CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI DI RAI PUBBLICITA’ PER I MEDIA DI RADIO ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI DI RAI PUBBLICITA’ PER I MEDIA DI RADIO ITALIA
1. DEFINIZIONI
Comunicazioni Commerciali: si intendono spot, iniziative speciali (telepromozioni, radiopromozioni, sponsorizzazioni, fuori break etc.) e altre forme e formati di comunicazioni che costituiscono l’offerta commerciale di Rai Pubblicità, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, in qualità di concessionaria in esclusiva di Radio Italia S.p.A. (di seguito “Radio Italia”) per TV, Radio e Digital, con eccezione dei formati “Product placement” e “Branded content” per i quali trovano applicazione le relative condizioni generali di contratto.
Committente: si intende sia il soggetto che agisce in nome proprio e per proprio conto sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto del mandante (cliente fruitore), sia il soggetto che ha conferito mandato scritto ad un terzo affinché quest’ultimo agisca in nome e per conto del mandante. Piano d’Ordine: si intende il documento contrattuale utilizzato nella trattativa commerciale, che riporta i media, il periodo di diffusione/pubblicazione, la tipologia ed il numero delle Comunicazioni Commerciali e la relativa valorizzazione economica.
Ordine di pubblicità: si intende il documento contrattuale che riporta i media, il periodo di diffusione/pubblicazione, la tipologia ed il numero delle Comunicazioni Commerciali pianificate dal Committente, il corrispettivo dovuto, eventuali clausole particolari. Nel caso di Iniziative Speciali Tv e Radio e Digital, l’Ordine di pubblicità riporta altresì, se presenti, le spese per la realizzazione nonché i termini di fatturazione e di pagamento di tali importi.
Documentazione contrattuale: si intende l’Ordine di pubblicità, le presenti condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni Generali”), il Piano d’ordine, il calendario, i listini, la lettera di mandato e manleva se prevista, la scheda dati amministrativi-fiscali nonché le prescrizioni tecniche pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx e ogni altro documento predisposto da Rai Pubblicità e/o dal Committente ed accettato dalle parti.
2. OGGETTO
Le Condizioni Generali disciplinano i rapporti contrattuali tra Rai Pubblicità ed il Committente per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui media Tv, Radio e Digital di Radio Italia di cui Rai Pubblicità è concessionaria, indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
3. CONDIZIONI GENERALI, NORME E CONDIZIONI DI VENDITA E LISTINI
Il Committente dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali, i correnti listini di Rai Pubblicità e di avere conoscenza delle prescrizioni tecniche pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La conferma del Piano d'Ordine è per il Committente irrevocabile per un periodo di 120 giorni, fermo quanto previsto al successivo art. 8. Il Piano d’Ordine confermato dal Committente si rende impegnativo per Rai Pubblicità mediante accettazione.
5. PROGRAMMAZIONE
5.1 Rai Pubblicità comunica al Committente prima dell’inizio della diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali, il calendario contenente la programmazione delle Comunicazioni Commerciali prenotate sui media TV e radio ovvero la pianificazione pubblicitaria prenotata sul mezzo digital (posizione, formato, date). Detto calendario/pianificazione avrà valore puramente indicativo e non vincolante per Rai Pubblicità.
5.2 Il Committente prende atto che Radio Italia, per esigenze tecniche e/o editoriali, può modificare in ogni momento senza obbligo di preavviso, in tutto o in parte, il proprio palinsesto, anche sopprimendo taluni programmi ovvero talune puntate degli stessi ovvero variandone orari, date di trasmissione, modificando in tutto o in parte la programmazione delle Comunicazioni Commerciali, oppure cessando l’attività del sito internet o cambiando l’impaginazione dello stesso, senza per questo che Rai Pubblicità/Radio Italia possano essere ritenute responsabili per gli Ordini di pubblicità non eseguiti in tutto o in parte e senza che il Committente possa vantare, nei loro confronti, alcuna pretesa di risarcimento del danno e/o indennizzo.
