CERAMICA - INDUSTRIA
CERAMICA - INDUSTRIA
Gennaio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Accordo di rinnovo | Data di stipula | Decorrenza | Scadenza |
16 novembre 2016 | 1° luglio 2016 | 31 dicembre 2019 | |
Parti stipulanti | Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
CCNL | Data di stipula | Decorrenza | Scadenza |
18 marzo 2014 | 1° luglio 2013 | 30 giugno 2016 | |
Parti stipulanti | Confindustria Ceramica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica a ai lavoratori dipendenti da imprese dell’industria ceramica addetti alla produzione e/o lavorazione di: grès ceramico e porcellanato, mosaico ceramico, piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti, refrattari di qualsiasi specie, levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti del settore; ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès. |
Minimi contrattuali
Settore piastrelle
DATI RETRIBUTIVI
Cat. | 1.1.2016 | 1.7.2017 | ||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.332,53 | 77,47 | 2.372,60 | 77,47 | ||
B1 | 2.102,32 | 124,27 | 2.138,17 | 126,38 | ||
B2 | 2.102,32 | 2.138,17 | ||||
C1 | 1.830,47 | 102,81 | 1.862,10 | 104,92 | ||
C2 | 1.830,47 | 58,77 | 1.862,10 | 59,83 | ||
C3 | 1.830,47 | 1.862,10 | ||||
D1 | 1.656,65 | 126,10 | 1.684,06 | 129,69 | ||
D2 | 1.656,65 | 46,68 | 1.684,06 | 48,37 | ||
D3 | 1.656,65 | 1.684,06 | ||||
E1 | 1.516,29 | 59,48 | 1.539,49 | 62,01 | ||
E2 | 1.516,29 | 1.539,49 | ||||
F | 1.423,59 | 1.444,68 |
Cat. | 1.1.2018 | 1.1.2019 | ||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.412,66 | 77,47 | 2.430,76 | 77,47 | ||
B1 | 2.174,02 | 128,49 | 2.190,21 | 129,44 | ||
B2 | 2.174,02 | 2.190,21 | ||||
C1 | 1.893,73 | 107,03 | 1.908,02 | 107,98 | ||
C2 | 1.893,73 | 60,89 | 1.908,02 | 61,36 | ||
C3 | 1.893,73 | 1.908,02 | ||||
D1 | 1.711,47 | 133,28 | 1.723,86 | 134,89 | ||
D2 | 1.711,47 | 50,06 | 1.723,86 | 50,82 | ||
D3 | 1.711,47 | 1.723,86 | ||||
E1 | 1.562,69 | 64,54 | 1.573,16 | 65,68 | ||
E2 | 1.562,69 | 1.573,16 | ||||
F | 1.465,77 | 1.475,29 |
Nota: la distribuzione degli aumenti tra minimo e IPO da 1.7.2017 è determinata in via provvisoria.
DATI RETRIBUTIVI
Settore refrattari
Cat. | 1.1.2016 | 1.7.2017 | ||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.332,53 | 77,47 | 2.371,31 | 77,47 | ||
B1 | 2.102,32 | 124,27 | 2.137,01 | 126,31 | ||
B2 | 2.102,32 | 2.137,01 | ||||
C1 | 1.830,47 | 102,81 | 1.861,08 | 104,85 | ||
C2 | 1.830,47 | 58,77 | 1.861,08 | 59,79 | ||
C3 | 1.830,47 | 1.861,08 | ||||
D1 | 1.656,65 | 126,10 | 1.683,18 | 129,57 | ||
D2 | 1.656,65 | 46,68 | 1.683,18 | 48,31 | ||
D3 | 1.656,65 | 1.683,18 | ||||
E1 | 1.516,29 | 59,48 | 1.538,74 | 61,93 | ||
E2 | 1.516,29 | 1.538,74 | ||||
F | 1.423,59 | 1.444,00 |
Cat. | 1.1.2018 | 1.8.2019 | ||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.404,92 | 77,47 | 2.430,76 | 77,47 | ||
B1 | 2.167,08 | 128,08 | 2.190,21 | 129,44 | ||
B2 | 2.167,08 | 2.190,21 | ||||
C1 | 1.887,61 | 106,62 | 1.908,02 | 107,98 | ||
C2 | 1.887,61 | 60,68 | 1.908,02 | 61,36 | ||
C3 | 1.887,61 | 1.908,02 | ||||
D1 | 1.706,17 | 132,58 | 1.723,86 | 134,89 | ||
D2 | 1.706,17 | 49,73 | 1.723,86 | 50,82 | ||
D3 | 1.706,17 | 1.723,86 | ||||
E1 | 1.558,20 | 64,05 | 1.573,16 | 65,68 | ||
E2 | 1.558,20 | 1.573,16 | ||||
F | 1.461,69 | 1.475,29 |
1.6.2016 | 1.7.2017 | |||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.043,51 | 275,76 | 172,00 | 2.078,23 | 275,76 | 172,00 |
B1 | 1.893,38 | 257,15 | 1.921,85 | 259,06 | ||
B2 | 1.893,38 | 133,59 | 1.921,85 | 133,59 | ||
C1 | 1.674,96 | 201,84 | 1.700,65 | 203,41 | ||
C2 | 1.674,96 | 162,16 | 1.700,65 | 162,86 | ||
C3 | 1.674,96 | 114,31 | 1.700,65 | 114,31 | ||
D1 | 1.509,69 | 235,81 | 1.531,22 | 239,28 | ||
D2 | 1.509,69 | 128,21 | 1.531,22 | 129,25 | ||
D3 | 1.509,69 | 90,36 | 1.531,22 | 90,36 | ||
E1 | 1.412,92 | 132,79 | 1.430,80 | 135,92 |
Nota: la distribuzione degli aumenti tra minimo e IPO da 1.7.2017 è determinata in via provvisoria. Ceramica sanitaria e stoviglieria
Cat.
DATI RETRIBUTIVI | |||||||||
E2 | 1.412,92 | 64,59 | 1.430,80 | 65,46 | |||||
E3 | 1.412,92 | 24,81 | 1.430,80 | 24,81 | |||||
F | 1.396,42 | 1.413,78 | |||||||
