CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO
Tra i Signori:
1) ……………………………………………………………………………….. e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Xxxxxx Xxxxx, x. 00, codice fiscale n. 00337460224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998, quale concedente, assistito dalla organizzazione professionale agricola, individuata nella Coldiretti;----------------------
2) sig. nato a , il , residente a
xxx , X.X , xxxxx concessionario,
assistito dalla organizzazione professionale agricola, individuata nella
………………………………….…… .
Premesso che:
- la Provincia autonoma di Trento è proprietaria nel comune catastale di Mezzolombardo dei fondi di seguito elencati: particelle fondiarie 1925/1, 1925/2, 1926/1, 1926/2, 1927/1, 1927/2, 1929, 1930 e 1931 in C.C. Mezzolombardo inscritte al Libro Fondiario nella P.T. 2628 - Provincia autonoma di Trento, Patrimonio Indisponibile.
Le particelle fondiarie sono adiacenti allo svincolo stradale in corrispondenza all'uscita della galleria a nord del paese compreso tra la S.P 64, la S.P. 235 e la S.S. 43. Si tratta per lo più di terreni incolti costituiti da prati spontanei, attualmente in stato di carenza di manutenzione. L'area è parzialmente interessata da opere di drenaggio ed ispezione a tutela della stabilità del corpo stradale che si trovano sulle pp.ff. 1929, 1925/2 e 1926/1. La disposizione delle piantumazioni deve essere studiata in maniera che i pozzetti delle torri piezometriche risultino sulle capezzagne. Essi dovranno essere messi in quota dopo eventuali movimenti di terra necessari alla modellazione del terreno. I chiusini dovranno essere ancorati saldamente alle rispettive solette in cls e sempre accessibili ad eventuali manutenzioni ed ispezioni che l'Amministrazione ritenesse di effettuare. Sarà compito del concessionario provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione di tali particelle. L'Amministrazione, o
soggetti dalla stessa incaricati, dovranno poter sempre accedere alle particelle sopra indicate per le attività di ispezione o manutenzione.
Il Concessionario dovrà mantenere pulita ed in ordine tutta l'area, anche se non piantumabile, compresa la parte a monte fino al piede del tomo verso la strada Trento – Rocchetta (S.P. 235), in considerazione del fatto che il Servizio Gestione Strade provvede a sfalciare solo la parte inerbita e piana a lato del nastro stradale
L'area dovrà essere recintata in modo da realizzarne l'accesso esclusivamente a metà del tratto rettilineo che si affaccia sulla S.S. 43 previa autorizzazione del Servizio Gestione Strade.
- Intendendo affidare detti fondi in concessione, l’Amministrazione provinciale ha autorizzato l’indizione di un’asta pubblica con determinazione di data 7 dicembre 2016 n. 737 con conseguente pubblicazione del bando di gara n. prot. /16, in esito alla quale è risultato aggiudicatario il signor
;
- l’Amministrazione intende stipulare un contratto di concessione per la coltivazione del fondo in deroga alla disciplina di cui alla legge 203 del 03.05.82, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone ed i i miglioramenti;
- le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della legge 203/82, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti, ecc.;
- le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di concessione per utilizzo agrario mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta dagli artt. 23 e 29 della legge n.11 del 11/02/71, nonché dagli artt. 45 e 58 della legge 203/82.-----------------------------------------------------
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.------------------------------------
Art. 1 Oggetto.
La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata, concede in godimento a titolo di concessione per utilizzo agrario al signor , che accetta, i seguenti fondi rustici:
in P.T. 2628 COMUNE CATASTALE MEZZOLOMBARDO :
p.f. 1925/1 (millenovecentoventicinque barra uno) – qualità vigna – classe 5 – superficie 3113 mq- reddito dominicale €14,47, reddito agrario €11,25;
p.f. 1925/2 (millenovecentoventicinque barra due) – qualità vigna – classe 5 . superficie 201 mq – reddito dominicale € 0,93, reddito agrario € 0,73;
p.f. 1926/1 (millenovecentoventisei barra uno) – qualità vigna – classe 6 – superficie 187 mq – reddito dominicale € 0,58, reddito agrario € 0,39;
p.f. 1926/2 (millenovecentoventisei barra due) – qualità vigna – classe 6 – superficie 2743 mq- reddito dominicale € 8,50, reddito agrario € 5,67;
p.f. 1927/1 (millenovecentoventisette barra uno) – qualità vigna – classe 6 – superficie 3424 mq- reddito dominicale € 10,61, reddito agrario € 7,07;
p.f. 1927/2 (millenovecentoventisette barra due) – qualità vigna – classe 6 – superficie 448 mq – reddito dominicale € 1,39, reddito agrario € 0,93;
p.f. 1929 (millenovecentoventinove) – qualità vigna – classe 4 – superficie 184 mq – reddito dominicale € 1,24, reddito agrario € 0,76
p.f. 1930 (millenovecentotrenta) – qualità vigna – classe 5 – superficie 1070 mq – reddito dominicale € 4,97, reddito agrario € 3,87;
p.f. 1931 (millenovecentotrentuno) – qualità orto – classe 3– superficie 2766 mq- reddito dominicale € 25,71, reddito agrario € 11,43.
