CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE
CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE
CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)
Frontespizio del contratto | SECCI NR |
1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito
Finanziatore | Banca Popolare del Frusinate SCpA |
Indirizzo | Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx |
Telefono | |
@pec | |
Fax | |
Sito Web |
Intermediario del credito | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Fax |
2. Caratteristiche principali del prodotto del credito
Tipo di contratto di credito | La “Cessione del Quinto della Pensione” è un prestito personale, non finalizzato, destinato ai pensionati, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo fino al quinto della pensione netta mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 (centoventi) mesi. |
Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore | L’importo totale netto, messo a disposizione del Cliente, è pari a Euro |
Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito | Modalità Erogazione in unica soluzione mediante: • Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore; • Assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Consumatore. Tempistica Il Prestito sarà erogato entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benestare da parte dell’Ente Pensionistico. |
Durata del contratto di credito | mesi a partire dalla Data di Decorrenza Effettiva comunicata in sede di erogazione del Finanziamento. |
Rate e loro ordine di imputazione | L’importo di ciascuna rata è pari a Euro , per un numero totale di n. rate mensili. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate; 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento; 3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali); 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento; 5. spese esazione; 6. spese legali; 7. altri tipi di spese; 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero. Successivamente, saranno imputate le rate di competenza nel seguente ordine: a) Interessi; b) Capitale. |
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La tabella di ammortamento, allegata al Contratto e disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, offre evidenza della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi. Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il pagamento viene effettuato dall'Ente Pensionistico mediante trattenuta mensile sulla pensione. | |
Importo totale dovuto dal Consumatore Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito. | La somma dell’Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito, ossia il montante lordo del Finanziamento, è pari a Euro . L’Importo Totale Dovuto dal Consumatore è composto dalle seguenti voci: • Importo Totale del Credito: Euro ; • Interessi: Euro ; • Spese di istruttoria: Euro • Commissione di Intermediazione: Euro (commissioni massime pari al 12% del Montante Lordo) • Oneri Fiscali: Euro . |
Garanzie richieste Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito. | È previsto per legge quanto segue. Cessione pro-solvendo. Il Consumatore è tenuto a restituire il Finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della propria pensione mensile. Nel caso in cui l’Ente Pensionistico non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Consumatore sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile ceduta in favore di Banca Popolare del Frusinate. |
3. Costi del credito
Tasso di Interesse (TAN) | Il Tasso d’Interesse (di seguito, il "TAN") è pari al %. Il TAN è fisso per tutta la durata del Finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento mensile c.d. alla “francese”. L’importo totale degli interessi ammonta a Euro , ed è calcolato sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto. |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al Consumatore di confrontare le varie offerte | Il Tasso Xxxxx Effettivo Globale ( di seguito, il "TAEG") è pari al %. È calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 0000, x. 000 (xx "TUB") e del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato, recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (le "Disposizioni di Trasparenza"). Il TAEG è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute. Il TAEG è calcolato considerando un Prestito di Euro per una durata di mesi ed è comprensivo di tutti i costi di seguito riportati: - gli interessi applicati al TAN: %; per un importo di Euro ; - gli Oneri Fiscali pari a Euro ; - le Commissioni di Intermediazione pari a Euro ; (commissioni massime pari al 12% del Montante Lordo) - le Spese di Istruttoria pari a Euro . Esempio rappresentativo: cfr. ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI "Tabella per l’esplicitazione delle componenti di costo del TAEG" Dal calcolo del TAEG sono escluse le spese notarili, le eventuali penali e gli interessi di mora. L'importo degli Oneri Fiscali può variare in casi di modifica a norma di legge. |
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un’assicurazione che garantisca il credito; | Assicurazione che garantisca il credito SÌ, i finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di pensione devono avere per legge la garanzia dell'assicurazione sulla vita (c.d. "rischio di premorienza"). La Banca, all'atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà, con oneri a proprio carico, la polizza assicurativa a copertura del rischio di premorienza di cui il Finanziatore sarà contraente beneficiario. La polizza è stipulata a garanzia dell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore ed è di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. |
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• un altro contratto per un servizio accessorio. Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG. | Altro contratto per un servizio accessorio NO |
3.1 Costi connessi
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito | A) Spese di Istruttoria, quantificate in Euro ; B) Oneri Fiscali, quantificati in Euro ; C) Commissioni di Intermediazione, quantificate in Euro (commissioni massime pari al 12% del Montante Lordo) Nota: le componenti di costo di cui alle lettere B) e C), contraddistinte dal colore verde, sono quelle riferite a somme dovute a soggetti terzi. |
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati | Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, Banca Popolare del Frusinate potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. In tali casi, la Banca deve comunicare al Consumatore, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Consumatore, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Egli ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli. |
Costi in caso di ritardo nel Pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. | In caso di ritardo nei pagamenti, saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura del %, pari al tasso di interesse calcolato al TAN indicato alla Sezione 3. “Costi del Credito”, applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108. Le spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito saranno addebitate al Consumatore nei limiti di quanto effettivamente sostenuto. La Banca ha facoltà di esigere un importo di Euro 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento. Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato. Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del Finanziamento può avere gravi conseguenze per il Consumatore, quali a titolo esemplificativo: • la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto; • la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (banche dati pubbliche e private), nel caso il Cessionario vi aderisca, indicati puntualmente nell’informativa resa unitamente alla richiesta del Finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia cui la Cessionaria debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso, la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili; • applicazione degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Xxxxxxxxxxx pur avendo subìto dall’Ente Pensionistico le trattenute delle rate del |
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Prestito sulla propria pensione, le stesse non siano state versate ovvero pervenute a Banca Popolare del Frusinate alle rispettive scadenze contrattuali. |
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto. | SI. Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge. Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, inviando alla stessa: a) una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx. Tale comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine: b) a mezzo fax al n. ; c) a mezzo PEC all’indirizzo xxx.xxx@xxxxxxxxx.xx; d) a mezzo e-mail all’indirizzo xxx@xxx.xx. (Nel caso in cui la comunicazione di recesso sia anticipata con le modalità di cui sopra, essa deve essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive). Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Inoltre, il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte all'Ente Pensionistico. Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore. |
