Accordo istitutivo
Traduzione1
Accordo istitutivo
della Società interamericana d’investimento
Concluso a Washington il 19 novembre 1984 Approvato dall’Assemblea federale il 22 marzo 19852
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1985 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 marzo 1986
(Stato 1° agosto 1989)
0.972.42
I Paesi, i cui rappresentanti firmano il presente Accordo,
convengono di istituire la Società interamericana d’investimento, retta dai disposti seguenti:
Art. I Finalità e funzioni
Sezione 1. Finalità
La Società si prefigge di incentivare lo sviluppo economico dei Paesi membri regio- nali in sviluppo incoraggiando l’istituzione, l’espansione e l’ammodernamento di imprese private, preferibilmente di piccola e media grandezza, in modo da comple- tare le attività della Banca interamericana di sviluppo (detta qui di seguito «la Ban- ca»).
Le imprese in cui il governo o altri enti pubblici hanno una partecipazione azionaria e le cui attività rafforzano il settore privato dell’economia possono fruire del finan- ziamento della Società.
Sezione 2. Funzioni
Per conseguire la propria finalità la Società esercita le funzioni seguenti a sostegno delle imprese di cui alla Sezione 1:
(a) finanzia, da sola o in associazione con altri mutuanti o investitori, l’istitu- zione, l’espansione e l’ammodernamento d’imprese, usando per ogni singolo caso gli strumenti e/o i meccanismi che considera appropriati;
(b) facilita l’accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, locali e stranieri, e alle conoscenze tecniche e competenze amministrative;
(c) stimola lo sviluppo di possibilità d’investimento che favoriscano i flussi di capitali pubblici e privati, locali e stranieri, per il finanziamento degli inve- stimenti nei Paesi membri;
(d) prende per ogni singolo caso i provvedimenti adeguati e necessari per garantire il finanziamento delle imprese, tenuto conto delle loro necessità e
RU 1986 1227; FF 1984 III 801
1 Dal testo originale francese.
2 RU 1986 1226
dei principi basati su un’accorta amministrazione delle risorse della Società; e
(e) fornisce una cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l’esecuzione di progetti, compreso il trasferimento di tecniche appropriate.
Sezione 3. Politiche
Le attività della Società sono svolte in conformità alle politiche di sfruttamento, finanziamento e investimento descritte dettagliatamente nel regolamento approvato dal Consiglio d’amministrazione della Società e modificabile da detto Consiglio.
Art. II Membri e capitale
Sezione 1. Membri
(a) Sono Membri fondatori della Società i Paesi membri della Banca i quali abbiano firmato il presente Accordo il giorno indicato all’articolo XI sezione 1(a) e abbiano versato l’ammontare minimo stabilito nella sezione 3(b) del presente articolo.
(b) Gli altri Paesi membri della Banca possono aderire al presente Accordo alla data medesima e alle condizioni determinate dall’Assemblea dei governatori della Società, a maggioranza di almeno due terzi dei voti e due terzi del numero totale dei Governatori.
(c) Il termine «Membri» nel presente Accordo si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono Membri della Società.
Sezione 2. Risorse
(a) L’ammontare del capitale autorizzato è inizialmente di duecento milioni di dollari degli Stati Uniti d’America (US $ 200 000 000);
(b) Il capitale autorizzato è composto di ventimila (20 000) azioni, ciascuna con un valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d’America (US $ 10 000). Ogni azione che non sia stata sottoscritta inizialmente dai Membri fondatori giusta il disposto della sezione 3(a) del presente articolo può essere sottoscritta posteriormente in conformità alla sezione 3(d) del presente articolo.
(c) Il capitale autorizzato può essere aumentato dall’Assemblea dei governatori alle condizioni seguenti:
(i) con due terzi dei voti qualora l’aumento sia necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale di membri che non siano Membri fondatori, sempre che l’ammontare totale degli aumenti autorizzati in virtù del presente comma non ecceda le 2000 azioni;
(ii) in tutti gli altri casi, a maggioranza di almeno tre quarti dei voti e due terzi dei Governatori.
(d) Oltre al capitale autorizzato di cui sopra, l’Assemblea dei governatori può autorizzare, dalla data in cui il capitale autorizzato iniziale è versato inte-
gralmente, l’emissione di capitale richiamabile e determinare i termini e le condizioni di sottoscrizione in conformità ai disposti seguenti:
(i) le suddette autorizzazioni d’emissione di capitale richiamabile devono essere approvate a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti e dei due terzi dei Governatori; e
(ii) il capitale richiamabile dev’essere composto di azioni del valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d’America ciascuna (US $ 10 000).
(e) Le azioni di questo capitale possono essere richiamate soltanto quando siano necessarie per far fronte agli obblighi della Società giusta l’articolo III sezione 7(a). In caso di richiamo, il pagamento può essere effettuato, a scelta del Membro, in dollari degli Stati Uniti d’America o nella moneta richiesta per adempiere quegli obblighi della Società che hanno determinato il richiamo. I richiami sono uniformi e proporzionali all’ammontare delle quo- te detenute dai singoli Paesi. L’obbligo dei Membri di eseguire un pagamen- to quando sono chiamati a farlo è indipendente dagli obblighi imposti agli altri Membri e il mancato pagamento da parte di uno o più Membri non libe- ra nessun altro Membro dall’obbligo di pagare. Richiami successivi possono essere fatti se necessari per adempiere gli obblighi della Società.
(f) Le altre risorse della Società comprendono:
(i) le somme ricevute a titolo di dividendi, commissioni, interessi e altri fondi risultanti dagli investimenti della Società;
(ii) le somme ottenute a titolo di cessione degli investimenti o di rimborso dei mutui;
(iii) le somme mobilitate tramite prestiti della Società; e
(iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione.
