Rep. n.
Rep. n.
Schema di Accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e
dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (LOTTO
)
_ - CIG
L’anno duemilaventidue, il giorno del mese
di , alle ore in Roma, presso la sede
della Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, nata a il
, designata, con provvedimento direttoriale prot.
n. _ del _ a ricevere, quale
Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
, nato a , il , domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Committente” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxx 000, codice fiscale e partita Iva 06363391001, giusta delega del Direttore dell’Agenzia delle Entrate _ , qui allegata sub “ ”;
(di seguito anche solo “Fornitore 1”)
con sede legale in _, via n. _ , C.F.
1
AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0169570.17-05-2022.U
, P.I. _ , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice
INAIL
_, C.C.N.L.
, n. dipendenti
, in persona del rappresentante legale, ,
domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio _
;
composto da
(di seguito anche solo “Fornitore 2”)
con sede legale in _, via n. _ , C.F.
, P.I. _ , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice INAIL _, C.C.N.L. , n. dipendenti
, in persona del rappresentante legale, ,
domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio
_ composto da
;
(di seguito anche solo “Fornitore 3”)
con sede legale in _, via n. _ , C.F.
, P.I. _ , matricola INPS
(sede territoriale Inps ), codice INAIL _, C.C.N.L. , n. dipendenti
, in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria
dell’R.T.I./Consorzio _
.
composto da
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice), si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- A seguito dell’epidemia legata alla diffusione del “COVID-19”, con determina n. , è stata avviata una procedura aperta articolata in
n. 7 lotti per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze dell’Agenzia delle Entrate;
- per i Lotti 1, 3, 5, 6 e 7 è previsto che risulterà aggiudicatario di ciascun Lotto il primo operatore economico utilmente collocatosi nella graduatoria, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara e in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Xxxxxx);
- per i Lotti 2 e 4 è previsto che risulteranno aggiudicatari di ciascun Lotto i primi tre operatori economici utilmente collocatisi nella graduatoria, secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara e in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Xxxxxx);
- a seguito della stipula del contratto esecutivo la Committente invierà
uno o più ordinativi di fornitura (di seguito, per brevità anche ODF) al Fornitore , nel rispetto delle percentuali di ripartizione della fornitura previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale , ed il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni sulla base delle specifiche indicate nello stesso Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito, anche Capitolato) e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo.
Ciascun Fornitore dovrà attivarsi sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dalla Committente, contenenti tra l’altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell’esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti) ed eventuali ulteriori elementi necessari per l’emissione degli Ordinativi;
- all’esito della procedura di gara le offerte presentate dai Fornitori
suindicati, per il Lotto , sono risultate quelle con il prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice;
- con provvedimento prot. n. /
del
, l’Agenzia ha
disposto l’aggiudicazione del lotto n. dell’appalto in favore dei suindicati Fornitori;
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo ai Fornitori il possesso dei prescritti requisiti, nonché, relativamente ai prodotti offerti, il rispetto degli standard minimi previsti dal Capitolato di gara.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 50/2016.
I Fornitori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale indicato nel presente Accordo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dai Fornitori nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Agenzia garantisce ai Fornitori l’erogazione di quantità minime o comunque predeterminate delle forniture di cui all’oggetto contrattuale.
Nel corso della durata del presente Accordo, l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.
Negli ordini di fornitura è determinata la quantità dei prodotti da richiedere nei limiti stabiliti nel presente Accordo. L’Agenzia potrà emettere uno o più ordinativi di fornitura – eventualmente anche nessun ordinativo - in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel presente Accordo.
