DOCUMENTO INFORMATIVO
Allegato 1
DOCUMENTO INFORMATIVO
Giugno 2024
PREMESSA
Il presente documento di informativa precontrattuale (di seguito il "Documento Informativo" ) si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (di seguito anche “Cliente” o "Investitore") di Scouting SIM S.p.A. (di seguito, anche “SIM" o “Società" o “Intermediario”) informazioni appropriate affinché questi possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e accessori e degli strumenti finanziari proposti dalla SIM, nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni di investimenti in modo consapevole.
Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel Documento Informativo verrà comunicata al Cliente.
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI OFFERTI
II nome e l'indirizzo della SIM e i relativi recapiti
Denominazione | Scouting SIM SpA |
Sede legale | Xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 – Xxxxxx (XX) |
CF e P. IVA | 05932580961 |
Iscrizione albo SIM | n. 244 con delibera Consob n. 16479 del 20.05.2008 |
Sedi secondarie | • Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxx (XX) • Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxxx (XX) |
Numero di telefono | 000000000 |
PEC | |
Sito internet | xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx |
Direzione e coordinamento | La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di 5i&Partners S.p.A. |
Lingue che il cliente può utilizzare per comunicare con la SIM
Il Cliente ha facoltà di comunicare con la SIM in lingua italiana o inglese.
I documenti e le informazioni inerenti alla prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, nonché ogni comunicazione o rendiconto fornito al Cliente dalla SIM è redatto in lingua italiana.
Metodi di comunicazione tra la SIM e il Cliente
La comunicazione tra il cliente e la SIM avviene mediante contatto telefonico, ove del caso soggetta a registrazione, e tramite posta elettronica.
Attività autorizzate
La SIM è stata autorizzata dalla Consob alla prestazione dei seguenti servizi di investimento, senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa:
- gestione di portafogli (Delibera n. 20987 del 03/07/2019);
- consulenza in materia di investimenti (Delibera d'iscrizione n. 16479 del 20/05/2008).
Recapiti dell’autorità competente che ha
autorizzato la SIM
Consob
Via G.B. Martini 3 00198 Roma
Telefono: x00 00 00000 (centralino)
Fax: x00 00 0000000
Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx 0
20121 Milano (MI)
Telefono: x00 00 000000 (centralino)
Fax: x00 00 00000000
Servizi offerti
La SIM offre alla propria clientela i seguenti servizi di investimento:
Consulenza in materia di investimenti su base indipendente
Il Servizio di Consulenza consiste nell’attività di prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, per iniziativa della SIM, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adeguata per il Cliente ed è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente stesso, come risultanti dalla profilatura predisposta ai fini dei servizi di investimento in base al Questionario MiFID.
In particolare, il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla SIM è fornito su base indipendente in quanto:
• è basato su un’analisi del mercato ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari, sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento dei Clienti siano opportunamente soddisfatti e, in particolare, la gamma non risulta limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la SIM o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;
• la SIM non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza ad eccezione degli eventuali benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità della Consulenza Indipendente e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte della SIM del dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti.
La valutazione di adeguatezza espressa dalla SIM tiene in considerazione le caratteristiche del portafoglio degli strumenti finanziari raccomandati e delle informazioni fornite dal Cliente in sede di profilatura.
Nella prestazione del Servizio di Consulenza Indipendente la SIM individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quelle adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio, della sua capacità di sostenere perdite e delle sue eventuali preferenze di sostenibilità, verificando, tra l’altro, l’adeguatezza delle operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/ prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell’ambito della valutazione di adeguatezza la SIM effettua, inoltre, un‘analisi dei costi e dei benefici delle operazioni raccomandate.
Nell'ambito del servizio di investimento può essere prestata dalla SIM a favore del cliente la c.d. consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari, che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione del portafoglio (cc.dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento cui si riferisce.
La SIM può prestare il servizio di consulenza, anche nei derivati negoziati in sedi di esecuzione italiane e estere, denominati in euro o in valute diverse dall’euro.
Per una descrizione delle caratteristiche dei tipi di strumenti finanziari che possono essere oggetto di raccomandazione si rinvia alla apposita sezione del presente documento.
Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente
La SIM presta la consulenza su base non indipendente (anche nei confronti di Clienti del servizio di consulenza indipendente) in prevalenza con riferimento ai prodotti ed agli strumenti per i quali la SIM ha ricevuto il relativo incarico di gestore in delega e/o di advisor da parte degli emittenti e/o società di gestione del risparmio.
Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò sia nell’interesse del cliente e siano compatibili con le sue esigenze, caratteristiche ed obiettivi.
In merito alla gamma di strumenti finanziari che la SIM potrebbe raccomandare nell’ambito della consulenza non indipendente, incluso il rapporto con i relativi emittenti, si precisa quanto segue:
• quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), aperti e chiusi, italiani ed esteri, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi); come già precisato, tali strumenti potranno essere gestiti in delega da parte della SIM e/o essere oggetto di advisory da parte della SIM;
• certificati di investimento; come già precisato, tali strumenti potranno essere gestiti in delega da parte della SIM e/o essere oggetto di advisory da parte della SIM.
Gestione di portafogli
Nel Servizio di gestione di portafogli il Cliente incarica la SIM di gestire, in modo discrezionale, e il suo patrimonio in strumenti finanziari. Spetta alla SIM decidere come e quando acquistare o vendere gli strumenti finanziari nell’ambito del mandato conferitogli dal Cliente.
Nella prestazione del servizio la SIM assume decisioni per conto del Cliente circa l’impiego del patrimonio che lo stesso ha conferito in gestione, senza tuttavia garantire alcun risultato, il Cliente
resta, pertanto esposto ai rischi delle operazioni di investimento.
Prima di prestare il Servizio di Gestione e nello svolgimento del medesimo, la SIM valuta che esso sia adeguato al Cliente e, pertanto, che sulla base delle informazioni acquisite dal Cliente, corrisponda ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, non lo esponga a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili e non sia incompatibile con la capacità di sostenere le perdite. Se il Cliente si rifiuta di fornire le informazioni, la SIM si astiene dal fornire il Servizio di Gestione. La SIM non può, in ogni caso, effettuare operazioni che siano inadeguate.
Modalità di definizione delle caratteristiche della gestione
La SIM ha definito delle linee di gestione, caratterizzate in base al profilo di rischio e differenziate per obiettivi e strategie di investimento.
Il Cliente può modificare la scelta inziale, previa comunicazione preventiva nonché valutazione congiunta con la SIM, e procedere alla definizione di una nuova allocazione del portafoglio.
Fermo restando i criteri di adeguatezza, la SIM inoltre può, offrire, una elevata personalizzazione in base alle esigenze del Cliente.
La SIM sottopone al Cliente su supporto duraturo le informazioni riguardanti le politiche di investimento, le strategie e il profilo di rischio rendimento della linea di gestione o della gestione personalizzate secondo le preferente definite con il Cliente.
Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione nel servizio di gestione portafogli
I criteri di valutazione degli strumenti finanziari compresi nel patrimonio in gestione sono analiticamente descritti nel mandato di gestione (cfr. “Norme e Condizioni del servizio di gestione””), a cui si rimanda.
La SIM raffronta la performance lorda di gestione con un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) associato a ciascun portafoglio; ove lo stile della gestione e il contenuto del portafoglio non consente di individuare un benchmark può essere previsto un obiettivo di rendimento.
Il benchmark, o l’obiettivo di rendimento, rappresenta meramente un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere ritenuto indicativo del
rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa.
Family Office
La SIM offre al Cliente la possibilità di usufruire anche del servizio di Family Office.
Questo è un servizio che la SIM offre alle famiglie per assisterle nella pianificazione, gestione, amministrazione e riorganizzazione dei propri patrimoni nel settore societario ed immobiliare, nell’ambito dei riassetti e delle divisioni ereditarie e degli investimenti. La SIM offre assistenza alle famiglie nel settore finanziario e in particolare svolge attività di consulenza e selezione dei gestori a cui affidare la gestione dei portafogli d’investimento e in generale dei fornitori di servizi d’investimento. La SIM offre anche la possibilità di esporre in maniera consolidata e, per quanto possibile, semplificata del patrimonio dei clienti attraverso specifici report di dettaglio.
Modalità di svolgimento dei servizi Offerta fuori sede
Nell’attività di offerta fuori sede di servizi di investimento, la SIM si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nel rapporto diretto con il cliente al dettaglio, iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei Consulenti Finanziari.
Qualora il servizio venga concluso, offerto o promosso fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della SIM, ovvero del soggetto incaricato della promozione o del collocamento del Servizio, l'efficacia del Contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente.
Entro detto termine, il Cliente può comunicare il proprio recesso alla SIM, senza spese né corrispettivo secondo le modalità disponibili al Cliente per comunicare con la SIM.
Natura, frequenza e date della rendicontazione inviata dalla SIM in relazione ai Servizi di Investimento
Servizio di Consulenza in materia di Investimenti
Nell’ambito del Servizio di Consulenza in materia di Investimenti (sia su base indipendente che su base non indipendente) la SIM, al momento dell’erogazione delle raccomandazioni, rilascerà al Cliente su supporto durevole un’attestazione contenente gli
elementi essenziali nonché l’esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa e una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
La SIM, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto almeno annuale riepilogativo delle raccomandazioni fornite, contenente anche le informazioni in forma personalizzata in merito ai costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento.