Sezione 3. Sottoscrizioni
(a) Ogni Membro deve sottoscrivere il numero d’azioni indicato nell’allegato A;
(b) La sottoscrizione iniziale del capitale versato da un Membro fondatore, indi- cata nell’allegato A, deve essere pagata in quattro rate annue, uguali e con- secutive, pari al venticinque per cento dell’ammontare della sottoscrizione. Ogni Membro versa la prima rata integralmente nei tre mesi successivi alla data in cui la Società comincia le proprie operazioni giusta l’articolo XI sezione 3 o alla data in cui detto Membro fondatore aderisce al presente Accordo oppure ad altra data successiva determinata dal Consiglio d’amministrazione della Società. Le rimanenti tre rate sono pagate alle date fissate dal Consiglio d’amministrazione della Società, ma, rispettivamente non prima del 31 dicembre 1985, 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987. Il pagamento di ognuna delle ultime tre rate del capitale sottoscritto da ogni Paese membro deve adempiere le formalità letali richieste nei rispettivi Pae- si. Il pagamento deve essere effettuato in dollari degli Stati Uniti. La Società determina il o i luoghi di pagamento;
(c) Le azioni oggetto di sottoscrizioni iniziali da parte dei Membri fondatori sono emesse alla pari;
(d) Le condizioni di sottoscrizione e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei Membri fondatori e non sottoscritte giusta l’articolo II sezione 2(b) del presente Accordo, sono determinate dal Consiglio d’amministrazione della Società.
Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti e alla costituzione in pegno delle azioni
Le azioni della Società non possono essere costituite in pegno, gravate o trasferite, salvo a beneficio della Società, a meno che l’Assemblea dei governatori non approvi un trasferimento tra Membri a maggioranza di quattro quinti dei voti dei Governa- tori.
Sezione 5. Diritto di sottoscrizione preferenziale
Quando vi sia un aumento di capitale, giusta il disposto della sezione 2 (c) e (d) del presente articolo, ogni Membro è autorizzato, fatte salve le condizioni eventual- mente stabilite dalla Società, a ricevere una percentuale delle azioni aggiuntive equivalente alla quota, rappresentata dalle proprie azioni, nel capitale totale della Società. Tuttavia nessun Membro è obbligato a sottoscrivere tale aumento del capi- tale.
Sezione 6. Limitazione della responsabilità
La responsabilità dei Membri per quanto riguarda le azioni da loro sottoscritte è limitata alla parte non liberata del prezzo d’emissione. Nessun Membro è come tale responsabile degli obblighi della Società.
Art. III Operazioni
Sezione 1. Attribuzioni
Per conseguire i propri obiettivi la Società è autorizzata a:
(a) identificare e promuovere progetti che soddisfino i criteri di vitalità ed effi- cacia economiche, privilegiando i progetti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
(i) incoraggiano l’utilizzazione delle risorse materiali e umane nei Paesi in sviluppo Membri della Società;
(ii) stimolano la creazione d’impieghi;
(iii) promuovono il risparmio e l’utilizzazione di capitale per investimenti a carattere produttivo;
(iv) contribuiscono alla mobilitazione e/o a risparmi di divise;
(v) migliorano la capacità gestionale e facilitano il trasferimento di cono- scenze tecniche; e
(vi) incoraggiano una più vasta partecipazione della collettività agli utili e alla gestione delle imprese attraverso la partecipazione del maggior numero possibile d’investitori al capitale azionario.
(b) Compiere investimenti diretti, con la concessione di membri e preferibil- mente con la sottoscrizione e l’acquisto d’azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese in cui la maggior parte del potere di voto è detenuto
da investitori di cittadinanza latino americana, e compiere investimenti indi- retti in tali imprese con l’intermediazione di altri istituti finanziari;
(c) promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o di compe- tenze specializzate, con strumenti appropriati, comprese l’organizzazione di sindacati di mutuo, la sottoscrizione e la garanzia di titoli e di partecipazioni, l’istituzione d’imprese comuni e di altre forme d’associazione come gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestio- ne;
(d) procedere a operazioni di cofinanziamento e aiutare gli istituti finanziari nazionali, gli istituti internazionali e gli istituti bilaterali d’investimento;
(e) fornire una cooperazione tecnica, un aiuto finanziario e un’assistenza gene- rale in materia di gestione, e fungere da agente finanziario d’impresa;
(f) contribuire a istituire, migliorare, ampliare e finanziare Società di finanzia- mento dello sviluppo nel settore privato e altri istituti per concorrere allo svi- luppo del settore;
(g) promuovere il collocamento di emissioni e titoli, e compiere tali colloca- menti, da sola o congiuntamente con altri istituti finanziari, sempre che le debite condizioni siano adempiute;
(h) amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o parastatali. A tal fine, può concludere contratti di gestione e di fedecommesso;
(i) compiere le transazioni monetarie essenziali per garantire il buon funziona- mento delle sue attività;
(j) emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione non- ché concludere accordi di credito;
Sezione 2. Altre forme d’investimenti
La Società può investire i propri fondi nella forma o nelle forme che giudica appro- priate, giusta il disposto della sezione 7(b) qui appresso.
Sezione 3. Principi regolatori delle operazioni
Nel condurre le proprie operazioni la Società si rifà ai principi seguenti:
(a) La Società non può imporre come condizione preliminare che i prodotti di un’operazione da essa finanziata siano usati per l’acquisto di beni e servizi originari di un Paese predeterminato;
(b) La Società non assume responsabilità nella direzione di un’impresa in cui abbia investito fondi e non esercita i suoi diritti di voto a tal fine, né in qual- siasi altro campo che ritenga solitamente di competenza della direzione dell’impresa;
(c) La Società compie investimenti alle condizioni che giudica appropriate, tenuto conto delle necessità dell’impresa, dei rischi corsi dalla Società e delle condizioni ottenute solitamente dagli investitori privati per investimenti affini;
(d) La Società si adopera per ricostruire il proprio capitale cedendo i propri investimenti, sempre che possa farlo in modo appropriato a condizioni sod- disfacenti e possibilmente giusta il disposto della sezione 1(a)(vi) di cui sopra;
(e) La Società si sforza di mantenere una buona diversificazione degli investi- menti;
(f) La Società applica criteri di attuabilità finanziari, tecnici, economici, giuri- dici e istituzionali per giustificare i propri investimenti e determinare l’ade- guamento delle garanzie; e
(g) La Società non intraprende alcun finanziamento qualora ritenga che suffi- ciente capitale possa essere ottenuto a condizioni ragionevoli.
