Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1617
I chiarimenti della gara sono visibili su xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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1) Domanda
Art. 9 Schema di convenzione. All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 9 è specificato che ai sensi dell'art. 117, comma 4 D.Lgs. N. 163/2006 gli Organismi di diritto pubblico accettano preventivamente la cessione del credito. Alla luce di ciò, è corretto non riconoscere a tali organismi lo sconto "S" previsto per le PA in caso di accettazione volontaria del crediti?
Risposta
Agli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3, commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, non sarà applicato lo sconto S.
Infatti l’art. 9 dello Schema di Convenzione al comma 9 recita: “Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006” e, al comma 17, recita: “Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a …, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto”.
2) Domanda
Art. 9 Schema di convenzione. All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 13 è specificato che alle Amministrazioni Contraenti che pagano l'importo indicato in fattura prima del termine previsto sia riconosciuto uno sconto S. Tale sconto, va applicato sempre in ugual misura a prescindere dal numero di giorni di anticipo rispetto al termine? (es. anche in caso di pagamento anticipato di un solo giorno va riconosciuto lo sconto?)
Risposta
Si, si conferma che lo sconto S, di cui all’art. 9 comma 13 dello Schema di Convenzione, sarà applicato in misura fissa e invariabile indipendentemente dal numero di giorni di anticipo dei pagamenti da parte delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai termini dovuti, infatti il suddetto comma recita: “Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica...”. Il Fornitore è tenuto pertanto ad applicare lo
sconto S anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con un solo giorno di anticipo rispetto al termine di scadenza.
3) Domanda
Art. 9 Schema di convenzione. All'interno dello schema di convenzione, all'art. 9, comma 3 si fa riferimento all'adeguamento da parte del fornitore alla modalità di fatturazione elettronica che l'Amministrazione Contraente riterrà di adottare. Tuttavia, ai sensi della legge 244 del 2007, art. 1, comma 209, la fatturazione elettronica dovrebbe essere la modalità esclusiva per l'invio delle fatture verso la pubblica amministrazione. È corretto ritenere che qualsiasi amministrazione contraente sia soggetta ai dettami della fatturazione elettronica così come definita ai sensi del citato articolo e che non ci sia la possibilità di concordare né altre modalità di invio con Il fornitore né dei tracciati differenti da quelli predisposti da SOGEI? Si chiede pertanto di chiarire, anche attraverso esempi concreti, quali eventuali diverse modalità dì fatturazione elettronica potrà richiedere la singola Amministrazione a cui il fornitore ha l'impegno di uniformarsi.
Risposta
Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Si segnala inoltre che secondo quanto previsto all’art. 9 comma 18 dello Schema di Convenzione, limitatamente alle Amministrazioni Contraenti non soggette agli obblighi di fatturazione elettronica, le stesse si obbligano a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalesse di tale modalità d’inoltro nei loro confronti.
Per le Amministrazioni Contraenti soggette all’obbligo della fatturazione elettronica, è invece corretto ritenere che l’unica modalità di invio della fattura elettronica ed il relativo tracciato, validi ai sensi di legge, sono quelli previsti dal Sistema d’Interscambio (SdI) gestito dalla Agenzia delle Entrate e da Sogei S.p.A..
Si precisa infine che il Fornitore, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere.
4) Domanda
Schema di convenzione - Allegato 3 Art. 9.
1) la caratteristica richiesta dì "non più contestabilità" dei crediti di cui all'art. 9 comma 7, è di dubbia Interpretazione e Introduce un elemento di incertezza nella valutazione del rischio. Cosa si intende per credito "non più contestabile"? Si potrebbe dare una definizione precisa che circoscrive un perimetro di azione a carico del fornitore e dell'Amministrazione?
2) Con riferimento all' art. 9 comma 12, si conferma che è facoltà del Fornitore, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al
pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, anche limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dal Fornitore di Ultima Istanza (FUI)?
3) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura anche se l'Amministrazione risulta in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012) o in dissesto (d.l. 66/1989 e successive modifiche)?
4) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso l'Amministrazione è un Ente di Diritto Pubblico in procedura concorsuale o comunque giudicato rischioso per motivi di carattere finanziario?
Risposta
1) Un credito si considera “non contestato” se il debito non è mai stato fatto oggetto di contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale con idoneo atto formale comunicato/notificato per iscritto al creditore e in pendenza dei termini di impugnazione e prescrizione/decadenza fissati dalla normativa sostanziale e processuale vigente. Il credito si considera vieppiù non contestato e/o riconosciuto, allorquando:
a) sia stato formalizzato un atto transattivo valido ed efficace avente ad oggetto il rapporto creditorio tra le parti;
b) il debitore lo abbia espressamente riconosciuto con atto scritto avente forma di scrittura privata o atto pubblico.
Ad ogni buon conto, si rimanda anche a quanto prescritto dall’art. 3 del Reg. CE n. 805/2004.
2) No, non si conferma, in quanto è facoltà del Fornitore, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default e non dal Fornitore di Ultima Istanza, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default.
3) La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il dissesto e, più in generale, le procedure concorsuali, di per sé non legittimano la sospensione dell’esecuzione pertanto, il Fornitore non potrà sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura se non nei casi di cui all’art. 9 ai commi 6, 7, 8 e 12 dello Schema di Convenzione.
4) Si ribadisce che il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura esclusivamente nel caso ricorresse rischio di insolvenza da parte di Organismi di diritto pubblico - da intendersi ai sensi dell’art. 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e quali diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione -, il tutto nel rispetto delle modalità e della disciplina di cui all’art. 9 comma 6 dello Schema di Convenzione.
5) Domanda
Art. 1 del disciplinare di gara. Con riferimento all'articolo 1 del Disciplinare di Xxxx, si prega di confermare che le imprese concorrenti non saranno tenute a produrre in gara il PASSOE di cui all'art. comma 3.2 delibera n°111 dell’ANAC.
Risposta
Si, si conferma. Consip S.p.A. effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa con le modalità tradizionali, posto che la procedura in oggetto è interamente gestita con
sistemi telematici e che, alla data di pubblicazione del Bando di gara, non è risultato essere stata pubblicata alcuna deliberazione da parte dell’ANAC in merito.
6) Domanda
Documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A.". In relazione all'art. 16, c. 4, del documento sopra indicato è specificato che ciascun fornitore può essere rappresentato nel Sistema da più Legali Rappresentanti. Si richiede di chiarire se, con tale definizione, si possa intendere uno o più Procuratori che rappresentino il fornitore in legale rappresentanza, ferma restando l'esistenza e l'abilitazione con almeno un Legale Rappresentante.
Risposta
Nel segnalare che l’articolo delle Regole del Sistema di e-procurement della PA richiamato ha ad oggetto l’abilitazione dei fornitori che abbiano conseguito l’aggiudicazione di una Convenzione o di un Accordo Quadro ovvero a seguito di Abilitazione del Fornitore al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Sistema dinamico d’acquisizione o ad altro strumento di acquisto, si ribadisce che tutta la documentazione che costituisce l’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal/dai legale/i rappresentante/i del concorrente (in via esemplificativa e non esaustiva, procuratore/i) avente/i i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Si rappresenta, altresì, che in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”.
7) Domanda
Documento "Schema di Convezione”. Relativamente allo Schema di Convenzione, in particolare all'art. 6 punto 5 è chiarito che le AMM. Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, fermo quanto prescritto da Del. AEEGSI 144/07. Si chiede di confermare che, se l'Ordinativo di Fornitura è complessivamente maggiore di 200.000 mc, il contratto attuativo derivante debba ritenersi soggetto alle condizioni sul recesso Indicate dal Fornitore del Mercato Libero.
Risposta
No, non si conferma in quanto valgono le condizioni sul recesso indicate all’art. 6 del Capitolato Tecnico.