Xxxxxxxx anticipato Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un Indennizzo in caso di rimborso anticipato. | Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento"). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Finanziamento, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri, anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. Ad eccezione degli "Oneri Fiscali" che non sono oggetto di riduzione, la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni per Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio pro rata temporis. Nel caso di rimborso anticipato del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all’1% (uno per cento) dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L’importo non è dovuto se: • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000; • a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accende un nuovo finanziamento rimborsabile mediante cessione (o delegazione di pagamento) di quote dello stipendio/pensione con la Banca. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. |
Consultazione di una banca dati Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha | SÌ In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle banche dati pubbliche e private e nei sistemi di informazioni creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. |
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questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. | |
Diritto a ricevere una copia del contratto Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del Contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il Contratto. | SÌ |
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Frontespizio del contratto | SECCI NR |
5. Informazioni aggiuntive
Modalità di erogazione | Una volta sottoscritto dalle parti il Contratto, Banca Popolare del Frusinate provvede alla notifica di una copia del medesimo all’Ente Pensionistico ed allo svolgimento di tutte le attività volte all’ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal Contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della Cessione (tra cui la Dichiarazione di Benestare). L’erogazione dell’Importo Totale del Credito avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Dichiarazione di Benestare, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore oppure mediante assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore. L’importo dovuto al Cedente sarà preliminarmente destinato all’estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla pensione, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell’Importo Totale del Credito, il Finanziatore potrà provvedere all’estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio della Dichiarazione di Benestare da parte dell'Ente Pensionistico. La Data di Decorrenza Effettiva del rimborso del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare. La Data di Decorrenza Effettiva può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dall’Ente Pensionistico, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Data di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del Finanziamento. È facoltà del Consumatore richiedere l’erogazione del Prestito prima della Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. Ciò comporta il diritto del Finanziatore di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l’erogazione dell’Importo Totale del Credito alla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento evitando in tal modo di sostenere l’onere del preammortamento. |
Copertura Assicurativa | I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote di pensione devono avere per legge la garanzia dell'assicurazione sulla vita (c.d. "rischio premorienza"), che ne assicuri il recupero nel caso di premorienza del Consumatore: la polizza viene sottoscritta da Banca Popolare del Frusinate ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima Banca. In relazione alla polizza sulla vita (“rischio premorienza”), l’assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 del codice civile). In caso di decesso del Consumatore, la compagnia assicurativa provvederà direttamente al pagamento, in favore della Banca, del debito residuo del Finanziamento. Il pagamento da parte della compagnia assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla potrà essere preteso dagli eredi del Consumatore fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Consumatore all’atto della proposta. |
Estinzione Anticipata | L’estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella tabella di ammortamento allegata al Contratto. |
Calcolo del TAEG | IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG: • La data iniziale, e dunque, la data di primo utilizzo coincide con la Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. • L’Importo Totale del Credito viene messo a disposizione in un’unica soluzione. |
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• Un mese è l’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso successiva. • Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno. • Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno. • Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel Contratto. | |
Eventuali altri costi derivanti dal Contratto | Spese invio comunicazioni periodiche: a carico di Banca Popolare del Frusinate. Spese di gestione delle rimesse mensili reclamate dall'Ente Pensionistico: a carico di Banca Popolare del Frusinate. Spese per l’ottenimento di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a carico del Consumatore, ai sensi dell’art. 119 TUB, nella misura non superiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti, pari a Euro 10. |
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Tabella per l’esplicitazione delle componenti di costo del TAEG
Note esplicative “Costi Connessi”
Si riporta qui di seguito la definizione di “Costi connessi” di cui alla sezione 3.1, che comprendono il TAEG e il relativo trattamento in caso di anticipata estinzione del finanziamento.
Componenti TAEG | Definizione | In caso di anticipata estinzione del | |
TAN (Tasso | % | Tasso di interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base | Al Consumatore vengono addebitati |
Annuo Nominale) | annua. | gli interessi maturati sino alla data di | |
estinzione anticipata del | |||
Finanziamento. Vengono pertanto | |||
esclusi gli interessi residui non | |||
maturati. | |||
Spese di Istruttoria | € | Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale del Prestito per l'impianto della pratica (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura delle spese e delle attività sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'erogazione del Finanziamento. Ad esempio: adeguata verifica della clientela; valutazione del merito creditizio del richiedente; acquisizione documentale propedeutica all’istruttoria della pratica; costo attività di analisi, istruttoria e delibera del Finanziamento; produzione della documentazione pre- contrattuale e contrattuale; raccolta della Dichiarazione di Benestare e notifica del Contratto; spese di erogazione; etc.). | Costo up-front Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato secondo il criterio pro rata temporis. |
Oneri Fiscali | € | Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per l'assolvimento degli oneri fiscali. Imposta sostitutiva vigente per tempo. | Costo up-front Non rimborsabile. |
Commissioni di | € | Commissioni riconosciute agli Intermediari del Credito addebitate | Costo up-front |
Intermediazione | (commissione massima pari al 12% del Montante Lordo) | direttamente al Consumatore (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura dei compensi da riconoscere all'Intermediario del Credito per tutte le attività da esso svolte fino al perfezionamento del Contratto. Ad esempio: ricerca e | Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato il criterio pro rata |
attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Cliente; | temporis. | ||
caricamento dati e raccolta documentale dal Cliente e dell'Ente | |||
Pensionistico; raccolta delle firme del sottoscrittore; | |||
assolvimento degli obblighi di adeguata verifica connessi al D.Lgs. | |||
21 novembre 2007, n. 231 per quanto di competenza; assistenza | |||
al Cliente negli adempimenti antecedenti all'erogazione del | |||
Finanziamento; etc.). |
Si precisa che il Consumatore non deve corrispondere all’Intermediario del Credito nessun costo e/o onere aggiuntivo rispetto a quelli dovuti al Finanziatore e indicati nel SECCI.
