PRESENTAZIONE
Finanziamento Protetto Business
COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI POLIENNALE IN FORMA COLLETTIVA
A PREMIO UNICO
(COLLETTIVA N. 020000245/JMCPIUGG03003)
CONTRATTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO XXXX “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI”
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ADERENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA
POLIZZA FACOLTATIVA
EDIZIONE: 11/2021
CNP Assurances S.A.
Sede legale 4, Place Xxxxx Xxxxxx – Parigi – Capitale sociale: € 686.618.477 Rappresentanza generale per l’Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
C.F. P.IVA R.I. Milano 04341440966 – Rea C.C.I.A.A. Milano 1740904
PRESENTAZIONE
BOX DI CONSULTAZIONE
Questo è un box di consultazione.
In esso troverai risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità.
Questi spazi non hanno alcun valore contrattuale ma costituiscono solo una esemplificazione.
Caro Cliente,
Finanziamento Protetto Business è la POLIZZA FACOLTATIVA ABBINABILE AL FINANZIAMENTO, pensata per la tutela dell’Azienda contro eventi che possono compromettere la continuità del business; viene stipulata direttamente dalla Banca stessa in qualità di Contraente al fine di consentire ai propri Clienti che decidono di aderirvi, di beneficiare delle coperture assicurative in essa previste.
In caso di premorienza e invalidità totale permanente del Key Man le coperture assicurative acquistate intervengono con il pagamento del debito residuo del Finanziamento. A seguito di inabilità totale temporanea del Key Man, la copertura assicurativa acquistata interviene con il pagamento delle rate del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità.
Il presente SET Informativo illustra le caratteristiche della Polizza sottoscritta.
La comprensione dei contenuti è ora resa più agevole grazie ai Documenti Informativi Precontrattuali denominati “DIP” e “DIP aggiuntivo”, i quali espongono in maniera sintetica le prestazioni previste dal Contratto e forniscono inoltre informazioni sulla Compagnia.
Le Condizioni di Assicurazione contengono invece l’insieme delle norme che disciplinano il presente Contratto d’Assicurazione. Abbiamo redatto questo documento in maniera quanto più semplice possibile utilizzando strumenti grafici particolarmente intuitivi per facilitarne la lettura; nello specifico:
› al fine di aiutarti nella comprensione del testo, abbiamo inserito box di consultazione e degli esempi;
› al fine di dar risalto a quelle parti che devi leggere con attenzione in quanto particolarmente onerose, abbiamo utilizzato il carattere grassetto ed evidenziato il testo;
› al fine di richiamare la tua attenzione a prendere consapevolezza su particolari regole applicative, abbiamo inserito “avvertenze” specifiche.
Per ogni eventuale chiarimento ti invitiamo a prendere contatto con:
Ufficio Gestione Portafoglio Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
CONTENUTI
DIP VITA
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
DIP DANNI
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
CAPITOLO I – NORME CONTRATTUALI
CAPITOLO II – MODULO INFORTUNI E MALATTIA – (PACCHETTI A, B) COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI E INDENNIZZI
CAPITOLO III – MODULO INFORTUNI (PACCHETTI C, D) COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI E INDENNIZZI
CAPITOLO IV – ESCLUSIONI
CAPITOLO V – DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
DOCUMENTI INTEGRATIVI
ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE MEDICO LEGALE INAIL
ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI
FAC SIMILE – MODULO DI PROPOSTA E DI CONSENSO DELL’ASSICURATO
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
LA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE (SET INFORMATIVO) E CONTRATTUALE (MODULO DI PROPOSTA E DI CONSENSO DELL’ASSICURATO E LETTERA DI CONFERMA), VERRANNO CONSEGNATE ALL’ADERENTE E ALL’ASSICURATO IN FORMATO CARTACEO, COME CONCORDATO TRA LA COMPAGNIA E LA CONTRAENTE.
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione vita (DIP Vita) Compagnia: CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Il presente DIP Vita è aggiornato a novembre 2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI? |
MODULO INFORTUNI E MALATTIA - PACCHETTI A e B Decesso causato da infortunio o malattia. Nel rispetto dei massimali previsti: la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolute scadute prima dell’evento. |
impianti di energia nucleare; Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili; Addetto al soccorso alpino e speleologico; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi; Operaio/addetto su piattaforme petrolifere; Sommozzatore; Speleologo; Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi); Palombaro. Tra le principali cause di esclusione, si evidenzia che la copertura non è operante in caso di decesso derivante da: suicidio avvenuto nei termini previsti dalla legge; dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Beneficiario; fatti conosciuti prima della stipula del contratto; conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi. La polizza non copre inoltre gli eventi occorsi durante o in conseguenza dell’esercizio di attività sportive o lavorative ritenute pericolose |
CHE COSA NON È ASSICURATO? |
Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; con domicilio fiscale in paesi diversi dall’Italia. Non sono assicurabili: i soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia; i soggetti con età inferiore a 18 anni; i soggetti con età superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, e con età superiore a 75 anni a scadenza in caso di sottoscrizione dei pacchetti A, B (MODULO INFORTUNI E MALATTIA). che esercitano una delle seguenti attività professionali pericolose: Acrobata; Domatore; Addestratore di animali operante in circhi o spettacoli; Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali; Artista controfigura; Stuntman; Pilota di mezzi aerei; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Addetto di |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
La presente copertura assicurativa presente non è cumulabile con le coperture assicurative danni e opera in via alternativa rispetto a queste ultime. La Compagnia limita la prestazione: al debito residuo, con un massimo di € 1.000.000 per singolo Assicurato, in caso di decesso. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: il decesso (a seguito di malattia) avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza). |
La garanzia vita Decesso, prevista dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alle garanzie danni, è dedicata alle persone giuridiche ed è abbinabile a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione con preammortamento della durata massima di 24 mesi e in essere. La copertura assicura il pagamento del debito residuo del Finanziamento stipulato con la Banca in caso di premorienza del Key Man assicurato.
DOVE VALE LA COPERTURA? |
La copertura vale in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia. |
CHE OBBLIGHI HO? | |
- All’atto dell’adesione alla Polizza, l’Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Aderente e dell’Adeguatezza del Contratto nonché il Modulo di Proposta e di Consenso mentre l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo di Proposta e di Consenso nelle parti di propria competenza; - l’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza; - l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, per iscritto, la perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità; - l’Aderente e/o l’Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? |
Il premio della sola copertura assicurativa Decesso è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento. Il premio è calcolato in funzione dell’età assicurativa dell’assicurato al momento della sottoscrizione, della durata/durata residua del Finanziamento e del capitale assicurato iniziale ed è comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta. Il premio viene sempre addebitato sul conto corrente dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma, in forza dell’autorizzazione conferita dallo stesso alla Banca nel Modulo di Proposta. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? |
La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall’Aderente e deve essere compresa tra 1 anno (12 mesi) e 25 anni (300 mesi). La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l’efficacia della stessa è subordinata al pagamento del premio. La durata della copertura assicurativa Decesso è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. La copertura termina: - in caso di recesso dal contratto da esercitarsi entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Lettera di Conferma; - in caso di recesso annuale, se la durata del Contratto supera i 5 anni, con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza; - in caso di perdita di specifici requisiti di adesione e/o assicurabilità (legati in particolare alla residenza in Italia, allo svolgimento di attività pericolose e alla situazione lavorativa); - in caso di decesso dell’Assicurato; - in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento o accollo del Finanziamento, nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; - in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per invalidità totale permanente dell’Assicurato; - alla data di scadenza riportata nella Lettera di Conferma. |
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? |
L’Aderente può revocare la proposta di Adesione, fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell’accettazione da parte della Compagnia. L’Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva, entro 60 giorni dalla data di decorrenza, recandosi nella filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R. . |
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? □ SI ⮽ NO | |
La polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzioni. |
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Compagnia: CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Il presente DIP Danni è aggiornato a novembre 2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
Le garanzie danni previste dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia vita Decesso, sono dedicate alle persone giuridiche e sono abbinabili a Finanziamenti di durata fissa di nuova erogazione con preammortamento della durata massima di 24 mesi e in essere. Le coperture assicurano il pagamento del debito residuo ovvero delle rate del Finanziamento stipulato con la Banca nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca il Key Man assicurato.
CHE COSA È ASSICURATO? |
MODULO INFORTUNI E MALATTIA Il Cliente, congiuntamente alla garanzia Decesso da infortunio e malattia, può scegliere di acquistare le coperture assicurative previste da uno dei seguenti Pacchetti: PACCHETTO A Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia (copertura assicurativa opzionale). PACCHETTO B Invalidità Totale Permanente da infortunio e malattia; Inabilità Totale Temporanea da infortunio e malattia. L’adesione a uno dei Pacchetti sopra indicati è subordinata al positivo superamento della valutazione medica dell’Assicurato da parte della Compagnia. L’Aderente ha comunque la facoltà di richiedere alla Compagnia che, in caso di esito negativo della valutazione medica dell’Assicurato, in alternativa ai Pacchetti A e B sopra indicati (volti a coprire i danni derivanti da infortunio e malattia), sia attivato uno dei pacchetti sotto riportati, volti a coprire i soli danni derivanti da infortunio: MODULO INFORTUNI PACCHETTO C Decesso da infortunio Invalidità Totale Permanente da infortunio (copertura assicurativa opzionale) PACCHETTO D Decesso da infortunio Invalidità Totale Permanente da infortunio; Inabilità Totale Temporanea da infortunio Nel rispetto dei massimali previsti: in caso di decesso da infortunio o invalidità totale permanente, la Compagnia corrisponderà una somma pari al debito residuo in linea capitale, escludendo eventuali rate insolute scadute prima dell’evento; in caso di inabilità totale temporanea, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari alle rate in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? |
Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta con domicilio fiscale in paesi diversi dall’Italia. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e con età superiore a 70 anni (75 anni in |
caso di decesso) a scadenza, in caso di sottoscrizione dei pacchetti A o B; con età superiore a 73 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e con età superiore a 74 anni (78 anni in caso di decesso) a scadenza, in caso di sottoscrizione dei pacchetti C e D. che esercitano una delle seguenti attività professionali pericolose: Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Addetto di impianti di energia nucleare; Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili; Addetto al soccorso alpino e speleologico; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi; Operaio/addetto su piattaforme petrolifere; Sommozzatore; Speleologo; Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi); Palombaro. Tra le principali cause di esclusione, si evidenzia che le coperture non sono operanti in caso di: suicidio e tentativi di suicidio nei termini previsti dalla legge; dolo o colpa grave dell’Assicurato e/o del Beneficiario; fatti conosciuti prima della stipula del contratto; conseguenza diretta e indiretta di questi ultimi. La polizza non copre inoltre gli eventi occorsi durante o in conseguenza dell’esercizio di attività sportive o lavorative ritenute pericolose. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? |
Le coperture assicurative operano in via alternativa e non sono cumulabili. La Compagnia limita la prestazione: al debito residuo, con un massimo di € 500.000 per singolo Assicurato, in caso di Invalidità Totale Permanente; ad un massimo di 12 rate mensili per sinistro e 36 rate per l’intera durata contrattuale, ciascuna per un importo massimo pari a € 2.500 e per singolo Assicurato in caso di Inabilità Totale Temporanea. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: il grado di invalidità totale permanente accertata è pari o inferiore al 65% come in Tabelle INAIL (franchigia) in caso di sottoscrizione dei pacchetti A o B ovvero pari o inferiore al 59% (Tabelle INAIL), in caso di sottoscrizione dei pacchetti C o D; la diagnosi (a seguito di malattia) dell’invalidità totale permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); |
l’inabilità totale temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 30 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente inabilità totale | temporanea dovuta a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Finanziamento. |
DOVE VALE LA COPERTURA? | |
Le coperture valgono in tutto il mondo, a condizione che la documentazione sanitaria fornita alla Compagnia in sede di valutazione del sinistro sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia. |
CHE OBBLIGHI HO? |
- All’atto dell’adesione alla Polizza, l’Aderente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Aderente e dell’Adeguatezza del Contratto nonché il Modulo di Proposta e di Consenso mentre l’Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere il Questionario Medico nonché il Modulo Proposta e di Consenso nelle parti di propria competenza; - l’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete in quanto le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza; - l’Aderente e l’Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, per iscritto, la perdita dei requisiti di adesione e/o assicurabilità; - l’Aderente e/o l’Assicurato devono tempestivamente denunciare il sinistro fornendo alla Compagnia la documentazione utile alla valutazione dello stesso. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? |
Il premio delle coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea è unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento. Il premio è calcolato in funzione dell’età assicurativa dell’assicurato al momento della sottoscrizione, della durata/durata residua del Finanziamento e del capitale assicurato iniziale ed è comprensivo dell’importo che verrà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta. Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all’importo riferito alle sole garanzie danni (Decesso da infortunio, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea). Il premio viene sempre addebitato sul conto corrente dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma, in forza dell’autorizzazione conferita dallo stesso alla Banca nel Modulo di Proposta. In caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore a 120 mesi, decorso tale termine, il premio relativo alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal pacchetto sottoscritto), verrà corrisposto annualmente fino alla scadenza del contratto salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? |
La durata del Contratto di Assicurazione è pari alla durata/durata residua del Finanziamento sottoscritto dall’Aderente e deve essere compresa tra 1 anno (12 mesi) e 25 anni (300 mesi). Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma, fermo restando che l’efficacia delle stesse è subordinata al pagamento del premio. La durata della copertura assicurativa Invalidità totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione. In caso di durata superiore a 120 mesi, la copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo, annualmente o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente. Le coperture terminano: - in caso di recesso dal Contratto da esercitarsi entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicato nella Lettera di Conferma; - in caso di recesso annuale se la durata del Contratto supera i 5 anni, con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza; - in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento o accollo del Finanziamento, nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; - in caso di perdita di specifici requisiti di adesione e assicurabilità (legati in particolare alla residenza in Italia dell’Assicurato. Il domicilio fiscale in Italia dell’Aderente, allo svolgimento di attività pericolose da parte dell’Assicurato); - in caso di decesso dell’Assicurato; - in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per invalidità totale permanente dell’Assicurato; - alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma. La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine: - in caso di disdetta annuale da parte della Compagnia e/o da parte dell’Aderente, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza del decimo anno di copertura ovvero da ciascuna scadenza annuale successiva. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? |
Non essendo previsto un tacito rinnovo, non vi è diritto di disdetta dall’intero contratto. In caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore a 5 anni, l’Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto, a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata. In caso di durata della Polizza superiore a 120 mesi e decorso tale termine, l’Aderente può disdire la sola copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal Pacchetto sottoscritto) inviando comunicazione alla Compagnia entro 60 giorni dalla scadenza del 10° anno di copertura ovvero entro 60 giorni dalle successive scadenze annuali, a mezzo posta elettronica oppure lettera raccomandata A/R. |
POLIZZA CPI FINANZIAMENTI BUSINESS A PREMIO UNICO
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi)
Compagnia: CNP Assurances S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto: Finanziamento Protetto Business
Il presente DIP Aggiuntivo Multirischi è aggiornato a novembre 2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa CNP Assurances S.A. al 31/12/2020
Patrimonio Netto = 12.872 milioni di euro - Capitale Sociale = 686 milioni di euro - Riserve Patrimoniali = 12.185 milioni di euro
In base all’ultimo bilancio approvato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) è pari a 16 mld di euro e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) a 7,2 mld. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 35,3 mld di euro. L’importo ammissibile dei Fondi Propri a copertura del Requisito Patrimoniale minimo è pari a 29,8 mld. La relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa è disponibile sul sito internet di CNP Assurances S.A. al seguente link: xxxx://xxx.xxx.xx/Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/Xxx- resultats-de-CNP-Assurances?tab=2&start=0#panel
L’indice di solvibilità della Compagnia, dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 221%.
