Contract
1. Definizioni
1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura le seguenti parole ed espressioni, dove il contesto non richieda una libera interpretazione, hanno il significato riportato:
per "FORNITORE" s'intende OLEODINAMICA VERONESE PASINI s.r.l. con sede in xxx Xxxxxxxx0/X 00000 Xxxxxx per "CLIENTE" si intende la persona, la ditta o la società dalla quale si riceve l'ordine di acquisto.
2. Indicazioni generali
2.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura sono valide per l’insieme delle relazioni d’affari di FORNITORE con il CLIENTE anche quando, nell’ambito di contatti commerciali successivi, non si sia fatto espresso riferimento a tali condizioni generali.
2.2 Tutte le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti necessitano, per essere valide, la forma scritta. Le comunicazioni via fax e via e-mail equivalgono alla forma scritta.
2.3 Qualora una clausola nelle presenti condizioni generali di vendita e di fornitura o di altri accordi fra le parti dovesse risultare del tutto o in parte nulla, la stessa dovrà essere sostituita con una clausola nuova il più possibile uguale per effetto giuridico ed economico. Il resto del contratto resta intatto.
2.4 Singoli espliciti accordi divergenti per iscritto tra le parti contraenti hanno la priorità.
3. Conclusione del contratto
2.1 Le offerte del FORNITORE sono senza impegno. Contratti di vendita riguardo singole forniture sono conclusi al momento della ricezione da parte del CLENTE della conferma d’ordine scritta del FORNITORE Qualora una conferma d’ordine non venisse spedita o ricevuta, il contratto di fornitura è concluso al momento della fornitura della merce da parte del FORNITORE franco stabilimento.
2.2 Le condizioni d’acquisto del CLIENTE sono valide unicamente nella misura in cui il FORNITORE le abbia espressamente accettate per iscritto e sono, per il resto, inapplicabili. Né l’accettazione dell’ordine, né la fornitura né il silenzio da parte del FORNITORE sono un’accettazione delle condizioni di vendita del CLIENTE.
4. Entità delle forniture e prestazioni
4.1 Il contenuto del contratto, ivi compreso in particolare l’entità della fornitura e delle altre prestazioni, si determina in base alla conferma d’ordine o (in assenza della stessa) dai documenti di fornitura, compresi i suoi allegati e, in caso (nella misura in cui non ci sia contraddizione) completato con le indicazioni contenute nell’offerta.
4.2 Il FORNITORE è autorizzato ad effettuare prestazioni e forniture di merce in deroga alla conferma d’ordine se ciò non comporta ostacoli all’insieme della prestazione e nessun aumento di prezzo.
4.3 Gli strumenti necessari alla produzione dei prodotti da fornire, altri strumenti, disegni e simili non fanno in nessuna circostanza parte del diritto di fornitura dell’acquirente e restano proprietà illimitata del FORNITORE. Ciò vale anche nel caso e nella misura in cui utensili e strumenti ecc. sono prodotti o messi a punto sulla base di disegni o di altre indicazioni o direttive del CLIENTE e/o quando i relativi costi sono fatturati separatamente al CLIENTE.
5. Dati tecnici, disegni e documenti inerenti la fornitura
5.1 Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazioni o ogni altro dato ed informazioni riguardante i prodotti siano essi contenuto di documenti o disegni acclusi all'offerta del FORNITORE o risultanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità del FORNITORE hanno carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi non potranno costituire ragioni o motivi per la non accettazione della merce o viziare il contratto o essere motivo per reclami nei confronti del FORNITORE.
5.2 Tutti i disegni eventualmente inviati al CLIENTE per approvazione saranno ritenuti automaticamente approvati dal CLIENTE a meno che non vengano restituiti al FORNITORE con note e commenti diversi entre 10 giorno lavorativi o entro i termini stabiliti al momento dell'invio al CLIENTE.
5.3 Tutti i prospetti, disegni, dati tecnici ed ogni altro materiale o informazione tecnica acclusi all'offerta o forniti in relazione alla fornitura rimarranno di proprietà del FORNITORE e non potranno essere riprodotti o comunicati a terzi senza il consenso scritto del FORNITORE.
6. Disposizioni vigenti nel paese di destinazione/paese di transito
Le consegne del FORNITORE avvengono in conformità alle disposizioni applicabili del diritto ITALIANO. Qualora nella fornitura della merce e/o nell’utilizzo vi fossero da rispettare divergenti o supplementari disposizioni legali, amministrative o altre direttive e norme vigenti nel paese di destinazione o in un paese di transito, il CLIENTE ne deve informare il FORNITORE al più tardi al momento dell’ordine. Qualora il CLIENTE omettesse di fornire tali informazioni, egli non potrà far valere alcuna pretesa di garanzia o di riconoscimento danni che sia fondata sulla violazione di tali disposizioni e norme e avrà l’obbligo di indennizzare il FORNITORE per eventuali pretese fatte valere in materia contro il FORNITORE da terzi, così
come per gli altri costi incorsi.