Servizio di gestione di portafogli
Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, salvo diversa richiesta del Cliente o diversi obblighi di legge, la SIM invia con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la SIM gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulta già a carico di un terzo.
In queste ipotesi la SIM fornirà comunque al Cliente il rendiconto periodico almeno ogni 12 mesi ovvero con cadenza trimestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari derivati.
Nell'ipotesi in cui il contratto tra la SIM e il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da effetto leva, la SIM fornirà il rendiconto periodico con cadenza almeno mensile.
Nell’ambito del Servizio di Gestione, la SIM informa il Cliente, secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo
nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O SOMME DI DENARO APPARTENENTI AI CLIENTI
Descrizione sintetica delle misure adottate dalla SIM
La SIM non è autorizzata alla detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della Società stessa.
Pertanto la SIM non è autorizzata, e non riceve, mezzi di pagamento; altrettanto i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui la SIM si avvale non sono autorizzati al ricevere dal Cliente alcun mezzo di pagamento.
Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SIM o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Riguardo alla salvaguardia degli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti, dell’ambito del servizio di gestione di portafoglio la SIM si conforma al modello operativo previsto dalle disposizioni normative (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019), che al riguardo prevedono sinteticamente quanto segue:
il cliente:
i) apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca (“Depositaria"), dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione di servizi e attività di investimento da parte della SIM;
ii) fornisce le disponibilità necessarie per la prestazione di servizi e attività di investimento;
iii) rilascia alla SIM una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti nell’ambito del mandato gestorio;
iv) può disporre dei valori presenti nei conti dandone
informazione all’intermediario, a eccezione di quelli
necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione;
La SIM pertanto sarà delegata dal Cliente a movimentare i citati conti nell’ambito del mandato gestorio.
II sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione generale delle modalità di copertura dello stesso
La SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori. L’organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo”.
Copia dello Statuto e del Regolamento operativo sono disponibili consultando il sito internet
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi. A norma dell’art. 5 del decreto ministeriale citato, l’indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all’importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di
20.000 Euro. Ai fini del rispetto del predetto limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un’associazione, ai fini del calcolo del limite previsto, l’investimento si considera effettuato da un unico investitore. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.
Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo, l'investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PROPOSTI
Introduzione
Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che la SIM, nell’ambito dei servizi d’investimento prestati, mette a disposizione dei clienti e dei potenziali clienti.
Le tipologie di strumenti finanziari
Gli strumenti o prodotti finanziari trattati dalla SIM nell’ambito dei servizi e attività d’investimento dalla stessa prestati sono:
• titoli di capitale: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
• titoli di debito: le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le obbligazioni convertibili ed i titoli di debito con una componente derivativa (c.d. obbligazioni strutturate);
• i certificati di investimento;
• ETC (Exchange Traded Commodity);
• quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento, Sicav, Exchange Traded Fund - ETF), aperti e chiusi, italiani ed esteri, sia rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM, Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sia rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA, Fondi di investimento alternativi);
• i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati;
• i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
• i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps);
• i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
• i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
• le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente
• i prodotti di investimento assicurativi
• i depositi strutturati.
L’elenco degli strumenti potrà essere oggetto di modifiche in relazione alle scelte commerciali di tempo in tempo effettuate della SIM.
Descrizione strumenti finanziari
L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni, di società cooperative o a responsabilità limitata.
Tutte le azioni di una società sono caratterizzate da uguale valore nominale e da diritti garantiti ai detentori, indivisibilità, autonomia e circolazione. L'azionista titolare di più azioni può disporne separatamente e autonomamente (ad esempio, può vendere alcune azioni e rimanere proprietario delle altre, oppure può esercitare il diritto di voto con alcune azioni e non esercitarlo con le altre).
Esistono diverse tipologie di azioni che si differenziano in base:
• ai diritti che incorporano:
- Azioni ordinarie
- Azioni di risparmio
- Azioni privilegiate
- Azioni a voto limitato
• al regime di circolazione:
- Azioni nominative
- Azioni al portatore
• alla capitalizzazione dell'emittente:
- Blue chips
- Small caps
• altre tipologie:
- Azioni di compendio
- Recovery shares
- Azioni quotate Titoli di debito (Obbligazioni)
Sono titoli di credito rappresentativi di un prestito
emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte
del proprio fabbisogno finanziario. Un'obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza.
Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono:
• il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato);
• la durata;
• la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate;
• la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
• il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.
Titoli di debito (Obbligazioni convertibili)
Le obbligazioni convertibili sono titoli che si trovano in posizione intermedia tra i titoli obbligazionari e i titoli azionari. Il loro possessore ha la facoltà di decidere se rimanere creditore della società emittente per tutta la durata del prestito, oppure se, in determinati periodi, convertire il proprio status da creditore a socio (azionista) sulla base di un rapporto di cambio predeterminato (nel regolamento di emissione).
Gli elementi caratteristici di tale obbligazione sono:
• il metodo di conversione: diretto (qualora le azioni di compendio siano dello stesso emittente delle obbligazioni), o indiretto (qualora le azioni di compendio siano emesse da una società diversa dall'emittente delle obbligazioni);
• il prezzo di conversione (o rapporto di conversione), che esprime il numero di azioni ottenibili per ogni obbligazione;
• il periodo di conversione, che rappresenta il periodo (o i periodi) a partire dal quale è possibile chiedere la conversione.
La facoltà di conversione rappresenta un'opzione che viene implicitamente venduta dall'emittente al sottoscrittore; a fronte di ciò l'obbligazionista percepisce un rendimento calcolato in funzione di un tasso nominale inferiore a quello di un'obbligazione ordinaria di pari caratteristiche, poiché tale differenza risulta essere il premio dell'opzione. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse a un prezzo inferiore al valore nominale e devono essere offerte in opzione ai soci.
Titoli di debito (Obbligazioni strutturate)
Sono titoli obbligazionari che incorporano all'interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale un contratto derivato, solitamente di tipo opzionale.
Le obbligazioni strutturate sono strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un'obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati.
La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale a scadenza (per l'intero valore nominale) più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivata determina la variabilità del rendimento.
La componente derivata può consistere in una opzione, in tal caso il possessore percepirà una cedola premio di importo variabile contestualmente al rimborso del capitale, oppure in uno swap, in tal caso il possessore percepirà cedole periodiche di importo variabile.
Le obbligazioni strutturate possono essere classificate in funzione:
• del tipo di attività sottostante la componente derivata: equity linked, index linked, basket linked, floater, reverse floater;
• della struttura di indicizzazione (o del tipo di strumento derivato incorporato nel titolo): plain vanilla, average, cliquet, reverse cliquet, rainbow, digital, ecc.
Titoli di debito (Asset Backed Security)
Sono strumenti emessi da un particolare intermediario (Special Purpose Vehicle) a fronte di operazioni di cartolarizzazione.
Questo intermediario emette ABS per finanziare l'acquisto del portafoglio di attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, pertanto viene ad esistere un legame diretto tra le attività presenti nel
portafoglio segregato e le ABS: i flussi di cassa provenienti dagli asset presenti nel portafoglio ceduto vengono utilizzati per rimborsare interessi e valore nominale dei titoli emessi dallo SPV.
L'attivo segregato, ossia il portafoglio sottostante l'operazione di cartolarizzazione, può essere costituito da mutui ipotecari, prestiti, obbligazioni, crediti commerciali, crediti derivanti da carte di credito o altro ancora. In funzione della tipologia di attivo sottostante, le ABS possono essere classificate in (a titolo esemplificativo):
• credit loan obligation (il portafoglio è costituito da prestiti bancari);
• collateralized bond obligation (il portafoglio è costituito da junk bond);
• collateralized debt obligation (il portafoglio è costituito da obbligazioni, strumenti di debito e titoli in generale);
• collateralized mortgage obligation (il portafoglio è costituito da mutui ipotecari su immobili residenziali);
• commercial mortgage backed security (il portafoglio è costituito da mutui ipotecari su immobili commerciali).
Inoltre, spesso tali strumenti sono strutturati in tranche; il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity). La suddivisione in tranche permette di distribuire il rischio: le tranche senior, meno rischiose e che garantiscono interessi inferiori, potranno essere sottoscritte da soggetti poco propensi al rischio; le tranche equity permetteranno una maggiore speculazione da parte dell'investitore, a patto che abbia una propensione al rischio maggiore.
I certificate sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.
Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:
• i certificates che replicano semplicemente la performance del sottostante (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad
esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
• i certificate che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear.
• i bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di
strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento “leverage certificates” Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.
assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l’investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all’investitore.
• i bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello
Sono strumenti finanziari emessi a fronte
dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime.
OICR (Fondo Comune di Investimento)
I fondi comuni di investimento rientrano nella categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e sono veicoli di investimento che svolgono la funzione di riunire le risorse finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio indifferenziato che viene investito in attività finanziarie.
Il D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) all'art.1 definisce il fondo comune di investimento come un "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte".