Sezione 4. Limitazioni
(a) Fatto salvo l’investimento in averi liquidi della Società, di cui alla sezione 7(b) del presente articolo, la Società compie investimenti soltanto in imprese situate sul territorio di Paesi membri regionali in sviluppo. Gli investimenti sono attuati in base ai criteri di una sana gestione finanziaria;
(b) la Società non fornisce fondi né attua altri tipi di investimenti in un’impresa situata sul territorio di un Paese membro qualora detto Stato faccia obiezioni al finanziamento o all’investimento medesimo.
Sezione 5. Salvaguardia degli interessi
In caso di inadempienza di un debitore, insolvenza o pericolo d’insolvenza di un’impresa nella quale un investimento è stato compiuto, o in qualsiasi altra situa- zione in cui, a giudizio della Società, l’investimento rischia di essere compromesso, nulla, nel presente Accordo, impedisce alla Società di prendere i provvedimenti e di esercitare i diritti che ritenga necessari alla salvaguardia dei propri interessi.
Sezione 6. Restrizioni di cambio
I fondi incassati dalla Società o dovutile in seguito agli investimenti in capitale azio- nario sul territorio di uno Stato membro non sfuggono, solo in virtù del presente Accordo, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di portata generale in vigore nel territorio del Paese membro.
Sezione 7. Altri poteri
Parimenti la Società ha la facoltà di:
(a) contrarre mutui e, a tal fine, fornire i pegni e le garanzie che ritenga neces- sari, sempre che il totale dei mutui non rimborsati o delle garanzie accordate, qualunque sia l’origine, non superi il totale del capitale sottoscritto sommato agli utili e alle riserve;
(b) investire sul mercato delle obbligazioni e dei titoli negoziabili, fondi il cui impiego non è richiesto immediatamente per operazioni di finanziamento e gli altri fondi detenuti per altri scopi;
(c) dare la propria garanzia, al fine di facilitarne la vendita, ai titoli da essa sot- toscritti;
(d) acquistare e/o vendere i titoli da essa emessi o le garanzie da essa sottoscritte o nelle quali ha proceduto a investimenti;
(e) trattare, alle condizioni da essa determinate, tutte le questioni specifiche concernenti gli affari che gli azionisti o terze parti possono averle affidato e adempiere i propri doveri di fedecommesso; ed
(f) esercitare gli altri poteri connessi alla propria attività nella misura in cui sia necessario o auspicabile per il conseguimento dei propri obiettivi e, a tal fine, concludere contratti e compiere gli atti giuridici necessari.
Sezione 8. Divieto di esercitare attività politiche
La Società e i propri funzionari non possono intervenire negli affari politici di un Paese membro; la natura politica del o dei Paesi membri interessati non deve influire sulle loro decisioni. Nella fase decisionale, la Società deve tener conto unicamente di fattori d’ordine economico, i quali vanno soppesati in modo imparziale al fine di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Art. IV Organizzazione e amministrazione
Sezione 1. Composizione della Società
La Società comprende un’Assemblea dei governatori, un Consiglio d’amministra- zione, un Presidente del Consiglio d’amministrazione, un Direttore generale nonché i funzionari e il personale che il Consiglio d’amministrazione ritiene necessari.
Sezione 2. Assemblea dei governatori
(a) Tutti i poteri della Società appartengono all’Assemblea dei governatori.
(b) Ogni Governatore e Governatore supplente della Banca interamericana per lo sviluppo nominato da un Paese membro della Banca che sia pure Membro della Società è di diritto Governatore o Governatore supplente della Società salvo indicazione contraria di detto Paese. Un Governatore supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare. L’Assemblea dei governatori sceglie il presidente tra i Governatori. Qualsiasi Governatore o Governatore supplente decade dalle proprie funzioni se il Paese membro che l’ha nomi- nato cessa di essere Membro della Società.
(c) L’Assemblea dei governatori può delegare i propri poteri al Consiglio d’am- ministrazione tranne i seguenti:
(i) ammettere nuovi Membri e stabilirne le condizioni d’ammissione;
(ii) aumentare o ridurre il capitale sociale;
(iii) pronunciare la sospensione di un Membro;
(iv) decidere, in sede d’appello, circa le interpretazioni date al presente Accordo dal Consiglio d’amministrazione;
(v) approvare, presa conoscenza dei rapporti di verifica dei conti, i bilanci generali e gli stati delle perdite e dei profitti dell’istituto;
(vi) definire le riserve, stabilire la ripartizione degli utili netti e dichiarare i dividendi;
(vii) far capo contrattualmente a periti contabili, estranei all’istituto, per veri- ficare e vidimare i bilanci generali nonché gli stati delle perdite e dei profitti dell’istituto medesimo;
(viii) emendare il presente Accordo;
(ix) decidere di porre termine alle operazioni della Banca e di procedere al- la distribuzione dell’attivo.
(d) L’Assemblea dei governatori si aduna in sessione una volta all’anno con- temporaneamente alla sessione annuale dell’Assemblea dei governatori della Banca interamericana per lo sviluppo. Altre riunioni possono aver luogo su domanda del Consiglio d’amministrazione;
(e) Il quorum per ogni seduta dell’Assemblea dei governatori è costituito della maggioranza di almeno due terzi del numero totale dei voti dei Governatori. L’Assemblea dei governatori può adottare una procedura che consenta al Consiglio d’amministrazione, allorché lo ritenga opportuno, di sottoporre una determinata questione al voto dei Governatori senza dover convocare l’Assemblea;
(f) L’Assemblea dei governatori e il Consiglio d’amministrazione, purché ne abbia il potere, possono adottare le norme e i regolamenti necessari o appro- priati alla conduzione degli affari della Società; e
(g) I Governatori e i loro Supplenti non sono rimunerati dalla Società per i loro servizi.
Sezione 3. Votazione
(a) Ogni Membro dispone di un voto per ogni azione liberata e detenuta e per ogni azione richiamabile che abbia sottoscritta;
(b) Fatti salvi i casi espressamente previsti, le questioni sottoposte all’Assem- blea dei governatori o al Consiglio di amministrazione sono decise a mag- gioranza dei voti.
