Preambolo
PRINCIPI UNIDROIT DEI CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 2010
Preambolo
(Finalità dei Principi)
I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti commerciali internazionali.
I Principi si app1licano quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia da essi disciplinato (*).
I Principi possono applicarsi quando le parti hanno convenuto che il loro contratto sia regolato dai “principi generali del diritto”, dalla “lex mercatoria” o simili.
I Principi possono applicarsi quando le parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto.
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme.
I Principi possono essere utilizzati per l’interpretazione o l’integrazione del diritto nazionale applicabile.
I Principi possono servire come modello per i legislatori nazionali ed internazionali.
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1.1
(Libertà contrattuale)
Le parti sono libere di concludere un contratto e di determinarne il contenuto.
Articolo 1.2
(Libertà di forma)
Nessuna disposizione di questi Principi richiede che un contratto, dichiarazione o qualunque altro atto sia fatto o provato in una forma particolare. Esso può essere provato con qualsiasi mezzo, inclusi i testimoni.
Articolo 1.3
(Carattere vincolante del contratto)
Un contratto validamente concluso è vincolante per le parti. Può essere modificato o risolto soltanto in conformità alle sue clausole o di comune accordo tra le parti o secondo quanto altrimenti previsto da questi Principi.
(*) Le parti che intendono convenire che il loro contratto sia regolato dai Principi possono usare la seguente clausola, con l’aggiunta di eventuali eccezioni o modificazioni:
“Il presente contratto è regolato dai Principi UNIDROIT (2010) [ad eccezione degli articoli ]”.
Se le parti intendono convenire in aggiunta l’applicazione di un determinato diritto nazionale possono usare la seguente formulazione:
“Il presente contratto è regolato dai Principi UNIDROIT (2010), integrati ove necessario dal diritto [dello Stato X]”.
Articolo 1.4
(Norme imperative)
Nessuna disposizione di questi Principi è intesa a limitare l’applicazione delle norme imperative di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabili secondo le norme di diritto internazionale privato.
Articolo 1.5
(Esclusioni o modificazioni effettuate dalle parti)
Le parti possono escludere l’applicazione dei presenti Principi o derogare a singole loro disposizioni o modificarne gli effetti, salvo disposizione contraria in essi contenuta.
Articolo 1.6
(Interpretazione ed integrazione dei Principi)
(1) Xxxx’interpretazione dei presenti Principi si deve avere riguardo al loro carattere internazionale ed alle loro finalità inclusa la necessità di promuovere l’uniformità della loro applicazione.
(2) Le questioni concernenti materie disciplinate dai presenti Principi che non sono espressamente risolte da questi, devono, per quanto possibile, essere risolte secondo i principi generali sui quali i presenti Principi si basano.
Articolo 1.7
(Buona fede)
(1) Ciascuna parte deve agire in conformità alla buona fede nel commercio internazionale.
(2) Le parti non possono escludere o limitare quest’obbligo.
Articolo 1.8
(Venire contra factum proprium)
Una parte non può agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio.
Articolo 1.9
(Usi e pratiche)
(1) Le parti sono vincolate dagli usi che hanno accettato e dalle pratiche che si sono instaurate tra loro.
(2) Le parti sono vincolate dagli usi che sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale nel particolare settore commerciale considerato, salvo quando l’applicazione di tali usi sia irragionevole.
Articolo 1.10
(Avvisi)
(1) Quando sia richiesto un avviso, questo può essere dato con qualsiasi mezzo appropriato alle circostanze.
(2) Un avviso produce effetto quando perviene al destinatario.
(3) Ai fini del secondo comma un avviso “perviene” al destinatario quando gli viene riferito oralmente o è consegnato presso la sua sede d’affari o il suo recapito postale.
(4) Ai fini di questo articolo il termine “avviso” comprende dichiarazioni, domande, richieste o qualsiasi altra comunicazione di intento.
Articolo 1.11
(Definizioni)
Nei presenti Principi
– il termine “giudice” è comprensivo dei tribunali arbitrali;
– quando una parte ha più di una sede d’affari, la sede d’affari da prendere in considerazione è quella che è in più stretta relazione con il contratto e la sua esecuzione, avuto riguardo alle circostanze conosciute o contemplate dalle parti in qualsiasi momento anteriore o al momento della conclusione del contratto;
- per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione che conservi la documentazione delle informazioni contenute e sia riproducibile in forma tangibile.
Articolo 1.12
(Computo dei termini fissati dalle parti)
(1) I giorni festivi o non lavorativi che cadono entro un termine fissato dalle parti per il compimento di un atto, si computano nel termine.
(2) Tuttavia, se l’ultimo giorno del termine è un giorno festivo o non lavorativo nella sede d’affari della parte che deve compiere l’atto, la scadenza è prorogata fino al primo giorno seguente non festivo, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
(3) Il fuso orario di riferimento è quello della sede d’affari della parte che fissa il termine, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti
CAPITOLO 2 – FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA SEZIONE 1: FORMAZIONE
Articolo 2.1.1
(Modo di formazione)
Un contratto può essere concluso sia con l’accettazione dell’offerta, sia con un comportamento delle parti che dimostri con sufficiente certezza il raggiungimento dell’accordo.
Articolo 2.1.2
(Definizione dell’offerta)
Una proposta di concludere un contratto costituisce offerta se è sufficientemente precisa e se indica l’intenzione del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.
Articolo 2.1.3
(Ritiro dell’offerta)
(1) Un’offerta produce effetto quando perviene al destinatario.
(2) Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se il ritiro perviene al destinatario prima o contemporaneamente all’offerta.
Articolo 2.1.4
(Revoca dell’offerta)
(1) Finché un contratto non è concluso un’offerta può essere revocata se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia spedito l’accettazione.
(2) Tuttavia, un’offerta non può essere revocata:
(a) se indica, fissando un termine per l’accettazione o altrimenti, che è irrevocabile; o
(b) se è ragionevole per il destinatario considerare l’offerta irrevocabile e se questi ha agito di conseguenza.
Articolo 2.1.5
(Rifiuto dell’offerta)
Un’offerta decade quando il rifiuto di essa perviene al proponente.
Articolo 2.1.6
(Accettazione)
(1) Una dichiarazione od altro comportamento tenuto dal destinatario indicante il suo consenso ad un’offerta costituisce accettazione. Il silenzio o l’inerzia, di per sé, non equivalgono ad accettazione.
(2) L’accettazione di un’offerta produce effetto nel momento in cui l’indicazione del consenso perviene al proponente.
(3) Tuttavia, se, in virtù dell’offerta o in conseguenza delle pratiche che le parti hanno instaurato tra loro o degli usi, il destinatario dell’offerta può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza darne notizia al proponente, l’accettazione produce effetto nel momento in cui l’atto è compiuto.
Articolo 2.1.7
(Termine per l’accettazione)
Un’offerta deve essere accettata entro il termine stabilito dal proponente o, se nessun termine è previsto, entro un periodo di tempo ragionevole, avuto riguardo alle circostanze dell’affare, inclusa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente. Un’offerta verbale deve essere accettata immediatamente a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
Articolo 2.1.8
(Accettazione entro un termine stabilito)
Il termine di accettazione fissato dal proponente inizia a decorrere dal momento in cui l’offerta è spedita. Si considera data dell’offerta la data di spedizione, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
Articolo 2.1.9
(Accettazione tardiva. Ritardo nella trasmissione)
(1) Un’accettazione tardiva produce nondimeno effetto come accettazione se il proponente senza ingiustificato ritardo ne informa l’accettante o gli invia un avviso a questo scopo.
(2) Se dalla lettera o altro scritto contenente un’accettazione tardiva risulta che questa è stata spedita in circostanze tali che, se la sua trasmissione fosse stata regolare, sarebbe pervenuta al proponente nel tempo dovuto, l’accettazione tardiva produce effetto come accettazione, a meno che il proponente senza ingiustificato ritardo non informi l’accettante che egli considera caducata la sua offerta.
Articolo 2.1.10
(Ritiro dell’accettazione)
L’accettazione può essere ritirata se il ritiro perviene al proponente prima del momento in cui l’accettazione avrebbe prodotto effetto o nello stesso momento.
Articolo 2.1.11
(Accettazione non conforme all’offerta)
(1) Una risposta ad un’offerta volta ad essere un’accettazione, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modificazioni è un rifiuto dell’offerta e vale come controproposta.
(2) Tuttavia, una risposta ad un’offerta volta ad essere una accettazione, ma che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini dell’offerta, costituisce accettazione, a meno che l’autore dell’offerta, senza ritardo ingiustificato, non si opponga a queste differenze. In caso contrario, il contenuto del contratto è il contenuto dell’offerta con le modificazioni aggiunte nell’accettazione.
Articolo 2.1.12
(Lettere di conferma)
Se entro un periodo di tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto viene spedita una lettera di conferma del contratto stesso che contiene clausole aggiunte o difformi, tali clausole diverranno parte del contratto, a meno che non alterino sostanzialmente il suo contenuto originario ovvero il destinatario, senza ingiustificato ritardo, non si opponga a queste differenze.
Articolo 2.1.13
(Conclusione del contratto subordinata all’accordo su questioni specifiche o all’adozione di una forma determinata)
Se, nel corso delle trattative, una parte subordina inequivocabilmente la conclusione del contratto al raggiungimento di un accordo su questioni specifiche o all’adozione di una forma determinata, il contratto non si conclude se non si è raggiunto un previo accordo su quelle questioni o in quella forma.
Articolo 2.1.14
(Contratto con clausole intenzionalmente lasciate in bianco)
(1) Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o alla determinazione di un terzo non esclude la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettiva intenzione di concluderlo.
(2) L’esistenza del contratto non è compromessa dal fatto che successivamente
(a) le parti non raggiungano alcun accordo sulla clausola, o
(b) il terzo non determini il contenuto della clausola, a condizione che per definire quest’ultima esista un altro metodo ragionevole considerate tutte le circostanze, tenuto conto delle intenzioni delle parti.
Articolo 2.1.15
(Trattative in mala fede)
(1) Ciascuna parte è libera di condurre trattative e non è responsabile per il mancato raggiungimento di un accordo.
(2) Tuttavia, la parte che ha condotto o interrotto le trattative in mala fede è responsabile per le perdite cagionate all’altra parte.
(3) In particolare, si considera mala fede iniziare o continuare trattative malgrado l’intenzione di non raggiungere un accordo con l’altra parte.
Articolo 2.1.16
(Obbligo di riservatezza)
Se, nel corso delle trattative, una parte rivela un’informazione in via riservata, l’altra parte ha il dovere di non divulgare tale informazione o di non usarla scorrettamente a proprio vantaggio, indipendentemente dalla successiva conclusione del contratto. Ove il caso lo richieda, il rimedio per l’inosservanza di questo dovere può includere un risarcimento commisurato al vantaggio ottenuto dalla controparte.
