REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Indice:
Art. 1 - Ambito di applicazione 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 - Principi generali 4
Art. 4 - Contratti esclusi 5
Art. 5 - Soglie di riferimento 6
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento 6
Art. 7 - Responsabilità del procedimento 6
Art. 8 - Tipologia di procedure 7
Art. 9 - Procedure informali per contratti di modico valore 7
Art. 10 - Procedure semplificate 8
Art. 11 - Procedure negoziate 8
Art. 12 - Procedure aperte per l’affidamento di lavori 9
Art. 13 - Affidamenti senza confronto competitivo di cui all’art. 125 del d.lgs. 50/2016 9
Art. 14 - Spese correnti effettuabili senza confronto competitivo 10
Art. 15 - Spese di cassa o economali 10
Art. 16 - Conferimento di servizi legali 11
Art. 17 - Conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 11
Art. 18 - Albo fornitori 12
Art. 19 - Consultazioni di mercato 12
Art. 20 - Indagini di mercato 12
Art. 21 - Inviti a presentare offerta 13
Art. 22 - Costi per la manodopera e oneri per la sicurezza 13
Art. 23 - Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenze 13
Art. 24 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte 14
Art. 25 - Ricorso a negoziazioni on line 14
Art. 26 - Forme di pubblicità 14
Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto 15
Art. 28 - Soccorso istruttorio 16
Art. 29 - Garanzia a corredo dell’offerta 16
Art. 30 - Criteri di aggiudicazione 17
Art. 31 - Organi di valutazione delle offerte 17
Art. 32 - Offerte anormalmente basse 18
Art. 33 - Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario 19
Art. 34 - Aggiudicazione 19
Art. 35 - Garanzia di esecuzione 19
Art. 36 - Polizza assicurativa 20
Art. 37 - Stipula del contratto 20
Art. 38 - Contenuti del contratto 20
Art. 39 - Penali per inadempienze 21
Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia 21
Art. 41 - Rinnovo e proroga tecnica del contratto 21
Art. 42 - Consegna 22
Art. 43 - Collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione 22
Art. 44 - Pagamenti 22
Art. 45 - Contratti attivi 23
Art. 46 - Gestione delle controversie e Foro competente 24
Art. 47 - Normativa in materia di tutela dei dati personali 24
Art. 48 - Adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio 25
Art. 49 - Riferimenti normativi 25
Art. 50 - Norme finali e transitorie 25
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti pubblici, della Società di Promozione per l’Università p.a.
2. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti a cui si perviene, a seconda dei casi, tramite affidamento diretto, procedura negoziata o procedura aperta o ristretta.
Art. 2 - Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. 50/2016:
▪ codice dei contratti pubblici, per brevità anche solo codice: decreto legislativo 16 aprile 2016
n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
▪ società o stazione appaltante: soggetto economico che trova la disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento;
▪ concorrente, aggiudicatario, appaltatore, fornitore, esecutore di lavori, prestatore di servizi: operatore economico con il quale la società entra in contatto, nelle diverse fasi delle procedure disciplinate dal presente Regolamento;
▪ RUP: responsabile unico del procedimento;
▪ lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dalla società;
▪ servizi: prestazioni di terzi acquisite dalla società per i propri bisogni;
▪ forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dalla società per i propri bisogni;
▪ profilo del committente: sito web della società, con particolare riguardo alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
▪ bando o lettera di xxxxxx: atto col quale la società sollecita gli operatori economici a partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un contratto;
▪ disciplinare di gara: documento, a corredo del bando o della lettera di invito, che disciplina l’esperimento della procedura di aggiudicazione;
▪ affidamento diretto: procedura di affidamento in cui la società negozia direttamente con un soggetto di propria scelta le condizioni per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento;
▪ procedura negoziata: procedura con la quale la società, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità;
▪ procedura ordinaria: procedura per la quale, in considerazione dell’elevato importo, la società ritiene opportuno seguire interamente le formalità previste e disciplinate nel codice dei contratti pubblici;
▪ procedura ristretta: procedura alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, e che sono invitati dalla società, in quanto in possesso dei requisiti richiesti;
▪ procedura aperta: procedura alla quale, a seguito di pubblicazione di apposito bando, possono partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
▪ spesa corrente effettuabile senza confronto competitivo: spesa necessaria al funzionamento aziendale che, per la sua natura o per la natura della controparte, non consente l’effettuazione del confronto concorrenziale;
▪ spesa di cassa o economale: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione;
▪ ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione;
▪ Osservatorio: Osservatorio sui contratti pubblici della Regione in cui ha sede la società, istituito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP, poi assorbita dall’ANAC);
▪ DURC: documento unico di regolarità contributiva, certificato che attesta la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assistenziali (verso INPS, INAIL e Cassa Edile), verificati sulla base della normativa di riferimento;
▪ SIMOG: sistema informativo di monitoraggio delle gare istituito presso il sito dell’ANAC;
▪ CIG: codice identificativo di gara, codice alfanumerico assegnato dal SIMOG, che identifica univocamente ogni procedura di selezione del contraente;
▪ Smart CIG: sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata, attraverso il sito dell’ANAC;
▪ MEPA: mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da CONSIP s.p.a.;
▪ DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, documento allegato al contratto di appalto, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività proprie della società e quelle degli operatori che realizzano i lavori o servizi affidati.
Art. 3 - Principi generali
1. La società ha piena autonomia operativa ed acquisisce i lavori, i servizi e le forniture necessari per il proprio funzionamento tramite la stipulazione di contratti preceduti da procedura aperta o ristretta, procedura negoziata o affidamento diretto, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento nonché dalle norme vigenti in materia.
2. I principi che regolano l’attività della società, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti nonché alla trasparenza dei comportamenti ed alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi in tutta la fase concorsuale e negoziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. A tal fine, la pubblicità dei bandi e avvisi e l’informazione sull’esito delle procedure di affidamento devono sempre essere garantite.
4. Nella selezione dei contraenti, la società adotta altresì, ordinariamente, criteri che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008.
5. Nell’espletamento della propria attività negoziale, la società adotta inoltre, ove possibile, criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, inserendo, se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell’Ambiente di cui all’art. 34 del d.lgs. 50/2016.
6. La società tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
7. Nell’espletamento della propria attività negoziale, la società tiene anche conto della qualità tecnica delle prestazioni, attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dagli affidatari, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società stessa.