Il Finanziatore non svolge attività di Intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle compagnie di assicurazione in caso di polizze obbligatorie.
Ai fini della verifica antiusura, il tasso effettivo globale (di seguito, "TEG") dell’operazione è pari al %.
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Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento
Ipotesi di cessione della pensione con durata 120 mesi TAN 6,51% rata euro 314,00 data decorrenza 30/06/2020
MONTANTE (Debito complessivo) | € 37.680,00 |
INTERESSI (Trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata) | € 10.035,13 |
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Ad eccezione degli oneri fiscali pari a Euro 69,11 €, in caso di estinzione anticipata, saranno restituiti per la parte non maturata. L'importo oggetto di restituzione sarà calcolato secondo il criterio pro rata temporis). | € 544,11 |
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del Prestito per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto). | € 0,00 |
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al Cliente) | € 27.100,76 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO 30/06/2022 - 24^ RATA | |
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2022* | € 30.144,00 |
(+)Indennizzo di estinzione anticipata** | € 234,51 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente | € 6.693,07 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente | € 380,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito | € 23.305,44 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO 30/06/2023 - 36^ RATA | |
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2023* | € 26.376,00 |
(+)Indennizzo di estinzione anticipata** | € 211,41 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente | € 5.235,22 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente | € 332,50 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito | € 21.019,69 |
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SESTO ANNO 30/06/2026 - 72^ RATA | |
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2026* | € 15.072,00 |
(+)Indennizzo di estinzione anticipata** | € 132,39 |
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente | € 1.833,20 |
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente | € 190,00 |
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito | € 13.181,19 |
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate. ** Pari all’1% (uno per cento) dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. |
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Glossario
Cliente o Consumatore o Cedente | La persona fisica (che riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi (i) dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (ii) dell'art. 121, comma 1, lettera b), del TUB e (iii) della Sezione VII delle Disposizioni di Trasparenza) che sottoscrive il Contratto e che riveste la qualità di pensionato. |
Mutuante o Banca o Cessionario o Finanziatore o Banca Popolare del Frusinate | Banca Popolare del Frusinate SCpA. |
Ente Previdenziale | Istituto di previdenza erogante la pensione. |
Intermediario del Credito | Agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, intermediario finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti. |
Capitale Finanziato | L’ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo Totale Dovuto dal Consumatore (Importo rata per durata del Finanziamento) al netto del totale interessi calcolati al TAN. |
Importo Totale Dovuto dal Consumatore | La somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito. |
Data di Decorrenza Effettiva | La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare dell'Ente Pensionistico. La data di decorrenza di cui sopra può essere soggetta a variazioni in base alla data di avvio delle trattenute comunicato dall'Ente Pensionistico, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà della Banca (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Qualora l'Ente Pensionistico comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che la Banca assumerà il 1° (primo) giorno di tale mese quale decorrenza del piano di ammortamento. |
Dichiarazione di Benestare | Il consenso esplicito (i.e. nulla osta o benestare) da parte dell'Ente Pensionistico. |
Finanziamento o Prestito | Il finanziamento richiesto dal Cliente rimborsabile mediante cessione pro-solvendo fino al quinto della propria pensione netta mensile. |
Costo Totale del Credito | Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Consumatore deve pagare in relazione al Contratto e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il Contratto, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. |
Cessione | La cessione pro-solvendo a favore della Banca delle quote uguali, mensili e consecutive della pensione del Cliente. |
Importo Totale Dovuto dal Consumatore | La somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito. |
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CONTRATTO NR
CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE
CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE
Con il presente contratto di finanziamento TRA
Banca Popolare del Frusinate SCpA, con sede legale in Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell’Albo delle Banche con il numero 5118.5.0, (di seguito, “Mutuante” o “Banca” o “Cessionario” o “Finanziatore” o “Banca Popolare del Frusinate”)
E
Cognome Nome , Codice Fiscale , nato a il , Residenza a , xxx , xxxxxx xxxxxx , XXX , , Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx) , rilasciato in data , titolare di trattamento pensionistico erogato dall’Istituto previdenziale (di seguito denominato anche “Ente Pensionistico”) dal (di seguito, “Mutuatario” o “Consumatore” o “Cliente” o “Cedente”).
Congiuntamente definiti “Parti”.
PREMESSO
che il Cliente ha avanzato alla Banca una richiesta di finanziamento rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote (fino al quinto) della propria pensione mensile (di seguito, “Finanziamento” o “Prestito”);
che il Finanziatore ha fornito al Cliente, prima che egli fosse vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
che il Finanziatore ha assolto agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso la consegna, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, del documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
- Standard European Consumer Credit Information” (di seguito, “SECCI”);
che il Finanziatore ha consegnato al (o ha messo a disposizione del, in conformità alla normativa applicabile) Cliente, prima che egli fosse vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile: (i) la Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici”;
(ii) la Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell’art. 128-bis del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e ss. mm. e ii. (di seguito, "TUB"); (iii) la Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (di seguito, "TEGM") corrente nel trimestre; (iv) l'informativa sul trattamento dei dati. Inoltre, il Finanziatore ha informato il Cliente (i) del suo diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, prima di essere vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, copia del testo contrattuale idonea per la stipula e (ii) della possibilità di ottenere, su richiesta, una tabella di ammortamento esemplificativa. In ogni caso, la tabella di ammortamento è stata consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione.
che il Finanziatore ha assolto agli obblighi di "assistenza al consumatore" e, in particolare, ha fornito al Cliente, prima della conclusione del presente contratto (di seguito, "Contratto"), chiarimenti adeguati affinché potesse valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A tal fine, il Finanziatore ha illustrato al Cliente le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, ivi compresa la documentazione precontrattuale, le caratteristiche essenziali del Contratto e gli effetti specifici, derivanti alla conclusione dello stesso, che possono avere su di lui, inclusi gli obblighi economici e le conseguenze del mancato pagamento;
che il “SECCI”, il cui contenuto è stato esaminato, valutato e accettato dal Cliente, è adatto alle esigenze e alla situazione finanziaria del Cliente medesimo, ed è parte integrante e sostanziale del presente Contratto costituendone il frontespizio;
che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie e di deliberazione del Finanziamento, il Contratto è sottoscritto dalle Parti;
che la concessione del Finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Banca, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente, ai sensi dell'art. 124-bis del TUB.