Sezione 4. Consiglio d’amministrazione
(a) Il Consiglio d’amministrazione è responsabile della conduzione delle opera- zioni della Società e all’uopo esercita i poteri conferitigli dal presente Accordo o delegatigli dall’Assemblea dei governatori;
(b) Gli Amministratori e i loro Supplenti sono eletti o designati tra gli Ammini- stratori della Banca e i loro Supplenti salvo nei casi seguenti:
(i) un Paese o un gruppo di Paesi membri della Società è rappresentato al Consiglio d’amministrazione della Banca da un Amministratore e un Supplente, cittadini di Paesi non Membri della Società;
(ii) vista la diversa struttura di partecipazione e di composizione, i Paesi membri di cui alla sezione 4(c (iii) qui appresso possono, secondo il sistema di rotazione deciso tra di loro, designare ai posti che spettano loro i propri rappresentanti al Consiglio d’amministrazione della Società qualora non possano essere rappresentati adeguatamente dagli Amministratori della Banca o dai loro Supplenti;
(c) Il Consiglio d’amministrazione della Società è composto di:
(i) un Amministratore designato dal Membro in possesso del maggior numero d’azioni della Società;
(ii) nove Amministratori eletti dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo; e
(iii) due Amministratori eletti dai Governatori degli altri Paesi membri.
A maggioranza di almeno due terzi dei voti, l’Assemblea dei governatori adotta il regolamento per la procedura di elezione degli Amministratori.
I Governatori dei Paesi membri di cui al comma (iii) qui sopra possono eleggere un Amministratore aggiuntivo alle condizioni e secondo il termine stabiliti dal regolamento precitato. Se tali condizioni non possono essere soddisfatte, l’Amministratore può essere eletto dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo, giusta il disposto di detto regolamento.
Ogni Amministratore nomina un supplente che, in sua assenza, ha pieni poteri di agire in sua vece.
(d) Xxxxxx amministratore può svolgere simultaneamente le proprie funzioni e quelle di governatore della Società;
(e) Gli Amministratori eletti hanno un mandato di tre anni e sono rieleggibili;
(f) Ogni Amministratore può emettere il numero di voti di cui dispongono il Membro o i Membri della Società i cui voti hanno contato per la sua ele- zione o designazione;
(g) I voti di cui dispone un Amministratore sono emessi in blocco;
(h) In caso di assenza temporanea di un Amministratore e del suo Supplente, l’Amministratore o all’occorrenza il suo Supplente può nominare una per- sona per rappresentarlo;
(i) Un Amministratore decade dalle proprie funzioni qualora tutti i Membri i cui voti avevano contato per la sua elezione o designazione cessino di essere Membri della Società;
(j) Il Consiglio d’amministrazione esercita le proprie funzioni nella sede della Società o, in caso eccezionale, in qualsiasi altro luogo deciso dal Consiglio e si riunisce ogniqualvolta gli affari della Società lo esigono;
(k) Il quorum di ogni riunione del Consiglio d’amministrazione è costituito dalla maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti degli Amministratori;
(l) Un Paese membro della Società ha il diritto d’inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio d’amministrazione quando si tratta di esaminare una questione che lo concerne in particolar modo. Il diritto di rappresentanza è regolamentato dall’Assemblea dei governatori.
Sezione 5. Organizzazione di base
Il Consiglio d’amministrazione stabilisce la struttura di base della Società, compresi il numero e le responsabilità generali dei principali posti amministrativi e professio- nali, e approva il bilancio preventivo dell’istituto.
Sezione 6. Comitato esecutivo del Consiglio d’amministrazione
(a) Il Comitato esecutivo del Consiglio d’amministrazione è composto di:
(i) una persona che è l’Amministratore o il Supplente designato dal Paese membro con il maggior numero di azioni della Società;
(ii) due persone scelte tra gli Amministratori che rappresentano i Paesi regionali in sviluppo, Membri della Società; e
(iii) una persona scelta tra gli Amministratori che rappresentano gli altri Paesi membri.
L’elezione dei membri del Comitato esecutivo e dei loro supplenti di cui ai commi (ii) e (iii) qui sopra è fatta dai Membri di ogni gruppo pertinente in conformità con la procedura convenuta da ogni gruppo.
(b) Il Presidente del Consiglio d’amministrazione presiede le riunioni del Comi- tato. In sua assenza, le riunioni sono presiedute da un Membro del Comitato eletto secondo il sistema di rotazione.
(c) Il Comitato esamina tutti i mutui e gli investimenti della Società nelle impre- se situate nei Paesi membri.
(d) I membri e gli investimenti devono essere approvati a maggioranza dei membri del Comitato. Il quorum necessario per ogni riunione del Comitato è costituito da tre Membri. L’assenza o l’astensione di un Membro sono con- siderati un voto negativo.
(e) Ogni operazione approvata dal Comitato deve essere oggetto di un rapporto al Consiglio d’amministrazione. Su domanda di un direttore l’operazione è sottoposta al voto del Consiglio d’amministrazione. In assenza di una simile domanda nel termine accordato dal Consiglio l’operazione è considerata approvata dal Consiglio.
(f) In caso di parità di voti riguardo a un’operazione proposta, quest’ultima è rinviata alla direzione del Comitato per nuovo esame. Se dopo il riesame in seno al Comitato vi è nuovamente parità di voti il Presidente del Consiglio d’amministrazione ha il diritto di esprimere il voto che determina la maggio- ranza.
(g) Se il Comitato respinge un’operazione il Consiglio d’amministrazione può, su domanda di un amministratore, esigere che il rapporto della direzione su tale operazione, con un resoconto dell’esame del Comitato, gli sia comuni- cato per studiarlo e formulare eventualmente una raccomandazione sulle questioni tecniche e politiche riguardo a detta operazione e tutte quelle affini condotte in futuro.