Il patrimonio di un fondo comune è costituito dal complesso di beni (strumenti finanziari, crediti, liquidità o altri beni) conferiti dai partecipanti; è autonomo poiché è un'entità giuridicamente distinta sia dai patrimoni dei singoli partecipanti, sia dal patrimonio del gestore (separazione patrimoniale).
La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Tali quote incorporano uguali diritti e sono tutte di uguale valore. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una parte del patrimonio, proporzionale al proprio conferimento. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.
Il valore di ogni quota, calcolato periodicamente, è determinato come il rapporto tra il valore netto del patrimonio del fondo (ossia il controvalore di tutte le attività presenti in portafoglio al netto di eventuali oneri) ed il numero delle quote in circolazione.
Il patrimonio del fondo deve essere gestito in monte nel rispetto di una serie di regole finalizzate a ridurre i rischi degli investimenti e a produrre un rendimento. Ciò determina l'impossibilità, da parte del singolo partecipante, di influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.
I fondi comuni di investimento si distinguono in diverse categorie, in funzione di alcune caratteristiche rilevanti:
• in base alla variabilità del patrimonio i fondi comuni possono essere aperti o chiusi;
• in base al regime di commercializzazione delle quote i fondi comuni possono essere armonizzati o non armonizzati; soltanto per i primi è prevista la possibilità di vendere le quote in qualsiasi paese dell'Unione Europea senza dover richiedere l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di ogni stato membro (regime del mutuo riconoscimento);
• in base agli obiettivi strategici e alle attività oggetto di investimento si distingue tra fondi mobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione;
• in base alla modalità nella distribuzione dei proventi possono essere fondi ad accumulazione dei proventi (non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori, ma essi vengono automaticamente reinvestiti nel fondo e progressivamente capitalizzati) o fondi a distribuzione dei proventi (consentono al risparmiatore di scegliere tra l'incasso della cedola o il suo reinvestimento immediato).
I fondi mobiliari e i fondi pensione possono essere di tipo aperto o chiuso, mentre i fondi immobiliari rientrano tra le diverse categorie di fondi chiusi.
Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), introdotte in Italia nel 1992, rientrano negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) insieme ai fondi comuni d’investimento. La peculiarità delle SICAV, che rappresenta anche la differenza rispetto ai fondi comuni, è che l’investitore diventa azionista della società e, quindi, acquisisce una serie di diritti patrimoniali (diritto agli utili e al rimborso del capitale a seguito della richiesta di riscatto) e amministrativi. Analogamente ai fondi comuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso. Le SICAV sono organismi di tipo “aperto”: un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove
sottoscrizioni e dei rimborsi. Le azioni rappresentative del capitale devono essere interamente liberate all’atto della loro emissione ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro.
Analogamente ai fondi comuni anche le SICAV possono prevedere più comparti (SICAV multicomparto) per ognuno dei quali viene emessa una categoria a se stante di azioni; in tal caso ogni comparto costituisce un patrimonio autonomo e distinto.
Le azioni possono essere nominative o al portatore. Queste ultime attribuiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute. Il valore di ogni azione è determinato dal rapporto tra il patrimonio netto della SICAV (NAV) ed il numero di azioni emesse.
Gli exchange traded fund rappresentano una tipologia di fondi comuni o SICAV a gestione passiva negoziati in borsa come un comune titolo azionario.
Gli exchange traded fund (ETF) sono fondi comuni a gestione passiva. Gli ETF si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in borsa, come un titolo azionario. Un ETF riassume in sé, perciò, le caratteristiche proprie di un fondo e di un’azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti:
diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi;
• flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. Gli ETF si prestano infatti a diverse modalità di impiego:
- investimento di medio-lungo termine (gli ETF non hanno una scadenza);
- trading di breve periodo (anche intraday) al fine di cogliere i momenti di rialzo dell'indice benchmark (attraverso un acquisto e la successiva immediata vendita dell'ETF);
- vendita allo scoperto ("short selling"), con la finalità di assumere una posizione "ribassista" sull'indice benchmark (se il servizio è offerto dal proprio intermediario).
Uno dei principali vantaggi degli ETF consiste nella presenza di costi contenuti, in termini di commissioni
di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva tipicamente dalla gestione passiva, atta a replicare esattamente l'indice benchmark, che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti (caratteristico di un portafoglio indicizzato). Le commissioni annue sono applicate proporzionalmente al periodo di detenzione degli ETF e i prezzi di acquisto e di vendita sul mercato sono già al netto di tali commissioni.
Il loro innovativo meccanismo di funzionamento consente al prezzo che si forma in borsa di non discostarsi dal valore del patrimonio netto del fondo (NAV); inoltre per ogni ETF è calcolato in continua il valore indicativo del NAV del fondo.
È un contratto a termine standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare una certa attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura.
Il future è un contratto derivato negoziato su mercati regolamentati mediante il quale acquirente e venditore si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una certa attività finanziaria o reale (detta attività sottostante o underlying asset) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura prestabilita. È un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza.
L'operatore che acquista il future (che si impegna, cioè, ad acquistare a scadenza il sottostante) assume una posizione lunga (long), mentre l'operatore che vende il future assume una posizione corta (short).
Nella maggior parte dei casi i future non si concludono con la consegna fisica del bene sottostante, infatti gli operatori preferiscono "chiudere" le posizioni aperte rivendendo un contratto future precedentemente acquistato o acquistando il contratto future precedentemente venduto; ciò consente di risparmiare sui costi di consegna. Al contrario, se il future giunge a scadenza, potrà essere liquidato per cash settlement (calcolandone il controvalore monetario) oppure potrà avvenire la consegna fisica dell'attività sottostante. In quest'ultimo caso l'esatta quantità e qualità dei beni consegnabili sono fissate dal mercato in cui tale contratto viene scambiato.
L'attività sottostante (underlying asset) di un future può essere un'azione, un'obbligazione, un tasso di interesse a lungo termine, un tasso a breve, una valuta, un indice azionario o una merce (commodity). La dimensione del contratto definisce l'ammontare che
il venditore dovrà consegnare al compratore per ogni contratto stipulato.
È un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Uno swap è un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale, invece, è oggetto di scambio tra le parti soltanto in alcune tipologie di swap. Lo swap è uno strumento molto simile al forward rate agreement con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio, bensì una serie di pagamenti futuri.
Gli swap non sono negoziati sui mercati regolamentati, ma vengono di volta in volta stipulati mediante accordi bilaterali tra le parti interessate (mercato over the counter - OTC). Tali strumenti vengono utilizzati con diverse finalità: per trasformare la natura di un'attività o una passività (ad esempio una posizione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa), per motivi di copertura oppure con finalità speculative.
In base al tipo di parametro o variabile di mercato si possono distinguere:
• swap su tassi di interesse (interest rate swap);
• swap su valute (currency swap);
• swap su merci (commodity swap);
• swap sul rischio di credito.
In base alla metodologia di calcolo delle somme che le parti si impegnano a scambiare si possono distinguere:
• fixed to fixed swap;
• fixed to floating swap;
• floating to floating swap;
• plain vanilla swap;
• total rate of return swap. Contratti a termine (forward)
Contratto derivato con cui due parti si accordano per
scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.
Il forward è un contratto di compravendita a termine negoziato OTC (over the counter) avente come sottostante un bene reale oppure un'attività
finanziaria. È un contratto derivato simmetrico poiché entrambi i contraenti sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza. La parte che assume la posizione lunga si impegna ad acquistare l'attività sottostante alla data pattuita pagando il prezzo concordato; al contrario la controparte che assume la posizione corta si impegna a vendere tale attività alla medesima data e al medesimo prezzo.
Il prezzo concordato viene detto prezzo di consegna (o delivery price) e viene concordato all'atto della stipula del forward in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo. Pertanto, l'assunzione di una posizione, lunga o corta, in forward non comporta alcun esborso monetario immediato.
Il contratto forward può essere utilizzato con finalità di speculazione, di copertura e di arbitraggio.
Le opzioni sono contratti derivati che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data a un prezzo prefissato.
Le opzioni sono contratti derivati asimmetrici in quanto soltanto il venditore è obbligato a soddisfare le volontà del compratore; quest'ultimo, invece, detiene il diritto di decidere se esercitare o meno la facoltà implicita nel contratto.
Gli elementi caratteristici di una opzione sono:
• il sottostante (o underlying): esso può essere un titolo azionario, un indice, una valuta estera (o un tasso di cambio) un contratto future, una merce (commodity) oppure una qualsiasi attività finanziaria o reale. Tutte le opzioni scritte sul medesimo sottostante costituiscono una "serie";
• la facoltà: le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di acquistare, in data futura, il sottostante vengono denominate opzioni call. Le opzioni che conferiscono al possessore la facoltà di vendere il sottostante, vengono denominate opzioni put. Tutte le opzioni dello stesso tipo (call oppure put) costituiscono una "classe";
• la scadenza: le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
• il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price) rappresenta il prezzo al quale il possessore dell'opzione call oppure put può, rispettivamente, acquistare o vendere l'attività sottostante.
