SEGRETERIE NAZIONALI
SEGRETERIE NAZIONALI
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. x00 00 000000
I LAVORATORI METALMECCANICI HANNO IL CONTRATTO
PREMESSA
Il giorno 15 ottobre 2009, dopo 3 mesi di trattative, è stata sottoscritta da FIM-CISL e UILM-UIL con Federmeccanica e Assistal l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, in scadenza a fine anno a valere per il triennio 2010-2012
Il Contratto viene rinnovato, per la prima volta dopo molti anni, in anticipo sulla sua scadenza, senza una tantum ovacanze contrattuali e senza scioperi.
Il Contratto ottiene aumenti fin dal primo giorno di vigenza, realizza la miglior tutela salariale dall'inflazione rispetto a quanto previsto dal Protocollo del 1993, conquista importanti miglioramenti normativi, introduce nuove risposte alle esigenze dei lavoratori in un periodo di forte crisi industriale e occupazionale.
Fim e Uilm valutano positivamente l'intesa raggiunta che realizza miglioramenti sul piano economico e normativo e riafferma concretamente il ruolo e il valore del contratto nazionale e della contrattazione collettiva su due livelli.
Il percorso di consultazione:
• Organismi Nazionali di FIM e UILM, si terranno nei prossimi giorni per l’approvazione dell’intesa.
• ASSEMBLEA NAZIONALE delle RSU FIM-UILM, si terrà il prossimo 6 novembre al Palazzetto dello Sport di Bergamo.
• ASSEMBLEE IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO.
• REFERENDUM TRA I LAVORATORI ISCRITTI, si terrà nell’ultima settimana di novembre Solo dopo questo impegnativo percorso di consultazione il Contratto sarà sottoscritto in via definitiva da Fim e Uilm.
Fim e Uilm invitano tutte le Lavoratrici e i Xxxxxxxxxx a partecipare alle assemblee e chiedono agli Iscritti di esprimere il proprio voto per l'approvazione dell'accordo raggiunto.
Roma, 19 ottobre 2009
Fim-Cisl e Uilm-Uil Nazionali
Ecco i contenuti dell'intesa:
INCREMENTO DEI MINIMI SALARIALI
Livelli | Da gen. 2010 | Da gen. 2011 | Da gen. 2012 | Totale aumento |
1° | 17,50 | 25,00 | 26,25 | 68,75 |
2° | 20,48 | 29,25 | 30,71 | 80,44 |
3° | 24,15 | 34,50 | 36,23 | 94,88 |
4° | 25,55 | 36,50 | 38,33 | 100,38 |
5° | 28,00 | 40,00 | 42,00 | 110,00 |
5° Super | 30,98 | 44,25 | 46,46 | 121,69 |
6° | 33,25 | 47,50 | 49,88 | 130,63 |
7° | 36,75 | 52,50 | 55,13 | 144,38 |
ADEGUAMENTI SALARIALI ALL'INFLAZIONE
Il recupero degli eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista nel contratto e quella reale, avverrà nel luglio 2012 con riferimento al biennio 2010-2011, dopo la pubblicazione dei dati statistici, e troverà applicazione con le retribuzioni del mese di settembre 2012.
ELEMENTO PEREQUATIVO
Dal 1° gennaio 2011 il valore dell’elemento perequativo, cioè il salario aggiuntivo per i lavoratori che hanno solo la retribuzione da contratto nazionale, è incrementato di 195 €, portando il totale a 455 € annui.
La disciplina rimane quella già prevista dal precedente contratto.
SCADENZA E DURATA
Il contratto entrerà in vigore il 1° gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2012.
FONDO SOLIDARISTICO DI SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI
Viene istituito un fondo di solidarietà, finalizzato ad interventi di sostegno economico a favore di lavoratori il cui reddito subisca riduzioni per periodi prolungati (ad esempio sospensioni in Cig o malattie gravi).