CIÒ PREMESSO
Il Cliente, avvalendosi della facoltà di cedere “pro-solvendo” il quinto della propria pensione, stipula il seguente Contratto, disciplinato dal Testo Unico approvato con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e dagli artt. 1260 e segg. del codice civile, e si obbliga a rimborsare il Prestito alle condizioni e alle modalità di seguito indicate.
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ART. 1 – Concessione del Prestito
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1.1) Le premesse, il SECCI, le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Il Contratto si conclude con l’accettazione della richiesta di Finanziamento da parte del Finanziatore.
1.2) La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata dalla Banca.
1.3) Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile, Banca Popolare del Frusinate, con sede legale in Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell’Albo delle Banche con il numero 5118.5.0, (di seguito, “Mutuante” o “Banca” o “Cessionario” o “Finanziatore” o "Banca Popolare del Frusinate"), concede il Finanziamento richiesto ed il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario, dell’importo di Euro (di seguito, "Importo Totale Dovuto dal Consumatore"), che si obbliga a restituire mediante la cessione di n quote della pensione, uguali, mensili e consecutive di Euro ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo (di seguito, "Cessione"), che verranno prelevate e corrisposte a Banca Popolare del Frusinate da parte dell’ente erogante la pensione (di seguito, "Ente Pensionistico") del Cliente.
1.4) La Cessione è convenuta pro-solvendo, ossia nel caso in cui l’Ente Pensionistico non adempia, per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato al pagamento delle rate nei confronti della Banca sino a totale estinzione del Prestito.
ART. 2 – Condizioni economiche del Finanziamento
2.1) Xxxxx Xxxxx Nominale - TAN. Il Prestito si intende concesso alle condizioni economiche riportate nel SECCI, che costituisce il frontespizio e parte integrante del presente Contratto.
Il Tasso di interesse nominale annuo (di seguito, "TAN") del %, fisso per tutta la durata del Finanziamento, è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese”, in base al quale le rate, composte dalla quota capitale e dalla quota interessi, sono costanti e prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. L’interesse è trattenuto anticipatamente ed è pari a complessivi Euro per l’intera durata del Finanziamento, per un valore attualizzato del Prestito corrispondente a Euro (di seguito, "Capitale Finanziato"), per tale intendendosi, quindi, l’ammontare del capitale preso in prestito dal Cliente, calcolato come differenza tra l'Importo Totale Dovuto dal Consumatore – importo rata per durata del Finanziamento – e il totale degli interessi calcolati al TAN).
La Tabella di Ammortamento (come infra definita) viene allegata al presente Contratto.
L’estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di Ammortamento.
2.2) Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale - TAEG. Il Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale (di seguito, "TAEG") relativo al presente Contratto è pari al %. Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, compresi gli oneri erariali, e non subirà modificazioni.
Il TAEG è stato calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi dell’art. 121 comma 3, del TUB e del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, "Disposizioni di Trasparenza").
2.3) Xxxxx Effettivo Globale – TEG. Il Tasso Effettivo Globale (di seguito, "TEG"), parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (di seguito, "Legge Antiusura") e successive modificazioni e integrazioni), è pari al %.
2.4) Importo Totale Dovuto dal Consumatore. L’Importo Totale Dovuto dal Consumatore è pari ad Euro . Esso è costituito dalla somma data dall’Importo Totale del Credito (come infra definito) erogato in favore del Cliente pari ad Euro e dal costo totale del credito, pari ad Euro , per tale intendendo tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Consumatore deve pagare in relazione al Contratto e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi nel costo totale del credito i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il Contratto, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (di seguito, "Costo Totale del Credito").
2.5) Importo Totale del Credito. L’importo erogato netto è pari ad Euro (di seguito, "Importo Totale del Credito"). Si calcola sottraendo dall’Importo Totale Dovuto dal Consumatore gli interessi calcolati al TAN ed il Costo Totale del Credito. Le componenti del Costo Totale del Credito sono indicate nella Sezione 3.1 del SECCI ("Costi Connessi").
ART. 3 – Erogazione del Prestito
3.1) Benestare. Banca Popolare del Frusinate non erogherà il Prestito se, a proprio insindacabile giudizio, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della Cessione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciato il consenso definitivo da parte dell’Ente Pensionistico del Cedente (i.e. nulla osta o benestare) (di seguito, "Dichiarazione di Benestare"). Una volta verificato da parte di Banca Popolare del Frusinate che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute, l’erogazione verrà effettuata in un’unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici), dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benestare da parte dell’Ente Pensionistico richiesto dalla Banca a seguito della notifica del Contratto, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante assegno circolare munito della clausola “non trasferibile” intestato al Cliente.
3.2) Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Consumatore l’Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali importi corrisposti per estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla pensione, anche concessi in precedenza da Banca Popolare del Frusinate, per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione degli importi corrisposti ai fini di cui alla lettera a) e la Data di Decorrenza Effettiva (come infra definita)
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ai sensi del successivo art. 3.4. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli di cui alla lettera a) contestualmente alla erogazione del Finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l’ottenimento della Dichiarazione di Benestare di cui al precedente art. 3.1. L’eventuale acconto erogato sarà considerato, a tutti gli effetti, quale anticipazione sull’Importo Totale del Credito e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L’acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti, al momento dell'erogazione, dal netto erogato previsto dal presente Contratto.
