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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI CARATTERIZZATI DA CODICE EER 20.02.01 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PIATTAFORME ECOLOGICHE GESTITE DA AEMME LINEA AMBIENTE SRL (ALA)
LOTTO 1 – BACINO LEGNANO LOTTO 2 – BACINO MAGENTA
(art. 23, c. 14 e ss, DLvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)
30/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Sommario
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 4
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 6
ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO 6
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA 7
ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 7
ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 9
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO 12
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO 13
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO 14
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 14
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO 14
ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 14
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 14
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 16
ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE 16
ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE 17
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA 19
ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA 20
ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE 21
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 23
ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 24
ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE 26
ART. 28 - RISERVE E RECLAMI 28
ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 28
ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 28
ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI 29
ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA 30
ART. 34 - MODALITA’ DI APPALTO 30
ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 31
ART. 36 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 32
ART. 37 – IMPIANTO DI CONFERIMENTO 34
ART. 38 – AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 35
ART. 39– IMPIANTO DI SOCCORSO 35
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di trasporto e trattamento/smaltimento finale di rifiuti classificati dall’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 come rifiuti urbani non pericolosi prodotti nei territori dei Comuni serviti dalla Stazione Appaltante, CER 20.02.01.
La prestazione principale del presente appalto consiste nel servizio di trattamento/smaltimento finale di rifiuti classificati con codice EER 20.02.01.
Le prestazioni secondarie sono il servizio di trasporto dei suddetti rifiuti presso impianto autorizzato e il posizionamento di container per il conferimento dei rifiuti.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
In particolare trattasi di rifiuti verdi provenienti dalle piattaforme ecologiche dei seguenti comuni:
LOTTO 1
Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate, Magnago, Buscate, Villa Cortese, Arconate, San Giorgio Su Legnano, Dairago, Turbigo e Robecchetto con Induno.
Le attività principali oggetto dell’appalto sono:
- Il noleggio di cassoni aperti scarrabili di tipologia e volume idonei come indicato nella parte prestazionale del CSA da posizionarsi presso le Piattaforme ecologiche e i centri di raccolta,
- il trasporto dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente,
- lo smaltimento/ il recupero dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente.
Il quantitativo di rifiuti 20.02.01 stimato per un anno è pari a ton 6.500. Il numero di abitanti serviti è pari a 156.205 ab. e nello specifico:
Comuni | N. Abitanti |
Legnano | 60.488 |
Parabiago | 27.692 |
Canegrate | 15.515 |
Magnago | 9.278 |
Buscate | 4.856 |
Villa Cortese | 6.219 |
Arconate | 6.753 |
San Giorgio S/L | 6.772 |
Dairago | 6.279 |
Turbigo | 7.450 |
Robecchetto X/X | 0.000 |
Totale | 156.205 |
LOTTO 2
Comuni di Magenta, Ossona, Cuggiono (Piattaforma sovracomunale), Boffalora Sopra Ticino e Marcallo con Casone.
Le attività principali oggetto dell’appalto sono:
- Il noleggio di cassoni aperti scarrabili di tipologia e volume idonei come indicato nella parte prestazionale del CSA da posizionarsi presso i centri di raccolta,
- Il trasporto dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente,
- Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta offerente.
Il quantitativo di rifiuti 20.02.01 stimato per un anno è pari a ton 1.800. Il numero di abitanti serviti è pari a 46.767 ab. e nello specifico:
Comuni | N. Abitanti |
Magenta | 23.846 |
Ossona | 4.288 |
Cuggiono | 8.266 |
Boffalora S/T | 4.113 |
Marcallo C/C | 6.254 |
Totale | 46.767 |
Le quantità (stimate su 12 mesi) ivi riportate, seppure utilizzate per la comparazione economica delle offerte, sono indicative e non impegnative per AEMME Linea Ambiente Srl (di seguito per brevità ALA). I corrispettivi relativi ai servizi svolti verranno pertanto contabilizzati in base alle quantità effettive, applicando i prezzi unitari netti offerti.
Ai fini della formulazione dell’offerta, le voci da quotare dovranno essere comprensive di oneri e tributi (es. tributo regionale, ecotassa, IVA di legge esclusa, ecc.).