Articolo 2.1.17
(Clausole di completezza del documento)
Un contratto scritto contenente una clausola che indica che il documento comprende interamente tutte le condizioni dell’accordo non può essere contraddetto o integrato attraverso la prova di precedenti dichiarazioni o accordi. Tuttavia, tali dichiarazioni o accordi possono essere usati per interpretare il testo scritto.
Articolo 2.1.18
(Modificazione del contratto in una forma particolare)
Un contratto scritto contenente una clausola che prevede che qualsiasi modificazione o scioglimento consensuale dell’accordo debba essere fatto in una forma particolare non può essere modificato o sciolto in altra forma. Tuttavia, il comportamento di una parte può precluderle di invocare tale clausola in quanto l’altra parte abbia agito facendo affidamento su tale comportamento.
Articolo 2.1.19
(Uso di clausole standard)
(1) Se una o entrambe le parti fanno uso di clausole standard nella conclusione del contratto, si applicano le regole generali sulla formazione, ove non contrastino con gli articoli da 2.1.20 a 2.1.22.
(2) Per clausole standard si intendono le disposizioni preparate in anticipo da una parte per un uso generale e ripetuto ed effettivamente usate senza aver costituito oggetto di trattative con la controparte.
Articolo 2.1.20
(Clausole a sorpresa)
(1) È priva di effetto una disposizione contenuta in clausole standard che presenti un carattere tale che l’altra parte non avrebbe ragionevolmente potuto attendersela, salvo che quella parte l’abbia espressamente accettata.
(2) Nel determinare se una clausola abbia tale carattere si dovrà tener conto del suo contenuto, della sua formulazione linguistica e presentazione grafica.
Articolo 2.1.21
(Conflitto tra clausole standard e altre disposizioni)
In caso di conflitto fra una clausola standard ed una clausola non standard, prevale quest’ultima.
Articolo 2.1.22
(Conflitto tra clausole standard)
Quando entrambe le parti fanno uso di clausole standard e raggiungono un accordo eccetto che su queste ultime, il contratto è concluso sulla base delle clausole concordate e di tutte le clausole standard coincidenti nella sostanza, salvo che una parte dichiari
preventivamente con chiarezza, o comunichi in seguito alla controparte senza ingiustificato ritardo, che non intende essere vincolata da un tale contratto.
SEZIONE 2: RAPPRESENTANZA
Articolo 2.2.1
(Ambito di applicazione della Sezione)
(1) Questa Sezione disciplina il potere di una persona (“il rappresentante”) di produrre direttamente effetti nella sfera giuridica di un’altra persona (“il rappresentato”) concludendo o eseguendo un contratto con un terzo, sia che il rappresentante agisca in nome proprio o in nome del rappresentato.
(2) La Sezione disciplina soltanto i rapporti tra il rappresentato o il rappresentante, da un lato, e il terzo, dall’altro lato.
(3) La Sezione non disciplina il potere di rappresentanza fondato sulla legge o su un provvedimento della pubblica autorità o del giudice.
Articolo 2.2.2
(Conferimento e ambito della procura)
(1) La procura può essere conferita dal rappresentato al rappresentante in modo espresso o tacito.
(2) Il rappresentante ha il potere di compiere tutti gli atti che, avuto riguardo alle circostanze del caso, sono necessari al conseguimento dello scopo per il quale la procura è stata conferita.
Articolo 2.2.3
(Rappresentanza palese)
(1) Quando il rappresentante agisce nei limiti dei poteri conferitigli e il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva in qualità di rappresentante, gli atti del rappresentante vincolano direttamente il rappresentato e il terzo e il rappresentante non è vincolato nei confronti del terzo.
(2) Tuttavia, gli atti del rappresentante vincolano soltanto il rappresentante e il terzo, se il rappresentante con il consenso del rappresentato assume egli stesso la posizione di parte del contratto.
Articolo 2.2.4
(Rappresentanza non palese)
(1) Quando il rappresentante agisce nei limiti dei poteri conferitigli e il terzo non sapeva né avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva in qualità di rappresentante, gli atti del rappresentante vincolano soltanto il rappresentante e il terzo.
(2) Tuttavia, se il rappresentante, compiendo atti attinenti ad un’impresa, si comporta come se fosse il titolare dell’impresa, il terzo, una volta scoperta l’identità del vero titolare, può far valere anche nei confronti di quest’ultimo i diritti che ha nei confronti del rappresentante.
Articolo 2.2.5
(Rappresentanza senza potere)
(1) Quando un rappresentante agisce senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, i suoi atti non vincolano il rappresentato e il terzo.
(2) Tuttavia, se il rappresentato induce il terzo a ritenere ragionevolmente che il rappresentante è autorizzato ad agire per conto del rappresentato e che agisce nei limiti
dei poteri conferitigli, il rappresentato non può eccepire nei confronti del terzo la mancanza di poteri del rappresentante.
Articolo 2.2.6
(Responsabilità del rappresentante senza poteri)
(1) Chi agisce come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli, in mancanza di ratifica da parte del rappresentato, è tenuto a risarcire i danni così da mettere il terzo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se il rappresentante non avesse agito senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.
(2) Tuttavia, il rappresentante non è responsabile se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il rappresentante agiva senza poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli.
Articolo 2.2.7
(Conflitto d’interessi)
(1) Se il contratto è concluso da un rappresentante in conflitto d’interessi con il rappresentato, di cui il terzo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, il rappresentato può annullare il contratto. Il diritto di annullamento è disciplinato dagli articoli 3.2.9 e
3.2.11 fino a 3.2.15.
(2) Tuttavia, il rappresentato non può annullare il contratto
(a) se ha acconsentito alla condotta del rappresentante in conflitto d’interessi o ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza; oppure
(b) se il rappresentante ha reso noto il conflitto d’interessi al rappresentato e questi non si è opposto entro un termine ragionevole.
Articolo 2.2.8
(Sostituto del rappresentante)
Il rappresentante può nominare un suo sostituto per il compimento di atti che il rappresentante non è ragionevolmente tenuto a porre in essere personalmente. Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche al sostituto del rappresentante.
Articolo 2.2.9
(Ratifica)
(1) Gli atti del rappresentante posti in essere senza averne i poteri o eccedendo i limiti dei poteri conferitigli possono essere ratificati dal rappresentato. In seguito alla ratifica gli atti producono gli stessi effetti che avrebbero prodotto se fossero stati posti in essere da un rappresentante fornito di potere.
(2) Il terzo può mediante avviso fissare al rappresentato un termine ragionevole entro cui provvedere alla ratifica. Se il rappresentato non ratifica entro tale termine perde il diritto di ratifica.
(3) Se al momento del compimento dell’atto da parte del rappresentante il terzo non sapeva né avrebbe dovuto sapere della mancanza di potere del rappresentante, egli può in qualsiasi momento prima della ratifica avvisare il rappresentato che non intende accettare una ratifica da parte di quest’ultimo.
Articolo 2.2.10
(Estinzione della procura)
(1) Le cause di estinzione della procura non sono opponibili al terzo se non si prova che questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle.
(2) Nonostante l’estinzione della procura il rappresentante conserva il potere di compiere tutti gli atti che si rendano necessari per evitare un danno ai legittimi interessi del rappresentato.
CAPITOLO 3 – VALIDITA’
Articolo 3.1.1
(Materie non regolate)
Questo Capitolo non si applica alla mancanza di capacità.
Articolo 3.1.2
(Validità del semplice accordo)
Un contratto è concluso, modificato o sciolto con il semplice accordo delle parti, senza bisogno di ulteriori requisiti.
Articolo 3.1.3
(Impossibilità originaria)
(1) Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto l’adempimento dell’obbligazione assunta fosse impossibile non pregiudica la validità del contratto.
(2) Il semplice fatto che al tempo della conclusione del contratto una parte non avesse diritto di disporre dei beni cui il contratto si riferisce non pregiudica la validità del contratto.
Articolo 3.1.4
(Carattere inderogabile delle disposizioni)
Le disposizioni relative al dolo, alla violenza, all’eccessivo squilibrio ed alla contrarietà a norme imperative contenute in questo Capitolo sono inderogabili.
SEZIONE 1: CAUSE DI ANNULLABILITÁ ARTICOLO 3.2.1
(Definizione di errore)
L’errore è un erroneo convincimento relativo alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento della conclusione del contratto.
Articolo 3.2.2
(Errore rilevante)
(1) L’errore può costituire causa di annullamento del contratto solamente nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, esso era di una tale importanza che una persona ragionevole, trovandosi nella stessa situazione della parte in errore, avrebbe concluso il contratto a condizioni sostanzialmente differenti o non avrebbe concluso il contratto affatto se la vera realtà delle cose le fosse stata nota, e
(a) l’altra parte era incorsa nello stesso errore, o lo aveva causato, oppure conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’errore ed era contrario ai criteri ordinari di correttezza nel commercio lasciare l’altra parte in errore; o
(b) l’altra parte al momento dell’annullamento non aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto.
(2) In ogni caso, una parte non può annullare il contratto se
(a) è stata in colpa grave nel commettere l’errore; o
(b) l’errore si riferisce ad un elemento con riguardo al quale era stato assunto il rischio dell’errore o che, considerando tutte le circostanze del caso, avrebbe dovuto essere sopportato dalla parte in errore.
Articolo 3.2.3.
(Errore nell’espressione o nella trasmissione)
Un errore occorso nell’espressione o nella trasmissione di una dichiarazione è considerato come errore della persona dalla quale la dichiarazione proviene.
Articolo 3.2.4
(Rimedi per l’inadempimento)
Una parte non può annullare il contratto per errore se le circostanze che adduce le consentono, o avrebbero potuto consentirle, un rimedio per l’inadempimento.
Articolo 3.2.5
(Dolo)
Una parte può annullare il contratto quando sia stata indotta a concluderlo dall’inganno della controparte, attuato anche con parole o comportamenti, o nascondendo dolosamente alla parte stessa circostanze che, in base ai criteri ordinari di correttezza nel commercio, avrebbe dovuto comunicarle.
Articolo 3.2.6
(Violenza)
La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.
Articolo 3.2.7
(Eccessivo squilibrio)
(1) Una parte può annullare il contratto o una sua singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuivano ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio eccessivo. Si devono considerare, tra gli altri fattori,
(a) il fatto che l’altra parte abbia tratto un ingiusto vantaggio dallo stato di dipendenza, da difficoltà economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure dalla sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare, e
(b) la natura e lo scopo del contratto.
(2) Su richiesta della parte che ha diritto all’annullamento il giudice può adattare il contratto o le sue clausole in modo da renderlo conforme ai criteri ordinari di correttezza nel commercio.
