ALLEGATO D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
ALLEGATO D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TABELLA | |
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO | |
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) | Punti 6 |
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) | Punti 6 |
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) | Punti 3 |
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) | Punti 3 |
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) | Punti 3 |
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità | Punti 0,5 Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia | Punti 6 Punti 2 Punti 3 |
C1) per la sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) | Punti 1,5 Punti 3 |
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) | Punti 10 |
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli | Xxxxx 6 |
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) | Punti 4 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | Punti 3 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) | Punti 6 |
TABELLA A | |
III - TITOLI GENERALI (15) | Punteggio |
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)… | Punti 12 |
B) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma ………………………………………………………….. (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) | Punti 5 |
C) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)…………………………………….. | Punti 3 |
D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni corso……………………………………………………………. (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) | Punti 1 |
E) per ogni diploma di laurea con xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) | Punti 5 |
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) | Punti 5 |
G) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) | Punti 1 |
H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 00.0.0000 x.000, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame | Punti 1 |
I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) | Punti 1 |
• ha frequentato il corsometodologico • sostenuto la prova finale. |
L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale | Punti 0,5 |
N.B. i titoli relativi a A), B) C), D), E), F), G), H) I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di | Punti 10 |
TABELLA B | |
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO | |
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) | Punti 6 |
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) | Punti 6 |
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) | Punti 3 |
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) | Punti 3 |
B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) | Punti 3 |
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità | Punti 0,5 Punti 1 |
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia | Punti 6 Punti 2 Punti 3 |
C1) per la sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, |
a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) | Punti 1,5 Punti 3 |
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) | Punti 10 |
TABELLA A | |
III - TITOLI GENERALI (15) | Punteggio |
A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)… | Punti 12 |
B) Per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli per l’accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza diversi da quello di cui al punto A, per ogni concorso | Punti 6 |
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) | Punti 5 |
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12) | Punti 3 |
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) - per ogni xxxxx (x xxxxxxxxxx un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) | Punti 1 |
F) per ogni diploma di laurea con xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012 – L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) | Punti 6 |
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca” (si valuta un solo titolo) | Punti 6 |
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) | Punti 1 |
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 00.0.0000 x.000, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame | Punti 1 |
L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio | Punti 3 |
M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo achi • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corsometodologico • sostenuto la prova finale. | Punti 1 |
N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale | Punti 0,5 |
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
i fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe A029 e A 030 D.M. 30.1.1998 n. 39 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo: primi 4 anni (valutati per intero) ⇒ 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) ⇒ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
totale: 12 punti + 4 punti ⇒ 16 punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola, né nel comune.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.
N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al X.X. 0/0/0000, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al X.X. 0/0/0000, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del
posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo
n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l’istituto di titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
Punti 2
Punti 3
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio.................................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………………....
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione
del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Punti 1
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ………………………………………………………..
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tremesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. lettera B) e lettera C) valgono sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli xxxxxxxx, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio xxxxxxxx, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.
E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).
La laurea triennale o di I livello che consente l’accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell’accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).
(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
(15) Limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.
(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
ALLEGATI PERSONALE ATA ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) ………………………….. | Punti 2 |
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)……………………………………………. | Punti 2 |
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a)…………………………………………………………………………… | Punti 1 |
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) ……………………………………………………………….. | Punti 1 |
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) …………………………………………………….. | Punti 1 |
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio…………………………………………………….…… oltre il quinquennio…………………………………………………………. per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia | Punti 8 Punti 12 |
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo |
per i trasferimenti d’ufficio)………………………………………………………………….… | Punti 4 |
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e)………………………………….. | Punti 40 |
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo
(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.
(e) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità delpersonale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
• domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
• domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 47, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale ATA individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 47, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.