8. Nelle procedure di affidamento, la società non impone condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo per cui le singole procedure sono attivate.
9. Altresì, la società non chiede garanzie o impone penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all’interesse della società all’adempimento.
10. Nell’espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto dei seguenti principi, la società si impegna a garantire:
a) economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell’esecuzione del contratto;
b) efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) efficienza, il favorevole rapporto tra i costi e i benefici delle procedure di selezione dei contraenti e di esecuzione dei contratti;
d) salute e sicurezza sul lavoro, la verifica del rispetto da parte degli aggiudicatari della disciplina in materia, recata dal d.lgs. 81/2008;
e) sostenibilità energetica ed ambientale, la previsione di criteri minimi ambientali nella documentazione progettuale e di gara, ove rilevi;
f) tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata della procedura di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
g) correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione dei contratti;
h) libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori economici potenzialmente interessati;
i) non discriminazione e parità di trattamento, la valutazione equa e imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione e valutazione delle offerte;
j) trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di affidamento nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle relative informazioni;
k) proporzionalità, l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
l) rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
m) tutela delle micro, piccole e medie imprese, la valorizzazione, ove possibile, del loro potenziale;
n) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di idonee misure anticorruzione.
Art. 4 - Contratti esclusi
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici e del presente Regolamento i contratti, le concessioni e gli accordi elencati di seguito (e di cui si riportano i corrispondenti articoli del codice), ai quali si applicano, tuttavia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 50/2016, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica:
a) concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico (art. 5 del d.lgs. 50/2016);
b) appalti e concessioni aggiudicati da una joint venture o da un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture (art. 6 del d.lgs. 50/2016);
c) appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata (art. 7 del d.lgs. 50/2016);
d) attività direttamente esposte alla concorrenza (art. 8 del d.lgs. 50/2016);
e) appalti e concessioni di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (art. 9 del d.lgs. 50/2016);
f) appalti nei settori speciali (art. 10 del d.lgs. 50/2016);
g) appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi (art. 13 del d.lgs. 50/2016);
h) contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali (art. 16 del d.lgs. 50/2016);
i) contratti di appalto e concessione concernenti (art. 17 del d.lgs. 50/2016):
▪ l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
▪ gli appalti concernenti la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
▪ i servizi di arbitrato e di conciliazione;
▪ i servizi legali;
▪ i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del d.lgs. 58/1998;
▪ i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
▪ i contratti di lavoro.
Art. 5 - Soglie di riferimento
1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, ovvero, attualmente, € 5.548.000 per i lavori, € 221.000 per i servizi e le forniture, € 750.000 per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell’allegato XI del d.lgs. 50/2016.
2. Gli importi delle suddette soglie devono intendersi automaticamente adeguati secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. 50/2016.
3. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano integralmente le disposizioni del d.lgs. 50/2016.
4. Ai fini dell’applicazione delle soglie indicate nella normativa di riferimento, si tiene conto del valore stimato dell’intero appalto, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o di eventuali altre imposte e tasse.
5. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
6. Per i contratti di durata pluriennale si tiene conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della procedura di affidamento.
7. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si tiene conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
8. Ove sia prevista la facoltà per la società di recesso unilaterale al termine di un periodo di durata minimo comunque definito, il calcolo deve comprendere l’intero periodo contrattuale senza alcuna influenza della facoltà di recesso.
9. Ove sia prevista, già dagli atti di indizione della procedura, la possibilità di proroga o rinnovo del contratto aggiudicato, il calcolo del valore del contratto si valuta come se la proroga o il rinnovo ne costituissero parte integrante sin dall’origine.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 35 del d.lgs. 50/2016.
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento
1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del codice dei contratti pubblici.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizi di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengano frazionate per periodi inferiori all’anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del codice dei contratti pubblici.
Art. 7 - Responsabilità del procedimento
1. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie all’affidamento di lavori, servizi e forniture sono espletate dal Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa.
2. La proposta del suddetto Responsabile deve di norma contenere le seguenti indicazioni minime:
a) tipologia di contratto (affidamento di lavori, servizi, forniture);
b) descrizione di massima del lavoro/servizio/fornitura (valore economico, quantità e qualità);
c) eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura;
d) in caso di lavori o servizi di particolare complessità, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale ovvero a capitolati tecnici;
e) eventuali requisiti di ammissione richiesti;
f) tempo utile per dare adempimento alle obbligazioni contrattuali o durata del contratto nel caso di prestazioni continuative.
3. All’Organo Amministrativo compete autorizzare le procedure di affidamento, nominare il RUP, procedere all’aggiudicazione e stipulare i contratti di cui al presente Regolamento.
4. L’autorizzazione alla spesa deve contenere: l’oggetto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e le relative fonti di finanziamento nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.
5. Le funzioni di RUP competono, di norma, al Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa.
6. Spetta al RUP, dopo avere effettuato la procedura comparativa e avere disposto l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, curare la pubblicazione degli esiti della procedura di affidamento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le previsioni dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013.
7. Nell’ambito della gestione dei contratti, il RUP ha l’obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, prestatore o fornitore.
8. In particolare, spetta al RUP l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla verifica di conformità, alla regolare esecuzione, all’applicazione di penalità, allo svincolo di depositi cauzionali provvisori e definitivi.
9. Il RUP può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.
10. La Commissione di gara, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo, e la Commissione giudicatrice, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono nominate dall’Organo Amministrativo.
Art. 8 - Tipologia di procedure
1. La società, in funzione del tipo e delle diverse fasce di importo degli affidamenti, individua il contraente tramite affidamento diretto, preceduto o meno da confronto competitivo, oppure mediante procedura negoziata o procedura ordinaria ristretta o aperta, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad esclusione dei servizi legali e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria regolamentati dai successivi artt. 16 e 17.
2. Le procedure informali per contratti di modico valore di cui al successivo art. 9 si applicano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sino a € 5.000.
3. Le procedure semplificate di cui al successivo art. 10 si applicano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000 e inferiore a € 40.000.
4. Le procedure negoziate di cui al successivo art. 11 si applicano all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 200.000 nonché all’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria (€ 221.000 per le forniture e la generalità dei servizi; € 750.000 per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell’allegato XI del d.lgs. 50/2016).