(3) Il giudice può adattare il contratto o le sue clausole anche a richiesta della controparte alla quale sia stato inviato l’avviso di annullamento, purché tale parte ne informi l’altra prontamente dopo aver ricevuto l’avviso e prima che quest’ultima abbia agito facendovi affidamento. Le disposizioni di cui all’articolo 3.2.10(2) si applicano con le opportune modifiche.
Articolo 3.2.8
(Terzi)
(1) Qualora il dolo, la violenza, lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni o l’errore di una parte siano imputabili o siano noti o avrebbero dovuto essere noti ad un terzo per i cui atti la controparte è responsabile, il contratto può essere annullato alle stesse condizioni dell’ipotesi in cui il comportamento o la conoscenza fossero stati della controparte in persona.
(2) Qualora il dolo, la violenza o lo squilibrio eccessivo tra le prestazioni siano imputabili ad un terzo per i cui atti la controparte non è responsabile, il contratto può essere annullato se la controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del dolo, della violenza o dello squilibrio eccessivo delle prestazioni, o comunque se al tempo in cui il contratto è stato annullato essa non aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto.
Articolo 3.2.9
(Convalida)
È esclusa la possibilità di annullare il contratto se la parte che ne ha diritto conferma in modo espresso o tacito il contratto stesso dopo che è iniziato a decorrere il termine per dare l’avviso di annullamento.
Articolo 3.2.10
(Perdita del diritto all’annullamento)
(1) Se una parte ha diritto di annullare il contratto per errore ma l’altra parte si dichiara disposta ad eseguire od esegue il contratto come lo stesso era stato inteso dalla parte che ha diritto di annullarlo, il contratto sarà considerato concluso alle condizioni intese da quest’ultima parte. L’altra parte dovrà rendere una dichiarazione in tal senso o dare esecuzione al contratto in tal senso, immediatamente dopo essere stata informata di come la parte che ha diritto di annullare il contratto abbia inteso quest’ultimo, e prima che essa abbia agito facendo affidamento su di un avviso di annullamento.
(2) Dopo una tale dichiarazione o esecuzione la parte in errore perde il diritto all’annullamento e qualsiasi precedente avviso di annullamento diviene inefficace.
Articolo 3.2.11
(Avviso di annullamento)
Il diritto di annullamento si esercita mediante avviso all’altra parte.
Articolo 3.2.12
(Decadenza)
(1) L’avviso di annullamento deve essere dato entro un tempo ragionevole avuto riguardo alle circostanze, a partire dal momento in cui la parte interessata che intende annullare il contratto abbia conosciuto o non avrebbe potuto ignorare i motivi di annullamento o sia stata in grado di agire liberamente.
(2) Quando una particolare clausola di un contratto può essere annullata da una parte in base all’articolo 3.2.7, il termine per l’avviso di annullamento decorre dal momento in cui l’altra parte intende avvalersi della clausola stessa.
Articolo 3.2.13
(Annullamento parziale)
Se il motivo dell’annullamento riguarda soltanto singole clausole del contratto, l’effetto dell’annullamento è limitato solo a quelle clausole qualora, considerando tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare la parte restante del contratto.
Articolo 3.2.14
(Effetto retroattivo dell’annullamento)
L’annullamento ha effetto retroattivo.
Articolo 3.2.15
(Restituzione)
(1) Per effetto dell’annullamento ciascuna parte può pretendere la restituzione di tutto ciò che è stato corrisposto in base al contratto o alla parte di esso annullata, purché contestualmente restituisca tutto ciò che abbia ricevuto in esecuzione del contratto o della parte di esso annullata.
(2) Se la restituzione in natura non è possibile o appropriata, la parte è tenuta a dare l’equivalente in denaro, sempre che ciò sia ragionevole.
(3) La parte che abbia ricevuto la prestazione non è tenuta alla restituzione per equivalente in denaro, qualora l’impossibilità di effettuare la restituzione in natura sia imputabile all’altra parte.
(4) Può essere preteso un indennizzo per le spese ragionevolmente sostenute per preservare o mantenere la prestazione ricevuta.
Articolo 3.2.16
(Risarcimento dei danni)
A prescindere dal fatto che il contratto sia stato annullato o meno, la parte che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il motivo di annullamento dovrà risarcire i danni così da mettere l’altra parte nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovata se non avesse concluso il contratto.
Articolo 3.2.17
(Dichiarazioni unilaterali)
Le disposizioni di questo Capitolo si applicano, con gli opportuni adattamenti, a qualsiasi comunicazione di intento indirizzata da una parte all’altra.
SEZIONE 3: CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE ARTICOLO 3.3.1
(Contratti che violano norme imperative)
(1) Quando un contratto viola una norma imperativa di origine nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabile in conformità all’art. 1.4 dei presenti Principi, gli effetti sul contratto di tale violazione, sempre che ve ne siano, sono quelli espressamente previsti dalla norma imperativa.
(2) Quando la norma imperativa non prevede espressamente gli effetti della violazione sul contratto, le parti hanno diritto di esperire quei rimedi contrattuali che siano ragionevoli in relazione alle circostanze.
(3) Nel determinare cosa sia ragionevole bisogna considerare in particolare:
(a) lo scopo della norma che è stata violata;
(b) la categoria di persone protette dalla norma;
(c) eventuali sanzioni previste dalla norma violata;
(d) la gravità dell’inadempimento;
(e) se una o entrambe le parti erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, della violazione;
(f) se l’esecuzione del contratto implichi necessariamente la violazione; e
(g) le ragionevoli aspettative delle parti.
Articolo 3.3.2
(Restituzione)
(1) Quando vi è stata esecuzione di un contratto che víola una norma imperativa ai sensi dell’articolo 3.3.1, la restituzione può essere concessa se ciò sia ragionevole in relazione alle circostanze.
(2) Nel determinare cosa sia ragionevole bisogna considerare, con gli opportuni adattamenti, i criteri previsti dall’articolo 3.3.1(3).
(3) Se è concessa la restituzione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3.2.15 con gli opportuni adattamenti.
CAPITOLO 4 – INTERPRETAZIONE ARTICOLO 4.1
(Intenzione delle parti)
(1) Un contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti.
(2) Se tale intenzione non può essere determinata, il contratto deve essere interpretato secondo il significato che persone ragionevoli della stessa qualità delle parti avrebbero ad esso attribuito nelle medesime circostanze.
Articolo 4.2
(Interpretazione delle dichiarazioni o di altro comportamento)
(1) Le dichiarazioni ed ogni altro comportamento di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quella parte se l’altra parte conosceva o non poteva non conoscere tale intenzione.
(2) Se il comma precedente non è applicabile, le dichiarazioni ed ogni altro comportamento devono essere interpretati secondo il senso che ad essi avrebbe attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell’altra parte nelle medesime circostanze.
Articolo 4.3
(Circostanze rilevanti)
Nell’applicazione degli articoli 4.1 e 4.2, si deve avere riguardo a tutte le circostanze rilevanti del caso, ed in particolare a
(a) le trattative intercorse tra le parti;
(b) le pratiche instauratesi tra le parti;
(c) i comportamenti delle parti successivi alla conclusione del contratto;
(d) la natura e lo scopo del contratto;
(e) il significato comunemente attribuito ai termini ed alle espressioni nel settore commerciale considerato;
(f) gli usi.
Articolo 4.4
(Interpretazione complessiva delle clausole)
Le clausole e le espressioni si interpretano attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso del contratto o della dichiarazione in cui sono inserite.
Articolo 4.5
(Conservazione delle clausole)
Le clausole di un contratto devono essere interpretate nel senso in cui tutte possano avere qualche effetto anziché in quello in cui talune non ne avrebbero alcuno.
Articolo 4.6
(Interpretazione contro l’autore della clausola)
Se sono ambigue le clausole contrattuali stabilite da una parte, si dà preferenza ad una loro interpretazione sfavorevole a quella parte.
Articolo 4.7
(Discrepanze linguistiche)
Se un contratto è redatto in due o più versioni linguistiche che sono ugualmente autentiche, in caso di discrepanza tra le versioni, si dà preferenza all’interpretazione secondo una delle versioni nelle quali il contratto è stato originariamente redatto.
Articolo 4.8
(Inserzione di clausole mancanti)
(1) Qualora le parti di un contratto non si siano accordate su una clausola del contratto che sia importante per la determinazione dei loro diritti ed obblighi, si intende inserita una clausola adeguata alle circostanze.
(2) Nel determinare quale sia la clausola adeguata si deve avere riguardo, tra l’altro, a
(a) l’intenzione delle parti;
(b) la natura e lo scopo del contratto;
(c) la buona fede;
(d) la ragionevolezza.
CAPITOLO 5 – CONTENUTO E CONTRATTO A FAVORE DI TERZI SEZIONE 1: CONTENUTO
Articolo 5.1.1
(Obbligazioni espresse ed implicite)
Le obbligazioni contrattuali possono essere espresse od implicite.
Articolo 5.1.2
(Obbligazioni implicite)
L’esistenza di obbligazioni implicite si desume da
(a) la natura e lo scopo del contratto;
(b) le pratiche instauratesi tra le parti e gli usi;
(c) la buona fede;
(d) la ragionevolezza.
Articolo 5.1.3
(Cooperazione tra le parti)
Ciascuna parte è tenuta a cooperare con la controparte, quando questa può ragionevolmente attendersi tale cooperazione per l’adempimento delle proprie obbligazioni.
Articolo 5.1.4
(Obbligazioni di risultato. Obbligazioni di mezzi)
(1) Quando l’obbligazione di una parte comporti il dovere di raggiungere uno specifico risultato, quella parte è tenuta a raggiungere quel risultato.
(2) Quando l’obbligazione di una parte comporti il dovere di adoperarsi con diligenza nell’esecuzione della prestazione, quella parte è tenuta a compiere gli sforzi che una persona ragionevole della stessa qualità compirebbe nelle medesime circostanze.
Articolo 5.1.5
(Determinazione del tipo di obbligazione)
Nel determinare quando l’obbligazione di una parte sia un’obbligazione di mezzi o un’obbligazione di risultato, bisogna avere riguardo, tra altro, a
(a) il modo in cui l’obbligazione è espressa nel contratto;
(b) il prezzo fissato nel contratto ed altre clausole del contratto;
(c) il grado di rischio che di norma è connesso al raggiungimento del risultato atteso;
(d) la capacità dell’altra parte di influire sull’adempimento dell’obbligazione.
Articolo 5.1.6
(Determinazione della qualità della prestazione)
Se la qualità della prestazione non è fissata né determinabile in base al contratto, la parte è obbligata a fornire una prestazione di qualità ragionevole e non inferiore alla media nelle circostanze considerate.