CNP ASSURANCES S.A. Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme, (equivalente a una società per azioni di diritto italiano) appartenente al Gruppo Caisse de Depots, presta le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva relative al Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.
Sede Legale della Compagnia: Direzione Generale in Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxxx).
Sede Secondaria: Il Contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l’Italia, sita in Via Bocchetto, 6; 20123; Milano, Italia. CNP Assurances S.A. è iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 04341440966.
Numero verde 800.222.662; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx - email xxxx@xxxxxxxxx.xx - PEC xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione
CNP ASSURANCES S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Xxxx Xxxxx ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n. 19 04-432707 del 25 Maggio 2004 all’esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I.00048 dell’Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell’Autorità di Vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel – sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx
I termini utilizzati nel presente documento e nel Documento Informativo Precontrattuale assumono il significato ad essi attribuito nel documento di Polizza.
Al Contratto si applica la legge italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? |
MODULO INFORTUNI E MALATTIA (PACCHETTI A, B) RAMO VITA a) Prestazione in caso di decesso La garanzia Decesso a seguito di infortunio e malattia prevede una prestazione pari: • Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; • nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del decesso. RAMI DANNI b) Prestazione in caso di invalidità totale permanente Nel caso in cui venga riconosciuta un’invalidità totale permanente all’Assicurato di grado superiore al 65% (Tabelle INAIL), la copertura Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari: • Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; • nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente. c) Prestazione in caso di inabilità totale temporanea La copertura Inabilità Totale Permanente prevede una prestazione pari: |
• Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile e per singolo Assicurato;
• nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile e per singolo Assicurato.
L’adesione al Modulo “Infortuni e Malattia” è subordinata al positivo superamento della valutazione medica dell’Aderente/Assicurato da parte della Compagnia.
L’Aderente/Assicurato ha comunque la facoltà di richiedere alla Compagnia che, in caso di esito negativo della valutazione medica, in alternativa al Modulo “Infortuni e Malattia”, sia attivato il Modulo solo “Infortuni” sotto descritto.
MODULO INFORTUNI (PACCHETTI C, D) RAMO DANNI
d) Prestazione in caso di decesso da infortunio:
La garanzia Decesso a seguito di infortunio prevede una prestazione pari:
• Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale;
• nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del decesso.
e) Prestazione in caso di invalidità totale permanente da infortunio:
Nel caso in cui venga riconosciuta un’invalidità totale permanente all’Assicurato di grado superiore al 59% (Tabelle INAIL), la copertura Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari:
• Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale;
• nel periodo di ammortamento: al debito residuo in linea capitale del Finanziamento alla data dell’infortunio che ha generato l’invalidità totale permanente.
f) Prestazione in caso di inabilità totale temporanea da infortunio:
La copertura Inabilità Totale Permanente prevede una prestazione pari:
• Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile e per singolo Assicurato;
• nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile e per singolo Assicurato.
CHE COSA NON È ASSICURATO? | ||
RISCHI ESCLUSI | Sono esclusi dalle coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale i sinistri occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di una delle seguenti attività sportive e lavorative pericolose: ATTIVITA SPORTIVE Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo; Salti da trampolino con sci e idroscì; Sci nautico; Skiathlon; Bob (guidoslitta); Skeleton; Arrampicata; Bouldering; Scalata; Combinata nordica; Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning; Accesso ai ghiacciai; Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa; Speleologia; Sport aerei in genere; a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Aliante; Immersioni subacquee; Caccia, Safari; Sport equestri; Tauromachia; Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore; Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa); Competizioni ciclistiche; Kickboxing, Pugilato, Savate e lotta nelle sue varie forme; Atletica pesante; Rugby e Football americano; Altri sport comunemente definiti “estremi”. ATTIVITÀ LAVORATIVE Acrobata; Domatore; Addestratore di animali operante in circhi o spettacoli; Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali; Artista controfigura; Stuntman; Pilota di mezzi aerei; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Addetto di impianti di energia nucleare; Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili; Addetto al soccorso alpino e speleologico; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi; Operaio/addetto su piattaforme petrolifere; Sommozzatore; Speleologo; Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi); Palombaro. | |
LE COPERTURE DECESSO, INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE E INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE NON SONO OPERANTI NEI SEGUENTI CASI: 1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell’Assicurato e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti; |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
RAMO VITA: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. XXXX XXXXX: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | ||
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | DENUNCIA DEL SINISTRO: I sinistri relativi alle coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea devono essere tempestivamente denunciati per iscritto mediante posta oppure via e-mail ai seguenti recapiti: | |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Sinistri - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | ||
L’elenco dei documenti da consegnare ai fini della valutazione del sinistro è riportato nel Modulo di Denuncia sinistro ad uso facoltativo contenuto nel Set Informativo e messo a disposizione degli interessati presso le filiali della Banca distributrice ovvero sul sito web della Compagnia. |
PRESCRIZIONE: Per la garanzia Decesso i diritti si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso il predetto termine, la Compagnia sarà tenuta a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per le garanzie Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea i diritti si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE: Qualora il sinistro risulti indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto. | |
GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre Compagnie diverse da CNP Assurances S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. | |
ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE: Non sono previste prestazioni fornite direttamente da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. | |
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI | L’Aderente e l’Assicurato devono fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto ad ottenere l’indennizzo nonché la cessazione della Polizza. In particolare, è di fondamentale importanza la corretta compilazione del Questionario Medico sottoposto in fase di sottoscrizione del Contratto. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
PREMIO | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nei DIP. |
RIMBORSO | L’Aderente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, nei seguenti casi: 1. recesso dell’Aderente o della Compagnia; 2. recesso annuale con preavviso di 60 giorni con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua; 3. anticipata estinzione totale, accollo o trasferimento del Finanziamento; 4. perdita dei requisiti di assicurabilità e di adesione dell’Aderente e/o del Key Man. La Compagnia restituirà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del costo di emissione. Solo in caso di recesso della Compagnia, l’imposta di legge non verrà trattenuta. |
SCONTI | La Compagnia applica uno sconto di premio pari al 3%. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
DURATA | Le coperture assicurative hanno una durata poliennale pari a quella scelta dall’Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Non è prevista la possibilità di rinnovo a scadenza. |
SOSPENSIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere volontariamente le garanzie. |
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? | ||
REVOCA | L’Aderente può revocare la proposta di Adesione, fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell’accettazione da parte della Compagnia. | |
RECESSO | L’Aderente può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza: 1. recandosi presso la filiale nella quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure 2. dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo: | |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | ||
La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il premio, al netto dell’imposta e del costo di emissione. In virtù dell’applicazione della riduzione di premio pari al 3% è prevista la facoltà di recesso trascorsi 5 anni dalla decorrenza della Polizza. | ||
RISOLUZIONE | Non è prevista la possibilità di sospendere il pagamento dei premi. |
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? | |
Il prodotto è dedicato alle persone giuridiche in possesso dei requisiti di adesione e che abbiano la necessità di tutelarsi nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca l’Assicurato (Key Man) e metta a rischio la continuità del Business Aziendale compromettendo la capacità di provvedere al completamento del piano di rimborso previsto dal Finanziamento. |
COSTI TOTALI | COSTI DI DISTRIBUZIONE Quota parte dei costi percepita dal Distributore in due prospettive alternative | |
In termini di % del premio netto versato | In termini di % del premio netto versato | In termini di % dei costi totali (54,29 %) |
54,29 % | 35,00 % | 64,47 % |
COSTI TOTALI | COSTI DI DISTRIBUZIONE Quota parte dei costi percepita dal Distributore in due prospettive alternative | |
In termini di % del premio netto versato | In termini di % del premio netto versato | In termini di % dei Costi Totali (56,32%) |
56,32 % | 35,00 % | 62,14 % |
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? □ SI ⮽ NO |
La Polizza non prevede opzioni di riscatto e riduzione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
ALL‘IMPRESA ASSICURATRICE | I reclami riguardanti le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta o e-mail, alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito: | |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio reclami - Via Bocchetto, 6 – 20123 Milano - xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | ||
Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | ||
ALL’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: | |
IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Fax 00 00 00 00 00 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Info su xxx.xxxxx.xx | ||
Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: | ||
Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l’Ufficio Reclami Sede: 61 rue Taitbout – 75436 Xxxxx - Xxxxx 00 – Francia | ||
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | ||
MEDIAZIONE | Interpellando un Organismo di Mediazione, tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). | |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. | |
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: 1. direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; 2. all’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. |
RAMO VITA E XXXX XXXXX
Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa al Distributore, è pari alla seguente percentuale:
Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, già incluso nei tassi di premio e comprensivo della quota retrocessa al Distributore, è pari alla seguente percentuale:
I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva sono a carico dell’Aderente cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
Il presente Contratto è soggetto ad un costo di emissione pari a € 75.
In caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del contratto di Finanziamento, viene trattenuto un importo pari a € 25 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione l’operazione.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
REGIME FISCALE | |
TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO | TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI: Le somme corrisposte per il caso di decesso e invalidità totale permanente non costituiscono reddito e sono pertanto esenti da tassazione. DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI: I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di Invalidità Permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall’Aderente alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tale detrazione si intende maggiorata relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge”). |
AVVERTENZA: LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA: PRIMA DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL QUESTIONARIO MEDICO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA NON DISPONE ATTUALMENTE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
AVVERTENZA: IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE DEL FINANZIAMENTO, OVVERO NEI CASI DI TRASFERIMENTO O DI ACCOLLO DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATA RELATIVA AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA, PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
AVVERTENZA: IN CASO DI ESTINZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBIGO DI RESTITUIRTI LA QUOTA PARTE DI PREMIO IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI DEBITO ESTINTO ANTICIPATAMENTE. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE DI MANTENERE IN VIGORE LE COPERTURE FINO ALLA SCADENZA CONTRATTUALE INIZIALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
GLOSSARIO NORME CONTRATTUALI
ART. 1 PER CHE COSA È POSSIBILE ASSICURARSI 4
ART. 2 REQUISITI PER POTERSI ASSICURARE (REQUISITI DI ADESIONE E ASSCURABILITÀ) 4
ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 5
ART. 4 ATTIVITÀ PROFESSIONALI PERICOLOSE NON ASSICURABILI 5
ART. 5 CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI 6
ART. 7 COME POTERSI ASSICURARE 6
ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 6
ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 7
ART. 11 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 7
ART. 12 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 7
ART. 13 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE (DIRITTO DI RIPENSAMENTO) 8
ART. 14 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE IN CORSO DI CONTRATTO 8
ART. 15 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ 8
ART. 16 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE, ACCOLLO, TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO . 9 ART. 17 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 10
ART. 20 DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE 11
ART. 21 DENUNCIA DEL SINISTRO 11
ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 11
ART. 23 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 11
ART. 24 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
ART. 26 XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 00
ART. 27 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE 11
COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI ED INDENNIZZI MODULO INFORTUNI E MALATTIA
ART. 28 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO E DA MALATTIA 12
ART. 29 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA 13
ART. 30 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA 14
ART. 31 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE 15
COPERTURE ASSICURATIVE - PRESTAZIONI ED INDENNIZZI MODULO INFORTUNI
ART. 32 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO 16
ART. 33 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO 16
ART. 34 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO 18
ART. 35 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE 19
ESCLUSIONI
DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 37 DENUNCIA DEI SINISTRI 22
ART. 38 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L’ISTRUTTORIA DEL SINISTRO 22
ART. 39 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 23
ART. 40 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE 23
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
IMPORTANTI | › Ammortamento: Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla quota interessi e dalla quota capitale. › Contratto di Finanziamento: Il contratto rientrante nell’ambito dei Finanziamenti Business stipulato tra il Contraente e l’Aderente. › Piano di ammortamento: Piano di rimborso rateale del Finanziamento sottoscritto con la Banca al quale vengono abbinate le coperture assicurative. › Polizza Collettiva: Il Contratto di Assicurazione stipulato tra la Contraente e la Compagnia, al quale possono chiedere di aderire i soggetti che possiedono i requisiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1891 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi)”. › Preammortamento: Periodo del piano di rimborso che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi. › Premio: L’importo richiesto all’Aderente quale corrispettivo per usufruire delle coperture assicurative. › Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. |
COPERTURE ASSICURATIVE E PRESTAZIONI | › Capitale assicurato iniziale: Il capitale decrescente scelto dall’Aderente e indicato nel Modulo di Proposta. › Coperture assicurative: Le garanzie contenute nella Polizza concesse dalla Compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro. › Debito residuo: Debito in linea capitale del Finanziamento risultante alla data del sinistro. › Decesso: La morte dell’Assicurato per qualsiasi causa. › Inabilità Totale Temporanea (ITT): La perdita totale temporanea della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria attività (professione). › Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. › Infortunio: L’evento dannoso dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l’asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali, l’annegamento, l’assideramento o il congelamento, i colpi di freddo, i colpi di sole o di calore, le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini, xxxxx xxxxxxxxxx, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. › Invalidità Totale Permanente (ITP): La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato purché proficua e remunerabile. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia superiore al livello minimo previsto in relazione agli aspecifici moduli attivati (franchigia). L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell’Assicurato. Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute (vedi Allegato “Tabella di valutazione medico legale INAIL”). Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D.lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. › Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
LIMITAZIONI | › Carenza: Il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del Contratto di Assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono operative. Se l’evento dannoso si verifica nel corso di tale periodo, la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata. › Esclusioni: I rischi esclusi o le limitazioni relativi alle coperture assicurative prestate dalla Compagnia, elencati nel Capitolo IV delle Condizioni di Assicurazione. › Età anagrafica: Età calcolata in anni dalla data di nascita alla data di sottoscrizione. › Età assicurativa: Età presa in considerazione dalla Compagnia per il calcolo del premio. È calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale ai 6 mesi e computando come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi. › Periodo di franchigia assoluta: Il periodo di scopertura della garanzia in cui la parte di danno subita non è indennizzabile. |
› Franchigia relativa (per la sola garanzia ITP): La percentuale, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell’assicurato. Non si ha diritto al risarcimento qualora il danno sia pari o inferiore all’importo corrispondente alla franchigia. In caso di danno superiore alla franchigia relativa, il risarcimento è integrale. › Massimale: La somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le coperture assicurative. › Periodo di riqualificazione: Il periodo di tempo successivo alla data di cessazione del periodo di inabilità totale temporanea per il quale sia stato liquidato un sinistro, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa ai fini dell’indennizzabilità del sinistro successivo. | |
SOGGETTI | › Aderente o Azienda Aderente: La persona giuridica (Società, Ditta Individuale, Associazione riconosciuta) con domicilio fiscale in Italia, che sottoscrive il Modulo di Proposta e paga il premio. › Assicurato: La persona fisica residente in Italia che coincide con il soggetto designato dall’Aderente nel Modulo di Proposta e che ricopre il ruolo di Key Man nell’Azienda Aderente. L’Assicurato viene definito anche come “Key Man”. › Beneficiario: L’Azienda Aderente che riceve le prestazioni previste dal Contratto di Assicurazione ed erogate dalla Compagnia. › Cliente: la persona giuridica che ha sottoscritto un contratto di Finanziamento con la Banca, definita anche Aderente. › Compagnia: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale l’Aderente stipula il Contratto di Assicurazione. › Contraente: Banca di Asti S.p.A.; il Contraente viene definito anche come “Distributore” o “Banca”. › IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione a tutela del consumatore. › Key Man: il soggetto che ricopre uno dei seguenti ruoli per l’Azienda Aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'Azienda Aderente (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’Azienda anche con un rapporto di consulenza). |
DOCUMENTI | › Condizioni di Assicurazione: L’insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione. › Contratto di Assicurazione: Contratto mediante il quale la Compagnia, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione al verificarsi dell’evento assicurato. › DIP Aggiuntivo Multirischi: Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi. › DIP Danni: Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni. › DIP Vita: Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. › Lettera di Conferma: Il documento con cui la Compagnia accetta la proposta di Adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Aderente. › Modulo di Denuncia sinistri: È il documento che può essere utilizzato per la denuncia dei sinistri. In esso è contenuto l’elenco dei documenti da consegnare in fase di denuncia. › Modulo di Proposta e di Consenso dell’Assicurato: È il documento con il quale l’Aderente richiede alla Compagnia di aderire alla Polizza Collettiva e l’Assicurato presta il proprio consenso per la validità del Contratto di Assicurazione. › Set Informativo: Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente all’Aderente prima della sottoscrizione del Contratto. È composto dal DIP Vita, DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Multirischi, dalle Condizioni di Assicurazione, dall’Allegato “Tabella di Valutazione Medico Legale INAIL”, dall’Allegato Riferimenti Normativi, dal Fac simile del Modulo di Proposta e di Consenso dell’assicurato, dall’informativa sul trattamento dei dati personali e dal Modulo di Denuncia sinistri. › Questionario Medico Semplificato/Completo: Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di Assicurazione. |
FASI DEL CONTRATTO | › Conclusione del Contratto di Assicurazione o perfezionamento: Il momento in cui l’Aderente riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell’accettazione della proposta da parte della Compagnia. › Data di decorrenza delle coperture assicurative: Il termine dal quale le coperture assicurative possono essere attivate, che coincide con le ore 24 del giorno di emissione della Lettera di Conferma. › Durata del Contratto di Assicurazione: Il periodo di vigenza del Contratto di Assicurazione. › Durata delle coperture assicurative: Il periodo di vigenza delle coperture assicurative. Coincide con la durata del Contratto di Assicurazione. |
› Efficacia del Contratto e delle coperture assicurative: il termine dal quale prendono efficacia il Contratto e le coperture assicurative e che coincide con le ore 24 del giorno in cui l’Aderente paga il premio.
› Periodo di copertura: il periodo di tempo in cui le coperture assicurative sono attive e risulta pagato il relativo premio. Per esempio, nel caso di premio annuo con frazionamento di premio semestrale, il periodo coincide con il semestre per cui è stato pagato il premio.
CAPITOLO I
NORME CONTRATTUALI
PREMESSA
Le Condizioni di Assicurazione regolano l’adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente con la Compagnia CNP Assurances S.A. per conto dei propri Clienti ed il relativo rapporto contrattuale.
AVVERTENZA: La presente Polizza abbinata al Finanziamento è FACOLTATIVA e non necessaria ai fini dell’ottenimento del Finanziamento stesso.
AVVERTENZA: a norma dell’articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni Private”, si richiama l’attenzione della Contraente e dell’Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto o in altri colori contenenti decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico della Contraente o dell’Assicurato.
Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le norme di legge applicabili.
ART. 1 PER CHE COSA È POSSIBILE ASSICURARSI
A fronte dell’adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all’Aderente, nei limiti delle condizioni di seguito descritte, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.
ART. 1.1 MODULO INFORTUNI E MALATTIA
Si illustrano qui di seguito i Pacchetti assicurativi del modulo infortuni e malattia che possono essere acquistati:
PACCHETTI | SOGGETTI ASSICURABILI | ETÀ | COPERTURE ASSICURATIVE | ||
Pacchetto A | KEY MAN | Età massima alla sottoscrizione: 65 anni Età massima alla scadenza del contratto: 75 anni (Decesso) – 70 anni (ITP – ITT) | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e da malattia | |
Pacchetto B | KEY MAN | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e da malattia | ITT da infortunio e da malattia |
Le prestazioni relative alle singole coperture assicurative sono dettagliatamente descritte nel Capitolo II, mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nel Capitolo IV delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’adesione al Modulo “Infortuni e Malattia” è subordinata al rispetto dei limiti di età alla sottoscrizione e a scadenza indicati nel paragrafo precedente nonché al positivo superamento della valutazione medica dell’Aderente/Assicurato da parte della Compagnia.
L’Aderente/Assicurato ha comunque la facoltà di richiedere alla Compagnia che, in caso di mancato rispetto dei limiti di età previsti per l’adesione al “Modulo Infortuni e Malattia” ovvero di esito negativo della valutazione medica, in alternativa al Modulo “Infortuni e Malattia”, sia attivato il Modulo solo “Infortuni” sotto descritto
PACCHETTI | SOGGETTI ASSICURABILI | ETÀ | COPERTURE ASSICURATIVE | |||
Pacchetto C | KEY MAN | Età massima alla sottoscrizione: 73 anni Età massima alla scadenza del contratto: 78 anni (Decesso) – 74 anni (ITP – ITT) | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e da malattia | ||
Pacchetto D | KEY MAN | DECESSO Tutte cause | ITP da infortunio e da malattia | ITT da infortunio e da malattia |
Le prestazioni relative alle singole coperture assicurative sono dettagliatamente descritte nel Capitolo III, mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nel Capitolo IV delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ART. 2 REQUISITI PER POTERSI ASSICURARE (REQUISITI DI ADESIONE E ASSCURABILITÀ)
L’Aderente alle coperture assicurative deve essere una persona giuridica che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
a) sia Cliente del Distributore;
b) abbia domicilio fiscale in Italia;
COPERTURE ASSICURATIVE
DECESSO
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE (ITP)
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA (ITT)
(opzionale per il Pacchetto A e C)
c) abbia un’età compresa tra i 18 anni e i 65 anni al momento della sottoscrizione e d) abbia un’età non superiore a 75 anni a scadenza per la copertura assicurativa Decesso e 70 anni a scadenza per le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, in caso di sottoscrizione dei Pacchetti A o B (MODULO INFORTUNI E MALATTIA; e) abbia un’età compresa tra i 18 anni e i 73 anni al momento della sottoscrizione e abbia un’età non superiore a 78 anni a scadenza per la copertura assicurativa Decesso e 74 anni a scadenza per le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, in caso di sottoscrizione dei Pacchetti C e D (MODULO INFORTUNI) f) abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico Semplificato ovvero il Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia. Può essere designato Assicurato dall’Aderente la persona fisica che: h) sia residente in Italia; i) ricopra uno dei seguenti ruoli per l’Azienda Aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'Azienda Aderente (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’Azienda anche con un rapporto di consulenza). Nel caso di Ditta Individuale, il soggetto Assicurato può o meno coincidere con il titolare effettivo; j) non svolga una delle attività professionali pericolose non assicurabili riportate nell’elenco indicato all’ART. 4 “ATTIVITÀ PROFESSIONALI PERICOLOSE NON ASSICURABILI” k) abbia compilato e sottoscritto il Questionario Sanitario, il Questionario Medico Semplificato ovvero il Questionario Medico Completo e lo stesso sia stato valutato positivamente dalla Compagnia; ART. 2.1 TIPOLOGIA CONTRATTO DI FIANANZIAMENTO ABBINABILE ALLA POLIZZA La presente Polizza può essere abbinata esclusivamente alle seguenti tipologie di Contratto di Finanziamento di durata fissa: - Finanziamento di nuova erogazione, di tipo ipotecario o chirografario, non Stato Avanzamento Lavori (SAL), con preammortamento della durata massima di 24 mesi, entro 30 giorni dalla data di erogazione; - Finanziamento in essere, di tipo ipotecario o chirografario, successivamente alla data di erogazione. In caso di Finanziamento a Stato Avanzamento Lavori, la Polizza potrà essere abbinata solamente a consolidamento avvenuto. ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni dell’Aderente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze siano relative a circostanze tali, per le quali la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto di Assicurazione, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. ART. 4 ATTIVITÀ PROFESSIONALI PERICOLOSE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili i Key Man che esercitano una delle seguenti attività professionali pericolose: Acrobata; Domatore; Addestratore di animali operante in circhi o spettacoli; Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali; Artista controfigura; Stuntman; Pilota di mezzi aerei; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Addetto di impianti di energia nucleare; Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili; Addetto al soccorso alpino e speleologico; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi; Operaio/addetto su piattaforme petrolifere; Sommozzatore; Speleologo; Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi); Palombaro. Qualora in corso di contratto l’Aderente/Assicurato, cominci a svolgere una delle attività professionali non assicurabili, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Compagnia tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
COSA SI INTENDE PER CUMULO?