5. Le procedure aperte di cui al successivo art. 12 si applicano per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 200.000 sino alla soglia comunitaria (€ 5.548.000).
6. A discrezione della società, è sempre possibile ricorrere a procedure più strutturate rispetto a quelle che sarebbero consentite dal tipo e dalla fascia di importo dell’affidamento di cui ai commi precedenti.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 6, è ammesso il ricorso ad affidamenti non preceduti da confronto competitivo nelle ipotesi di cui all’art. 125 del d.lgs. 50/2016, come meglio precisato al successivo art. 13.
8. Rappresentano, altresì, eccezioni alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici e dai precedenti commi quelle relative alle spese correnti effettuabili senza confronto competitivo ed alle spese di cassa o economali, di cui ai successivi artt. 14 e 15.
Art. 9 - Procedure informali per contratti di modico valore
1. I lavori, i servizi e le forniture di importo sino alla soglia indicata nell’art. 8, comma 2 (€ 5.000), sono da considerarsi di modico valore, per cui la scelta del contraente può avvenire mediante affidamento diretto senza ulteriori incombenze procedurali, salva la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico individuato, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti.
2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l’affidamento può essere immediatamente disposto, a pena di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull’autocertificazione.
3. Di norma, per i contratti di modico valore, si prescinde dalla richiesta di cauzione sia provvisoria che definitiva.
4. L’affidamento è disposto mediante determina o atto equivalente del RUP, che deve contenere, in particolare: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, il nominativo del fornitore e l’importo del contratto.
Art. 10 - Procedure semplificate
1. L’affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo rientrante nella fascia indicata all’art. 8, comma 3 (superiore a € 5.000 e inferiore a € 40.000), avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) affidamento diretto;
b) confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno 2 operatori, se esistenti, iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 18, qualora istituito, o individuati mediante consultazione di mercato di cui all’art. 19.
2. La società garantisce, ove possibile, la rotazione degli operatori economici.
3. Nel confronto comparativo, è fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopraindicato.
4. L’affidamento avviene previa verifica, in capo al migliore offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti.
5. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell’operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l’affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo delle verifiche sull’autocertificazione.
6. Di norma, per i contratti di cui al presente articolo, si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
7. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, la società può comunque richiedere all’affidatario di presentare garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
8. La società può inoltre richiedere che l’affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività d’impresa.
9. L’affidamento è disposto mediante determina o atto equivalente del RUP, che deve contenere, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti eventualmente interpellati, le offerte ricevute dagli stessi ed i criteri che hanno portato alla individuazione dell’affidatario.
10. Il contenuto dell’atto di affidamento può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura.
Art. 11 - Procedure negoziate
1. Per le procedure negoziate relative a lavori, servizi e forniture di importo rientrante nella fascia indicata all’art. 8, comma 4 (pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 200.000 per i lavori ed inferiore alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, ossia € 443.000 per la generalità dei servizi e le forniture ed € 750.000 per i servizi sociali e gli altri servizi elencati nell’allegato XI del d.lgs. 50/2016), l’affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori, nel caso di servizi e forniture, e di almeno 3 operatori, nel caso di lavori, iscritti all’albo fornitori di cui all’art. 18, qualora istituito, o individuati mediante indagine di mercato di cui all’art. 21.
2. La società deve garantire la rotazione degli operatori economici.
3. È fatta salva la possibilità di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra previsto.
4. L’affidamento avviene previa verifica, in capo al migliore offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.
5. Per i contratti di cui al presente articolo, la società può chiedere la cauzione sia provvisoria che definitiva.
Art. 12 - Procedure aperte per l’affidamento di lavori
1. Per l’affidamento di lavori di importo rientrante nella fascia indicata all’art. 8, comma 5 (pari o superiore a € 200.000 e sino alla soglia comunitaria), la società ricorre alle ordinarie procedure aperte previste dal codice dei contratti pubblici.
2. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti nel relativo bando.
3. Per i contratti di cui al presente articolo, la società richiede, di norma, la cauzione sia provvisoria che definitiva.
Art. 13 - Affidamenti senza confronto competitivo di cui all’art. 125 del d.lgs. 50/2016
1. Per le procedure rientranti tra quelle di cui ai precedenti artt. 11 e 12 nonché per quelle cui si applica il codice dei contratti pubblici, è ammesso il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo nelle ipotesi di cui all’art. 125 del d.lgs. 50/2016, e precisamente:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura negoziata o di una procedura ordinaria aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
i. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
ii. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
iii. la tutela di diritti esclusivi, ivi compresi quelli di proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla società, i termini per le procedure ristrette o per le procedure negoziate non possono essere rispettati;
d) per gli appalti pubblici di servizi e forniture nei casi seguenti:
i. qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
ii. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
iii. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
iv. per gli acquisti di opportunità, quando è possibile, in presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
v. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
vi. quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, ad essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
2. La documentazione relativa alle condizioni che rendono possibile il ricorso alla procedura di cui al presente articolo dovrà essere di corredo alla documentazione dell’affidamento di che trattasi.
Art. 14 - Spese correnti effettuabili senza confronto competitivo
1. Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 13, possono inoltre essere affidate direttamente, senza necessità di confronto competitivo, e per qualunque importo coerente con le esigenze di funzionamento aziendali, le spese relative a:
a) servizi postali e telegrafici;
b) imposte e tasse;
c) diritti e contributi;
d) multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;
e) pubblicazione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
f) acquisto di giornali, riviste e libri e l’abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
g) partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni;
h) espletamento di selezioni di personale, corsi e seminari di formazione;
i) gestione del personale dipendente, del personale distaccato, dei docenti impegnati sui corsi di studio attivati presso il Polo Universitario Imperiese, dei collaboratori e consulenti, ivi comprese le spese per missioni e trasferte nonché per accertamenti sanitari di controllo;
j) attività di rappresentanza degli organi sociali e relative spese per viaggi e trasferte.
Art. 15 - Spese di cassa o economali
1. Per mezzo del servizio interno di cassa o con carta di credito aziendale, si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti e indifferibili o prestazioni di pronto intervento, oppure spese di uso corrente per l’ufficio, non a fronte di contratti di appalto.
2. Ciascuna spesa non può eccedere l’importo massimo di € 1.000 (oltre IVA).
3. A titolo esemplificativo si tratta di:
a) minute spese di ufficio;
b) acquisto di materiali di modesta entità e di facile consumo;
c) spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte, tasse ed altri diritti erariali;
d) anticipi per missioni del personale, biglietti per mezzi di trasporto;
e) spese per piccole manutenzioni e riparazioni urgenti.
4. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:
a) la spesa viene effettuata o autorizzata dal Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa;
b) l’incaricato dell’acquisto e/o della prestazione provvede direttamente all’acquisto e al contestuale pagamento, dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto;
c) ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura, ricevuta o scontrino secondo la normativa fiscale vigente.
5. Gli acquisti di beni e servizi effettuati ai sensi del presente articolo sono soggetti a tracciabilità attenuata, non essendo richiesta l’acquisizione del CIG, ma deve comunque essere conservata idonea documentazione probatoria.
6. I pagamenti relativi agli acquisti di beni e servizi di cui al presente articolo, non rientrando nella tipologia dei contratti pubblici, non richiedono la verifica della regolarità contributiva dei fornitori.
Art. 16 - Conferimento di servizi legali
1. Il presente Regolamento si applica ai servizi legali di cui all’allegato IX al d.lgs. 50/2016. Tale fattispecie ricorre quando il professionista sia chiamato ad organizzare e strutturare una prestazione, da adeguare alle utilità indicate dalla società, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato.
2. La società può affidare incarichi in via diretta, senza ricorrere a procedura comparativa, nelle seguenti ipotesi:
a) in casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire ovvero da rendere eccessivamente gravoso l’espletamento delle procedure di selezione;
b) in caso di selezione andata deserta o risultata infruttuosa;
c) qualora la prestazione costituisca oggetto di incarico caratterizzato da un elevato “intuitu personae” e richieda quindi abilità e particolare qualificazione professionale dell’incaricato nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della società, caratteristiche tutte da rendere inopportuno e infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.
3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto servizi esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016, i seguenti servizi legali, i quali vengono affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità:
a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della l. 31/1982:
i. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a Organi Giurisdizionali o Autorità Pubbliche di uno Stato membro dell’Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a Organi Giurisdizionali o Istituzioni Internazionali;
b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. a), punto ii., o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della l. 31/1982;
c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un Organo Giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti Organi Giurisdizionali;
e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
Art. 17 - Conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, quali in particolare attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto.
2. Il conferimento di incarichi professionali e l’attivazione di collaborazioni, relativamente a servizi di architettura e ingegneria, avvengono utilizzando una delle seguenti procedure:
a) conferimento diretto per incarichi il cui corrispettivo sia inferiore a € 40.000 (oltre IVA): è consentito l’affidamento diretto al professionista individuato, preceduto o meno da indagine esplorativa, anche informale, del mercato, previa verifica della rispondenza del servizio offerto alle esigenze della società e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
b) conferimento di incarichi con corrispettivo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000 (oltre IVA): l’affidamento di tali incarichi avviene con la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, previo invito di almeno cinque operatori economici/professionisti, se esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici/professionisti o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
c) conferimento di incarichi con corrispettivo pari o superiore a € 100.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, attualmente pari a € 443.000 (oltre IVA): l’affidamento di tali incarichi avviene con procedura aperta o ristretta, ai sensi degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 50/2016. Quanto ai requisiti di partecipazione, si applicano i requisiti previsti per gli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
3. Per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria, si fa riferimento alla disciplina in materia (d.m. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del d.lgs. 50/2016).
4. Per la partecipazione alla gara, la società può chiedere, in alternativa alla cauzione provvisoria, la prestazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
Art. 18 - Albo fornitori
1. La società può individuare gli operatori economici da invitare a partecipare alle procedure di affidamento selezionandoli da elenchi appositamente formati, articolati in sezioni, categorie e sottocategorie nonché fasce di importo, la cui disciplina, qualora istituiti, è contenuta in apposito regolamento.
2. Gli elenchi, qualora istituiti, sono formati a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della società di realizzare un albo da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alle procedure di affidamento.
Art. 19 - Consultazioni di mercato
1. La società, al fine di acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alle procedure di affidamento semplificate, di cui al precedente art. 10, può procedere a consultazioni di mercato.
2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso l’individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, ivi compreso, in particolare, il MEPA, internet, pagine gialle e simili; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3. L’attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura del RUP.
Art. 20 - Indagini di mercato
1. La società, al fine di acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alle procedure negoziate, di cui al precedente art. 11, può procedere a indagini di mercato.
2. Le indagini di mercato possono avvenire attraverso:
a) pubblicazione sul profilo del committente, per un periodo minimo di 15 giorni, riducibili fino a 5 giorni per ragioni di urgenza, dell’avviso contenente le informazioni utili all’esplorazione del mercato ed, in particolare:
▪ l’oggetto;
▪ il valore presunto, se determinabile;
▪ gli elementi essenziali del contratto;
▪ i principali requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale che gli operatori devono possedere;
▪ il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
▪ le modalità e il termine di trasmissione della manifestazione di interesse;
▪ le modalità di contatto con la società;
b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, ivi compreso, in particolare, il MEPA, internet, pagine gialle e simili, formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3. Tale fase non determina, in favore degli operatori rispondenti, alcuna garanzia sul successivo invito alla procedura.
4. La società si riserva la facoltà di prevedere nell’avviso un numero minimo e un numero massimo di operatori da invitare, e, ove non si raggiungesse il numero minimo prefissato, le modalità e i termini di integrazione dell’elenco degli operatori o, in caso di sovrannumero, le modalità con cui ridurre il numero di operatori da coinvolgere.
5. La società si riserva la facoltà di inserire gli operatori individuati attraverso le indagini suddette in apposite categorie/sottocategorie dell’albo fornitori di cui al precedente art. 18, qualora istituito.
Art. 21 - Inviti a presentare offerta
1. La società invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta, ordinariamente attraverso il MEPA o a mezzo PEC.
2. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
a) l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico- professionali richiesti per la partecipazione alla procedura;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del d.lgs. 50/2016, e, nel caso si utilizzi il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
f) l’eventuale richiesta di garanzie;
g) il nominativo del RUP;
h) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione, verifica o collaudo, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento nonché le penalità eventualmente previste.
3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000, l’invito contiene l’indicazione del contributo in sede di gara da versare all’ANAC da parte degli offerenti.
