Contract
Accordo successivo, sottoscritto il 12 aprile 2001, relativo al personale del Ministero degli affari esteri di cui all’art.1, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto dei Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999.
A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all’ipotesi di Accordo successivo relativa al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 11 aprile 2001, sull’attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 12 aprile 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo Successivo relativo al personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri assunto a contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari nonché presso gli Istituti di cultura all’estero:
per l' ARAN: nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx; e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:
Organizzazioni sindacali: Confederazioni:
FP/CGIL Firmato CGIL Firmato
FPS/CISL Firmato CISL Firmato
UIL/PA Firmato UIL Firmato
CONFSAL/UNSA CONFSAL
Tutte le XX.XX. firmano ad eccezione della CONFSAL/UNSA.
TITOLO I PARTE NORMATIVA
CAPO I
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.99.
2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come “amministrazione”, il CCNL per il comparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come “CCNL”.
ART. 2
APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DEI CCNL
1. Al personale di cui all’art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativi al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 2 – (durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), con esclusione del comma 6;
art. 3: (obiettivi e strumenti);
art. 4: la contrattazione collettiva integrativa, con esclusione del comma 3, lett. A, alinea 3, nonché della lett. B) alinea 1 e 3;
art. 5: (tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo)
art. 6: (il sistema di partecipazione) con esclusione di quanto previsto alla lettera A), comma 3, punto 1), lett. f, e lett. i) limitatamente alle prestazioni, nonché alla lettera A), comma 2, punto 1), lett. c) e lettera C), comma 1, punto 1), lett. a);
art. 7 - (comitato pari opportunità)
art. 8 - (i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) art. 9 - (titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali)
art. 10 - (composizione della delegazione trattante della contrattazione integrativa) art. 11 - ( clausole di raffreddamento)
art. 12 – (interpretazione autentica dei contratti)
art. 20 – (relazioni sindacali del sistema classificatorio), limitatamente al comma 1, lett. A) e lett. B) solo con riferimento al punto a), limitatamente ai passaggi all’interno dell’ area;
art. 21 – ( rapporto di lavoro a tempo parziale)
art. 22 – (orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale)
art. 23 – (trattamento economico–normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) con esclusione del comma 5;
art. 24 – (mansioni superiori);
art. 34 – (disposizioni particolari) limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5:
art. 35 – ( norme di rinvio): esso sarà applicabile con le precisazioni effettuate negli specifici CCNL art. 36 – (previdenza complementare)
art. 38 – (norma programmatica)
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
Art. 2 - (Diritto di assemblea)
Art. 3 - (Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica)
Art. 6 - (Assenze per malattia) soltanto per quanto attiene al comma 1, punti 7/bis e 7/quater
Art. 8 - (Altre aspettative previste da disposizioni di legge) con esclusione di quanto previsto dai commi 3 e 4
Art. 9 - (Congedi per eventi e cause particolari)
Art. 17 - (Clausole speciali) con riferimento ai commi 1,2,3,4, 6,7,8,9. Art. 18 - (Diritti derivanti da invenzione industriale)
Art. 22 - (orario del rapporto di lavoro a tempo parziale)
Art. 23 - (Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) solo in relazione al comma 1, punti 1, 7, 9, 11 (con esclusione dei riferimento ai permessi retribuiti per maternità) e punto 12.
Art. 29 - (Trattenute per scioperi brevi)
2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 18: ( posizioni organizzative)
art. 19: (conferimento e revoca posizioni organizzative)
art. 20: ( relazioni sindacali) comma 1, par. B, punto b) e c) art. 25: ( riduzione orario di lavoro)
art. 27: ( mobilità all’interno del comparto) art. 29: (aumenti retribuzione base)
art. 30: ( lavoro straordinario)
art. 33: ( indennità di amministrazione) art. 37: ( Commissione professionisti)
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
Art. 4 - (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)
Art. 5 - (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) Art. 7 - (Aspettative)
Art. 10 - (Congedi dei genitori)
Art. 11 - (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche) Art. 12 – (Tutela dei dipendenti portatori di handicap)
Art. 13 - (Diritto allo studio)
Art. 14 - (Congedi della formazione)
Art. 15 - (Ricostituzione del rapporto di lavoro)
Art. 16 - (Copertura Assicurativa e patrocinio legale)
Art. 17 - (Clausole speciali) relativamente ai commi 5, 10, 11, 12, 13. Art. 19 - (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
Art. 20 - (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo) Art. 21 - (Contratto di formazione e lavoro)
Art. 23 – (Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) , comma 1, punti 2,3,4,5,6, 8 e 10;
Art. 24 - (Disciplina sperimentale del telelavoro) Art. 25 - (Retribuzione e sue definizioni)
Art. 26 - (Lavoro straordinario) Art. 27 - (Banca delle ore)
Art. 28 - (Bilinguismo)
Art. 30 - (Trattamento di trasferta)
Art. 31 - (Trattamento di trasferimento) Art. 32 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 33 - (Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali)
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 , si applicano nei confronti del personale di cui all’art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL che vengono indicati tra parentesi nella titolazione.
