INDICE
Condizioni Generali di Contratto
PER LA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO DA PARTE DEL PROGRAM OPERATOR EPDItaly
EPD DOC 505 – 24/02/2022
INDICE
2. Oggetto del servizio di pubblicazione. Divieto di consulenza 3
3. Documenti e norme tecniche di riferimento 4
6.1. Metodo di verifica della completezza della documentazione 4
6.2. Segreti aziendali e Riservatezza 5
7. Obblighi dell’Organizzazione 5
7.1. Consegna documenti contrattuali 5
7.2. Obbligo di mantenimento della conformità 5
7.3. Modifiche relative al Organizzazione. Eventi pregiudizievoli 5
7.4. Obbligo di pagamento del compenso 5
8. Istruzione della Richiesta di pubblicazione 5
9. Procedimento per la pubblicazione 6
9.1. Verifica completezza della richiesta di pubblicazione 6
9.2. Registrazione della pubblicazione 6
9.3. Mantenimento della pubblicazione 6
9.4. Rinnovo della pubblicazione 6
10. Validità della pubblicazione 6
11. Uso della pubblicazione e del Marchio EPDItaly 6
12. Divulgazione al pubblico della pubblicazione 6
12.1 Digitalizzazione delle EPD 6
13. Sospensione della pubblicazione 6
14. Revoca e Rinuncia della convalida 7
14.1. Revoca della convalida 7
14.2. Rinuncia della pubblicazione 8
14.3. Scadenza della pubblicazione 8
15. Risoluzione del contratto 8
16. Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto 8
22. Controversie – Arbitrato 9
PREMESSA
EPDItaly è il Programma per la definizione delle regole per la redazione, la verifica e la pubblicazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, nelle quali l’Organizzazione può riportare le informazioni di carattere ambientale legate al prodotto o al servizio erogato.
Il Programma è rivolto a tutte le Organizzazioni di qualsiasi settore merceologico o posizione geografica.
Il Programma EPDItaly è sviluppato conformemente alla ISO 14025 ed è stato riconosciuto da ACCREDIA.
ICMQ S.p.A. (nel seguito ICMQ), Xxx X. Xx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx è l’Operatore del Programma EPDItaly. ICMQ ha la responsabilità gestionale e finanziaria dell’intera struttura operativa ed è il sottoscrittore delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
1. Definizioni
Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nelle norme UNI EN ISO e UNI CEI EN riportate nel punto 3 ed i seguenti termini usati nel testo.
Attestato di convalida | si intende il documento rilasciato all’ Organizzazione da parte dell’Organismo di Certificazione attestante l’avvenuta verifica e convalida dell’EPD |
Trattamento | si intendono tutte le azioni che l’Organizzazione deve adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate |
Azioni correttive | si intendono tutte le azioni che l’Organizzazione deve adottare al fine di evitare il ripetersi, in futuro, di Non Conformità rilevate |
Organizzazione (Organizzazione) | insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di pubblicazione |
Comitato Generale | si intende l’insieme delle persone che decidono sul Rilascio, Mantenimento, Rinnovo, Sospensione e Revoca della Pubblicazione |
Convalida | procedura con la quale una parte terza assicura che un prodotto, processo o servizio sia conforme a requisiti specifici |
Dichiarazione ambientale di tipo III (EPD) | raccolta di dati ambientali quantificati riferiti ad un prodotto, espressi attraverso l’uso di categorie di parametri predefiniti, basati sulle norme della serie 14040 e su altre informazioni ambientali fornite all’interno di un programma di dichiarazione ambientale di tipo III (ISO 14025) |
Gruppo di Verifica Ispettiva/Auditor | si intendono le persone incaricate dall’Organismo di Certificazione di eseguire in campo la verifica |
Life Cycle Assessment (LCA) | compilazione e valutazione degli input, degli output e dei potenziali impatti ambientali di un prodotto in tutto il suo ciclo di vita (ISO 14040) |
Lista di Controllo | si intende il documento predisposto dall’Organismo di Certificazione per l’effettuazione della verifica |
Non Conformità | si intendono le carenze accertate durante gli audit |
Norma | si intende l’insieme delle prescrizioni previste dalla norma UNI EN ISO 14025 e della famiglia UNI EN ISO 14040, nonché delle PCR (Product Category Rules) quando presenti, e del Regolamento di EPDItaly |
Organismo di Certificazione (OdC) | si intende l’Ente accreditato, indipendente, imparziale e competente, incaricato dall’organizzazione di svolgere le attività di verifica della propria EPD |
Organismo di Accreditamento | si intende l’Ente unico di Accreditamento ACCREDIA, che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza dei verificatori |
PCR – Product Category Rules | documento che descrive il tipo di informazioni che devono essere fornite nella Dichiarazione EPD in riferimento a un prodotto a partire dall’analisi del ciclo di vita. Le PCR definiscono anche come le informazioni fornite vengono generate |
