Contract
Schema di contratto integrativo per l’affidamento del Servizio di Redazione studio idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno (LI) – (CUP: J43C17000270002 – CIG: 7318270B71)
fra
- COMMISSARIO DELEGATO XXXXXXXX' NATURALI IN REGIONE
TOSCANA, (di seguito indicato come “Commissario”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentato dal dirigente della Regione Toscana Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il / / , domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359/2015, autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario n. 46 del 25/09/2017, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Ordinanza del Commissario n. del ;
E
- , (in seguito per brevità indicata come “Appaltatore”) con sede legale in , Via , n. , codice fiscale e partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata dal
Sig. , nato a il , in qualità di Legale
rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore;
PREMESSO
- che in data 16 ottobre 2017, ai sensi dell’art.163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è stato firmato dalle parti il verbale di accertamento delle condizioni di somma
urgenza (allegato “A”);
- che in data 16 novembre 2017, ai sensi dell’art.163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è stata firmata dalle parti la perizia giustificativa (allegato “B”);
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto integrativo in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Il Commissario, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Xxxxx, xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx affida la prestazione dei servizi di Redazione studio idrologico idraulico e progetto preliminare degli interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino idrografico del Rio Maggiore, in Comune di Livorno (LI) relativamente all’intervento 2017ELI0084 “Rio Maggiore – Adeguamento alveo, argini e casse di espansione, compresa realizzazione di scolmatore – 1° stralcio” all’Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante Sig. , accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:
- nella perizia giustificativa che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “B”;
- nel presente contratto integrativo.
ART. 2 – PERSONALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del presente contratto integrativo devono essere eseguite dai
professionisti indicati nella Perizia giustificativa.
Nel caso eccezionale in cui si rendesse necessaria una sostituzione di professionisti, l’Operatore economico è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Commissario con un preavviso di almeno 10 giorni. Il Commissario autorizzerà la sostituzione della figura professionale, previa verifica del possesso sia dei requisiti di idoneità professionale, sia di un curriculum con esperienza equivalente alla figura professionale sostituita.
ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE
L’incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 e X.Xxx. n. 81/2008.
I servizi dovranno svolgersi con le modalità descritte nella Perizia giustificativa. All’Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18.
L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.
Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l’epletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi del Commissario. L’incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento che si riserva in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire istruzioni e
direttive che l’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare. L’inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall’art. 18.
In particolare, l’Operatore economico dovrà produrre:
- Ricognizione, raccolta ed analisi ed archiviazione dei dati esistenti;
- Studio idrologico ed idraulico dello stato attuale e verifica della funzionalità idraulica delle opere oggetto di valutazione;
- Progetto preliminare delle opere con suddivisione in stralci funzionali;
- Progettazione delle campagne di indagine necessarie alle successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
- Analisi dei procedimenti tecnico-amministrativi ed individuazione dei procedimenti necessari all’attuazione di ogni singolo stralcio funzionale delle opere;
- Supporto all’Amministrazione negli incontri tecnici con gli enti competenti, propedeutici all’approvazione del progetto preliminare e dello studio idrologico idraulico.
ART. 4 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO
Degli elaborati prodotti, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Commissario, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 3 copie cartacee e n. 3 copie di un quaderno riassuntivo degli elaborati grafici in formato A3. Sono comprese, altresì, le copie necessarie per l’ottenimento dei dovuti pareri.
L’Appaltatore, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare al Commissario, ad ogni emissione della documentazione, una copia in formato digitale su CD/DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF
(compatibile con Autocad 07), oltre che in PDF. Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato natio compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation, oltre che in PDF.
ART. 5 – VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
Il Responsabile unico del procedimento validerà, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati della progettazione preliminare. Qualora durante le verifiche si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenze di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica, ma non potrà mai superare i 10 giorni dal tempo contrattuale previsto dalla Perizia giustificativa. Scaduto il termine assegnato potrà essere applicata la penale di cui all’art. 18, oltre alle altre conseguenze previste dal presente contratto.
Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per il Commissario.
ART. 6 – MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEI PROGETTI
L’Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste in sede di Conferenza dei servizi e/o dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.
ART. 7 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale complessivo, compreso oneri previdenziali ed esclusa IVA, è fissato in Euro 99.798,86 (euro novantanovemilasettecentonovantotto/86), così come riportato nella perizia giustificativa (Allegato “B”) al punto “Dettaglio
economico – concordamento prezzi”.