Il soggetto che acquista una opzione assume una posizione lunga (long), mentre la controparte, che vende l'opzione, assume una posizione corta (short). Esistono pertanto quattro tipi di posizioni sulle opzioni:
• una posizione lunga su una call (diritto di acquistare a termine il sottostante);
• una posizione lunga su una put (diritto di vendere a termine il sottostante);
• una posizione corta su una call (obbligo di vendere a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta);
• una posizione corta su una put (obbligo di acquistare a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta).
Dato che le opzioni conferiscono al loro possessore una facoltà e non un obbligo, potranno assumere un valore positivo (nel caso in cui risulti conveniente esercitare la facoltà) o, al massimo, nullo.
In corrispondenza della data di scadenza il valore di un'opzione coincide con il suo valore intrinseco, mentre in un qualsiasi momento precedente la scadenza il valore di una opzione è dato dalla somma tra il valore intrinseco ed il valore temporale. Quest'ultimo dipende dalla probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. Pertanto, i fattori che influenzano il prezzo di un'opzione prima della data di scadenza, oltre al prezzo spot del sottostante e allo strike price, sono: la durata residua, la volatilità del prezzo del sottostante, il livello dei tassi di interesse e la presenza o meno di redditi periodici (quali ad esempio i dividendi di una azione).
A causa della asimmetria tra i diritti ed i doveri dell'acquirente e del compratore, l'acquisto di un'opzione richiede sempre l'esborso di una somma di denaro denominata premio.
Le opzioni vengono impiegate dagli operatori con finalità di speculazione, copertura o arbitraggio.
Prodotti di investimento assicurativi
Sono prodotti di investimento assicurativi i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; tra questi, le polizze unit linked ed index linked e Contratti di capitalizzazione.
I prodotti di investimento assicurativi si caratterizzano per l’esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un’aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso. Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell’investimento dei premi raccolti operato dall’impresa di assicurazione.
Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.
Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all’andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.
In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento del la polizza a un indice finanziario o all’andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:
• pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazione dell’indice di riferimento;
• a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell’indice di riferimento all’assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
• a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all’assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.
Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono
investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze: (i) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo; (ii) garantite: in cui si garantisce all’assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni non meno di 5 a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall’Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.
Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall’ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
• un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;
• uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
• una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
• un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.
I depositi strutturati, in considerazione della loro complessità e rischiosità, risultano più adatti a clientela al dettaglio (c.d. retail) con elevato profilo di rischio o a clientela professionale.
I rischi connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento
Nei paragrafi che seguono si forniscono informazioni in merito ai rischi connessi ai servizi d’investimento prestati dalla SIM e agli strumenti finanziari nei quali il patrimonio del Cliente può essere investito. Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire alcune informazioni di base non esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari.
PARTE A - Rischi connessi ai servizi di investimento
Il Servizio di gestione di portafogli è caratterizzato dalla discrezionalità del gestore, il quale – nel rispetto dei limiti definiti nel contratto di gestione – effettua in autonomia le scelte di investimento, selezionando gli strumenti finanziari da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni, condizionando pertanto la rischiosità dell’investimento.
L’investitore, sulla base delle proprie caratteristiche, dei propri obiettivi di investimento e della propria propensione al rischio, può orientare la rischiosità dell’investimento scegliendo, con l’assistenza della SIM, tra le diverse linee di gestione da questa proposte. All’interno delle linee sono indicate le differenti categorie di strumenti finanziari, e con riferimento alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano, è opportuno che l’investitore prenda conoscenza dei fattori di rischio descritti nelle successive Parti del presente documento.
Fattori di rischio maggiormente significativi sono:
- la possibilità che l’investimento sia caratterizzato da
effetto leva;
- la facoltà per la SIM di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, in strumenti finanziari derivati, in strumenti illiquidi o altamente volatili, in strumenti finanziari complessi o in strumenti finanziari emessi da banche (azioni, obbligazioni, derivati) soggetti alla normativa europea sulla gestione delle crisi bancarie;
- la facoltà per la SIM di effettuare vendite allo scoperto o acquisti tramite finanziamenti o di prendere a prestito gli strumenti finanziari dell’investitore.
La rischiosità di una linea di gestione può essere misurata anche tramite il raffronto del rendimento ottenuto dal gestore con il parametro di riferimento (benchmark), ove significativo: più alto è lo scostamento – positivo o negativo – della performance della linea, più elevato è il grado di rischio che il gestore si è assunto.
Prima di concludere il mandato di gestione di portafogli, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Consulenza in materia di investimenti
Il Servizio di consulenza in materia di investimenti è caratterizzato dalla discrezionalità del gestore, il quale, tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, formula raccomandazioni a quest’ultimo per l’effettuazione di operazioni di investimento o disinvestimento relative a strumenti finanziari determinati. Il Cliente mantiene in ogni caso la facoltà di decidere se dare o meno esecuzione alle raccomandazioni ricevute e se effettuare o meno le operazioni che gli sono consigliate.
La SIM, valuta l’adeguatezza delle raccomandazioni di investimento sulla base della situazione patrimoniale, degli obiettivi d’investimento, della esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari del Cliente e delle sue eventuali preferenze di sostenibilità.
Analogamente, sotto il profilo dei rischi degli investimenti finanziari è rilevante che il Cliente sia adeguatamente informato e in grado di effettuare scelte consapevoli.
PARTE B - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
• la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
• la liquidità dello strumento finanziario;
• la divisa in cui è denominato lo strumento finanziario;
• gli altri fattori fonte di rischi generali.
La variabilità del prezzo dello strumento finanziario
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di
distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle
società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono, in ogni momento, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’Investitore.
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare, il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
Il rischio emittente può essere ridotto sostanzialmente attraverso la diversificazione del portafoglio con la suddivisione del proprio investimento tra strumenti finanziari emessi da emittenti diversi.
La rischiosità degli emittenti è misurabile attraverso il rating, ossia il giudizio assegnato da agenzie specializzate indipendenti che, tramite l’attribuzione di un codice, esprime il “merito di credito” della società emittente o – nel caso dei titoli di debito – del singolo strumento finanziario. Si distingue infatti tra rating dell’emittente e rating di un’emissione: il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto; il rating di un’emissione valuta invece la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale per quel determinato titolo di debito e corrispondere gli interessi alla data stabilita.
Il giudizio di rating è sottoposto dalle agenzie a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all’interno delle società o dei settori di appartenenza: si definisce “upgrade” il miglioramento del giudizio e “downgrade” il peggioramento.
Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate, Standard & Poor’s e Moody’s.
Rating “Investment grade” (considerati non speculativi)
S & Poor’s | Moody’s | Descrizione |
AAA AA+ | Aaa Aa1 | É il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita. |
AA AA- A+ | Aa2 Aa3 A1 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben garantita. |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare. |
BBB BBB- | Baa2 Baa3 | Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse. |
Rating “Speculative grade” (considerati maggiormente rischiosi)
S & Poor’s | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili. |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi. |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso. |
CC | Ca | Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi. |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza. |
D | Emittente in stato di insolvenza. |
Con riferimento ai titoli di debito, l’Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.
Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel
corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.
È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L’Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori nelle diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di un’insufficiente diversificazione degli investimenti.
La liquidità dello strumento finanziario
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i
prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori
dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
La divisa in cui è denominato lo strumento finanziario
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’Investitore, tipicamente l’Euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
L’Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
Gli altri fattori fonte di rischi generali
L’Investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei Paesi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Prima di avviare l’operatività, l’Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’Intermediario. Le remunerazioni spettanti all’Intermediario ovvero i criteri oggettivi per la loro determinazione devono essere riportate nel contratto. L’Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite (fanno eccezione le commissioni calcolate sulle performance che non vengono percepite dalla SIM in caso di rendimenti negativi).
Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di conferire istruzioni particolari relative a operazioni su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’Autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti in tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l’Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediano circa le limitazioni di responsabilità suddette, connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare eseguiti o meno secondo le modalità specificate dall'Investitore nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’Intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile
liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio; in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.
Per questi motivi, tali operazioni comportano
l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
Complessità degli strumenti finanziari
La complessità non è di per sé sinonimo di rischio, ma una circostanza che caratterizza uno strumento finanziario e può ostacolare la percezione della portata e dell’ampiezza dei rischi dello strumento finanziario.
La SIM considera “prodotti finanziari complessi” le
seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities);
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE 575/2013 (c.d. “CRR”));
iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
vi. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
viii. obbligazioni perpetue;
ix. OICR c.d. alternative;
x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa
l’integrale restituzione a scadenza del capitale
investito dal cliente;
xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
xii. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE
n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.
La Consob ritiene1 che, tra le tipologie di prodotti a complessità molto elevata incluse nell’elenco che precede, quelle di cui ai punti da i. a v. non siano normalmente adatte alla clientela al dettaglio (c.d. retail) e raccomanda, pertanto, che tali tipologie di prodotti non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela retail.
Pertanto, la SIM, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, si è adeguata alle raccomandazioni formulate dell’Autorità.
PARTE C - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.
È quindi necessario che l’Investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L’Investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può comportare operazioni non adeguate che non possono essere eseguite dalla SIM.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.
Una volta valutato il rischio dell’operazione, l’Investitore e l’Intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l’Investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d’investimento e alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo.