Sezione 7. Presidente, Direttore generale e funzionari
(a) Il Presidente della Banca è di pieno diritto il Presidente del Consiglio d’am- ministrazione della Società. Presiede le riunioni del Consiglio d’ammini- strazione ma non ha diritto di voto salvo in caso di parità di voti dove deve esprimere il voto decisivo. Può partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei governatori ma non ha diritto di voto;
(b) Il Direttore generale della Società è designato dal Consiglio d’ammini- strazione, su raccomandazione del Presidente, ad una maggioranza di quattro quinti del totale dei voti per il periodo determinato dal Presidente. Il Diret- tore generale è il capo del personale operativo della Società. Sotto la dire- zione del Consiglio d’amministrazione e il controllo generale del Presidente conduce gli affari correnti della Società ed è incaricato, in consultazione con questi, dell’organizzazione, nomina e licenziamento dei funzionari ed impie- gati. Il Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione ma senza diritto di voto. Cessa di svolgere le proprie fun- zioni su dimissione o su decisione del Consiglio d’amministrazione a mag- gioranza di tre quinti del totale dei voti. Il Presidente del Consiglio d’am- ministrazione dà il proprio consenso a tale decisione;
(c) La Società, allorché debbono aver luogo attività che necessitano di compe- tenze specializzate o che non possono essere svolte dal personale titolare del- la Società medesima, riceve l’assistenza tecnica del personale della Banca o, in caso d’indisponibilità di quest’ultimo, assumerà periti e consulenti su base temporanea;
(d) I funzionari e gli impiegati della Società nell’esercizio delle proprie funzioni sono al completo servizio della Società e non riconoscono altra autorità. I Paesi membri rispettano il carattere internazionale di questo obbligo; e
(e) Nell’assunzione del personale e nella determinazione delle modalità di lavo- ro la Società tiene in debito conto la necessità di garantire la priorità di un massimo di efficacia, competenza e integrità. Prende anche in considera- zione la necessità di garantire la più estesa rappresentazione geografica pos- sibile alla luce del carattere regionale dell’istituto.
Sezione 8. Rapporti con la Banca
(a) La Società è un’entità distinta della Banca e le sue risorse sono separate da quelle di quest’ultima. Il disposto di questa sezione non impedisce alla Società di concludere accordi con la Banca in materia di sistemazione mate- riale di personale e di servizi, come pure in materia di rimborso delle spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell’altra;
(b) La Società cerca, per quanto possibile, di usare i mezzi, gli impianti e il per- sonale della Banca; e
(c) Nulla nel presente Accordo rende la Società responsabile degli atti e degli obblighi della Banca o la Banca responsabile degli atti e degli obblighi della Società.
Sezione 9. Pubblicazione e distribuzione dei rapporti annuali
(a) La Società pubblica un rapporto annuale contenente la situazione dopo veri- fica della sua contabilità e distribuisce ai propri Membri un estratto trime- strale della situazione finanziaria e uno stato dei profitti e perdite facendo risaltare i risultati delle proprie operazioni;
(b) La Società può pubblicare qualsiasi altro rapporto che ritenga utile al conse- guimento dei propri obiettivi e delle proprie funzioni.
Sezione 10. Dividendi
(a) L’Assemblea dei governatori può determinare a tempo debito, dopo costitu- zione delle riserve appropriate, la quota del reddito e dei benefici accumulati dalla Società che sarà distribuita come dividendi;
(b) La distribuzione dei dividendi è proporzionale alle azioni detenute e pagate da ogni Membro;
(c) La Società determina le modalità di pagamento e la moneta o le monete di pagamento dei dividendi.
Art. V Recesso e sospensioni di membri
Sezione 1. Diritto di recesso
(a) Ogni Membro può ritirarsi dalla Società notificando per scritto tale decisione alla sede principale della medesima. Il recesso diviene definitivo alla data specificata nella notificazione, ma in nessun caso potrà prendere effetto pri- ma che siano trascorsi 6 mesi dalla data di recapito della notificazione alla Società. Nel corso di questo periodo intermedio, il Membro mantiene il dirit- to di revocare il recesso mediante notificazione scritta alla Società.
(b) La notificazione del recesso non svincola il Membro dalle proprie responsa- bilità verso la Società per quanto concerne gli obblighi cui era tenuto alla data della consegna della notificazione stessa, né per quanto concerne gli obblighi di cui nella sezione 3 del presente articolo. Tuttavia se il recesso diviene definitivo, il Membro in questione non assumerà responsabilità alcuna per gli obblighi connessi con le operazioni della Società effettuate successivamente al recapito della notificazione.
Sezione 2. Sospensione della partecipazione
(a) La Società, se un Membro disattende uno degli obblighi previsti nell’Ac- cordo istitutivo, può pronunciare la sospensione mediante decisione del- l’AssembIea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante almeno tre quarti dei voti dei Membri e due terzi dei Governatori.
(b) Il Paese sospeso perde automaticamente la propria qualità di membro un anno dopo la data della sospensione stessa, tranne ove l’Assemblea dei governatori prenda, alla stessa maggioranza di cui al paragrafo (a) qui sopra, una decisione di revoca della sospensione.
(c) Un Membro sospeso non può, fintanto che il provvedimento vige, esercitare alcun diritto derivante dal presente Accordo, tranne quello di recesso, ma continua ad essere vincolata da tutti gli obblighi che gli incombono.
Sezione 3. Modalità di recesso
(a) Un Paese, non appena abbia cessato d’essere Membro, non partecipa più ai profitti e alle perdite dell’istituto e non assume più responsabilità alcuna per quanto concerne i mutui e le garanzie accordati successivamente dalla Società. Inoltre la Società prende i provvedimenti necessari per riscattarne le
azioni, nel quadro del regolamento dei conti, da attuare conformemente ai disposti della presente sezione;
(b) La Società e un Membro possono accordarsi sul recesso e sul riscatto delle azioni di quest’ultimo nei termini ritenuti adeguati alle circostanze. Qualora l’intesa non fosse raggiunta nei tre mesi successivi all’annuncio da parte del Membro della sua intenzione di ritirarsi oppure in altro termine convenuto dalle due parti, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore desu- mibile dai libri della Società il giorno della cessazione, valore determinato dagli stati finanziari verificati della Società;
(c) Il pagamento delle azioni avviene contro rimessa dei certificati corrispon- denti, a rate, con le scadenze e nelle monete disponibili che la Società determina tenendo conto della propria situazione finanziaria; e
(d) Una somma dovuta a un Membro in cambio delle sue azioni, giusta la pre- sente sezione, non può essere versata in alcun caso prima di un mese dalla data in cui detto Xxxxxx abbia cessato di far parte dell’istituto. Qualora, du- rante tal periodo, la Società mettesse fine alle proprie operazioni, i diritti del Paese in questione sono determinati giusta il disposto dell’articolo VI, e det- to Paese, ai fini del medesimo articolo, è considerato ancora Membro della Banca, però senza diritto di voto.