5.3 Rai Pubblicità, da parte sua, pur impegnandosi a fare quanto in suo potere per garantire il rispetto di quanto indicato nel calendario/nella pianificazione, si riserva la facoltà di apportare, anche senza preavviso, ogni modifica che ritenesse necessaria per adeguare la programmazione/pianificazione delle Comunicazioni Commerciali alle suddette variazioni e, quindi, di inserire le Comunicazioni Commerciali in uno spazio alternativo avente caratteristiche similari a quello originariamente prenotato. Qualora ciò non risultasse possibile e ad eccezione delle rubriche per le quali viene espressamente prevista la possibilità di modifica del giorno di programmazione, Rai Pubblicità ed il Committente definiranno tempi e modi di recupero ovvero, in alternativa, il Committente potrà rinunciare agli spazi oggetto di variazione, senza che possa vantare alcuna pretesa di risarcimento del danno e/o indennizzo nei confronti di Rai Pubblicità/Radio Italia.
5.4 Qualora, per effetto delle suddette variazioni, una o più puntate del programma nel quale sono inserite e/o a cui sono collegate le Iniziative Speciali e le Iniziative Speciali Digital non venissero effettuate, il corrispettivo spettante a Rai Pubblicità verrà proporzionalmente diminuito, senza che Rai Pubblicità sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, anche se il Committente avesse sostenuto dei costi direttamente o indirettamente connessi con l’Iniziativa Speciale, nella sua generalità o nelle puntate non effettuate.
5.5 Il Committente prende atto, altresì, che con riferimento alla trasmissione di eventi sportivi le Comunicazioni Commerciali verranno trasmesse in osservanza delle disposizioni stabilite in materia dal Regolamento AGCOM 538/01/CSP. Con particolare riguardo alle partite di calcio, la trasmissione degli spot isolati è condizionata dallo svolgimento delle partite stesse, pertanto Rai Pubblicità non ne garantisce la diffusione, senza per questo che possa essere ritenuta responsabile per gli Ordini di Pubblicità che non possano essere in tutto o in parte eseguiti, impegnandosi in ogni caso a definire con il Committente tempi e modi di recupero.
6.INIZIATIVE SPECIALI
6.1 Oltre alle limitazioni di legge Radio Italia si riserva comunque il diritto a non effettuare Iniziative Speciali in alcuni programmi o di porre limitazioni generali o specifiche relative alla loro modalità di effettuazione, in tutti o in alcuni suoi programmi, come pure di porre limitazioni o divieti alla pubblicizzazione di prodotti/servizi appartenenti a determinate classi merceologiche.
6.2 Laddove la realizzazione delle Iniziative Speciali, venga curata e gestita da Rai Pubblicità e/o da Radio Italia sulla base di contributi forniti preventivamente dal Committente, i diritti d’autore alla base dell’Iniziativa Speciale resteranno in capo a Rai Pubblicità o a Radio Italia; fermo restando quanto precede qualsiasi utilizzazione, comunicazione, pubblicazione, riproduzione anche parziale di tali Iniziative Speciali e Iniziative Speciali Digital al di fuori di quanto espressamente previsto nel Piano d’Ordine potrà aver luogo soltanto su espressa autorizzazione di Rai Pubblicità o Radio Italia.
6.3 Il Committente prende atto che Radio Italia, per esigenze tecniche e/o editoriali, può variare in qualsiasi momento i programmi nei quali è possibile effettuare una Iniziativa Speciale. Di conseguenza l’individuazione dei programmi contenuta nei listini delle Iniziative Speciali di Rai Pubblicità è puramente indicativa.
6.4 Rai Pubblicità si impegna ad operare per far sì che le modalità di svolgimento delle Iniziative Speciali concordate vengano rispettate, riservandosi comunque, nel caso di sponsorizzazioni, di verificare l’idoneità delle stesse con le caratteristiche del programma sponsorizzato. Qualora ciò non si verifichi, Rai Pubblicità e il Committente definiranno tempi e modi del recupero, escludendo preventivamente ogni e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. Il recupero consisterà in spazi per le Comunicazioni Commerciali il cui valore di listino non potrà superare il valore di listino dello spazio relativo all’Iniziativa Speciale diffuso in maniera difforme rispetto a quanto concordato.