Il tutto come appare dalla planimetria che, previa sottoscrizione delle parti, viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante sotto la lettera ….
Il Concessionario dichiara di ben conoscere le caratteristiche e lo stato di fatto dei fondi, di aver eseguito idoneo sopralluogo e di ritenerli idonei per l’uso agricolo programmato.
Il Concessionario prende atto che le particelle fondiarie 1925/1, 1925/2, 1926/1, 1926/2, 1927/1, 1927/2, 1929, 1930 e 1931 tutte in C.C. Mezzolombardo, per una superficie complessiva pari a mq 14.136,00 ai sensi del PRG vigente ricadono in Area agricola di pregio art. 63 delle norme di attuazione.
Art.2 Durata.
La durata è fissata in anni 20 (venti), con decorrenza dal giorno di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza il Concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza nessuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro neppure con riferimento ad eventuali migliorie effettuate sui fondi. E’ esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.
Art. 3 Recesso
L’Amministrazione concedente può recedere dal contratto dando preavviso, in forma scritta (pec o raccomandata A.R.), di almeno tre mesi con indennizzo del concessionario per i frutti pendenti dell'annata agraria in corso, se esistenti; il recesso del concessionario può essere fatto, con preavviso di mesi tre (con raccomandata A.R. o pec), in ogni momento senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro.
Art. 4
Canone ed oneri del contratto
Il canone annuo del presente contratto è determinato in deroga agli artt. 8 e seguenti della legge 203/82, nella somma annua di € ( / ), da corrispondersi annualmente in unica soluzione nei modi e nei tempi che saranno indicati dall’Amministrazione concedente .---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il ritardo superiore a 2 mesi nel pagamento del canone comporta l’automatica risoluzione del contratto.
Negli anni successivi al primo, il canone di affitto di cui al primo comma sarà soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio provinciale per l’equo canone in base alla Legge 3 maggio 1982 n. 203, senza necessità di adozione di specifica deliberazione della Giunta provinciale.
Il Concessionario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 della legge 203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta legge 203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.
Art. 5
Utilizzo dei fondi e loro restituzione
Con la firma del presente contratto il Concessionario prende in consegna il fondo descritto così come giace. Il Concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria, ed in conformità all’offerta presentata in sede di gara, e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio all’area concessa in utilizzo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'area è parzialmente interessata da opere di drenaggio ed ispezione a tutela della stabilità del corpo stradale che si trovano sulle pp.ff. 1929, 1925/2 e 1926/1. La disposizione delle piantumazioni dovrà essere studiata in maniera che i pozzetti delle torri piezometriche risultino sulle capezzagne. Essi dovranno essere messi in quota dopo eventuali movimenti di terra necessari alla modellazione del terreno. I chiusini dovranno essere ancorati saldamente alle rispettive solette in cls e sempre accessibili ad eventuali manutenzioni ed ispezioni che l'Amministrazione ritenesse di effettuare. E' compito del concessionario provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione di tali particelle. L'Amministrazione, o soggetti dalla stessa incaricati, dovranno poter sempre accedere alle particelle sopra indicate per le attività di ispezione o manutenzione. -------------------------------------------------
E' altresì compito del Concessionario conservare i fondi in ordine e provvedere allo sfalcio ed alla manutenzione degli arbusti insistenti sul tomo lato SP235 sino al piede dello stesso, oltre alla manutenzione del verde ed allo sfalcio anche delle altre aree, anche se non coltivate, oggetto della presente concessione.
Il Concessionario, inoltre, dovrà mantenere in perfetta efficienza i canali di scolo affinché le acque
non arrivino sulla sede stradale.
L'area sarà recintata in modo da realizzarne l'accesso esclusivamente a metà del tratto rettilineo che si affaccia sulla S.S. 43 previo accordo con il Servizio gestioni Strade della Provincia autonoma di Trento. All'interno della recinzione, su tutto il perimetro dell'area in concessione dovrà essere realizzata una capezzagna utilizzabile anche dal personale dell'Amministrazione, o personale dalla stessa incaricato, che dovesse effettuare attività di ispezione o manutenzione delle opere di drenaggio.