4. Al personale di cui al presente CCNL, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavoratori. Per il trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n.18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal d. lgs. n. 103 del 2000.
CAPO II
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 3
AREE DI INQUADRAMENTO (ART. 13 CCNL MINISTERI)
1. Il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si applica anche al personale a contratto di cui al presente CCNL ed è costituito solo dall’area B, che viene articolata nelle posizioni economiche X0, X0, X0.
2. L’area B viene individuata dalla declaratoria di cui all’Allegato A del CCNL, che descrive l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area stessa, corrispondente a livelli omogenei di competenze.
3. I profili, collocati nell’area B secondo l’Allegato A del CCNL, descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all’area di appartenenza. All’interno dell’ area i profili sono caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto e possono essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni dipendente è tenuto a svolgere , come previsto dall’art. 56 del d.lgs. n. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nella posizione di appartenenza, nonché le attività complementari e strumentali a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
5. L’individuazione dei profili professionali e la loro collocazione su ciascuna posizione economica dell’area B sono definite nella contrattazione integrativa per la revisione dei profili professionali del personale del Ministero degli Affari Esteri con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1, del CCNL e con l’assistenza dell’ARAN.
ART. 4 PASSAGGI INTERNI
(ART. 15 CCNL)
1. I passaggi interni del personale a contratto da una posizione economica a quella superiore dell’area B avvengono, previa autorizzazione ministeriale, in caso di posto vacante nel medesimo ufficio all’estero ove il personale presta già servizio ai sensi del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e della professionalità richiesta, di cui ai commi 3 e 4.
2. I passaggi di cui al comma 1 sono destinati al personale a contratto, in possesso dei requisiti culturali previsti per i profili individuati ai sensi dell’art. 3, comma 5 del presente CCNL, già in servizio ai sensi del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni presso il medesimo ufficio all’ estero ove si determinano i posti disponibili.
3. Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà, nei limiti di cui al comma 2, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale oppure tirocini pratici con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione saranno considerati, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili l’esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica.
4. Ai fini delle procedure selettive di cui al comma 1, al personale a contratto si applicano i medesimi criteri definiti per il personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri nel contratto integrativo di amministrazione, ai sensi dell’art. 20.comma 1, lett. A) del CCNL, in quanto compatibili con le condizioni di lavoro del personale stesso.
5. Qualora la selezione di cui al comma precedente abbia dato esito negativo o se mancano all’interno del tutto le professionalità da selezionare, l’amministrazione procede all'assunzione dall’esterno, ai sensi della normativa vigente.
ART. 5
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE (ART. 16 CCNL)
1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, senza incremento di spesa, mediante l’attribuzione della posizione economica, che viene individuata come segue:
personale ausiliario: B1 personale esecutivo: B2 personale di concetto: B3
2. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell’art. 4 l’Amministrazione comunica per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonchè le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate.
ART. 6 FORMAZIONE ( ART. 26)
1. Nell’ambito dei principi generali definiti dall’ art. 26 del CCNL ed ai fini della sua applicazione per la formazione del personale a contratto, con particolare riguardo all’ attuazione dell’art. 4, l’amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di formazione per il personale, specifici corsi teorico-pratici nella sede di servizio all’estero, privilegiando tecniche telematiche ( video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficoltà logistiche dell’area di assegnazione.
2. Nei casi in cui la formazione abbia caratteristiche di omogeneità e coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all’estero diversi e del medesimo ambito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo congiunto.
TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 7
LA STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ( ART. 28)
1. La struttura della retribuzione del personale di cui al presente CCNL è costituita dai seguenti emolumenti:
a) retribuzione base prevista per ciascun ufficio all’estero in relazione a ciascuna posizione economica;
b) assegno personale non riassorbibile di cui all’art. 7;
c) compenso differenziato di cui all’art. 12;
d) sviluppo economico di cui all’art. 9.
2. Al personale di cui al presente CCNL continuano ad essere corrisposti gli assegni di cui all’art. 162, ultimi due commi del d.P.R. n.18 del 1967, ove spettanti.
3. La retribuzione, come individuata al comma 1, costituisce il trattamento economico onnicomprensivo per il personale di cui al presente CCNL.
ART. 8
CESSAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA PER LODEVOLE SERVIZIO
1. In applicazione di quanto previsto dal d.lgs. 7 aprile 2000, n. 103, ai fini dell’attuazione dell’art. 2, comma 3 del d.lgs.n. 29 /93, gli aumenti periodici biennali per lodevole servizio di cui all’art.