Nota: la distribuzione degli aumenti tra minimo e IPO da 1.7.2017 è determinata in via provvisoria. Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio alla categoria superiore, il valore degli scatti maturati viene ricalcolato. Lavoratori interessati: dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno, in aziende prive di contrattazione di secondo livello, che nel corso del quadriennio precedente non hanno percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale. Esclusioni: dipendenti dalle imprese della ceramica domestica/tecnica. Criteri di calcolo e modalità di pagamento: l’importo è ragguagliato ai mesi interi di servizio prestato nell’anno precedente e viene erogato con la retribuzione del mese di giugno. Riflessi sugli istituti: l’importo è omnicomprensivo e non computabile ai fini del tfr. | |||||||||
Mensilità aggiuntive | Tredicesima mensilità. Viene erogata a dicembre in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero). Base di computo: retribuzione di fatto (minimo, IPO, superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva erogata mensilmente, indennità di mancato cottimo, indennità di mensa) comprensiva per i cottimisti del guadagno medio degli ultimi 3 mesi e per gli addetti a lavorazioni a ciclo continuo di 1/3 della maggiorazione per lavoro notturno. Gratifica feriale. Viene erogata a luglio in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente (se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero). La gratifica è commisurata al 12% della somma di minimo e IPO. | ||||||||
Premio di produttività | Viene definito in sede aziendale. Settori della ceramica domestica/tecnica, in sostituzione del premio di produttività, le aziende fino a 100 dipendenti possono erogare i seguenti importi mensili: cat. A 29,00 – cat. B 26,00 – cat. C 24,00 – cat. D 22,00 – cat. E 18,00 – cat. F 15,00. |
Cat. | 1.1.2018 | 1.12.2019 | ||||
Min | IPO | E.a.r. | Min | IPO | E.a.r. | |
A | 2.106,01 | 275,76 | 172,00 | 2.149,07 | 275,76 | 172,00 |
B1 | 1.944,63 | 260,59 | 1.979,94 | 262,95 | ||
B2 | 1.944,63 | 133,59 | 1.979,94 | 133,59 | ||
C1 | 1.721,21 | 204,66 | 1.753,07 | 206,59 | ||
C2 | 1.721,21 | 163,41 | 1.753,07 | 164,27 | ||
C3 | 1.721,21 | 114,31 | 1.753,07 | 114,31 | ||
D1 | 1.548,44 | 242,06 | 1.575,13 | 246,37 | ||
D2 | 1.548,44 | 130,09 | 1.575,13 | 131,38 | ||
D3 | 1.548,44 | 90,36 | 1.575,13 | 90,36 | ||
E1 | 1.445,11 | 138,42 | 1.467,28 | 142,29 | ||
E2 | 1.445,11 | 66,15 | 1.467,28 | 67,23 | ||
E3 | 1.445,11 | 24,81 | 1.467,28 | 24,81 | ||
F | 1.427,67 | 1.449,20 |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
A | 19,63 | D | 12,14 |
B | 17,56 | E | 8,78 |
C | 12,91 | F | 7,75 |
Elemento di garanzia retributiva | |
Importo annuo | 100,00 |
DATI RETRIBUTIVI | |
Lavoro straordinario, notturno, festivo | E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore (48 ore per i discontinui). E’ considerato lavoro notturno, ai fini retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le 6 per gli operai e tra le ore 22 e le 7 per gli impiegati. E’ considerato festivo il lavoro effettuato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto: minimo, IPO, superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva erogata mensilmente, incentivo di cottimo o indennità di mancato cottimo. Ceramica domestica/tecnica - Operai Ceramica domestica/tecnica - Impiegati e intermedi |
Altre voci | Premio annuo per le prestazioni eccedenti il limite convenzionale. Viene erogato con la retribuzione del mese di gennaio in misura pari al 30% della retribuzione relativa alle prime 120 ore prestate oltre il limite convenzionale di 2.024 ore/anno (2.530 ore/anno per i |
Tipo di prestazione | Maggiorazione | |
Operai | Impiegati e intermedi | |
Lavoro straordinario | ||
diurno | 26% | 26% (30% se eccede la 48esima ora nell’arco della settimana) |
notturno | 57% | 72% |
festivo (oltre le 8 ore) | 57% | 72% |
Lavoro notturno | ||
non compreso in turni | 42% | 47% |
compreso in due turni avvicendati | 22% | 22% |
compreso in tre turni avvicendati | 38% | 38% |
compreso in turni non a ciclo continuo che ricoprano le 24 ore (turni chiusi) | 42% | 42% |
compreso in turni avvicendati a ciclo continuo | 53% | 53% |
Lavoro festivo | ||
Festivo | 52% | 52% |
domenicale non in turni con riposo compensativo | 15% | 15% (solo intermedi) |