Per cumulo si intende la somma di tutti i capitali assicurati con la Compagnia.
In tal caso, le coperture assicurative cesseranno e la Compagnia provvederà a restituire la quota parte di premio pagata e non goduta a partire dalla data di ricezione della comunicazione dell’Aderente/Assicurato, calcolata sulla base della formula indicata al successivo ART. 16.
ART. 5 CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’Aderente può scegliere l’importo del capitale assicurato nel rispetto dei limiti sotto riportati.
Il capitale assicurato:
› non può essere superiore all’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo alla data di sottoscrizione, fermo restando un importo massimo assicurabile di € 1.000.000 per singolo Assicurato;
› non può essere inferiore al 25% dell’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo, fermo restando un importo assicurabile minimo di € 3.000 per singolo Assicurato.
Prima dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori
capitali assicurati per il rischio morte e invalidità totale permanente, per Aderente, per Assicurato e per prodotto, presso la Compagnia medesima. In tal caso,
a) Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a
€ 1.000.000 per Aderente;
b) Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a
€ 1.000.000 per Assicurato,
la Compagnia non accetterà il rischio e rifiuterà la richiesta di adesione.
In nessun caso la Compagnia risponderà di coperture per il rischio morte e invalidità totale permanente il cui valore complessivo per Aderente e/o Assicurato, anche per effetto di altre coperture attivate presso la medesima Compagnia, sia superiore ai limiti sopra riportati
ART. 7 COME POTERSI ASSICURARE
L’Aderente manifesta l’interesse a aderire alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione del Modulo di Proposta. L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti dall’Aderente nel Modulo di Proposta e dall’Assicurato nel Modulo di Consenso e sulla base delle risposte fornite nel Questionario Sanitario, nel Questionario Medico Semplificato ovvero Completo in funzione del capitale assicurato e dell’età al momento della sottoscrizione secondo lo schema sotto riportato.
CAPITALE ASSICURATO* | ETÀ ASSICURATO | MODALITÀ DI ASSUNZIONE |
Fino a € 200.000,00 | Da 18 anni compiuti a 61 non compiuti | Questionario Medico Semplificato |
Da 61 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo | |
Da 66 anni compiuti a 74 non compiuti | Questionario Sanitario | |
Da € 200.000,01 a € 300.000,00 | Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo |
Da 66 anni compiuti a 74 non compiuti | Questionario Sanitario | |
Da € 300.000,01 a € 500.000,00 | Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo + esami medici |
Da 66 anni compiuti a 74 non compiuti | Questionario Sanitario | |
Da € 500.000,01 a € 1.000.000 | Da 18 anni compiuti a 66 non compiuti | Questionario Medico Completo + esami medici |
Da 66 anni compiuti a 74 non compiuti | Questionario Sanitario |
* L’importo richiesto considerato per la valutazione comprende eventuali ulteriori importi assicurati con la Compagnia (cumulo).
In caso di risposte affermative al Questionario Sanitario, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione a supporto della corretta valutazione del rischio.
In presenza di risposte affermative al Questionario Medico Semplificato, è sempre prevista la compilazione del Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario Sanitario, il Questionario Medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico dell'Aderente.
AVVERTENZA: La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la proposta di adesione al Modulo Infortuni e Malattia (Pacchetti A o B); ovvero al Modulo Infortuni (Xxxxxxxxx C o D) nei casi in cui ciò sia richiesto dall’Aderente e previsto dal Contratto nonché la facoltà di rifiutare del tutto la proposta di adesione..
ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
In caso di esito positivo della valutazione assuntiva medica, il Contratto di Assicurazione si conclude con la ricezione da parte dell’Aderente della Lettera di Conferma della Compagnia con la quale viene accettata la
proposta di adesione e viene indicata la data di decorrenza delle coperture assicurative. L’efficacia del Contratto di Assicurazione è comunque subordinata al pagamento del premio. In caso di esito negativo della valutazione assuntiva medica, la Compagnia rifiuta la richiesta di adesione, provvedendo a fornirne apposita comunicazione all’azienda Aderente e all’Assicurato.
Il premio varia in funzione:
› dell’età assicurativa dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta;
› delle coperture assicurative prestate;
› della durata/durata residua del Finanziamento;
› dell’importo assicurato.
Il premio è unico e anticipato e comprensivo dell’imposta di assicurazione per la componente relativa alle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.
In virtù della pluriennalità, al premio viene applicata una riduzione del 3%. La Compagnia applica un costo di emissione pari ad € 75.
Il premio viene addebitato sul c/c dell’Aderente al momento dell’emissione della Lettera di Conferma, in forza dell’autorizzazione conferita dall’Aderente stesso al Contraente, nel Modulo di Proposta. L’incasso di tale somma da parte della Contraente varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia.
Se il premio non viene pagato, il Contratto di Assicurazione e le coperture assicurative restano inefficaci.
Il premio relativo all’eventuale rinnovo annuale della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea, qualora prevista dal pacchetto sottoscritto, verrà addebitato sul conto corrente dell’Aderente con le medesime modalità.
AVVERTENZA: La Compagnia non invia all’Aderente alcun avviso di scadenza dei premi.
AVVERTENZA: In caso di chiusura del conto corrente l’Aderente dovrà comunicare tempestivamente le nuove coordinate bancarie (IBAN comprensivo di codice BIC) per l’addebito del premio da parte della Compagnia. Tale comunicazione potrà essere effettuata tramite la Contraente.
ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata/durata residua del Finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento.
ART. 11 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative hanno validità dalle ore 24 del giorno di decorrenza evidenziato sulla Lettera di Conferma (attivazione delle coperture assicurative) inviata all’Aderente, restando inteso che le stesse saranno inefficaci, e pertanto non attivabili, qualora non venisse pagato il premio contrattualmente previsto, ai sensi dell’art. 1899 del
c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”).
La durata delle coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente è sempre pari alla durata del Contratto di Assicurazione.
La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha sempre una durata iniziale pari a 120 mesi e si rinnova tacitamente al termine di tale periodo, annualmente o per un periodo inferiore in caso di durata residua del Finanziamento minore di 12 mesi, fino alla scadenza del contratto di assicurazione, salvo disdetta esercitata dalla Compagnia e/o dall’Aderente.
ART. 12 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Le coperture assicurative hanno termine:
› in caso di recesso dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza;
› ove la durata del Contratto superi i 5 anni, in caso di recesso annuale, con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza;
› in caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento nel caso in cui l’Aderente non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
› in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità dell’Aderente e/o dell’Assicurato;
› in caso di decesso dell’Assicurato;
› in caso di liquidazione del debito residuo del Finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato;
› alla data di scadenza riportata nella Lettera di Conferma.
La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea ha inoltre termine: ART. 13 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE (DIRITTO DI RIPENSAMENTO) L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità: › recandosi nella filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure › dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomanda a A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente la quota parte di premio pagato e non goduto al netto dell’imposta di legge calcolato a partire dalla data di richiesta di recesso, sulla base della seguente formula: Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 + 𝐻 × 𝑁−𝐾 𝑁 𝑁 Ppu = Premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione N = durata della copertura assicurativa espressa giorni K = permanenza effettiva in copertura espressa in giorni H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pari a € 75. ART. 14 DIRITTO DI RECESSO DELL’ADERENTE IN CORSO DI CONTRATTO A fronte della riduzione di premio indicata all’ART. 9, in caso di durata del Contratto di Assicurazione superiore ai 5 anni, l’Aderente ha la facoltà di recedere annualmente dalle coperture assicurative ai sensi dell’art. 1899 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”), con effetto a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla data di decorrenza. La Compagnia provvederà a rimborsare all’Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta sulla base della formula indicata al successivo ART. 16. La comunicazione di recesso, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata, dovrà essere inviata, entro 60 giorni prima della scadenza dell’annualità, tramite e-mail o con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
ART. 15 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ ART. 15.1 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE DELL’ADERENTE Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, venisse meno il requisito di adesione relativo al domicilio fiscale in Italia, l’Aderente dovrà comunicarlo tempestivamente alla Compagnia attraverso lettera raccomandata A/R o e-mail, al seguente indirizzo: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
La perdita del requisito di domicilio fiscale in stato italiano determina la risoluzione del Contratto di Assicurazione; la Compagnia non interverrà perciò in nessun caso di sinistro. La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pari a € 75. |
ART. 15.2 PERDITA DEI REQUISITI DI ASSICURABILITÀ DEL KEY MAN
Qualora nel corso di validità del Contratto di Assicurazione, il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dal Contratto di Assicurazione, (ricoprire per l’Azienda Aderente, il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’azienda anche con un rapporto di consulenza, essere residente in Italia, e/o non esercitare una delle attività professionali pericolose indicate all’ART 4) le garanzie cesseranno e la copertura assicurativa non interverrà in caso di sinistro.
L’Aderente dovrà comunicare alla Compagnia la perdita dei suddetti requisiti con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail al seguente indirizzo:
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione Portafoglio Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Compagnia provvederà ad estinguere il Contratto di Assicurazione e:
in caso di perdita del ruolo di Key Man ovvero in caso di inizio dello svolgimento di una delle attività professionali escluse, a rimborsare all’Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale è stata comunicata la perdita del requisito;
in caso di trasferimento dell’Assicurato in uno stato estero, a rimborsare all’Aderente la quota parte di premio pagata e non goduta calcolata a partire dalla data nella quale nella quale è avvenuto il trasferimento di residenza nello stato estero.
Il rimborso verrà effettuato sulla base della formula riportata all’ART. 16.
La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione pari a € 75.
ART. 15.3 MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ
Ai fini della liquidazione, la Compagnia effettuerà preventivamente controlli in merito alla permanenza dei requisiti di adesione e assicurabilità; qualora dovesse riscontrarne la mancanza, rifiuterà il sinistro e procederà al rimborso del premio pagato e non goduto sulla base della formula indicata all’ART. 16, anche qualora non ne fosse stata tempestivamente comunicata la loro perdita.
La Compagnia non rimborserà, in ogni caso, il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.
ART. 16 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE, ACCOLLO, TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento, trasferimento o accollo (non successiva alla liquidazione dell’indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente), le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale del Finanziamento.
La Compagnia restituirà all’Aderente, entro 30 giorni dalla data di estinzione, la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduto, al netto delle imposte e del costo di emissione, calcolata sulla base della formula di seguito indicata:
Ppu = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione
N = durata della copertura espressa in giorni.
K = permanenza effettiva in copertura espressa giorni
DR = debito residuo assicurato prima dell’estinzione totale anticipata del contratto di Finanziamento
CI = capitale assicurato iniziale
H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l’importo del premio (PPU), il capitale assicurato iniziale (CI) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:
PPU = PPU1 (1-Cap_est/DR) CI = CI1 (1-Cap_est/DR)
H = H1 (1-Cap_est/DR)
¹ I valori di PPU, CI e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita.
La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO | |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo Erogato/Debito residuo | € 100.000 |
Capitale Assicurato (CI) | € 100.000 |
Rimborso del premio = 𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾
𝑁 𝐶𝐼
𝑁
Durata della copertura (N) | 240 mesi |
Premio netto imposte e costo di emissione | € 5.099,50 |
Premio puro anticipato (Ppu) | € 2.289,68 |
Costi complessivi (H) | € 2.809,82 |
Permanenza effettiva in copertura (K) | 60 mesi |
Debito residuo assicurato prima dell’estinzione (DR) | € 77.000 |
Importo dell’estinzione anticipata totale (Cap_est) | € 77.000 |
Importo rimborsato* | € 3.429,66 |
*al netto dei costi di estinzione pari a € 25
In alternativa al rimborso del premio, l’Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione totale del Finanziamento, per il tramite del Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale iniziale.
In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione totale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.
ART. 17 ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Compagnia ridurrà proporzionalmente il capitale assicurato residuo nella misura corrispondente alla quota estinta.
La Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di estinzione, alla restituzione all’Aderente della quota parte di premio in proporzione alla quota di debito estinto anticipatamente, al netto delle imposte e del costo di emissione, sulla base della seguente formula:
Rimborso del premio = �𝑃𝑝𝑢 × 𝑁−𝑘 × 𝐷𝑅 + 𝐻 × 𝑁−𝐾� × 𝐶𝑎𝑝_𝑒𝑠𝑡
𝑁 𝐶𝐼
𝑁
𝐷𝑅
Ppu = premio al netto delle imposte, dei costi complessivi (H) e dei costi di emissione
N = durata della copertura espressa in giorni
K = permanenza effettiva in copertura espressa in giorni
DR = debito residuo assicurato prima dell’estinzione parziale anticipata
H = costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
CI = capitale assicurato iniziale
Cap est = importo dell’estinzione parziale anticipata parziale versato dal Cliente
AVVERTENZA: Nel caso in cui siano intervenute in precedenza ulteriori estinzioni parziali del Finanziamento, e queste abbiano comportato rimborsi di parte del premio, l’importo del premio (PPU), il capitale assicurato iniziale (CI) e i costi complessivi (H) da considerare nella formula sopra riportata devono essere riproporzionati secondo la seguente formulazione:
PPU = PPU1 (1-Cap_est/DR) CI = CI1 (1-Cap_est/DR)
H = H1 (1-Cap_est/DR)
¹ I valori di PPU, CE e H da utilizzare nella formula sono sempre quelli derivanti dall’ultima riproporzione effettuata, conseguenza dell’ultima estinzione parziale gestita.