Art. VI Sospensione e cessazione delle operazioni
Sezione 1. Sospensione delle operazioni
In circostanze gravi il Consiglio d’amministrazione può sospendere le operazioni su nuovi investimenti, mutui e garanzie, fintanto che l’Assemblea dei governatori non abbia l’occasione d’esaminare la situazione e di prendere i provvedimenti appro- priati.
Sezione 2. Cessazione delle operazioni
(a) La Società può cessare le operazioni mediante una decisione dell’Assemblea dei governatori, presa alla maggioranza rappresentante almeno i tre quarti dei voti dei Paesi membri e i due terzi dei Governatori. Dopo tale decisione, la Società smette immediatamente le sue attività, tranne quelle concernenti la conservazione, la salvaguardia e la realizzazione dell’attivo, nonché l’adem- pimento degli obblighi; e
(b) Fino al giorno della liquidazione definitiva degli obblighi e della ripartizione dell’attivo la Società conserva la personalità giuridica, inoltre i diritti e gli obblighi reciproci della Società e dei suoi Membri, previsti dal presente Accordo, permangono in vigore; tuttavia resta inteso che nessun Membro può essere sospeso dalla propria qualità né può ritirarsi e che nessun versa- mento può essere effettuato a favore dei Membri fatto salvo il disposto del presente articolo.
Sezione 3. Responsabilità dei Membri ed estinzione dei debiti
(a) La responsabilità dei Membri derivante dalle sottoscrizioni al capitale per- mane in vigore sino all’estinzione degli obblighi della Società compresi gli obblighi condizionali; e
(b) I creditori diretti sono pagati dapprima sugli attivi della Società cui i loro obblighi sono ascrivibili quindi sui versamenti alla Società come sottoscri- zioni non pagate cui tali crediti sono imputabili. Prima d’effettuare un pagamento ai creditori detentori di crediti diretti il Consiglio d’ammini- strazione prende i provvedimenti che ritiene necessari per garantire una ripartizione al prorata tra i detentori di crediti diretti e condizionali.
Sezione 4. Ripartizione degli attivi
(a) Nessun attivo è ripartito tra i Membri, in virtù delle azioni della Società che detengono, prima che ogni obbligo verso i creditori, ascrivibile a tali azioni, sia stato adempiuto o che la sua liquidazione sia stata garantita. La riparti- zione deve inoltre essere approvata con decisione dell’Assemblea dei gover- natori presa alla maggioranza rappresentante almeno tre quarti dei voti dei Membri e due terzi dei governatori.
(b) Ogni ripartizione d’attivo tra i Membri avviene proporzionalmente al numero delle azioni detenute dai singoli Paesi ed è attuata nei termini e alle condizioni ritenute giuste ed eque dalla Società. Le quote d’attivo da distri- buire non sono necessariamente della stessa categoria. Nessun Membro ha diritto alla propria parte, in questa ripartizione dell’attivo, fintanto che non ha adempiuto tutti i suoi obblighi verso la Società.
(c) Un Membro che riceve elementi dell’attivo, ripartito in virtù del presente articolo, ha, su detti elementi, gli stessi diritti che aveva la Società prima del- la ripartizione.
Art. VII Personalità giuridica, immunità, esenzioni e privilegi
Sezione 1. Portata dell’articolo
Al fine di consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi e di soddisfare i compiti attribuitile sono riconosciuti alla Società, nel territorio dei Paesi membri, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi definiti nel presente articolo.
Sezione 2. Personalità giuridica
La Società ha personalità giuridica e in particolare la piena capacità di:
(a) contrattare;
(b) acquistare e disporre di beni mobili e immobili; e
(c) stare in giudizio e avviare procedure amministrative.
Sezione 3. Procedure giudiziarie
(a) Un’azione contro la Società può essere intentata soltanto innanzi un tribu- nale competente per i territori di un Paese membro nel quale abbia un uffi-
xxx, nel quale abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, oppure nel quale abbia emesso o garantito dei titoli. Tuttavia nessuna azione può essere intentata da Paesi membri o da persone che agiscono per conto di detti Paesi o che facciano valere dei diritti ceduti dai medesimi. Per risolvere le vertenze insorte tra i Paesi membri e la Società, detti Paesi o persone possono ricorrere alle procedure speciali previ- ste nel presente Accordo, nelle norme e regolamenti della Società o nei con- tratti stipulati con essa;
(b) I beni e gli altri attivi della Società ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecu- zione fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro la Società.
Sezione 4. Immunità degli attivi
I beni e gli altri attivi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di spossessamento o esecuzione forzata da parte del potere esecutivo o del potere legislativo.
Sezione 5. Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Società sono inviolabili.
Sezione 6. Immunità dell’attivo rispetto a provvedimenti restrittivi
Salvo disposto contrario del presente Accordo i beni e gli altri attivi della Società sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d’ogni genere nella misura necessaria a consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi, di adempiere i propri compiti e di condurre a buon fine le operazioni previste dal pre- sente Accordo.
Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Società beneficiano, da parte di ogni Membro, dello stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Sezione 8. Immunità e privilegi del personale
I Governatori, Amministratori, Supplenti, funzionari e impiegati della Società godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
(a) Immunità di perseguimento giudiziario per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, tranne ove la Società stessa abbia levato detta immunità.
(b) Immunità, quando non siano cittadini del Paese in cui risiedono, rispetto ai provvedimenti restrittivi d’immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, agli obblighi militari, ed agevolazioni di cambio pari a quelle che il Paese accorda ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango com- parabile agli altri Paesi membri; e
(c) Agevolazioni per i trasferimenti pari a quelle che i Membri accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile agli altri Paesi membri.
Sezione 9. Immunità fiscale
(a) La Società, i suoi redditi, i suoi beni, gli altri attivi, nonché le negoziazioni e operazioni da essa attuate nell’ambito del presente Accordo, sono esenti da ogni genere d’imposta e di diritto doganale. La Società è parimenti esente da ogni responsabilità relativa al pagamento, alla trattenuta e alla riscossione di un’imposta, d’un contributo o di qualsiasi tassa.
(b) Gli onorari e gli emolumenti versati dalla Società ai suoi funzionari o impie- gati, che non siano cittadini o attinenti del Paese dove esercitano le loro fun- zioni, sono parimenti esenti da ogni imposta.