domenicale a turni avvicendati anche a ciclo continuo nei due turni diurni | 20% | 20% |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro eccedente (da 38 a 40 ore) | |
Diurno | 5% |
Lavoro straordinario | |
diurno: oltre 40 ore settimanali | 26% |
diurno: oltre 48 ore settimanali | 30% |
Notturno | 55% |
notturno: oltre le 48 ore settimanali | 70% |
festivo: oltre le 8 ore | 55% |
Lavoro notturno | |
non compreso in turni | 45% |
compreso in due turni avvicendati | 20% |
compreso in tre turni avvicendati | 35% |
compreso in turni avvicendati a ciclo continuo | 45% |
Lavoro festivo | |
Festivo | 50% |
domenicale, non in turni, con riposo compensativo | 12% |
domenicale a turni (turni diurni) | 20% |
domenicale a turni avvicendati anche a ciclo continuo nei due turni diurni | 20% |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro eccedente (da 38 a 40 ore) | |
Diurno | 5% |
Lavoro straordinario | |
Diurno: da 41 a 44 ore | 26% |
Diurno: oltre 44 ore | 30% |
Notturno | 70% |
Festivo (oltre 8 ore) | 70% |
Lavoro notturno | |
non compreso in turni | 45% |
compreso in due turni avvicendati | 20% |
compreso in tre turni avvicendati | 35% |
compreso in turni avvicendati a ciclo continuo | 45% |
Lavoro festivo | |
Festivo | 50% |
domenicale, non in turni, con riposo compensativo | 12% (solo intermedi) |
DATI RETRIBUTIVI | |
discontinui; 2.429 ore/anno nei settori della ceramica domestica/tecnica). Base di computo: retribuzione di fatto del mese di dicembre precedente. Criteri di computo: concorrono al raggiungimento del limite annuo le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzioni di orario annuo, assemblee retribuite e permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto (parenti di primo grado), per donazione di sangue e di midollo osseo, per la nascita del figlio, fruizione dei permessi accantonati nel conto ore riferiti a prestazioni che nell'anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti il limite di 120 ore. Rapporti iniziati/cessati in corso d'anno e periodi di Cig a zero ore: sia il limite di 120 ore che il limite annuo sono riproporzionati. Indennità di cassa: 8% della somma di minimo e IPO. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 4% della somma di minimo e IPO. Maggiorazione ex turnisti: i turnisti a ciclo continuo assegnati a mansioni giornaliere, dopo il compimento del 55° anno di età, mantengono in cifra fissa tanti quindicesimi del 33,3% della maggiorazione di turno notturno ultimamente percepita, quanti sono gli anni di servizio continuativamente prestato come turnista, fino ad un massimo di 15. L’importo risultante è ridotto del 30% se il turnista ha almeno 30 anni di effettiva contribuzione pensionistica. Maggiorazione ex cottimisti: i cottimisti assegnati a lavori ad economia, dopo il compimento del 50° anno di età (del 45° anno, se donne), mantengono un importo corrispondente al 50% dell’eventuale conseguente perdita di guadagno, calcolata con riferimento all’utile medio realizzato nei 3 anni precedenti | |
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Retribuzione di fatto. E’ costituita dalle seguenti voci: minimo, indennità di posizione organizzativa (IPO), superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva similare erogata mensilmente, incentivo di cottimo o indennità sostitutiva di mancato cottimo. Ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento per ferie e festività concorre anche l’indennità di mensa. Assorbimenti: in caso di passaggio di categoria, la differenza tra il minimo della categoria di provenienza e quello della categoria di assegnazione nonché quella relativa all’IPO è assorbita, fino a concorrenza, dai superminimi collettivi per i quali sia prevista la possibilità di assorbimento e dai superminimi individuali. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz’ora dopo l’inizio dell’orario normale. Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato è considerato utile, dopo la conferma in servizio, per il computo dell’anzianità. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 6 categorie distribuite su diverse posizioni organizzative. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 62) che prevede sistemi classificatori specifici per i settori delle piastrelle, dei refrattari, della ceramica domestica, sanitaria e per uso tecnico. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio di categoria matura dopo i seguenti periodi di svolgimento continuativo delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione temporanea di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto): - 45 giorni per gli operai e gli intermedi; - 3 mesi per gli impiegati. Quadri: l’attribuzione della qualifica viene effettuata dopo 5 mesi di svolgimento delle mansioni di quadro. |