Art. 22 - Costi per la manodopera e oneri per la sicurezza
1. Nei documenti della procedura, la società chiede ai concorrenti di indicare i costi stimati per la manodopera e gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
2. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono tenuti distinti dall’importo posto a base d’asta indicato nei documenti della procedura. Tali oneri vengono, poi, specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d’ordine.
3. La stima di tali oneri deve essere congrua e aderente a prezziari o listini ufficiali vigenti nel settore di affidamento interessato.
4. Si prescinde da quanto precede nel caso di affidamenti diretti e qualora l’affidamento riguardi forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale.
Art. 23 - Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenze
1. Il DUVRI è allegato al contratto o alla lettera d’ordine e deve essere controfirmato dall’appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di procedura è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
a) mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b) servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della società, intendendo per “interno” tutti i luoghi/locali messi a disposizione dalla società per l’espletamento del servizio, anche all’esterno della propria sede;
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la società.
Art. 24 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
1. Ove la società decida di fare ricorso alla procedura aperta, alla procedura ristretta o alla procedura con pubblicazione del bando, di volta in volta stabilisce un tempo ragionevole e ritenuto congruo per la ricezione delle domande di partecipazione, tenuta in debita considerazione la specificità dell’appalto.
2. Per la ricezione delle offerte viene di volta in volta stabilito un tempo ragionevole e ritenuto congruo secondo le specificità dell’appalto, salvo esigenze specifiche connesse all’urgenza o alla peculiarità dell’appalto medesimo.
3. Di norma tali termini non possono comunque essere inferiori a dieci giorni dalla data di ricezione della lettera d’invito o di pubblicazione del disciplinare con cui è indetta la procedura.
Art. 25 - Ricorso a negoziazioni on line
1. La società si riserva la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l’utilizzo di un sistema di negoziazioni on line, nel rispetto dei principi previsti agli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
2. Le modalità di svolgimento degli acquisti on line sono disciplinate dalle relative procedure operative informatiche, necessariamente e preliminarmente da accettare e sottoscrivere on line dagli operatori economici che intendono partecipare alle singole negoziazioni.
Art. 26 - Forme di pubblicità
1. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 33/2013.
2. La società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto da affidare.
3. Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il RUP cura la pubblicazione sul profilo del committente, dei seguenti dati:
a) tipologia e genere dell’affidamento;
b) operatori economici invitati;
c) numero delle offerte pervenute;
d) nominativo dell’operatore economico aggiudicatario;
e) importo dell’aggiudicazione.
4. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
5. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), sono altresì pubblicati, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti generali e speciali.
6. E’ inoltre pubblicata la composizione della Commissione di gara o giudicatrice.
7. Gli atti di cui ai precedenti commi recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono da tale data di pubblicazione.
Art. 27 - Requisiti, avvalimento e subappalto
1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale nonché di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale richiesti nel bando o nell’invito a presentare l’offerta.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Inoltre non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-professionale richiesti nel bando o nell’invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all’importo presunto della procedura.
3. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell’iscrizione al registro della CCIAA o ad altro Albo ove previsto, capace di attestare lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del contratto.
4. La capacità economico-finanziaria può essere dimostrata, secondo quanto indicato nel bando o nell’invito a presentare offerta, mediante livelli minimi di fatturato globale o settoriale o altri parametri considerati idonei, da documentarsi tramite la produzione di uno o più dei seguenti documenti:
a) bilanci o estratti di bilanci;
b) idonee referenze bancarie;
c) dichiarazioni IVA o altra attestazione del fatturato globale o settoriale degli ultimi tre anni, che non dovrà essere, per ciascun anno, inferiore alla metà del valore dell’appalto.
5. La capacità tecnico-professionale, stabilita in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, può essere dimostrata, secondo quanto indicato nel bando o nell’invito a presentare offerta, attraverso attestazioni relative ai seguenti aspetti, conformemente a quanto previsto dall’allegato XVII al d.lgs. 50/2016:
a) per gli appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000, può essere facoltativamente prodotta l’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016; in assenza, i concorrenti devono attestare:
▪ l’elenco dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi cinque anni, con l’indicazione degli importi dei relativi contratti, corredati dei certificati di regolare esecuzione dei lavori più importanti;
▪ la piena disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
b) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000, i concorrenti devono produrre l’attestazione SOA, per categoria e classifica adeguata all’oggetto ed all’importo dell’appalto;
c) per gli appalti di servizi, i concorrenti devono attestare:
▪ l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
possono, inoltre, essere richieste:
▪ eventuali autorizzazioni o licenze di esercizio rilasciate dalle Autorità competenti secondo la normativa nazionale;
▪ qualificazione, risultante dai titoli di studio, curricula o altri documenti, delle figure professionali che saranno messe a disposizione per il servizio;
▪ indicazione del numero medio annuo del personale impiegato;
▪ dichiarazione concernente l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
d) nel caso di forniture, i concorrenti devono attestare:
▪ l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;
possono, inoltre, essere richieste:
▪ indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;
▪ produzione di certificato rilasciato dagli istituti incaricati dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, che attesti la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
▪ descrizioni, campioni o fotografie dei prodotti offerti, la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta della società.
6. Per tutti i tipi di appalto è inoltre richiesta l’attestazione del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, ove pertinente, della conformità a criteri minimi di sostenibilità energetica ed ambientale.
7. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € 150.000, l’ammissione alla procedura presuppone la dimostrazione, da parte del concorrente, del regolare versamento del contributo in sede di gara dovuto all’ANAC.
8. Per tutti i tipi di appalto, l’operatore economico deve fornire un’indicazione della parte di appalto che intende eventualmente subappaltare. Nel caso, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
9. La dichiarazione del possesso dei requisiti è resa attraverso il DGUE, da utilizzarsi esclusivamente in formato elettronico; per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000, è tuttavia possibile il ricorso ad un’autocertificazione ordinaria su modelli appositamente predisposti dalla società.
10. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell’ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, fatta comunque salva la facoltà della società di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
11. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a € 40.000, in considerazione del ridotto valore economico, e tenuto conto dell’esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale può essere presunto laddove l’affidatario sia un operatore economico conosciuto dalla società o comunque noto sul mercato locale e il RUP non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l’operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi.
12. L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all’art. 89 del d.lgs. 50/2016.
13. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla società secondo le modalità di cui all’art. 36, commi 5 e seguenti, del d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti dell’aggiudicatario. La società può effettuare verifiche a campione nei confronti di altri concorrenti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000.