La Compagnia tratterrà inoltre un importo pari a € 25 a titolo di spese di estinzione.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DI RIMBORSO | |
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo Erogato/Debito residuo | € 100.000 |
Capitale Assicurato (CI) | € 100.000 |
Durata della copertura (N) | 240 mesi |
Premio netto imposte e costo di emissione | € 5.099,50 |
Premio puro anticipato (Ppu) | € 2.289,68 |
Costi complessivi (H) | € 2.809,82 |
Permanenza effettiva in copertura (K) | 60 mesi |
Debito residuo assicurato prima dell’estinzione (DR) | € 77.000 |
Importo dell’estinzione anticipata parziale (Cap_est) | € 20.000 |
Importo rimborsato* | € 890,92 |
*al netto dei costi di estinzione pari a € 25
In alternativa al rimborso parziale del premio l’Aderente può richiedere per iscritto alla Compagnia, esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione parziale del Finanziamento, per il tramite della Contraente ed utilizzando l’apposito Modulo, di mantenere in vigore le garanzie fino alla scadenza contrattuale iniziale.
In caso di sinistro successivo alla data dell’estinzione parziale del Contratto di Finanziamento, l’indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio.
In caso di durata della Polizza superiore a 120 mesi e decorso tale termine, è facoltà dell’Aderente e della Compagnia, di dare disdetta alla copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (qualora prevista dal Pacchetto sottoscritto). La disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del 10° anno di copertura ovvero entro 60 giorni dalle successive scadenze annuali, mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: |
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio |
In tal caso la copertura disdettata cessa di avere efficacia alla fine dell'annualità nel corso della quale è stata effettuata la disdetta. La suddetta facoltà non può essere esercitata per le coperture assicurative Decesso e Invalidità Totale Permanente, le quali resteranno in vigore per l'intera durata del Contratto di Assicurazione. Il Beneficiario irrevocabile delle prestazioni garantite dal Contratto di Assicurazione è l’Azienda Aderente. ART. 20 DOVE VALGONO LE COPERTURE ASSICURATIVE Ferme le esclusioni di cui all’ART. 36 punti 4 e 5, le coperture assicurative Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono in tutto il mondo, a condizione che la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che eserciti la propria professione in Italia. ART. 21 DENUNCIA DEL SINISTRO I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall’Assicurato o dai suoi aventi causa. Per i dettagli si rimanda al Capitolo V. ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del c.c. ART. 23 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Per la copertura assicurativa sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di 10 anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le coperture assicurative danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea), i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Tali condizioni sono previste dall’art. 2952 del c.c. (vedi Allegato “Riferimenti Normativi”). ART. 24 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia. Le imposte e le tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Aderente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati dalla Compagnia. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto del Contratto di Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato, su incarico della Compagnia, nell’ambito dell’istruttoria del sinistro, ai quali, anche dopo il verificarsi dell’evento, il Beneficiario o la Compagnia intendessero rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. ART. 27 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo obbligatorio di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione del luogo dove l’Aderente ha sede o, se diverso, del luogo dove l’Aderente ha eletto domicilio. Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro in cui l’Aderente ha sede o del diverso domicilio elettivo dell’Aderente. |
CAPITOLO II – MODULO INFORTUNI E MALATTIA (PACCHETTI A, B)
COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI E INDENNIZZI
AVVERTENZA: Le coperture assicurative non operano: a) nel caso in cui il sinistro occorra durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di attività sportive di natura pericolosa, come elencate all’interno dell’ART. 36.1; b) in caso di esercizio di una delle attività lavorative pericolose indicate all’ART. 36.2.
DECESSO, DA INFORTUNIO E DA MALATTIA | ART. 28 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO E DA MALATTIA LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA Xxxxxxx assicurato Ferme le esclusioni di cui al Capitolo IV, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa. Indennizzo In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale; › nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima del decesso; › riproporziona l’indennizzo nel caso abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere. *l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento decesso Carenza | ||
La copertura assicurativa per il decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: ciò significa che, in questo caso, qualora il decesso a seguito di malattia avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l’indennità non verrà corrisposta. | |||
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI SINISTRO PER DECESSO | |||
DECORRENZA DEL CONTRATTO | DATA DI DECESSO (a seguito di malattia) | ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO | |
02/01/2019 | 30/01/2019 | La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà alcun indennizzo, in quanto l’Assicurato è deceduto a seguito di malattia nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza. | |
02/01/2019 | 05/03/2019 | La Compagnia liquida il sinistro e corrisponderà l’indennizzo dovuto, in quanto l’Assicurato è deceduto dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza. | |
ART. 28.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare: › l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente. Pertanto, qualora nel corso della valutazione del sinistro per invalidità totale permanente, dovesse sopraggiungere il decesso, tale copertura assicurativa potrà intervenire solo se l’invalidità risultasse non liquidabile; › l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso. |
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 100.000 | € 100.000 | € 60.000 | € 60.000 | = 60.000*100.000/100.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 100.000 | € 50.000 | € 60.000 | € 30.000 | = 60.000*50.000/100.000 |
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITP)
QUAL È LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CHE LA COMPAGNIA APPLICA?
La percentuale di invalidità è calcolata in base alla tabella INAIL riportata nell’Allegato 1 in fondo alle Condizioni di Assicurazione e potrebbe non coincidere con la percentuale riconosciuta da altri Enti che potrebbero utilizzare tabelle di calcolo differenti.
ART. 29 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA
LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui al Capitolo IV, il rischio coperto è l’invalidità totale permanente di grado superiore al 65% (Tabelle INAIL) causata da infortunio o malattia.
Indennizzo
Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di grado superiore al 65% (Tabelle INAIL), entro 2 anni dall’infortunio o dalla data di diagnosi della malattia verificatesi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari:
› Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale;
› nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente.
La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare:
› esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.
La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 300.000 | € 300.000 | = 300.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 300.000 | € 150.000 | = 300.000*500.000/1.000.000 |
*l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento invalidità totale permanente; ** Importo massimo assicurabile.
AVVERTENZA: nel caso di premorienza dell’Assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli Eredi dell’assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
AVVERTENZA: la Compagnia, si riserva il diritto di inviare, a proprie spese, a visita medico-legale presso un proprio fiduciario l’Assicurato e/o di far effettuare accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni dallo stesso comunicate. L’Assicurato, i suoi familiari e/o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Metodo di calcolo ai fini della liquidazione dell’indennizzo
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente da infortunio, si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che ha generato l’Invalidità.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Come valutare il grado di Invalidità Totale Permanente da malattia o infortunio
Il grado di invalidità totale permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all’indennizzo del danno biologico di cui all’art. 13 del D. Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) di cui all’Allegato 1 “Tabella di Valutazione Medico Legale INAIL”, e successive modificazioni intervenute.
La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell’Assicurato.
Carenza
La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se l’invalidità totale permanente è
conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora la malattia che ha generato l’invalidità venga diagnosticata nei primi 60 giorni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione, l’indennità non verrà corrisposta.
ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA CARENZA IN CASO DI SINISTRO PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE da malattia | |||
DECORRENZA DEL CONTRATTO | DIAGNOSI DELLA MALATTIA | ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ | ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL SINISTRO |
02/01/2019 | 30/01/2019 | 20/02/2019 | La Compagnia rifiuterà il sinistro e non corrisponderà alcun indennizzo, in quanto la malattia che ha generato l’invalidità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza seppur l’accertamento sia successivo. |
02/01/2019 | 05/04/2019 | 20/09/2019 | La Compagnia liquida il sinistro e corrisponderà l’indennizzo dovuto, in quanto la malattia che ha generato l’invalidità è stata diagnosticata dopo i 60 giorni successivi alla data di decorrenza. |
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA (ITT)
ART. 29.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare:
› l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso;
› l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea.
Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso.
ART. 30 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA
LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni riportate nel Capitolo IV, il rischio coperto è l’inabilità totale temporanea derivante da infortunio o da malattia.
Indennizzo
In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari:
› Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di €
2.500 per singola rata mensile;
› nel periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile.
La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare:
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.
La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | IMPORTO RATA IN SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INABILITÀ | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 2.000 | € 2.000 | = 2.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 2.000 | € 1.000 | = 2.000*500.000/1.000.000 |
** Importo massimo assicurabile.
La Compagnia liquiderà un massimo di 12 rate per ogni sinistro e 36 rate nell’arco dell’intera durata contrattuale. Carenza La copertura assicurativa per l’inabilità totale temporanea è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se causata da malattia. L’indennità non verrà corrisposta qualora l’inabilità da malattia si verifichi e/o la malattia che l’ha generata venga diagnosticata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura. Periodo di franchigia assoluta La copertura assicurativa per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio o malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni. L’inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità medicalmente accertata. Periodo di riqualificazione | |
Qualora sia stato pagato parzialmente o totalmente un sinistro per inabilità totale temporanea, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità, l’Assicurato abbia ripreso l’attività lavorativa ovvero abbia ripreso a svolgere e gestire i propri affari familiari, personali o domestici per un periodo pari a 30 giorni consecutivi ovvero 180 giorni consecutivi se la causa è la stessa che ha causato la precedente inabilità totale temporanea. | |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | |
L’Aderente sottoscrive la Polizza con data di decorrenza 02/01/2019 | |
CASO 1 | Viene denunciato un sinistro da malattia diagnosticata il 31/01/2019. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l’inabilità è stata diagnosticata nei primi 60 giorni successivi alla data di decorrenza e il sinistro risulta quindi essere in carenza. |
CASO 2 | Viene denunciato un sinistro da malattia con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 25 giorni. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto il periodo di inabilità ha avuto una durata inferiore a 30 giorni. Il sinistro risulta quindi essere in franchigia. |
CASO 3 | Viene denunciato un sinistro da malattia diagnosticata il 20 maggio con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 45 giorni. La rata risulta essere in scadenza il 1° agosto 2019. La Compagnia liquiderà il sinistro, in quanto la malattia che ha generato l’inabilità totale temporanea è stata diagnosticata successivamente ai primi 60 giorni dalla data di decorrenza (carenza), la durata del periodo di inabilità è superiore a 30 giorni (franchigia) e la rata risulta essere in scadenza successivamente a tale periodo. La prestazione sarà pari all’importo della rata in scadenza il 1° agosto 2019 (di importo massimo pari a € 2.500). L’Assicurato, al termine dei 45 giorni di inabilità totale temporanea, riprende a svolgere la propria normale attività lavorativa per un periodo pari a 60 giorni e denuncia un secondo sinistro per inabilità totale temporanea dovuta a stessa causa. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità per stessa causa, l’Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi (periodo di riqualificazione), la propria normale attività lavorativa. La Compagnia avrebbe invece liquidato il sinistro qualora questo fosse stato dovuto a causa diversa dal primo sinistro. In questo ultimo caso infatti, il periodo di riqualificazione è pari a 30 giorni. |
ART. 30.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI Le coperture fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo xxxxxx. |
COPERTURA | CAPITALE ASSICURATO | IMPORTO MAX. RATA INDENNIZZATO* | FRANCHIGI A | CARENZA | PERIODO DI RIQUALIFICA. |
Decesso | compreso tra 25% dell’importo erogato ovvero del debito residuo del Finanziamento (min. € 3.000) e € 1.000.000 | == | == | 60 giorni (solo per malattia) | == |
Invalidità Totale Permanente | 65% (relativa) | 60 giorni (solo per malattia) | == | ||
Inabilità Temporanea Totale | == | 2.500/mese | 30 giorni (assoluta) | 60 giorni (solo per malattia) | 30 giorni (180 giorni per la stessa causa del precedente sinistro) |
*massimo12 rate per ogni sinistro e 36 rate per tutta la durata contrattuale |
CAPITOLO III – MODULO INFORTUNI (PACCHETTI C, D)
COPERTURE ASSICURATIVE – PRESTAZIONI E INDENNIZZI
LE COPERTURE PREVISTE DAL MODULO “INFORTUNI” DESCRITTE NEL PRESENTE CAPITOLO SONO ATTIVABILI IN VIA ALTERNATIVA RISPETTO ALLE COPERTURE PREVISTE DAL MODULO “INFORTUNI E MALATTIA” DESCRITTE NEL CAPITOLO II E SOLO NEI CASI IN CUI LA RELATIVA ATTIVAZIONE SIA STATA ESPRESSAMENTE RICHIESTA DALL’ADERENTE/ASSICURATO PER I CASI DI MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DI ETÀ PREVISTI PER L’ADESIONE AL “MODULO INFORTUNI E MALATTIA” OVVERO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE MEDICA PREVISTA PER L’ATTIVAZIONE DEL MODULO
“INFORTUNI E MALATTIA”.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative non operano: a) nel caso in cui il sinistro occorra durante o comunque in conseguenza dello svolgimento, anche occasionale, di attività sportive di natura pericolosa, come elencate all’interno dell’ART. 36.1; b) in caso di esercizio di una delle attività lavorative pericolose indicate all’ART. 36.2.
DECESSO,
DA INFORTUNIO
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO (ITP)
ART. 32 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO
LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui al Capitolo IV, il rischio coperto è il decesso da infortunio.
