Contract
IL DIRETTORE GENERALE
MASAF - Segreteria DISR - Prot. Interno N.0419782 del 14/08/2023
Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica nel settore vitivinicolo.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’articolo 12, il quale stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, come modificato e integrato da ultimo con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023 n. 72;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023 n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023;
VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata dall’U.C.B. in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono
stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
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VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all’U.C.B. in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;
VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, che conferisce l’incarico di Direttore Generale dello Sviluppo Rurale alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx;
VISTA la legge di Bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2021, n. 234 per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per gli anni 2022-2024;
VISTO il decreto direttoriale 16 marzo 2023, n. 160401 di approvazione del Manuale Utente con il quale vengono ridefiniti i procedimenti finalizzati all’erogazione dei contributi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione per il sistema agricolo, alimentare e forestale, registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio del Masaf in data 29 marzo 2023 al n. 105 e presso la Corte dei Conti in data 21 aprile 2023 al n. 514, pubblicato sul sito Masaf al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000
VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 con il quale sono dichiarati compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricoli e forestali;
VISTA la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali del 21 dicembre 2022;
VISTO l’articolo 25, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 5, lettera a) del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 con il quale viene definita, rispettivamente, la categoria di “ricerca fondamentale” e la relativa intensità della sovvenzione;
RITENUTO opportuno, in linea con quanto stabilito con il Reg. (UE) 2021/2117, attivare anche un’azione di ricerca finalizzata alla produzione di “vini” a ridotto tenore alcoolico;
VISTA la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;
CONSIDERATO che la PAC 2023-2027 ha delineato una nuova architettura verde, funzionale a massimizzare l’ambizione degli obiettivi climatici, oltreché ambientali, che devono essere conseguiti in ciascun Stato membro attraverso l’armonizzazione di nuovi indirizzi definiti dal Green
Deal europeo e dalla strategia Farm to Fork ed articolato in tre componenti: della condizionalità rafforzata, degli eco-schemi e degli interventi agro-climatico-ambientali;
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CONSIDERATA la necessità di implementare nuovi studi e nuove metodologie di contrasto alla Flavescenza dorata e al suo vettore Scaphoideus titanus particolarmente dannosa per le viti;
RITENUTO opportuno procedere all’attivazione di un’apposita procedura di selezione, finalizzata all’individuazione di progetti di ricerca nel settore “Vitivinicolo”, i quali dovranno tenere conto delle attuali necessità in termini di cambiamenti climatici, produzione a basso impatto ambientale, miglioramento della qualità delle produzioni e tutela della salute e dell’ambiente;
RITENUTO necessario dare attuazione ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi nel capitolo di bilancio 7303 p.g. 10 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, quali residui di lett. F (anno 2022), per l’anno finanziario 2023;
D E C R E T A
Articolo 1
(Oggetto)
1. È indetta una procedura per la selezione e la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca pubblica nell’ambito del settore “Vitivinicolo” aventi come obbiettivi principali la produzione a basso impatto ambientale, il miglioramento della qualità delle produzioni, l’introduzione di nuovi metodi di lotta ai patogeni della vite, la tutela della salute e dell’ambiente e l’introduzione di innovativi processi produttivi in risposta alle nuove richieste di mercato.
Articolo 2
(Azioni di ricerca)
1. Per la realizzazione delle finalità indicate all’articolo 1, i progetti devono essere sviluppati in una delle seguenti cinque azioni di ricerca, elencate secondo l’ordine prioritario di importanza strategica per il Masaf:
1° Definizione di nuove metodologie di contrasto alla Flavescenza dorata e al suo vettore Xxxxxxxxxxx titanus con particolare riguardo alla identificazione e all’uso di agenti di controllo biologico.
2° Miglioramento della sostenibilità del processo produttivo agricolo, attraverso l’uso di tecniche di agricoltura di precisione;
3° Innovazioni nei processi tecnologici nella produzione e conservazione dei vini;
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4° Miglioramento della capacità di adattamento del settore vitivinicolo ai cambiamenti climatici;
5° Attuazione delle modalità di gestione del vigneto finalizzate ad incrementare la capacità di assorbimento del carbonio;
Articolo 3
(Disponibilità finanziarie)
1. Il totale delle risorse disponibili, destinate al finanziamento dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1 è pari ad € 1.000.000,00;
2. Per ciascuna azione di ricerca di cui all’articolo 2, è prevista una disponibilità finanziaria di € 200.000,00.
Articolo 4
(Soggetti partecipanti)
1. Xxxxxxx presentare le proposte progettuali e partecipare allo svolgimento delle relative attività di ricerca esclusivamente i seguenti soggetti:
a) Enti di ricerca pubblici e Università degli studi statali;
b) Università degli studi non statali legalmente riconosciute;
c) Soggetti privati che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari, la ricerca come attività principale non a scopo di lucro, attestata dall’atto costitutivo ovvero dallo statuto e dall’ultimo bilancio certificato.