14. Qualora il soggetto provvisoriamente aggiudicatario non provveda a presentare le documentazioni di cui al comma precedente entro il termine fissato nella formale richiesta da parte della società, ovvero la documentazione presentata risulti in contrasto con quanto dichiarato in sede di offerta, la società ha facoltà di dichiarare il soggetto interessato decaduto dall’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria, qualora costituita.
15. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede all’aggiudicazione definitiva.
Art. 28 - Soccorso istruttorio
1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall’operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
2. Non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio la carenza, incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica o l’offerta economica.
Art. 29 - Garanzia a corredo dell’offerta
1. La cauzione provvisoria:
a) è di norma richiesta, secondo le modalità previste nell’invito a presentare offerta o nel bando, per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 200.000;
b) può essere richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 200.000;
c) di norma non è richiesta per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, salvo che le caratteristiche del contratto ne rendano opportuna la previsione.
2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita mediante cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 93, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 50/2016.
3. Per gli operatori economici che dimostrano il possesso di una o più delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto della misura prevista dalla stessa norma.
4. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 30 - Criteri di aggiudicazione
1. La società, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all’affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento di norma sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo l’esclusivo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, nei casi di cui al successivo comma 2.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, i contratti, di importo pari o superiore a € 40.000, relativi:
a) ai servizi di ristorazione scolastica;
b) ai servizi ad alta intensità di manodopera, nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto;
c) ai servizi di ingegneria e architettura ed agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale;
d) ai servizi ed alle forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. L’affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, deve essere adeguatamente motivato.
4. In applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi.
5. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell’invito a presentare offerta o nel bando.
6. Nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub- elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. Resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell’offerta tecnica, al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
7. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all’aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del contratto.
8. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa migliore offerta ovvero, nelle procedure da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso migliore punteggio complessivo, si procede mediante rilancio, salvo diversa prescrizione nei documenti di gara.
Art. 31 - Organi di valutazione delle offerte
1. Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è prevista la nomina di una Commissione di gara, qualora sia prevista l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, e di una Commissione giudicatrice, qualora sia prevista l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione di gara è ordinariamente composta da tre componenti, individuati tra i dipendenti e collaboratori aziendali aventi il necessario profilo di competenza o, in mancanza, tra esperti esterni. La compatibilità del RUP alla partecipazione alla Commissione di gara deve essere valutata con riferimento alla singola procedura.
3. La Commissione giudicatrice è composta nel rispetto dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni contenute nell’apposita Linea guida ANAC n. 5. I componenti della Commissione giudicatrice, siano essi interni o esterni, devono, in ogni caso, essere iscritti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
4. Delle Commissioni di gara e giudicatrice non possono comunque mai fare parte i componenti dell’Organo Amministrativo della società.
5. Nel corso delle sedute, i componenti della Commissione di gara o giudicatrice applicano i criteri e le modalità di aggiudicazione indicati nei documenti della procedura, sulla cui base individuano la migliore offerta, su cui esprimono l’eventuale giudizio di congruità, redigono uno o più verbali dove vengono riportate le operazioni svolte e rimettono gli atti all’Organo Amministrativo, cui compete l’aggiudicazione definitiva, la cui efficacia, all’occorrenza, resta subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura autodichiarati dall’aggiudicatario.
6. Il RUP procede alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica delle procedure ristrette e negoziate.
7. La Commissione di gara o giudicatrice deve in ogni caso compilare un prospetto comparativo che consenta l’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto, attraverso l’uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito o nel bando.
8. Le sedute della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice devono essere svolte in forma pubblica, tranne nei casi di individuazione delle offerte anomale e di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono sempre essere verbalizzate.
Art. 32 - Offerte anormalmente basse
1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, la Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte; tale verifica è effettuata secondo la metodologia definita dal comma 2 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, oppure secondo la metodologia definita dal successivo comma 2-bis, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15. Nelle procedure non aventi carattere transfrontaliero, quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3, la Commissione giudicatrice verifica la congruità delle offerte; tale verifica è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016. La società può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla Commissione di gara ed alla Commissione giudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza alla Commissione stessa, nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.
4. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della società, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
5. Le giustificazioni sono richieste mediante PEC, assegnando all’offerente un termine non inferiore a otto giorni per rispondere; ulteriori precisazioni possono essere richieste assegnando un termine non inferiore a tre giorni. Le richieste hanno a riferimento quanto previsto dall’art. 97, commi 4 e 5, del d.lgs. 50/2016. La società si riserva la potestà di convocare l’offerente presso la propria sede per un contraddittorio conclusivo. Qualora l’offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre giustificato e documentato motivo, si prescinde dalla sua audizione.
6. In ogni caso, nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016.
7. La società, prima dell’aggiudicazione, verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all’art. 97, comma 5, del d.lgs. 50/2016, potendo prevedere che i concorrenti presentino, a corredo dell’offerta, un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto.
8. La determinazione del costo del lavoro avviene sulla base delle disposizioni dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. I costi della sicurezza sono sempre scorporati dall’importo assoggettato a ribasso.
Art. 33 - Verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
1. L’aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al migliore offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, di idoneità professionale e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 27, comma 11.
2. La società verifica i seguenti requisiti generali:
a) regolarità contributiva mediante DURC;
b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia delle Entrate;
c) assenza di condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016, mediante richiesta del casellario giudiziario attraverso il sistema CERPA;
d) per i contratti di importo pari o superiore a € 150.000, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (BDNA);
e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all’Ente competente.
3. I requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale vengono verificati, secondo quanto richiesto per la partecipazione alla proceduta, attraverso i documenti e le attestazioni di cui al precedente art. 27, commi 4 e 5.
4. Sino all’entrata in vigore della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici (BDOE), gestita dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, per le procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 40.000, non gestite attraverso sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, la verifica dei requisiti dei partecipanti avviene attraverso il sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport) messo a disposizione dall’ANAC. La società si riserva la facoltà di utilizzare tale sistema anche per le altre procedure di affidamento.
Art. 34 - Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione definitiva è disposta, su proposta del RUP, mediante delibera o determina dell’Organo Amministrativo.
2. Dall’atto di aggiudicazione, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, devono risultare, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, la procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell’affidatario, l’importo di aggiudicazione e l’esito dei controlli eseguiti.