3.3) Estinzioni di precedenti vincoli. Il Cliente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta del Finanziamento o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza espressamente Banca Popolare del Frusinate ad operare direttamente le trattenute di somme dall’Importo Totale del Credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.
3.4) Decorrenza piano di ammortamento. La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare dell’Ente Pensionistico. La data di decorrenza di cui sopra può essere soggetta a variazioni in base alla data di avvio delle trattenute comunicato dall’Ente Pensionistico, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del Finanziamento ("Data di Decorrenza Effettiva").
3.5) Data di erogazione dell’Importo Totale del Credito ed eventuali interessi di preammortamento. Al verificarsi delle condizioni previste per l’erogazione del Prestito di cui agli articoli precedenti, è facoltà del Cliente richiedere l’Importo Totale del Credito prima della Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. Ciò comporta il diritto di Banca Popolare del Frusinate di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. È diritto del Cliente richiedere che l’erogazione dell’Importo Totale del Credito sia effettuata alla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l’onere del preammortamento.
ART. 4 – Modalità del rimborso e obblighi dell’Ente Pensionistico
4.1) Per effetto della Cessione e fermo restando quanto previsto all'art. 3.4, l’Ente Pensionistico che eroga la pensione al Cliente sarà obbligato, a norma di legge e per volontà del Cliente medesimo manifestata con la sottoscrizione del Contratto, a prelevare mensilmente dalla pensione dello stesso l’importo della quota ceduta pari ad Euro a decorrere dal mese successivo al ricevimento della Dichiarazione di Benestare e così di seguito per ogni mese fino all’estinzione del totale del Finanziamento ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la quota ceduta al Cessionario sul c/c bancario intestato a Banca Popolare del Frusinate - IBAN: . È facoltà della Banca modificare discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote della pensione mensile. Qualora l’Ente Pensionistico comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che Banca Popolare del Frusinate assumerà il 1° (primo) giorno di tale mese quale decorrenza del rimborso.
ART. 5 – Riduzione del trattamento pensionistico
5.1) Il Cliente e l’Ente Pensionistico ceduto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca l’eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della pensione oggetto di Cessione. Ferme restando le pattuizioni relative alla copertura assicurativa, nel caso in cui la riduzione della pensione del Cliente non sia superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal Contratto. Nel caso in cui, invece, la riduzione sia superiore al terzo della pensione, non potendo la trattenuta eccedere il quinto del trattamento pensionistico ridotto, le Parti concordano ed espressamente accettano che Banca Popolare del Frusinate si riserva la facoltà di richiedere all’Ente Pensionistico un prolungamento della ritenuta mensile oltre la durata sopra stabilita alle medesime condizioni contrattuali, comunicandolo al Cliente ed all’Ente Pensionistico senza che ciò costituisca novazione del Contratto.
ART. 5-bis – Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati INPS
5-bis.1) Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di Cessione conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare a Banca Popolare del Frusinate – con le modalità che gli verranno comunicate – la differenza tra la rata mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato a Banca Popolare del Frusinate da parte dell’Ente Pensionistico per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell’Ente Pensionistico stesso, oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto. Ai fini del rimborso, il Cliente autorizza l’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Banca gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, fermo restando l’obbligo per il Cliente all’immediato pagamento dell’eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, comporta altresì il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.
5-bis.2) Resta inteso che, qualora risulti necessario operare ulteriori trattenute successivamente alla scadenza del piano di ammortamento originario, verranno applicate le medesime condizioni economiche e normative alle somme non restituite, ivi compresa l’applicazione di interessi di mora. Il Cessionario avrà quindi il diritto di imputare le somme ricevute dall’Ente Pensionistico anche a titolo di pagamento di tali voci e/o di ogni altra spesa dovuta dal Cedente, secondo quanto previsto dal presente Contratto.
ART. 6 – Ritardato e/o mancato pagamento ed interessi di mora
6.1) In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente e l’Ente Pensionistico sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora, i quali maturano, senza bisogno di una formale intimazione o costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata con
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decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell’effettivo pagamento. Detti interessi si applicheranno su base annuale, nella misura stabilita nella Sezione 3.1 del SECCI (sotto la voce "Costi in caso di ritardo nel pagamento"), fermo restando che la misura complessiva di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite (c.d. "tasso soglia") pro tempore vigente, fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge Antiusura. Resta inteso che, qualora il tasso di mora fosse superiore a quello massimo consentito, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Resta inteso che gli interessi di mora non saranno applicati se le ragioni del ritardo o del mancato pagamento sono imputabili esclusivamente all'Ente Pensionistico o all'eventuale soggetto terzo incaricato del versamento, a condizione, comunque, che il pagamento pervenga alla Banca entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di scadenza dei pagamenti.
6.2) In caso di ritardi nei pagamenti che provocano un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di incaricati dallo stesso, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso anche le spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito.
6.3) In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento – nel rispetto delle disposizioni di legge e del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” – il Finanziatore segnalerà il nominativo del Cliente nonché le informazioni rilevanti per tale segnalazione nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito. Nell’ipotesi di prima segnalazione, il Finanziatore comunicherà preventivamente al Cliente, ai recapiti indicati nel presente Contratto o successivamente comunicati, la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione.
ART. 7 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili.
7.1) Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente al Finanziatore in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento"). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.
7.2) Le Parti convengono che, ad eccezione degli "Oneri Fiscali" che non sono oggetto di riduzione , la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni di Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio pro rata temporis.