8) Domanda
"Schema di Convezione”. Per consentire al Fornitore una corretta valutazione delle proprie previsioni in termini di volumi e durata delle forniture attivate in Convenzione, si chiede conferma, in riferimento all'articolo 5, commi a. e b., dello schema di Convenzione, della correttezza delle seguenti ipotesi:
a) Data di attivazione PdR: 1 Dicembre 2015, fine validità 31 Marzo 2017, durata: 16 mesi
b) Data di attivazione Pdr: 1 Gennaio 2016, Fine validità 31 Marzo 2017, Durata: 15 Mesi.
c) Data di attivazione Pdr: 1 Febbraio 2016, Fine validità 31 Marzo 2017, Durata: 14 Mesi.
d) Data di attivazione Pdr: 1 Marzo 2016, Fine validità 31 Marzo 2017, Durata: 13 Mesi.
e) Data di attivazione Pdr: 1 Aprile 2016, Fine validità 31 Marzo 2017, Durata: 12 Mesi.
f) Data di attivazione Pdr: 1 Gennaio 2017, Fine validità 31 Marzo 2018, Durata: 15 Mesi.
g) Data di attivazione Pdr: 1 Febbraio 2017, Fine validità 31 Marzo 2018, Durata: 14 Mesi.
h) Data di attivazione Pdr: 1 Marzo 2017, Fine validità 31 Marzo 2018, Durata: 13 Mesi.
i) Data di attivazione Pdr: 1 Aprile 2017, Fine validità 31 Marzo 2018, Durata: 12 Mesi
Risposta
Si, si conferma la correttezza delle suddette ipotesi. Si segnala tuttavia che, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 mesi. Quindi potrebbero verificarsi due ulteriori ipotesi:
• Data di attivazione PdR: 1 Gennaio 2016, Fine validità 31 Dicembre 2016, Durata: 12 Mesi;
• Data di attivazione PdR: 1 Gennaio 2017, Fine validità 31 Dicembre 2017, Durata: 12 Mesi.
9) Domanda
Art. 8 del Disciplinare di gara. Il fornitore, nella gestione dei taluni servizi connessi ed accessori rispetto all'attività di fornitura di gas naturale, ricorre a società esterne con le quali vengono stipulati dei contratti di outsourcing. Al riguardo, si chiede di chiarire se detti contratti già in essere, rientrino o meno nella fattispecie giuridica del subappalto ex art.118 D.Lgs 163/2006.
Risposta
Ferma restando la circostanza che il Capitolato Tecnico non prevede servizi accessori, si ricorda che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, costituisce subappalto l’affidamento di prestazioni contrattuali a soggetti terzi.
10) Domanda
Articolo 9 punto 4 dello Schema di Convenzione. Si chiede di confermare che sia possibile nel caso di mancata certezza della data di ricevimento della fattura, fare riferimento - anche ai fini dell'individuazione del termine a far data dal quale decorrono gli interessi moratori, di cui all'art. 4.b) del decreto legislativo n° 231/2002 e s.m.i..
Risposta
Così come rilevato oltre che dalla giurisprudenza anche dall’A.N.A.C. (già Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici), le Stazioni appaltanti sono obbligate ad attenersi, nella redazione dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2002 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza dei termini moratori ed al saggio di interesse.
11) Domanda
Art. 5.4 del disciplinare di gara (Comprova dei requisiti). In relazione al requisito di fatturato specifico realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari dichiarato dal Legale Rappresentante all'atto della presentazione della Domanda di Partecipazione, si chiede di confermare che, qualora il Fornitore fosse invitato a fornire comprova della dichiarazione, essa possa essere rappresentata da copia dei Bilanci dai quali, in termini di Ricavi si evinca l'importo e la tipologia del provento.