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto
1 Cfr. comunicazione CONSOB 97996/2014.
(pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’Intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’Investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.
Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L’Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l’acquisto del premio, più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un’opzione, l’Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.
L’esercizio dell’opzione può comportare il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.
L’Investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali, l’Investitore
deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
Termini e condizioni contrattuali
L’Investitore deve informarsi presso il proprio Intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di liquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali es. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non emergere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’Investitore (tipicamente l’Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’Intermediario a cui si rivolge l’Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo nonché valutare l’effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano
l’assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’Investitore.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono
solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
Prima di sottoscrivere un contratto, l’Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro dì riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.
In determinate situazioni, l’Investitore può essere chiamato dall'Intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’Intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
PARTE D - Le regole europee sulla gestione delle crisi bancarie (BRRD)
Con decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell’ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”), la quale istituisce un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d’investimento.
L’apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora
sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, il D.lgs. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell’intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.
Fra le misure di risoluzione di cui alla lettera b) rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l’art. 49, comma 1, del D.lgs. 180/2015 dispone che «sono soggette a bail–in tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. Sono soggetti alla misura di risoluzione anche i contratti derivati.
In caso di bail-in, l’ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d’urgenza, da Banca d’Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/201513, la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
i) gli azionisti;
ii) i detentori di altri titoli di capitale;
iii) gli altri creditori subordinati;
iv) i creditori chirografari (ad esempio i sottoscrittori di obbligazioni senior);
v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
Sono espressamente escluse dal bail-in le seguenti passività:
- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a
100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bonds) e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti (come, ad esempio, gli strumenti finanziari detenuti in un conto apposito), inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell’ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. La riduzione/conversione degli strumenti di capitale è applicabile dal 16 novembre 2015; le ulteriori misure di risoluzione tra cui il bail-in sono applicabili dal 1° gennaio 2016. La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.
Gli strumenti finanziari interessati dalla BRRD
Gli strumenti finanziari assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in sono i seguenti:
• titoli emessi (e contratti derivati stipulati) da:
- banche e SIM aventi sede legale in Italia;
- società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli
- articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
- società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
- società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
• titoli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell’Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell’Unione medesima.
Le imprese di investimento, anche non appartenenti a gruppi bancari, sono ricomprese nell’ambito di applicazione della normativa in esame se autorizzate a uno o più dei seguenti servizi: a) negoziazione in conto proprio, b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, c) gestione di MTF
L’investimento negli strumenti finanziari oggetto della
BRRD
Nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti, la SIM potrà includere o raccomandare nel portafoglio del Cliente anche gli strumenti finanziari di cui al paragrafo precedente, assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, allorquando tale operatività sia valutata conforme al mandato ricevuto e al profilo di rischio del Cliente. Nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, la SIM potrà effettuare, su istruzione del Cliente e fatta salva la valutazione di appropriatezza, operazioni aventi a oggetto gli strumenti della specie descritta.
PARTE E - Trasparenza dell’integrazione dei
rischi di sostenibilità
Il rischio di sostenibilità è un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento (cfr. art. 2(22) del Regolamento (UE)
2019/2088 – Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Considerato:
• che il quadro normativo di riferimento necessita di essere integrato dalle previsioni di dettaglio contenute in appositi regolamenti delegati della Commissione Europea;
• la dimensione della Società e delle masse gestite;
• che la Società impiega meno di 500 dipendenti direttamente;
• la Società in questa prima fase dichiara di non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2019/2088 per le riferite motivazioni.
La Società valuterà di prendere in considerazione in futuro gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2019/2088.
Si rinvia in merito anche all’”Informativa ESG”
pubblicata sul sito internet.
Allo stato attuale gli investimenti sottostanti i prodotti finanziari della SIM non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA XXXXX XX
Nell’ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. Xxxxx XX) e dalla relativa regolamentazione di attuazione in tema di protezione degli investitori la SIM deve comunicare ai clienti la loro classificazione secondo tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d’investimento la SIM è tenuta a osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.
Le vigenti disposizioni in materia di classificazione della clientela consentono agli intermediari di distinguere le seguenti categorie:
- clienti al dettaglio;
- clienti professionali;
- controparti qualificate.
I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.
Il cliente professionale può essere privato o xxxxxxxx0. Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali si suddividono in:
- clienti professionali di diritto;
- clienti professionali “su richiesta”
In particolare, rientrano nella categoria di clienti professionali di diritto:
1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, società fiduciarie dinamiche, Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati (società ex art. 107 Tub), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali (società ex art. 106 e 113 Tub), agenti di cambio, società ex art. 18 Tub, istituti di moneta elettronica, fondazioni bancarie, altri soggetti che siano qualificati come controparti qualificate in base all’ordinamento dello stato comunitario in cui hanno sede;
2) le imprese di grande dimensione che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: Euro 20.000.000;
- fatturato netto: Euro 40.000.000;
- fondi propri: Euro 2.000.000.
3) governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico;
2 L’art. 6, comma 2-sexies del TUF demanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite Banca d’Italia e Consob, l’emanazione di un regolamento di attuazione che individui i clienti
4) le altre eventuali categorie di clienti professionali pubblici individuati con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
5) le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
6) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
La categoria dei clienti professionali “su richiesta” individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l’esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, l’Intermediario non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l’esperienza di mercato del cliente. Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:
a) richiesta scritta di upgrading da parte del cliente (sia persona fisica che xxxxxxxxx) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
b) avvertimento per iscritto dell’Intermediario al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di upgrading;
c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
d) valutazione da parte dell’Intermediario della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente.
Ai fini della valutazione, l’Intermediario può fare riferimento al "test di competenza” applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario. Nel corso della già menzionata valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
professionali pubblici “di diritto” nonché i criteri in forza dei quali i soggetti pubblici possono richiedere di essere trattati come clienti professionali.
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.
e) accertamento da parte dell’Intermediario, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da esso stesso adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possegga i requisiti di cui alla precedente lettera d);
f) accettazione o meno della richiesta di up- grading da parte dell’Intermediario.
Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l’intermediario che presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all’osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di best execution e gestione degli ordini nonché di rendicontazione, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull’informativa relativa alla classificazione. Qualora invece, nei confronti dei predetti soggetti siano prestati servizi altri da quelli sopra indicati, le controparti qualificate saranno trattate alla stregua di “clienti professionali” e dunque, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli nonché collocamento, l’intermediario sarà tenuto ad osservare le medesime regole di comportamento applicabili agli investitori professionali come individuate nel successivo paragrafo inerente la clientela professionale. Ai sensi della normativa di riferimento, il cliente classificato “controparte qualificata” ha la facoltà di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere classificato diversamente, come cliente professionale o, in via espressa, come cliente al dettaglio, con conseguente applicazione di un differente livello di
protezione rispetto a quello attuale. La richiesta è
soggetta al consenso dell’intermediario.
La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:
• la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
- la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all’esecuzione;
- la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull’esecuzione degli ordini non appena l’intermediario ne viene a conoscenza;
- gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione portafogli o le operazioni con passività potenziali;
- le disposizioni sull’offerta fuori sede;
• la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
- con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell’ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
- con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell’ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.
INFORMATIVA DI SINTESI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla SIM è illustrata nel documento “Sintesi della Policy per la gestione dei conflitti di interesse (Allegato A).
POLITICA IN MATERIA DI INCENTIVI
Al fine di conformarsi pienamente al quadro regolamentare di riferimento, la SIM ha adottato una policy che fornisce le linee guida sui criteri e sulle procedure da usare per determinare quando un corrispettivo, commissione o prestazione non monetaria (ricevuta o pagata da/a terzi rispetto al Cliente) sia da proibire o possa essere giustificata a
seguito di più approfondite analisi.
Incentivi versati dalla SIM
Per la distribuzione dei servizi di investimento, per i quali è autorizzata, la SIM può stipulare un accordo di distribuzione con un soggetto terzo, che prevede il versamento da parte della SIM di compensi in favore del Soggetto Collocatore (incentivi) che remunerano le attività di assistenza ai Clienti, anche sotto forma di attività di assistenza pre e post-vendita e/o servizi di consulenza prestati dal Soggetto Collocatore medesimo. I richiamati compensi pagati al Soggetto Collocatore hanno lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito ai Clienti e non pregiudicano l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei Clienti. Il compenso versato dalla SIM consiste nella retrocessione di una quota parte delle commissioni annuali di gestione, maturate dalla SIM.
La SIM può inoltre corrispondere incentivi, sotto forma di compensi, commissioni o benefici non monetari, a terzi per l’attività di segnalazione di pregi dagli stessi svolta, in base ad accordi con questi stipulati, allo scopo di accrescere la qualità del servizio di investimento prestato.
Incentivi percepiti dalla SIM
Servizi di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e gestione di portafogli
La SIM agisce al fine di assicurare che la prestazione del servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti avvengano su base indipendente.