(f) Xxxxx computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) ………………………………………………………… | Punti 24 |
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….………………………… | Punti 16 |
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro………………….. | Punti 12 |
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) ……………………………………………….. | Punti 24 |
III - TITOLI GENERALI
Tipo di titolo | Punteggio |
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) ………………………...……….…... | Punti 12 |
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) ……….. | Punti 12 |
NOTE
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero
permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico- militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
• il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
• il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del
D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
• il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
• il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione delDSGA;
• il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
• il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
• i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
• per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
• al personale ATA di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi
internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
• per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
• in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / XX.XX. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o
secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
• per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
• il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
• il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche;
• il servizio di ruolo prestato in carrierainferiore.
Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.
Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.
Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il
punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01 e successive modifiche ed integrazioni. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 14 dell’ipotesi del CCNI 13.5.2015, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.
Nei riguardi del personale ATA soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.
(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
• lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
• lettera B) e lettera C) valgono sempre;
• lettera D) (cura e assistenza dei figli xxxxxxxx, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II.
La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione è attribuita nei seguenticasi:
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio xxxxxxxx, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
EFFETTUAZIONE DELLA I FASE
Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune del centro territoriale di titolarità riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.
A) | Trasferimenti del personale ATA sulla base di quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del presente contratto. |
A1) | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n. 2) dell’art.47 – titolo III – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali) |
B) | Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio (precedenza di cui al punto II dell’art. 47), compreso il personale di cui all’art. 51 comma 3 punto II e art. 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per l’ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento. |
C) | Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico. |
D) | Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 47, titolo III del presente contratto. |
D1) | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 47, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti. |
D2) | Trasferimenti a domanda in sede ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA (1) (2). |
D3) | Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 47, titolo III del presente contratto |
D4) | Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 47, titolo III del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti. |
D5) | Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova |
su un’area diversa da quella di titolarità, (1) (2). | |
E) | Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio - compreso il personale di cui all’art. 51 comma 3 punto II e di cui all’art 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). A tale movimento partecipano in subordine anche i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei profili ATA per il comune dell’ultima scuola in cui hanno prestato servizio nell’anno scolastico in cui hanno ottenuto il nuovo inquadramento. |
E1) | Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo ottennio – compreso il personale di cui all’art. 53 (5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). |
F) | Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA. |
F1) | Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
EFFETTUAZIONE DELLA II FASE
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti secondo quanto previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.
A) | Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
A1) | Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
B | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. |
B1) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle |
precedenze previste dal presente contratto. | |
B2) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. |
B3) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. |
B4) | Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna preferenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA. |
B5) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia. |
B6) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia. |
B7) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia. |
B8) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 47 – titolo III – nell'ambito della provincia. |
B9) | Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza. |
C) | Trasferimenti d’ufficio del personale senza sede di titolarità (art. 53 del presente contratto) ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA. |
EFFETTUAZIONE DELLA III FASE
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo l’ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 2 dell’art. 46 (Titolo III) del presente contratto.
A) | Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area nell’ambito della provincia di tutto il personale che risulti in esubero nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente contratto. |
B) | Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art.47 – titolo III – del presente contratto. |
B1) | Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto. |
B2) | Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto. |
B3) | Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 47 - titolo III – del presente contratto |
B4) | Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 47 – titolo III – del presente contratto. |
B5) | Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza ivi compresi i docenti inidonei ed i docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999 transitati nei ruoli ATA. |
C) | Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 47 – titolo III) del presente contratto. |
C1) | Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non in soprannumero. |
Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto, dovranno essere trasferiti quelli con punteggio complessivo più alto e, a parità di punteggio, i più anziani di età.
In ciascuna delle tre fasi la precedenza di cui all’art. 47 punto V spetta prima ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi ,individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
NOTE
(1) Per “sede” si intende “ilcomune”
(2) Per i titolari su posti determinati a livello di distretto intercomunale, per “sede” va inteso il comune sede di distretto.
(3) E’ trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.
(4) Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo ottennio per soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
(5) Per tale personale, in esubero sull’organico provinciale, che chiede di tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.
(6) Per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il personale di cui all’art. 53 (5) il rientro sulla scuola di precedente titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.