Le casistiche ed i requisiti soggettivi dei lavoratori beneficiari, saranno definiti di comune accordo tra le parti, e l’adesione dei lavoratori al fondo avverrà su base volontaria.
Le parti si attiveranno affinchè il fondo di solidarietà ottenga i benefici fiscali e gli incentivi sui contributi versati da aziende e dai lavoratori previsti per i sistemi di welfare integrativo.
Le attività del fondo saranno finanziate dalla contribuzione di tutte le aziende con un intervento di 2 € mensili per ciascun lavoratore in forza nel 2011 e nel 2012.
I lavoratori che aderiranno volontariamente al fondo verseranno 1€ al mese a decorrere dal 1° gennaio 2012, e dal 1° gennaio 2013 le aziende continueranno a versare 2 € al mese per ciascun lavoratore aderente.
Le quote delle aziende ed i contributi volontari dei lavoratori, saranno versati al fondo in un’unica soluzione nel mese di gennaio dell’anno successivo.
E’ obiettivo comune delle parti rendere operativo il fondo di solidarietà dal 1° gennaio 2012.
ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE
Un’apposita commissione paritetica definirà gli aspetti funzionali dell’Organismo Bilaterale Nazionale entro 6 mesi dalla firma del CCNL.
L’Organismo Bilaterale Nazionale, oltre che del Fondo di Solidarietà, si occuperà anche di formazione professionale, di apprendistato e di analisi della situazione dell’industria metalmeccanica italiana, con l’obiettivo di rafforzare il sistema partecipativo della categoria, cosi come previsto dal CCNL del 20 Gennaio 2008.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Entro dicembre 2010 verranno definite le procedure, i tempi e le modalità per il rinnovo della contrattazione di secondo livello, nonchè le materie oggetto di trattativa nella contrattazione aziendale.
Verranno anche definite modalità e ambiti di confronto aziendale sulla materia dell’inquadramento professionale.
Verranno infine definite le procedure di conciliazione ed arbitrato da attivarsi in caso di controversie che dovessero insorgere nell’applicazione delle clausole del CCNL riferite alla contrattazione aziendale, tenendo conto di quanto già disciplinato nel precedente contratto.
LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE NELLE PICCOLE AZIENDE
Verranno anche definite specifiche linee guida e procedure per la diffusione della contrattazione aziendale nelle piccole aziende prive di RSU, nel rispetto delle regole condivise previste dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009.
Entro dicembre 2010 verranno definite a livello nazionale le procedure e le modalità per la realizzazione della contrattazione nelle piccole imprese, anche attraverso l’elaborazione di modelli di accordo standard da implementarsi a livello di singole aziende, così da rispondere alle specifiche esigenze.
In ambito territoriale, sulla base di tali modelli, le parti stipuleranno i diversi accordi aziendali, definendo parametri e valori dei Premi di risultato.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L’aliquota contributiva a carico delle aziende sarà elevata all’1,4% dal 1° gennaio 2012 e all’1,6% dal 1° gennaio 2013, a condizione che i lavoratori aderenti contribuiscano con pari quota (oggi l’aliquota è dell’1,2% ed oltre il 70% dei lavoratori aderenti ha già scelto di versare una percentuale superiore).
Dal 1° gennaio 2013 anche l’aliquota a favore degli apprendisti diventerà del 1,6%.
GRUPPO DI STUDIO PARITETICO IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Viene istituito un gruppo di studio paritetico, che sarà operativo entro 6 mesi dall'accordo, con il compito di analizzare l’evoluzione legislativa riguardante il mercato del lavoro, le tipologie contrattuali, gli ammortizzatori sociali e la partecipazione dei lavoratori, al fine di elaborare proposte condivise su queste materie da sottoporre alle parti.
REFERENTE PER LA FORMAZIONE
Nelle aziende con oltre 300 dipendenti, la RSU potrà individuare al proprio interno un componente che sarà referente specialistico dell’azienda in materia di formazione professionale. Tale referente, che sarà adeguatamente formato, su delega della Rsu avrà il potere di firma sui piani di formazione condivisi.