Art. 1 – Allegati e Definizioni
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, nonché gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro:
- Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo e di Ordine di Fornitura);
- Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suo allegato);
- Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
- Allegato “D” (cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro
, emessa da
valida sino al );
, il e
- Allegato “E” (polizza assicurativa RCT/RCO per importi massimali
annuali pari ad Euro e _ _, emessa da
, il
_).
e valida sino al
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Offerta economica del Fornitore;
3. Accordo Quadro;
4. Contratto esecutivo e Ordine di fornitura.
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Appaltatore (o Fornitore): i tre aggiudicatari/il singolo aggiudicatario della procedura in premessa che, conseguentemente, sottoscrivono/e l’Accordo Quadro e si impegnano/a a eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
Committente: Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione
Accordo quadro (o Accordo): l’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall’Agenzia mediante l’invio di uno o più ordinativi di fornitura a seguito della sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.
Ordinativo di Fornitura (ODF): è l’apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, inviata dall’Agenzia in esecuzione dell’Accordo quadro e del contratto esecutivo.
Prodotto/i: mascherine chirurgiche, guanti monouso, gel disinfettante mani e relativi dispenser erogativi, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo ha ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione così come di seguito specificati per i singoli lotti, destinati alla gestione, nelle sedi dell’Agenzia, dell’emergenza sanitaria “Covid- 19”.
La procedura è suddivisa in 7 (sette) Lotti merceologici.
In particolare, l’oggetto di ciascun Lotto consiste nella fornitura di:
- Lotto 1: mascherine chirurgiche;
- Lotto 2: mascherine FFP2;
- Lotto 3: mascherine FFP3;
- Lotto 4: dispenser gel disinfettante mani e gel disinfettante mani;
- Lotto 5: visiere;
- Lotto 6: schermi in plexiglas;
- Lotto 7: spray disinfettante germicida, presidio medico chirurgico per superfici.
Per la disciplina di dettaglio dell’oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel Capitolato per il Lotto in oggetto nonché alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici delle Agenzie.
Le attività oggetto del presente Accordo, trattandosi di mera fornitura, non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
La fornitura dovrà essere eseguita presso le Direzioni Centrali e Regionali dell’Agenzia delle Entrate e gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo le modalità descritte nel presente Accordo, nel Capitolato e suo allegato da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia.
La stipula del presente Accordo non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. Le Agenzie non assumono alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
La Committente, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato e di seguito, affiderà a ciascun Fornitore l’esecuzione della fornitura, mediante l’inoltro di appositi ODF.
I Fornitori prendono atto che la Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, procederà alla determinazione di ciascun ODF, quindi alla definizione del numero di Prodotti per i quali ciascun Fornitore, di volta in volta, sarà tenuto a eseguire la fornitura, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali:
- XXX (1° in graduatoria): 40%;
- XXX (2° in graduatoria): 35%;
- XXX (3° in graduatoria): 25%;
I Fornitori prendono atto che il fabbisogno prestazionale, indicato in termini previsionali nel Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalla Committente e, pertanto, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per la Committente, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche all’evoluzione della situazione di pandemia nonché a eventuali ulteriori disposizioni normative che potranno essere emanate.
I Fornitori pertanto prendono atto che l’ordine di priorità come sopra definito e l’effettiva esigenza della fornitura potrà comportare che non necessariamente a ciascun Fornitore risulterà affidato, alla scadenza dell’Accordo, un identico numero complessivo di ODF.
I Fornitori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o
ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della Committente, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Ordini affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha durata di 12 mesi a far data dal giorno NON COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di € ……NON COMPILARE……… (XXX xxxxxxx).
I fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i e Ordinativi di fornitura fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato. La Committente potrà esercitare il diritto di estendere la durata contrattuale, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 6 mesi e per un importo non superiore al massimale contrattuale In caso di esercizio da parte della Committente della facoltà di estensione della durata contrattuale per ulteriori 6 mesi, nei limiti del massimale del presente Accordo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Committente
– nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la
facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti esecutivi..
Il Fornitore, in caso di estensione della durata del contratto, potrà richiedere alle Committenti la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.
Il Fornitore deve inoltrare una richiesta scritta e motivata alle Committenti, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo e dei singoli contratti esecutivi in corso, non sarà più
possibile emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo.
I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.
L’Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ODF, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF.