Articolo 5.1.7
(Determinazione del prezzo)
(1) Se un contratto non fissa il prezzo né contiene disposizioni che consentano di determinarlo, si reputa che le parti, in assenza di alcuna indicazione contraria, abbiano fatto riferimento al prezzo generalmente praticato al momento della conclusione del contratto per prestazioni dello stesso tipo in circostanze analoghe nel settore commerciale considerato o, se tale prezzo non sia determinabile, ad un prezzo ragionevole.
(2) Se il prezzo deve essere stabilito da una delle parti e la determinazione da questa effettuata sia manifestamente irragionevole, tale prezzo deve essere sostituito con un prezzo ragionevole, senza tener conto di alcuna eventuale clausola contraria.
(3) Se il prezzo deve essere fissato da un terzo, e questo non può o non intende farlo, deve essere fissato un prezzo ragionevole.
(4) Se il prezzo deve essere fissato in riferimento a fattori che non esistono o hanno cessato di esistere o di essere conoscibili, devono essere presi in considerazione come sostituti i fattori equivalenti più vicini.
Articolo 5.1.8
(Contratto a tempo indeterminato)
Se un contratto è concluso a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dallo stesso dandone preavviso con anticipo ragionevole.
Articolo 5.1.9
(Remissione consensuale del debito)
(1) Il creditore può, d’accordo con il debitore, rimettere il debito di questi.
(2) Un’offerta di remissione senza corrispettivo si presume accettata quando il debitore non la rifiuta senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza.
SEZIONE 2: CONTRATTO A FAVORE DI XXXXX
Articolo 5.2.1
(Contratto a favore di xxxxx)
(1) Le parti (il “promittente” e lo “stipulante”) possono attribuire, tramite accordo espresso o implicito, un diritto a un terzo (il “beneficiario”).
(2) L’esistenza e il contenuto del diritto del beneficiario nei confronti del promittente sono determinati dall’accordo delle parti e sono soggetti alle condizioni o altre limitazioni previste dall’accordo stesso.
Articolo 5.2.2
(Identificabilità del beneficiario)
Il beneficiario deve essere identificabile con sufficiente certezza in base al contratto, ma non è necessario che sia esistente al momento della stipulazione del contratto.
Articolo 5.2.3
(Clausole di esclusione e limitazione di responsabilità)
Il diritto attribuito al beneficiario può consistere anche nel diritto ad invocare una clausola del contratto che escluda o limiti la sua responsabilità.
Articolo 5.2.4
(Eccezioni)
Il promittente può far valere nei confronti del beneficiario tutte le eccezioni che il promittente potrebbe far valere contro lo stipulante.
Articolo 5.2.5
(Revoca)
Le parti possono modificare o revocare i diritti attribuiti in base al contratto al beneficiario fino a quando il beneficiario non li abbia accettati o abbia agito facendo ragionevolmente affidamento su di essi.
Articolo 5.2.6
(Rinuncia)
Il beneficiario può rinunciare a un diritto conferitogli.
SEZIONE 3: CONDIZIONI
Articolo 5.3.1
(Tipi di condizioni)
Un contratto o un’obbligazione contrattuale possono essere sottoposti alla condizione che si verifichi un evento futuro incerto, con l’effetto che il contratto o l’obbligazione contrattuale diventino efficaci (condizione sospensiva) o siano risolti (condizione risolutiva) solo al verificarsi dell’evento.
Articolo 5.3.2
(Effetto delle condizioni)
Salvo diverso accordo tra le parti:
(a) il contratto o l’obbligazione contrattuale divengono efficaci in seguito all’avveramento di una condizione sospensiva;
(b) il contratto o l’obbligazione contrattuale sono risolti in seguito all’avveramento di una condizione risolutiva.
Articolo 5.3.3
(Interferenza con le condizioni)
(1) Se una delle parti impedisce il verificarsi di una condizione in contrasto con l’obbligo di buona fede e con il dovere di cooperazione, quella parte non potrà giovarsi del mancato avveramento della condizione.
(2) Se una delle parti provoca l’avveramento di una condizione, in contrasto con il dovere di buona fede e con l’obbligo di cooperazione, quella parte non potrà giovarsi dell’avveramento della condizione.
Articolo 5.3.4
(Dovere di preservare i diritti)
In pendenza di una condizione, una parte non può, in violazione dell’obbligo di buona fede, agire in modo da pregiudicare i diritti dell’altra parte in caso di avveramento della condizione.
Articolo 5.3.5
(Restituzione in caso di avveramento di una condizione risolutiva)
In caso di avveramento di una condizione risolutiva, si applicano le regole sulla restituzione previste dagli articoli 7.3.6 e 7.3.7 con gli opportuni adattamenti.
Se le parti hanno concordato che la condizione risolutiva debba operare retroattivamente, si applicano le regole sulla restituzione di cui all’art. 3.2.15 con gli opportuni adattamenti.
CAPITOLO 6 – ADEMPIMENTO SEZIONE 1: ADEMPIMENTO IN GENERALE
Articolo 6.1.1
(Tempo dell’adempimento)
La parte deve adempiere le proprie obbligazioni:
(a) se una data è fissata o determinabile in base al contratto, in tale data;
(b) se un periodo di tempo è fissato o determinabile in base al contratto, in qualsiasi momento entro tale periodo, a meno che dalle circostanze non risulti che spetta all’altra parte scegliere una data;
(c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.
Articolo 6.1.2
(Adempimento in una o più soluzioni)
Nei casi previsti dall’articolo 6.1.1, lettere (b) o (c), la parte deve adempiere le proprie obbligazioni in un’unica soluzione se tale adempimento può essere reso in un’unica soluzione, a meno che non risulti altrimenti dalle circostanze.
Articolo 6.1.3
(Adempimento parziale)
(1) Il creditore può, nel momento in cui è dovuta la prestazione, rifiutare un’offerta di adempimento parziale anche se il debitore assicuri il necessario completamento dell’esecuzione, a meno che non abbia alcun legittimo interesse a rifiutare.
(2) Le spese supplementari sopportate dal creditore a causa dell’adempimento parziale sono a carico del debitore, ferma restando la possibilità di esercitare ogni altro rimedio.
Articolo 6.1.4
(Ordine delle prestazioni)
(1) Laddove le prestazioni delle parti possono essere eseguite contemporaneamente, le parti sono obbligate ad eseguirle contemporaneamente, a meno che le circostanze non indichino altrimenti.
(2) Laddove l’adempimento di una sola delle parti richiede un certo lasso di tempo, tale parte è tenuta ad adempiere per prima, a meno che le circostanze non indichino altrimenti.
Articolo 6.1.5
(Adempimento prima del termine)
(1) Il creditore può rifiutare un adempimento reso prima della scadenza del termine, a meno che non abbia alcun legittimo interesse a rifiutare.
(2) L’accettazione di una parte di un adempimento prima della scadenza del termine non modifica il termine per l’adempimento della propria obbligazione, a meno che tale termine non sia stato fissato in funzione dell’adempimento della controparte.
(3) Le spese supplementari sopportate dal creditore a causa dell’adempimento prima della scadenza del termine sono a carico del debitore, ferma restando la possibilità di esercitare ogni altro rimedio.
Articolo 6.1.6
(Luogo dell’adempimento)
(1) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al contratto, la parte deve adempiere:
(a) presso la sede d’affari del creditore se si tratta di obbligazione pecuniaria;
(b) presso la propria sede d’affari negli altri casi.
(2) La parte che trasferisce la propria sede d’affari successivamente alla conclusione del contratto deve sopportare le maggiori spese relative all’adempimento causate da tale trasferimento.
Articolo 6.1.7
(Pagamento mediante assegno o altro mezzo di pagamento)
(1) Il pagamento può essere effettuato con ogni mezzo in uso nella prassi commerciale del luogo di pagamento.
(2) Tuttavia, si presume che il creditore il quale accetti, in virtù del primo comma o volontariamente, un assegno od un altro titolo cambiario, lo faccia solamente alla condizione che il titolo verrà onorato.
Articolo 6.1.8
(Pagamento mediante trasferimento di fondi)
(1) A meno che il creditore non abbia indicato un conto particolare, il pagamento può essere effettuato mediante trasferimento di fondi ad un qualsiasi istituto di credito presso il quale il creditore abbia reso noto di avere un conto.
(2) In caso di pagamento mediante trasferimento di fondi il debitore è liberato quando il trasferimento alla banca del creditore diviene effettivo.
Articolo 6.1.9
(Moneta di pagamento)
(1) Se un’obbligazione pecuniaria è espressa in una moneta diversa da quella del luogo stabilito per il pagamento, essa può essere pagata dal debitore nella moneta del luogo di pagamento, a meno che
(a) questa moneta non sia liberamente convertibile; o
(b) le parti abbiano stabilito che il pagamento debba avvenire esclusivamente nella moneta nella quale l’obbligazione pecuniaria è espressa.
(2) Se è impossibile per il debitore effettuare il pagamento nella moneta in cui l’obbligazione pecuniaria è espressa, il creditore può esigerlo nella moneta del luogo stabilito per il pagamento, e ciò anche nel caso previsto alla lettera (b) del primo comma.
(3) Il pagamento nella moneta del luogo stabilito per il pagamento deve avvenire al corso del cambio prevalente nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
(4) Tuttavia, se il debitore non ha pagato alla scadenza, il creditore può esigere il pagamento sia al corso del cambio prevalente nel giorno della scadenza, sia a quello prevalente nel giorno del pagamento.
Articolo 6.1.10
(Moneta non determinata)
Se non è stabilita la moneta di un’obbligazione pecuniaria, il pagamento deve essere effettuato nella moneta del luogo stabilito per il pagamento.
Articolo 6.1.11
(Spese dell’adempimento)
Ciascuna parte sopporta le spese relative all’adempimento delle proprie obbligazioni.
Articolo 6.1.12
(Imputazione dei pagamenti)
(1) Un debitore che ha diverse obbligazioni pecuniarie nei confronti dello stesso creditore può specificare, al momento del pagamento, il debito al quale intende imputare tale pagamento. Tuttavia, il pagamento deve essere imputato prima alle spese, poi agli interessi, ed infine al capitale.
(2) Se il debitore non effettua tale specificazione, il creditore può, entro un termine ragionevole dal pagamento, dichiarare al debitore a quale debito intende imputare il pagamento, posto che tale debito sia dovuto e non contestato.
(3) In mancanza di un’imputazione ai sensi del primo o secondo xxxxx, il pagamento viene imputato a quel debito che soddisfa uno dei seguenti criteri nell’ordine indicato:
(a) un debito esigibile o che per primo diviene esigibile;
(b) il debito per il quale il creditore ha meno garanzie;
(c) il debito più oneroso per il debitore;
(d) il debito sorto per primo.
Se nessuno dei precedenti criteri è applicabile, il pagamento viene imputato a tutti i debiti proporzionalmente.