Eventuali opere di miglioria o di trasformazione dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall’Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del Concessionario senza che possa conseguire alcun diritto di indennizzo a favore dell’affittuario per le opere eseguite. ------
E’ fatto divieto al Concessionario di concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo.
Alla scadenza del presente contratto di concessione, il Concessionario dovrà restituire al concedente i terreni descritti all’art. 1 (uno) liberi da persone e da cose, senza alcun diritto ad indennizzo, titolo, buona uscita, richiesta, pretesa o altro, senza obbligo di disdetta, immettendo senz’altra formalità la parte concedente nel pieno possesso degli stessi.
In caso di morte del concessionario la concessione decade, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare l’attività agricola sui beni oggetto di concessione. E’ obbligo dell’erede comunicare all’Amministrazione concedente, entro 6 mesi dal decesso, la facoltà o meno di subentrare al precedente concessionario, nel qual caso la concessione mantiene la sua durata originaria .
Art. 6 Responsabilità.
Il Concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi da esso presi in affitto. Il Concessionario manleverà l’Amministrazione contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e lo solleverà da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione da ogni pretesa, anche giudiziaria,
avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.
Il Concessionario è ritenuto custode di tutte le aree oggetto della presente concessione ivi comprese quelle sulle quali insistono le opere di drenaggio sopra descritte. Sarà cura del Concessionario informare per iscritto l'Amministrazione di ogni e qualsiasi fatto o evento dannoso che si dovesse verificare con riferimento alle opere di drenaggio sopra citate.
Il Concessionario dovrà stipulare idonea polizza di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall’utilizzo e custodia dei fondi da parte dell’Affittuario stesso e/o di terzi o in alternativa integrare la polizza già in essere; in particolare tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti della Provincia autonoma di Trento e della relativa Compagnia Assicuratrice, qualora la causa del sinistro abbia origine dall’utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte dell’affittuario stesso o di terzi.
Art. 7 Modifiche contrattuali
Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l’assistenza delle organizzazioni di categoria. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo fax o pec ai seguenti indirizzi e recapiti:
- se alla Provincia autonoma di Trento – Servizio Gestioni patrimoniali e logistica, Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx, a mezzo:
Posta elettronica: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx Telefax: 0461/497127
- se a , a mezzo:
;
Eventuali modifiche a detti recapiti dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all’altra parte in conformità a quanto sopra stabilito.--------------------------------------------------------
Art. 8 Norme applicabili.
Per quanto non contemplato nel presente contratto di concessione di fondo rustico si fa riferimento alle disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203 al codice civile, ed alle consuetudini esistenti in materia.
Art. 9
Spese contrattuali e regime fiscale
L’imposta di registro sul canone di concessione e l’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del signor quale
concessionario.------------------------------------------
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che:
• che il presente atto di concessione è soggetto all’imposta di registro con l’aliquota del 2% sull’importo di € ……………. (………………./...) inerente al valore dei canoni di concessione riferito al periodo di durata massima (venti anni ) del presente atto a partire dal giorno di sottoscrizione del presente contratto, in base all’art. 5, comma 2), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.
Art. 10 Controversie e Foro competente.
Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria soluzione. In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.
Art. 11 Disposizioni anticorruzione
Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.-----------------------------------
Art. 12 Informativa – D.lgs. 196/03
I dati personali sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti per finalità amministrativo contabili, in adempimento al contratto, di cui si è già ricevuto informativa idonea. --------------------
Titolare del trattamento è il Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica. -------------------
Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti della Provincia autonoma di Trento tenuta presso il Servizio Contratti e Centrale Acquisti della medesima Provincia.--------------------
I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Xxxxxxxx confermano e sottoscrivono che quanto stabilito sopra è stato concordato dalle parti da loro rappresentate e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermare la validità ai sensi dell’art. 45 della legge 203/1982.
Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.------------------------------------------------
Trento, lì
IL CONCEDENTE | IL RAPPRESENTANTE DELLE |
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI | |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | AGRICOLE PER LA PROVINCIA |
Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica | ………..………………………………….. |
Il Dirigente | ……………………………………………. |
xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
IL CONCESSIONARIO | IL RAPPRESENTANTE DELLE |
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI | |
Sig. …………..……….……………………….. | AGRICOLE PER IL CONCESSIONARIO |
…………...……………………………………… | SIG. ……………………………….…………. |
…………………………………………………. | ………………………………...……………… |