In caso di mancata utilizzazione dell’Accordo da parte della Committente nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Committente ha la facoltà di revocare l’ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dello stesso.
In caso di variazione del fabbisogno per venir meno dell’interesse, alla luce di sopravvenute disposizioni normative o dell’evoluzione benevola dell’epidemia, le Committenti potrebbero non dover richiedere le quantità stimate e il Fornitore in tal caso non avrà nulla a che pretendere.
Art. 4 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e adempimenti a carico del fornitore
La Committente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, senza che l’aggiudicatario possa
pretendere alcun onere aggiuntivo, attesa l’estrema urgenza dettata dalla crisi epidemiologica in atto nel dotare tutto il personale dipendente dell’Agenzia dei dispositivi di protezione individuale, al fine di tutelare la salute e l’ambiente, nonché il corretto espletamento del servizio pubblico svolto dall’Agenzia delle Entrate.
Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi di fornitura, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate nell’allegato al Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell’offerta economica, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo. L’elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.
Gli Ordinativi saranno emessi per il tramite dell’Ufficio Liquidazioni per il fabbisogno delle Direzioni Centrali, e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per il fabbisogno degli Uffici di ciascuna Direzione Regionale e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano. L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna.
I Fornitori dovranno provvedere all’esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell’Ordinativo e saranno tenuti ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.
I Fornitori si impegnano a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura nella sua interezza ed in unica soluzione.
Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dai Fornitori.
I Fornitori dovranno consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed immagazzinarla nei locali all’uopo destinati, anche se ubicati in piani diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in pallet.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese dei Fornitori, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all’interno dei locali che verranno indicati nell’ODF.
Per ciascun ufficio di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine.
I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti da qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi dell’ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all’utilizzo presso i vari uffici della Committente.
In ogni caso, informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel Capitolato e la Committente si riserva di
fornire le opportune ulteriori indicazioni ove necessario.
All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Accordo, nel Capitolato e a quanto richiesto nell’ODF; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dalla persona della Committente che riceverà la merce.
Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati nel Capitolato.
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dei Fornitori.
I Fornitori si impegnano ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna ed i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale, fatta salva la possibilità di revisione dei prezzi in caso di estensione della durata contrattuale, o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro
servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico.
I Fornitori si obbligano a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ODF, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine i Fornitori si impegnano a predisporre e trasmettere alla Committente, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
I Fornitori si obbligano: (a) a dare immediata comunicazione alla Committente, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo e dei singoli ODF; (b) ad eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ODF;
(c) a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo. Resta fermo il diritto della Committente di risolvere l’Accordo in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più ODF.
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive
I Fornitori si obbligano ad osservare scrupolosamente nei confronti del personale dipendente tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Per le prestazioni richieste i Fornitori si obbligano ad avvalersi di personale con adeguate capacità tecniche con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Accordo e nei suoi allegati.
È a carico dei Fornitori l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. I Fornitori adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessarie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori, impegnandosi a fornire, su richiesta della Committente, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati e manlevando e tenendo indenne la Committente.
In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva la Committente procederà ai sensi di quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs.
50/2016.
Resta inteso che i Fornitori sono, e rimangono, responsabili in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegnano sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
La Committente potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
I Fornitori dovranno provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 6 – Ulteriori obbligazioni del Fornitore
I Fornitori hanno l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del presente Accordo, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, i Fornitori hanno l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo e degli ODF inviati dalla Committente di:
a) comunicare alla Committente medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque)
giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2) del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Art. 7 – Controlli e verifiche
La Committente ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato
La Committente ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, a un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.
Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all’uso.
Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi , decorsi i quali, la Committente potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa al Fornitore inadempiente.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico dei Fornitori, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
I Fornitori dovranno ritirare, a loro spese, la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
Art. 8 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.
La Committente potrà emettere ODF nei limiti dell’importo sopra indicato.