Articolo 6.1.13
(Imputazione delle obbligazioni non pecuniarie)
L’articolo 6.1.12 si applica, con i dovuti adattamenti, all’imputazione dell’adempimento di obbligazioni non pecuniarie.
Articolo 6.1.14
(Richiesta di autorizzazione pubblica)
Allorché la legge di uno Stato richieda un’autorizzazione pubblica per la validità del contratto o per la sua esecuzione, e questa legge o le circostanze non indichino altrimenti
(a) se solo una parte ha la sua sede d’affari in questo Stato, questa parte dovrà adottare le misure necessarie per ottenere l’autorizzazione;
(b) in ogni altro caso le misure necessarie dovranno essere adottate dalla parte il cui adempimento necessita di tale autorizzazione.
Articolo 6.1.15
(Procedura di richiesta dell’autorizzazione)
(1) La parte che deve adottare le misure necessarie per ottenere l’autorizzazione deve farlo senza ingiustificato ritardo e deve sopportare le relative spese.
(2) Ogniqualvolta sia necessario, la stessa parte deve dare, senza ingiustificato ritardo, notizia all’altra parte della concessione o del rifiuto dell’autorizzazione richiesta.
Articolo 6.1.16
(Autorizzazione né concessa né xxxxxxxxx)
(1) Se, nonostante l’adozione ad opera della parte responsabile di tutte le misure necessarie, l’autorizzazione non è stata né concessa né rifiutata entro il termine concordato o, se nessun termine è stato concordato, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto, ciascuna delle parti può risolvere il contratto.
(2) Quando l’autorizzazione riguarda soltanto alcune clausole del contratto, il primo comma non si applica se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare il contratto anche in mancanza dell’autorizzazione.
Articolo 6.1.17
(Rifiuto dell’autorizzazione)
(1) Il rifiuto di un’autorizzazione che incide sulla validità del contratto rende il contratto nullo. Quando il rifiuto incide solo sulla validità di alcune clausole, sono nulle soltanto tali clausole sempreché, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare la parte restante del contratto.
(2) Quando il rifiuto dell’autorizzazione rende, in tutto o in parte, impossibile l’esecuzione del contratto, si applicano le regole relative all’inadempimento.
SEZIONE 2: HARDSHIP
Articolo 6.2.1
(Obbligatorietà del contratto)
Se l’adempimento del contratto diviene più oneroso per una delle parti, tale parte rimane ugualmente obbligata ad adempiere le sue obbligazioni, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni sull’hardship.
Articolo 6.2.2
(Definizione di hardship)
Ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equilibrio del contratto, o per l’accrescimento dei costi della presta- zione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e
(a) gli eventi si verificano, o divengono noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto;
(b) gli eventi non potevano essere ragionevolmente presi in considerazione dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto;
(c) gli eventi sono estranei alla sfera di controllo della parte svantaggiata; e
(d) il rischio di tali eventi non era stato assunto dalla parte svantaggiata.
Articolo 6.2.3
(Effetti dell’hardship)
(1) In caso di hardship la parte svantaggiata ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata.
(2) La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l’esecuzione.
(3) In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice.
(4) Il giudice, se accerta il ricorrere di una ipotesi di hardship, può, ove il caso,
(a) risolvere il contratto, in tempi e modi di volta in volta da stabilire, oppure
(b) modificare il contratto al fine di ripristinarne l’originario equilibrio.
CAPITOLO 7 – INADEMPIMENTO SEZIONE 1: INADEMPIMENTO IN GENERALE
Articolo 7.1.1
(Definizione di inadempimento)
Per inadempimento si intende il mancato adempimento di una parte di una qualsiasi delle sue obbligazioni derivanti dal contratto, incluso l’adempimento inesatto o il ritardo.
Articolo 7.1.2
(Interferenza della controparte)
Una parte non può avvalersi dell’inadempimento della controparte nella misura in cui l’inadempimento stesso sia dovuto ad una propria azione od omissione o ad un evento del quale la stessa abbia assunto il rischio.
Articolo 7.1.3
(Eccezione di inadempimento)
(1) Se le parti devono adempiere contemporaneamente le loro obbligazioni, ciascuna di esse può sospendere l’adempimento della sua obbligazione finché la controparte non offra di adempiere la propria.
(2) Se le parti non devono adempiere contemporaneamente le loro obbligazioni, la parte che deve adempiere per ultima può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione finché la parte che deve adempiere per prima non abbia adempiuto la propria obbligazione.
Articolo 7.1.4
(Correzione ad opera della parte inadempiente)
(1) La parte inadempiente può, a proprie spese, prendere tutte le misure per correggere l’inadempimento, a condizione che
(a) senza ingiustificato ritardo dia avviso delle misure che intende prendere e dei tempi di attuazione delle medesime;
(b) le misure siano adeguate alle circostanze;
(c) il creditore non abbia alcun legittimo interesse a rifiutarle;
(d) le medesime vengano prese immediatamente.
(2) Il diritto alla correzione non viene precluso dall’avviso di risoluzione.
(3) Di fronte ad un valido avviso di correzione, l’esercizio dei diritti del creditore incompatibili con l’adempimento della parte inadempiente resta sospeso fino a quando il termine per la correzione sia decorso.
(4) Il creditore può sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni per il periodo di tempo necessario all’attuazione della correzione.
(5) Nonostante la correzione, il creditore conserva il diritto al risarcimento del danno per il ritardo come pure per i danni causati o non evitati dalla correzione.
Articolo 7.1.5
(Termine supplementare per l’adempimento)
(1) In caso di inadempimento il creditore può, con avviso alla controparte, concedere un termine supplementare per l’adempimento.
(2) Durante questo periodo il creditore può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni e chiedere il risarcimento dei danni, ma non può avvalersi di alcun altro rimedio. Il creditore può avvalersi dei rimedi previsti in questo Capitolo se ha avuto notizia dalla controparte che questa non adempirà entro il termine supplementare, o se spirato il termine la prestazione è rimasta inadempiuta.
(3) Se in caso di adempimento tardivo non costituente inadempimento essenziale il creditore ha concesso un termine supplementare di ragionevole durata, egli può risolvere il contratto allo spirare del termine. Se il termine supplementare concesso non è di durata ragionevole, dovrà essere prolungato per un periodo di tempo ragionevole. Nel suo avviso il creditore può stabilire che, se la controparte non adempie entro il termine supplementare, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
(4) Il terzo comma non si applica se l’obbligazione non adempiuta costituisce solo una parte minore delle obbligazioni contrattuali della parte inadempiente.
Articolo 7.1.6
(Clausole di esonero da responsabilità)
Non ci si può avvalere di una clausola che limita o esclude la responsabilità di una parte per inadempimento o che permette ad una delle parti di eseguire una prestazione sostanzialmente differente da quella che l’altra parte ragionevolmente si aspetta se, avuto riguardo alle finalità del contratto, sarebbe manifestamente ingiusto farlo.
Articolo 7.1.7
(Forza maggiore)
(1) La parte inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o superare l’impedimento stesso o le sue conseguenze.
(2) Se l’impedimento è solo temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.
(3) La parte inadempiente deve dare all’altra parte avviso dell’impedimento e degli effetti di quest’ultimo sulla sua capacità di adempiere. Se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un lasso di tempo ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, essa è responsabile dei danni derivati da tale mancata ricezione.
(4) Nessuna disposizione di questo articolo impedisce all’una o all’altra parte di esercitare il diritto di risolvere il contratto, di sospendere la prestazione o di richiedere gli interessi sulle somme di denaro dovute.
SEZIONE 2: DIRITTO ALL’ADEMPIMENTO ARTICOLO 7.2.1
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
Se la parte tenuta ad adempiere una obbligazione pecuniaria non adempie, il creditore può esigere il pagamento.
Articolo 7.2.2
(Adempimento delle obbligazioni non pecuniarie)
(1) Se la parte tenuta ad adempiere una obbligazione non pecuniaria non adempie, il creditore può esigere l’adempimento, salvo che
(a) l’adempimento sia giuridicamente o di fatto impossibile;
(b) l’adempimento o, ove occorrente, l’esecuzione forzata siano irragionevolmente gravosi o costosi;
(c) la parte avente diritto all’adempimento possa ragionevolmente conseguire la prestazione per altra via;
(d) l’adempimento abbia carattere strettamente personale; o
(e) la parte avente diritto all’adempimento non lo richieda entro un lasso di tempo ragionevole a partire dal momento in cui abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’inadempimento.
Articolo 7.2.3
(Riparazione e sostituzione dell’adempimento inesatto)
Il diritto all’adempimento comprende, ove se ne dia il caso, il diritto di richiedere la riparazione, la sostituzione, o ogni altro rimedio che possa correggere l’adempimento inesatto. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni degli articoli 7.2.1 e 7.2.2.
Articolo 7.2.4
(Penale giudiziale)
(1) Se il giudice ordina l’adempimento alla parte inadempiente, può altresì statuire che quest’ultima paghi una penale in caso di inottemperanza a tale ordine.
(2) La penale dovrà essere pagata al creditore a meno che le disposizioni imperative della legge del foro non dispongano altrimenti. Il pagamento della penale al creditore non esclude il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 7.2.5
(Ricorso a rimedi alternativi)
(1) Il creditore che ha richiesto l’adempimento di un’obbligazione non pecuniaria e che non è stato soddisfatto entro un lasso di tempo determinato o ragionevole, può ricorrere ad ogni altro rimedio.
(2) Se la sentenza che condanna il debitore all’adempimento di un’obbligazione non pecuniaria non può essere eseguita, il creditore può ricorrere ad ogni altro rimedio.
SEZIONE 3: RISOLUZIONE
Articolo 7.3.1
(Diritto alla risoluzione del contratto)
(1) Una parte può risolvere il contratto se l’inadempimento della controparte costituisce un inadempimento essenziale.
(2) Xxx decidere se l’inadempimento sia essenziale si deve considerare, in particolare, se
(a) l’inadempimento priva sostanzialmente il creditore di ciò che aveva diritto di aspettarsi dal contratto, a meno che la controparte non abbia previsto né avrebbe potuto ragionevolmente prevedere tale risultato;
(b) l’esatto adempimento dell’obbligazione non eseguita è essenziale nell’economia del contratto;
(c) l’inadempimento è doloso o gravemente colposo;
(d) l’inadempimento dà al creditore motivo di ritenere di non poter fare affidamento sul futuro adempimento della controparte;
(e) la parte inadempiente in caso di risoluzione del contratto subirà una perdita eccessiva quale conseguenza della preparazione del contratto o delle prestazioni già eseguite.
(3) In caso di ritardo il creditore può altresì risolvere il contratto se la controparte non adempie entro il termine concesso ai sensi dell’articolo 7.1.5.