6.5 La realizzazione delle Iniziative Speciali Digital avverrà a cura di Rai Pubblicità e/o di Radio Italia che le gestiranno con propri media, sulla base delle indicazioni fornite preventivamente da parte del Committente. Durante la fase di realizzazione, il Committente avrà la facoltà di presentare osservazioni e di fornire indicazioni. Rai Pubblicità comunicherà al Committente gli eventuali compensi spettanti a terze parti relativi alla realizzazione tecnica.
7. CONSEGNA MATERIALE, CONTROLLO E DIRITTO DI RIFIUTO
7.1 Il Committente prende atto che Rai Pubblicità svolge il controllo legale e tecnico delle Comunicazioni Commerciali e Radio Italia svolge il controllo editoriale sulle stesse. A tal fine il Committente si impegna a consegnare a Rai Pubblicità ovvero ad altri soggetti da Rai Pubblicità indicati, il materiale occorrente per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali, realizzato conformemente alle prescrizioni tecniche e nei termini e nelle modalità indicate da Rai Pubblicità per ciascuna tipologia di Comunicazione Commerciale (sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.), anche nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento ai siti indicati dal Committente. Il medesimo termine decorre nel caso in cui sia necessaria la correzione o la sostituzione del materiale da parte del Committente per difformità tecniche o di contenuto. Il Committente prende atto che qualunque modifica della Comunicazione Commerciale, anche in caso di pubblicazione con modalità a mezzo reindirizzamento, (Redirect) dovrà essere preventivamente sottoposta a Rai Pubblicità nel rispetto dei termini sopra indicati. Tutte le spese relative alla produzione ed alla trasmissione del materiale pubblicitario sono a carico del Committente.
7.2 La mancata diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali dovuta al ritardo nella consegna dei materiali, alle errate indicazioni nel caso di pubblicazione con modalità a mezzo di reindirizzamento ai siti indicati dal Committente ovvero al mancato rispetto da parte del Committente delle prescrizioni tecniche impartite da Rai Pubblicità comporterà, comunque, la fatturazione dei relativi spazi prenotati e l’obbligo al pagamento del corrispettivo da parte del Committente.
7.3 Il Committente prende atto che Radio Italia, per scelta editoriale o qualora ritenesse che le Comunicazioni Commerciali siano in contrasto con la normativa applicabile (leggi, regolamenti, norme di autodisciplina) si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di non diffondere e/o di sospendere la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali, senza che il Committente possa vantare alcuna pretesa di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di Rai Pubblicità/Radio Italia e fermo restando l’obbligo del Committente medesimo di corrispondere quanto dovuto per le Comunicazioni Commerciali già trasmesse.
7.4 Il rifiuto o la sospensione delle Comunicazioni Commerciali potrà aver luogo anche se analoghe o identiche Comunicazioni Commerciali siano state in precedenza trasmesse sui media gestiti da Rai Pubblicità.
8. FACOLTA' DI RINUNCIA
In ogni caso, anche prima dell’accettazione da parte di Rai Pubblicità, ogni rinuncia allo spazio prenotato dovrà essere comunicata a Rai Pubblicità a mezzo lettera raccomandata o PEC. Tale rinuncia, fatti salvi i diritti di Rai Pubblicità ed il corrispettivo dovuto per le Comunicazioni Commerciali già diffuse/pubblicate e ad eccezione di quanto previsto negli articoli relativi alla programmazione presenti nelle singole sezioni, comporterà l’addebito di una somma pari al 15% dell’importo dello spazio rinunciato se la rinuncia perverrà a Rai Pubblicità prima di 60 giorni dalla data di inizio della diffusione/pubblicazione. Qualora la rinuncia pervenisse nel periodo successivo ai 60 giorni anzidetti e comunque 30 giorni prima della data di inizio della diffusione/pubblicazione, l’addebito della somma sarà pari al 35% dell’importo dello spazio rinunciato; successivamente a tale termine l’importo sarà dovuto per intero, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Gli addebiti saranno conteggiati al prezzo netto pattuito all’atto della prenotazione.
13. RICONOSCIMENTO SCONTO D’AGENZIA
L’importo delle Comunicazioni Commerciali a pagamento sarà soggetto ad uno sconto del 15% nel caso in cui il Committente/cliente fruitore si avvalga di un’impresa e/o struttura, professionalmente idonea, operante nel settore della comunicazione. Tale impresa e/o struttura non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo, nei confronti di Rai Pubblicità.