2. Per poter accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti di cui al punto 1, devono essere iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR), ai sensi della normativa vigente.
3. Ciascun soggetto proponente può presentare una proposta progettuale per ciascuna delle azioni di ricerca elencate all’art. 2. Qualora il soggetto proponente presenti più proposte progettuali nella stessa azione di ricerca, sarà ammessa a valutazione solo la prima proposta acquisita agli atti in ordine cronologico escludendo ogni altra proposta successiva.
Articolo 5
(Durata e Caratteristiche del progetto)
1. A pena esclusione, ciascun progetto:
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a. deve avere una durata non superiore a 24 mesi;
b. può essere realizzato da un massimo di n. 2 (due) unità operative (U.O.), tra quelle indicate all’articolo 4, del presente decreto;
c. deve prevedere un costo non superiore ad € 202.000,00.
Articolo 6
(Contributo)
1. Il contributo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca di cui all’articolo 1 non può essere superiore al 99% del costo approvato di ciascun progetto selezionato.
Articolo 7
(Modalità e termini di presentazione del progetto)
1. I progetti di ricerca, a pena di esclusione, devono:
a) essere presentati compilando, in ogni parte, la domanda di partecipazione “Presentazione progetto” di cui all’Allegato 4 del Manuale Utente, reperibile sul sito istituzionale del Masaf al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato, allegando copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Nel caso di delega, deve essere allegata copia della delega e del documento d’identità valido del delegante.
b) Essere presentati compilando, in ogni parte, la “Scheda di progetto” di cui all’Allegato 1 del Manuale Utente reperibile sul sito istituzionale del Masaf al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000. La scheda di progetto è sottoscritta, in duplice formato, il primo in .pdf firmato dal coordinatore del progetto e dal responsabile amministrativo, il secondo in formato editabile, allegando i documenti di identità validi, entrambi i formati devono essere contenuti in un supporto informatico non riscrivibile, di cui al successivo punto 2 lett. c).
c) essere accompagnati, nel caso in cui al progetto partecipano due Unità Operative da una dichiarazione di intenti, sottoscritta dai rappresentati legali, nella quale deve essere individuato il soggetto proponente e deve contenere l’impegno a formalizzare un accordo di
collaborazione (“convenzione”) tra i partecipanti, come previsto dall’articolo 10, punto 3, del presente decreto.
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d) essere inviati con la domanda di partecipazione e completi di tutti gli allegati, in un unico plico chiuso, non trasparente, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR IV - Via XX Settembre, n. 20 – 00187 – ROMA, entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso per estratto di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Masaf nella sezione “Ricerca”. Nel caso in cui il trentesimo giorno coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La domanda, a cura del proponente può essere presentata “a mano” ovvero a mezzo “raccomandata AR”. Ai fini del rispetto del termine fa fede, nel caso di raccomandata AR, la data di spedizione della domanda apposta sulla ricevuta di accettazione della raccomandata A/R da parte dell’Ufficio Postale o, nel caso di consegna a mano la data e l’ora apposta sul plico da parte dell’Ufficio Postale del Ministero, ovvero della segreteria dell’Ufficio DISR IV, disponibili all’accettazione dei plichi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Le domande pervenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati sono considerate irricevibili.
2. Il plico di cui al punto 1 lett. d) del presente articolo, pena l’esclusione, deve riportare all’esterno la dicitura “NON APRIRE - SELEZIONE PUBBLICA PROGETTI DI RICERCA – BANDO VITIVINICOLO – AZIONE DI RICERCA (specificare una delle azioni elencate all’art. 2) e deve contenere:
a) La domanda di partecipazione “Presentazione progetto”, di cui al punto 1, lett. a);
b) La dichiarazione d’intenti di cui al punto 1, lett. c);
c) Un supporto informatico non riscrivibile contenente la “Scheda di progetto” Allegato 1 di cui al punto 1, lett. b) e, qualora tra i soggetti partecipanti risulti un soggetto privato di cui all’articolo 4, punto 1, lett. c), la copia dello statuto vigente o dell’atto costitutivo.
3. Al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti dal rischio di illeggibilità dei files contenuti nel supporto informatico, all’interno del plico deve essere inserita una busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con il timbro o la firma del proponente, contrassegnata con la dizione PROGETTO BANDO VITIVINICOLO – II° SUPPORTO INFORMATICO, contenente una copia del supporto informatico non riscrivibile, da utilizzare nel caso di inservibilità del primo supporto. La seconda copia sarà conservata integra presso l’Ufficio DISR IV e sarà aperta in presenza del proponente solo in caso di contestazione circa l’illeggibilità dei documenti contenuti nel primo supporto informatico. Si precisa che, qualora il contenuto di entrambi i supporti informatici risultino illeggibili la domanda sarà esclusa dalla selezione. La
presentazione di un’unica copia non comporta esclusione dalla procedura di selezione ma pone a carico del proponente il rischio dell’illeggibilità dei files allegati alla domanda.
