COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638) ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638) ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante procedura aperta, per l'affidamento in lotti della fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”.
all’affidatario/i: 1) , con sede in Napoli, alla via n. , C.F. e P.IVA: _ 2) , con sede
in Napoli, , C.F: , P.IVA: Valore
complessivo massimo stimato dell’accordo quadro lotto
oltre IVA. CIG lotto : .
REPUBBLICA ITALIANA
è pari a €
L’anno 2020, il giorno del mese di , in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Xxxxxxx, Piazza Municipio
Avanti a me, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Napoli, il 03/03/1956, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato “ope legis” alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:
1) Dott.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Napoli, il 01/05/1962, nella qualità di Dirigente del Servizio Acquisti e, come tale, autorizzata alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ed in
esecuzione dell’art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell’art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale;
2) Sig. , nato a , il , in qualità di legale rappresentante di ;
3) Sig. , nato a , il , in qualità di legale rappresentante di , (IN CASO DI ATI) in nome, per conto e nell'interesse dell'ATI , giusta atto costitutivo con mandato di rappresentanza, per , notaio in , registrato a il
al n. , Le visure camerali di , unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 1 del DPCM 187/91, sono agli atti del Servizio Acquisti. I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.
P R E M E S S O
che, a fronte della situazione di stato di emergenza, disposto fino al 31 luglio 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, relativa al rischio sanitario connesso al contagio da Covid-19, il Comune di Napoli ha ravvisato l’urgenza di acquistare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e prodotti connessi, da destinare al personale delle proprie strutture centrali e territoriali di Municipalità;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti n.
del , sono stati approvati bando, disciplinare di gara, CSA e schema di accordo quadro ed indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, per la conclusione di un accordo quadro per ogni lotto ex articolo 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 con più operatori economici
relativo all'affidamento in n. 10 lotti per la fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”. Il valore complessivo dell’accordo quadro del lotto è di € al netto dell'IVA. Non sussistono oneri per la sicurezza;
che, dal presente Accordo Quadro, discenderanno singoli ordini di fornitura, a meno che la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 32, comm 8, del D.Lgs. 50/2016;
che, secondo quanto previsto dagli atti di gara, risulta/ano affidatario/i di ciascun lotto, gli operatori economici presenti nella relativa graduatoria fino al raggiungimento del quantitativo massimo secondo le modalità specificate nella lettera di invito e in ragione del prezzo offerto;
che, in data / /2020, come da verbale di pari data, risulta la seguente graduatoria di operatori economici per il lotto :
1. , con il ribasso di %;
2. , con il ribasso di %.
che, con Determinazione Dirigenziale del Servizio Acquisti n. del , è stato preso atto delle operazioni di gara svolte e della graduatoria così come approvata con il verbale del , affidando la fornitura ai seguenti operatori economici: , operatore economico collocato al primo posto in
graduatoria, per n prodotti, e (IN CASO DI ATI) all'ATI
(mandataria)/ (mandante), secondo classificato, secondo la quantità dichiarata in sede di offerta, per n. ;
che, la stazione appaltante invierà uno o più ordini di fornitura all’operatore economico presente nella graduatoria, nel rispetto dell’ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il
dettaglio specificato nel presente Accordo;
che non si versa nell'ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all'art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
che, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell’affidamento dell’appalto, i concorrenti, prima degli ordini di fornitura, dovranno prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, le cauzioni definitive con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.citato;
che i certificati DURC sono regolari e validi alla data di stipula del contratto;
che, ai fini del Documento Unico di Programmazione (D.U.P), si dà atto della autocertificazione della regolarità tributaria degli affidatari;
che tutte le spese del presente contratto sono poste a carico delle affidatarie le quali hanno depositato la somma di € in data . Il presente contratto, comprensivo di n. 1 allegato soggetto a bollo sin dall’origine sconta un’imposta di bollo pari a € assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del 20/11/2014). Il Servizio Gare renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.
CIO' PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Oggetto dell'Accordo.