(c) Sulle obbligazioni o su i valori emessi dalla Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna:
(i) che li discrimini semplicemente in quanto emessi dalla banca;
(ii) che giurisdizionalmente si basi solo sul luogo o la moneta d’emissione, oppure la moneta di regolamento o di pagamento, o infine sull’ubi- cazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società.
(d) Sulle obbligazioni o su i valori garantiti della Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna:
(i) che li discrimini semplicemente in quanto la garanzia è fornita dalla Società;
(ii) che giurisdizionalmente si basi solo sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società.
Sezione 10. Applicazione dell’articolo
Ogni Membro prende conformemente al suo sistema legale, i provvedimenti neces- sari per applicare, nell’ambito dei propri territori, i principi enunciati nel presente articolo, e informa la Società di tutto quanto, ha realizzato a tal fine.
Sezione 11. Rinuncia
La Società può rinunciare, a propria discrezione, a un qualsiasi privilegio o immu- nità conferitogli dal presente articolo nella misura e alle condizioni di sua scelta.
Art. VIII Emendamenti
Sezione 1. Emendamenti
(a) Il presente Accordo può essere emendato su decisione dell’Assemblea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante i quattro quinti del totale dei voti e i due terzi dei Governatori;
(b) Nonostante il disposto del paragrafo (a) qui sopra occorre l’unanimità dei voti dell’Assemblea dei governatori per l’approvazione di un emendamento concernente:
(i) il diritto di recesso dalla Società, previsto nell’articolo V sezione 1;
(ii) il diritto di acquistare azioni della Società, previsto nell’articolo II sezione 5; e
(iii) la limitazione della responsabilità prevista nell’articolo II sezione 6.
(c) Ogni proposta d’emendare il presente accordo, emanante da un Membro o dal Consiglio d’amministrazione va comunicata al presidente dell’Assem- blea dei governatori, il quale la sottopone all’esame della medesima.
Adottato che sia un emendamento, la Società lo comunica, con nota uffi- ciale, a tutti i Membri. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti i Mem- bri, 3 mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che l’Assemblea dei governatori non abbia stabilito un altro termine.
Art. IX Interpretazione e arbitrato
Sezione 1. Interpretazione
(a) Ogni vertenza, nell’interpretazione dei disposti del presente Accordo, che insorgesse tra un Membro e la Società o tra i Membri, è sottoposta alla deci- sione del Consiglio d’amministrazione. I Membri particolarmente interessati nella vertenza hanno il diritto di farsi rappresentare nel Consiglio d’ammini- strazione conformemente all’articolo IV sezione 4 paragrafo (2).
(b) Ogni Membro, di fronte ad una decisione del Consiglio d’amministrazione pronunciata in virtù del paragrafo precedente, può chiedere che la vertenza sia deferita all’Assemblea dei governatori; la decisione di quest’ultima è definitiva. Fintanto che la decisione dell’Assemblea dei governatori è pen- dente, la Società, nella misura ritenuta necessaria, può agire in base alla decisione del Consiglio d’amministrazione.
Sezione 2. Arbitrato
Le vertenze che insorgessero tra la Società e un Paese non più membro, o tra la Società e un Membro dopo la decisione di cessare le operazioni, sono sottoposte ad un tribunale arbitrale trimestrale. Un arbitro è nominato dalla Società, un altro dal Paese interessato e il terzo, ove le Parti non convengano altrimenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Qualora gli sforzi per giungere ad un’intesa unanime fallissero, si procede alla pronuncia del lodo, preso con la maggioranza dei 3 arbitri. Il terzo arbitro ha i pieni poteri per regolare qualunque questione procedu- rale circa la quale le Parti si trovino in disaccordo.
Art. X Disposizioni generali
Sezione 1. Sede della Società
La sede della Società è nella medesima località della sede della Banca. Il Consiglio d’amministrazione della Società può istituire un ufficio sul territorio di ogni Paese membro ad una maggioranza rappresentante almeno i due terzi dei voti dei Membri.
Sezione 2. Rapporti con altri istituti
La Società può concludere accordi con altri istituti a fini compatibili con il presente Accordo.
Sezione 3. Organi di collegamento
Ogni Membro designa un organo ufficiale incaricato d’assicurare le comunicazioni su questioni concernenti il presente Accordo.
Art. XI Disposizioni finali
Sezione 1. Firma e accettazione
(a) Il presente Accordo è depositato presso la Banca ove resta aperto, fino al 31 dicembre 1984 o altra data convenuta dal Consiglio d’amministrazione della Società, alla firma dei rappresentanti dei Paesi elencati nell’allegato A. Ogni Paese firmatario deve consegnare ufficialmente alla Banca uno stru- mento indicante che ha accettato o ratificato il presente Accordo giusta la propria legislazione e che ha preso i provvedimenti necessari per soddisfare tutti gli obblighi sanciti dall’Accordo.
(b) La Banca invia copie del presente Accordo, certificati conformi, ai Membri e li avvisa, tempestivamente, d’ogni firma e d’ogni consegna di strumento d’accettazione o di ratificazione, effettuata giusta il paragrafo precedente, indicandone le rispettive date.
(c) A decorrere dalla data in cui la Società ha cominciato le proprie operazioni la Banca può ricevere la firma e gli strumenti d’accettazione o di ratifica- zione del presente Accordo da qualunque Paese o istituto designato da un Paese la cui assunzione in qualità di Membro sia ammessa giusta l’articolo II sezione 1(b).
Sezione 2. Entrata in vigore
(a) Il presente Accordo entra in vigore non appena, conformemente alla sezio- ne 1 del presente articolo, sia stato firmato e gli strumenti d’accettazione o di ratificazione siano stati depositati dai rappresentanti dei Paesi, le cui sotto- scrizioni rappresentino almeno i due terzi del totale delle sottoscrizioni sti- pulate nell’allegato A, e devono comprendere:
(i) la sottoscrizione del Paese membro con il maggior numero d’azioni; e
(ii) le sottoscrizioni dei Paesi in sviluppo Membri regionali il cui totale del- le azioni deve essere superiore al totale delle altre sottoscrizioni.