I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita:
PRODOTTO: Mascherina chirurgica
mascherina chirurgica monouso ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla UNI EN 14383:2019 e dotata di marcatura C E in accordo con la Direttiva 93/42/CEE o Regolamento UE 2017/745;
conforme alla UNI EN ISO 10993-1:2021
con certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell’elenco della European Commission, consultabile al link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/;
posizionamento del dispositivo a mezzo di idonei elastici; materiale con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da
consentire un adeguato posizionamento;
atossicità dei materiali e accessori costituenti (anche di eventuali inchiostri di stampa);
uso di materiali non irritanti;
materiali cuciti o con tessuti termosaldati e non incollati; nasello in alluminio a bordi arrotondati e regolabile;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
confezionate o “singolarmente, anche se non in confezioni sterili, o in scatola contenente al massimo 50 pezzi”, in questo caso non imbustate singolarmente.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Mascherina FFP2
filtranti facciali FFP2 per protezione delle vie respiratorie in materiale atossico, anallergico e idrorepellente;
capacità filtrante di almeno 94%; senza valvola;
di colore bianco;
con elastici flessibili auricolari e ferretto per regolazione nasale;
D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.;
Conformità alla UNI EN 149:2009; dotata di marcatura C E;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
confezionate singolarmente in buste sigillate
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Mascherina FFP3
filtranti facciali FFP3 per protezione delle vie respiratorie in materiale atossico, anallergico e idrorepellente;
capacità filtrante di almeno 98%; senza valvola;
di colore bianco;
con elastici flessibili auricolari e ferretto per regolazione nasale;
D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.;
conformità alla UNI EN 149:2009; dotata di marcatura C E;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore
confezionate singolarmente in buste sigillate.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Dispenser gel disinfettante mani
dispenser da muro/a colonnina (piantana regolabile) automatico con sensore per il rilascio del gel disinfettante;
dotato di un dosatore automatico per impedire gli sprechi e finestra per controllo del livello del gel disinfettante;
comprensivo di batterie e di alimentatore di corrente; 1 set di batterie sostitutive;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Gel disinfettante mani
gel disinfettante mani antibatterico;
alcolico ed autoasciugante per le mani (disinfettante a base di alcool con concentrazione di alcool di almeno il 70%);
presidio Medico Chirurgico depositato secondo il Regolamento del Ministero della Salute;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
Il gel igienizzante potrà essere fornito in flaconi da 5 litri oppure da 10 lt, secondo le indicazioni fornite nei singoli ordinativi di fornitura. Sarà cura di ciascuna Committente indicare i quantitativi massimi di flaconi per ciascuna confezione
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 2: € NON COMPILARE PREZZO UNITARIO FORNITORE 3: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Visiere
visiera protettiva trasparente regolabile antiappannante da utilizzare per la protezione del viso, completa di elastico per aderire
perfettamente, e feltro antisudore; conformità alla UNI EN 166:2004;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
confezionate singolarmente in buste sigillate.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Schermi in plexiglas
pannelli protettivi trasparenti in plexiglass infrangibili modulari con funzione parafiato/paraschizzi;
con aggancio/ad appoggio a seconda degli usi;
dimensioni pari a: 100 cm di lunghezza, altezza minima di 80 cm e spessore minimo di 5 mm;
con finestra per passaggio documenti avente lunghezza 30cm ed altezza 5 cm.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE
PRODOTTO: Spray disinfettante germicida, presidio medico chirurgico per superfici
preparato in formulazione spray con azione disinfettante, battericida, fungicida e virucida per superfici;
alcolico ed autoasciugante per le superfici;
presidio Medico Chirurgico depositato secondo il Regolamento
del Ministero della Salute;
presenza della scheda tecnica di prodotto dalla quale risulti la conformità del prodotto ai requisiti richiesti;
presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore.
PREZZO UNITARIO FORNITORE 1: € NON COMPILARE
Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti. I Fornitori dichiarano pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
Resta inteso che la Committente liquiderà ai Fornitori il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi da ciascuno offerti rapportati alle quantità effettivamente fornite.