162 del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni cessano di essere corrisposti a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
2. Il valore economico degli aumenti biennali in godimento costituisce un assegno personale non riassorbibile.
ART. 9
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
(ART. 17 CCNL)
1. La progressione economica orizzontale si realizza mediante la previsione, per ciascuna posizione all’interno dell’area, di due fasce retributive i cui importi economici sono stabiliti nell’allegata tabella C. L’importo della seconda fascia di cui alla Tabella C assorbe il valore economico della prima fascia.
2. Gli sviluppi economici, di cui al comma 1, sono attribuiti sulla base dei medesimi criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo del personale Ministero affari esteri - ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
ART. 10
FONDO UNICO PER Il PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE
(Art. 31 CCNL)
1. A decorrere da 1 gennaio 2000 viene costituito presso il Ministero degli Affari Esteri il Fondo di Amministrazione per il personale a contratto a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici all’ estero, in cui confluiscono le seguenti risorse:
a) risorse complessive pari a 290 milioni di lire per l’anno 2000 e 1390 milioni di lire per l’anno 2001;
b) fino ad un massimo dell’80% delle risorse derivanti dall’ utilizzo dei risparmi della corresponsione dell’assegno personale non riassorbibile di cui all’art. 8, relativo al personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2000. Tale percentuale verrà gradualmente ridotta in correlazione con quanto previsto dai commi 2 e 3;
c) risorse del Fondo unico per i contrattisti già utilizzate per finanziare i passaggi economici all’interno dell’area e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’Amministrazione al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo del personale che ne ha usufruito.
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, commi da 57 e segg. della legge 662/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) eventuali quote di risparmi di gestione individuate con la contrattazione integrativa riferibili alle spese del personale del presente CCNL, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo.
2. Ai fini della rideterminazione dalla percentuale di cui al comma 1, lett. b), la misura complessiva del trattamento economico del personale cessato dal servizio costituisce il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto il valore della predetta percentuale e l’onere per la nuova assunzione.
3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo in misura non superiore all’ importo medio annuo pro-capite di L. 7 milioni riferito alle unità di personale a contratto di cui al presente CCNL, in servizio nell’anno precedente a quello di riferimento.
ART. 11
UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE
(ART. 32 CCNL)
1. Le risorse del Fondo unico per i contrattisti all’estero sono utilizzate per:
a. attribuire i compensi differenziati di cui all’art. 12;
b. finanziare i passaggi da una posizione economica all’altra all’interno dell’area, di cui all’art. 4;
c. finanziare la progressione economica orizzontale di cui all’art. 9.
2. Le risorse di cui all’art. 10, lett. d), sono assegnate pro-quota al personale che, nell’ambito della sede di servizio, si assume l’onere di coprire la maggiore attività lavorativa derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo i criteri generali stabiliti dalla contrattazione integrativa di amministrazione.
3. Nei passaggi di cui al comma 1, lett. a), al dipendente che acquisisce la posizione economica superiore spetta il trattamento economico percepito dal personale che ha lasciato disponibile il posto, al netto dell’assegno mensile non riassorbibile di cui all’art. 8. Lo stesso mantiene, altresì, l’assegno mensile non riassorbibile in godimento.
4. Le eventuali somme non utilizzate nell’anno di riferimento vengono riassegnate al Fondo unico per essere corrisposte entro l’esercizio successivo.
ART. 12
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI COMPENSI DIFFERENZIATI
1. Nell’ambito delle risorse del Fondo unico di cui all’art. 10, sono definiti compensi differenziati in relazione alle eterogenee esigenze del personale in servizio nelle diverse sedi all’estero, da corrispondersi per 12 mensilità a decorrere dal 1° dicembre 2000.
2. La determinazione della misura economica dei compensi di cui al comma 1, avviene sulla base dei seguenti criteri:
a. retribuzioni medie per Paese e in relazione a ciascuna posizione economica del personale a contratto;
b. incremento del costo della vita all’estero espresso in $ USA nel biennio 1998-1999.
.3. In relazione ai criteri di cui al comma 2, nella Tabella B le sedi all’estero sono ripartite in quattro gruppi e nella Tabella A viene definita la misura dei compensi di cui al comma 1, che sono graduati, all’interno di ciascun gruppo, secondo le posizioni economiche dell’area B. Le Tabelle possono essere modificate nei successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
TITOLO III NORME FINALI
ART. 13
RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA SEDE
1. In caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’ estero, l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso altro ufficio all’estero, fermo restando quanto previsto dall’art. 166, primo comma, lett. f) del d.P.R. n.18 del 1967.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dipendenti a contratto conservano a tutti gli effetti l’anzianità pregressa e il precedente regime contrattuale.