Articolo 7.3.2
(Avviso di risoluzione)
(1) Il diritto di risolvere il contratto si esercita con avviso alla controparte.
(2) Qualora l’adempimento sia stato offerto in ritardo o per altri motivi non sia conforme al contratto, il creditore decade dal diritto alla risoluzione del contratto se non ne dà avviso alla controparte entro un ragionevole lasso di tempo, a partire dal momento in cui abbia, o avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’offerta o dell’adempimento non conforme.
Articolo 7.3.3
(Inadempimento anticipato)
Se prima della data di esecuzione del contratto è certo che vi sarà inadempimento essenziale da parte del debitore, il creditore può risolvere il contratto.
Articolo 7.3.4
(Garanzia adeguata dell’adempimento)
La parte che ragionevolmente ritiene che vi sarà un inadempimento essenziale ad opera dell’altra parte può richiedere un’adeguata garanzia per l’adempimento dovuto e, nel frattempo, può sospendere il proprio adempimento. Se la garanzia non è prestata
entro un ragionevole lasso di tempo, la parte che l’ha richiesta può risolvere il contratto.
Articolo 7.3.5
(Effetti generali della risoluzione)
(1) La risoluzione del contratto libera per l’avvenire entrambe le parti dalle rispettive obbligazioni di effettuare e di ricevere la prestazione.
(2) La risoluzione non preclude il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento.
(3) La risoluzione non ha effetto sulle clausole del contratto relative alla composizione delle controversie o su qualunque altra clausola del contratto che debba essere operativa anche dopo la risoluzione.
Articolo 7.3.6
(Restituzione in caso di contratti ad esecuzione istantanea)
(1) Per effetto della risoluzione di un contratto ad esecuzione istantanea ciascuna delle parti può pretendere la restituzione di tutto ciò che essa abbia fornito in base al contratto, a condizione che a sua volta contestualmente restituisca tutto ciò che ha ricevuto durante il contratto.
(2) Se la restituzione in natura non è possibile o appropriata, la parte è tenuta a dare l’equivalente in denaro, sempre che ciò sia ragionevole.
(3) La parte che ha ricevuto la prestazione non è tenuta alla restituzione per equivalente in denaro, qualora l’impossibilità di effettuare la restituzione in natura sia imputabile all’altra parte.
(4) Può essere preteso un indennizzo per le spese ragionevolmente sostenute per preservare o mantenere la prestazione ricevuta.
Articolo 7.3.7
(Restituzione in caso di contratti ad esecuzione continuata)
(1) Per effetto della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata la restituzione può essere pretesa soltanto per il periodo di tempo successivo alla risoluzione, purché il contratto sia divisibile.
(2) Alla restituzione si applica la disciplina prevista dall’articolo 7.3.6.
SEZIONE 4: RISARCIMENTO DEL DANNO ARTICOLO 7.4.1
(Diritto al risarcimento del danno)
Ogni inadempimento, sempreché non sia scusabile in conformità con i presenti Principi, attribuisce al creditore il diritto al risarcimento del danno, sia a titolo esclusivo che congiuntamente ad altri rimedi.
Articolo 7.4.2
(Risarcimento integrale)
(1) Il creditore ha diritto al risarcimento integrale del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Il danno comprende sia ogni perdita sofferta che ogni mancato guadagno, tenuto conto dei vantaggi economici che il creditore ha ottenuto evitando spese e danni.
(2) Il danno può essere di natura non patrimoniale e comprende, per esempio, la sofferenza fisica e morale.
Articolo 7.4.3
(Certezza del danno)
(1) Il risarcimento è dovuto solo per il danno, incluso il danno futuro, che sia stabilito con un ragionevole grado di certezza.
(2) Il risarcimento per la perdita di occasioni favorevoli può essere dovuto in proporzione alla probabilità del loro verificarsi.
(3) Se l’ammontare del danno non può essere stabilito con sufficiente grado di certezza, l’accertamento è rimesso alla discrezionalità del giudice.
Articolo 7.4.4
(Prevedibilità del danno)
La parte inadempiente è responsabile solo per il danno che ha previsto o poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 7.4.5
(Prova del danno in caso di contratto sostitutivo)
Il creditore che abbia risolto il contratto ed abbia concluso un contratto sostitutivo entro un termine ragionevole ed in maniera ragionevole può ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto originario ed il prezzo del contratto sostitutivo, nonché il risarcimento di ogni ulteriore danno.
Articolo 7.4.6
(Prova del danno con riferimento al prezzo corrente)
(1) Il creditore che abbia risolto il contratto e non abbia concluso un contratto sostitutivo, se esiste un prezzo corrente della prestazione prevista dal contratto, può ottenere la differenza tra il prezzo previsto nel contratto ed il prezzo corrente al momento della risoluzione, nonché il risarcimento di ogni ulteriore danno
(2) Il prezzo corrente è il prezzo generalmente praticato per beni forniti o servizi prestati in circostanze simili nel luogo in cui il contratto avrebbe dovuto essere eseguito o, se non vi è prezzo corrente in tale luogo, il prezzo corrente in altro luogo che possa ragionevolmente essere adottato come luogo di riferimento.
Articolo 7.4.7
(Danno imputabile in parte al danneggiato)
Se il danno è imputabile in parte ad un atto od omissione del danneggiato, o ad un altro evento di cui questi abbia assunto il rischio, l’ammontare del danno risarcibile sarà ridotto nella misura in cui questi fattori abbiano contribuito al verificarsi del danno, tenuto conto del rispettivo comportamento delle parti.
Articolo 7.4.8
(Mitigazione del danno)
(1) La parte inadempiente non risponde del danno sofferto dal danneggiato nella misura in cui esso poteva essere ridotto da quest’ultimo adottando misure ragionevoli.
(2) Il danneggiato può recuperare le spese in cui sia ragionevolmente incorso al fine di ridurre il danno.
Articolo 7.4.9
(Interessi per il mancato pagamento di una somma di denaro)
(1) Se una parte non paga una somma di denaro allo scadere del termine entro cui essa è dovuta, il creditore ha diritto agli interessi su tale somma dal momento in cui
il pagamento era dovuto al momento del pagamento effettivo, indipendentemente dal fatto che il mancato pagamento fosse scusato o meno.
(2) Il tasso di interesse è il tasso bancario medio per i prestiti a breve termine alla migliore clientela prevalente per la moneta di pagamento nel luogo di pagamento o, in difetto di tale tasso in tale luogo, lo stesso tasso nello Stato della moneta di pagamento. In difetto di un tale tasso in entrambi i luoghi, il tasso di interesse sarà quello appropriato, determinato dalla legge dello Stato della moneta di pagamento.
(3) Il creditore ha diritto all’ulteriore risarcimento se il mancato pagamento gli ha causato danni maggiori.
Articolo 7.4.10
(Interessi sulla somma del risarcimento)
Salvo diverso accordo tra le parti, gli interessi sulla somma del risarcimento per inadempimento di obbligazioni non pecuniarie decorrono dal momento dell’inadempimento.
Articolo 7.4.11
(Modalità del risarcimento in denaro)
(1) Il risarcimento del danno deve essere effettuato in un’unica soluzione. Tuttavia potrà essere effettuato in più soluzioni ove la natura del danno lo giustifichi.
(2) Le singole rate possono essere indicizzate.
Articolo 7.4.12
(Moneta da utilizzarsi nella determinazione del risarcimento)
Il risarcimento del danno sarà determinato nella moneta in cui era espressa l’obbligazione pecuniaria o in quella in cui è stato subìto il danno, a seconda di quale sia la più appropriata nel caso concreto.
Articolo 7.4.13
(Indennità per inadempimento stabilita dal contratto)
(1) Se il contratto prevede che la parte inadempiente è tenuta a pagare al creditore una determinata somma in caso di inadempimento, il creditore ha diritto a tale somma indipendentemente dal danno effettivamente subito.
(2) In ogni caso, nonostante qualsiasi patto contrario, la somma stabilita può essere ridotta ad un ammontare ragionevole ove essa sia manifestamente eccessiva in relazione al danno derivante dall’inadempimento ed alle altre circostanze.
CAPITOLO 8 – COMPENSAZIONE ARTICOLO 8.1
(Presupposti della compensazione)
(1) Quando due parti sono obbligate l’una verso l’altra al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altre prestazioni dello stesso genere, ciascuna di esse (“la prima parte”) può compensare il proprio debito con il debito del proprio creditore (“la controparte”) se, al momento della compensazione:
(a) la prima parte può validamente adempiere la propria obbligazione;
(b) il debito della controparte è certo sia nell’esistenza che nell’ammontare ed è esigibile.
(2) Quando i debiti di entrambe le parti derivano dallo stesso contratto, la prima parte può compensare il proprio debito anche con un debito della controparte che non sia certo nell’esistenza o nell’ammontare.
Articolo 8.2
(Compensazione di debiti in moneta diversa)
Quando i debiti hanno per oggetto il pagamento di somme di denaro espresse in monete diverse, la compensazione può essere esercitata a condizione che entrambe le monete siano liberamente convertibili e che le parti non abbiano stabilito che la prima parte debba pagare esclusivamente in una certa moneta.
Articolo 8.3
(Avviso di compensazione
La compensazione si esercita mediante avviso alla controparte.
Articolo 8.4
(Contenuto dell’avviso)
(1) L’avviso di compensazione deve contenere l’indicazione dei debiti ai quali si riferisce.
(2) Se l’avviso non specifica il debito nei cui confronti la compensazione è fatta valere, la controparte può, entro un ragionevole lasso di tempo, dichiarare alla prima parte a quale debito si applica la compensazione. In mancanza di tale dichiarazione, la compensazione produce effetti nei confronti di tutti i debiti proporzionalmente.
Articolo 8.5
(Effetti della compensazione)
(1) La compensazione estingue i debiti.
(2) Se i debiti sono di diverso ammontare, la compensazione estingue i debiti fino a concorrenza del debito di importo minore.
(3) La compensazione produce effetto dal momento dell’avviso.
CAPITOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI, TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, CESSIONE DEI CONTRATTI
SEZIONE 1: LA CESSIONE DEI CREDITI ARTICOLO 9.1.1
(Definizioni)
Per “cessione di un credito” si intende il trasferimento consensuale da una persona (il “cedente”) ad un’altra (il “cessionario”) del diritto del cedente al pagamento di una somma di denaro o ad altra prestazione da parte di un terzo (il “debitore ceduto”), includendo i trasferimenti a scopo di garanzia.
Articolo 9.1.2
(Esclusioni)
Questa Sezione non riguarda i trasferimenti effettuati secondo le norme speciali che disciplinano i trasferimenti:
(a) di documenti quali titoli di credito, documenti rappresentativi di diritti o strumenti finanziari;
(b) di diritti nell’ambito della cessione di un’azienda.