AEMME Linea Ambiente Srl si riserva di utilizzare per il conferimento e il trasporto dei rifiuti cassoni scarrabili di proprietà. La Società Appaltatrice sarà responsabile, fino al momento della riconsegna ad AEMME Linea Ambiente Srl, del corretto utilizzo e della custodia dei contenitori prelevati e ne sarà custode rispondendo in proprio del furto o dei danni subiti dal bene a causa sua o di terzi.
Il contratto ha la durata di 14 mesi decorrente dalla firma del contratto e se antecedente dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni. L’avvio delle prestazioni è previsto per il 1 Febbraio 2021.
ART. 3 - PROROGA DEL CONTRATTO
A richiesta della stazione appaltante, il contratto potrà essere prorogato per massimo due anni successivi e disgiunti a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti
nell’originariocontratto.
L’opzione va esercitata non oltre i sei mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto tramite invio da parte della stazione appaltante di specifica comunicazione. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per ogni singolo servizio/comune erogato presso ciascuno dei comuni serviti.
Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dalla data di avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà all’applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3. - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all’avvio del servizio con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente l’avvio (a titolo esemplificativo: in caso di avvio del servizio il 1° ottobre 2018, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° ottobre 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2018 e il 30/9/2019).
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
L’esecuzione del servizio in questione dovrà avvenire presso apposito sito autorizzato così come meglio dettagliato nella parte prestazionale del presente capitolato.
ART 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
Oltre al personale necessario allo svolgimento normale del servizio, l’Appaltatore avrà a disposizione altro personale in numero sufficiente a garantire le eventuali sostituzioni in caso di ferie o malattia.
L’Appaltatore, si assicurerà che per l’esecuzione dei servizi sia scelto personale capace e fisicamente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da svolgere, sulle caratteristiche e le
modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti.
Verrà inoltre garantito un costante ed elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado organizzando periodici corsi di aggiornamento.
L’Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti del settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dai 240 giorni solari e continuativi precedenti alla scadenza del contratto.
Il personale in servizio:
• sarà fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione dell’Azienda, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale sarà unica e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalle vigenti normative relative alla sicurezza sul lavoro;
• manterrà un contegno corretto e riguardoso verso il personale di AEMME Linea Ambiente Srl e verso la cittadinanza; si uniformerà alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale in
materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dall’Appaltatore su indicazioni di AEMME Linea Ambiente Srl.
• avrà sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
Il Referente per l’Appalto dell’Impresa e gli autisti operanti sul territorio saranno dotati di telefono cellulare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio.
L’Appaltatore si impegna a mantenerne il numero di addetti, qualifiche ed efficienza operativa per tutta la durata del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
La ditta appaltatrice deve garantire al personale assunto e impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL vigente. Tale obbligo vige anche per le eventuali ditte subappaltatrici.
L’Impresa prioritariamente ma in maniera non vincolante dovrà assorbire il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L’elenco e le qualifiche di tale personale sono:
COGNOME E NOME | Livello inquadra mento | CCNL | MANSIONE | Data assunzion e | LOTTO |
S.A | 4A | Imprese private esercenti servizi igiene ambientale | Autista | 19.12.2011 | 1 |
S.D | 4B | Imprese private esercenti servizi igiene ambientale | Autista | 14.01.2004 | 2 |
ART 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
- Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- La prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all’espletamento delle prestazioni;
- La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;
- Mettere a disposizione della stazione appaltante le attrezzature necessarie per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti conferiti presso le piattaforme ecologiche come meglio dettagliato negli allegati;
- Trasportare i rifiuti presso l’impianto di destino, autorizzato per il trattamento/smaltimento/recupero/messa in riserva del rifiuto CER 20.02.01 individuato ed indicato dalla stessa Impresa;
- Predisporre, stampare e compilare per le parti di competenza il Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
- Provvedere alla pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e provvedere alla sua sottoscrizione. La ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati presso l’impianto di destino.