Art. 35 - Garanzia di esecuzione
1. La società, per contratti stipulati a seguito di procedure di importo pari o superiore a € 40.000, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto.
2. Per gli operatori economici che dimostrano il possesso di una o più delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto della misura prevista dalla stessa norma.
3. La garanzia di esecuzione può essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che, previa autorizzazione ministeriale, svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della società.
4. La garanzia di esecuzione è prestata per assicurare l’assolvimento di tutti gli impegni del contratto e deve avere validità:
a) per i lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
b) per i servizi e le forniture, fino all’emissione dell’ultimo certificato di conformità ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione, se previsto;
c) per contratti ad esecuzione continuata, dove per la natura del contratto non sono previsti il collaudo o la verifica di conformità, la cauzione ha validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo della società.
5. La società può rivalersi sulla garanzia di esecuzione, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi d’ufficio in danno dell’appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia nell’importo originario.
Art. 36 - Polizza assicurativa
1. La società, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, può richiedere all’appaltatore una polizza assicurativa di tipo “all risk”, da stipulare con primarie compagnie di assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che deve avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza deve anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti della società o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 37 - Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati subordinatamente all’esito favorevole degli accertamenti sul possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico- professionale ed, ove richiesto, previo rilascio della cauzione definitiva e della polizza assicurativa nonché, nel caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. I contratti di importo pari o superiore a € 150.000 possono essere stipulati anche nelle more dell’esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell’affidamento stesso in caso di esito negativo dell’accertamento.
3. Per i contratti di appalto per i quali sussistono rischi interferenziali, a norma dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008, è necessario che il contratto sia corredato dal DUVRI sottoscritto dall’appaltatore.
4. Per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza, consistente in un apposito scambio di lettere commerciali, anche tramite PEC. È ammessa la stipulazione anche mediante ordine emesso dalla società e sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario.
5. Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000, il contratto è stipulato di norma mediante scrittura privata.
6. I contratti conseguenti a procedure di negoziazione on line, di cui al precedente art. 25, sono stipulati in modalità elettronica.
7. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni per la stipula di contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e per i lavori di importo inferiore a € 200.000.
Art. 38 - Contenuti del contratto
1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:
a) l’oggetto;
b) i termini di esecuzione;
c) il corrispettivo determinato con il ribasso ovvero il prezzo offerto;
d) i termini e le modalità di pagamento;
e) le clausole di penalità per inadempimento;
f) le clausole risolutive espresse;
g) nei contratti di manutenzione o di prestazioni continuative, la possibilità unilaterale ed insindacabile della società di prorogare il contratto in scadenza per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente;
h) l’obbligo da parte dell’appaltatore:
▪ del rispetto del dettato della documentazione tecnica dell’appalto;
▪ del mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi;
▪ del rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale;
▪ all’applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell’esecuzione contrattuale;
▪ del rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili;
▪ del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, nel caso di appalto di lavori, del rispetto anche della legislazione speciale in materia di sicurezza nei cantieri;
▪ ove previsto, del rispetto di quanto stabilito nel DUVRI.
Art. 39 - Penali per inadempienze
1. Nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, la società può stabilire le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento, anche tenuto conto di quanto indicato all’art. 32, comma 14-bis, del d.lgs. 50/2016.
2. L’applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dalla società, a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità può essere applicata all’appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni, a cura del RUP.
4. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal RUP una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, la società ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate dall’Organo Amministrativo, su proposta del RUP.
2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
3. Le varianti in corso d’opera sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’art. 123 del d.lgs. 50/2016, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della società, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 41 - Rinnovo e proroga tecnica del contratto
1. La società può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo del contratto, indicando espressamente tale opzione nella richiesta di offerta o nel bando di gara e computando l’importo del rinnovo nell’importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti della procedura.
2. È consentita, inoltre, una proroga tecnica dei contratti in scadenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al fine di assicurare la continuità del servizio e per consentire lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta del contraente. Anche in questo caso, dell’importo della proroga, se già prevista in sede di affidamento, si deve tenere conto nell’importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura.
Art. 42 - Consegna
1. La merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente a verifica di conformità, se prevista.
2. Il ricevimento della merce non preclude le sanzioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art. 1698 del codice civile.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto. La consegna deve avere luogo secondo le prescrizioni contenute nell’ordine, nella lettera d’invito o nel bando.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali impediscano il ricevimento della fornitura, la società può disporre una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare la consegna nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini alla società. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e valutate le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, la società può concedere la proroga richiesta.
Art. 43 - Collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione
1. Il collaudo, la verifica di conformità e il certificato di regolare esecuzione rispondono allo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. I contratti per cui sono obbligatori il collaudo, nel caso di lavori, e la verifica di conformità, nel caso di servizi e forniture, sono individuati ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 50/2016.
3. Per i contratti relativi a lavori di importo sino a € 1.000.000, la società si riserva di prevedere, in luogo del collaudo, il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori.
4. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, la società si riserva di prevedere, in luogo della verifica di conformità, il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.
5. Il collaudo o la verifica di conformità, ove previsti, devono avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, con la precisazione che i relativi certificati hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione. Decorso tale termine, il collaudo o la verifica di conformità si intendono tacitamente approvati allorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del termine stesso.
6. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto.
7. A seguito dell’emissione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
8. Per i lavori soggetti a collaudo, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla società prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 44 - Pagamenti
1. La società corrisponde all’appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e servizi, viene emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata ovvero con cadenza periodica, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti di importo non superiore a € 50.000 oltre IVA ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, può essere emesso un solo certificato di pagamento, salva diversa pattuizione tra le parti.
4. L’unico o l’ultimo certificato di pagamento è rilasciato a seguito dell’emissione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
5. Nel corso dei contratti di lavori a cui non si applica il precedente comma 3, il Direttore dei lavori procede alla redazione dello stato di avanzamento che viene trasmesso al RUP, il quale, entro
30 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato di avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dall’importo netto di ogni stato di avanzamento si deducono le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che sono corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, è corrisposta all’appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
7. Per tutti i contratti, il pagamento delle fatture è effettuato da parte della società, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
8. Tutti i pagamenti connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. A tale fine, i fornitori hanno l’obbligo di comunicare alla società gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
9. La società ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il CIG, ad esclusione di quelli relativi alle spese di cui ai precedenti artt. 4, 14 e 15.