Indennizzo
In caso di decesso derivante da infortunio dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario un indennizzo pari:
› prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale;
› nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data del decesso.
La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare:
› esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima del decesso;
› riproporziona l’indennizzo nel caso abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.
La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI DECESSO | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 100.000 | € 100.000 | € 60.000 | € 60.000 | = 60.000*100.000/100.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 100.000 | € 50.000 | € 60.000 | € 30.000 | = 60.000*50.000/100.000 |
*l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento decesso
Carenza
La copertura assicurativa per il decesso da infortunio non è sottoposta ad alcun periodo di carenza.
ART. 32.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare:
› l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente. Pertanto, qualora nel corso della valutazione del sinistro per invalidità totale permanente, dovesse sopraggiungere il decesso, tale copertura assicurativa potrà intervenire solo se l’invalidità risultasse non liquidabile;
› l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso.
ART. 33 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO
LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA
Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui al Capitolo IV, il rischio coperto è l’invalidità totale permanente di grado superiore al 59% (Tabelle INAIL) causata da infortunio.
Indennizzo
Nei casi in cui venga accertata un’invalidità totale permanente dell’Assicurato, di grado superiore al 59% (Tabelle INAIL), entro 2 anni dall’infortunio verificatosi durante il periodo contrattuale, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia corrisponderà allo stesso un indennizzo pari:
› Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: al capitale assicurato iniziale;
› nel periodo di ammortamento: all’ammontare del debito residuo in linea capitale alla data dell’infortunio che ha generato l’invalidità totale permanente.
La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare:
› esclude eventuali importi di rate insolute scadute prima dell’infortunio ovvero della diagnosi della malattia che ha generato l’invalidità totale permanente;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale;
› riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione.
La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento ovvero moltiplicando il debito residuo del Finanziamento al momento del sinistro per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere.
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL SINISTRO | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA* | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 300.000 | € 300.000 | = 300.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 300.000 | € 150.000 | = 300.000*500.000/1.000.000 |
QUAL È LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CHE LA COMPAGNIA APPLICA?
La percentuale di invalidità è calcolata in base alla tabella INAIL riportata nell’Allegato 1 in fondo alle Condizioni di Assicurazione e potrebbe non coincidere con la percentuale riconosciuta da altri Enti che potrebbero utilizzare tabelle di calcolo differenti.
*l’importo così calcolato non esclude eventuali rate insolute prima dell’evento invalidità totale permanente; ** Importo massimo assicurabile.
AVVERTENZA: nel caso di premorienza dell’Assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli Eredi dell’assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
AVVERTENZA: la Compagnia, si riserva il diritto di inviare, a proprie spese, a visita medico-legale presso un proprio fiduciario l’Assicurato e/o di far effettuare accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni dallo stesso comunicate. L’Assicurato, i suoi familiari e/o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
Metodo di calcolo ai fini della liquidazione dell’indennizzo
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente da infortunio, si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che ha generato l’Invalidità.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Come valutare il grado di Invalidità Totale Permanente da infortunio
Il grado di invalidità totale permanente da infortunio è valutato in base alla tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) di cui all’Allegato 1 “Tabella di Valutazione Medico Legale INAIL”, e successive modificazioni intervenute.
La presente copertura assicurativa cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per decesso dell’Assicurato.
Carenza
La copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è sottoposta ad alcun periodo di carenza.
ART. 33.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare:
› l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso;
INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO (ITT)
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | ||||
IMPORTO EROGATO/ DEBITO RESIDUO | CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | IMPORTO RATA IN SCADENZA DURANTE IL PERIODO DI INABILITÀ | IMPORTO DELLA PRESTAZIONE LIQUIDATA | |
Esempio nel caso di assicurazione dell’intero importo erogato/debito residuo | ||||
€ 500.000 | € 500.000 | € 2.000 | € 2.000 | = 2.000*500.000/500.000 |
Esempio nel caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo erogato/debito residuo | ||||
€ 1.000.000 | € 500.000** | € 2.000 | € 1.000 | = 2.000*500.000/1.000.000 |
› l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso. ART. 34 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO LA COMPAGNIA PRESTA LA PRESENTE COPERTURA SOLAMENTE SE RICHIESTA DAL CLIENTE IN FASE DI ADESIONE ED ESPRESSAMENTE INDICATA DALLA COMPAGNIA MEDESIMA ALL’INTERNO DELLA LETTERA DI CONFERMA Xxxxxxx assicurato Ferme le esclusioni riportate nel Capitolo IV, il rischio coperto è l’inabilità totale temporanea derivante da infortunio. Indennizzo In caso di inabilità totale temporanea dell’Assicurato, la Compagnia liquiderà un indennizzo pari: › Prima dell’avvio del periodo di ammortamento del Finanziamento: all’importo delle rate mensili (solo quota interessi) o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza, successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto, durante il periodo di inabilità totale temporanea, trascorsi 30 giorni di franchigia e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile; › nel periodo di ammortamento: all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportate in dodicesimi) in scadenza successivamente al periodo di franchigia contrattualmente previsto durante il periodo di inabilità totale temporanea, e con il limite massimo di € 2.500 per singola rata mensile. La Compagnia, ai fini del calcolo dell’importo da liquidare: › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui la stessa abbia restituito parte del premio versato all’Aderente a seguito di anticipata estinzione parziale; › riproporziona l’indennizzo nel caso in cui il capitale assicurato iniziale dovesse risultare inferiore all’importo del Finanziamento erogato o al debito residuo del Finanziamento al momento della sottoscrizione. La prestazione liquidata in caso di sinistro verrà calcolata applicando un riproporzionamento, ovvero moltiplicando la rata del Finanziamento in scadenza durante il periodo di inabilità totale temporanea per il rapporto tra il capitale assicurato iniziale e l’ammontare del Finanziamento erogato o del debito residuo in caso di Finanziamento in essere. ** Importo massimo assicurabile. La Compagnia liquiderà un massimo di 12 rate per ogni sinistro e 36 rate nell’arco dell’intera durata contrattuale. Carenza La copertura assicurativa per l’inabilità totale temporanea da infortunio non è sottoposta ad alcun periodo di carenza. Periodo di franchigia assoluta La copertura assicurativa per il caso di inabilità totale temporanea da infortunio è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 30 giorni. L’inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità medicalmente accertata. Periodo di riqualificazione | |
Qualora sia stato pagato parzialmente o totalmente un sinistro per inabilità totale temporanea, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di inabilità salvo che, nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità, l’Assicurato abbia ripreso l’attività lavorativa ovvero abbia ripreso a svolgere e gestire i propri affari familiari, personali o domestici per un periodo pari a 30 giorni consecutivi ovvero 180 giorni consecutivi se la causa è la stessa che ha causato la precedente inabilità totale temporanea. | |
ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA | |
L’Aderente sottoscrive la Polizza con data di decorrenza 02/01/2019 | |
CASO 1 | Viene denunciato un sinistro da malattia con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 25 giorni. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto il periodo di inabilità ha avuto una durata inferiore a 30 giorni. Il sinistro risulta quindi essere in franchigia. |
CASO 2 | Viene denunciato un sinistro da infortunio accaduto il 20 maggio con primo giorno di inabilità totale temporanea 30 giugno 2019, la cui durata è pari a 45 giorni. La rata risulta essere in scadenza il 1° agosto 2019. La Compagnia liquiderà il sinistro, in quanto la durata del periodo di inabilità è superiore a 30 giorni (franchigia) e la rata risulta essere in scadenza successivamente a tale periodo. La prestazione sarà pari all’importo della rata in scadenza il 1° agosto 2019 (di importo massimo pari a € 2.500). L’Assicurato, al termine dei 45 giorni di inabilità totale temporanea, riprende a svolgere la propria normale attività lavorativa per un periodo pari a 60 giorni e denuncia un secondo sinistro per inabilità totale temporanea dovuta a stessa causa. La Compagnia rifiuterà il sinistro, in quanto nel periodo intercorrente tra la fine del primo periodo di inabilità e l’inizio del secondo periodo di inabilità per stessa causa, l’Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi (periodo di riqualificazione), la propria normale attività lavorativa. La Compagnia avrebbe invece liquidato il sinistro qualora questo fosse stato dovuto a causa diversa dal primo sinistro. In questo ultimo caso infatti, il periodo di riqualificazione è pari a 30 giorni. |
ART. 34.1 NON CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le coperture fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso.
ART. 35 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, CARENZE E FRANCHIGIE
COPERTURA | CAPITALE ASSICURATO | IMPORTO MAX. RATA INDENNIZZATO* | FRANCHIGIA | PERIODO DI RIQUALIFICA. | ||
Decesso da infortunio | compreso tra 25% dell’importo erogato ovvero del debito residuo del Finanziamento (min. € 3.000) e € 1.000.000 | == | == | == | ||
Invalidità Totale Permanente da infortunio | 59% (relativa) | == | ||||
Inabilità Temporanea Totale da infortunio | == | 2.500/mese | 30 giorni (assoluta) | 30 giorni (180 giorni per la stessa causa del precedente sinistro) | ||
*massimo12 rate per ogni sinistro e 36 rate per tutta la durata contrattuale |
CAPITOLO IV
ESCLUSIONI
Le coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale previste da tutti i moduli del presente contratto non sono operanti nei seguenti casi:
1. Invalidità accertata, malformazioni o lesioni verificatesi, stati patologici diagnosticati dell’Assicurato e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
2. incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
3. incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano e salvo il caso in cui l’Assicurato non venga sorpreso dallo scoppio di eventi bellici in un paese sino ad allora in pace (esclusi Città del Vaticano e San Marino). In quest’ultima circostanza, verranno corrisposti gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata e non, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità;
5. soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
6. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
7. contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
8. dolo dell’Aderente, dell’Assicurato e/o del Beneficiario;
9. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore qualora l’Assicurato sia privo della prescritta abilitazione;
10. infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
11. sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato e/o dal Beneficiario;
12. sinistri causati da abuso di alcol, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
13. sinistri causati da abuso od uso di medicine in dosi non prescritte dal medico;
14. conseguenze della pratica tutte le attività sportive compiute a livello professionistico (sia che comportino o meno un compenso o una remunerazione) salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
15. xxxxxxxx occorsi durante o comunque in conseguenza dello svolgimento – anche occasionale – di una delle attività sportive pericolose indicate al successivo ART. 36.1;
16. produzione e/o uso di esplosivi.
La copertura Decesso non è inoltre operante nel seguente caso:
17. suicidio e tentativi di suicidio avvenuti nei termini previsti dalla normativa vigente.
Le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono inoltre operanti nei seguenti casi:
18. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato;
19. mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
20. atti di autolesionismo dell’Assicurato volontari o causati da stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
21. sinistri causati da malattie mentali disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
22. trasformazioni o assestamento energetico dell’atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
23. gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi.
La copertura Inabilità Totale Temporanea non è inoltre operante nel seguente caso:
24. pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.
ART. 36.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE
a) Sci e snowboard fuori pista, acrobatico e/o estremo, Salti da trampolino con sci e idroscì, Sci nautico; Skiathlon;
b) Xxx (guidoslitta), Skeleton, Arrampicata, Bouldering, Scalata, Combinata nordica, Escursioni alpine > 3.000 metri, Skyrunning, Accesso ai ghiacciai, Rafting, Canyoning, Hydrospeed, Kayak, Canoa, Speleologia;
c) Sport aerei in genere, a titolo esemplificativo: Aereo mobili a pilotaggio remoto (droni), Bungee Jumping, Paracadutismo, Parapendio, Deltaplano, ULM, Elicottero, Xxxxxxx;
d) Immersioni subacquee, Caccia, Safari, Sport equestri, Tauromachia;
e) Partecipazione a gare (e relativi allenamenti) e prove, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (> 60 miglia dalla costa);
g) Competizioni ciclistiche;
h) Kickboxing, Pugilato, Xxxxxx, lotta nelle sue varie forme, Atletica pesante, Rugby e Football americano;
i) Altri sport comunemente definiti “estremi”.
ART. 36.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE
Ferma la non assicurabilità, ai sensi dell’articolo 4 del presente Contratto, dei soggetti che svolgono attività lavorative pericolose, si precisa comunque che le coperture previste dal Contratto non operano in caso di esercizio di una delle seguenti attività lavorative pericolose
1. Acrobata;
2. Domatore;
3. Addestratore di animali operante in circhi o spettacoli;
4. Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali;
5. Artista controfigura; Stuntman;
6. Pilota di mezzi aerei; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo;
7. Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti);
8. Addetto di impianti di energia nucleare;
9. Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili;
10. Addetto al soccorso alpino e speleologico;
11. Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi;
12. Operaio/addetto su piattaforme petrolifere;
13. Sommozzatore;
14. Speleologo;
15. Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi);
16. Palombaro.
CAPITOLO V
DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 37 DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati entro 30 giorni.
Le denunce di sinistro e la relativa documentazione per la sua definizione, devono essere inviate mediante posta oppure via e-mail al seguente recapito:
CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Gestione Sinistri
Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
L’Assicurato e/o i suoi aventi causa devono altresì collaborare per consentire le indagini necessarie che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente Polizza. In caso di sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
AVVERTENZA: la mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 38 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER L’ISTRUTTORIA DEL SINISTRO
Ai fini della corretta valutazione del sinistro decesso, la Compagnia richiede la consegna dei documenti di seguito elencati:
DECESSO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Certificato di morte;
› Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall’ufficio anagrafe del comune di residenza);
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda;
› Copia del piano di ammortamento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
› Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso.