- L’Appaltatore dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso impianti di proprietà del Committente prima e dopo lo svuotamento dei cassoni;
- Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, le norme indicate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di destino e comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. L’impresa appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge;
- L’Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- L’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato annualmente al Direttore dell’esecuzione e comunque prima dell’inizio delle prestazioni;
- L’osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- Trasmettere la procedura operativa per le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte della stazione appaltante entro 3 (tre) giorni dalla data di avvio del servizio;
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- Presentare la documentazione che descrive la procedura operativa della fase di accettazione e pesatura dei rifiuti presso l’impianto incaricato del recupero e/o smaltimento finale.
Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
• Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
• Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
• L’osservanza della normativa in materia di Ambiente di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione nei modi, forme e importi di cui all’art. 35 c. 18 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l’emissione della fattura da parte della ditta.
Entro il giorno 5 del mese successivo a quello della prestazione la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell’esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato dettagliato per singolo movimento e riportante il numero identificativo del FIR nonché gli altri elementi di costo.
Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo 50/16) in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continuativa, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il richiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che contempla le “imprese pubbliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.
In tal caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all’emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata.
La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti,
− DURC irregolare.
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni – fine mese dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lvo n. 50/2016
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
ART. 11 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione a dare avvio all’inizio della prestazione.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone alla risoluzione, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il Direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.
ART. 17 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 18 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze (tutte e duo o almeno una):
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lvo 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il Subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Negli altri casi si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al periodo precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 del D.lgs. 50/16 a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto e comunque con almeno sette giorni di anticipo rispetto all’avvio del servizio, dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le
prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
La stazione appaltante, congiuntamente all’Impresa appaltatrice, provvederà a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che dovrà essere sottoscritto prima dell’avvio del servizio.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Durante le operazioni di movimentazione dei contenitori e/o vuotatura degli stessi l’Impresa deve:
- presentarsi all’ operatore addetto alla gestione della piattaforma e chiedere l’autorizzazione ad effettuare il servizio prima di procedere;
- delimitare l’area oggetto di intervento mediante l’utilizzo di opportuna segnaletica, messa a disposizione dall’Impresa stessa, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con soggetti terzi;
- effettuare le operazioni di vuotatura dei contenitori/cisterne evitando la dispersione dei rifiuti e mantenendo pulita l’area oggetto di intervento;
- in caso di sversamento di rifiuti, provvedere immediatamente alla rimozione degli stessi mediante le più opportune operazioni di messa in sicurezza;
- far sottoscrivere il FIR dall’operatore addetto alla gestione della piattaforma e consegnare la 1° copia (copia per il produttore) cosi come previsto dalla normativa vigente.
- In caso di sversamento accidentale di oli idraulici o similari o qualunque sostanza potenzialmente inquinante, provvedere immediatamente alla pulizia delle aree interessate mediante lo spandimento, e successiva rimozione, degli opportuni materiali assorbenti.
L’Impresa dovrà quindi avere a disposizione al momento del ritiro tutta l’attrezzatura idonea a queste operazioni.