Periodo di prova | La durata ridotta si applica: - agli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - agli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività; - agli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività; - agli operai e agli intermedi che nel triennio precedente abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno un anno presso altre aziende che esercitano la stessa attività ovvero che abbiano già superato il periodo di prova presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite normalmente in 5 giorni. Sono considerati normali anche regimi di prestazioni di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i riposi per ROL ed ex festività. Flessibilità: l’orario contrattuale può essere realizzato come media su un arco plurisettimanale. Le ore prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 12% (nei settori della ceramica domestica/tecnica la maggiorazione è del 10%). Turnisti. Orario annuo: l’orario dei turnisti 3x7 e 2x7 viene determinato con riferimento a un calendario annuo pari a 232,5 giornate lavorative (la collocazione dei 27,5 giorni conseguenti comprende i riposi a fronte della riduzione annua dell’orario e delle ex festività). Maggiorazioni: per i turnisti su due turni giornalieri avvicendati, pari all’1,50% della somma di minimo e IPO - Riposi intermedi: I lavoratori addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio h24, se la prestazione supera 6 ore continuative, beneficiano di mezz’ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando venga aggiunta a 8 ore di effettivo lavoro, ferma restando la retribuzione di 8 ore quando siano effettivamente lavorate 7 ore e 30 minuti. Gli altri turnisti, cui siano richieste prestazioni di lavoro oltre le 6 ore continuative, beneficiano di 20 minuti di riposo da retribuirsi con minimo e IPO. |
Categoria | Durata ordinaria | Durata ridotta |
A – B | 6 mesi | 3 mesi |
C | 3 mesi | 1,5 mesi |
D | 2,5 mesi | 1,25 mesi |
E | 2 mesi | 1 mese |
F | 1 mese | 0,5 mese |
ORARIO DI LAVORO | |
Lavoratori discontinui. L’orario normale non può superale le 10 ore giornaliere e 50 settimanali. Le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40 ore e fino a 48 settimanali sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. | |
Banca ore | Può confluire in banca ore, a richiesta, una quota pari rispettivamente al 50% o al 100% dei riposi compensativi attribuiti a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario normale effettuate nei casi previsti dal c.c.n.l. (esigenze di mercato legate a situazioni di punta o commesse con termini di consegna vincolanti, iniziative di lancio commerciale, adempimenti amministrativi concentrati in particolari momenti dell’anno, punte anomale di assenteismo, ecc.). I riposi possono essere fruiti secondo modalità da definirsi in accordo con le RSU. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Base di computo del trattamento per festività: retribuzione di fatto (minimo, IPO, superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva erogata mensilmente, incentivo di cottimo o indennità di mancato cottimo e indennità di mensa). |