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella parte di cui sopra e nella restante parte del presente atto nonché tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via
preventiva e dettagliata nel Capitolato, l'affidamento in lotti della fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”, fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli, in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionali dei vari atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicata al successivo art. 2. Gli operatori economici si obbligano, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Napoli, a eseguire la/e fornitura/e affidate alle condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato che, sottoscritto digitalmente dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale e all’offerta economica, agli atti del Servizio Gare-Forniture e Servizi.
ART. 2 – Durata dell'Accordo Quadro.
La durata dell'Accordo Quadro coincide con la durata del periodo emergenziale, attualmente fissata al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe dello stesso.
Gli appalti basati sui predetti accordi quadro verranno affidati mediante la sottoscrizione di Ordinativi di fornitura da parte della stazione appaltante, secondo i termini e le condizioni del Capitolato, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti nel Capitolato quanto alle modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate. Le penali previste per l’inosservanza degli obblighi scaturenti dal presente contratto sono specificate al paragrafo 5.4 del CSA. ART. 3 – Esecuzione del contratto.
I contenuti prestazionali verso i quali gli operatori si obbligano al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro o all’accettazione del primo Ordinativo
di Fornitura, nel caso di esecuzione anticipata ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 sono determinati dal Capitolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
L’operatore/Gli operatori si obbliga/no altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Napoli e al costo complessivo di cui all'offerta economica, conservati digitalmente.
ART. 4 – Valore dell'accordo quadro.
Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro per il lotto è pari a
€ oltre IVA.
Le modalità di pagamento sono previste dal par. 5.2.2 del CSA. A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto dell’Accordo quadro e solo in caso di esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante pagherà al Fornitore il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nel Capitolato. In caso di esito negativo la stazione appaltante procederà al recesso dall’Accordo quadro, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procederà alla segnalazione alle competenti autorità.
Il Comune di Napoli liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
ART. 5 – Informazioni antimafia.
Si dà atto che le richieste di informazioni prefettizie, in capo agli operatori sono state effettuate rispettivamente in data mediante accesso alla Banca
Dati Nazionale Antimafia. Dalle predette richieste risultano generati i seguenti protocolli: . Essendo decorsi trenta giorni dalle richieste di informazioni prefettizie, il presente accordo quadro viene stipulato, pertanto, in applicazione dell’art.92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.
ART. 6 – Protocollo di Legalità.
I fornitori dichiarano di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all’art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano e si riapprovano ai sensi dell’art.1341 del c.c.:
Clausola n. 1 – I fornitori dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2 - Gli affidatari si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3 - Gli affidatari si impegnano a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di
consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4 - Gli affidatari dichiarano di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5 - Gli affidatari dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6 - Gli affidatari dichiarano, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – Gli affidatari dichiarano di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.
ART. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli enti affidatari dovranno attenersi agli obblighi sanciti dalla Legge 136/2010, tra cui quello di utilizzare conti correnti bancari o postali solo con accessi dedicati presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., sui quali effettuare pagamenti e registrare tutti i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (bancario o postale).
ART. 8 – Tutela della riservatezza.
Gli operatori dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 e a quanto specificato al par. 6 del CSA “trattamento dei dati personali”. Ciascun ente affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
ART. 9 – Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli.
Gli enti affidatari dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e
servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Xxxxxx, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Xxxxxx.
Gli affidatari hanno dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegnano, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ART. 10 - Patto di Integrità.
Gli affidatari dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Gli enti affidatari assumono, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito
l’accessibilità (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Gli enti affidatari, parimenti, prendono atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.
ART. 11 - Norme di rinvio e altre clausole.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo quadro e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:
- Determinazione Dirigenziale n 01 del 11/05/2020;
- offerta economica.
Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG. Il Responsabile dell’Area CUAG Dott.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:
1) Dott.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie ;
2) Sig. , nato a , il in qualità di legale rappresentante di
, il cui certificato digitale di sottoscrizione identificato dal numero di serie ;
3) Sig. , nato a , il , in qualità di legale rappresentante dell' ), il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.
Letto, confermato e sottoscritto
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Dott.ssa Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
IL RAPPRESENTANTE DELLA Sig. IL RAPPRESENTANTE DELLA Sig.