10. Per i pagamenti relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture, la società è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. 50/2016. La società provvede sistematicamente all’acquisizione del DURC on line per tutti gli appaltatori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di intervento sostitutivo, con versamento del dovuto agli enti previdenziali.
11. Per i pagamenti di importo superiore a € 5.000, la società è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di regolarità fiscale di cui all’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973.
12. Previa l’effettuazione ed all’esito positivo delle verifiche di cui ai commi precedenti, i pagamenti sono effettuati da parte della società secondo le modalità e i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 giorni dalla data della fattura, a norma del d.lgs. 231/2002.
13. In caso di ritardato pagamento rispetto al termine previsto, vengono corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel contratto.
14. Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 148/2017, la società è soggetta al meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), pertanto l’IVA sugli appalti, se dovuta, viene direttamente versata all’Erario e non liquidata in sede di pagamento.
15. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 148/2018, la società è altresì obbligata a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Pertanto, dall’entrata in vigore di tale disciplina, le fatture emesse nell’ambito di contratti pubblici devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017.
Art. 45 - Contratti attivi
1. Nelle procedure relative a contratti attivi, dev’essere perseguito lo scopo di realizzare il maggiore ricavo per la società, assicurando la pari condizione dei partecipanti alla procedura, nel rispetto della trasparenza della stessa, principio che può ricevere limitazioni soltanto in funzione delle esigenze di riservatezza delle offerte in pendenza della procedura medesima.
2. Le alienazioni di materiali fuori uso o non più utilizzabili dalla società sono effettuate mediante procedure analoghe a quelle previste per gli appalti di uguale importo.
3. La società può procedere direttamente, senza previa pubblicità, nella stipulazione di contratti di compravendita e di locazione immobiliare, qualora le circostanze di fatto e le condizioni di mercato non consentano o non rendano conveniente l’indizione di una procedura negoziata. Analoga facoltà è prevista per la vendita di titoli azionari ed obbligazionari o di altri strumenti finanziari.
4. La società, per le procedure di cui al presente articolo, può avvalersi del supporto di operatori specializzati, ai quali affidare l’incarico di ricerca del contraente.
Art. 46 - Gestione delle controversie e Foro competente
1. Per le controversie riguardanti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata dagli articoli da 204 a 211 del d.lgs. 50/2016.
2. La società, al fine di garantire l’efficacia e la celerità delle procedure di aggiudicazione e tempi certi nell’esecuzione dei contratti, può esperire, ove ne ricorrano i presupposti, i seguenti rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere:
a) durante lo svolgimento delle procedure di gara, mediante richiesta all’ANAC di parere di precontenzioso in base all’art. 211 del d.lgs. 50/2016, anche a carattere vincolante, previo accordo tra le parti;
b) durante la fase di esecuzione del contratto e fino a che non sia rilasciato il certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione, quando insorgano controversie circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, mediante accordo bonario, previsto dall’art. 205 del d.lgs. 50/2016 per i lavori e dal successivo art. 206 per i servizi e per le forniture di natura continuativa o periodica;
c) al fine di prevenire l’insorgere di controversie relative all’esecuzione del contratto, le parti, mediante apposito accordo, possono convenire di costituire, prima dell’avvio dell’esecuzione o entro 90 giorni dallo stesso, in base all’art. 207 del d.lgs. 50/2016, un apposito Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura;
d) terminata l’esecuzione, la società, per la risoluzione di controversie riguardanti diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui ai commi precedenti, può ricorrere all’arbitrato, previsto dall’art. 209 del d.lgs. 50/2016, previo inserimento della clausola compromissoria nel contratto e la sua indicazione nella lettera di invito o nel bando. Ai giudizi arbitrali si applicano le norme del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti pubblici;
e) solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, per controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la società può formulare, in base all’art. 208 del d.lgs. 50/2016, proposta di transazione, nel rispetto delle norme del codice civile. La proposta transattiva compete all’Organo Amministrativo.
3. La società ricorre all’uso dei rimedi giurisdizionali previsti dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016, solo laddove i rimedi alternativi siano già stati utilizzati oppure non risultino esperibili oppure laddove la tutela degli interessi e dei diritti della società possa essere meglio assicurata attraverso i rimedi ordinari.
4. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede della società.
Art. 47 - Normativa in materia di tutela dei dati personali
1. Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali, la società tratta i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la società, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Art. 48 - Adempimenti nei confronti dell’ANAC e dell’Osservatorio
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 in materia di lotta alla criminalità organizzata, per ogni appalto effettuato dalla società, a prescindere dal sistema di acquisizione e dall’importo, deve essere acquisito dal SIMOG il CIG o Smart CIG, con le modalità definite dall’ANAC.
2. Il CIG deve essere indicato nella lettera d’invito o nel bando e in tutti i documenti della procedura, anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza, che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla procedura.
3. Per le medesime procedure, devono essere effettuate, nei casi previsti dalla vigente disciplina, le comunicazioni all’Osservatorio riguardanti: dati contenuti nel bando e nel verbale di gara, concorrenti invitati, importo di aggiudicazione e nominativo dell’affidatario.
4. Il presente articolo non si applica agli appalti non assoggettati al d.lgs. 50/2016, di cui ai precedenti artt. 4, 14 e 15.
Art. 49 - Riferimenti normativi
1. Il presente Regolamento è redatto in conformità alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, adottato dalla società, ai sensi della l. 190/2012.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici e, in particolare, al d.lgs. 50/2016 nonché alle linee guida dell’ANAC e ai provvedimenti attuativi ministeriali, in quanto applicabili.
3. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore vigenti. In particolare, ogni norma legislativa o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell’atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.
4. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.
5. La società si riserva di disapplicare le disposizioni del presente Regolamento, ove il relativo contenuto risulti più restrittivo rispetto a quello di disposizioni legislative e regolamentari, già in vigore o sopravvenute, anche aventi vigenza transitoria.
6. La società si riserva, in ogni caso, di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui sopravvenissero nuove disposizioni normative o regolamentari in materia.
Art. 50 - Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l’autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro, il servizio o la fornitura.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate e non più operative tutte le norme e procedure aziendali incompatibili con i contenuti dello stesso.
3. La società deve indicare nei documenti contrattuali (lettera di invito o bando e schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell’appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento viene portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul profilo del committente.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2019.