Prodotto | risultato dell'attività dell’organizzazione, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con l’Organizzazione o interni all’Organizzazione, o altri documenti identificati |
Sorveglianza | attività mediante la quale l’OdC verifica periodicamente il mantenimento della conformità |
Tool Validation | modalità di verifica delle EPD che sono generate a partire da uno specifico algoritmo di calcolo/tool |
Unità produttiva/sito | la sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti e/o servizi e/o dove vengono raccolti i dati ed implementati per la generazione delle EPD oggetto di convalida |
Valutazione | azione mediante la quale l’OdC si accerta di come l’Organizzazione richiedente opera per giudicare la sua conformità alla Norma |
Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle seguenti norme:
• ISO 14020, Environmental Labeling: General Principles;
• ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labeling);
• ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures;
• CEN/ISO 14027, Environmental labels and declarations
-- Development of product category rules;
• ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
• ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
• EN 15804, Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products;
• EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business;
• CEN/TR 16970, Sustainability of construction works — Guidance for the implementation of EN 15804;
• ISO 19011, Guidelines for auditing management systems;
• ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products and services used in any type of construction works.
2. Oggetto del servizio di pubblicazione. Divieto di consulenza
2.1. Oggetto del servizio.
La pubblicazione dell’EPD prevede che vengano raccolti ed esaminati i seguenti documenti:
• la EPD;
• l’attestato di convalida dell’EPD ricevuto dall’Organismo di Certificazione;
• il report di verifica redatto dall’organismo di certificazione, sulla base del modello predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• l’Application Form compilato dall’Organizzazione, predisposto da EPDItaly e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
2.2. Divieto di consulenza.
EPDItaly non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione né nella valutazione del ciclo di vita dei prodotti, né nella predisposizione dell’LCA e dell’EPD.
3. Documenti e norme tecniche di riferimento
Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:
- ISO/IEC 17065 (versione corrente) Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI EN ISO 14020 (versione corrente) “Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali”;
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale”;
- UNI EN ISO 14025 (versione corrente) “Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures”;
- EN 15804 (versione corrente) “Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products”
- ISO 14020, Environmental Labeling: General Principles;
- ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self- declared environmental claims (Type II environmental labeling);
- ISO 14025, Environmental labels and declarations – Type III Environmental declarations – Principles and procedures;
- CEN/ISO 14027, Environmental labels and declarations -- Development of product category rules;
- ISO 14040, Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework;
- ISO 14044, Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines;
- EN 15942, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business;
- CEN/TR 16970, Sustainability of construction works — Guidance for the implementation of EN 15804;
- ISO 19011, Guidelines for auditing management systems;
- ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental declaration of construction products and services used in any type of construction works;
- EPD GPI (versione corrente) “Regolamento del Programma EPDItaly;
- Linee Guida EA/IAF applicabili.
In caso di Certificazioni rilasciate sotto accreditamento, tutte le disposizioni previste dai regolamenti ACCREDIA, disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, che le Organizzazioni s’impegnano a conoscere ed applicare;
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e alla Norma per cui si richiede la certificazione;
- Linee Guida EA/IAF applicabili.
Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvati:
a) tariffario in vigore per la pubblicazione;
b) domanda di pubblicazione e allegati (quando previsto);
c) le presenti Condizioni Generali di Contratto;
d) regolamento uso del Marchio.
L’Organizzazione si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito
xxx.xxxxxxxx.xx se il tariffario sia stato modificato rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di pubblicazione.
