COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) ORLANDI
Nella seduta del 26/01/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone parte ricorrente di avere, in data 09.02.2009, sottoscritto, presso un ufficio postale il prestito personale oggetto di controversia (cfr. All. 1 al ricorso). La richiesta di tale finanziamento sarebbe stata determinata dalle “gravi difficoltà economiche” in cui versava la parte, riconducibili alle costose cure imposte dal proprio precario stato di salute, all’impossibilità di adempiere alle proprie mansioni lavorative nonché, infine, a un raggiro del quale sarebbe stata vittima la figlia. Inoltre, l’odierno ricorrente sarebbe un soggetto “non particolarmente acculturato”, avendo interrotto la propria formazione dopo la scuola primaria (cfr. All. 1 al ricorso). Con la stipulazione del contratto, parte resistente si sarebbe resa responsabile del reato previsto dall’art. 644, co. 3°, c.p. (c.d. “usura soggettiva”), giacché rispetto al TAEG indicato nel modulo contrattuale, pari al 10,19%, il tasso di interesse realmente applicato sarebbe stato pari al 10,31% (ovvero al 10,36%, come allegato nella comunicazione del 22.12.2014, prodotta sub All. 1); valore significativamente superiore a quello del TEGM relativo al primo trimestre 2009 (fissato al 9,93%). La condotta illecita mantenuta dall’intermediario avrebbe comportato un danno per il ricorrente pari a € 982,80 (individuato nella differenza tra l’importo complessivamente dovuto dal ricorrente in base al piano di ammortamento stabilito dall’intermediario e quello
dovuto, invece, applicando al finanziamento un interesse pari al valore del TEGM relativo al periodo in cui il contratto è stato concluso: cfr. ricorso, per la relativa documentazione cfr. All. 3 al ricorso).
Replica l’intermediario di non aver applicato alcun tasso usurario. Segnala poi come parte ricorrente non avrebbe, a partire dal mese di aprile 2014, provveduto al pagamento delle rate in scadenza; in ragione del perdurante inadempimento – con un debito complessivo, alla data del 10 aprile 2015, sarebbe ammontato a € 7.888,86, oltre interessi
– controparte è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine, con conseguente voltura al contenzioso della relativa posizione (cfr. All. 2 al ricorso; xxxxxxxxxxxxxxx, p. 2). L’intermediario eccepisce anche l’improcedibilità del ricorso in ragione del suo carattere consulenziale e comunque indeterminato. Il ricorso sarebbe in ogni caso infondato data la carenza di qualsiasi elemento probatorio a sostegno delle generiche allegazioni e l’insussistenza di un diritto di credito, avente a oggetto somme addebitate a titolo di interessi al mutuatario in maniera asseritamente illegittima mai da quest’ultimo corrisposte a favore del mutuante (cfr. controdeduzioni, p. 3 ss.).
Il ricorrente chiede la rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento de quo con applicazione di un tasso di interesse pari al TEGM relativo al momento della stipula (primo trimestre del 2009), con conseguente “storno/rimborso di € 982,80 computate indebitamente” e rimborso delle spese di procedura.
L’intermediario insiste per la dichiarazione di irricevibilità e per il rigetto.
DIRITTO
Osserva il Collegio che, secondo recente insegnamento di Xxxx. 7 maggio 2014 n. 18778, la c.d. “usura soggettiva”, che consentirebbe di reputare indebito anche l’interesse contenuto al di sotto del tasso soglia, presuppone l’accertamento di tre elementi: a) carenza, anche solo momentanea, di liquidità, rispetto a una condizione patrimoniale di base nel complesso sana ovvero la circostanza che l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo sia caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni; b) l’accertamento delle predette 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ossia sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post; c) la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari (dunque un dolo generico) e la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e della sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti, come tali testimoni di uno specifico dolo del mutuante nell’approfittamento delle precarie condizioni del mutuatario.
Nel nostro caso, la semplice indicazione di uno stato condizione di difficoltà economica o
finanziaria non implica un dolo specifico della banca nell’applicare un tasso asseritamente oneroso. Per vero, la grave fattispecie dell’usura soggettiva, per le profonde implicazioni sulla libera negoziabilità delle condizioni del credito e sulla certezza giuridica dei rapporti, non si presta quale rimedio di uno stato di bisogno (nell’attuale momento storico- finanziario peraltro ampiamente diffuso); essa postula una rigorosa dimostrazione tanto della oggettivamente apprezzabile situazione di palese disagio economico e finanziario della presunta vittima quanto dell’intendimento illecito dell’’intermediario erogante. Presupposti che nel nostro caso non risultano provati. Il ricorso appare allo stato privo di fondamento. Resta assorbita ogni altra domanda o eccezione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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