Si specifica che tutti gli spostamenti dei veicoli all’interno delle piattaforme ecologiche dovranno avvenire a passo d’uomo e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore
dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 26 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa appaltatrice le relative penali pecuniarie, fatti salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) | 6 | € 300,00 |
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento) | 6 | € 200,00 |
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento) | 23 | € 300,00 |
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata | 32 | € 200,00 |
Mancata nomina di un referente | 32 | € 500,00 |
Ritardato ritiro dei rifiuti (fino a due giorni di ritardo di ritardo - per ogni giorno di ritardo) | 37 | € 250,00/giorno di ritardo |
Ritardato ritiro dei rifiuti (da tre a 10 giorni di ritardo) | 37 | € 500,00/giorno di ritardo |
Mancata trasmissione del riepilogo mensile (per ogni giorno di ritardo) | 9 | € 300,00 |
Errata compilazione dei formulari (per ogni FIR errato) | 37 | € 100,00 |
Ritardo nei tempi di trasmissione copia dei formulari a mezzo posta elettronica - fax (per ogni FIR e per ogni giorno di ritardo) | 37 | € 100,00/FIR/giorno di ritardo |
Mancata trasmissione dei certificati di avvenuta taratura delle pese | 7 | € 100,00/inadempienza |
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del ritiro dei rifiuti come descritte nella parte prestazionale del CSA (per ogni inadempienza) | 36 | € 100,00/inadempienza |
Subcontratto non autorizzato | € 100,00 |
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saranno a totale carico dello stesso.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 27 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancata applicazione del CCNL di riferimento | 6 |
Mancata assunzione di lavoratori disabili | 6 |
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti | 35-36 |
Subappalto non autorizzato | 19 |
Revoca/sospensione/mancato rinnovo dell’Autorizzazione di esercizio dell’Impianto DURC negativo per due volte consecutive | 9 |
In caso di necessità, mancata messa a disposizione dell’impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto | 39 |
Utilizzo dell’impianto di soccorso per un periodo superiore ai 30 (sessanta) giorni | 39 |
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali | 37 |
Mancanza o revoca dell’iscrizione all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi | 37 |
Interruzione nell’espletamento del servizio per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti per una giornata lavorativa (oltre i 10 giorni consecutivi) | Da 35 a 39 |
Applicazione di nr 3 penali/anno (anche diverse) per inadempienza contrattuale così come da art.26 | 26 |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione stessa, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella
graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16.
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs 50/2016.
ART. 29 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
• Di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali,
• Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali,
• Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere,
• Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze,
Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
ART. 31 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.
La ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 26 del DL 24.4.2014, n. 66, come modificato dall’art. 7, c. 7 del DL 30.12.2015, n. 210, convertito con modificazioni nella legge 25.2.2016, n. 21, deve
rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all’art. 66, c. 7, secondo periodo del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
ART. 32 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Busto Arsizio (VA). È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 34 - MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta del prezzo più basso.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 35 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nelle seguenti attività:
- messa a disposizione della stazione appaltante di contenitori aventi le caratteristiche riportate negli allegati da posizionarsi presso le piattaforme ecologiche / centri di raccolta
/ area trasbordo indicati dalla stazione appaltante;
- ritiro e trasporto dei rifiuti con personale e mezzi propri dell’Appaltatore secondo le tempistiche e le frequenze richieste presso centri autorizzati individuati e indicati dalla ditta appaltante (il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti verrà attivato a cura della Stazione appaltante telefonicamente e, ove possibile, a mezzo fax e/o mail, non appena i contenitori messi a disposizione dall’ Appaltatore risulteranno prossimi al riempimento);
- predisposizione, stampa e compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato;
- pesatura di ciascun mezzo conferente rifiuti, presso la pesa dell’impianto di destino sottoposta a verifiche degli enti competenti, sia in entrata che in uscita (lordo), compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). La ditta annualmente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della certificazione attestante l’avvenuta verifica degli strumenti di pesa utilizzati presso l’impianto di destino.
Di seguito i dati relativi al numero di viaggi e al quantitativo di rifiuti trasportati e smaltiti nel corso dell’anno 2019:
LOTTO 1
Quantità 2019 - 200201 | tonn | n. viaggi |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL - XXX XXXXXX | 0.000,00 | 149 |
COMUNE DI BUSCATE | 258,86 | 80 |
COMUNE DI TURBIGO | 378,21 | 59 |
COMUNE DI ARCONATE | 329,34 | 78 |
COMUNE DI CANEGRATE | 673,12 | 97 |
COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO | 353,66 | 83 |
COMUNE DI DAIRAGO | 328,56 | 69 |
COMUNE DI MAGNAGO | 461,22 | 74 |
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO | 285,78 | 95 |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL - PARABIAGO RESEGONE | 403,26 | 95 |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL - PARABIAGO VOLTURNO | 317,34 | 95 |
COMUNE DI VILLA CORTESE | 332,50 | 100 |
LOTTO 2
Quantità 2019 - 200201 | tonn | n. viaggi |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL - VIA MURRI | 430,30 | 37 |
COMUNE DI OSSONA | 194,97 | 46 |
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO | 169,84 | 41 |
COMUNE DI CUGGIONO | 492,15 | 61 |
COMUNE DI MARCALLO CON CASONE | 203,50 | 42 |
Si allega:
1) Allegato relativo al numero di cassoni da posizionare
ART. 36 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria del servizio (nel seguito Appaltatore) dovrà provvedere, dalla data di decorrenza del servizio, al primo posizionamento dei contenitori descritti analiticamente nell’apposito allegato, sulle aree indicate da AEMME Linea Ambiente Srl (nel seguito Stazione appaltante o ALA) che, a cura della stessa, saranno messe a disposizione pulite e sgombre.