Il corrispettivo massimale di cui al presente articolo non vincola in alcun modo la Committente a garantire la richiesta di una quantità minima di forniture determinate e non comporta, quindi, il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dai Fornitori.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dai Fornitori in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a loro esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle forniture commesse.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalle Agenzie previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all’ODF cui si riferisce.
(eventuale) In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
La Committente, a seguito della completa effettuazione di ogni ODF e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dai Fornitori, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane S.p.a. e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente Accordo.
I Fornitori forniscono i seguenti indirizzi di posta elettronica ai quali potranno essere inviate informazioni per l’esecuzione del presente Accordo .
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, ai Fornitori verrà liquidato l’importo della
fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Accordo ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P.IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA riportato in ciascun ODF. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Restano a carico dei Fornitori tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all’imposta di bollo, derivanti dall’emissione delle fatture.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016,
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta ai Fornitori un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. I Fornitori decadranno dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dai Fornitori, la sussistenza o meno in capo ai medesimi di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
I Fornitori prendono espressamente atto che la Committente non
corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.
Art. 9 – Penali
Nel caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura, la Committente avrà facoltà di applicare, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4, una penale pecuniaria, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all’1 per mille dell’ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Qualora i ritardi superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
In riferimento a ciascun ordinativo, l’importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell’art. 113-
bis comma 4, il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo.
In caso di superamento di detta soglia, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dal Fornitore.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite PEC all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni solari, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
In caso di applicazione delle penali, l’importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, in difetto la Committente si riserva il diritto di procedere con l’escussione ovvero della cauzione definitiva prestata fino alla concorrenza del dovuto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente
di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall’Appaltatore.
Art. 10 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo e dai contratti esecutivi, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle forniture.
Il tal caso, l’Agenzia riconoscerà al Fornitore esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dall’Accordo qualora per la tipologia di fornitura in argomento vengano attivate Convenzioni Consip.
Art. 11 – Risoluzione
In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni solari, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine
all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell’art. 1454, comma 3 del cod. civ., escuterà la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l’ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
La Committente, potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo e i contratti esecutivi, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative;
c) inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
i) mancato rispetto dei Patti di Integrità, nonché degli obblighi di cui al successivo articolo 22 (Xxxxxx etico, Modello 231, Patti d’integrità e Protocollo di legalità);
inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Accordo, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all’art. 18 (Disposizioni antimafia) del presente Xxxxxxx.Xx Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge per la Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 conformemente a quanto statuito dall’art. 108, comma 8.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni
già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi dell’art. 110, comma 2.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 12 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione
I Fornitori dovranno adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone.
I Fornitori terranno indenne la Committente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.
I Fornitori si obbligano a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse all’Agenzia od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
A tale riguardo i Fornitori hanno prodotto le polizze assicurative RCT e RCO:
- n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON
COMPILARE per importi massimali annuali pari ad Euro
_(RCT) e
COMPILARE (Fornitore 1);
(RCO), valida sino al NON
- n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON
COMPILARE per importi massimali annuali pari ad Euro
(RCT) e
(Fornitore 2);
(RCO), valida sino al NON COMPILARE
- n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON
COMPILARE per importi massimali annuali pari ad Euro (RCT) e _ (RCO), valida sino al NON COMPILARE (Fornitore 3).
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, i Fornitori hanno costituito con le polizze n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE la
garanzia di esecuzione per somme pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei Fornitori, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulle garanzie di cui al precedente comma, incamerandole, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subìti.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, le cauzioni prestate dai Fornitori a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto saranno svincolate
progressivamente, a richiesta dei Fornitori, Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni solari da quello in cui la Committente avrà reso nota, ai Fornitori, l’avvenuta riduzione..
In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del Codice.
L’Agenzia considererà risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.