14. MANDATO E MANLEVA
In caso di mandato, il cliente fruitore dovrà consegnare a Rai Pubblicità, a seconda della relativa circostanza, lettera di mandato con rappresentanza o lettera di mandato senza rappresentanza e, se prevista, manleva di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale sottoscritta dal cliente fruitore.
15. FACOLTA’ DI CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DI RAI PUBBLICITA’
Il Committente dichiara di accettare l’eventuale cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c. e di rinunciare ad opporre compensazioni ai sensi dell’art. 1248 c.c.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte del Committente.
17. UNIVOCITA' PRODOTTO E CAMPAGNE MULTIPRODOTTO
Ogni singola Comunicazione Commerciale, oggetto dell’Ordine di pubblicità, non dovrà contenere alcun richiamo a ditte, marchi o prodotti/servizi non contemplati nell’Ordine di pubblicità stesso. Qualora all’interno di una Comunicazione Commerciale vengano citati ditte, marchi o prodotti/servizi appartenenti a classi di prodotto differenti, alla tariffa di listino, calcolata sul totale della durata della Comunicazione Commerciale, verrà applicato un supplemento del 20%.
18. CONTESTAZIONI
18.1 La diffusione delle Comunicazioni Commerciali si intende effettuata con la semplice irradiazione da parte di Radio Italia o con la visualizzazione all’interno del sito internet ed è indipendente dal livello qualitativo della ricezione/visualizzazione.
18.2 In caso di Comunicazioni Commerciali diffuse tramite Tv e Radio, è disponibile presso Rai Pubblicità la relativa registrazione, al fine di attestare l’avvenuta trasmissione. In caso di Comunicazioni Commerciali pubblicate sul digital, è disponibile presso Rai Pubblicità la relativa reportistica attestante il conteggio delle impressions effettuato da Rai Pubblicità.
18.3 Le contestazioni per irregolarità di emissione/visualizzazione o per difformità rispetto agli accordi eventualmente riscontrate dovranno, a pena di decadenza, pervenire a mezzo lettera raccomandata o PEC o e-mail a Rai Pubblicità entro i seguenti termini dalla data di diffusione/visualizzazione: a) 7 giorni nel caso di iniziative speciali TV e radio; b) 15 giorni nel caso di Comunicazioni Commerciali diffuse sul digital e Iniziative Speciali digital; c) 40 giorni nei restanti casi. In nessun caso il Committente potrà ritardare o sospendere i pagamenti.
18.4 Nel caso di riconosciuta fondatezza della contestazione, il Committente avrà diritto alla sola ripetizione/pubblicazione della Comunicazione Commerciale interessata con esclusione di qualsiasi risarcimento e/o indennizzo o, nel caso di telepromozioni e sponsorizzazioni TV e iniziative speciali radio, ad un recupero di spazi di valore uguale a quello degli spazi oggetto della contestazione.
19. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Committente dichiara di aver preso visione del documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborato da Rai Pubblicità e consultabile nell’area "l’Azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. L’osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell’interesse di Rai Pubblicità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di una sola delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.
20. CODICE ETICO
Il Committente, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico del Gruppo RAI - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nell’area "L’Azienda" del sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo Rai si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L’osservanza delle disposizioni tutte di detto Xxxxxx è considerata parte essenziale, nell’interesse di Rai Pubblicità anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal Committente con il contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto al punto 13 del Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno.
21. RISERVATEZZA
Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o contrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la diffusione. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte del Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, collaboratori, società del gruppo, agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni,
restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di Rai Pubblicità in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.
22. LEGGE APPLICABILE
La legge regolatrice del rapporto contrattuale tra Rai Pubblicità ed il Committente è la legge italiana.
23. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell’ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove Rai Pubblicità sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Torino, ove Rai Pubblicità sia attrice, la stessa potrà ricorrere tanto al Foro di Torino quanto a quello del domicilio del convenuto.
24. MEDIAZIONE
Nell’ipotesi in cui una delle parti promuova un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, competente esclusivo sarà uno degli organismi di conciliazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, sito nel comune di Torino.
25. DISPOSIZIONI GENERALI
25.1 Qualsiasi modificazione del rapporto contrattuale ed eventuali condizioni aggiuntive o speciali non sono valide se non pattuite per iscritto.