Articolo 8
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(Motivi di esclusione)
1. Sono esclusi dalla valutazione tecnico-scientifica da parte della Commissione i progetti che:
a. sviluppano azioni di ricerca diverse da quelle indicate all’articolo 2
b. sono stati presentati da soggetti privi dei requisiti di cui all’articolo 4, punti 1 e 2;
c. sono stati presentati da un soggetto proponente nell’ambito della stessa azione di ricerca, diversamente da quanto stabilito dall’articolo 4 punto 3. Qualora il soggetto proponente presenti più proposte progettuali per la stessa azione di ricerca, sarà ammessa a valutazione solo la prima acquisita agli atti in ordine cronologico, escludendo ogni altra proposta successiva.
d. non sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
e. sono stati presentati utilizzando modelli di domanda diversi da quelli indicati all’articolo 7, punto 1, lett. a) e b);
f. non sono muniti della dichiarazione di intenti a sottoscrivere la convenzione di cui all’articolo 7 punto 1 lett. c);
g. sono stati trasmessi successivamente al termine di scadenza stabilito all’articolo 7, punto 1, lett. d) o il plico non rispetta i requisiti di riservatezza ivi previsti;
h. sono stati presentati nelle modalità e forme diverse da quelle previste dall’articolo 7 punti 2 e 3;
Articolo 9
(Istruttoria preliminare, nomina Commissione e valutazione tecnico-scientifica)
1. Con riferimento alla verifica dei requisiti formali, alla chiusura dei termini per la presentazione dei progetti, una Commissione interna all’Ufficio DISR IV provvede all’apertura dei plichi, effettua la catalogazione dei progetti presentati e l’istruttoria preliminare, verificando la regolarità formale delle domande, secondo quanto indicato nel presente bando. Successivamente, riporta nel verbale istruttorio le verifiche effettuate e l’elenco dei progetti ammessi alla valutazione tecnico-scientifica.
2. Con decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale è nominata la Commissione che provvede alla valutazione tecnico scientifica dei progetti che hanno superato con esito positivo l’istruttoria preliminare.
3. La valutazione tecnico-scientifica dei progetti ammessi all’esito dell’istruttoria preliminare di cui al punto 1 del presente articolo deve tener conto:
• dei Criteri Generali indicati al par. 5.1 del Manuale Utente;
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• dei parametri riportati nell’Allegato 5 “Scheda di Valutazione Progetti” al Manuale Utente. Per ciascuno parametro, la Commissione stabilisce il peso massimo da attribuire e nel cui ambito assegnare i punteggi.
4. La Commissione di cui al punto 1, se richiesto, supporta la Commissione di valutazione tecnico- scientifica per gli aspetti tecnico-amministrativi, verificando la pertinenza tecnica e la coerenza economica dei preventivi di spesa dei progetti.
5. Sono considerati idonei i progetti che conseguono un punteggio superiore alla metà del peso massimo stabilito dalla Commissione per ciascun parametro e la cui somma non può essere inferiore a 80 punti.
6. Al termine della valutazione scientifica dei progetti di ricerca, la Commissione redige apposito verbale contenente la graduatoria provvisoria che trasmette alla Direzione Generale dello sviluppo rurale, unitamente a tutta la documentazione oggetto di valutazione, per i successivi adempimenti di competenza.
7. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale e pubblicata sul sito istituzionale del Masaf, nella sezione “Ricerca”.
Articolo 10
(Concessione del contributo)
1. Nell’ambito delle risorse disponibili di cui all’articolo 3 sono finanziati i progetti che, per ciascuna azione di ricerca, hanno conseguito il punteggio più elevato nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 9, punto 7.
2. Qualora nell’ambito di una o più azioni di ricerca di cui all’articolo 2 non sono state presentate domande di partecipazione, ovvero i progetti presentati sono stati esclusi o valutati come “non idonei”, le risorse disponibili saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti secondi idonei nelle altre azioni, in base all’ordine prioritario di importanza delle azioni stesse di ricerca stabilito nell’articolo 2.
3. Con decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale, per ciascuno dei progetti finanziabili è concesso il contributo per lo svolgimento delle attività, previa accettazione da parte del soggetto proponente del quadro economico-finanziario ammesso e del contributo approvato; acquisizione
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del CUP e sottoscrizione della convenzione tra le due unità operative individuate nella dichiarazione di intenti di cui all’art. 7 punto 1, lett. c). La convenzione deve essere sottoscritta nei termini di legge, deve riportare il CUP, confermare e formalizzare il soggetto proponente, quale coordinatore e beneficiario diretto dell’intero contributo concesso, prevedere il trasferimento alla seconda unità operativa della quota di contributo spettante, regolare i rapporti tra le due unità operative definendo i compiti, i ruoli e le responsabilità, scientifiche e amministrative.
