ facoltà di Asm di procedere, durante il periodo contrattuale, a riscattare anticipatamente quote dei beni oggetto del contratto di leasing anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta e senza l'applicazione di alcun onere o penale da parte del locatore.
L’esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni ancora da pagare al valore attuale degli stessi senza ulteriori oneri.
Articolo 16. Ri-negoziazione e modifica tasso
E' facoltà di Asm chiedere nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ad un leasing a tasso variabile senza per questo incorrere in alcuna penale.
Articolo 17.
Giurisdizione e foro competente, giurisdizione italiana e foro di L'Aquila. il rup
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore Generale ing. Xxxxxxxx X'Xxxxx
Il Presidente
Xxxxx XXXXXXX