Ferie | Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Base di computo del trattamento di ferie: retribuzione di fatto (minimo, IPO, superminimo individuale e/o collettivo, aumenti periodici di anzianità, premio di produzione o indennità sostitutiva erogata mensilmente, incentivo di cottimo o indennità di mancato cottimo e indennità di mensa). |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL. Maturazione per ogni anno di servizio: - lavoratori giornalieri, 64 ore; - turnisti 2x5 e 2x6, 68 ore (64 ore nei settori della ceramica domestica/tecnica); - turnisti 3x5 e 3x6, 76 ore (64 ore nei settori della ceramica domestica/tecnica); - turnisti a ciclo continuo, i permessi sono assorbiti nel calendario annuo di lavoro. Permessi ex festività. Maturazione: 4 giornate per ogni anno di servizio (per i turnisti 3x7 e 2x7 i permessi sono assorbiti nel calendario annuo di lavoro). Turnisti 3x5 e 3x6 che prestano attività nel turno notturno: hanno inoltre diritto a tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica e comunque a due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. Ex festività del 4 novembre: viene erogato con la retribuzione del mese di agosto un trattamento aggiuntivo pari a 8/173 della retribuzione mensile di fatto. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Criteri di calcolo. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di conservazione del posto non sono considerati: - i periodi di ricovero ospedaliero, fino a 60 giorni complessivi di calendario; - in caso di patologie oncologiche, i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura pubblica o convenzionata, fino ad un periodo massimo pari al 100% del comporto spettante. Il trattamento economico ricomincia ex novo dopo un periodo di 2 mesi di effettiva prestazione. Lavoro a tempo parziale verticale. La conservazione del posto non può superare l’80% della prestazione annua concordata. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto. Nel caso di eventi particolarmente gravi l’azienda concede, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 7 mesi, prolungabile per un massimo di ulteriori 4 mesi. |
Maternità | Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione di fatto, per il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). |
Anzianità di servizio | Periodo annuo |
Operai | |
fino a 15 anni | 4 settimane |
oltre 15 anni | 5 settimane |
Impiegati e intermedi | |
fino a 8 anni | 4 settimane |
da 9 a 15 anni | 4 settimane e 1 giorno |
oltre 15 anni | 5 settimane |
Ceramica domestica/tecnica | |
fino a 10 anni | 4 settimane |
oltre 10 anni | 5 settimane |
Anzianità/Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Anzianità fino a 3 anni: 8 mesi * | Primi 3 mesi | 100% |
Dal 4° al 6° mese | 66% | |
7° e 8° mese ** | 50% | |
Anzianità da 4 a 6 anni: 10 mesi * | Primi 4 mesi | 100% |
Dal 5° al 7° mese | 66% | |
8°, 9° e 10° mese ** | 50% | |
Anzianità oltre 6 anni: 12 mesi * | Primi 7 mesi | 100% |
5 mesi successivi ** | 50% | |
* Il periodo indicato è riferito alla singola assenza. Nel caso di più assenze per malattia si sommano quelle comprese nell’arco di 36 mesi. ** In caso di più malattie con ricovero ospedaliero, l’integrazione al 50% viene prolungata per il numero di giornate corrispondenti alla durata del ricovero, fino ad un massimo di 60 giorni |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Infortunio sul lavoro | Periodo di comporto: fino a guarigione clinica. Integrazione a carico del datore di lavoro al 100% della retribuzione per i seguenti periodi: - 3 mesi, per anzianità di servizio fino a tre anni; - 4 mesi, per anzianità di servizio da quattro a sei anni; - 6 mesi, per anzianità di servizio oltre sei anni. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 17 giorni consecutivi. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni, salvo casi eccezionali. Durante il periodo di congedo spetta un’integrazione a carico dell’azienda fino al raggiungimento dell’intera retribuzione di fatto. |
Servizio militare | Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio per conseguire la licenza della scuola dell’obbligo o per migliorare la propria preparazione, possono usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte determinato con cadenza triennale, moltiplicando 150 ore per un fattore pari ad un decimo del numero dei dipendenti all’inizio del triennio, salvo successivi conguagli annuali in relazione alle variazioni dell’occupazione. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Le assenze contemporanee dei lavoratori per frequentare i corsi di studio non possono superare il 2% della forza occupata in ciascun turno. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Studenti universitari: viene concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto; per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso sono elevati a 4. Vengono altresì concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni all’anno. Studenti di scuole medie superiori e professionali: possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni degli esami di diploma e di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni all’anno. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 5 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore. Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare per ciascun turno l’1% del totale della forza occupata (con un minimo di 1 lavoratore). |