4. Durata del contratto
Il contratto di pubblicazione si perfeziona alla data in cui EPDItaly riceverà domanda di pubblicazione con la sottoscrizione e accettazione dei documenti a essa collegati o richiamati.
Il contratto scadrà in corrispondenza alla data di scadenza della EPD.
Il contratto sarà tacitamente rinnovato, in caso l’EPD sia riemesso, per una durata pari alla durata dello stesso, salvo che una delle parti non invii all’altra disdetta con lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata, 6 (sei) mesi prima della data di scadenza dello stesso.
Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da EPDItaly, l’EPD non possa essere pubblicata entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l’eventuale proroga del contratto. In tal caso l’Organizzazione non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l’eventuale attività svolta durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
5. I soggetti coinvolti
L’Organizzazione (EPD Owner) redige la dichiarazione ambientale EPD di un prodotto sulla base dello studio LCA, facendo riferimento ai documenti di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
L’OdC è la terza parte indipendente che deve convalidare il percorso compiuto dalle organizzazioni, al fine di garantire la veridicità delle informazioni contenute nell’analisi del ciclo di vita e nella eventuale dichiarazione ambientale EPD.
L’Organismo di Accreditamento svolge l’attività di istruttoria, verifica e sorveglianza nei riguardi degli organismi operanti nell’applicazione degli schemi di convalida, mantenimento e rinnovo della dichiarazione ambientale EPD. L’Organismo di Accreditamento cura gli aspetti di conformità ai requisiti delle norme, linee guida, regolamenti e requisiti aggiuntivi internazionali e nazionali applicabili.
Il Program Operator:
- definisce e approva le PCR;
- diffonde informazioni relative al sistema EPD;
- registra e pubblica le EPD convalidate dall’OdC.
6. Obblighi di EPDItaly
L’attività di pubblicazione verrà svolta da EPDItaly, relativamente alla EPD per cui l’Organizzazione richiede la pubblicazione, con la diligenza del buon padre di famiglia. L’attività verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L’obbligazione in merito all’attività di pubblicazione è “obbligazione di mezzi” e non “di risultato”. Di conseguenza, EPDItaly potrà pubblicare la EPD solo nel caso in cui la documentazione predisposta dall’Organizzazione sia completa (vedi art. 2.1).
EPDItaly non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della convalida o pubblicazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della convalida/pubblicazione.
6.1. Metodo di verifica della completezza della documentazione
La verifica della documentazione è attuata da EPDItaly, con riferimento a quanto specificato nell’art. 2.1.
EPDItaly, ricevuta l’Application Form da parte dell’Organizzazione, verifica la documentazione ricevuta e, solo dopo averne accertato la sua completezza, accetta la domanda di pubblicazione.
EPDItaly, dopo aver verificato la coerenza della documentazione ricevuta, delibera la pubblicazione della EPD. Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDItaly (xxx.xxxxxxxx.xx), fintantoché
l’Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità dell’attestato di convalida.
6.2. Segreti aziendali e Riservatezza
Tutti i dati e le notizie relative all’Organizzazione, di cui EPDItaly verrà a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L’accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditor e per tutto il personale di ICMQ coinvolti nel processo di convalida.
Anche il personale dell’Organismo di Accreditamento che venga a conoscenza di informazioni relative all’Organizzazione, presso la sede di EPDItaly o direttamente presso la sede dell’Organizzazione, è tenuto al segreto professionale.
EPDItaly provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.
6.3. Pubblicazione
Una volta che la pubblicazione dell’EPD è stata deliberata, la Segreteria Tecnica assegna il numero di registrazione. La pubblicazione ha una durata pari alla validità della EPD.
Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDItaly (xxx.xxxxxxxx.xx), fintantoché l’Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità dell’attestato di convalida. EPDItaly può comunque deliberare la cancellazione dal registro per le cause indicate negli articoli seguenti.
6.4. Limiti Responsabilità
ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:
a) Per la pubblicazione dell’EPD predisposta dall’Organizzazione nel caso in cui quest’ultima non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
b) Per difetti di prodotti/servizi forniti dall’Organizzazione a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
c) Del corretto svolgimento della attività da parte dell’Organizzazione e della conformità dello stesso e dei propri prodotti/servizi alle applicabili normative ambientali e non, ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.