7.3) Il Cliente che desidera rimborsare anticipatamente il Finanziamento deve darne comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca Popolare del Frusinate SCpA, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxxx, alla cortese attenzione di "Ufficio CQS" richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del Finanziamento, indicando la data di chiusura e il recapito (o, in alternativa, l'indirizzo PEC o e-mail) di invio del relativo conteggio. Il Finanziatore invierà il conteggio di estinzione anticipata al recapito indicato dal Cliente nella richiesta di recesso anticipato o, in mancanza, all'indirizzo di domicilio indicato ai sensi del presente Contratto. Il conteggio estintivo indica in modo chiaro e comprensibile almeno l'importo residuo da corrispondere, le rate pagate e quelle ancora non pagate (evidenziando quelle in scadenza e quelle già scadute in relazione al piano di ammortamento), l'ammontare degli oneri già corrisposti che formeranno oggetto di restituzione e quelli che, invece, non saranno restituiti.
7.4) In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, Banca Popolare del Frusinate provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. Nel caso di rimborso anticipato del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all’1% (uno per cento) dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. In ogni caso l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L’indennizzo non è dovuto se: i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; ii) l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000; (iii) a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accenda un nuovo finanziamento rimborsabile mediante cessione (o delegazione di pagamento) di quote dello stipendio/pensione con la Banca.
7.5) L’indennizzo di estinzione anticipata non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 del codice civile, c.d. "portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore", e ex art. 120-quater del TUB).
ART. 8 – Diritto di recesso del Cliente
8.1) Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge (articolo 125-ter, comma 1, del TUB). Il Cliente che recede deve darne comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine dei 14 (quattordici) giorni, una comunicazione secondo le modalità previste nel Contratto. In particolare, è valido il recesso inviato alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca Popolare del Frusinate, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx, all'"Ufficio CQS". La comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine, mediante: (i) posta elettronica certificata (di seguito, "PEC"), all’indirizzo xxx.xxx@xxxxxxxxx.xx posta elettronica, all'indirizzo: xxx@xxx.xx; (iii) fax, al n. , a condizione che la stessa sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. La raccomandata con avviso di ricevimento si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi 3 (tre) giorni dal suo ricevimento.
8.2) Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale (comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti), gli Oneri Fiscali applicati al Contratto e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati secondo
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quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte all'Ente Pensionistico. Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col Finanziatore.
ART. 9 – Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
9.1) La Banca, anche in presenza del contratto di assicurazione di cui all’art. 12 del presente Contratto, potrà comunicare al Cliente la decadenza del beneficio del termine (ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile) e/o la risoluzione del Contratto (ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), oltre che nelle ipotesi previste all’art 1186 del codice civile, in caso di mancato pagamento anche solo di 3 (tre) rate del Prestito, in caso di inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili alla Banca, come pure nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della Cessione dei confronti dell'Ente Pensionistico (ivi incluso il mancato rilascio della Dichiarazione di Benestare da parte dell'Ente Pensionistico)
b) in caso di cessazione dell'erogazione della pensione da parte dell'Ente Pensionistico, di eventuale sospensione o riduzione della pensione;
c) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cliente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di Finanziamento.
9.2) La Banca ha la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all’art. 1186 del codice civile, l’immediato pagamento dell'intero debito residuo, comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora maturati, nonché di un importo di Euro 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento, secondo quanto previsto dal SECCI.
ART. 10 – Cambiamento dell'Ente Pensionistico
10.1) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mutare l'Ente Pensionistico, il Cliente dà facoltà ed autorizza sin da ora la Banca a notificare il presente Contratto al nuovo Ente Pensionistico affinché quest'ultimo operi, sulla pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Agli effetti di cui sopra, il Cliente si obbliga a comunicare il trasferimento a Banca Popolare del Frusinate, nonché all’Ente Pensionistico dal quale si allontana, affinché la Banca possa inviare al nuovo Ente Pensionistico il conto della presente Cessione, assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui Banca Popolare del Frusinate potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno ad esclusivo carico del Cliente.
ART. 11 – Facoltà del Mutuante nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico dell'Ente Pensionistico
11.1) In caso di procedure concorsuali (di seguito, la “Procedura”) a carico dell'Ente Pensionistico, la Banca potrà richiedere alla Procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cliente, delle somme dovute al Cliente dall'Ente Pensionistico in Procedura, in quanto vincolate all’estinzione del Finanziamento.
ART. 12 – Copertura assicurativa
12.1) Obblighi della garanzia assicurativa. I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione devono avere per legge la garanzia dell’assicurazione sulla vita (c.d. “rischio premorienza”). Banca Popolare del Frusinate, all’atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Le polizze sono stipulate a garanzia dell’Importo Totale Dovuto dal Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca chiara indicazione, attraverso il documento denominato “Fascicolo Informativo”, di quali eventi siano assicurati, delle modalità di esercizio dei diritti e delle conseguenze dovute al verificarsi degli eventi (in particolare, se il Cliente sia o meno liberato dal debito). Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto dalla Banca adeguata evidenza sull'esistenza del diritto di surroga e dei suoi effetti.
In ogni caso, è facoltà del Cliente, entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di richiesta del Finanziamento, presentare alla Banca una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 180/1950. Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Banca, la quale ne dovrà risultare beneficiaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 D.P.R. 180/1950. A tal fine, il Finanziatore si impegna a fornire chiare indicazioni sui contenuti e sulle caratteristiche tecniche che tali polizze devono possedere per poter essere accettate.
12.2) Copertura del rischio-vita. La copertura del rischio di premorienza del Cliente per l’ammontare e la durata di ammortamento del Prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente dichiara che le informazioni rilasciate in sede di istruttoria del Prestito sul suo stato di salute sono veritiere e ha prestato/presta il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del codice civile. In caso di decesso del Cliente, la compagnia di assicurazione provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento; il pagamento da parte della compagnia assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cliente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all’atto della proposta di consenso.