(b) I Paesi i cui strumenti d’accettazione o di ratificazione sono stati depositati, anteriormente all’entrata in vigore, sono reputati Membri il giorno di detta entrata in vigore. Gli altri Paesi diventano Membri il giorno del deposito del loro strumento d’accettazione o di ratificazione.
Sezione 3. Inizio delle operazioni
Il Presidente convoca la prima riunione dell’Assemblea dei governatori non appena il presente Accordo è entrato in vigore, giusta la sezione 2 di questo articolo. La Società dà inizio alle proprie attività il giorno di tale riunione.
Fatto in Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d’America, in un originale datato del 19 novembre 1984, i cui testi inglese, spagnolo, francese e portoghese fanno parimenti fede e sono depositati negli archivi della Banca interamericana per lo sviluppo che ha manifestato, apponendo la propria firma in fondo al presente Accordo, la propria intenzione di agire in qualità di depositario dell’Accordo e di notificare ai Governi dei Membri, elencati nell’allegato A, la data di entrata in vigore del presente Accordo giusta l’articolo XI sezione 2.
(Si omettono le firme)
Sottoscrizione delle azioni del capitale sociale autorizzato
Allegato A
(In azioni del valore nominale di 10 000 US $) | ||
Paesi membri | Numero d’azione sul capitale iniziale versabile | Percentuale |
Regionali, in sviluppo | ||
Argentina | 2 327 | 11,636* |
Brasile | 2 327 | 11,636* |
Messico | 1 498 | 7,490** |
Venezuela | 1 248 | 6,238*** |
Totale parziale | 7 400 | 37,000 |
Chile | 690 | 3,45 |
Colombia | 690 | 3,45 |
Perù | 420 | 2,10 |
Totale parziale | 1 800 | 9,00 |
* I rappresentanti dell’Argentina e del Brasile hanno dichiarato che la loro partecipazione al capitale sociale deve essere proporzionata non solo alla loro percentuale al capitale della BID, ma deve anche mantenere il tasso di partecipazione relativa al totale dei contributi dei Paesi membri regionali al suddetto capitale della Banca.
** La delegazione del Messico aderisce alla sottoscrizione rubricata onde contribuire ad eliminare l’eccedenza che ostacolava l’entrata in servizio della Società. Tiene comunque che si metta a verbale il desiderio del Messico d’accrescere la propria partecipazione, al capitale sociale di questi enti multilaterali, affinché il sistema degli indici rifletta oggetti- vamente l’importanza del Paese, quanto ad economia, popolazione e bisogno di sostegno finanziario ai fini dello sviluppo.
*** Il Venezuela ratifica la decisione di sottoscrivere 1248 azioni della Società, rappresentanti il 6,238% sul capitale sociale, onde consentire alla medesima d’iniziare la propria attività nei termini meglio adeguati. Il Venezuela tiene comunque che si metta a verbale il suo desidero, reiteratamente espresso, d’accrescere in futuro la propria partecipazione al capitale sociale.
Paesi membri | Numero d’azione sul capitale iniziale versabile | Percentuale |
Bahamas | 43 | 0,215 |
Barbados | 30 | 0,150 |
Bolivia | 187 | 0,935 |
Costa Rica | 94 | 0,470 |
Ecuador | 126 | 0,630 |
El Xxxxxxxx | 94 | 0,470 |
Guatemala | 126 | 0,630 |
Guiana | 36 | 0,180 |
Haiti | 94 | 0,470 |
Honduras | 94 | 0,470 |
Giamaica | 126 | 0,630 |
Nicaragua | 94 | 0,470 |
Panama | 94 | 0,470 |
Paraguay | 94 | 0,470 |
Repubblica Dominicana | 126 | 0,630 |
Trinidad e Tobago | 94 | 0,470 |
Uruguay | 248 | 1,240 |
Totale parziale | 1 800 | 9,000 |
Totale | 11 000 | 55,000 |
Stati Uniti d’Xxxxxxx | 0 000 | 00,000 |
Xxxxx Xxxxx | ||
Xxxxxxxx | 626 | 3,13 |
Austria | 100 | 0,50 |
Spagna | 626 | 3,13 |
Francia | 626 | 3,13 |
Israele | 50 | 0,25 |
Italia | 626 | 3,13 |
Giappone | 626 | 3,13 |
Paesi Bassi | 310 | 1,55 |
Svizzera | 310 | 1,55 |
Totale parziale | 3 900 | 19,50 |
Totale | 20 000 | 100,00 |
Campo d’applicazione dell’accordo il 1o agosto 1989
Stati partecipante | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
Argentina | 6 dicembre | 1985 | 23 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 5 settembre | 1986 | 5 settembre | 1986 |
Bahamas | 23 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Barbados | 19 marzo | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Bolivia | 31 maggio | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Brasile | 11 agosto | 1986 | 11 agosto | 1986 |
Cile | 23 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Colombia | 13 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Ecuador | 14 gennaio | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Xx Xxxxxxxx | 00 xxxxxxxxx | 0000 | 00 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 25 febbraio | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Germania | 11 settembre | 1986 | 11 settembre | 1986 |
Giamaica | 24 marzo | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Giappone | 26 novembre | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Guatemala | 9 dicembre | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Guiana | 27 marzo | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Honduras | 23 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Israele | 2 ottobre | 1987 | 2 ottobre | 1987 |
Italia | 19 agosto | 1988 | 19 agosto | 1988 |
Messico | 10 settembre | 1986 | 10 settembre | 1986 |
Nicaragua | 5 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Paesi Bassi | 12 marzo | 1987 | 12 marzo | 1987 |
Panama | 20 febbraio | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Paraguay | 23 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Perù | 26 marzo | 1985 | 23 marzo | 1986 |
Repubblica dominicana | 11 settembre | 1986 | 11 settembre | 1986 |
Spagna | 5 giugno | 1986 | 5 giugno | 1986 |
Stati Uniti | 12 settembre | 1985 | 23 marzo | 0000 |
Xxxxxxxx | 28 ottobre | 1985 | 23 marzo | 1987 |
Trinidad e Tobago | 3 luglio | 1985 | 23 marzo | 1988 |
Uruguay | 23 marzo | 1986 | 23 marzo | 1986 |
Venezuela | 17 gennaio | 1986 | 23 marzo | 1986 |