7. Obblighi dell’Organizzazione
7.1. Consegna documenti contrattuali
L’Organizzazione ha l’obbligo di sottoporre ad EPDItaly tutti i documenti previsti dal contratto (art. 2.1) almeno 15 giorni prima della data desiderata per la pubblicazione, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad EPDItaly di avviare l’iter di pubblicazione.
7.2. Obbligo di mantenimento della conformità.
L’Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e ai propri servizi oggetto della dichiarazione ambientale EPD convalidata e ai siti in cui avviene la loro produzione.
L’Organizzazione si obbliga a mantenere la propria dichiarazione ambientale EPD convalidata conforme ai requisiti richiesti dalla Norma durante tutto il periodo di validità della pubblicazione. L’Organizzazione dovrà prontamente individuare le Azioni Correttive necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alla Norma, o non conformità nella EPD.
7.3. Modifiche relative al Organizzazione. Eventi pregiudizievoli
A) Modifiche relative all’Organizzazione. Nel caso in cui si
verifichino (o si stiano per verificare) delle modificazioni con riguardo all’Organizzazione, le stesse saranno classificate in:
a) Modificazioni Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: interruzione dell’attività; sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, trasferimento di una o più unità produttive, cessione di tutta l’attività ad un altro soggetto giuridico, cessione o affitto del ramo d’azienda oggetto di certificazione, partecipazione ad una fusione e/o incorporazione societaria, variazione del Codice Fiscale/Numero Registro delle Imprese, variazione significativa del numero di dipendenti, modifiche significative nella struttura organizzativa e nella direzione (cambio di dirigenti con ruoli chiave, personale con potere decisionale o personale tecnico). In tutti questi casi, EPDItaly avrà la facoltà di richiedere una nuova verifica e/o una nuova Domanda di Pubblicazione, con costi a carico dell’Organizzazione, il quale si impegna ad accettare tale decisione;
b) Modificazioni Non Rilevanti: a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da
S.n.c. a S.r.l.), variazione dell’indirizzo della sede legale, variazione della Partita Iva, ecc.. In tutti questi casi EPDItaly si riserva di richiedere una nuova verifica e/o una nuova Domanda di Pubblicazione, con costi a carico dell’Organizzazione, il quale si impegna ad accettare tale decisione.
C) Eventi pregiudizievoli. Qualora l’Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a EPDItaly, entro 15 (quindici) giorni dall’evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. EPDItaly si riserva di adottare le opportune azioni (vedi cap.13 e 14)
7.4. Obbligo di pagamento del compenso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere a ICMQ i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l’attività svolta da EPDItaly anche in caso di mancata pubblicazione, a seguito dell’assenza dei requisiti di conformità, verificata ed oggettivamente documentata. Infatti, EPDItaly svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio della pubblicazione sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.
L’Organizzazione ha l’obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l’attività che sono indicate nel Tariffario in vigore. Le variazioni annuali dei compensi vengono notificate attraverso la pubblicazione del Tariffario nel sito web xxx.xxxxxxxx.xx.
L’Organizzazione è obbligato a corrispondere la quota di mantenimento della pubblicazione annualmente entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
In caso di ritardo nei pagamenti l’Organizzazione dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.
L’Organizzazione s’impegna a versare a ICMQ le quote di pubblicazione secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in esso precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.
8. Istruzione della Richiesta di pubblicazione
Possono accedere alla pubblicazione della EPD tutte le organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi, con una EPD convalidata da Organismo di Certificazione in possesso di un Certificato di accreditamento, valido per il Programma EPDItaly, rilasciato da Organismi di Accreditamento sottoscrittori di accordi di Mutuo Riconoscimento a livello internazionale (ES, IAF, …).
Prima dell’avvio delle attività per la pubblicazione, viene emesso un preventivo basato sulle informazioni fornite dall’Organizzazione.
L’organizzazione deve presentare a EPDItaly una Domanda di pubblicazione con la quale accetta il preventivo ed i documenti ad esso collegati o richiamati.