Qualora nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di consulenza la SIM percepisse incentivi monetari da soggetti diversi da Cliente, informa compiutamente il Cliente stesso dell’intensità dell’incentivo ricevuto prima dell’invio della raccomandazione o dell’avvio del servizio di investimento
In tal caso inoltre, la SIM, restituisce integramente (al netto di eventuali oneri fiscali a carico della SIM, come ad esempio pro rata IVA) al Cliente ogni compenso monetario che viene eventualmente percepito da soggetti diversi dal Cliente stesso. Al riguardo in particolare la SIM:
• provvederà a restituire al Cliente, non appena ragionevolmente possibile, dopo la loro ricezione, l’integrale ammontare del compenso percepito riferibile al Cliente;
• adotta la dovuta diligenza al fine di ricalcolare il compenso spettante a ciascun Cliente,
affinché corrisponda alla stessa misura di quanto percepito dalla SIM;
• nella rendicontazione periodica per il Cliente la SIM fornirà specifica informazione in relazione agli incentivi restituiti e da restituire.
Servizi di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente
L’attività di consulenza in materia di investimenti su base non indipendenti, come già descritto, avviene prevalentemente con riferimento ai prodotti ed agli strumenti per i quali la SIM ha ricevuto il relativo incarico di gestore in delega e/o di advisor da parte degli emittenti e/o società di gestione del risparmio.
Anche in questo caso la SIM, restituisce integramente (al netto di eventuali oneri fiscali a carico della SIM, come ad esempio pro rata IVA) al Cliente ogni compenso monetario che viene eventualmente percepito da soggetti diversi dal Cliente stesso che rappresenti un doppio addebito della stessa categoria (esempio: medesima categoria commissionale). Non viene effettuata restituzione nel caso di tipologie commissionali differenti (esempio: commissione di performance percepita dal cliente e commissione di gestione in delega percepita da terzi).
Informativa generale sui benefici non monetari di minore entità percepiti dalla SIM
La SIM non percepisce alcun tipo di incentivo non monetario, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare la SIM può accettare benefici non monetari di minore entità quali:
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un
determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della SIM in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.
Ricerca in materia di investimenti
La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi alla SIM che presta il servizio di gestione di portafogli o servizi accessori non è considerata un incentivo se viene pagata direttamente dalla SIM mediante risorse proprie.
In relazione al citato principio normativo la SIM si farà integralmente carico degli eventuali costi della ricerca utilizzata nella prestazione del servizio di gestioni di portafogli.
STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Secondo la vigente normativa, le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione di portafogli sono tenute ad agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti (“Best Execution”), quando trasmettono ordini ad intermediari negoziatori ovvero alle Depositarie, ai fini della loro esecuzione.
La SIM ha ottenuto l’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli senza detenzione, neanche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della Clientela.
Ai fini del perfezionamento dell’incarico di gestione di portafogli, il Cliente sottoscrive il mandato di gestione e conferisce una delega alla SIM ad operare sul rapporto bancario acceso e intestato al Cliente presso la Banca Depositaria.
La SIM ha condotto analisi e Due Diligence finalizzate alla selezione di banche Depositarie che consentano il miglior risultato possibile in termini di:
a) costo dei servizi di custodia ed amministrazione delle disponibilità liquidite e degli strumenti finanziari;
b) condizioni praticate in materia di negoziazione di strumenti finanziari;
c) soluzioni organizzative dedicate che consentano lo scambio di flussi informatici
tra la SIM e la depositaria con riguardo alla prestazione del servizio di gestione.
In particolare, sono state valutate le capacità della Banca depositaria di assicurare la “best execution”, riguardo alle condizioni di esecuzione e di trasmissione degli ordini per l’esecuzione a cura dei Broker dalla Depositaria selezionati e con i quali la depositaria intrattiene accordi e interconnessioni. Tali valutazioni sono state condotte con riguardo ai mercati e alle categorie degli strumenti finanziari che la SIM utilizza invia prevalente nell’ambito della gestione di portafoglio.
La scelta a cui è pervenuta la SIM è quella che prende in considerazione tutti i fattori e variabili (ai cui ai punti a), b) e c) prima riportati nonché l’organizzazione, nel suo complesso, della Depositaria e il modello operativo per il raggiungimento dei vantaggi in termini di costo complessivo della transazione e semplificazione dei processi operativi avvalersi di broker già interconnessi con la Depositaria. Tali considerazioni tengono conto proporzionalmente delle caratteristiche dell’offerta e delle modalità di svolgimento del servizio di gestione di portafogli, e in ogni caso tale considerazioni sono soggette a rivalutazione su base annua.
A tal fine si è pervenuti tuttavia attraverso valutazioni specifiche e quanto possibile oggettive che in sintesi possono essere di seguito sintetizzate:
- Importanza relativa attribuita dalla SIM, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi.
La concentrazione dell’utilizzo prevalente in strumenti che non presentano variabilità in termini di costi di negoziazione (come OICR /ETF e certificati) e di sedi di negoziazione, consentono trasparenza esecutiva e alta probabilità di esecuzione. Per tale ragione l’operatività è concentrata sulla Banca Depositaria prescelta (Banca Sella).
- legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la SIM e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini.
La SIM a non ha legami o conflitti di interesse con la depositaria e non può discernere riguardo alla scelta delle controparti utilizzate dalla Depositaria.
- accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.
Nessun accordo in materia di incentivi è stato definito dalla SIM con la sede di esecuzione.
- eventuali discriminanti di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti.
Non sussistono discriminanti riguardo alla tipologia di Cliente.
- eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
La scelta discende dall’obiettivo di ottenere il miglior risultato in termini di servizio, snellezza operativa a parità di altre condizioni.
Ciò premesso, la SIM procederà alla trasmissione degli ordini per l’esecuzione alla banca depositaria, specificando eventuali istruzioni per l’esecuzione in relazione alle caratteristiche dello strumento finanziario, delle condizioni del mercato della dimensione dell’ordine.
Per le circostanze sopra indicate la SIM non ha una propria Transmission Policy bensì ha adottato passivamente quella la Transmission and Execution Policy della Banca Depositaria, della quale il Cliente dovrà prendere conoscenza prima di avviare il servizio.
L’Execution policy adottata dalla Depositaria consente a giudizio della SIM di ottenere, in maniera duratura, la Best Execution per gli ordini dei clienti relativi alla gestione dei portafogli.
La SIM quindi trasmette alla Depositaria selezionata, e accettata dal Cliente, gli ordini relativi a ciascuna categoria di strumento finanziario che la Depositaria istruirà di negoziare secondo la strategia di esecuzione e trasmissione ordini disponibile e consultabile sul SIM.
Il modello operativo adottato presenta vantaggi in termini di costo complessivo della transazione e semplificazione dei processi operativi avvalersi di broker già interconnessi con la Depositaria.
Impossibilità di trasmissione
Ove l’accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie del funzionamento della piattaforma di negoziazione o per altre cause di forza maggiore ovvero a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità degli strumenti oggetto
degli ordini di negoziazione, la SIM non garantisce la esecuzione tempestiva degli stessi ordini.
Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione
La SIM ha fornito ai negoziatori il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o al di fuori dei sistemi multilaterali di negoziazione.
Il Cliente presta il proprio consenso in via generale all’esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati o al di fuori dei sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione degli ordini conferiti.
Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di negoziazione.
Istruzioni specifiche nell’ambito del mandato di
gestione di portafoglio
Si fa presente che laddove la SIM riceva dal Cliente istruzioni vincolanti (es. sede di negoziazione nella quale eseguire gli ordini), la SIM procede alla trasmissione alla Depositaria ad attenendosi alle stesse ed in tale misura l’obbligo di “best execution” viene soddisfatto. Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni vincolanti possono pregiudicare le misure previste in materia di “best execution” limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Come indicato nel Contratto, la SIM può rifiutare l’esecuzione di istruzioni vincolanti a propria discrezione, anche qualora queste siano in violazione di policy e/o procedure interne.
Ad esempio, eventuali istruzioni vincolanti su strumenti finanziari ad elevata complessità (c.d. “Grey List”), come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente, saranno accettate previa verifica che il Cliente possieda sufficienti conoscenze ed esperienze in materia.
Non è consentita l’operatività d’iniziativa del Cliente su prodotti finanziari che l’Autorità non ritiene adatti alla Clientela al dettaglio (c.d. “Black List”).
La SIM si riserva la facoltà di accettare conferimenti di strumenti finanziari a complessità molto elevata.
Negoziatore
Alla data di redazione del presente documento, l’intermediario negoziatore con il quale la SIM ha stipulato accordi contrattuali è Banca Sella che si occupa al 100% della negoziazione dei seguenti strumenti finanziari: azioni, ETF/ETC/ETN, strumenti derivati, certificati, valuta, titoli di stato e obbligazioni.
Le sedi di esecuzione
Nella strategia di esecuzione ordini della Depositaria disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, verranno indicate le sedi di esecuzione individuate dalla Depositaria come quelle che consentono di ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per il cliente, unitamente ai criteri valutati per la scelta di ciascuna sede, le relative modalità di accesso (diretta o tramite Broker) e ricerca della Best Execution.
Monitoraggio e revisione
La SIM monitora in via continuativa l’efficacia le complessive strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di identificare e valutare, se del caso, pertanto almeno annualmente se le strategie di esecuzione degli ordini utilizzate dalle Depositarie selezionate assicurino il miglior risultato possibile per il Cliente o se si renda necessario modificare le misure adottate. Il riesame verrà effettuato anche ogni volta che si verificherà una modifica rilevante che influisca sull'efficacia delle strategie nell'ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per il Cliente.