Art. 13 – Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ai Fornitori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo. (da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Accordo le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l’affidamento, da parte della Società, dell’attività di trasporto e consegna. Nel corso della durata del presente Accordo, l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, ovvero di non stipularne alcuno.I Fornitori dovranno trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere ai Fornitori l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. I Fornitori sono, altresì, obbligati ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
La Committente rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.
L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura di cui al presente
Accordo e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
I Fornitori si obbligano, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
I Fornitori dovranno dimostrare per tutta la durata del Accordo l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
I Fornitori si obbligano a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
I Fornitori si obbligano a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, i Fornitori non avranno diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempimento da parte dei Fornitori agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto ai Fornitori di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inosservanza, da parte dei Fornitori, degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordoe di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dei Fornitori.
Art. 15 – Cessione del credito
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dei Fornitori, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016
e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dai Fornitori nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito i Fornitori risultassero, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 la Committente si riserva il diritto, e i Fornitori espressamente accettano, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
. Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione
Art. 16 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, i Fornitori devono darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo e dai contratti esecutivi relativamente al Fornitore che ha ceduto l’azienda o il ramo di attività.
Art. 17 – Riservatezza
I Fornitori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I Fornitori sono, inoltre, responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
A tal proposito i Fornitori dovranno prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 18 – Disposizioni antimafia
I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della
vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti,
l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Struttura organizzativa
Ciascun Fornitore individua sin d’ora quale Responsabile del Servizio e del Team operativo:
• la sig.ra/il sig. per _ (Fornitore 1).
• la sig.ra/il sig.
per _
( Fornitore 2).
• la sig.ra/il sig. per _ ( Fornitore 3).
Allo stesso Responsabile sono assegnati i compiti e le responsabilità previste dal Capitolato.
Ciascun Appaltatore mette a disposizione della Committente un call- center/centro di assistenza dedicato, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione. Di seguito i nominativi dei referenti e i relativi recapiti:
• la sig.ra/il sig. (email – tel, ) per ( Fornitore 1).
• la sig.ra/il sig. (email – tel, ) per ( Fornitore 2).
• la sig.ra/il sig. _(email – tel, )_ per ( Fornitore 3).
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti che saranno nominati dall’Agenzia e comunicati ai Fornitori.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
I Fornitori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, i Fornitori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
Fornitore 1 - IBAN:
.
intestato a
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
Fornitore 2 - IBAN: intestato a
.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
Fornitore 3 - IBAN: intestato a
.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
Ciascun Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri
subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. I Fornitori si impegnano a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo ai Fornitori una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri
dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’ articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.
I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile.
Le Amministrazioni potranno procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
Per Agenzia delle Entrate, il Responsabile del trattamento dei dati è Xxxxxx Xxxxxxx dell’Ufficio Protezione Dati Personali della Direzione Centrale AUDIT, il cui dato di contatto è: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Responsabile del trattamento dei dati è Xxxxx Xxxxxxxx, il cui dato di contatto è: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Per la Società trattamento dei dati è contatto è:
Per la Società _
_ il Responsabile del
, il cui dato di
.
il Responsabile del
trattamento dei dati è , il cui dato di contatto è: _ .
Articolo 22 - Codice etico, Modello 231, Patti d’integrità e Protocollo di legalità
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d’integrità e del protocollo di legalità delle Amministrazioni consultabili sui siti web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx che, anche se non materialmente
allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L’appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con i Patti d’integrità e il Protocollo di legalità.
L’ inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza le Amministrazioni avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Art. 23 – Xxxxxxxxx eletto
A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore 1: ;
- il Fornitore 2: ;
- il Fornitore 3: ;
- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti - Settore Approvvigionamenti - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, pec. xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Accordo dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.
Art. 24 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante:
- dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo;
- dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei contratti esecutivi;
il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 25 – Spese
Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.
L’imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
I Fornitori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell’art 57
comma 7.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2 della Legge notarile, il presente atto
pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art. 32 del Codice dei contratti pubblici è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa
pagine di mezzi fogli.