EPDItaly ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.
EPDItaly avvia successivamente l’iter per la pubblicazione della EPD.
9. Procedimento per la pubblicazione
Il procedimento di pubblicazione comprende le seguenti fasi principali:
- verifica completezza della richiesta di pubblicazione;
- registrazione della pubblicazione;
- mantenimento della pubblicazione;
- rinnovo della pubblicazione.
9.1. Verifica completezza della richiesta di pubblicazione
EPDItaly, verificata la completezza dei documenti allegati (vedi art. 2) alla Domanda di pubblicazione, e l’avvenuto pagamento della quota da versare in corrispondenza alla Domanda di pubblicazione, presenta la pratica al Comitato Generale per la delibera della pubblicazione.
9.2. Registrazione della pubblicazione
Il Comitato Generale esamina la pratica ed esprime la propria decisione per la concessione o meno della pubblicazione.
Una istruttoria integrativa può essere richiesta dal Comitato Generale. Se ritenuto utile, il Comitato di Certificazione può interpellare l’Organizzazione prima di esprimersi definitivamente.
La concessione o la mancata concessione della pubblicazione viene comunicata all’Organizzazione.
La decisione del Comitato Generale viene comunicata all’Organizzazione e:
a) se positiva, viene registrata l’EPD sul Registro presente su xxx.xxxxxxxx.xx Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme e modalità stabilite da EPDItaly. Inoltre le informazioni relative alla pubblicazione possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.
b) se negativa, non viene concessa la pubblicazione e verrà comunicato al Organizzazione la modalità per l’eventuale prosecuzione dell’iter di pubblicazione.
L’Organizzazione può presentare ricorso contro la decisione di EPDItaly e del Comitato Generale secondo le modalità previste all’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali.
9.3. Mantenimento della pubblicazione
La pubblicazione ha una durata pari alla validità della EPD.
Le EPD rimarranno pubblicate sul sito web di EPDItaly (xxx.xxxxxxxx.xx), fintantoché l’Azienda ottempererà al pagamento della quota annuale di mantenimento e dimostrerà la validità della EPD, mediante la conferma della validità dell’attestato di convalida.
In caso l’EPD non venga modificata essa rimarrà pubblicata fino alla sua naturale scadenza.
In caso di modifica della EPD, l’iter da seguire è quello relativo a una nuova pubblicazione.
9.4. Rinnovo della pubblicazione
Al termine della durata di validità della pubblicazione, la dichiarazione ambientale EPD deve essere aggiornata dall’Organizzazione. Per la EPD aggiornata dovrà essere ripresentata una nuova domanda di pubblicazione.
10. Validità della pubblicazione
Fatto salvo quanto indicato al §9.3, la pubblicazione è subordinata al pagamento della quota annuale di mantenimento e alla validità della EPD.
11. Uso della pubblicazione e del Marchio EPDItaly
All’Organizzazione viene concessa la licenza d’uso del marchio EPDItaly, con facoltà di utilizzarlo, secondo le indicazioni del Regolamento di EPDItaly.
Nel caso di utilizzo improprio del marchio, EPDItaly richiede all’Organizzazione di cessare immediatamente tale pratica, con
facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca della pubblicazione in base alla gravità del comportamento.
L’Organizzazione la cui EPD è pubblicata deve cessare immediatamente l’utilizzo dello stesso e del marchio sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia alla pubblicazione, o scadenza della stessa, nonché in caso di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui l’Organizzazione non dovesse utilizzare correttamente il marchio sopra indicato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.
12. Divulgazione al pubblico della pubblicazione.
L’Organizzazione autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'Elenco delle aziende clienti in possesso di pubblicazione (anche sul sito xxx.xxxxxxxx.xx) in modo che chiunque possa verificare l’esistenza della pubblicazione, nonché lo stato dello stessa (validità, sospensione, revoca o rinuncia). EPDItaly comunicherà altresì tali informazioni anche all’Ente di Accreditamento (Accredia), ad altri enti, ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche su altre forme di pubblicità (es. Notiziario e/o sito web, ecc…).