Altri permessi e aspettative | Permessi contrattuali per esigenze familiari. I permessi richiesti a fronte di esigenze inerenti a familiari a carico portatori di handicap o in condizioni di tossicodipendenza – ove il richiedente non abbia disponibilità di ferie, ROL, ex festività – sono retribuiti in ragione del 50% e fino ad un massimo complessivo di 3 giorni di retribuzione all’anno. Donatori di midollo osseo. Ricevono per 3 giorni di permesso a partire dalla donazione un trattamento integrativo fino al 100% della retribuzione di fatto. |
Trasferta | Operai. Se inviati in trasferta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Spetta inoltre: - un’indennità pari al 50% della retribuzione oraria calcolata su minimo e IPO per le ore di viaggio fuori dall’orario di lavoro (esclusi autisti); - un’indennità pari al 25% della retribuzione di fatto giornaliera se la trasferta supera le 24 ore (l’indennità è ridotta al 20% per le trasferte di durata superiore ad un mese). Impiegati e intermedi. Se inviati in trasferta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Spetta inoltre un’indennità pari al 15% della retribuzione di fatto giornaliera se la trasferta supera le 24 ore (l’indennità non è dovuta a coloro che esplicano la loro attività in via prevalente fuori dalla normale sede di lavoro). Settori della ceramica domestica/tecnica. Al lavoratore inviato in trasferta viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Se la trasferta dura oltre 12 ore, spetta inoltre un’indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui all’art. 64, lett. a), c.c.n.l. 28.3.2007 (l’indennità è dovuta per ogni giorno di trasferta ed è ridotta al 20% quando le trasferte sono particolarmente frequenti). Per trasferte di durata superiore ad un mese l’indennità è rapportata al 35% della base di computo e dopo il secondo mese al 20%. Trasferta senza pernottamento: dalla base di computo va dedotto l’importo di 232,41 euro. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un’indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di tre mesi. Trasferimento all’estero: è regolato da accordi diretti tra le parti. |
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
A | da 18 a 36 | 95% |
B | da 18 a 36 | 95% |
C | da 12 a 36 | 95% |
D | da 12 a 36 | 95% |
E | da 12 a 24 | 95% |
(1) Categoria di destinazione finale dell’apprendista | ||
(2) Durata minima e massima dell’apprendistato (mesi) | ||
(3) Percentuale della retribuzione (minimo e IPO) relativa alla categoria di destinazione |
Durata e retribuzione
Apprendistato professionalizzante
DISCIPLINE SPECIALI
DISCIPLINE SPECIALI | |
Limiti e condizioni: l’assunzione di apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto, al termine del periodo di apprendistato, nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo sono esclusi gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato e fino a 4 contratti non trasformati a tempo indeterminato. Formazione: 120 ore annue. Preavviso: al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni. | |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a tempo determinato | Limiti contrattuali. Il c.c.n.l. prevede che il numero dei lavoratori occupati a tempo determinato (anche in forma di somministrazione di lavoro) presso l’azienda, calcolati in media annua, non possa superare il 25% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati in azienda al 31 dicembre dell’anno precedente (il limite è aumentato al 35% per le aziende operanti nel Mezzogiorno). Per i settori della ceramica domestica/tecnica i limiti sono riferiti ad alcune ipotesi specifiche (esecuzione di più commesse concomitanti, manutenzione di impianti, copertura di posizioni non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche organizzative) e le percentuali indicate sono rispettivamente ridotte al 18% e al 30%. Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore. Resta ferma la possibilità di stipulare fino a 10 contratti a tempo determinato. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni i contratti stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività fino a 24 mesi e per ragioni di carattere sostitutivo di durata fino a 2 mesi o di stagionalità. Periodo di affiancamento: in tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è ammesso un periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto fino a 2 mesi complessivi, da collocare sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Stabilizzazione. I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, per più di 40 mesi complessivi (anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita), con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con contratto a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione di lavoro, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto. A tali fini non si computano i periodi di lavoro svolto per attività stagionale. |
Lavoro a tempo parziale | Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. E’ richiesto un preavviso di almeno 7 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione del 10%. Se le ore aggiuntive sono prestate con preavviso ridotto, spetta la maggiorazione del 20% per i giorni che coprono la differenza tra il preavviso contrattuale (7 giorni) e quello effettivo. Lavoro supplementare. Maggiorazione del 10% per le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario concordato ma entro i seguenti limiti annuali: - fino al 50% dell’orario annuo, per il part-time fino a 4 ore giornaliere; - fino al 30% dell’orario annuo, per il part-time fino a 5 ore giornaliere; - fino al 20% dell’orario annuo, per il part-time fino a 6 ore giornaliere; - fino al 10% dell’orario annuo, per il part-time oltre 6 ore giornaliere. Per le prestazioni eccedenti i limiti annuali indicati la maggiorazione è del 50%. Periodo di prova. Non può essere superiore ai limiti indicati in tabella. |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Nozione: per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il prevalente supporto di strumenti telematici, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica o in collegamento remoto, da operatori di vendita o addetti all’assistenza tecnica presso clienti. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti garantiti dalla legge e dal c.c.n.l. al lavoratore comparabile interno ed è soggetto ad equivalenti carichi di lavoro e livelli di prestazione. Orario di lavoro: ferma restando la durata della prestazione, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione sia come durata giornaliera, salvo individuazione di una definita fascia di reperibilità nell’ambito del normale orario di lavoro in atto nell’impresa. |
Somministrazione di lavoro | Trovano applicazione i limiti contrattuali previsti per il lavoro a tempo determinato (vedi). |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti il diritto di assemblea viene riconosciuto nel limite di 8 ore annue retribuite; tali assemblee sono tenute ove possibile all’interno dell’azienda. Componenti RSU: - unità produttive da 16 a 100 dipendenti, 3 componenti - unità produttive da 101 a 200 dipendenti, 4 componenti; - unità produttive da 201 a 300 dipendenti, 6 componenti; unità produttive da 301 a 450 dipendenti, 9 componenti; - unità produttive da 451 a 600 dipendenti, 11 componenti; - unità produttive da 601 a 750 dipendenti, 13 componenti; - unità produttive da 751 a 1.000 dipendenti, 16 componenti; - unità produttive da 1.001 a 1.500 dipendenti, 21 componenti; - unità produttive da 1.501 a 2.000 dipendenti, 25 componenti; - unità produttive di maggiori dimensioni, 27 componenti. Rappresentanti per la sicurezza: - unità produttive da 16 a 150 dipendenti, 2 rappresentanti; - unità produttive da 151 a 350 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive da 351 a 500 dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive di maggiori dimensioni, 6 rappresentanti. |