Il servizio di trasporto e/o smaltimento/recupero dei rifiuti inizierà con la messa a disposizione contestuale di contenitori vuoti e puliti, identici per numero, per tipologia e per caratteristiche tecniche a quelli che verranno prelevati.
Per quanto attiene le caratteristiche del servizio si precisa che:
- quando viene richiesto il trasporto e lo smaltimento/recupero la ditta aggiudicataria deve trasportare e conferire le frazioni di rifiuto raccolto ad un centro autorizzato (alla cernita e stoccaggio provvisorio, smaltimento e/o recupero e/o riciclaggio) indicato dall’Appaltatore medesimo o dalla Stazione appaltante conformemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, senza ulteriori coinvolgimenti per la Stazione appaltante.
A tale proposito l’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare il/i destinatario/i proposto per la specifica frazione di rifiuto e di disporre dei relativi contratti e/o strutture proprie sufficienti a garantire l’integrale copertura dei quantitativi previsti per le diverse frazioni per cui è richiesta la quotazione della voce “smaltimento/recupero”;
I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in forma continuativa per 6 giorni alla settimana, da lunedì a sabato, e per 12 mesi l’anno, incluso il mese di agosto. Durante la settimana, il servizio di trasporto potrà venire interrotto in occasione delle sole giornate di festività civile o religiosa di interesse nazionale.
Tenuto conto delle caratteristiche del servizio di pubblica utilità, l’Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio anche in caso di blocco della circolazione; a tale proposito il Committente si impegna a fornire le eventuali dichiarazioni necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni che dovranno essere richieste direttamente a cura e spese dell’Appaltatore.
Il servizio di caricamento e trasporto dovrà essere effettuato entro un tempo massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. La richiesta potrà essere effettuata anche telefonicamente dagli operatori addetti al presidio della piattaforma.
Eventuali ritardi nell’esecuzione dei servizi richiesti comporteranno l’applicazione delle penalità indicate all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il trasporto dovrà essere effettuato mediante un autocarro attrezzato che trasporti, in arrivo, un contenitore vuoto (con le medesime caratteristiche di volume, peso e colore) da lasciare in sito al posto di quello pieno, da avviare al centro di stoccaggio /smaltimento/recupero oppure mediante ragnatura dei cassoni dedicati posti nelle piattaforme per la raccolta rifiuti. Sarà cura del DEC indicare al Referente dell’appalto la modalità più idonea per lo svolgimento delle attività.
I mezzi impiegati nello svolgimento del servizio devono essere conformi al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) con cui sono stati adottati i "Criteri Ambientali Minimi" per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine la ditta in sede di gara dovrà dichiarare il numero di mezzi di cui si compone la Sua flotta e dichiarare che il
servizio di cui al presente capitolato sarà svolto con mezzi conformi per tipologia e numero a quanto prescritto nel suddetto decreto.
I cassoni dovranno essere in ottimo stato di conservazione, tali da garantire la perfetta tenuta se richiesta, e dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche e dimensionali indicate nelle descrizioni dei singoli lotti.
Il Committente si riserva di rifiutare, a propria discrezione, contenitori indecorosi o che non corrispondano alle sopradescritte caratteristiche, con obbligo di immediata sostituzione a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla pesatura dei rifiuti prelevati all’inizio del trasporto, presso impianti di proprietà del Committente ovvero, ove ciò non fosse possibile, presso impianti individuati dall’Appaltatore e approvati preliminarmente dal Committente.