Risposta
Si, si conferma che tra le modalità di comprova di cui al paragrafo 5.4 del Disciplinare di gara, è ammessa la produzione di copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto 17.2 del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere, in termini di Ricavi, la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Si ricorda che i Ricavi da vendita di gas naturale e dei servizi connessi devono
essere chiaramente evincibili, cioè non devono essere aggregati con ricavi provenienti dalla vendita di altre utility energetiche (ad esempio ricavi delle vendite di Gas naturale e GPL).
12) Domanda
Art. 3 del Capitolato Tecnico. In relazione al Capitolato Tecnico, art. 3, "Oggetto dell'Appalto", dove si specifica che tale è la "fornitura continuativa, per 12 mesi, di gas naturale presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura a decorrere dalla data di attivazione della fornitura", si richiede che vengano esplicitate le tempistiche di attuazione che il Fornitore dovrà seguire in presenza di eventuali richieste per PdC/PdR che risultino già contrattualizzati dal Fornitore stesso sul Mercato Libero e per le operazioni, anche derivanti da eventuali scarti al Trasporto, di Prima Attivazione Gas e Subentro, atteso che queste ultime sono soggette a specifici dettami normativi. Si richiede altresì di tali operazioni:
a. rientrano nel computo dei volumi di Gara e dunque nel Flusso dati di cui all'Allegato allo Schema di Convenzione in base al quale verrà erogata a Consip la commissione a carico del Fornitore.
b. sono da acquisire tramite il Sistema di E- Procurement.
Risposta
Le tempistiche di attivazione previste in Convenzione e che il Fornitore dovrà seguire per eventuali Ordinativi di Fornitura provenienti da Amministrazioni Contraenti con PdC/PdR già contrattualizzati e in corso di somministrazione sul Mercato Libero con il medesimo Fornitore (aggiudicatario) sono disciplinate all’art. 5, commi 14 e 15, del Capitolato Tecnico. Si ricorda inoltre che al comma 14 è comunque prevista: “salva diversa data concordata tra le parti”.
Se per Scarto al Trasporto si intendono le richieste di attivazione che vengono disattese per cause imputabili all’Amministrazione, a forza maggiore, o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, il Fornitore s’impegna a darne comunicazione all’Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all’Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell’eventuale integrazione.
Per operazioni di Prima Attivazione non è esplicitata alcuna tempistica in quanto in Convenzione l’attivazione della fornitura è prevista per le sole utenze già allacciate alle Reti.
Anche per le operazioni di Subentro, inteso come l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che aveva richiesto anche la disattivazione del contatore, non sono previste, in Convenzione, specifiche tempistiche di attivazione e valgono pertanto quelle previste dalla normativa vigente.
Tutte queste operazioni rientrano nel computo dei volumi di Gara e dunque nel Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore e devono essere acquisite tramite il Sistema di E-Procurement.
13) Domanda
Art. 5.13 del Capitolato Tecnico. In relazione al capitolato tecnico, art. 5.13, ove si descrive l'attività del Fornitore successiva alla mancata attivazione della fornitura per cause imputabili all’Amministrazione, a Forza maggiore, o a caso fortuito oppure per cause Imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, è specificato che il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione, fornendo inoltre indicazione per la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura ed
assistenza alla stessa Amministrazione per il buon fine di un nuovo Ordinativo o l'integrazione del precedente, ma non è specificata la modalità di contatto che il Fornitore deve attivare con l'Amministrazione. Si conferma che nel casi descritti, come in altri eventuali non specificamente regolati dalla Convenzione, il Fornitore può relazionarsi e comunicare con l'Amministrazione secondo le modalità più coerenti con la propria organizzazione ed esperienza?
Risposta
Si, si conferma che nei casi descritti il Fornitore può relazionarsi e comunicare con l’Amministrazione secondo le modalità che ritiene più coerenti. Si segnala tuttavia che è opportuno che rimanga evidenza di dette comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, in quanto potrebbero essere richieste, anche in sede di verifiche ispettive, come documentazione a supporto.
Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Xxxxx Xxxxxxxx
(Il Direttore)