3. Il dipendente che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all’estero, può essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all’estero, entro tre mesi dalla cessazione presso l’ufficio precedente. Anche nei casi di cui al presente comma il dipendente conserva la precedente anzianità di servizio.
Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel suddetto CCNL, continueranno ad applicarsi le norme del Titolo VI del d.P.R. n.18/67 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli importi , espressi in lire, di cui alle Tabelle A e C sono corrisposti nella valuta di pagamento e secondo le procedure utilizzate per le retribuzioni.
TABELLA A
COMPENSI DIFFERENZIATI DI CUI ALL’ART. 12:
• Gruppo A:
♦ Contrattisti B3: +£ 690.000 annue;
♦ Contrattisti B2: +£600.000 annue;
♦ Contrattista B1: +£510.000 annue;
• Gruppo B:
♦ Contrattisti B3: +£483.000 annue;
♦ Contrattisti B2: +£420.000 annue;
♦ Contrattisti B1: +£357.000 annue;
• Gruppo C:
♦ Contrattisti B3: +£338.000 annue;
♦ Contrattisti B2: +£294.000 annue;
♦ Contrattisti B1: +£250.000 annue.
• Gruppo D:
♦ Contrattisti B3: +208.000 annue;
♦ Contrattisti B2: +188.000 annue;
♦ Contrattisti B1: +171.000 annue
TABELLA B
GRUPPO A | GRUPPO B | GRUPPO C | GRUPPO D |
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Stati Uniti | Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx | Australia | Venezuela | Bolivia |
Regno Unito | Svizzera | Egitto | Brasile |
Canada | Turchia | Tunisia | Cile |
Paesi Bassi | Spagna | Croazia | Colombia |
Austria | Sud Africa | Yugoslavia | Costarica |
Norvegia | Grecia | Russia | Cuba |
Portogallo | Lussemburgo | Marocco | Ecuador |
Malta | Finlandia | Filippine | El Xxxxxxxx |
Cipro | Danimarca | Ungheria | Guatemala |
Svezia | Macedonia | Slovenia | Honduras |
Irlanda | Repubblica Ceca | Malesia | Messico |
Monaco Principato | Thailandia | Nicaragua | |
X. Xxxxxx | Bulgaria | Panama | |
Perù | |||
Rep. Dominicana | |||
Uruguay | |||
Nuova Zelanda | |||
Arabia Saudita | |||
Emirati Arabi | |||
Gerusalemme | |||
Giordania | |||
Iran | |||
Israele | |||
Kuwait | |||
Libano | |||
Qatar | |||
Siria | |||
Bangladesh | |||
Xxxx | |||
Xxxxx | |||
Sri Lanka | |||
Giappone | |||
India | |||
Singapore | |||
Pakistan | |||
Algeria | |||
Camerun | |||
Costa d’Avorio | |||
Mozambico | |||
Eritrea | |||
Etiopia | |||
Ghana | |||
Xxxxx | |||
Xxxxx | |||
Madagascar | |||
Namibia | |||
Nigeria | |||
Rep.Dem. Congo | |||
Senegal | |||
Sudan | |||
Tanzania | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbawe |
TABELLA _C
Importi delle fasce di sviluppo economico
( in lire)
I fascia | II fascia | |
Gruppo A | 2.900.000 | 4.300.000 |
Gruppo B | 2.000.000 | 3.000.000 |
Gruppo C | 1.400.000 | 2.100.000 |
Gruppo D | 900.000 | 1.300.000 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1
Con riferimento all’art. 1, le parti si danno atto che le assunzioni del personale a contratto presso le sedi diplomatiche e consolari all’estero avvengono secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 103/2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti si danno atto che nella definizione dei criteri per l’attribuzione delle fasce retributive di cui all’art. 9 sarà necessario tenere conto delle particolari attività e professionalità richieste al personale a contratto nell’espletamento dei compiti a loro affidati.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, dandosi atto che con il presente CCNL si è proceduto alla completa armonizzazione della normativa relativa al rapporto di lavoro del personale a contratto con il personale del comparto Ministeri, auspicano che nel quadriennio 2002 – 2005 si possa procedere ad una definizione contestuale del rinnovo contrattuale ricomprendente anche la categoria del personale a contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL FP e UIL P.A., valutando positivamente l'impianto del Contratto successivo per il personale assunto a contratto, dichiarano non completamente soddisfacente la parte riguardante la classificazione del personale.
Inoltre, non convengono sull'impossibilità di un passaggio ad altro Ufficio diplomatico e consolare o Istituto di cultura nello stesso paese nel caso dei passaggi interni, e anche per il caso dei gravi e documentati motivi.
Auspicano, infine, di trovare le soluzioni nel prossimo CCNL del comparto Ministeri.