3) Qualora il decesso sia avvenuto all’ospedale:
› Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause o copia della cartella clinica.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda;
› Copia del piano di ammortamento.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
› Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l’invalidità totale permanente.
INABILITÀ TOTALE E TEMPORANEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Copia della cartella clinica relativa all’eventuale ricovero;
› Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
› Copia dei certificati medici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda.
› Copia del piano di ammortamento. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute;
› Copia del certificato di pronto soccorso.
2) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
› Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all’inabilità totale temporanea.
L’elenco della documentazione da presentare è anche riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione dalla Compagnia.
AVVERTENZA: Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata.
AVVERTENZA: qualora l’Assicurato deceda prima che l’indennizzo sia stato liquidato per cause diverse da quella che ha generato l’inabilità, la Compagnia valuterà il sinistro anche sulla base della documentazione idonea eventualmente fornita dagli Eredi.
AVVERTENZA: L’Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire alla Compagnia di effettuare le valutazioni del caso.
L’Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:
SERVIZIO CLIENTI N° Verde 800 222 662
ART. 39 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In base al Contratto di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni.
ART. 40 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dal Contratto di Assicurazione, qualora questo sia indennizzabile, la Compagnia provvederà a corrispondere le somme dovute entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, ovvero dall’accertamento compiuto dalla Compagnia, nei casi in cui ciò sia previsto.
AVVERTENZA: Le richieste di pagamento incomplete possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
ALLEGATO 1: TABELLA DI VALUTAZIONE MEDICO LEGALE INAIL
DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124
Di seguito viene riportata la Tabella INAIL utilizzata dalla Compagnia per determinare l’Indennizzo spettante all’Assicurato.
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0/10 | 35% | 65% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | Destro | Sinistro | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | |||
- con possibilità di applicazione di protesi efficace - senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Per la perdita di un testicolo | 0% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
- per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
- per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell'anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: | |||
a. in semipronazione | 30% | 25% | |
b. in pronazione | 35% | 30% | |
c. in supinazione | 45% | 40% | |
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
a. in semipronazione | 40% | 35% |
b. in pronazione | 45% | 40% |
c. in supinazione | 55% | 50% |
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
a. in semipronazione | 22% | 18% |
b. in pronazione | 25% | 22% |
c. in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
ALLEGATO 2: RIFERIMENTI NORMATIVI
ARTICOLI DI LEGGE
Si richiamano qui di seguito i principi normativi generali che sono alla base di un Contratto di Assicurazione. L’applicazione dei suddetti principi deve essere adattata al contesto di riferimento; nel caso di specie, per esempio, la figura del Contraente coincide con quella dell’Aderente.
NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI IN GENERALE | |
1341 c.c. | Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
1342 c.c. | Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
1891 c.c. | Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. |
1892 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
1893 c.c. | Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
1894 c.c. | Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893. |
1899 c.c. | Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.). |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | |
1901 c.c. | Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…) |
1913 c.c. | Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…) |
1915 c.c. | Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso (1913) o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932). |
1916 c.c. | Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE SULLA VITA | |
1924 c.c. | Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate. Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata. |
1927 c.c. | Suicidio dell’assicurato In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi (1901, 1924), non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata. |
NORME IN TEMA DI PRESCRIZIONE | |
2952 c.c. | Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 10 anni. |
NORME IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO |
Persona Politicamente Esposta (Cfr DLgs 231/07 s.m.i., art 1, comma 2, lett. dd)
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice - Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e
i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche che (omissis) detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Titolare Effettivo (Rif. D.Lgs 231/2007 s.m.i., art. 1, co 2, lett. pp))
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
Ai sensi del Regolamento n IVASS. 44/2019 il titolare effettivo si qualifica inoltre come (Rif. Reg. 44/IVASS del 13/02/2019):
i. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”);
ii. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione siano soggetti diversi da una persona fisica, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà di tali soggetti ovvero il relativo controllo (in breve, “titolare effettivo sub 2”),
iii. la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica,
• che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall’assicurato, o
• a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato (in breve, “titolare effettivo sub 3”);
i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio, in quanto compatibili, si applicano per individuare il titolare effettivo anche nei casi in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o effettua un’operazione oppure il beneficiario siano: i. società, anche di persone, ii. altri soggetti giuridici privati, anche se con sede all’estero, iii. trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (Cfr. D.lgs. 231/07 s.m.i., art 20) 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4.Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 5.Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. |
Obblighi del cliente (Cfr DLgs 231/07 come modificato dal DLgs 90/2017, art 22) 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile. 4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione. 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. |
Astensione (Cfr DLgs 231/07 s.m.i, art 42) 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35. 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità. (omissis) |
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. |
Fattispecie incriminatrici (Cfr DLgs 231/07 s.m.i, art 55) 1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione. 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. |
MODULO DI PROPOSTA FACOLTATIVA DELL’ADERENTE E DI CONSENSO DELL’ASSICURATO
alla Polizza Collettiva N° <nome commerciale>
PROPOSTA DI ADESIONE N°
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE:
A. DATI ADERENTE
RAGIONE SOCIALE | ||||||
CODICE FISCALE | PARTITA IVA | |||||
FORMA GIURIDICA | REA | |||||
RAPPRESENTANTE LEGALE | C.F. | |||||
DOMICILIO FISCALE IN | CAP | |||||
CITTÀ | PROV. | NAZIONE |
CORRISPONDENZA
INDIRIZZO CAP
CITTÀ PROV. NAZIONE
TEL.
B. DATI ASSICURATO
COGNOME E NOME | |||||||||
CODICE FISCALE | NATO IL | SESSO | |||||||
CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |||||||
RESIDENTE IN | CAP | ||||||||
CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |||||||
DOMICILIO IN | CAP | ||||||||
CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |||||||
DOCUMENTO DI IDENTITÀ | N° | ||||||||
ENTE DI RILASCIO | EMISSIONE | SCADENZA | |||||||
CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |||||||
TEL. |
C. DATI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
ISTITUTO
⬜ Finanziamento nuovo
DURATA | mesi | DURATA PREAMMORTAMENTO | mesi |
IMPORTO EROGATO | € |
⬜ Finanziamento in essere
DURATA RESIDUA | mesi | CONTRATTO N° | mesi | |
DEBITO RESIDUO | € |
D. DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO SCELTO E AL CAPITALE ASSICURATO
Si riportano di seguito i pacchetti sottoscrivibili in funzione dell’età dell’Aderente/Assicurato, della tipologia di attività svolta, nonché delle esigenze espresse nel Questionario per la valutazione della coerenza del contratto con le esigenze assicurative del cliente.
MODULO INFORTUNI E MALATTIA | ||
PACCHETTO | COPERTURE ASSICURATIVE | |
PACCHETTO < > | ⬜ DECESSO da infortunio e malattia | |
⬜ INVALIDITÀ TOTALE PERMENENTE da infortunio e malattia | ||
⬜ INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da infortunio e malattia |
MODULO INFORTUNI | |
PACCHETTO | COPERTURE ASSICURATIVE |
PACCHETTO < > | ⬜ DECESSO da infortunio |
⬜ INVALIDITÀ TOTALE PERMENENTE da infortunio | |
⬜ INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da infortunio |
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE | € |
E. DATI RELATIVI AL PREMIO
⬜ Premio unico (Modulo Infortuni e Malattia - Pacchetto <_>)
PREMIO UNICO LORDO* | € | di cui imposte | € |
*Comprensivo di costi di emissione pari a € <costi di emissione>.
Costi complessivi** | € | di cui importo percepito dal Distributore | € |
**già compresi nel premio lordo
⬜ Premio di rinnovo (Modulo Infortuni e Malattia - Pacchetto <_>)
Qualora la durata del Finanziamento fosse superiore a 120 mesi, a partire da tale termine la garanzia Inabilità Totale Temporanea da infortunio e malattia, qualora presente nel pacchetto sottoscritto, si rinnoverà annualmente, in maniera tacita, sino alla data scadenza del Contratto, per l’importo di premio sottoindicato, salvo disdetta.
PREMIO DI RINNOVO | € | di cui imposte | € |
Costi complessivi** | € | di cui importo percepito dal Distributore | € |
** già compresi nel premio di rinnovo
⬜ Premio unico (Modulo Infortuni - Pacchetto <_>)
PREMIO UNICO LORDO* | € | di cui imposte | € |
*Comprensivo di costi di emissione pari a € <costi di emissione>.
Costi complessivi** | € | di cui importo percepito dal Distributore | € |
**già compresi nel premio lordo
⬜ Premio di rinnovo (Modulo Infortuni - Pacchetto <_>)
Qualora la durata del Finanziamento fosse superiore a 120 mesi, a partire da tale termine la garanzia Inabilità Totale Temporanea da infortunio e malattia, qualora presente nel pacchetto sottoscritto, si rinnoverà annualmente, in maniera tacita, sino alla data scadenza del Contratto, per l’importo di premio sottoindicato, salvo disdetta.
PREMIO DI RINNOVO | € | di cui imposte | € |
Costi complessivi** | € | di cui importo percepito dal Distributore | € |
** già compresi nel premio di rinnovo
AVVERTENZA: La Compagnia, in caso di accettazione della proposta, provvederà ad addebitare il premio relativo al pacchetto assicurativo indicato all’interno della Lettera di Conferma.
F. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA
L’Aderente:
PRENDE ATTO
- che la documentazione precontrattuale (Set Informativo) e contrattuale (Modulo di Proposta e Lettera di Conferma), nonché le comunicazioni in corso di contratto, vengono trasmesse, ovvero consegnate, all’Aderente in formato cartaceo;
- che la validità della presente Proposta di Adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione della stessa e del Questionario Medico da parte del Key Man Assicurato;
- che l’adesione e l’attivazione del Modulo “Infortuni” è possibile, previa espressa richiesta dell’Aderente/Assicurato, solo nei casi di impossibilità di adesione Modulo “Infortuni e Malattia” per effetto del mancato rispetto dei limiti anagrafici e dei limiti assuntivi previsti per tale modulo;
- che la presente Proposta di Adesione ha una validità pari a <_> giorni;
- che la Polizza si perfeziona con l’emissione della Lettera di Conferma della Compagnia, quale accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che la Polizza decorre dalle ore 24 della data riportata nella Lettera di Xxxxxxxx, fermo restando che l’efficacia della stessa è subordinata al pagamento del premio;
- che è possibile recedere dalle coperture assicurative entro 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (indicata nella Lettera di Conferma), ottenendo il rimborso totale del premio versato, al netto del costo di emissione e delle imposte versate, inviando la comunicazione tramite e-mail o lettera raccomandata a.r. indirizzata a CNP Assurances S.A., Via Bocchetto 6 – 00000 Xxxxxx – xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- che in caso di capitale assicurato inferiore all’importo del Finanziamento erogato (debito residuo in caso di Finanziamento in essere), gli indennizzi saranno liquidati proporzionalmente in base al rapporto esistente tra i due importi;
- che la Compagnia, in caso di rimborso del premio pagato e non goduto a seguito di estinzione anticipata parziale e totale, ovvero nei casi trasferimento o di accollo del contratto di Finanziamento, tratterrà un costo pari a € <_> a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’operazione;
- che in virtù della pluriennalità del contratto, è stata riconosciuta una riduzione del premio pari al <_>% rispetto alla tariffa annuale di riferimento; pertanto, ai sensi dell'Art. 1899 c.c., il recesso in corso di contratto, non è consentito nei primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto di Assicurazione;
- della seguente AVVERTENZA: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e i dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione.
DICHIARA ESPRESSAMENTE
- che l’Azienda o la Ditta Individuale che rappresenta ha domicilio fiscale in Italia;
- di voler aderire alla Polizza Collettiva in oggetto;
- di essere stato informato che l’adesione alla Polizza Collettiva è FACOLTATIVA e che la concessione del Finanziamento non è subordinata all’adesione alla stessa;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione ovvero erogazione del Finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte della Compagnia, le coperture richieste non saranno attivate;
- che tutte le informazioni da me fornite e contenute nella presente Proposta di Adesione, anche se materialmente inserite da altri, sono complete ed esatte.
G. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Aderente autorizza l’Istituto Contraente ad addebitare il premio sul proprio conto corrente, prendendo atto che la somma trattenuta equivale al pagamento del premio direttamente a favore di CNP, che a tal fine ha conferito all’Istituto Contraente apposito mandato all’incasso.
IBAN del Titolare del Conto Corrente
H. BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva è l’Aderente.
Data | Firma Aderente |
(Per le sezioni X, X, X, X, X, X, X, X) |
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
L’Aderente dichiara:
- di aver RICEVUTO in tempo utile prima della sottoscrizione e LETTO il Set Informativo contenente il DIP Vita, DIP Danni, DIP Aggiuntivo Multirischi, le Condizioni di Assicurazione il Fac-simile del Modulo di Proposta e di Consenso dell’Assicurato e del Modulo di Consenso dell’Assicurato, l’Informativa sul trattamento dei dati personali e il Modulo di Denuncia sinistri;
- di aver COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione contenute nella documentazione consegnata;
- di aver reso disponibile anche all’Assicurato il Set Informativo consegnatogli.