Per pesature effettuate presso impianti individuati dall’Appaltatore verranno predisposti controlli periodici a campione, a cura del Committente ed a spese dell’Appaltatore: ove sul peso netto trasportato si riscontrassero scostamenti positivi superiori al 2% (duepercento) si provvederà alle necessarie ed opportune attività di recupero per tutti i quantitativi trasportati a decorrere dall’ultima pesata nella quale si è verificato il rispetto dei limiti di tolleranza indicati in precedenza.
ART. 37 – IMPIANTO DI CONFERIMENTO
La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà dimostrare di essere titolare di uno o poi impianti di conferimento debitamente autorizzati a ritirare la tipologia di rifiuto EER 20.02.01 e le quantità stimate sopra riportate incrementate di almeno il 30%.
ART. 38 – AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice dovrà garantire che gli impianti identificati per il conferimento dei rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell’appalto.
La ditta appaltatrice deve garantire che tutti gli autoveicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti siano iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali nonché all’Albo dei trasportatori di cose per conto di terzi e che tali iscrizioni permangano per tutta la durata dell’appalto.
Se per qualsiasi motivo e ragione ( tecniche, logistico – impiantistiche e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all’autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc…) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell’impianto, l’appaltatore dovrà immediatamente inviare una comunicazione, via fax e/o via mail, ad ALA in merito, con la descrizione precisa del motivo e origine causa fermo, le tempistiche previste di riapertura dell’attività, allegando documentazione relativa all’accaduto.
Al fine di garantire la continuità del servizio in caso di sopravvenuta impossibilità di conferimento dei rifiuti nell’impianto di destino individuato dall’appaltatore, all’atto della firma del contratto di appalto e comunque prima dell’avvio delle prestazioni la ditta dovrà produrre alla stazione appaltante alternativamente un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino autorizzato al ritiro dei rifiuti oggetto della procedura nel quale venga sancito l’impegno di quest’ultimo soggetto a ritirare il materiale ceduto dalla Stazione Appaltante o la dichiarazione di disponibilità di altro impianto di proprietà dell’ appaltatore sottoscritta dal legale rappresentante.
Tale impianto di soccorso potrà essere utilizzato per al massimo 30 (TRENTA) giorni nel corso dell’appalto fatto salvo i vincoli definiti dal codice degli appalti per i subaffidamenti. Oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.
I limiti di utilizzo dell’impianto di mutuo soccorso devono intendersi anche come somma di più episodi occorsi nella durata dell’appalto.
Allegato 1 – QUADRO ECONOMICO
Allegato _ quadro economico LOTTO 1
BASE D'ASTA LOTTO 1 | 1 anno | 14 mesi | 14 mesi + 2 anni di proroga | |||
noleggio annuale cassoni | € | 2.760,00 | € | 3.220,00 | € | 8.740,00 |
servizio di trasporto | € | 195.000,00 | € | 227.500,00 | € | 617.500,00 |
servizio di smaltimento | € | 240.500,00 | € | 280.583,33 | € | 761.583,33 |
TOTALE SERVIZI | € | 438.260,00 | € | 511.303,33 | € | 1.387.823,33 |
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 3.900,00 | € | 4.550,00 | € | 12.350,00 |
TOTALE GENERALE | € | 442.160,00 | € | 515.853,33 | € | 1.400.173,33 |
Allegato _ quadro economico LOTTO 2
BASE D'ASTA LOTTO 2 | 1 anno | 14 mesi | 14 mesi+ 2 anni di proroga | |||
noleggio annuale cassoni | € | 1.080,00 | € | 1.260,00 | € | 3.420,00 |
servizio di trasporto | € | 54.000,00 | € | 63.000,00 | € | 171.000,00 |
servizio di smaltimento | € | 66.600,00 | € | 77.700,00 | € | 210.900,00 |
TOTALE SERVIZI | € | 121.680,00 | € | 141.960,00 | € | 385.320,00 |
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € | 1.080,00 | € | 1.260,00 | € | 3.420,00 |
TOTALE GENERALE | € | 122.760,00 | € | 143.220,00 | € | 388.740,00 |