Si fa presente che l’importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile ed omnicomprensivo. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nella Perizia giustificativa, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Commissario.
Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
ART. 8 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA DEL CONTRATTO
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento il RUP può chiedere all’Operatore economico affidatario la redazione di modifiche di lieve entità che non alterino il progetto nella sostanza: l’Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti. Sono considerate modifiche di lieve entità quelle che richiedono per la loro applicazione un impegno di tempo inferiore alle 10 ore lavorative.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può chiedere all’Operatore economico affidatario la redazione di modifiche che comportino cambiamenti sostanziali d’impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove
disposizioni normative o regolamentari, provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell’interesse pubblico da soddisfare. In tal caso, l’Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d’asta offerto in sede di gara.
ART. 9 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia il sistema web ap@ci
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxx).
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera
durata contrattuale.
Oppure
Qualora la modalità di comunicazione scelta dal contraente sia la PEC
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L’Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla
gestione del contratto.
La pec del Commissario c/o Regione Toscana è “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx”.
La pec dell'Appaltatore è: “ “.
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo per i servizi affidati avverrà dopo l'approvazione della documentazione presentata per stati di avanzamento dell'esecuzione. Per quanto riguarda i progetti preliminari, in particolare, il pagamento sarà effettuato ad avvenuta approvazione fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo avverrà a seguito dell’emissione della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana, codice fiscale 94079030485, CUU PM5WKM devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal
D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 7318270B71 e CUP J43C17000270002. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., entro 30 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del RUP che la prestazione è stata effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Ai fini del pagamento del corrispettivo, il Commissario procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai
sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del RUP fino all’emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da
parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale
termine per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Il pagamento del saldo è, in ogni caso, subordinato alla previa presentazione da parte dell’Operatore economico affidatario della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che tale polizza può essere presentata in due modi alternativi: 1) ex novo oppure 2) con l’apposizione di specifico vincolo su preesistente polizza di responsabilità civile professionale.
Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l’Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel
periodo di effettuazione della verifica suddetta.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente presso
con codice IBAN .
Il Sig. esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CUP J43C17000270002 - CIG 7318270B71.
Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale Allegato “C” sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L'Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx è nominato quale responsabile unico del procedimento per
il Commissario e, ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione.
ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA’
La verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuata con l’emissione del Certificato di regolare esecuzione
ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto.
L’Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 18.
ART. 15 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 7318270B71. Il Commissario provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Commissario e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 10.
ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto, così come specificato nella Perizia giustificativa, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Commissario del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
L’Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Commissario che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Commissario da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore esonera il Commissario da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Commissario di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
ART. 17 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’Appaltatore, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 18.
ART. 18 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Operatore economico è soggetto a penalità:
- Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre i termini stabiliti nella Perizia giustificativa, salvo proroghe che potranno essere concesse dal Commissario per giustificati motivi, verrà applicata una penale di 0,3 per mille dell’importo relativo a detta fase dell’incarico, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’Appaltatore.
Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno il Commissario, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell’art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.
- nel caso in cui l’esito del procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
n. 50/2016 dei progetti preliminari fosse negativo a causa di carenze o inadempienze imputabili all’Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille del relativo corrispettivo contrattuale, fino al momento in cui non siano eliminate le carenze e sia intervenuta la verifica con esito positivo del progetto.
Il RUP, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
Nel caso in cui il RUP accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall’Appaltatore non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Commissario ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Commissario di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto, il Commissario ha facoltà d’avviare la procedura prevista dall’articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- la consegna degli elaborati progettuali avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto dalla Perizia giustificativa per la consegna degli elaborati stessi;
- l’utilizzo da parte dell’Appaltatore di professionalità diverse da quanto indicato nella perizia giustificativa per l’esecuzione della prestazione;
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346 bis, 353, 353bis del codice penale.
In caso di risoluzione del contratto si procederà alla richiesta di ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Commissario, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto
stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Commissario una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 20 – RECESSO
Il Commissario si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commissario, mentre le spese di bollo sono a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
ART. 22 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il capo III della L.R. n. 38/2007;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora provvisoriamente in vigore.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Commissario sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Firmato digitalmente da
per il Commissario
per l’Appaltatore