Permessi retribuiti | Componenti RSU: monte ore annuo complessivo di permessi retribuiti determinato in ragione di 2,5 ore per ciascun dipendente in forza all’unità produttiva. Rappresentanti per la sicurezza: 40 ore/anno di permesso retribuito per ciascun rappresentante. |
Categoria | Limite orario | Limite mensile |
A – B | 1.038 ore | 6 mesi |
C | 519 ore | 4 mesi |
D | 432 ore | 3,5 mesi |
E | 346 ore | 3 mesi |
F | 173 ore | 2 mesi |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 30 ore semestrali (fino a un massimo di 7 giornate all’anno per i settori della ceramica domestica/tecnica). Il trattamento indicato non può comportare, per ciascuna organizzazione sindacale, un onere superiore a 60 ore/anno per le unità produttive fino a 150 dipendenti e un onere superiore a 120 ore annuali per le unità produttive di maggiori dimensioni. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | Contribuzione al fondo Foncer: - a carico azienda: 1,90% (2,10% dal 1° luglio 2018) della retribuzione utile per il computo del tfr. Per i settori della ceramica domestica/tecnica il contributo è pari al 1,70% (1,80% dal 1° luglio 2019) della retribuzione utile per il computo del tfr; - a carico lavoratore: 1,40% sulla stessa base di computo, oltre al tfr maturato annualmente (33% del tfr maturato, per i lavoratori assunti prima del 28.4.1993). Contribuzione aggiuntiva a carico azienda: 0,20% della retribuzione utile per il computo del tfr, da utilizzare per la copertura delle spese amministrative e il finanziamento di una prestazione assicurativa accessoria in caso di premorienza o invalidità totale permanente. |
Assistenza integrativa | Contribuzione al fondo Fasie: - a carico azienda: 140 euro/anno - a carico lavoratore: 140 euro/anno |
Polizze assicurative | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Ceramica domestica/tecnica |
Trattamento di fine rapporto | Base di computo. E’ composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, aumenti periodici di anzianità, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione ex c.c.n.l. 31.10.1990, compenso per lavoro discontinuo fino a 50 ore settimanali, indennità per specifiche circostanze (alloggio, lavorazioni nocive, mensa), provvigioni, interessenze, cottimo, tredicesima mensilità e gratifica feriale, maggiorazioni per lavoro notturno per gli addetti al ciclo continuo e maggiorazioni per lavoro su due turni giornalieri avvicendati. Anticipazione: oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, il tfr viene anticipato: - per le spese da sostenere durante i congedi parentali e i congedi per la formazione (artt. 5 e 6, L. n. 53/2000); - per le spese sostenute per la tassa d’iscrizione universitaria dei figli del lavoratore. Il lavoratore in costanza di rapporto può chiedere all’impresa per una seconda volta un’anticipazione sul tfr maturato. Quadri. Il lavoratore che proceda alla risoluzione del rapporto senza effettuazione del preavviso, entro 90 giorni dal trasferimento di proprietà dell’azienda, ha diritto ad un trattamento aggiuntivo pari a un terzo dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. |
Qualifica/Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
Operai | 6 giorni | 8 giorni | 12 giorni |
Impiegati e intermedi | |||
A e B | 3 mesi | 4 mesi | 5 mesi |
C | 1 mese e mezzo | 2 mesi e mezzo | 3 mesi |
D | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
L’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata sulla base della retribuzione di fatto, comprensiva, per i lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo, di 1/3 della maggiorazione per lavoro notturno. |
Qualifica/Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
Operai | 15 giorni | ||
Intermedi | |||
C e D | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
E | 1 mese | 1 mese | 1 mese e mezzo |
Impiegati | |||
A e B | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
C e D | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 3 mesi |
E | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
Il periodo di preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Per gli intermedi e gli impiegati, in caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà |