CONVENZIONE Tra
Tra
La Società Servizi Integrati Cisl Lombardia – SICIL Srl con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxx x. 00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita Iva 08016170964 in persona del rappresentante legale, Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 12/05/1970 e residente in Fiumicino (RM) alla Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito denominata “Srl”
E
Il Sindacato Nazionale Finanzieri (d’ora in poi solo “XX.XX.XX.”) con sede legale in Roma Via Tagliamento n.9 nella persona del suo legale rappresentante - Segretario Generale Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
PREMESSO CHE
XX.XX.XX è un’associazione sindacale senza scopo di lucro, costituita nel pieno rispetto della normativa vigente;
XX.XX.XX è interessata a favorire i propri tesserati, garantendo loro la fruizione di servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, anche mediante la stipula di specifici accordi con Enti e società, che possano garantire l’erogazione degli stessi;
gli Enti e le società di cui la CISL è promotrice hanno fra i loro scopi anche quello di fornire supporto alla CISL stessa nel promuovere una rete anche con Associazioni Sindacali, che abbiano riferimenti statutari e valoriali simili a quelli della CISL;
il CAF CISL è autorizzato allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 34 D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, e risulta a tal fine iscritto nell’elenco dei CAF tenuto dal Ministero delle Finanze al numero 00018;
il CAF CISL, in base all’art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento di tale attività può avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle Associazioni o dalle organizzazioni, che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni;
le Società di Servizi svolgono, quindi, in convenzione con il CAF CISL assistenza fiscale con predisposizione dei modelli 730, UNICO, RED, ISE, INVCIV, IMU, TASI, SUCCESSIONI, elaborazione buste paga COLF e BADANTI, stipula e registrazione Contratti di LOCAZIONE;
La Srl è convenzionata con il CAF CISL SRL per lo svolgimento delle attività elencate sopra, in tutto il territorio della Lombardia;
il CAF CISL Nazionale e la Srl sono interessati ad ampliare la platea dei propri utenti, anche al fine di promuovere tra i lavoratori l’immagine del Sindacato CISL e la diffusione dei valori cui si ispira la vocazione confederale;
tra XX.XX.XX e CAF CISL SRL in data 6 maggio 2019 è stato stipulato un protocollo d’intesa Nazionale utile a poter conseguire a tutti gli associati XX.XX.XX. concreti risultati in termini di risparmio economico unitamente alla certezza di adempiere agli obblighi fiscali di legge, potendo contare su Società di provata esperienza professionale;
tra XX.XX.XX e Srl viene espressa la stessa intesa al fine di favorire gli associali XX.XX.XX.
Quanto sopra premesso si CONVIENE e si STIPULA quanto segue
Articolo 1 - Efficacia delle Premesse
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il quale richiama i punti, i principi e le linee guida già previste nel Protocollo d’Intesa stipulato a livello Nazionale in Roma in data 6 maggio 2019 che si allega alla presente.
Articolo 2 - Scopo ed oggetto della Convenzione
La Srl si impegna a fornire agli iscritti XX.XX.XX i servizi esposti in premessa attraverso gli uffici territoriali dislocati nella Regione Lombardia, garantendo l’applicazione delle medesime condizioni economiche riservate agli iscritti CISL, con le diversificazioni tariffarie esistenti nelle varie Provincie, come da “tariffari provinciali esposti nelle diverse unità locali ed adottati”.
Per usufruire delle condizioni di miglior favore di cui alla presente convenzione, gli iscritti di XX.XX.XX, dovranno esibire la tessera d’iscrizione XX.XX.XX. in corso di validità.
I costi delle prestazioni verranno liquidate esclusivamente a cura dei singoli iscritti.
Articolo 3 - Obblighi delle parti
XX.XX.XX si impegna a:
promuovere il presente accordo presso gli aderenti, nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;
partecipare ad eventuali comitati di supervisione;
garantire un rapporto di esclusività e non stipulare accordi nazionali aventi medesimo oggetto o scopo con differenti CAF/Patronati per tutto il periodo di validità del presente accordo;
La Srl si impegna a:
promuovere presso tutte le unità territoriali e a comunicare a tutti gli operatori impegnati nelle attività in premessa i contenuti del presente accordo;
Articolo 4 - Divieto di Cessione.
Quando previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.
Articolo 5 - Privacy (Regolamento UE 2016/679).
Le parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
Entrambi le Parti si impegnano a comunicare all’atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni dei cui al General
Data Protection Regulation.
Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
Il SINAFI non fornirà alcun dato personale dei propri iscritti alla Srl.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati in esecuzione del contratto.
Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.
I dati in questione potranno essere:
utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o l’esecuzione del presente accordo;
comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
comunicati ad Istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione dell’accordo;
utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge.
Articolo 6 - Durata e recesso.
La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2021, dopodichè la durata sarà annuale secondo l’anno solare (01/01 – 31/12), salvo non sia comunicata da una delle parti il recesso di cui al capoverso successivo. In mancanza di recesso l’intesa si rinnova tacitamente di anno in anno.
E’ nella facoltà delle parti comunicare il recesso nel termine di 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di recesso l’intesa si rinnova di anno in anno.
L’accordo può essere risolto prima della sua scadenza, su richiesta di una delle Parti, per inadempimento o per grave motivo.
La Parte che ravvisasse inadempienze o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata a.r. all’altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell’accordo.
Articolo 7 - Gestione delle controversie.
Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Venezia, nel cui circondario ha sede legale la Società.
Servizi Integrati Cisl Lombardia Srl XX.XX.XX – Sindacato Nazionale Finanzieri
Il legale Rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx - Segretario Generale Nazionale
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, XX.XX.XX e Servizi Integrati Cisl Lombardia Srl dichiarano di avere letto e approvato, in modo specifico, le seguenti pattuizioni:
Art. 1: Efficacia delle Premesse
Art. 2: Scopo ed oggetto della Convenzione
Art. 3: Obblighi delle parti
Art. 4: Divieto di Cessione
Art. 5: Privacy (Regolamento UE 2016/679)
Art. 6: Durata e recesso
Art. 7: Gestione delle controversie
Milano, 25 novembre 2020
Servizi Integrati Cisl Lombardia Srl XX.XX.XX – Sindacato Nazionale Finanzieri
Il legale Rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx - Segretario Generale Nazionale