Articolo 9.1.3
(Cedibilità dei crediti non pecuniari)
Il diritto ad una prestazione non pecuniaria può essere ceduto solo se la cessione non rende l’obbligazione significativamente più gravosa.
Articolo 9.1.4
(Cessione parziale)
(1) Il diritto al pagamento di una somma di denaro può essere ceduto parzialmente.
(2) Il diritto ad un’altra prestazione può essere ceduto parzialmente solo se essa è divisibile e se la cessione non rende l’obbligazione significativamente più gravosa.
Articolo 9.1.5
(Crediti futuri)
Un credito futuro si presume ceduto al momento dell’accordo, a condizione che, quando esso venga ad esistenza, possa essere identificato come il credito al quale la cessione si riferisce.
Articolo 9.1.6
(Cessione in massa dei crediti)
Alcuni crediti possono essere ceduti in massa, a condizione che essi possano venire identificati, al momento della cessione o quando vengano ad esistenza, come i crediti ai quali la cessione si riferisce.
Articolo 9.1.7
(Sufficienza dell’accordo tra cedente e cessionario)
(1) Un credito è ceduto attraverso il semplice accordo tra cedente e cessionario, senza necessità di avviso al debitore ceduto.
(2) Il consenso del debitore ceduto non è richiesto a meno che l’obbligazione, considerate le circostanze del caso, non sia di carattere strettamente personale.
Articolo 9.1.8
(Spese aggiuntive sostenute dal debitore ceduto)
Il debitore ceduto ha il diritto ad essere tenuto indenne dal cedente o dal cessionario per qualsiasi spesa aggiuntiva causata dalla cessione.
Articolo 9.1.9
(Limitazioni convenzionali al diritto di cessione)
(1) La cessione del diritto al pagamento di una somma di denaro è efficace nonostante l’esistenza di un accordo tra il cedente e il debitore ceduto che limiti o vieti una tale cessione. Il cedente può tuttavia essere responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti del debitore ceduto.
(2) La cessione del diritto ad un’altra prestazione è inefficace se essa è contraria all’accordo tra il cedente e il debitore ceduto che limiti o vieti la cessione. La cessione è tuttavia efficace se il cessionario, al momento della cessione, non sapeva né avrebbe dovuto sapere dell’esistenza dell’accordo. In tal caso, il cedente può essere responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti del debitore ceduto.
Articolo 9.1.10
(Avviso al debitore ceduto)
(1) Fino a quando il debitore ceduto non riceva l’avviso della cessione o dal cedente o dal cessionario, egli si libera dalla propria obbligazione con il pagamento al cedente.
(2) Dopo che il debitore ceduto abbia ricevuto tale avviso, egli si libera dalla propria obbligazione solo con il pagamento al cessionario.
Articolo 9.1.11
(Cessioni successive)
Se lo stesso credito è stato ceduto dallo stesso cedente a due o più successivi cessionari, il debitore si libera mediante il pagamento effettuato secondo l’ordine in cui gli avvisi sono stati ricevuti.
Articolo 9.1.12
(Prova idonea della cessione)
(1) Se l’avviso riguardante la cessione viene dato dal cessionario, il debitore ceduto può richiedere al cessionario stesso di fornirgli entro un termine ragionevole una prova idonea dell’avvenuta cessione.
(2) Il debitore ceduto ha diritto di sospendere il pagamento fino a quando la prova idonea non venga fornita.
(3) In assenza di prova idonea della cessione l’avviso non è efficace.
(4) La prova idonea è costituita, sia pure non esclusivamente, da ogni atto scritto di provenienza dal cedente che indichi che la cessione ha avuto luogo.
Articolo 9.1.13
(Eccezioni e compensazione)
(1) Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
(2) Il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario la compensazione che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente fino al ricevimento dell’avviso della cessione.
Articolo 9.1.14
(Diritti accessori al credito ceduto)
La cessione di un credito trasferisce al cessionario:
(a) tutti i diritti del cedente al pagamento o ad altra prestazione derivanti dal contratto e relativi al credito ceduto, e
(b) tutti i diritti che garantiscono l’adempimento del credito ceduto.
Articolo 9.1.15
(Obblighi di garanzia del cedente)
Il cedente garantisce al cessionario, salvo diversa comunicazione al cessionario stesso, che:
(a) il credito ceduto esiste al momento della cessione, salvo il caso di un credito futuro;
(b) il cedente può disporre del credito;
(c) il credito non è stato precedentemente ceduto ad altro cessionario ed è libero da ogni altro diritto o pretesa da parte di terzi;
(d) il debitore ceduto non può opporre alcuna eccezione;
(e) né il debitore ceduto né il cedente hanno dato avviso di compensazione riguardo al credito ceduto, né daranno tale avviso;
(f) il cedente restituirà al cessionario qualsiasi pagamento ricevuto da parte del debitore ceduto prima dell’avviso della cessione.
SEZIONE 2: IL TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI ARTICOLO 9.2.1
(Modalità di trasferimento)
L’obbligazione di pagare una somma di denaro o di eseguire un’altra prestazione può essere trasferita da un soggetto (il “debitore originario”) ad un altro (il “nuovo debitore”):
(a) mediante un accordo tra il debitore originario ed il nuovo debitore soggetto all’art. 9.2.3, oppure
(b) mediante un accordo tra il creditore ed il nuovo debitore, attraverso il quale quest’ultimo assume l’obbligazione.
Articolo 9.2.2
(Esclusione)
La presente Sezione non si applica ai trasferimenti di obbligazioni effettuati secondo le norme speciali che regolano i trasferimenti di obbligazioni nell’ambito di una cessione di azienda.
Articolo 9.2.3
(Necessità del consenso del creditore al trasferimento)
Il trasferimento di un’obbligazione mediante un accordo tra il debitore originario ed il nuovo debitore esige il consenso del creditore.
Articolo 9.2.4
(Consenso preventivo del creditore)
(1) Il creditore può prestare il proprio consenso in anticipo.
(2) Se il creditore ha prestato il proprio consenso in anticipo, il trasferimento dell’obbligazione diviene efficace quando ne viene dato avviso al creditore o quando quest’ultimo lo accetta.
Articolo 9.2.5
(Liberazione del debitore originario)
(1) Il creditore può liberare il debitore originario.
(2) Il creditore può anche conservare il debitore originario come debitore per il caso in cui il nuovo debitore non adempia correttamente.
(3) In tutti gli altri casi, il debitore originario ed il nuovo debitore sono solidalmente responsabili.
Articolo 9.2.6
(Adempimento di un terzo)
(1) Senza necessità del consenso del creditore, il debitore può convenire con un terzo che quest’ultimo adempirà l’obbligazione al suo posto, a meno che l’obbligazione, considerate le circostanze del caso, non abbia un carattere essenzialmente personale.
(2) Il creditore mantiene la propria pretesa nei confronti del debitore.
Articolo 9.2.7
(Eccezioni e compensazione)
(1) Il nuovo debitore può opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporre al creditore.
(2) Il nuovo debitore non può far valere nei confronti del creditore la compensazione che avrebbe potuto far valere il debitore originario nei confronti del creditore.
Articolo 9.2.8
(Diritti accessori all’obbligazione trasferita)
(1) Il creditore può esercitare nei confronti del nuovo debitore tutti i propri diritti al pagamento o ad altre prestazioni derivanti dal contratto e relativi all’obbligazione trasferita.
(2) Se il debitore originario è liberato secondo il disposto dell’art. 9.2.5(1), la garanzia per l’adempimento dell’obbligazione prestata da un terzo diverso dal nuovo debitore si estingue, a meno che il terzo non acconsenta a rimanere obbligato nei confronti del creditore.
(3) La liberazione del debitore originario si estende anche a qualsiasi garanzia concessa al creditore per l’adempimento dell’obbligazione, a meno che tale garanzia non sia stata concessa su di un bene che è trasferito nel contesto di un accordo tra debitore originario e nuovo debitore.
SEZIONE 3: LA CESSIONE DEI CONTRATTI ARTICOLO 9.3.1
(Definizioni)
Per “cessione di contratto” si intende il trasferimento mediante accordo da una persona (il “cedente”) ad un’altra (il “cessionario”) dei diritti e delle obbligazioni del cedente derivanti da un contratto concluso con un’altra persona (il “terzo”).
Articolo 9.3.2
(Esclusione)
La presente Sezione non si applica alla cessione di contratti effettuata secondo le norme speciali che regolano i trasferimenti di contratti nell’ambito di una cessione di azienda.
Articolo 9.3.3
(Necessità del consenso del terzo)
La cessione di un contratto esige il consenso del terzo.
Articolo 9.3.4
(Consenso preventivo del terzo)
(1) Il terzo può prestare il proprio consenso in anticipo.
(2) Se il terzo ha prestato il proprio consenso in anticipo, la cessione del contratto diviene efficace quando ne viene dato avviso al terzo o quando quest’ultimo la accetta.
Articolo 9.3.5
(Liberazione del cedente)
(1) Il terzo può liberare il cedente.
(2) Il terzo può anche conservare il cedente come debitore per il caso in cui il cessionario non adempia correttamente.
(3) In tutti gli altri casi, il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili.
Articolo 9.3.6
(Eccezioni e compensazione)
(1) Nella misura in cui la cessione di un contratto comporta la cessione di crediti si applica l’art. 9.1.13.
(2) Nella misura in cui la cessione di un contratto comporta un trasferimento di obbligazioni si applica l’art. 9.2.7.
Articolo 9.3.7
(Diritti accessori trasferiti con il contratto)
(1) Nella misura in cui la cessione di un contratto comporta una cessione di crediti si applica l’art. 9.1.14.
(2) Nella misura in cui la cessione di un contratto comporta un trasferimento di obbligazioni si applica l’art. 9.2.8.
CAPITOLO 10 – PRESCRIZIONE ARTICOLO 10.1
(Ambito di applicazione del Capitolo)
(1) L’esercizio dei diritti disciplinati da questi Principi è precluso per effetto dello spirare di un termine, chiamato “prescrizione”, secondo le disposizioni di questo Capitolo.
(2) Questo Capitolo non disciplina il termine entro il quale secondo questi Principi una parte è tenuta, quale condizione per l’acquisto o l’esercizio di un suo diritto, a dare un avviso all’altra parte o a compiere qualsiasi altro atto diverso dall’avvio di un’azione legale.
Articolo 10.2
(Termini di prescrizione)
(1) Il termine generale di prescrizione è di tre anni e decorre dal giorno successivo al giorno in cui il creditore è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti per effetto dei quali il suo diritto può essere esercitato.
(2) In ogni caso, il termine massimo di prescrizione è di dieci anni e decorre dal giorno successivo al giorno in cui il diritto può essere esercitato.