Le modifiche rilevanti alla strategia saranno comunicate ai clienti nelle modalità concordate, con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx sarà disponibile la versione aggiornata del presente documento informativo.
Costi
Nella trattazione degli ordini dei clienti la SIM non applica alcuna commissione di negoziazione.
I costi relativi alla negoziazione sono quelli che pratica la Depositaria, presso la quale il Cliente ha acceso il rapporto bancario, strumentale allo svolgimento della gestione di portafoglio, sulla base delle condizioni applicate.
Ulteriori informazioni e pubblicazione dei dai sulla qualità di esecuzione
In virtù dei nuovi obblighi informativi previsti dalla normativa di settore la SIM effettua una sintesi e pubblica sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con frequenza annuale e per ciascuna categoria di strumenti finanziari:
• i primi cinque broker (Depositarie) per volume di contrattazioni ai quali sono stati trasmessi gli ordini dei clienti nell’anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali reclami per iscritto alla SIM con le seguenti modalità: con raccomandata A/R all’indirizzo:
- Scouting SIM SpA – Xxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000
– Milano (MI)
- con posta elettronica, semplice o certificata, a uno dei seguenti indirizzi:
o xxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
La SIM ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. La SIM provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso. La SIM annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La SIM procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la SIM concorda con il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo. In mancanza di risposta scritta da parte della SIM entro i termini sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all’art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina
attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SIM che mette a disposizione dei clienti -presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all’accesso all’ACF. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all’ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell’ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario:
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione della Direttiva XxXXX XX;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di
portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutarne l’adeguatezza. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria;
c) gli obiettivi di investimento (incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità);
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare, il consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;3
Costi e oneri per Servizi di investimento e Servizi accessori: | Commissioni e spese: commissioni di gestione, commissioni di performance, commissioni di intermediazione, commissioni di consulenza, spese di custodia e amministrazione, spese per disposizioni di bonifico e trasferimento di strumenti finanziari, spese per incasso dividendi, spese documentate reclamate da intermediari terzi; |
Oneri fiscali: imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ritenute su interessi, cedole e altri dividendi, imposta sulle transazioni finanziarie, imposta di bollo, IVA su commissioni e spese. | |
Costi e oneri degli strumenti finanziari: | Costi e oneri connessi alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari da parte degli emittenti incorporati nel prezzo degli strumenti finanziari stessi (costi “impliciti” o associati agli strumenti finanziari). Includono, ove pertinenti, i costi di ingresso e di uscita, le spese di sottoscrizione, rimborso e conversione (es: sulle quote dei fondi comuni di investimento), i costi correnti (es: le commissioni di gestione relative ai fondi comuni di investimento), le commissioni di performance. |
Incentivi | Compensi e commissioni che la SIM ha ricevuto da terzi in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento e dei Servizi accessori al Cliente (es: le commissioni per le operazioni di collocamento di strumenti finanziari finalizzate alla quotazione). |
ricevuti: |
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
Il consulente finanziario della SIM non è autorizzato al ritiro dei mezzi di pagamento e strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a) e c).
- nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.
INFORMAZIONI SU COMMISSIONI, COSTI E ONERI
Nella prestazione dei Servizi di investimento e dei Servizi accessori, sono altresì fornite al Cliente le informazioni relative ai costi e oneri, inclusi gli oneri fiscali, da addebitare o addebitati per la prestazione dei Servizi di investimento e dei Servizi accessori, ai costi impliciti degli strumenti finanziari oggetto di investimento e ai pagamenti che la SIM riceve da terzi in relazione alla prestazione dei Servizi (incentivi). Le informazioni sui costi e oneri sono presentate in forma aggregata, sia in valore assoluto che in forma percentuale, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica. La SIM fornisce l’informativa sui costi e oneri:
- ex ante: le informazioni sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi e si basano su ipotesi elaborate su costi effettivamente sostenuti o su stime ragionevoli di tali costi;
- ex post: le informazioni sono fornite annualmente in forma personalizzata e si basano sui costi sostenuti dal Cliente.
Qui di seguito si riporta un dettaglio dei costi e oneri forniti al Cliente nell’informativa a seconda del tipo di Servizio prestato.
Nell’Allegato B è fornita l’informativa ex ante riguardanti i costi e gli oneri “standard” connessi allo svolgimento dei servizi d’investimento offerti dalla SIM.
ALLEGATO A
SINTESI DELLA POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Premessa
Gli intermediari hanno l’obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
La Società si è dotata di un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito anche “Policy”), adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della SIM nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. È responsabilità della SIM applicare e mantenere adeguata la propria politica di gestione dei conflitti di interesse. Nell’ambito di tale Policy sono previste le seguenti fasi:
1) identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di interesse tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti (identificazione dei conflitti di interesse);
2) descrivere le modalità attraverso le quali la Società monitora su base continuativa l’insorgere di situazioni di
conflitto di interesse potenziale o effettivo (monitoraggio dei conflitti di interesse);
3) descrivere i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Società al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto (gestione dei conflitti di interesse);
4) prevedere i necessari meccanismi di “disclosure” nei confronti dei clienti e/o dell’Organo Amministrativo qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non siano tali da escludere il rischio di nuocere gli interessi dei clienti (disclosure).
Identificazione dei conflitti di interesse
La SIM ritiene che possano sorgere conflitti di interesse al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la SIM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:
1) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
2) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
3) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
4) svolgano la stessa attività del cliente;
5) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
La SIM mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali sia sorto, o nel caso di un’attività in corso di svolgimento, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia effettivamente di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse
La gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi è svolta attraverso specifiche modalità, sia di tipo “strutturale” sia di tipo “procedurale”. La modalità specifica di risoluzione per ciascun conflitto è determinata dalla SIM sulla base di vari fattori, assicurando comunque l'efficacia e l'efficienza della gestione. Vengono valutati a questi fini elementi quali il numero di dipendenti o collaboratori coinvolti della SIM, l’organizzazione interna e la loro collocazione, la natura e la complessità dell’operatività.
(a). Presidi di gestione a carattere strutturale
(i). Organizzazione aziendale caratterizzata da separazioni organizzative/ logiche
(ii). Definizione di adeguati livelli di autonomia e processi interi di autorizzazione;
(iii). Politica retributiva adottata dalla Società volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza
di conflitti.
(b). Presidi di gestione a carattere procedurale
(i). Verifica della stipulazione a condizioni di mercato delle operazioni in potenziale conflitto di interessi;
(ii). Adozione di un codice di comportamento che regola inter alia le operazioni personali;
(iii). Acquisizione di dichiarazioni di potenziali situazioni di conflitto d’interessi da parte dei soggetti rilevanti.
(iv). Analisi dei fatti aziendali al fine di accertare se gli stessi sono riconducibili a circostanze di conflitto di interesse.
Disclosure alla clientela
La Società rende ai clienti e ai potenziali clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse. Qualora il cliente lo richieda la SIM fornisce al cliente maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La Società comunica altresì al cliente, su supporto duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite.
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la SIM informa chiaramente i clienti, su supporto duraturo, della natura generale e delle fonti di tali conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.
Mappatura dei conflitti di interesse
Alla data di redazione della Policy, le principali fattispecie di conflitti di interesse rilevate e delle quali si ritiene opportuno fornire preventiva comunicazione al Cliente sono relative a:
• investimento dei portafogli gestiti dalla SIM, in strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che ricevono consulenza dalla SIM stessa o da società del gruppo o partecipate dalla SIM o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della SIM detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
• raccomandazione di strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che ricevono consulenza dalla SIM stessa o da società del gruppo o partecipate dalla SIM o nelle quali alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti della SIM detengono una partecipazione o ricoprono incarichi rilevanti;
• investimenti (nell’ambito del servizio di gestione di portafogli) / raccomandazione avente per oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o gestiti da Enti che formano oggetto di investimento da parte della SIM con riguardo al portafoglio di proprietà della stessa;
• raccomandazione (solo consulenza su base non indipendente) di strumenti/prodotti finanziari per i quali la SIM ha ricevuto il relativo incarico di gestore in delega e/o di advisor da parte degli emittenti e/o società di gestione del risparmio.
Oltre alle misure di gestione del conflitto derivanti dalle modalità di svolgimento del processo di investimento e dalla valutazione di adeguatezza delle operazioni realizzate, la SIM ha adottato misure di gestione specifiche che includono, a esempio, la previsione di limiti operativi all’utilizzo degli strumenti in oggetto.
La SIM informa il cliente, prima dell’avvio del servizio di gestione di portafogli o della raccomandazione di investimento della natura ed estensione di eventuali conflitti di interesse e la natura dei presidi che adotta al fine di assicurare di non ledere gli interessi del Cliente e di agire nel pieno interesse del medesimo.