4. Le modalità di erogazione del contributo, nel limite massimo previsto dall’articolo 6 del presente decreto, sono specificate nel decreto di concessione.
Articolo 11
(Garanzie e verifiche preliminari all’erogazione dell’anticipo)
1. Il decreto di liquidazione del 50% del contributo concesso è subordinato alle seguenti garanzie e verifiche preliminari:
a) Per i progetti ammessi, i cui soggetti proponenti sono quelli di cui all’articolo 4 punto 1 lett.
b) e c):
1. alla presentazione di fidejussione bancaria e/o garanzia assicurativa rilasciata da un primario istituto di credito o di assicurazione per l’intero anticipo. La stessa deve essere “a prima richiesta” o “a semplice richiesta” e prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell’articolo 1944 del Codice civile e l’esplicita rinuncia del fideiussore di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 1957 del Codice civile;
2. all’esito positivo della verifica del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva);
3. all’esito positivo della verifica degli adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni (ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);
4. al rispetto della normativa antimafia;
5. all’assenza di procedure di liquidazione giudiziali, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile, dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o da leggi speciali.
b) Per i progetti ammessi, i cui soggetti proponenti sono quelli di cui all’articolo 4 punto 1 lett
a) e le unità operative sono i soggetti indicati all’articolo 4, punto 1, lett b) e c):
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Alla intervenuta richiesta e/o acquisizione da parte del soggetto proponente pubblico, beneficiario diretto del contributo, e alla successiva trasmissione al Masaf prima della effettiva erogazione dell’anticipo, dei documenti di cui al punto 1, lett. a) (da 1 a 5) del presente articolo. In tal caso, l’Unità Operativa sottoscriverà e produrrà a favore del soggetto proponente pubblico, di cui all’articolo 4 punto 1 lett a) la garanzia fidejussoria nei termini indicati alla lettera a) n. 1), quantificata sulla parte di anticipo ad essa spettante.
c) Per i progetti ammessi a contributo, i cui soggetti proponenti sono pubblici e pubbliche sono le unità operativa partecipanti secondo l’articolo 4, punto 1, lett a) all’assolvimento dei soli obblighi di cui all’art. 10, punto 3.
Articolo 12
(Costi ammissibili)
1. Per la definizione e redazione del preventivo finanziario del progetto di ricerca si deve tener conto della “tipologia di costi” riportati nell’Allegato 2 “Costi ammissibili” del Manuale Utente.
2. Per quanto non regolato dal presente decreto e/o dal collegato decreto di concessione del contributo, si fa riferimento al Manuale Utente, approvato con DM 16 marzo 2023, n. 160401.
Articolo 13
(Pubblicazione delle informazioni)
1. I risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca finanziati, nonché ogni atto e provvedimento inerente alla procedura del presente bando è pubblicato, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’ambito della sezione “RICERCA”, nella voce “Bando Vitivinicolo”.
Articolo 14
(Responsabile unico del procedimento e informativa sul trattamento dei dati personali)
1. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro tempore dell’Ufficio DISR IV. Eventuali richieste di chiarimento relative al presente bando possono essere formulate inviando una e-mail al seguente indirizzo: xxxx0@xxxxx.xxx.xx
2. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 193/2006 si informa che:
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a. I dati personali forniti dai soggetti proponenti e raccolti con la domanda di partecipazione al presente Bando Xxxxxxxxxxxx nonché quelli richiesti per lo svolgimento della procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso connesse all’espletamento della procedura stessa durante tutta la fase di gestione (incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria di erogazione del contributo e di monitoraggio), e per le successive inerenti attività nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Reg. (UE) 2016/679.
b. I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e minimizzazione e vengono acquisiti e conservati con l’ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
c. I dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare sono raccolti in archivi digitali e/ o cartacei presso la sede del MASAF, segreteria Ufficio DISR 4 e sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
d. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità̀ istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l’eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità̀ con finalità̀ ispettive, contabili-amministrative e di verifica.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate a valere sull’Avviso in intestazione è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, le cui funzioni sono esercitate anche in conformità al D.M. Masaf n. 268565 del 10 giugno 2021.
Articolo 15
(Foro competente)
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1. Per tutte le controversie è competente il Foro di Roma.
Articolo 16
(Pubblicazione)
1. Il presente decreto è inviato all’Ufficio Centrale di Bilancio ed alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella sezione “Ricerca” e ne viene data pubblicità per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005