12.1 Digitalizzazione delle EPD
ICMQ, gestore del Programma EPDItaly digitalizza i dati ambientali derivanti dalle EPD conformi alla EN 15804, convalidate e pubblicate nel Programma EPDItaly, nell’ambito di un accordo internazionale concordato in Eco Platform.
Il processo di digitalizzazione comporta la possibilità di condividere non solo i dati ambientali, ma anche le altre informazioni contenute nella documentazione EPD, pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, in un formato machine-readable. Qualora alcune informazioni richieste per la digitalizzazione non fossero presenti sull’EPD convalidata da ICMQ, queste saranno appositamente richieste da ICMQ stessa, prima della pubblicazione su EPDItaly.
Il formato digitale permette la facile lettura e la rielaborazione dei dati da parte dei programmi di calcolo di LCA, consentendo quindi l’ottimizzazione della condivisione delle informazioni contenute nelle EPD.
L’Organizzazione acconsente quindi alla pubblicazione, in forma digitale, dei dati contenuti nelle EPD da parte di ICMQ, sul sito xxx.xxxxxxxx.xx e autorizza ICMQ a condividere tali dati, mediante il sito stesso o altre forme, ad esempio tramite il portale di Eco Platform (Eco Portal).
La responsabilità dei dati presenti nelle EPD digitalizzate risiede comunque nell’Organizzazione (in qualità di EPD Owner), la quale, oltretutto, detiene la facoltà esclusiva di modifica dei medesimi.
13. Sospensione della pubblicazione
EPDItaly può decidere la sospensione della pubblicazione nei seguenti casi:
• inadempimento da parte dell’Organizzazione ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti;
• ritardo nel pagamento delle tariffe dovute a EPDItaly per la pubblicazione successivamente a una prima comunicazione di sollecito;
• indicazioni ricevute dal soggetto verificatore in ragione di quanto evidenziato durante la verifica di certificazione e/o mantenimento;
• esito di arbitrati in caso di dispute;
• irregolarità da parte dell’Organizzazione in merito all’utilizzo del marchio EPDItaly;
• qualora l’Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive e/o concorsuali;
• sospensione della certificazione da parte dell’Organismo di Certificazione;
• mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
• presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione.
• qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico/amministrativo relative all’EPD pubblicata.
EPDItaly notificherà all’ Organizzazione la sospensione della pubblicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione, l’Organizzazione non potrà fare uso del marchio EPDItaly e fare riferimento ai dati della EPD utilizzando il numero di registrazione. In caso di violazione di tale obbligo, la pubblicazione verrà revocata. In particolare, l’Organizzazione dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori nel caso in cui la pubblicazione fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.
ICMQ può altresì notificare la sospensione della pubblicazione agli Organismi competenti (Accredia, Ministeri, ecc…).
L’Organizzazione può richiedere la sospensione della pubblicazione, motivandone la richiesta. In tal caso EPDItaly ha la facoltà di concedere la sospensione della pubblicazione per il periodo di tempo concordato con l’Organizzazione che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.
ICMQ avrà la facoltà di pubblicizzare la sospensione della pubblicazione con qualsiasi mezzo.
Quando i motivi della sospensione della pubblicazione siano venuti meno, EPDItaly comunicherà al Organizzazione l’avvenuta riattivazione dello stessa.
La durata della sospensione della pubblicazione avrà decorrenza dal giorno in cui l’Organizzazione riceve la comunicazione di sospensione. Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte dell’Organizzazione di pagare la quota annuale di Mantenimento stabilita dal Tariffario.
Al termine del periodo di sospensione EPDItaly ha facoltà di indagare, con qualsiasi mezzo e con costi a carico dell’Organizzazione, per assicurarsi che sussistano le condizioni per la riattivazione della pubblicazione. Se l’esito di tale verifica è positivo, la pubblicazione viene ripristinata. In caso contrario, EPDItaly può disporre la revoca della pubblicazione. In entrambi i casi, EPDItaly notifica per iscritto l’esito all’Organizzazione.
14. Revoca e Rinuncia della convalida 14.1.Revoca della convalida
EPDItaly disporrà la revoca della pubblicazione nei casi più gravi di violazione delle presenti condizioni generali di contratto. In particolare, EPDItaly revocherà la pubblicazione nei seguenti casi esemplificativi:
• mancato rispetto delle condizioni economiche, di cui all’articolo 7.4 delle presenti condizioni generali di contratto, da parte dell’Organizzazione per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al Organizzazione stesso.
