Accordo Quadro Territoriale
Accordo Quadro Territoriale
per la Detassazione dei Premi di Produttività della Partecipazione Agli Utili
e per i Servizi di Welfare
Addì 21 Settembre 2016 presso la sede di Confcommercio Mantova di Xxx Xxxxxx 0/x-x x Xxxxx Xxxxxxxxx (XX) si sono incontrati:
Confcommercio Xxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx-Cgil Mantova Xxxxxxx Xxxxxxxx Fisascat-Cisl Mantova Xxxxxxxxxx Xxxxx Uiltucs-Uil Mantova Xxxxxxxx Xxxxxxx
Le parti come sopra rappresentate Visti
-la Legge 28 Dicembre 0000 x 000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ( di seguito legge di stabilità);
-l’art. 1 comma 182, della Legge di Stabilità 2016 il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore o della Lavoratrice, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento , entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività ,redditività, qualità, efficienza ed innovazione , misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
- l’art. 1, comma 186 della legge di stabilità 2016, il quale prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione pari a euro 50.000;
- il Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che
disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 182- 190, della Legge di Stabilità 2016;
-la circolare dell’Agenzia delle Entrate redatta d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 Giugno 2016 n 28/E2 Premi di Risultato e welfare aziendali-articolo1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 0000 x 000 (Legge di Stabilità
2016)”;
-l’art 1 comma 187 della Legge di stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali e/o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto Legislativo 15 giugno 2015 n 81;
-l’art. 51 del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
-l’Accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto tra Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil il 26 novembre del 2015, il quale prevede che “ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, Confcommercio e Cgil Cisl e Uil e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell’ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi;
-gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 0000 x 000 “ Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR”;
-il vigente CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il 30 Marzo 2015;
considerata
-la complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime;
concordano quanto segue
Articolo 1 Principi Generali
Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge di stabilità 2016 , la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività qualità, efficienza ed innovazione(criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nei miglioramento della qualità dei prodotti ed ei processi ( criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
Articolo 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:
- siano associati a Confcommercio Mantova;
- applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per la partecipazione agli utili oggetto di c.d. “detassazione”;
e nei confronti
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella città di Mantova, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della stessa Città;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati con sede legale in altre provincie, occupati presso unità produttive operative situate a Mantova.
Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.
Fatte salve condizioni di miglior favore, nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU ove costituite, in loro assenza alle XX.XX. firmatarie il presente Accordo Quadro Territoriale.
Nelle Aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terranno confronti a livello Aziendale, presso la sede di Confcommercio Mantova, con l’assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei premi di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi.
Articolo 3
Adesione dei datori di lavoro all’Accordo Quadro Territoriale
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Quadro Territoriale dovranno, prima dell’attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:
1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere associati a Confcommercio Mantova;
3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs.UIL sia per la parte economica/normativa sia per la parte
c.d. obbligatoria;
4. il periodo congruo di riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l’indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell’effettivo miglioramento dell’indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5;
7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di
rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.
La dichiarazione sarà resa utilizzando di scegliere se fruire di cui all’allegato 1 - parte integrante dell’accordo - pubblicato sul sito internet di Confcommercio Mantova xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente via PEC al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
La stessa dichiarazione prevista al primo comma del presente articolo sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail o posta raccomandata ai lavoratori interessati.
La validità dell’adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo di riferimento.
Articolo 4
Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che di seguito si riportano.
Indicatori:
1.Volume della produzione/n dipendenti; 2.Fatturato o Iva di bilancio/n dipendenti; 3.MOL/Iva di bilancio;
4.Indici di soddisfazione del cliente; 5.Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni; 6.Riduzione degli scarti di lavorazione;
7.% di rispetto dei tempi di consegna; 8.Rispetto previsioni di avanzamento lavori; 9.Modifiche organizzazione del lavoro;
10.Xxxxxx Xxxxx (smart working); 11.Modifiche regime orario; 12.Rapporto costi effettivi/costi previsti; 13.Riduzione assenteismo;
14.Numero brevetti depositati; 15.Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti; 16.Riduzione dei consumi energetici; 17.Riduzione numero degli infortuni;
18.Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione; 19.Riduzione tempi di consegna;
20. differenze inventariali.
L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10 e 11.
Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un uguale periodo precedente.
Al termine del periodo congruo di cui al precedente comma i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori ed alle lavoratrici dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC a Confcommercio Mantova.
Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del lavoro-LUL, denunce infortunio ecc..
Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all’articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016 (partecipazione agli utili dell’impresa), erogate ai sensi dell’art. 2102 cod. civ..
Articolo 5
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori e delle lavoratrici nell’organizzazione del lavoro
Ai sensi dell’articolo 1 comma 189 della Legge di Stabilità 2016 il limite di 2.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore di 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Le parti concordano che il coinvolgimento dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca;
- La costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- Strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie,
- La predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non costituiscono strumenti di modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Articolo 6 Opzione Welfare
I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazione, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale(welfare), previsti dall’art. 51 del TUIR, in sostituzione dell’erogazione delle somme di cui all’art. 1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016.
In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione ed indicheranno i servizi welfare fruibili.
I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata i servizi di welfare che utilizzeranno.
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione normativi in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n 28/E del 15 giugno del 2016.
Articolo 7 Monitoraggio
Confcommercio Mantova fornirà quadrimestralmente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nella comunicazione di cui agli articoli 3 e 4.
Di conseguenza, con la stessa cadenza, le parti incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.
Articolo 8 Deposito
Unione del Commercio Mantova provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale.
I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro ed elle Politiche Sociali il modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n 4274 del 22 Luglio 2016.
Articolo 9 Validità
Il presente accordo, che ha natura sperimentale, scadrà al 31 dicembre 2018. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza a mezzo raccomandata a.r. da inviare ai firmatari del presente accordo.
Se disdettato sono fatte salve le somme e le opzioni welfare erogate nell’anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell’anno precedente.
Le parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite di reddito percepito nell’anno precedente (€ 50.000). Il limite massimo dell’importo detassabile (€ 2.000) o l’aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (€ 2.500), le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.
Letto, Confermato e Sottoscritto