25.2 Qualsiasi variazione dei dati contenuti nella scheda dati amministrativi-fiscali deve essere comunicata dal Committente tempestivamente.
25.3 In caso di contrasto tra le Condizioni Generali di Rai Pubblicità e quelle del Committente prevarranno quelle di Rai Pubblicità.
25.4 Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e, di registrazione del contratto in caso d’uso.
26. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Titolarità. Titolare del trattamento è Rai Pubblicità S.p.A.. Finalità del trattamento. Rai Pubblicità S.p.A. tratta i dati personali dei soggetti interessati per la sola finalità della instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali per la diffusione/pubblicazione delle Comunicazioni Commerciali sui media per i quali essa è concessionaria indicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nonché per la ideazione e realizzazione di prodotti pubblicitari, nonché per finalità ad essa strettamente correlate.
Esercizio dei diritti. In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati presso Rai Pubblicità S.p.A. e conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o la rettifica oppure, nei casi previsti dalla legge, la portabilità, la limitazione di trattamento, la cancellazione dei dati trattati, nonché opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; su richiesta, potrà ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento. L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro alle sue richieste secondo legge. Le richieste dovranno essere formulate via e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, si invitano gli interessati a consultare l’informativa completa presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.
9. DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DEL COMMITTENTE
9.1 Il Committente dichiara e garantisce: (i) che le Comunicazioni Commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile, anche di natura regolamentare o autodisciplinare (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ogni legge o regolamento o codice di autoregolamentazione in materia di pubblicità,
tutela del consumatore, tutela dei minori, etc.) nonché la veridicità delle affermazioni/informazioni in esse contenute; (ii) che le Comunicazioni Commerciali non
violeranno alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura, ivi inclusi a titolo esemplificativo i diritti d’autore, diritti connessi o altri diritti di proprietà industriale e
intellettuale, diritti al nome o all’immagine, o altri diritti della personalità; (iii) che le Comunicazioni Commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle Comunicazioni Commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi compresa a titolo esemplificativo l’autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla realizzazione e alla diffusione delle Comunicazioni Commerciali (di cui il Committente si impegna a fornire prova, ove richiesto), ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle Comunicazioni Commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.
9.2 Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni Rai Pubblicità e Radio Italia per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura
(Firma e Timbro del Committente) (Data)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole:
art. 5 “Programmazione”: 5.2, 5.3, 5.4; art. 6 “Iniziative Speciali”: 6.4; art. 7 “Consegna materiale, controllo e diritto di rifiuto”: 7.3; art. 9 “Dichiarazioni, garanzie e impegni del Committente”: 9.2, 9.3; art. 12 “Condizioni di pagamento”: 12.3, 12.4,; art. 15 “Facoltà di cessione del credito da parte di Rai Pubblicità”; art. 16 “Divieto di cessione del contratto”; art. 18 “Contestazioni”: 18.3; art. 19 “Responsabilità amministrativa”; art. 20 “Codice etico”; art. 23 “Foro Competente”.
ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni del Committente oggetto del presente
articolo o (b) comunque connessi, relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle Comunicazioni Commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di Comunicazioni Commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, nessuno escluso, tenendo indenni per l'effetto Rai Pubblicità e Radio Italia da ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto delle Comunicazioni Commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, Rai Pubblicità emetterà le fatture nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di mandato scritto, agisce in nome proprio e per conto di un soggetto terzo.
9.3 Nel caso di Comunicazioni Commerciali diffuse durante il periodo elettorale - ferme le prescrizioni applicabili alle pubbliche amministrazioni e ad integrazione di quanto previsto nei precedenti punti del presente articolo - il Committente garantisce che ai sensi della vigente normativa (L. 515/1993, L. 28/2000 e relative disposizioni attuative etc.), le Comunicazioni Commerciali non contengono immagini o riferimenti a candidati, esponenti di partito e movimenti politici, parlamentari europei, membri uscenti del parlamento italiano o membri del Governo italiano, delle giunte e dei consigli regionali o degli enti locali né affermazioni, dichiarazioni o comportamenti che possano, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto. Per l’effetto il Committente si impegna a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e Radio Italia per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa, richiesta avanzata dalle Autorità competenti o da terzi, connessa o conseguente alla diffusione di tali Comunicazioni Commerciali.
10. ACCETTAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE E CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI
Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori sono vincolanti e obbligatorie per Rai Pubblicità e/o per il mezzo di diffusione e si impegna a rispettare detti Codici ed a conformarsi alle decisioni dei loro organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.
11. DIRITTO DI UTILIZZO
Il Committente, anche in nome e per conto del cliente fruitore, autorizza Rai Pubblicità ad utilizzare la Comunicazione Commerciale sul sito di Rai Pubblicità e/o sul sito internet gestito da Radio Italia xxx.xxxxxxxxxxx.xx a fini illustrativi dei formati pubblicitari, nel rispetto degli eventuali limiti di utilizzazione previamente comunicati a Rai Pubblicità.
12. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
12.1 Rai Pubblicità, nel rispetto della disciplina legislativa in materia, e conformemente alle indicazioni fornite dal cliente fruitore, emetterà le fatture nei confronti del Committente.
12.2 I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni dalla data di emissione delle singole fatture, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le transazioni commerciali con la Pubblica Amministrazione.
12.3 Rai Pubblicità si riserva la facoltà di esigere il pagamento anticipato dell’intera campagna pubblicitaria ovvero di richiedere idonee garanzie. Rai Pubblicità
(Firma e Timbro del Committente) (Data)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………..….., nato/a a ………………………………….…………………….. il …………….……….
in qualità di legale rappresentante della Società ……………………………………………………………….….con sede in ……………………………………….…….
codice fiscale e iscrizione presso il registro delle imprese… consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci costituiranno
inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il risarcimento del danno,
DICHIARA
ai fini della pubblicazione di pubblicità web di cui Rai Pubblicità curi la raccolta:
1. l'inesistenza dello stato di liquidazione o di procedure concorsuali, di divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di un procedimento volto a determinare l'insorgenza di tali situazioni;
2. l'assenza a carico di amministratori ed institori, soci e responsabili tecnici della Società, di sentenze di condanna passate in giudicato ovvero applicative della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per reati che incidano sulla moralità e sulla condotta professionale;
3. l'assenza a carico della Società di sentenze irrevocabili applicative di sanzioni per responsabilità amministrativa in conseguenza di reati non colposi previsti dal D. Lgs. 231/2001;
4. l'assenza di misure interdittive antimafia;
si riserva la facoltà di subordinare l’esecuzione o la prosecuzione della campagna pubblicitaria al pagamento immediato dell’intero corrispettivo pattuito ovvero al
rilascio di idonee garanzie ove venisse a conoscenza di mutamenti delle condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Committente tali da non consentire il puntuale
adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo ovvero nel caso in cui il Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di Rai Pubblicità stessa con riguardo alla campagna pubblicitaria in corso e/o per qualsiasi altro diverso titolo.
12.4 Il mancato o parziale pagamento dei corrispettivi anche non consecutivi da parte del Committente autorizzerà Rai Pubblicità a sospendere l’esecuzione della campagna pubblicitaria ancora in corso, a ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale, a pretendere/trattenere il pagamento delle prestazioni pubblicitarie già eseguite nonché a pretendere l’importo complessivo residuo a titolo di penale, fatta salva la facoltà di Rai Pubblicità di non eseguire o sospendere eventuali ulteriori campagne pubblicitarie. Rimane inteso, altresì, che Rai Pubblicità avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione della campagna in corso anche nel caso in cui, per qualsiasi diverso titolo, il Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di Rai Pubblicità. In ogni caso, il Committente non potrà, per ciascuna delle ipotesi sopra descritte, opporre eccezioni o vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.
12.5 In caso di ritardo nel pagamento, se il Committente è un’impresa commerciale, Rai Pubblicità applicherà interessi di mora calcolati al tasso di riferimento europeo maggiorato di tre punti percentuali a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
12.6 Eventuali tolleranze a fronte di inadempimenti del Committente, anche se ripetute, non comporteranno rinuncia da parte di Rai Pubblicità alle facoltà ed ai diritti che precedono.
(Luogo e Data) (Firma e Timbro)