7. Prezzi
Tutti i prezzi s’intendono netti, franco stabilimento del FORNITORE, senza imballaggio, senza qualsiasi ribasso. Le spese accessorie, come per esempio i costi di trasporto, imballaggio, assicurazioni, autorizzazioni d’esportazione, di transito, d’importazione ed altre, nonché certificati così come qualsiasi tipo di tasse, imposte, tributi, dazi doganali e simili che vengono riscossi in relazione al contratto o alla fornitura sono a carico del CLIENTE, e questo sia nel caso in cui i costi siano direttamente fatturati all’acquirente da terzi, sia nel caso in cui detti costi gli vengano addebitati tramite il FORNITORE.
8. Condizioni di pagamento
8.1 Il CLIENTE deve effettuare i pagamenti entro i termini fissati nella conferma d’ordine o nella documentazione di fornitura, nella valuta convenuta, al domicilio del FORNITORE e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, tributi, dazi doganali e simili. I pagamenti estinguono sempre la fattura o il debito non saldati più vecchi.
8.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche nel caso in cui trasporto, fornitura, montaggio, messa in servizio o accettazione della fornitura o prestazioni subiscano ritardi o diventino impossibili per ragioni non imputabili al FORNITORE, oppure nel caso mancassero pezzi essenziali o fossero necessari miglioramenti, che rendano tuttavia possibile l’utilizzo della fornitura.
8.3 Qualora una fattura esigibile non venga pagata nonostante due solleciti, tutte le rimanenti fatture non pagate divengono esigibili con effetto immediato. La ritenzione di pagamenti da parte del CLIENTE per qualsiasi pretesa non è ammessa. Il CLIENTE non è autorizzato ad adempiere al suo obbligo di pagamento tramite compensazione di proprie pretese verso il FORNITORE.
8.4 In caso di ritardato pagamento, senza necessità di costituzione in mora, il FORNITORE potrà applicare interessi in ragione del tasso ufficiale di sconto (TUS) in vigore all'epoca aumentato di cinque punti.
8.5 Pagamenti a rappresentanti o impiegati del FORNITORE non sono permessi e sono validi solo tramite presentazione di una procura d’incasso scritta.
10. Termine di fornitura
10.1 Ogni data di consegna indicata nella conferma scritta di accettazione dell'ordine ha solo carattere indicativo. Il FORNITORE non sarà, in ogni caso responsabile di eventuali ritardi ed il CLIENTE sarà tenuto in ogni caso ad accettare la consegna della merce quando questa sarà pronta.
10.2 Il termine di fornitura viene prorogato adeguatamente:
a) se le indicazioni necessarie al FORNITORE per l’esecuzione del contratto non gli dovessero pervenire puntualmente o se l’acquirente le modificasse successivamente, causando così un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
b) se sorgono impedimenti, che il FORNITORE non può evitare, malgrado l’applicazione della dovuta diligenza, sia che sorgano presso di lei, presso il CLIENTE o pressi terzi. Questi impedimenti sono ad esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, sommosse, notevoli disturbi d’esercizio, incidenti, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semilavorati o finiti necessari, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, eventi naturali;
c) se il CLIENTE o terzi fossero in ritardo con lavori loro incombenti o in mora con l’adempimento di obblighi contrattuali, in modo particolare, se il CLIENTE non si attenesse alle condizioni di pagamento pattuite.
10.3 Qualora la fornitura venisse ritardata per motivi di cui il CLIENTE è responsabile, l’obbligo di pagamento del CLIENTE alla scadenza pattuita resta intatto. Inoltre il CLIENTE dovrà pagare la totalità dei costi (esterni) di deposito e assicurazione conseguenti a suddetto ritardo. In caso di deposito nello stabilimento del FORNITORE, il CLIENTE dovrà pagare una somma supplementare corrispondente almeno ad una percentuale di 1/2 % al mese dell’importo della fattura.
Rimane riservato il diritto di risarcimento per danni ulteriori.
11. Spedizione, trasporto
11.1 La spedizione avviene a rischio del CLIENTE anche quando sono concordate condizioni franco consegna. Qualora il CLIENTE non avesse dato in tempo utile istruzioni scritte contrarie, il FORNITORE decide il mezzo di trasporto, il percorso e l’assicurazione del trasporto e istruisce la ditta di trasporti a spese e rischio del CLIENTE, senza essere responsabile per la scelta del trasporto più veloce o meno oneroso.
11.2 L’assicurazione contro danni di qualsiasi natura (dalla consegna franco stabilimento) spetta al CLIENTE. Qualora un’assicurazione venisse sottoscritta tramite il FORNITORE, i costi relativi saranno messi a carico del CLIENTE.
11.3 In caso di danneggiamento o perdita della merce durante il trasporto il CLIENTE deve immediatamente richiedere alla ditta di trasporti una raccolta degli elementi di fatto.
12. Verifica e accettazione delle forniture
12.1 Tutti i prodotti di produzione del FORNITORE sono sottoposti a collaudo finale standard prima della
consegna. Tale collaudo è da ritenersi finale e conclusivo. Se il CLIENTE nell'ordine di acquisto richiederà controlli addizionali e/o speciali, essi saranno soggetti ad accettazione scritta da parte del FORNITORE e saranno eseguiti a spese del CLIENTE.
12.2 Il CLIENTE deve esaminare le forniture entro un termine adeguato. Reclami per difetti apparenti sono riconosciuti unicamente se comunicati per iscritto al FORNITORE immediatamente e al massimo 14 giorni dalla ricezione delle forniture. In caso di omissione di tale comunicazione, la fornitura è considerata accettata. In caso di difetti nascosti è valido lo stesso termine di reclamo (a partire dalla scoperta del difetto) con le stesse conseguenze.
12.3 Qualora ci fosse un reclamo per difetti, sebbene non vi sia difetto di cui il FORNITORE sarebbe responsabile, l’acquirente deve rimborsare al FORNITORE tutti i suoi costi relativi a tale reclamo.
12.4 La merce è inoltre considerata come accettata nel caso in cui le verifiche al momento della fornitura non possono essere effettuate in tempo utile per ragioni non imputabili al FORNITORE o nel caso in cui il CLIENTE rifiutasse la fornitura senza averne il diritto.
12.5 Prima dell’accettazione della fornitura il CLIENTE non ha il diritto di utilizzare i prodotti forniti. Qualora il CLIENTE utilizzi la merce fornita o la rivenda, la fornitura è considerata accettata.
13. Garanzia, responsabilità per difetti
13.1 Il Cliente dichiara di aver liberamente scelto i beni tra la vasta gamma di prodotti del FORNITORE secondo proprio libero ed insidacabile giudizio. Il FORNITORE non conosce e non risponde dell'utilizzo pratico e dell'impiego concreto che il CLIENTE imporrà ai beni.
13.2 Salvo diversamente concordato per iscritto il FORNITORE garantisce i suoi prodotti contro difetti di lavorazione e materiale impiegato per un periodo di 12 mesi dalla data di fornitura
13.3 Entro tale periodo l FORNITORE si impegna a sua insidacabile scelta a sostituire e/o riparare e/o rimborare il valore fatturato a patto che:
a) il CLIENTE abbia prontamente comunicato per iscritto l'esistenza di tale difetto;
b) il FORNITORE abbia, a sua scelta, avuto l'opportunità di ispezionare il prodotto presso la propria sede;
c) dall'ispezione risulti che tali difetti non siano causati da montaggio e/o utilizzazione e/o manutenzione non corretta;
d) il prodotto non sia stato manomesso;
Il materiale difettoso dovrà essere messo a disposizione del FORNITORE da parte del CLIENTE presso lo stabilimento del FORNITORE.
13.4 Il FORNITORE non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante al CLIENTE o a terzi da difetti del prodotto, incluso perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.
Ulteriori pretese di garanzia e di risarcimento dell’acquirente sono escluse. La garanzia sussiste a condizione che i prodotti e siano stati debitamente utilizzati/montati in modo corretto e non siano stati modificati. L’onere di prova spetta al CLIENTE o all’acquirente finale.
13.5 Prodotti forniti dal FORNITORE ma da esso non prodotti saranno coperti dalla stessa garanzia che il fornitore di quest'ultimo riconoscerà al FORNITORE.
13.5 La normale usura nel quadro dell’utilizzo previsto è esclusa dalla garanzia.
13.7 Qualora i prodotti del FORNITORE siano utilizzati assieme a prodotti fabbricati esternamente da fabbricanti esterni (non forniti dal FORNITORE) e qualora risulti un danneggiamento dei prodotti del FORNITORE a causa del non perfetto funzionamento dei prodotti esterni, la responsabilità del FORNITORE è esclusa.
13.8 La garanzia termina anticipatamente qualora il CLIENTE o un terzo procede a delle modifiche o per riparazioni inappropriate o nel caso in cui il CLIENTE qualora scoprisse un difetto, non prendesse tutti i provvedimenti adeguati al fine di evitare o diminuire il danno.
14 Marchi
14.1 Ogni forma di identificazione posta sui prodotti venduti dal FORNITORE non può essere rimossa senza il consenso scritto del FORNITORE. Ogni obbligo derivante da queste Condizioni generali di Vendita e Fornitura dovrà ritenersi privo di effetto qualora ogni forma di identificazione posta sul prodotto sia stata rimossa o manomessa.
15. Foro e diritto applicabile
15.1 Il foro competente tra le parti per litigi risultanti da questo contratto è quello della sede del FORNITORE. Il FORNITORE ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il CLIENTE davanti ai tribunali competenti del domicilio o nel luogo delle stabili organizzazioni del CLIENTE
15.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono soggette in via esclusiva alla legge italiana e vanno interpetrate in conformità alla stessa.