Data Firma Aderente
Le coperture assicurative fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro. L’indennizzo versato dalla Compagnia per una copertura assicurativa non può mai cumularsi con l’indennizzo relativo ad un’altra copertura assicurativa. In particolare:
› l’indennizzo della copertura assicurativa Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso;
› l’indennizzo della copertura assicurativa Decesso o Invalidità Totale Permanente non è cumulabile con la contemporanea liquidazione della prestazione mensile della copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea.
Eventuali indennizzi già corrisposti saranno detratti dall’ammontare totale dell’indennizzo stesso.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPRESSAMENTE
AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL C.C. L’ADERENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: ART. 2 REQUISITI PER POTERSI ASSICURARE (REQUISITI DI ADESIONE E ASSICURABILITÀ), ART. 3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, ART. 4 ATTIVITÀ PROFESSIONALI PERICOLOSE NON ASSICURABILIART. 7 COME POTERSI ASSICURARE, ART. 10 DURATA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE,
ART. 11 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 12 TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE, ART. 15 PERDITA DEI REQUISITI DI ADESIONE E DI ASSICURABILITÀ, ART. 18 DISDETTA, ART. 26 CLAUSOLA LIBERATORIA, ART. 28 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO E DA MALATTIA, ART. 29 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 30 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO E MALATTIA, ART. 32 COPERTURA DECESSO DA INFORTUNIO, ART. 33 COPERTURA INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO, ART. 34 COPERTURA DI INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO , ART. 36 ESCLUSIONI, ART. 36.1 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE, ART. 36.2 ESCLUSIONI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LAVORATIVE PERICOLOSE.
Data | Firma Aderente |
I. DICHIARAZIONI DI CONSENSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato:
PRESO ATTO
- che il Distributore ha sottoscritto, ai sensi dell’art. 1891 del c.c., con CNP Assurances S.A. la Polizza Collettiva sopra riportata per la copertura del Key Man (Assicurato) designato dall’Aderente che ha dichiarato di voler aderire a tale copertura;
- che l’Aderente ha designato il sottoscritto quale soggetto Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva;
- che la validità della proposta di adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico. CNP avrà facoltà di rifiutare, a propria discrezione, l’accettazione della presente Proposta di Adesione;
- che il Set Informativo è stato consegnato all’Aderente e che il sottoscritto potrà richiedere allo stesso di prenderne visione;
- che per certificare il proprio stato di salute, può richiedere anche di essere sottoposto a visita medica, prendendo atto che il costo di tale visita sarà interamente a carico dell’Aderente e può variare a seconda della struttura sanitaria prescelta;
- della seguente AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese sulle informazioni e sui dati richiesti per la valutazione del rischio assicurativo, possono compromettere il diritto alla prestazione.
DICHIARA
- di essere residente in Italia;
- di prestare il proprio consenso necessario per la validità dell’assicurazione sulla vita (art. 1919 del c.c.) attivata attraverso l’adesione del su indicato Aderente alla Polizza Collettiva;
- di ricoprire presso l’Azienda Aderente il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo di rilievo per lo sviluppo economico dell'azienda stessa (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’azienda anche con un rapporto di consulenza);
- di non esercitare una delle seguenti attività professionali pericolose: Acrobata; Domatore; Addestratore di animali operante in circhi o spettacoli; Addetto alle Forze armate e/o alle Forze di pubblica sicurezza limitatamente, in entrambi i casi, alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali; Artista controfigura; Stuntman; Pilota di mezzi aerei; Equipaggio di mezzi aerei; Istruttore di volo; Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere e relativi allenamenti); Addetto di impianti di energia nucleare; Collaudatore di veicoli, motoveicoli, aeromobili; Addetto al soccorso alpino e speleologico; Fabbricante o utilizzatore di esplosivi, inclusi fuochi di artificio; Fabbricante o utilizzatore di gas, sostanze gassose o sostanze venefiche, nocive o tossiche; Fabbricante di armi; Operaio/addetto su piattaforme petrolifere; Sommozzatore; Speleologo; Addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di esplosivi); Palombaro.
- che tutte le informazioni fornite nel Questionario Sanitario ovvero nel Questionario Medico, anche se materialmente inserite da altri, sono complete ed esatte;
- di prendere atto che Beneficiario delle prestazioni assicurative è lo stesso Aderente.
- di acconsentire ad essere designato dall’Aderente quale Assicurato nella presente Proposta di Adesione.
Data Firma Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come illustrato nell’informativa contenuta nel Set Informativo consegnato dal Distributore all’Aderente, la Compagnia ha la necessità di utilizzare alcuni suoi dati soggetti a trattamento speciale, e riguardanti il suo stato di salute, per le finalità di:
1) gestire il rapporto contrattuale (Polizza assicurativa) e dei conseguenti adempimenti anche normativi
2) valutare il rischio in fase di assunzione della copertura assicurativa
3) comunicare a terzi e a destinatari
4) sicurezza informatica
Pertanto, le chiediamo di prestare il consenso al trattamento di tali dati, per le suddette finalità, dati personali apponendo la sua firma in calce alla presente dichiarazione.
Data Firma Assicurato
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento o GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CNP ASSURANCES e CNP CAUTION, compagnie di assicurazioni operanti in Italia in regime di stabilimento, entrambe con sede legale in xxx Xxxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, in qualità di Titolari del Trattamento (di seguito anche le “Compagnie” o i “Titolari”) trattano i Suoi Dati Personali per le finalità riportate nella Sezione 3 della presente informativa.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Sia CNP ASSURANCES, sia CNP CAUTION hanno nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx
SEZIONE 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ ASSICURATIVE
Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui le Società sono autorizzate ai sensi delle attuali disposizioni normative, le Società devono disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell’assicurazione.
In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell’ambito della gestione del contratto di assicurazione in qualità:
› di Aderente;
› di Assicurato;
› di Beneficiario o di Referente terzo.
I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell’ambito delle finalità di seguito dettagliate.
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell’assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 7 della presente Informativa.
Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto dalle Società può fare riferimento al sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che La riguardano, da Lei comunicati alle Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalle Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
› Obblighi contrattuali e misure precontrattuali
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto.
› Obblighi Normativi/Legali
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi).
› Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
Trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti delle Società
Ai dipendenti delle Società, è consentito l’accesso ai Suoi Dati Personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano.
Le Società verificano periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l’aggiornamento costante; verificano, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verificano che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
1I soggetti terzi, presso i quali i Suoi Dati Personali possono essere raccolti sono a titolo esemplificativo:
- l’intermediario/distributore
- familiari, eredi, conviventi e rappresentanti legali (es. tutori, curatori);
- professionisti del settore sanitario;
- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a specifica normativa nazionale e/o europea (liste internazionali);
- Autorità Giudiziarie e Forze di Polizia.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1. Società controllate e collegate a CNP Assurances e a CNP Caution residenti tutte nella comunità europea.
2. Soggetti del settore assicurativo: (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica); - società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; - società di servizi per il controllo delle frodi; - società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari delle Società, che svolgono per conto di quest’ultime attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3. Autorità :(ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine.
Le Società controllate e collegate a CNP Assurances e a CNP Caution ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:
› Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
› Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede delle Società.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI
DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalle Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.
I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PERSONALI DI DATI PARTICOLARI
Le Società, per adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto, tratteranno categorie particolari di Dati Personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali verranno acquisiti sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri. Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.
SEZIONE 8 – DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti dei Titolari i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto agli indirizzi e-mail: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo CNP Assurances, S.A e CNP Caution S.A.
– xxx Xxxxxxxxx 0 00000, Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalle Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente.
Cercheremo di rispondere alle Sue richieste entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, tali tempistiche potranno arrivare ad un massimo di 45 giorni, qualora la richiesta sia particolarmente complessa, sempre nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.
Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, le Società potranno addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
› Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalle Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, etc.
Se richiesto, le Società Le potranno fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie le Società potranno addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalle Società in un formato elettronico di uso comune.
› Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalle Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
› Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. La informiamo che le Società non potranno procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
› Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali Le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché le Società non ne abbiano più bisogno ai fini del trattamento.
› Diritto alla portabilità
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: - richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet); - trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Società. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalle Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per le Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
› Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, le Società si asterranno dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
› Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente. Le modalità operative per effettuare il reclamo all’Autorità Garante sono descritte dettagliatamente descritte sul proprio sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Ogni aggiornamento della presente informativa le sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui. La informeremo anche qualora le societa’ tratteranno i dati per finalità diverse da quelle qui specificate.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
AD USO FACOLTATIVO
Spett. CNP Assurances S.A. Ufficio Gestione Sinistri
Xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Il presente modulo è ad uso facoltativo ed è stato redatto al solo scopo di facilitare gli utenti del Servizio Clienti nella presentazione delle notifiche di sinistro. La notifica di sinistro potrà essere inoltrata alla Compagnia anche con comunicazione libera da parte degli interessati.
Io sottoscritto | in qualità di: |
⬜ Beneficiario
⬜ Assicurato
presento la seguente denuncia di sinistro relativa alla
Polizza Collettiva n° | Proposta di Adesione n° |
DATI DELL’ADERENTE
Cognome e Nome | C.F. | |
Ragione Sociale* | P.IVA* | |
Comune di Nascita | Prov. | Cap. |
Comune di Residenza | Prov. | Cap. |
Indirizzo |
*da compilare solo in caso di Aderente persona giuridica
DATI DELL’ASSICURATO (se non coincide con l’Aderente)
Cognome e Nome | C.F. | |
Comune di Nascita | Prov. | Cap. |
Comune di Residenza | Prov. | Cap. |
Indirizzo |
ISTRUZIONI
› barrare la garanzia per la quale si richiede l’indennizzo, in relazione alle coperture assicurative contenute nel Pacchetto indicato nel Modulo di Proposta sottoscritto dall’Aderente;
› allegare i relativi documenti richiesti, di seguito elencati.
Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia richiede la consegna dei documenti di seguito elencati:
⬜ DECESSO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Certificato di morte;
› Copia del Modulo ISTAT (rilasciato dall’ufficio anagrafe del comune di residenza);
› Copia del Testamento qualora esistente e/o Atto notorio da cui risulti che l’Assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie, l’elenco completo degli eredi legittimi, la loro capacità di agire e giuridica e il grado di parentela, infine, che tra il de cuius e il coniuge superstite (qualora presente) non sia mai stata pronunciata sentenza passata in giudicato di separazione personale, sentenza di divorzio o comunque di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di Aderente Persona Fisica);
› Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento),
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora il decesso sia determinato da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora il decesso sia determinato da malattia:
› Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato il decesso;
› Certificato del medico che ha constatato il decesso e ne ha indicato le cause.
3) Qualora il decesso sia avvenuto all’ospedale:
› Copia della cartella clinica.
⬜ INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Attestazione di invalidità civile rilasciata dagli Enti preposti o copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente secondo le Tabelle Inail;
› Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute.
2) Qualora l’invalidità totale permanente sia determinata da malattia:
› Copia della documentazione medica o cartella clinica dalla quale si evince la data della prima diagnosi della malattia che ha causato l’invalidità totale permanente.
⬜ INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Copia della cartella clinica relativa all’eventuale ricovero;
› Copia del documento attestante la categoria di appartenenza diversa dal dipendente di azienda privata;
› Copia dei certificati medici specialistici attestanti il periodo di inabilità totale continuativa al lavoro fino a quello di guarigione;
› Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento);
› Copia di documentazione atta ad attestare il perdurare, alla data dell’evento, della carica del Key Man presso l’azienda (in caso di Aderente persona giuridica).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da infortunio:
› Copia della patente di guida (solo in caso di incidente stradale);
› Copia del referto autoptico e delle relative indagini tossicologiche (solo in caso di incidente stradale in cui l’Assicurato era conducente del veicolo);
› Copia del verbale emesso dalle autorità intervenute;
› Copia del certificato del pronto soccorso.
2) Qualora l’inabilità totale temporanea sia determinata da malattia:
› Copia delle cartelle cliniche o documentazione medica relativa all’inabilità totale temporanea.
⬜ PERDITA D’IMPIEGO
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE SEMPRE:
› Copia della lettera di licenziamento con indicato il motivo dello stesso;
› Copia del modello UNILAV di cessazione;
› Copia delle ultime due buste paghe e del contratto di assunzione;
› Copia del certificato di iscrizione al Centro per l’impiego;
› Scheda professionale e Certificato di “Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla Sezione Circoscrizionale per l’impiego) o Modello C2 – storico.
› Copia del piano di ammortamento (in caso di Polizza abbinata ad un Finanziamento).
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA:
1) Nel caso di dimissioni per giusta causa:
› Copia del pagamento dell’indennità di disoccupazione;
› Copia della lettera di dimissioni.
Coordinate bancarie per l’eventuale accredito delle prestazioni qualora, a seguito della valutazione della documentazione ricevuta, il sinistro risultasse liquidabile.
Nome e Cognome/Ragione Sociale del Beneficiario IBAN
Data L’Assicurato o il Beneficiario
CNP ASSURANCES
Xxx Xxxxxxxxx 0
00000 Xxxxxx
xxx.xxxxxxxxx.xx xxxx@xxxxxxxxx.xx 800 222 662
UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO | UFFICIO SINISTRI | UFFICIO RECLAMI | DPO |