• esito di arbitrati in caso di dispute;
• perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione della pubblicazione, senza che l’Organizzazione abbia attuato le opportune azioni correttive nel periodo prestabilito;
• qualora l’Organizzazione dovesse essere protestata o messa in liquidazione o assoggettata a procedure esecutive;
• cambiamento delle norme tecniche di riferimento senza accettazione da parte dell’Organizzazione;
• condanna definitiva (passata in giudicato) in un procedimento giudiziario (inclusi arbitrati) per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto del Regolamento di EPDItaly o delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
• irregolarità gravi in merito all’utilizzo del marchio EPDItaly;
• revoca dell’attestato di convalida da parte dell’Organismo di Certificazione;
• scadenza dell’attestato di convalida delle EPD;
• mancata comunicazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi;
• presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi o di sospensione/revoca delle certificazioni in essere che possano ledere la credibilità della pubblicazione.
• ripetuta inosservanza degli impegni assunti con EPDItaly al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
• interruzione definitiva o cessione delle attività legate ai prodotti riportati nella EPD pubblicata;
• qualsiasi altro caso in cui si riscontrino anomalie di carattere tecnico/amministrativo relative all’EPD pubblicata.
EPDItaly notificherà all’Organizzazione la revoca della pubblicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
ICMQ può altresì notificare la revoca della pubblicazione agli Organismi competenti (Accredia, Ministeri, ecc…).
Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca l’Organizzazione avrà l’obbligo di:
a) xxxxxxxsi immediatamente dall’utilizzare il marchio di EPDItaly;
b) eliminare immediatamente ogni riferimento alla pubblicazione revocata dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale e eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
c) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio della pubblicazione.
L’Organizzazione avrà l’onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.
Nel caso in cui l’Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a tali obblighi..
A fronte di tale revoca EPDItaly provvederà a:
a) annullare la pubblicazione;
b) cancellare l’Organizzazione dal Registro di EPDItaly e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di pubblicazione dell’Organizzazione prima che l’Organizzazione abbia effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca.
EPDItaly avrà la facoltà di pubblicare la revoca della pubblicazione con qualsiasi mezzo.
La revoca della pubblicazione non darà diritto all’Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l’obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.
L’Organizzazione è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l’anno solare in corso al momento della revoca della pubblicazione.
14.2.Rinuncia della pubblicazione
L’Organizzazione potrà rinunciare alla pubblicazione con effetto precedente alla scadenza naturale della stessa, mediante invio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) quando non intenda più mantenere la pubblicazione, dandone formale disdetta a EPDItaly con un preavviso minimo di sei mesi;
b) in caso di cessazione dell’attività relativa ai prodotti o all’unità produttiva per i quali era stata ottenuta la pubblicazione;
c) quando siano intervenute modifiche della Norma ed il Organizzazione non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci percento) di quanto convenuto nelle presenti Condizioni Generali;
e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.
Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, l’Organizzazione dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a EPDItaly, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni.
In ogni caso l’efficacia della rinuncia decorrerà:
- dalla data di richiesta da parte dell’Organizzazione.
ICMQ può notificare la rinuncia alla pubblicazione agli Organismi competenti (Accredia, Ministeri, ecc…).
A partire dalla data di decadenza della pubblicazione, l’Organizzazione avrà l'obbligo di:
a) eliminare ogni riferimento alla pubblicazione rinunciata dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte);
b) comunicare ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio della pubblicazione.
L’Organizzazione avrà l’onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.
Nel caso in cui l’Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a tali obblighi.
Alla data di decadenza dell’attestato, EPDItaly provvederà a:
- annullare la pubblicazione;
- cancellare l’Organizzazione dal Registro di EPDItaly e pubblicare tale revoca con qualsiasi mezzo;
La rinuncia alla pubblicazione non darà diritto all’Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l’obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.
L’Organizzazione è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l’anno solare in corso al momento della rinuncia della pubblicazione.