ART. 12-bis – Attivazione garanzie e coperture assicurative
12-bis.1) In caso di cessazione dell'erogazione della pensione da parte dell'Ente Pensionistico, la Cessione estenderà i suoi effetti, salvi i casi previsti dalla legge, su ogni importo dovuto al Cliente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del Prestito.
12-bis.2) Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il Finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione del Contratto.
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12-bis.3) In ipotesi di premorienza l’indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa a Banca Popolare del Frusinate estinguerà il debito senza surroga della compagnia assicurativa medesima nel diritto di credito.
ART. 13 – Intermediari del Credito
13.1) Il presente Contratto indica alla Sezione 1. del SECCI ("Identità e contatti del Finanziatore/Intermediario del credito") il nome e il cognome o la denominazione, l’indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente; Banca Popolare del Frusinate assicura piena trasparenza delle informazioni sull’Intermediario del Credito ed della remunerazione posta a carico del Cliente, per la quale si fa rinvio alla voce "Costi del credito" della Sezione 3.1 del SECCI ("Costi Connessi"). Il Cliente prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriore rispetto a quanto riportato nel presente Contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva del Finanziatore.
ART. 14 – Surrogazione nel Contratto di Finanziamento. Portabilità
14.1) Al Cliente è concesso l’esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell’art 1202 del codice civile (c.d. “portabilità”), che comporta il trasferimento del Contratto alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. La facoltà di surroga non è preclusa dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore della Banca. Si conviene, ai sensi dell’art 120-quater del TUB e successive modifiche e integrazioni, che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Banca Popolare del Frusinate dal Cliente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.
ART. 15 – Comunicazioni periodiche. Copie documentazione
15.1) Comunicazioni periodiche. Banca Popolare del Frusinate fornisce ai Clienti, alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno 1 (una) volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e al quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio al domicilio o ai contatti indicati dal Cliente di un rendiconto riportante le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Le modalità a disposizione della clientela includono la forma cartacea e quella elettronica con supporto durevole. Il Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, potrà selezionare la modalità di comunicazione e, in ogni momento del rapporto, ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
Nelle comunicazioni di cui sopra, al fine di assicurare un'adeguata informativa al Cliente e consentirgli di verificare la correttezza degli addebiti effettuati a suo carico, sono contenute anche informazioni chiare e comprensibili riguardanti i mancanti o ritardati pagamenti, anche se non imputabili al Cliente (ad esempio, ritardi imputabili all'Ente Pensionistico o ad eventuali soggetti interposti).
15.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione, nel limite indicato nel SECCI.
ART. 16 – Cessione del Contratto
16.1) Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca, prestando il proprio consenso, a cedere a terzi il Contratto e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre ai terzi cessionari tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti della Banca, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.
16.2) La Banca notifica al Cliente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole, in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.
16.3) Con riguardo all'efficacia della cessione si applicano, a seconda dei casi, gli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile o l'articolo 58 del TUB o l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, se le cessioni sono effettuate rispettivamente ai sensi di tali normative. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Finanziatore, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cliente.
ART. 17 – Modifiche unilaterali
17.1) È convenuta a favore della Mutuante, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 del TUB, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente Contratto con espressa esclusione dei tassi d’interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato o mutamenti del grado di affidabilità del Cliente.
17.2) Le modifiche e il motivo che dà luogo alle modifiche stesse saranno comunicate al Cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni.
17.3) Il Cliente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, saldando entro 15 (quindici) giorni ogni suo debito nei confronti del Finanziatore. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
17.4) Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli per il Cliente.
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ART. 18 – Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale
18.1) Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto mediante (i) posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo a: Banca Popolare del Frusinate SCpA - Ufficio Reclami - Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx (xx) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0775/278354, e-mail all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx, PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx .Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo per tutti i Contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2020. Mentre per i reclami di Contratti stipulati fino al 30 settembre 2020, il termine massimo, per evadere la richiesta, è di 30 (trenta) giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Banca Popolare del Frusinate si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Banca Popolare del Frusinate) egli potrà ricorrere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria:
a) all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell'ABF (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
b) all’Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le filiali della Banca;
c) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L’elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’ABF o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
ART. 19 – Altre spese
19.1) Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalsa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall’Ente Pensionistico ceduto per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cliente stesso il quale autorizza, ora per allora, l’Ente Pensionistico che eroga il trattamento di quiescenza a trattenere dalla pensione dovuta la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da altro soggetto avente causa da esso.
ART. 20 – Comunicazioni
20.1) Tutte le comunicazioni oggetto del, ovvero inerenti al, presente Contratto – salvo diverso specifico accordo tra le Parti – devono farsi in lingua italiana.
20.2) Salvo che il presente Contratto o la legge prevedano diversamente, tutte le comunicazioni e le notifiche indirizzate al Finanziatore devono essere fatte pervenire: (i) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale del Finanziatore, Frosinone (03100), Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, x. 00; (ii) PEC all’indirizzo xxx@xxxxxxxxx.xx. Il Cliente curerà che le comunicazioni siano redatte per iscritto, nonché che i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
20.3) Ogni comunicazione è opponibile alla Banca dal momento della sua ricezione. La Banca non assume alcuna responsabilità, in caso di eventuali errori, imprecisioni, omissioni o ritardi nella trasmissione delle comunicazioni da parte del Cliente.
20.4) Salvo quanto diversamente richiesto dal Contratto e/o dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, il Finanziatore mette a disposizione del Cliente qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, fax o e-mail, utilizzando i recapiti forniti dal Cliente.
ART. 21 – Mutamento dei tassi di cui alla Legge Antiusura
21.1) Qualora, al momento della sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente e, se successiva, alla data di sottoscrizione da parte di Banca Popolare del Frusinate, dovesse essere mutato il valore del c.d. "tasso soglia" indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del "tasso soglia" al di sotto del TEG del contratto, Banca Popolare del Frusinate non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso, il Contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Banca Popolare del Frusinate potrà esimersi da ogni nuova negoziazione, ovvero rettificare il TEG del Finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cliente un nuovo Contratto con i tassi rettificati.