Articolo 10.3
(Modifica dei termini di prescrizioni ad opera delle parti)
(1) Le parti possono modificare i termini di prescrizione.
(2) In ogni caso le parti non possono
(a) ridurre il termine di prescrizione generale a meno di un anno;
(b) ridurre il termine massimo di prescrizione a meno di quattro anni;
(c) allungare il termine massimo di prescrizione oltre i quindici anni.
Articolo 10.4
(Nuovo termine di prescrizione per effetto di riconoscimento)
(1) Quando il debitore riconosce il diritto del creditore prima della scadenza del termine generale di prescrizione, un nuovo temine generale inizia a decorrere dal giorno successivo al giorno del riconoscimento.
(2) Il termine massimo di prescrizione non inizia a decorrere nuovamente, ma può essere allungato per decorrenza di un nuovo termine generale di prescrizione ai sensi dell’ art. 10.2(1).
Articolo 10.5
(Sospensione in caso di procedimenti giudiziali)
(1) Il termine di prescrizione è sospeso
(a) quando il creditore compie un atto, vuoi iniziando un procedimento giudiziale vuoi nel corso di un procedimento giudiziale già avviato, che è considerato dalla lex fori come rivendicazione del diritto del creditore verso il debitore;
(b) in caso di fallimento del debitore, quando il creditore ha rivendicato i propri diritti nel corso della procedura fallimentare;
(c) in caso di procedimento per la liquidazione della persona giuridica che è il debitore, quando il creditore ha rivendicato i propri diritti nel corso del procedimento di liquidazione.
(2) La sospensione perdura fino a quando non sia stata adottata una decisione finale oppure il procedimento sia stato altrimenti terminato.
Articolo 10.6
(Sospensione per effetto di procedimenti arbitrali)
(1) Il termine di prescrizione è sospeso quando il creditore compie un atto, vuoi iniziando un procedimento arbitrale vuoi nel corso di un procedimento arbitrale già avviato, che è considerato dalla legge del tribunale arbitrale come rivendicazione del diritto del creditore verso il debitore. In assenza di regolamenti arbitrali o altre disposizioni che determinano il momento esatto di inizio del procedimento arbitrale, il procedimento è da considerarsi iniziato nel momento in cui una domanda di decidere in merito al diritto controverso perviene al debitore.
(2) La sospensione perdura fino a quando non sia stata adottata una decisione finale oppure il procedimento sia stato altrimenti terminato.
Articolo 10.7
(Risoluzione alternativa della controversia)
Le disposizioni degli articoli 10.5 e 10.6 si applicano con le opportune modifiche anche ad altri procedimenti in cui le parti richiedono ad un terzo di assisterli nel tentativo di giungere ad una composizione amichevole della controversia.
Articolo 10.8
(Sospensione per caso di forza maggiore, morte o incapacità)
(1) Quando il creditore non è stato in grado di fermare il decorso del termine di prescrizione ai sensi dei precedenti articoli a causa di un impedimento estraneo alla sua sfera di controllo e che non poteva ragionevolmente evitare, né superarne le conseguenze, il termine di prescrizione è sospeso in modo da non spirare prima di un anno dopo il venir meno dell’impedimento in questione.
(2) Quando l’impedimento consiste nell’incapacità o morte del creditore o del debitore, il termine di prescrizione è prorogato fino a quando è stato nominato un rappresentante per la parte divenuta incapace o defunta oppure un successore ha
ereditato la sua posizione. La proroga di un anno ai sensi del 1° comma si applica con le opportune modifiche.
Articolo 10.9
(Effetti della prescrizione)
(1) La prescrizione non estingue il diritto.
(2) La prescrizione deve essere opposta dal debitore.
(3) Un diritto può essere opposto a titolo di eccezione anche dopo che ne sia stata eccepita la prescrizione.
Articolo 10.10
(Diritto alla compensazione)
Il creditore può esercitare il diritto alla compensazione fino a quando il debitore abbia fatto valere la prescrizione.
Articolo 10.11
(Restituzione)
Quando è stata eseguita una prestazione in adempimento di un’obbligazione, non vi è diritto alla restituzione per il semplice fatto che il termine di prescrizione è scaduto.
CAPITOLO 11 – PLURALITÀ DI DEBITORI E CREDITORI SEZIONE 1: PLURALITÀ DI DEBITORI
Articolo 11.1.1
(Definizioni)
Quando più debitori sono tenuti all’adempimento della medesima prestazione nei confronti di un creditore:
1) Le obbligazioni sono solidali se ciascun debitore è tenuto ad adempiere per la totalità;
2) Le obbligazioni sono parziarie se ciascun debitore è tenuto ad adempiere solo per la sua parte.
Articolo 11.1.2
(Presunzione di solidarietà)
Quando più debitori sono tenuti ad adempiere la medesima prestazione nei confronti di un creditore, si presumono obbligati in solido, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
Articolo 11.1.3
(Diritti del creditore nei confronti dei debitori in solido)
In caso di obbligazioni solidali, il creditore può pretendere l’adempimento da qualsiasi debitore fino a che la prestazione non sia stata integralmente eseguita.
Articolo 11.1.4
(Opponibilità di eccezioni e della compensazione)
Il debitore in solido al quale il creditore si rivolga per l’adempimento può opporre tutte le eccezioni e la compensazione che sono a lui personali o comuni a tutti i condebitori, con l’esclusione di quelle eccezioni che sono personali a uno o più degli altri condebitori.
Articolo 11.1.5
(Effetti dell’adempimento e della compensazione)
L’adempimento e la compensazione da parte di uno dei debitori in solido o la compensazione da parte del creditore nei confronti di uno dei debitori in solido, libera gli altri debitori verso il creditore nei limiti dell’adempimento o della compensazione.
Articolo 11.1.6
(Effetti della remissione e della transazione)
(1) La remissione a favore di uno dei debitori in solido, o la transazione stipulata con uno dei debitori in solido, libera tutti gli altri debitori per la quota spettante al debitore a favore del quale è stata consentita la remissione o che ha stipulato la transazione, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
(2) I debitori liberati per la quota spettante al debitore al cui favore è stata consentita la remissione o che ha stipulato la transazione, non dispongono più verso di questo di un’azione di ripetizione a norma dell’art. 11.1.10.
Articolo 11.1.7
(Effetti della scadenza e della sospensione della prescrizione)
(1) La prescrizione dei diritti del creditore nei confronti di uno dei debitori in solido non ha effetto su:
(a) le obbligazioni degli altri debitori in solido verso il creditore; o
(b) i diritti di regresso tra debitori in solido ai sensi dell’art. 11.1.10.
(2) Se il creditore instaura un procedimento giudiziale ai sensi degli artt. 10.5,
10.6 o 10.7 contro uno dei debitori in solido, il decorso della prescrizione è sospeso anche nei confronti degli altri condebitori.
Articolo 11.1.8
(Effetti di una decisione)
(1) La decisione di un giudice relativa alla responsabilità di uno dei debitori in solido nei confronti del creditore non ha effetto su:
(a) le obbligazioni degli altri debitori in solido verso il creditore; o
(b) i diritti di regresso tra debitori in solido secondo l’art. 11.1.10.
(2) Tuttavia, gli altri debitori in solido possono profittare di tale decisione, salvo che si sia fondata su ragioni personali al condebitore interessato; in tale caso, però, i diritti di regresso tra debitori in solido ai sensi dell’art. 11.1.10 subiscono gli opportuni adattamenti.
Articolo 11.1.9
(Ripartizione tra debitori in solido)
Nei rapporti interni tra debitori in solido, l’obbligazione si divide in parti uguali, a meno che dalle circostanze non risulti altrimenti.
Articolo 11.1.10
(Oggetto dell’azione di ripetizione)
Il debitore in solido che abbia eseguito la prestazione in misura superiore alla propria quota può domandare l’eccedenza a ciascuno degli altri debitori, in proporzione alla quota ancora ineseguita di ciascuno.
Articolo 11.1.11
(Diritti del creditore)
(1) Il debitore in solido a cui si applichi l’art. 11.1.10 può esercitare, altresì, i diritti spettanti al creditore, inclusi quelli a garanzia dell’adempimento, al fine di recuperare la parte eccedente da tutti o taluno degli altri debitori, in proporzione alla quota ineseguita di ciascuno.
2) Il creditore che non abbia conseguito l’intera prestazione conserva i propri diritti verso i condebitori nei limiti dell’obbligazione inadempiuta, con preferenza sui condebitori che agiscono in via di regresso.
Articolo 11.1.12
(Eccezioni nelle azioni di ripetizione)
Il debitore in solido chiamato in regresso dal condebitore che ha adempiuto all’obbligazione:
(a) può far valere le eccezioni comuni o la compensazione che il condebitore avrebbe potuto opporre al creditore;
(b) può sollevare le eccezioni e la compensazione che sono a lui personali;
(c) non può far valere le eccezioni e la compensazione che sono personali ad uno o più degli altri condebitori.
Articolo 11.1.13
(Impossibilità di ripetere)
Se il debitore in solido che ha adempiuto in misura superiore alla propria quota non è in grado, nonostante ogni ragionevole sforzo, di ripetere la parte eccedente da un altro condebitore, la quota degli altri, compresa quella di chi ha adempiuto, si accresce proporzionalmente.
SEZIONE 2: PLURALITÀ DI CREDITORI ARTICOLO 11.2.1
(Definizioni)
Quando più creditori possono pretendere l’adempimento della medesima prestazione da parte di un debitore:
(1) I crediti sono parziari se ciascun creditore può esigere soltanto la propria parte;
(2) I crediti sono solidali se ciascun creditore può esigere la prestazione per intero;
(3) I crediti sono collettivi se l’adempimento deve essere domandato da tutti i creditori congiuntamente.
Articolo 11.2.2
(Effetti della solidarietà)
L’adempimento integrale dell’obbligazione in favore di uno dei creditori in solido libera il debitore nei confronti degli altri creditori.
Articolo 11.2.3
(Eccezioni opponibili ai creditori in solido)
(1) Il debitore può opporre a ciascuno dei creditori in solido tutte le eccezioni e la compensazione che sono personali al suo rapporto con quel creditore o che possa far valere contro tutti i concreditori, ma non può opporre le eccezioni e la compensazione che siano personali al suo rapporto con uno o più degli altri concreditori.
(2) Le regole enunciate agli artt. 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8 si applicano, con gli opportuni adattamenti, ai creditori in solido.
Articolo 11.2.4
(Ripartizione tra creditori in solido)
(1) Nei rapporti interni, i creditori hanno diritto a parti identiche, salvo che dalle circostanze risulti altrimenti.
(2) Il creditore che ha ricevuto più della propria parte deve restituire l’eccedenza agli altri concreditori in proporzione alle rispettive quote.