Nel caso in cui la rinuncia alla pubblicazione sia comunicata con un preavviso inferiore a 6 (sei) mesi e l’organizzazione provvede ad una pubblicazione presso un altro Program Operator entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, essa è obbligata a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest’ultimo fino alla naturale scadenza della pubblicazione.
Nel caso in cui l’Organizzazione rinunci alla pubblicazione per variazione al Tariffario di cui sopra, nel periodo di preavviso vengono applicati i compensi del Tariffario antecedente alle variazioni.
14.3.Scadenza della pubblicazione
L’ Organizzazione potrà lasciare scadere la pubblicazione, senza provvederne al rinnovo.
A partire dalla data di decadenza della pubblicazione, l’Organizzazione avrà l'obbligo di:
a) eliminare ogni riferimento alla pubblicazione scaduta dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e degli email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini Internet di associazioni di cui fa parte);
b) comunicare ai propri clienti e fornitori tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio della pubblicazione.
L’Organizzazione avrà l’onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.
Nel caso in cui l’Organizzazione non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, essa sarà obbligata al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a tali obblighi.
Alla data di decadenza della pubblicazione, ICMQ provvederà a:
- annullare la pubblicazione;
- cancellare l’Organizzazione dal Registro di EPDItaly e pubblicare tale scadenza con qualsiasi mezzo;
La scadenza della pubblicazione non darà diritto all’Organizzazione ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l’obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.
L’Organizzazione è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l’anno solare in corso al momento della scadenza della pubblicazione.
15. Risoluzione del contratto
Il contratto di certificazione si risolve ipso iure nei seguenti casi:
a) revoca della pubblicazione;
b) rinuncia alla pubblicazione;
c) scadenza della pubblicazione;
d) grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;
16. Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali di Contratto
Possono verificarsi modifiche dei requisiti per la pubblicazione per:
− modifiche delle normative e documenti di riferimento;
− modifiche delle presenti condizioni generali di contratto. Nel primo caso l'informazione avviene attraverso comunicazione degli Enti normatori e/o di accreditamento e dal notiziario ICMQ.
Nel secondo EPDItaly ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni la cui EPD è stata pubblicata e/o in iter di pubblicazione rendendo disponibile il documento nell’area riservata dei clienti del sito xxx.xxxx.xxx; e definirà la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche definendo un periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.
Le Organizzazioni che non intendano adeguare la propria pubblicazione alle modifiche delle normative di riferimento o delle condizioni di rilascio della pubblicazione possono rinunciare alla stessa purché ne diano comunicazione a EPDItaly.
EPDItaly, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza della pubblicazione delle EPD dell’Organizzazione alle nuove prescrizioni della normativa.
Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione alla quale è stata rilasciata la pubblicazione.
17. Responsabilità civile
ICMQ, gestore del Programma EPDItaly, risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.
L’Organizzazione acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l’importo
massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di pubblicazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.
ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un’adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.
18. Ricorsi
L’Organizzazione può presentare motivato ricorso contro le decisioni di EPDItaly esponendo, mediante lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.
Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, EPDItaly deve esprimere la propria decisione finale.
Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico dell’Organizzazione.
19. Contestazioni e Reclami
Contestazioni e reclami riguardanti sia l’attività di EPDItaly sia quella dell’Organizzazione possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dall’Organizzazione stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.
20. Privacy
Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) e del REG EU 2016/679, il Committente autorizza sin d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nel sito di ICMQ Spa.
21. Copyright
ICMQ è titolare del diritto d’autore (copyright) su tutti i documenti (PCR e Liste di Controllo) forniti all’Organizzazione. Quest’ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell’ambito del contratto di pubblicazione stipulato con ICMQ. Non è consentito all’Organizzazione fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.
22. Controversie – Arbitrato 22.1.Arbitrato
Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario
e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato avrà sede a Milano.
In caso di controversia, l’avvocato dell’attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell’arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale domanda. L’avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all’avvocato dell’attore a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall’udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.
Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell’arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell’arbitro stesso di prorogare il termine d’ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.
Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all’altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
22.2.Autorità Giudiziaria
ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all’arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). L’ Organizzazione, nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.