ALLEGATO B
INFORMATIVA EX ANTE SU COMMISSIONI, COSTI ED ONERI INERENTI I SERVIZI PRESTATI
Consulenza indipendente in materia di investimenti
La SIM può applicare:
• una commissione annua per la prestazione del servizio di consulenza, calcolata:
- sul valore medio del patrimonio; oppure
- come importo fisso
• una commissione di performance, calcolata (in alternativa) come:
▪ una percentuale calcolata sulla differenza, se positiva, tra il rendimento del periodo annuale del patrimonio e il tasso di rendimento minimo (c.d. hurdle rate) su base annua; oppure
▪ una percentuale calcolata sulla differenza, se positiva, tra il rendimento del periodo annuale del patrimonio e un dato indice di riferimento.
La SIM può inoltre applicare altri oneri, spese amministrative e imposte, quest’ultime se ed in quanto previste a termini di disposizioni normative di tempo in tempo vigenti. La puntuale indicazione di detti costi, spese e oneri è indicata nella Parte Seconda del Contratto di consulenza in materia di investimenti –“Modulo di Adesione”.
Costi e oneri sono espressi come percentuale media annua sul valore del portafoglio, al lordo delle imposte applicabili, nell’ipotesi di un patrimonio medio investito e rappresentano una misura dell’erosione della redditività annua del portafoglio. Stante la natura fortemente personalizzata del servizio, viene qui riportato un esempio di calcolo su un valore medio del patrimonio.
In particolare, di seguito si raffigurano tre tabelle:
• rappresentazione dei costi del Servizio di Investimento;
• rappresentazione dei costi degli Strumenti Finanziari;
• sintesi delle due precedenti.
Tale rappresentazione si basa su una serie di assunzioni legate al rendimento del portafoglio, alla quantificazione delle diverse categorie di costi e oneri (in particolare quelle relative ai costi per le operazioni e ai costi impliciti degli strumenti finanziari) e agli orizzonti temporali di detenzione del portafoglio. Non è possibile prevedere ulteriori componenti o oscillazioni dei costi, che potrebbero comunque verificarsi per effetto di eventi o situazioni di mercato. Tali informazioni sono quindi da considerare a soli fini esemplificativi.
Si noti che alcune voci di costo, sebbene figurino in entrambe le tabelle, non sono ridondanti, perché si riferiscono, in un caso, al costo del servizio e, nell'altro caso, al costo del prodotto.
Informativa costi - Servizio di Investimento
Vengono riportati i costi e gli oneri connessi addebitati al cliente per il servizio di investimento. (Ipotesi: Valore Medio del Patrimonio 470.000 euro; commissione di consulenza 0,80% annua).
Tabella 1 – Costi dei servizi di investimento
Tipologia di costi ed oneri | Descrizione/ voci di costo | Importo (€) | Percentuale (%) |
Costi accessori | Recupero costi amministrativi: spese tenuta conto (annue) | 0 | 0% |
Costi una tantum | Costi di ingresso per la prestazione del servizio di consulenza | 0 | 0% |
Costi Correnti | Commissione annua applicata per la prestazione del Servizio di Consulenza | 3.860 | 0,82% |
Costi correnti | Commissioni di intermediazione, imposte di intermediazione, imposte di bollo | 0 | 0% |
Costi accessori | Commissioni di performance, legate ai risultati del Servizio di Consulenza | 7.928 | 1,68% |
Tipologia di costi ed oneri | Descrizione/ voci di costo | Importo (€) | Percentuale (%) |
Spese accessorie | Costi per emissione fattura | 0 | 0% |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx fiscali (IVA 22%) | 2.593,36 | 0,55% |
Totale Costi e Oneri | 14.381,36 | 3,05% |
Informativa costi - Strumenti Finanziari
Vengono riportati i costi e gli oneri inerenti allo strumento finanziario. (Ipotesi: Valore Medio del Patrimonio 470.000 euro, investito al 50% in Fondi, Sicav e ETF).
Tabella 2 – Costi degli strumenti finanziari
Tipologia di costi ed oneri | Descrizione/ voci di costo | Importo (€) | Percentuale (%) |
Costi una tantum | Commissioni di entrata o uscita | 0 | 0% |
Costi Correnti | Tutti i costi e oneri correnti per la gestione dei prodotti finanziari che sono dedotti dal valore degli strumenti nel corso dell'investimento in essi | 1.322 | 0.28% |
Costi incidentali | Commissioni di performance relative allo strumento finanziario | 0 | 0% |
Costi accessori | Altri costi addebitati al cliente per l’operazione raccomandata (commissioni di intermediazione, imposte di bollo) | 0 | 0% |
Totale Costi e Oneri | 1.322 | 0.28% |
Informativa costi - Sintesi
Costi e Oneri aggregati | Importo (€) | Percentuale (%) |
Servizio di Investimento | 14.381,36 | 3,05% |
Strumenti Finanziari | 1.322 | 0,28% |
Totale Costi e Oneri | 15.703,36 | 3,33% |
Consulenza non indipendente in materia di investimenti
Si rinvia al paragrafo precedente.
Gestione di portafogli
Per la prestazione del servizio di gestione di portafogli il compenso della SIM è formato da:
1. una commissione fissa, commisurata su base mensile posticipata in percentuale sul valore del patrimonio medio di ogni giorno lavorativo e addebitata posticipatamente al termine di ciascun trimestre solare. Se il Contratto acquisisce efficacia nel corso del mese solare, ovvero in caso di risoluzione del rapporto, la commissione di gestione verrà rapportata ai giorni del periodo di effettiva attività.
2. una commissione variabile di performance, applicata secondo il metodo High watermark assoluto. Tale metodo prevede applicazione della commissione di performance sulla differenza positiva tra:
a. il valore a fine anno del patrimonio in gestione;
b. il migliore precedente valore del patrimonio in gestione, rilevato alla fine degli anni precedenti e opportunamente rettificato degli apporti e prelievi avvenuti negli anni successivi.
Sulla differenza positiva (se a. è maggiore di b.) è commisurata la commissione variabile come previsto nella Scheda della Linea di gestione. Il valore di a. preso a riferimento è al netto delle commissioni di gestione fisse, delle altre spese e imposte a carico del patrimonio nell’anno di riferimento.
Le commissioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono soggette ad IVA in conformità alla normativa tempo per tempo vigente; la loro entità è indicata Scheda della Linea di gestione offerta dalla SIM.
La SIM ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall’esecuzione dell’incarico e le spese accessorie. Sono a carico del Cliente le spese sostenute per tutte le operazioni sul patrimonio gestito, nonché le spese e commissioni praticate dalla Depositaria sui Rapporti di pertinenza sulla base delle condizioni concordate.
Sono indirettamente a carico della gestione individuale le commissioni di gestione e/o di incentivo e le altre spese relative agli OICR inseriti in portafoglio, nella misura indicata nei rispettivi Regolamenti, nonché i costi relativi ad altri strumenti finanziari (esempio: ETF, titoli strutturati, certificati ecc...) che potranno, anche su richiesta del Cliente, essere inseriti nel portafoglio.
Costi e oneri sono espressi come percentuale media annua sul valore del portafoglio, al lordo delle imposte applicabili, nell’ipotesi di un patrimonio medio investito e rappresentano una misura dell’erosione della redditività annua del portafoglio.
Informativa sui costi – servizio di gestione di portafogli, strumenti finanziari e servizi accessori
Importo investito (€) | 100.000 | ||
Macrocategoria | Categoria | Valori su base annua (4) | |
percentuale (%) | unità di euro (€) | ||
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Spese Fisse Annuali | 0,00% | - |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Spese di custodia e amministrazione titoli (1) | 0,25% | 250,00 |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Commissioni di Gestione | 1,25% | 1.250,00 |
Costi e spese per gli strumenti finanziari | Costi OICR sottostanti (2) | 0,14% | 144,70 |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Divisa estera contro euro | 0,00% | - |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Commissioni di performance (3) | - | |
Totale costi ed oneri | 1,64% | 1.644,70 |
Note
1) Costo previsto a fronte dell'importo investito indicato nell'esempio; la commissione effettiva potrebbe variare in ragione dell'importo effettivo della gestione;
2) Si tratta di una stima basata su un portafoglio modello. La SIM provvederà ad aggiornarla con frequenza annuale in caso di significative variazioni;
3) Si rimanda all’apposita sezione del Contratto;
4) Le condizioni presentate sono al netto dell'IVA.
Importo investito (€) | 100.000 | ||
Macrocategoria | Categoria | Valori su base annua (4) | |
percentuale (%) | unità di euro (€) | ||
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Spese Fisse Annuali | 0,00% | - |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Spese di custodia e amministrazione titoli (1) | 0,25% | 250,00 |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Commissioni di Gestione | 1,00% | 1.000,00 |
Costi e spese per gli strumenti finanziari | Costi OICR sottostanti (2) | 1,06% | 1.061,62 |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Divisa estera contro euro | 0,00% | - |
Costi del servizio d'investimento e/o servizi accessori | Commissioni di performance (3) | - | |
Totale costi ed oneri | 2,31% | 2.311,62 |
Note
1) Costo previsto a fronte dell'importo investito indicato nell'esempio; la commissione effettiva potrebbe variare in ragione dell'importo effettivo della gestione;
2) Si tratta di una stima basata su un portafoglio modello. La SIM provvederà ad aggiornarla con frequenza annuale in caso di significative variazioni;
3) Si rimanda all’apposita sezione del Contratto;
4) Le condizioni presentate sono al netto dell'IVA.