LAVORATORI MIGRANTI
Allo scopo di favorire l'integrazione e la conoscenza delle normative da parte dei lavoratori stranieri, verrà predisposta entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto, da parte dell'Organismo bilaterale nazionale, la documentazione informativa in lingua inglese e francese delle normative in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza del lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali per la formazione promuoveranno corsi di alfabetizzazione della lingua italiana.
CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE
Il nuovo Contratto afferma il principio della parità di trattamento economico e normativo di tali contratti con quello a tempo indeterminato ed assicura il riconoscimento del premio di risultato in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, verranno riconosciuti i periodi complessivamente prestati presso il medesimo datore di lavoro, anche se in modo frazionato, per il calcolo della anzianità ai fini degli scatti e della mobilità professionale, purchè non interrotti da periodi di non lavoro superiori a 12 mesi.
Tale disciplina sull’anzianità vale anche per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione (ex interinali).
Inoltre per i lavoratori a tempo determinato è previsto il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
PART-TIME
Viene prevista una nuova disciplina sulla tutela dei lavoratori a tempo parziale che entrerà in vigore al 1° gennaio 2012, (è possibile anticipare i termini di applicazione tramite la contrattazione aziendale). La
regolamentazione contrattuale disciplina le cosiddette clausole elastiche e flessibili introducendo nuove tutele per i lavoratori.
In caso di spostamento dell’orario accettato dal lavoratore (clausole elastiche), è prevista una maggiorazione pari al 10% della retribuzione. Nel caso di variazione in aumento della durata della prestazione, sempre con il consenso del lavoratore (clausole flessibili), per un massimo del 25% dell’orario a part-time, la maggiorazione prevista è pari al 15%.
Una volta accettate le clausole elastiche e flessibili, il lavoratore potrà revocare la sua scelta in una serie di casistiche, puntualmente elencate nel testo contrattuale (esigenze di cura, assistenza familiare, studio, ecc.). I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita e che comportino una discontinuità nella prestazione lavorativa hanno diritto, previa richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e, sempre su loro richiesta, a tornare nuovamente a un rapporto di lavoro a tempo normale.
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
Viene affermato l'obiettivo comune della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile dell'attività produttiva.
Vengono ampliate le funzioni del RLS con riferimento esplicito ai “livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente”. Viene istituita la figura dell’RLSA (rappresentante dei lavoratori per la salute e l’ambiente) nelle aziende di cui alla legge 238/05 (aziende a rischio di incidente ambientale rilevante), che sarà coinvolto nei processi di formazione e sarà interessato sulle problematiche ambientali e sui sistemi di gestione ambientali dell'azienda.
DIRITTO ALLO STUDIO
Per il conseguimento del diploma di scuola media superiore le ore di permesso retribuito per l’ultimo triennio vengono aumentare di ulteriori 40 ore passando così da 80 a 120 (40 ore all’anno) e sono cumulabili con i benefici già previsti dal contratto.
QUOTA CONTRATTO
Le aziende metteranno in busta paga nel mese di aprile 2010 un modulo per consentire ai lavoratori non iscritti al sindacato di effettuare, su base volontaria, la sottoscrizione di una quota una tantum di 30 €, come quota associativa straordinaria di contributo per le spese contrattuali.
SOSTIENI UN BUON CONTRATTO CHE:
- Rinnova, integra e migliora il Ccnl del 20 gennaio 2008.
- E’ stato raggiunto prima della scadenza.
- Realizza aumenti fin dal primo giorno.
- E’ ottenuto senza scambi, senza compromettere diritti o peggiorare le normative.
- Viene conseguito senza scioperi.
- Introduce conquiste innovative e importanti per i lavoratori.
- Realizza una delle migliori tutele salariali dall’inflazione degli ultimi 15 anni, erogando tutti gli aumenti già nei primi 25 mesi del Contratto!