ART. 22 – Tabella di Ammortamento
22.1) Il Cliente riceve, in allegato al presente Contratto, la tabella di ammortamento del Finanziamento ("Tabella di Ammortamento"). Il Cliente ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, la Tabella di Ammortamento. Ai sensi della normativa in materia di trasparenza, la Tabella di Ammortamento riporta:
a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella Tabella di Ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.
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ART. 23 – Legge regolatrice del Contratto e foro competente
23.1) Il presente Contratto è regolato dalla, e deve essere interpretato in conformità alla, legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente in via esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.
ART. 24 – Assistenza alla clientela
24.1) Il Cliente riconosce di essere stato reso edotto in sede di richiesta del Finanziamento sull’assistenza offerta da Banca Popolare del Frusinate. Ai sensi dell’art. 124, comma 5, del TUB e delle Disposizioni di Trasparenza, il Cliente dichiara che il Finanziatore gli ha fornito, prima della conclusione del presente Contratto, chiarimenti adeguati in modo che questi possa valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
24.2) Banca Popolare del Frusinate assolve a tale obbligo prima della conclusione del Contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125-ter del TUB; a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi, nei normali orari di lavoro, all’Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di Finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel SECCI, oppure, in alternativa, al servizio assistenza clienti del Finanziatore al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxx.xx.
24.3) Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito xxx.xxx.xx in area Trasparenza dal quale il Cliente può, in qualsiasi momento, consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.
ART. 25 – Vigilanza della Banca d’Italia
25.1) La Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, esercita sul Finanziatore l’attività di Vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.
Frosinone, lì 26/01/2022
Banca Popolare del Frusinate
Il presente contratto è composto di nr. 19 pagine comprendenti il documento delle “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information” ("SECCI") che ne costituisce il frontespizio. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del testo contrattuale con il documento “SECCI” e con la “Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula” in precedenza ricevuti, sottoscrivo il Contratto accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate, senza riserva alcuna.
Luogo e data stipula , Firma del Cliente
Dichiaro di approvare specificamente per iscritto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, degli artt. 115 e ss. del TUB e degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 come successivamente modificati e/o integrati, le condizioni contenute nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del Contratto, nonché le seguenti clausole:
Art. 1 - Concessione del Prestito, comma 4; Art. 2 - Condizioni economiche del Finanziamento; Art. 3 - Erogazione del Prestito; Art. 4 - Modalità del rimborso e obblighi dell’Ente Pensionistico; Art. 5 - Riduzione del trattamento pensionistico; Art. 5-bis - Riduzione del trattamento pensionistico: specifico consenso all’accodamento pensionati INPS; Art. 6 - Ritardato e/o mancato pagamento ed interessi di mora; Art. 7 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili, comma 4; Art. 8 - Diritto di recesso del Cliente, comma 2; Art. 9 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; Art. 10 - Cambiamento dell'Ente Pensionistico; Art. 11 - Facoltà della Mutuante nell’ipotesi di procedure concorsuali a carico dell'Ente Pensionistico; Art. 12 - Copertura assicurativa; Art. 12-bis - Attivazione garanzie e coperture assicurative, commi 1 e 4; Art. 15 - Comunicazioni periodiche. Copie documentazione, comma 1; Art. 16 - Cessione del Contratto, comma 1; Art. 17 - Modifiche unilaterali, comma 1; Art. 20 - Comunicazioni, comma 3; Art. 21 - Mutamento dei tassi di cui alla Legge Antiusura; Art. 24 - Assistenza alla clientela, comma 1.
Luogo e data stipula , Firma del Cliente
DICHIARAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai fini di informazione precontrattuale e di trasparenza bancaria, il sottoscritto dichiara che: (i) è stato informato adeguatamente, prima
della sottoscrizione del presente Contratto, anche al fine di valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze alla propria situazione finanziaria, dei relativi termini e condizioni, ha ricevuto spiegazioni dal Finanziatore sulla documentazione precontrattuale, sulle caratteristiche essenziali del Contratto e sugli effetti specifici, derivanti alla conclusione dello stesso, in cui può incorrere, inclusi gli obblighi economici e le conseguenze del mancato pagamento; (ii) è stato informato, prima della sottoscrizione del presente Contratto, del diritto di chiedere la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza; (iii) ha letto attentamente e ha pienamente compreso la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza
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(consegnata o messa a disposizione in conformità alla normativa applicabile) relativa, in particolare, (a) al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", ivi comprese le informazioni aggiuntive e gli allegati, (b) alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi; (c) alla Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell’art. 128-bis del TUB e (d) alla Guida contenente le linee guida di Banca d'Italia recanti "Il credito ai consumatori in parole semplici"; e (iv) ha letto attentamente e che ha pienamente compreso l'informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali. La Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell’art. 128-bis del TUB è a disposizione presso le filiali della Banca e il sito internet del Finanziatore xxx.xxx.xx.
Luogo e data stipula , Firma del Cliente
ALTRE DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara che, in data , gli è stato fornito il documento "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori".
Luogo e data stipula , Firma del Cliente
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni fornite e i dati riportati nel presente Contratto per ottenere il Finanziamento corrispondono a verità.
Luogo e data stipula , Firma del Cliente
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai fini di quanto prevosto dal D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
che le firme di cui al presente Contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Clie nte, i cui dati personali sono stati verificati mediante l’esame dei documenti di identità esibiti in originale.
Timbro e firma dell’Intermediario del Credito
(Addetto di filiale/Agente in attività finanziaria/Mediatore creditizio)
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto copia del presente Contratto, comprensivo del documento recante "Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori", che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale, e della Tabella di Ammortamento
Luogo e data stipula ,
Firma del Cliente
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